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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 23/12/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 30/01/2024
DA
Parte_1
Con l'Avv. SOLIDORO SIRIO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Controparte_2 [...]
Controparte_3
Con il Dott. LA OV e il Dott. Francesco Migotto per l'Avvocatura dello Stato di Trieste
RESISTENTI
Causa discussa e decisa all'udienza del 11/9/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
Che Codesto Ill.mo Tribunale Voglia: in accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione dei provvedimenti allegati, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di , nella Prima Fascia delle GPS, per le classi di CP_3 concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere abilitata all'insegnamento.
PER I RESISTENTI
In via preliminare
Si evidenzia il difetto di legittimazione passiva dell e Controparte_4
CP_
Controparte_3
Si rileva, altresì, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro (essendo la causa di competenza del Giudice Amministrativo), rilevabile d'ufficio in ogni momento dal Giudice del
Lavoro adito.
Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di
Giudice del Lavoro e in via subordinata alla precedente eccezione, si chiede che codesto spettabile Giudice dichiari la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i docenti iscritti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto della
Provincia di per le pertinenti classi di concorso, controinteressati alle pretese della Sig.ra CP_3 [...]
(graduatoria G.P.S. per le classi di concorso A029, A030, A053, ADSS, ADOD, ADOJ, ADOO). Parte_1
In via principale
Nel merito, si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda di controparte in ogni sua parte siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30/1/2024 la signora – attualmente inserita nelle Parte_1
seconde fasce della GPS di – ha inteso veder riconosciuto, in quanto laureata AFAM con 24 CFU, CP_3
il proprio inserimento nella Prima Fascia delle GPS di per le seguenti classi di concorso: A029, CP_3
A030, A053, ADSS, AD0J, AD0D e AD00 evocando in tal senso il onde Controparte_1
sentir dichiarare la propria abilitazione all'insegnamento.
Ciò premesso, osserva l'adito Tribunale – in ossequio a proprie precedenti statuizioni sul punto – come non sia condivisibile l'assunto dell'odierna attrice volto a ritenere abilitante il possesso di laurea e dei 24 CFU, atteso che SOLTANTO IL SUPERAMENTO DI TUTTE LE PROVE DEL CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI ED
ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA,
ATTRAVERSO IL CONSEGUIMENTO DEI PUNTEGGI MINIMI DI CUI ALL'ART. 6 D. Lvo 13/4/2017 N. 59 A
COSTITUIRE ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE MEDESIME CLASSI DI CONCORSO (art. 1 co 4
Decreto Ministro dell'Istruzione N. 201 del 20/04/2020). Peraltro:
A) Non sussiste lesione dei valori costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), di tutela del lavoro (art. 4 Cost.), di parità di accesso ai pubblici uffici (art. 51 Cost.) nonché di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) atteso che la ricorrente, proprio in virtù del valore, tutelato dall'art. 97 della Carta fondamentale, dell'accesso al pubblico impiego mediante pubblico concorso, ha i requisiti per partecipare al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente ottenendo solamente all'esito del superamento delle prove concorsuali l'abilitazione all'insegnamento.
B) Non appare ravvisabile altresì una qualche violazione del diritto comunitario, atteso che ai sensi che ai sensi dell'art. 1 co 2 D. Lvo N. 206/2007, attuativo della Direttiva della Comunità Europea 2005/36
“RESTANO SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI CHE DISCIPLINANO IL PROFILO DELL'ACCESSO AL PUBBLICO
IMPIEGO”.
In definitiva, risultando evidente come il possesso di 24 CFU e della laura non equivalga al possesso di titolo abilitante, va disattesa la domanda giudizialmente azionata.
Si ravvisano nondimeno giusti motivi, attesa la peculiarità della questione trattata, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda formulata dall'odierna attrice.
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 11/09/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 30/01/2024
DA
Parte_1
Con l'Avv. SOLIDORO SIRIO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Controparte_2 [...]
Controparte_3
Con il Dott. LA OV e il Dott. Francesco Migotto per l'Avvocatura dello Stato di Trieste
RESISTENTI
Causa discussa e decisa all'udienza del 11/9/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
Che Codesto Ill.mo Tribunale Voglia: in accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione dei provvedimenti allegati, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di , nella Prima Fascia delle GPS, per le classi di CP_3 concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere abilitata all'insegnamento.
PER I RESISTENTI
In via preliminare
Si evidenzia il difetto di legittimazione passiva dell e Controparte_4
CP_
Controparte_3
Si rileva, altresì, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro (essendo la causa di competenza del Giudice Amministrativo), rilevabile d'ufficio in ogni momento dal Giudice del
Lavoro adito.
Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di
Giudice del Lavoro e in via subordinata alla precedente eccezione, si chiede che codesto spettabile Giudice dichiari la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i docenti iscritti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto della
Provincia di per le pertinenti classi di concorso, controinteressati alle pretese della Sig.ra CP_3 [...]
(graduatoria G.P.S. per le classi di concorso A029, A030, A053, ADSS, ADOD, ADOJ, ADOO). Parte_1
In via principale
Nel merito, si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda di controparte in ogni sua parte siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30/1/2024 la signora – attualmente inserita nelle Parte_1
seconde fasce della GPS di – ha inteso veder riconosciuto, in quanto laureata AFAM con 24 CFU, CP_3
il proprio inserimento nella Prima Fascia delle GPS di per le seguenti classi di concorso: A029, CP_3
A030, A053, ADSS, AD0J, AD0D e AD00 evocando in tal senso il onde Controparte_1
sentir dichiarare la propria abilitazione all'insegnamento.
Ciò premesso, osserva l'adito Tribunale – in ossequio a proprie precedenti statuizioni sul punto – come non sia condivisibile l'assunto dell'odierna attrice volto a ritenere abilitante il possesso di laurea e dei 24 CFU, atteso che SOLTANTO IL SUPERAMENTO DI TUTTE LE PROVE DEL CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI ED
ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA,
ATTRAVERSO IL CONSEGUIMENTO DEI PUNTEGGI MINIMI DI CUI ALL'ART. 6 D. Lvo 13/4/2017 N. 59 A
COSTITUIRE ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE MEDESIME CLASSI DI CONCORSO (art. 1 co 4
Decreto Ministro dell'Istruzione N. 201 del 20/04/2020). Peraltro:
A) Non sussiste lesione dei valori costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), di tutela del lavoro (art. 4 Cost.), di parità di accesso ai pubblici uffici (art. 51 Cost.) nonché di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) atteso che la ricorrente, proprio in virtù del valore, tutelato dall'art. 97 della Carta fondamentale, dell'accesso al pubblico impiego mediante pubblico concorso, ha i requisiti per partecipare al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente ottenendo solamente all'esito del superamento delle prove concorsuali l'abilitazione all'insegnamento.
B) Non appare ravvisabile altresì una qualche violazione del diritto comunitario, atteso che ai sensi che ai sensi dell'art. 1 co 2 D. Lvo N. 206/2007, attuativo della Direttiva della Comunità Europea 2005/36
“RESTANO SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI CHE DISCIPLINANO IL PROFILO DELL'ACCESSO AL PUBBLICO
IMPIEGO”.
In definitiva, risultando evidente come il possesso di 24 CFU e della laura non equivalga al possesso di titolo abilitante, va disattesa la domanda giudizialmente azionata.
Si ravvisano nondimeno giusti motivi, attesa la peculiarità della questione trattata, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda formulata dall'odierna attrice.
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 11/09/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci