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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/11/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1386/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa DA RI Presidente dott.ssa IA ER ST Consigliere Relatore dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1386/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GHINASSI PIETRO;
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. GHINASSI PIETRO;
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. GHINASSI PIETRO;
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
IC AN;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._4
BALDI VALENTINA;
APPELLATI avverso la sentenza n. 534/2022 del Tribunale di Arezzo, emessa in data 6/5/2022 e pubblicata in data 12/05/2022;
CONCLUSIONI con ordinanza in data 13.6.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
3.6.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: pagina 1 di 13 Per la parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: 1°)
, responsabile dei danni morali, esistenziali e per perdita di chanche Controparte_3 subiti dagli appellanti, per le ragioni esposte nell'atto di citazione e qui richiamate
Conseguentemente condannare il predetto , al risarcimento di tutti i Controparte_3 danni subiti, morali, biologico, esistenziale e per perdita di chance per totali Euro
150.000.000,00 (centocinquantamila), o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, con il favore degli interessi e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo o in quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese legali, diritti ed onorari (...)”. 2°) La soccombenza della compagnia assicuratrice e per l'effetto condannare la stessa al rimborso delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, e comunque tenuta la predetta compagnia a provvedere al rimborso delle spese legali di parte appellante, stante la declaratoria di manleva operata dal giudice di prime cure”;
Per la parte appellata ( ): “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni CP_3 contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare integralmente l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado, nonché condannare le appellanti alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del legale antistatario”;
Per la parte appellata ( : “Voglia l'On. Corte di Appello di Firenze dichiarare CP_2 inammissibile o comunque manifestamente infondata, in fatto e in diritto, nell'an come nel quantum debeatur, la impugnazione proposta avverso la sentenza n°534/2022 del
Tribunale di Arezzo e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado e, quindi, condannare le appellanti alla refusione delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto Avv. Francesco Buscicchi che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Controparte_1
e convenivano in giudizio dinanzi a questa Corte
[...] Parte_2 di Appello e proponendo Controparte_3 Controparte_4 gravame avverso la sentenza n. 534/2022, emessa il 6/5/2022 e pubblicata il
12/5/2022, con cui il Tribunale di Arezzo aveva condannato l'architetto
[...]
, quale direttore dei lavori incaricato dal loro dante causa, CP_3 Persona_1
(deceduto in corso di causa), a risarcire i danni lui derivati
[...] pagina 2 di 13 dall'esecuzione dell'opera, quantificati nella somma di € 43.965,00 oltre IVA, rivalutazione, interessi legali e spese di lite nonché condannato al CP_2 pagamento, in favore del , della somma di € 36.465,00 – già detratta, CP_3 dall'importo di € 43.965,00, la franchigia di € 7.500,00 - oltre IVA, rivalutazione monetaria e interessi legali.
Nello specifico, il giudice di prime cure, previa acquisizione della CTU esperita in sede di ATP, respingeva le preliminari eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dal convenuto e dalla terza chiamata ed accertava la responsabilità professionale dell'architetto nell'esecuzione dell'incarico affidatogli;
in CP_3 punto di quantificazione dei danni, riteneva di dover aderire “alla seconda soluzione prospettata dal CTU” valutandola “maggiormente risolutiva del problema, anche alla luce del fatto che le opere “(…) prevedevano l'abbattimento delle barriere architettoniche dell'abitazione, in ragione del sopraggiunto handicap di , (legge 13/89 D.M. 236/89); di poi, rigettava la domanda Persona_1 formulata dall'attore di risarcimento del danno non patrimoniale ritenendola sfornita di prova;
infine, disattendeva le eccezioni preliminari sollevate dalla terza chiamata e accoglieva la domanda di manleva proposta dal , CP_2 CP_3 previa detrazione della franchigia di € 7.500,00.
Avverso la suddetta decisione, e Parte_1 Controparte_1 proponevano tempestiva impugnazione, sulla base di tre Parte_2 motivi di gravame.
Con il primo motivo, le appellanti lamentavano che il giudice di prime cure, da un lato, pur avendo ritenuto la compagnia assicuratrice soccombente, aveva posto a carico della stessa solo le spese di lite sostenute dal convenuto e non anche quelle liquidate in favore di essa parte attrice;
dall'altro, pur avendo accolto la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti dell'assicurazione, terza chiamata, si era poi contraddetto non condannando quest'ultima a rilevare indenne l'assicurato dalla condanna al pagamento delle spese di lite disposta in favore di essa parte attrice.
pagina 3 di 13 Con il secondo motivo, le appellanti deducevano che, se il giudice di primo grado avesse tenuto conto del fatto che, da un lato, aveva dichiarato l'operatività della polizza, dall'altro, aveva condannato la compagnia in manleva a rilevare indenne il convenuto, detratta la franchigia, sarebbe dovuto giungere alla conclusione di dover condannare direttamente la compagnia al pagamento delle spese legali di parte attrice. Inoltre, osservavano che avendo il Tribunale ritenuto soccombente la compagnia anche nei confronti di parte attrice, ponendo a carico della stessa il
50% delle spese di CTU come liquidate in ATP, laddove avesse tenuto conto di tale circostanza, avrebbe dovuto condannare la compagnia al rimborso in favore di parte attrice, anche degli onorari di ATP siccome liquidati, e conseguentemente del giudizio di primo grado, anche in misura del 50%. D'altra parte – a loro modo di vedere - non era chiaro se con il capo 8 della sentenza il giudice di prime cure avesse inteso condannare la compagnia a rimborsare al convenuto le spese di lite di parte attrice ovvero le proprie.
