TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/07/2025, n. 2922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2922 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2328 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 23.06.2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli (Na) al Parte_1 C.F._1
Viale Comandante Umberto Maddalena n. 390, presso lo studio dell'avv. Francesco Secondo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: , nato a [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 23.06.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.03.2024 la sig.ra deduceva che: - in data 18.10.1997 aveva Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Casavatore (Na) con il sig. e che dalla loro Controparte_1 unione erano nati tre figli, il 26.05.2001, maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, il 06.07.2006, divenuta maggiorenne nelle more del giudizio ma non Per_2 economicamente autosufficiente, e il 10.10.2008; - con decreto nr. 2790/2020 del Persona_3
03.03.2020 il Tribunale di Napoli Nord omologava la separazione personale dei coniugi e, quanto ai provvedimenti inerenti la prole, omologava l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli e l'obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento degli stessi versando ad essa ricorrente la somma mensile di euro 600,00; - il sig. non versava l'assegno di mantenimento Controparte_1 in favore dei figli;
- a far data dalla separazione la separazione perdurava ininterrottamente.
Per detti motivi chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente;
- a modifica delle condizioni di cui alla separazione, porsi a carico del sig. CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di euro 900,00
[...]
(€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- confermarsi per il resto le condizioni di cui alla separazione.
All'esito dell'udienza del 13.06.2024, il Giudice delegato, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del sig. , con contestuale ordinanza dichiarava la Controparte_1 contumacia del resistente ed emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: - a parziale modifica delle statuizioni assunte in sede di separazione, dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli minori accordandosi direttamente con gli stessi,; - conferma le altre statuizioni rese in sede di separazione; quindi, disattendeva l'istanza di ammissione della prova orale articolata da parte ricorrente per i motivi di cui al provvedimento, condivisi da questo Collegio, e rinviava la causa all'udienza cartolare del 11.11.2024, anche per la precisazione delle conclusioni, poi trattata e rinviata per esigenze di ruolo all'udienza figurata del 27.03.2025.
Quivi, il Giudice delegato rinviava la causa all'udienza cartolare del 23.06.2025 concedendo i termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.. A quest'ultima udienza, il Giudice delegato rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni.
Rileva il Tribunale la ritualità del processo atteso che prima della decisione il PM ha avuto comunicazione della data di udienza;
infatti nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del PM, il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 c.p.c., con la comunicazione degli Atti all'ufficio competente del PM, per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante;
nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non interviene e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata con decreto nr. nr. 2790/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 03.03.2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (27.01.2020), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Per quanto riguarda le statuizioni accessorie, il Collegio ritiene che, vadano confermate integralmente quelle già stabilite con il provvedimento emesso il 13.06.2024, non essendo emerse circostanze nuove e che parte resistente non ha avanzato alcuna istanza rimanendo contumace.
Invero, quanto ai provvedimenti inerenti la prole, il Tribunale nulla dispone in ordine al regime di affido della figlia divenuta maggiorenne nelle more del giudizio ma non economicamente Per_2 autosufficiente.
Con riguardo alla minore , il Collegio ritiene che vada confermato l'affido condiviso Persona_3 della predetta minore ad entrambi genitori, con collocamento privilegiato della stessa presso la madre, non essendo emerse ragioni ostative all'applicazione di detto regime ordinario, e così come peraltro richiesto da parte ricorrente.
Quanto agli incontri tra padre e la figlia minore, tenuto conto dell'età adolescenziale della stessa, il
Collegio ritiene che il padre potrà incontrare e tenere con sé la minore accordandosi direttamente con la stessa.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 898/1970 ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene che la ricorrente provvederà ai figli e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti nonché alla minore , attraverso il loro diretto Persona_3 sostentamento, in quanto con la stessa conviventi, mentre il resistente dovrà contribuire al mantenimento dei figli attraverso la corresponsione di un assegno mensile in favore della ricorrente.
In ordine al quantum dell'assegno il Tribunale, tenuto conto dell'età dei figli e della precaria condizione economica del resistente, il quale per come riferito dalla ricorrente, non svolgerebbe attività lavorativa e percepirebbe la pensione di invalidità perché affetto da problematiche mentali, reputa conforme a giustizia confermare a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma complessiva mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio)
e che la detta somma, soggetta a rivalutazione annuale con gli indici Istat, venga versata alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie relative ai figli, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
Quanto al godimento della casa coniugale - meglio identificata in atti - osserva il Collegio che ricorrono i presupposti per confermare l'assegnazione della stessa alla sig.ra in ragione Parte_1 della collocazione prevalente presso la stessa della figlia minore e dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze formulate.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18.10.1997 in Casavatore (Na), tra , nata a [...] il Parte_1
18.09.1972, e , nato a [...] il [...], (Atto n. 82, parte II, S. A, Uff. 1, Controparte_1
Atti di Matrimonio dell'anno 1997);
B) dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con Persona_3 collocamento privilegiato della stessa presso la madre;
C) dispone che gli incontri tra il padre e la figlia avvengano come indicato in Persona_3 parte motiva;
D) dispone che il sig. versi alla ricorrente la somma mensile di € 600,00 a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli , e , entro il 5 di ogni Per_1 Per_2 Persona_3 mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
E) pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle Controparte_1 spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per i figli, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
F) dispone il godimento della casa coniugale, identificata in atti, in favore della ricorrente;
G) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di Casavatore (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett.
