Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00381/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01024/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2024, proposto da TT AR, GA ME, rappresentati e difesi dagli avvocati Angela Ferrara, Anita Celentano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marina Tosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Ordinario di Salerno, in funzione di giudice di appello, n. 2762/2020 pubblicata l’11.11.2020 a definizione del giudizio n. 2315/2015 r.g.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Salerno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa NA CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso
che con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti hanno agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza dell’Amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale Ordinario di Salerno in funzione di giudice di appello, a definizione del giudizio n. R.G. 2315/2015, ha accolto l’appello disponendo, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, condanna della Provincia di Salerno “ al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado liquidate in euro 134,00 per il giudizio di primo grado (di cui euro 33,00 per la fase di studio, euro 33,00 per la fase introduttiva e euro 68.00 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore dei procuratori costituiti” ;
Rilevato
che, a seguito di vari rinvii, come riportato a verbale, la Provincia intimata ha da ultimo depositato copia della determinazione n. 1121 del 21.10.2025 (Registro Generale n. 3142 del 20.11.2025, pubblicata sull’Albo Pretorio telematico dal 20.11.2025 al 05.12.2025) con cui è stato assunto l’impegno di spesa, a seguito di accordo transattivo intervenuto tra le parti, per far fronte all’obbligo di adempimento derivante dal titolo azionato;
Ritenuto
che, stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
che le spese di lite, possano essere compensate, in ragione del comportamento attivo dell’Amministrazione, al netto del contributo unificato, da porre a carico della Provincia di Salerno;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Contributo unificato a carico della Provincia di Salerno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU SS, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
NA CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA CI | LU SS |
IL SEGRETARIO