Con il terzo motivo, le appellanti si dolevano che il giudice di prime cure, in violazione dell'art. 2059 c.c., avesse respinto la domanda di risarcimento dei danni morali, biologici ed esistenziali avanzata dal loro dante causa;
a tal fine deducevano che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, la prova dell'esistenza di tali danni emergeva proprio dalla decisione impugnata laddove in essa si era statuito al capo 1 che le opere viziate dovevano essere realizzate per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
donde, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere mutate in peggio le condizioni di vita dell'attore e provato sia il danno morale che il danno esistenziale nonché quello da perdita di chance prodottosi a causa della mancata realizzazione della palestra per la fisioterapia.
Per tali ragioni, veniva formulata da parte delle appellanti richiesta di riforma parziale della sentenza impugnata, in accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, con condanna delle controparti alla refusione delle spese di lite.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con distinte comparse, sia l'architetto che eccependo CP_3 Controparte_2 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis pagina 4 di 13 c.p.c. e, nel merito, contestando in fatto ed in diritto le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma, con vittoria di spese di lite;
inoltre, eccepiva CP_2
l'inoperatività della garanzia in ordine al danno non patrimoniale, mentre l'architetto reiterava l'eccezione di prescrizione in ordine alla richiesta CP_3 di risarcimento di tale danno.
Esaurita la trattazione ed acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 30/31.01.2024 (in esito all'udienza a trattazione scritta del 18.01.2024); indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento 6/10 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 13.6.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3.6.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190
c.p.c., sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
*** ***
1. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 348bis e
342 c.p.c.
Preliminarmente, destituita di fondamento è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello presa in considerazione dalla norma in esame è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non residua più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis e ter c.p.c.
pagina 5 di 13 Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità formulata da entrambe le parti appellate, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Il gravame, per vero, si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del 18 settembre 2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame - e ciò indipendentemente dall'indicazione numerica dei capi della sentenza impugnati dovendo prevalere la sostanza sulla forma - ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado.
2. Sul danno non patrimoniale
In ordine logico, deve essere esaminato con precedenza il terzo motivo di appello relativo al rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, stante il suo carattere prioritario rispetto alla pronuncia sulle spese di lite.
Preliminarmente, si rileva l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata sul punto dall'architetto . CP_3
Invero, il giudice di prime cure ha disatteso l'eccezione di prescrizione dell'azione sollevata dal convenuto sicché il avrebbe dovuto proporre appello CP_3 incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (cfr. ex plurimi, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9505 del 09/04/2024)
Con il motivo in esame, le appellanti deducono che il giudice di prime cure ha negato il risarcimento del danno non patrimoniale richiesto dal loro dante causa pur dopo aver rilevato che “l'opera per cui è causa e di cui all'atto di citazione presenta i vizi, i difetti e le difformità sopra riportati e di cui alla c.t.u. depositata in sede di ATP n. 1156/2009 R.G. - il cui fascicolo risulta acquisito al presente pagina 6 di 13 giudizio” e pur dopo aver affermato: “Questo Giudice unico intende aderire alla seconda soluzione prospettata dal c.t.u. atteso che la stessa, come riferito dallo stesso c.t.u., è quella maggiormente risolutiva del problema, anche alla luce del fatto che le opere “(…) prevedevano l'abbattimento delle barriere architettoniche dell'abitazione, in ragione del sopraggiunto handicap di , Persona_1
(legge 13/89 D.M. 236/89). L'intervento riguardava il recupero ai fini abitativi dei locali del piano terra dell'immobile, realizzando un soggiorno una camera una cucina ed un bagno conforme alle norme legge 13/89 D.M. 236/89 per diversamente abili (…)” (cfr. a pag. 2 della c.t.u.)”.
A loro modo di vedere, rispetto ad un tale iter motivazionale, che aveva ritenuto esistenti i gravi difetti denunciati e al contempo aveva evidenziato che le opere viziate dovevano servire all'abbattimento delle barriere architettoniche per l'attore, colpito da un gravissimo handicap motorio, appariva ingiusto e contraddittorio il non aver ritenuto provato il danno morale, il danno esistenziale ed il danno da perdita di chance;
d'altra parte anche le valutazioni, operate dal
CTU, alle quali il giudice di prime cure si era richiamato, attestavano la lesione ad un bene di rilievo costituzionale, ovvero la proprietà così come l'art. 2
Costituzione tutelava ciascun individuo come singolo e nella sua vita di relazione, ancor prima del bene salute, tutelato anch'esso dalla Costituzione all'art. 32 Cost.
Il motivo è fondato, per quanto di ragione.