g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
H) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 16.07.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2328 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 23.06.2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli (Na) al Parte_1 C.F._1
Viale Comandante Umberto Maddalena n. 390, presso lo studio dell'avv. Francesco Secondo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: , nato a [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 23.06.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.03.2024 la sig.ra deduceva che: - in data 18.10.1997 aveva Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Casavatore (Na) con il sig. e che dalla loro Controparte_1 unione erano nati tre figli, il 26.05.2001, maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, il 06.07.2006, divenuta maggiorenne nelle more del giudizio ma non Per_2 economicamente autosufficiente, e il 10.10.2008; - con decreto nr. 2790/2020 del Persona_3
03.03.2020 il Tribunale di Napoli Nord omologava la separazione personale dei coniugi e, quanto ai provvedimenti inerenti la prole, omologava l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli e l'obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento degli stessi versando ad essa ricorrente la somma mensile di euro 600,00; - il sig. non versava l'assegno di mantenimento Controparte_1 in favore dei figli;
- a far data dalla separazione la separazione perdurava ininterrottamente.
Per detti motivi chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente;
- a modifica delle condizioni di cui alla separazione, porsi a carico del sig. CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di euro 900,00
[...]
(€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- confermarsi per il resto le condizioni di cui alla separazione.
All'esito dell'udienza del 13.06.2024, il Giudice delegato, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del sig. , con contestuale ordinanza dichiarava la Controparte_1 contumacia del resistente ed emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: - a parziale modifica delle statuizioni assunte in sede di separazione, dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli minori accordandosi direttamente con gli stessi,; - conferma le altre statuizioni rese in sede di separazione; quindi, disattendeva l'istanza di ammissione della prova orale articolata da parte ricorrente per i motivi di cui al provvedimento, condivisi da questo Collegio, e rinviava la causa all'udienza cartolare del 11.11.2024, anche per la precisazione delle conclusioni, poi trattata e rinviata per esigenze di ruolo all'udienza figurata del 27.03.2025.
Quivi, il Giudice delegato rinviava la causa all'udienza cartolare del 23.06.2025 concedendo i termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.. A quest'ultima udienza, il Giudice delegato rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni.
Rileva il Tribunale la ritualità del processo atteso che prima della decisione il PM ha avuto comunicazione della data di udienza;
infatti nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del PM, il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 c.p.c., con la comunicazione degli Atti all'ufficio competente del PM, per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante;
nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non interviene e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata con decreto nr. nr. 2790/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 03.03.2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (27.01.2020), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Per quanto riguarda le statuizioni accessorie, il Collegio ritiene che, vadano confermate integralmente quelle già stabilite con il provvedimento emesso il 13.06.2024, non essendo emerse circostanze nuove e che parte resistente non ha avanzato alcuna istanza rimanendo contumace.
Invero, quanto ai provvedimenti inerenti la prole, il Tribunale nulla dispone in ordine al regime di affido della figlia divenuta maggiorenne nelle more del giudizio ma non economicamente Per_2 autosufficiente.
Con riguardo alla minore , il Collegio ritiene che vada confermato l'affido condiviso Persona_3 della predetta minore ad entrambi genitori, con collocamento privilegiato della stessa presso la madre, non essendo emerse ragioni ostative all'applicazione di detto regime ordinario, e così come peraltro richiesto da parte ricorrente.
Quanto agli incontri tra padre e la figlia minore, tenuto conto dell'età adolescenziale della stessa, il
Collegio ritiene che il padre potrà incontrare e tenere con sé la minore accordandosi direttamente con la stessa.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 898/1970 ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene che la ricorrente provvederà ai figli e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti nonché alla minore , attraverso il loro diretto Persona_3 sostentamento, in quanto con la stessa conviventi, mentre il resistente dovrà contribuire al mantenimento dei figli attraverso la corresponsione di un assegno mensile in favore della ricorrente.
In ordine al quantum dell'assegno il Tribunale, tenuto conto dell'età dei figli e della precaria condizione economica del resistente, il quale per come riferito dalla ricorrente, non svolgerebbe attività lavorativa e percepirebbe la pensione di invalidità perché affetto da problematiche mentali, reputa conforme a giustizia confermare a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma complessiva mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio)
e che la detta somma, soggetta a rivalutazione annuale con gli indici Istat, venga versata alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie relative ai figli, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
Quanto al godimento della casa coniugale - meglio identificata in atti - osserva il Collegio che ricorrono i presupposti per confermare l'assegnazione della stessa alla sig.ra in ragione Parte_1 della collocazione prevalente presso la stessa della figlia minore e dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze formulate.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18.10.1997 in Casavatore (Na), tra , nata a [...] il Parte_1
18.09.1972, e , nato a [...] il [...], (Atto n. 82, parte II, S. A, Uff. 1, Controparte_1
Atti di Matrimonio dell'anno 1997);
B) dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con Persona_3 collocamento privilegiato della stessa presso la madre;
C) dispone che gli incontri tra il padre e la figlia avvengano come indicato in Persona_3 parte motiva;
D) dispone che il sig. versi alla ricorrente la somma mensile di € 600,00 a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli , e , entro il 5 di ogni Per_1 Per_2 Persona_3 mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
E) pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle Controparte_1 spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per i figli, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
F) dispone il godimento della casa coniugale, identificata in atti, in favore della ricorrente;
G) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di Casavatore (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett.
g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
H) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 16.07.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro