Articolo 3 della Legge 20 maggio 1949, n. 374
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 agosto 1949
Art. 3.
Per il periodo intercorso tra il 1 maggio 1947 e l'entrata in vigore della presente legge, al personale in servizio con la denominazione di diurnista nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono applicabili le disposizioni degli articoli 1 , 2 , 3 , 9 , 11 , 16 , 20 e 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1917, n. 207 , e successive integrazioni.
Al personale medesimo si intende attribuito dal 1 maggio 1947 o dalla successiva data di assunzione, ove gia' non ne fosse provvisto, il trattamento di retribuzione stabilito dal regio decreto-legge 1 febbraio 1937, n. 100 , e successive variazioni, secondo la categoria di classificazione risultante dal precedente articolo.
Qualora l'importo della retribuzione e degli assegni personali in effettivo godimento al 1 maggio 1947 o alla successiva data di assunzione risulti superiore a quello della nuova retribuzione spettante ai sensi del precedente comma, la differenza si intende conservata come assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti della retribuzione per scadenza periodica o per eventuale passaggio di categoria.
Tale assegno personale non e' valutabile nella retribuzione iniziale sulla quale sono concessi gli aumenti quadriennali ai sensi dell' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1917, n. 207 .
In caso di nomina, in ruolo, alla dipendenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'assegno medesimo e' conglobato nella retribuzione base ai fini dell'attribuzione, a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio nel grado e per promozioni, della differenza tra la retribuzione cosi' calcolata e lo stipendio iniziale del grado conseguito.
Le norme di carattere economico contenute nel presente articolo si applicano anche al personale considerato dal primo e secondo comma dell'art. 14 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 943 , salvo quanto e' stabilito per tale personale in materia di assegno ad personam attribuibile all'atto del collocamento nelle tabelle origaniche dell'Azienda.
Limitatamente al periodo indicato nel primo comma, le disposizioni del presente articolo non hanno effetto sulla misura delle competenze accessorie corrisposte ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 725 , e successive modificazioni e integrazioni, nei riguardi del personale assunto con trattamento economico diverso da quello stabilito dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , e successive variazioni.
Entrata in vigore il 1 agosto 1949