Le appellanti, dopo aver richiamato tutti i vizi dell'opera accertati in sede di CTU, in ragione dei quali nella sentenza impugnata - divenuta sul punto irrevocabile – era stata ritenuta provata la responsabilità professionale dell'architetto , CP_3 hanno evidenziato che il medesimo iter motivazionale avrebbe dovuto condurre il
Tribunale a ritenere provato anche il danno non patrimoniale sofferto dal loro congiunto.
Ora, come noto, nell'illecito aquiliano il danno non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, che devono essere sempre oggetto di allegazione e prova, anche per presunzioni.
pagina 7 di 13 Ciò premesso, le censure delle appellanti colgono nel segno laddove evidenziano come non si sia tenuto conto da parte del giudice di prime cure del fatto che gli accertati vizi dell'intervento edilizio, che avrebbe dovuto consentire l'abbattimento delle barriere architettoniche in modo da rendere pienamente fruibile l'immobile da parte del loro dante causa, portatore di handicap ed affetto da un grave deficit motorio, avevano fatto sì che il loro congiunto vedesse frustrato il suo diritto di esplicare in maniera libera e piena le abitudini di vita quotidiane all'interno della propria abitazione, con inevitabili ripercussioni sulla sfera morale ed esistenziale dello stesso.
Invero, in una situazione di conclamata inadeguatezza dell'opera a rispondere all'esigenze del per la presenza di gravi vizi – tra cui si segnalano CP_1 in particolare l'innalzamento del pavimento del piano terra e del conseguente dislivello implicante l'impossibilità di uscire e di rientrare da solo in casa, la collocazione non corretta dei sanitari, il pavimento fuori piano e privo di antiscivolo, il mancato completamento della palestra fisioterapica – laddove le modifiche richieste con l'intervento edilizio oggetto di causa miravano proprio ad eliminare gli impedimenti che ostacolavano la piena fruibilità dell'immobile da parte del proprietario, affetto da menomazione motoria, è da reputarsi esistente il pregiudizio lamentato potendo lo stesso identificarsi nei presumibili disagi che una persona affetta da deficit di deambulazione, come il fu costretta a CP_1 subire in dipendenza della difficile vivibilità della casa sia per gli insiti pericoli alla propria sicurezza e salubrità e sia per la riduzione di autonomia, nonché nel sacrificio dei verosimili benefici che gli sarebbero potuti derivare dalla realizzazione della palestra fisioterapica destinata alle cure riabilitative.
Disagi e sacrifici che, a giudizio di questa Corte, trovano adeguato ristoro attraverso la corresponsione di una somma che si stima equo determinare in complessivi € 12.000,00, già attualizzati, tenuto conto del tempo trascorso tra la sospensione dei lavori (ottobre 2005) ed il decesso del (marzo CP_1
2017), non sussistendo alcun onere da parte del danneggiato di compiere una serie di lavori finalizzati ad eliminare o quantomeno ridurre i disagi connessi all'utilizzo dell'abitazione, prima dell'ottenuto risarcimento, come preteso da parte pagina 8 di 13 Parimenti da disattendere è il rilievo dell'architetto circa una CP_2 CP_3 probabile eliminazione dei vizi da parte del di cui non vi è prova in CP_1 atti.
Si rileva infine che i rilievi di in ordine ad una pretesa “non copertura” CP_2 dalla garanzia assicurativa stipulata dal di tale voce di danno CP_3 rimangono assorbiti dalla mancata richiesta di estensione della garanzia proveniente dall'assicurato per l'evenienza che la sentenza di appello accolga la domanda per un importo maggiore di quello riconosciuto dovuto dal Tribunale
(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23948 del 25/09/2019; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
19927 del 25/09/2007).
3. Sulle spese del primo grado di giudizio
Il primo ed il secondo motivo di appello sono sovrapponibili e quindi possono essere esaminati congiuntamente.
Con essi, infatti, le appellanti lamentano, per un verso, che non vi sia stato da parte del Tribunale l'accoglimento della domanda di manleva proposta dal anche con riferimento alla condanna dello stesso a rifondere a parte CP_3 attrice le spese di lite;
per altro verso, che non vi sia stata una condanna diretta della compagnia assicuratrice a rifondere le spese di lite di parte attrice, così come avvenuto per le spese di CTU, che erano state poste per metà a carico del professionista e per l'altra metà a carico della compagnia assicuratrice.
Le censure sono solo in parte fondate.
La prima doglianza, con cui si deduce che la condanna di a manlevare il CP_2
avrebbe dovuto essere estesa anche al capo relativo alla condanna CP_3 dell'assicurato al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice, è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare.
Invero, venendo in rilievo l'estensione dell'obbligo di garanzia nel rapporto tra assicurazione ed assicurato del quale solo quest'ultimo avrebbe potuto dolersi, ne resta del tutto estraneo il danneggiato, in capo al quale difetta il titolo per rivendicare la suddetta estensione.
pagina 9 di 13 Infine, dal tenore del dispositivo, non vi è alcun dubbio che con il capo 8 (rectius:
7) la compagnia sia stata condannata a rimborsare le spese di lite del convenuto, nell'ambito del rapporto processuale tra chiamante e chiamata in causa.
Fondato è invece l'altro motivo di doglianza.
Il Collegio osserva che chiamata in causa dal , ha preso CP_2 CP_3 posizione contro la domanda attorea contestandola e chiedendone il rigetto
“perché infondata in fatto e in diritto, nell'an come nel quantum debeatur”.
Tanto basta per ritenere soccombente nei confronti di parte attrice anche al pari del proprio assicurato, senza che rilevi l'estraneità dell'attore al CP_2 rapporto assicurativo.
Invero, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “L'assicuratore della responsabilità civile, a seguito della chiamata in garanzia, assume nel giudizio la posizione di interventore adesivo autonomo, sicché, ove abbia contestato la fondatezza della domanda attorea, resta soggetto al principio della soccombenza al fine della regolamentazione delle spese di lite, indipendentemente da ogni questione sulla natura e sul titolo dell'intervento, e può essere condannato in solido con la parte con la quale condivide il medesimo interesse” (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 925 del 17/01/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6880 del
23/07/1997; da ultimo, Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 10786 del 24/04/2025).
Di conseguenza, avendo nella sua posizione di Controparte_4 interventore adesivo autonomo, contestato la fondatezza della domanda attorea al fine di evitare una pronuncia favorevole al danneggiato che, sul punto della responsabilità, estendesse il giudicato anche nei suoi confronti, quale garante del danneggiante, essa deve essere condannata, in solido con il , a CP_3 rifondere le spese processuali del primo grado alle eredi dell'originario attore, subentrate nella posizione di quest'ultimo.
La sentenza di prime cure deve essere quindi riformata anche in parte qua.
4. Sulle spese di lite all'esito del giudizio
pagina 10 di 13 In punto di spese di lite, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Ciò premesso, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio dal quale emerge che la domanda attorea è stata integralmente accolta, seppure in termini più contenuti, le spese di lite, sia del procedimento di ATP che del primo e del secondo grado di giudizio debbono essere poste a carico dell'architetto CP_3
e di in solido tra loro, richiamandosi quanto alle spese del Controparte_5 primo grado le argomentazioni svolte nel precedente paragrafo.
La liquidazione deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (accertato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 52.001,00 a €
260.000,00) e l'impegno difensivo prestato: quanto alla fase di ATP, in complessivi € 3.100,00 per compensi (di cui € 1.000,00 per la fase di studio, €
800,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase di istruzione) e in € 178,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 9.900,00 per compensi (di cui €
1.700,00 per la fase di studio, € 1.300,00 per la fase introduttiva, € 2.900,00 per la fase di trattazione ed € 4.000,00 per la fase decisoria) e in € 786,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al presente grado di appello, esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria, in complessivi € 8.200,00 per compensi (di cui € 2.200,00 per la fase pagina 11 di 13 di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva e € 4.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Nel rapporto processuale tra il e le spese di lite, come sopra CP_3 CP_2 liquidate, vanno poste a carico della compagnia assicuratrice, risultata integralmente soccombente, tanto con riferimento al procedimento di ATP quanto con riferimento al giudizio di primo grado. Quanto al presente grado di appello, vanno invece compensate integralmente non avendo il riproposto la sua CP_3 domanda di manleva e non avendo la compagnia assicuratrice dovuto difendersi rispetto ad essa.
Va disposta la distrazione in favore dell'allora difensore del , avv. CP_3
DA NA, dichiaratasi antistataria.
Pone definitivamente le spese della CTU svolta in ATP a carico del e di CP_3
nella misura del 50% ciascuno. CP_2
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 534/2022 del Tribunale di Arezzo, emessa il
[...]
6/5/2022 e pubblicata il 12/5/2022, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'architetto
[...]
a versare a , e CP_3 Parte_1 Parte_3 Parte_4
, in qualità di eredi di la somma già attualizzata di €
[...] Persona_2
12.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, fermo il resto;
2) condanna in solido e a Controparte_3 Controparte_4 rifondere a , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 le spese di lite liquidate secondo il calcolo specificato in parte motiva: quanto al procedimento di ATP, in complessivi € 3.100,00 per compensi e in € 178,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 9.900,00 per compensi e in € 786,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al pagina 12 di 13 presente grado di appello, in complessivi € 8.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
3) condanna a rifondere ad le Controparte_4 Controparte_3 spese relative al procedimento di ATP e al giudizio di primo grado, rispettivamente liquidate secondo il calcolo specificato in parte motiva: quanto al procedimento di ATP, in complessivi € 3.100,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge, e quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 9.900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%,
CAP e IVA, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. DA NA, dichiaratasi antistataria;
4) dichiara integralmente compensate le spese del presente grado tra
[...]
ed CP_3 Controparte_4
5) pone definitivamente le spese della CTU svolta in ATP a carico di
[...]
e di nella misura del 50% ciascuno. CP_3 Controparte_4
Firenze, così deciso nella camera di camera di consiglio del 19.11.2025, su relazione della dott.ssa IA ER ST.
Il Consigliere est.
IA ER ST
La Presidente
DA RI
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa DA RI Presidente dott.ssa IA ER ST Consigliere Relatore dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1386/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GHINASSI PIETRO;
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. GHINASSI PIETRO;
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. GHINASSI PIETRO;
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
IC AN;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._4
BALDI VALENTINA;
APPELLATI avverso la sentenza n. 534/2022 del Tribunale di Arezzo, emessa in data 6/5/2022 e pubblicata in data 12/05/2022;
CONCLUSIONI con ordinanza in data 13.6.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
3.6.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: pagina 1 di 13 Per la parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: 1°)
, responsabile dei danni morali, esistenziali e per perdita di chanche Controparte_3 subiti dagli appellanti, per le ragioni esposte nell'atto di citazione e qui richiamate
Conseguentemente condannare il predetto , al risarcimento di tutti i Controparte_3 danni subiti, morali, biologico, esistenziale e per perdita di chance per totali Euro
150.000.000,00 (centocinquantamila), o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, con il favore degli interessi e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo o in quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese legali, diritti ed onorari (...)”. 2°) La soccombenza della compagnia assicuratrice e per l'effetto condannare la stessa al rimborso delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, e comunque tenuta la predetta compagnia a provvedere al rimborso delle spese legali di parte appellante, stante la declaratoria di manleva operata dal giudice di prime cure”;
Per la parte appellata ( ): “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni CP_3 contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare integralmente l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado, nonché condannare le appellanti alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del legale antistatario”;
Per la parte appellata ( : “Voglia l'On. Corte di Appello di Firenze dichiarare CP_2 inammissibile o comunque manifestamente infondata, in fatto e in diritto, nell'an come nel quantum debeatur, la impugnazione proposta avverso la sentenza n°534/2022 del
Tribunale di Arezzo e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado e, quindi, condannare le appellanti alla refusione delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto Avv. Francesco Buscicchi che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Controparte_1
e convenivano in giudizio dinanzi a questa Corte
[...] Parte_2 di Appello e proponendo Controparte_3 Controparte_4 gravame avverso la sentenza n. 534/2022, emessa il 6/5/2022 e pubblicata il
12/5/2022, con cui il Tribunale di Arezzo aveva condannato l'architetto
[...]
, quale direttore dei lavori incaricato dal loro dante causa, CP_3 Persona_1
(deceduto in corso di causa), a risarcire i danni lui derivati
[...] pagina 2 di 13 dall'esecuzione dell'opera, quantificati nella somma di € 43.965,00 oltre IVA, rivalutazione, interessi legali e spese di lite nonché condannato al CP_2 pagamento, in favore del , della somma di € 36.465,00 – già detratta, CP_3 dall'importo di € 43.965,00, la franchigia di € 7.500,00 - oltre IVA, rivalutazione monetaria e interessi legali.
Nello specifico, il giudice di prime cure, previa acquisizione della CTU esperita in sede di ATP, respingeva le preliminari eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dal convenuto e dalla terza chiamata ed accertava la responsabilità professionale dell'architetto nell'esecuzione dell'incarico affidatogli;
in CP_3 punto di quantificazione dei danni, riteneva di dover aderire “alla seconda soluzione prospettata dal CTU” valutandola “maggiormente risolutiva del problema, anche alla luce del fatto che le opere “(…) prevedevano l'abbattimento delle barriere architettoniche dell'abitazione, in ragione del sopraggiunto handicap di , (legge 13/89 D.M. 236/89); di poi, rigettava la domanda Persona_1 formulata dall'attore di risarcimento del danno non patrimoniale ritenendola sfornita di prova;
infine, disattendeva le eccezioni preliminari sollevate dalla terza chiamata e accoglieva la domanda di manleva proposta dal , CP_2 CP_3 previa detrazione della franchigia di € 7.500,00.
Avverso la suddetta decisione, e Parte_1 Controparte_1 proponevano tempestiva impugnazione, sulla base di tre Parte_2 motivi di gravame.
Con il primo motivo, le appellanti lamentavano che il giudice di prime cure, da un lato, pur avendo ritenuto la compagnia assicuratrice soccombente, aveva posto a carico della stessa solo le spese di lite sostenute dal convenuto e non anche quelle liquidate in favore di essa parte attrice;
dall'altro, pur avendo accolto la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti dell'assicurazione, terza chiamata, si era poi contraddetto non condannando quest'ultima a rilevare indenne l'assicurato dalla condanna al pagamento delle spese di lite disposta in favore di essa parte attrice.
pagina 3 di 13 Con il secondo motivo, le appellanti deducevano che, se il giudice di primo grado avesse tenuto conto del fatto che, da un lato, aveva dichiarato l'operatività della polizza, dall'altro, aveva condannato la compagnia in manleva a rilevare indenne il convenuto, detratta la franchigia, sarebbe dovuto giungere alla conclusione di dover condannare direttamente la compagnia al pagamento delle spese legali di parte attrice. Inoltre, osservavano che avendo il Tribunale ritenuto soccombente la compagnia anche nei confronti di parte attrice, ponendo a carico della stessa il
50% delle spese di CTU come liquidate in ATP, laddove avesse tenuto conto di tale circostanza, avrebbe dovuto condannare la compagnia al rimborso in favore di parte attrice, anche degli onorari di ATP siccome liquidati, e conseguentemente del giudizio di primo grado, anche in misura del 50%. D'altra parte – a loro modo di vedere - non era chiaro se con il capo 8 della sentenza il giudice di prime cure avesse inteso condannare la compagnia a rimborsare al convenuto le spese di lite di parte attrice ovvero le proprie.
Con il terzo motivo, le appellanti si dolevano che il giudice di prime cure, in violazione dell'art. 2059 c.c., avesse respinto la domanda di risarcimento dei danni morali, biologici ed esistenziali avanzata dal loro dante causa;
a tal fine deducevano che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, la prova dell'esistenza di tali danni emergeva proprio dalla decisione impugnata laddove in essa si era statuito al capo 1 che le opere viziate dovevano essere realizzate per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
donde, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere mutate in peggio le condizioni di vita dell'attore e provato sia il danno morale che il danno esistenziale nonché quello da perdita di chance prodottosi a causa della mancata realizzazione della palestra per la fisioterapia.
Per tali ragioni, veniva formulata da parte delle appellanti richiesta di riforma parziale della sentenza impugnata, in accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, con condanna delle controparti alla refusione delle spese di lite.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con distinte comparse, sia l'architetto che eccependo CP_3 Controparte_2 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis pagina 4 di 13 c.p.c. e, nel merito, contestando in fatto ed in diritto le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma, con vittoria di spese di lite;
inoltre, eccepiva CP_2
l'inoperatività della garanzia in ordine al danno non patrimoniale, mentre l'architetto reiterava l'eccezione di prescrizione in ordine alla richiesta CP_3 di risarcimento di tale danno.
Esaurita la trattazione ed acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 30/31.01.2024 (in esito all'udienza a trattazione scritta del 18.01.2024); indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento 6/10 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 13.6.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3.6.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190
c.p.c., sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
*** ***
1. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 348bis e
342 c.p.c.
Preliminarmente, destituita di fondamento è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello presa in considerazione dalla norma in esame è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non residua più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis e ter c.p.c.
pagina 5 di 13 Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità formulata da entrambe le parti appellate, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Il gravame, per vero, si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del 18 settembre 2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame - e ciò indipendentemente dall'indicazione numerica dei capi della sentenza impugnati dovendo prevalere la sostanza sulla forma - ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado.
2. Sul danno non patrimoniale
In ordine logico, deve essere esaminato con precedenza il terzo motivo di appello relativo al rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, stante il suo carattere prioritario rispetto alla pronuncia sulle spese di lite.
Preliminarmente, si rileva l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata sul punto dall'architetto . CP_3
Invero, il giudice di prime cure ha disatteso l'eccezione di prescrizione dell'azione sollevata dal convenuto sicché il avrebbe dovuto proporre appello CP_3 incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (cfr. ex plurimi, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9505 del 09/04/2024)
Con il motivo in esame, le appellanti deducono che il giudice di prime cure ha negato il risarcimento del danno non patrimoniale richiesto dal loro dante causa pur dopo aver rilevato che “l'opera per cui è causa e di cui all'atto di citazione presenta i vizi, i difetti e le difformità sopra riportati e di cui alla c.t.u. depositata in sede di ATP n. 1156/2009 R.G. - il cui fascicolo risulta acquisito al presente pagina 6 di 13 giudizio” e pur dopo aver affermato: “Questo Giudice unico intende aderire alla seconda soluzione prospettata dal c.t.u. atteso che la stessa, come riferito dallo stesso c.t.u., è quella maggiormente risolutiva del problema, anche alla luce del fatto che le opere “(…) prevedevano l'abbattimento delle barriere architettoniche dell'abitazione, in ragione del sopraggiunto handicap di , Persona_1
(legge 13/89 D.M. 236/89). L'intervento riguardava il recupero ai fini abitativi dei locali del piano terra dell'immobile, realizzando un soggiorno una camera una cucina ed un bagno conforme alle norme legge 13/89 D.M. 236/89 per diversamente abili (…)” (cfr. a pag. 2 della c.t.u.)”.
A loro modo di vedere, rispetto ad un tale iter motivazionale, che aveva ritenuto esistenti i gravi difetti denunciati e al contempo aveva evidenziato che le opere viziate dovevano servire all'abbattimento delle barriere architettoniche per l'attore, colpito da un gravissimo handicap motorio, appariva ingiusto e contraddittorio il non aver ritenuto provato il danno morale, il danno esistenziale ed il danno da perdita di chance;
d'altra parte anche le valutazioni, operate dal
CTU, alle quali il giudice di prime cure si era richiamato, attestavano la lesione ad un bene di rilievo costituzionale, ovvero la proprietà così come l'art. 2
Costituzione tutelava ciascun individuo come singolo e nella sua vita di relazione, ancor prima del bene salute, tutelato anch'esso dalla Costituzione all'art. 32 Cost.
Il motivo è fondato, per quanto di ragione.
Le appellanti, dopo aver richiamato tutti i vizi dell'opera accertati in sede di CTU, in ragione dei quali nella sentenza impugnata - divenuta sul punto irrevocabile – era stata ritenuta provata la responsabilità professionale dell'architetto , CP_3 hanno evidenziato che il medesimo iter motivazionale avrebbe dovuto condurre il
Tribunale a ritenere provato anche il danno non patrimoniale sofferto dal loro congiunto.
Ora, come noto, nell'illecito aquiliano il danno non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, che devono essere sempre oggetto di allegazione e prova, anche per presunzioni.
pagina 7 di 13 Ciò premesso, le censure delle appellanti colgono nel segno laddove evidenziano come non si sia tenuto conto da parte del giudice di prime cure del fatto che gli accertati vizi dell'intervento edilizio, che avrebbe dovuto consentire l'abbattimento delle barriere architettoniche in modo da rendere pienamente fruibile l'immobile da parte del loro dante causa, portatore di handicap ed affetto da un grave deficit motorio, avevano fatto sì che il loro congiunto vedesse frustrato il suo diritto di esplicare in maniera libera e piena le abitudini di vita quotidiane all'interno della propria abitazione, con inevitabili ripercussioni sulla sfera morale ed esistenziale dello stesso.
Invero, in una situazione di conclamata inadeguatezza dell'opera a rispondere all'esigenze del per la presenza di gravi vizi – tra cui si segnalano CP_1 in particolare l'innalzamento del pavimento del piano terra e del conseguente dislivello implicante l'impossibilità di uscire e di rientrare da solo in casa, la collocazione non corretta dei sanitari, il pavimento fuori piano e privo di antiscivolo, il mancato completamento della palestra fisioterapica – laddove le modifiche richieste con l'intervento edilizio oggetto di causa miravano proprio ad eliminare gli impedimenti che ostacolavano la piena fruibilità dell'immobile da parte del proprietario, affetto da menomazione motoria, è da reputarsi esistente il pregiudizio lamentato potendo lo stesso identificarsi nei presumibili disagi che una persona affetta da deficit di deambulazione, come il fu costretta a CP_1 subire in dipendenza della difficile vivibilità della casa sia per gli insiti pericoli alla propria sicurezza e salubrità e sia per la riduzione di autonomia, nonché nel sacrificio dei verosimili benefici che gli sarebbero potuti derivare dalla realizzazione della palestra fisioterapica destinata alle cure riabilitative.
Disagi e sacrifici che, a giudizio di questa Corte, trovano adeguato ristoro attraverso la corresponsione di una somma che si stima equo determinare in complessivi € 12.000,00, già attualizzati, tenuto conto del tempo trascorso tra la sospensione dei lavori (ottobre 2005) ed il decesso del (marzo CP_1
2017), non sussistendo alcun onere da parte del danneggiato di compiere una serie di lavori finalizzati ad eliminare o quantomeno ridurre i disagi connessi all'utilizzo dell'abitazione, prima dell'ottenuto risarcimento, come preteso da parte pagina 8 di 13 Parimenti da disattendere è il rilievo dell'architetto circa una CP_2 CP_3 probabile eliminazione dei vizi da parte del di cui non vi è prova in CP_1 atti.
Si rileva infine che i rilievi di in ordine ad una pretesa “non copertura” CP_2 dalla garanzia assicurativa stipulata dal di tale voce di danno CP_3 rimangono assorbiti dalla mancata richiesta di estensione della garanzia proveniente dall'assicurato per l'evenienza che la sentenza di appello accolga la domanda per un importo maggiore di quello riconosciuto dovuto dal Tribunale
(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23948 del 25/09/2019; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
19927 del 25/09/2007).
3. Sulle spese del primo grado di giudizio
Il primo ed il secondo motivo di appello sono sovrapponibili e quindi possono essere esaminati congiuntamente.
Con essi, infatti, le appellanti lamentano, per un verso, che non vi sia stato da parte del Tribunale l'accoglimento della domanda di manleva proposta dal anche con riferimento alla condanna dello stesso a rifondere a parte CP_3 attrice le spese di lite;
per altro verso, che non vi sia stata una condanna diretta della compagnia assicuratrice a rifondere le spese di lite di parte attrice, così come avvenuto per le spese di CTU, che erano state poste per metà a carico del professionista e per l'altra metà a carico della compagnia assicuratrice.
Le censure sono solo in parte fondate.
La prima doglianza, con cui si deduce che la condanna di a manlevare il CP_2
avrebbe dovuto essere estesa anche al capo relativo alla condanna CP_3 dell'assicurato al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice, è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare.
Invero, venendo in rilievo l'estensione dell'obbligo di garanzia nel rapporto tra assicurazione ed assicurato del quale solo quest'ultimo avrebbe potuto dolersi, ne resta del tutto estraneo il danneggiato, in capo al quale difetta il titolo per rivendicare la suddetta estensione.
pagina 9 di 13 Infine, dal tenore del dispositivo, non vi è alcun dubbio che con il capo 8 (rectius:
7) la compagnia sia stata condannata a rimborsare le spese di lite del convenuto, nell'ambito del rapporto processuale tra chiamante e chiamata in causa.
Fondato è invece l'altro motivo di doglianza.
Il Collegio osserva che chiamata in causa dal , ha preso CP_2 CP_3 posizione contro la domanda attorea contestandola e chiedendone il rigetto
“perché infondata in fatto e in diritto, nell'an come nel quantum debeatur”.
Tanto basta per ritenere soccombente nei confronti di parte attrice anche al pari del proprio assicurato, senza che rilevi l'estraneità dell'attore al CP_2 rapporto assicurativo.
Invero, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “L'assicuratore della responsabilità civile, a seguito della chiamata in garanzia, assume nel giudizio la posizione di interventore adesivo autonomo, sicché, ove abbia contestato la fondatezza della domanda attorea, resta soggetto al principio della soccombenza al fine della regolamentazione delle spese di lite, indipendentemente da ogni questione sulla natura e sul titolo dell'intervento, e può essere condannato in solido con la parte con la quale condivide il medesimo interesse” (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 925 del 17/01/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6880 del
23/07/1997; da ultimo, Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 10786 del 24/04/2025).
Di conseguenza, avendo nella sua posizione di Controparte_4 interventore adesivo autonomo, contestato la fondatezza della domanda attorea al fine di evitare una pronuncia favorevole al danneggiato che, sul punto della responsabilità, estendesse il giudicato anche nei suoi confronti, quale garante del danneggiante, essa deve essere condannata, in solido con il , a CP_3 rifondere le spese processuali del primo grado alle eredi dell'originario attore, subentrate nella posizione di quest'ultimo.
La sentenza di prime cure deve essere quindi riformata anche in parte qua.
4. Sulle spese di lite all'esito del giudizio
pagina 10 di 13 In punto di spese di lite, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Ciò premesso, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio dal quale emerge che la domanda attorea è stata integralmente accolta, seppure in termini più contenuti, le spese di lite, sia del procedimento di ATP che del primo e del secondo grado di giudizio debbono essere poste a carico dell'architetto CP_3
e di in solido tra loro, richiamandosi quanto alle spese del Controparte_5 primo grado le argomentazioni svolte nel precedente paragrafo.
La liquidazione deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (accertato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 52.001,00 a €
260.000,00) e l'impegno difensivo prestato: quanto alla fase di ATP, in complessivi € 3.100,00 per compensi (di cui € 1.000,00 per la fase di studio, €
800,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase di istruzione) e in € 178,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 9.900,00 per compensi (di cui €
1.700,00 per la fase di studio, € 1.300,00 per la fase introduttiva, € 2.900,00 per la fase di trattazione ed € 4.000,00 per la fase decisoria) e in € 786,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al presente grado di appello, esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria, in complessivi € 8.200,00 per compensi (di cui € 2.200,00 per la fase pagina 11 di 13 di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva e € 4.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Nel rapporto processuale tra il e le spese di lite, come sopra CP_3 CP_2 liquidate, vanno poste a carico della compagnia assicuratrice, risultata integralmente soccombente, tanto con riferimento al procedimento di ATP quanto con riferimento al giudizio di primo grado. Quanto al presente grado di appello, vanno invece compensate integralmente non avendo il riproposto la sua CP_3 domanda di manleva e non avendo la compagnia assicuratrice dovuto difendersi rispetto ad essa.
Va disposta la distrazione in favore dell'allora difensore del , avv. CP_3
DA NA, dichiaratasi antistataria.
Pone definitivamente le spese della CTU svolta in ATP a carico del e di CP_3
nella misura del 50% ciascuno. CP_2
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 534/2022 del Tribunale di Arezzo, emessa il
[...]
6/5/2022 e pubblicata il 12/5/2022, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'architetto
[...]
a versare a , e CP_3 Parte_1 Parte_3 Parte_4
, in qualità di eredi di la somma già attualizzata di €
[...] Persona_2
12.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, fermo il resto;
2) condanna in solido e a Controparte_3 Controparte_4 rifondere a , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 le spese di lite liquidate secondo il calcolo specificato in parte motiva: quanto al procedimento di ATP, in complessivi € 3.100,00 per compensi e in € 178,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 9.900,00 per compensi e in € 786,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al pagina 12 di 13 presente grado di appello, in complessivi € 8.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
3) condanna a rifondere ad le Controparte_4 Controparte_3 spese relative al procedimento di ATP e al giudizio di primo grado, rispettivamente liquidate secondo il calcolo specificato in parte motiva: quanto al procedimento di ATP, in complessivi € 3.100,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge, e quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 9.900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%,
CAP e IVA, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. DA NA, dichiaratasi antistataria;
4) dichiara integralmente compensate le spese del presente grado tra
[...]
ed CP_3 Controparte_4
5) pone definitivamente le spese della CTU svolta in ATP a carico di
[...]
e di nella misura del 50% ciascuno. CP_3 Controparte_4
Firenze, così deciso nella camera di camera di consiglio del 19.11.2025, su relazione della dott.ssa IA ER ST.
Il Consigliere est.
IA ER ST
La Presidente
DA RI
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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