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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2693/2018 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. PELLEGRINI RAUL DONATO, elettivamente domiciliato in presso il difensore Avv. PELLEGRINI RAUL DONATO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
FASANELLA DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA NICOLA ARPAIA
37/B FOGGIA presso il difensore Avv. FASANELLA DOMENICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 9.4.2018 la Parte_1
ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale
[...] Controparte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, condannare il convenuto, al pagamento in favore dell'attrice, per le causali di cui alla narrativa, della complessiva somma di € 21.390,00=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa somma che emergerà a seguito dell'istruttoria o che sarà ritenuta di Giustizia;
2) condannare il convenuto alla refusione di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfetario, Cap ed Iva come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”. A sostegno della propria domanda la ha dedotto che: Parte_1
- nell'estate del 2011 aveva dato incarico alla Controparte_1 [...] di eseguire parte dei lavori di ristrutturazione della villetta di sua Parte_1 proprietà, sita in San Giovanni Rotondo alla Via Vicinale della Difesa snc;
- le opere di ristrutturazione affidate alla riguardavano sia Parte_1 l'ambiente esterno (fornitura e posa in opera di ponteggio esterno per la posa in opera del finestrone lato sud e posa in opera di stipiti;
fornitura e posa in opera di c.a. per formazione scala per accesso rampa garage;
fornitura e posa in opera di massetto terrazzi con topcem pronto;
fornitura e posa in opera di mapelastic;
fornitura e posa in opera di massetto cementizio lato nord terrazzo;
posa in opera pavimento con colla;
posa in opera di griglie;
posa in opera rivestimento parziale facciata;
posa in opera rivestimento colonne;
posa in opera di copertine e soglie;
stuccatura rivestimento facciata in pietra), sia quello interno (posa in opera pavimento sottotetto;
posa in opera pavimento piano terra;
posa in opera pavimento interrato;
posa in opera rivestimenti), sia il garage (fornitura e posa in opera massetto cementizio di cm 15; posa in opera pavimento);
- il corrispettivo per l'esecuzione di detti lavori veniva fissato dalle parti in €
21.390,00;
- le opere venivano completate alla fine del 2012;
- nonostante la regolare effettuazione dei lavori il convenuto non provvedeva al pagamento di quanto dovuto;
- con lettera raccomandata a.r. del 28.5/11.6.2015 veniva chiesto il pagamento del corrispettivo del contratto di appalto;
- il in data 1.7.2015 con PEC dell'avv. Fasanella, riconosceva CP_1 l'effettuazione di una parte dei lavori contestando tuttavia l'ammontare del compenso, riferendo di avere comunque corrisposto interamente il dovuto e che le opere non sarebbero state eseguite a regola d'arte;
pagina 2 di 7 si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e spiegando Controparte_1 domanda riconvenzionale per i danni provocati dalla mancata realizzazione dei lavori a regola d'arte. La causa veniva istruita con prove orali e consulenza tecnica d'ufficio e all'udienza del 4 marzo 2025 veniva assunta in decisione con i termini di cui al 190 cpc.
Va osservato che il contratto di appalto intercorso tra le parti è stato concluso in forma orale. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 15287 del 31 maggio 2024 ha chiarito la questione della prova che l'appaltatore deve fornire in giudizio per ottenere l'accoglimento delle proprie pretese creditorie. Il giudizio sottoposto al vaglio della Suprema Corte atteneva a plurime reciproche pretese creditorie tra due imprese operanti nel settore degli appalti. In particolare, la Corte d'Appello di Venezia aveva ritenuto che la prova dell'esistenza del contratto di appalto costituisse prova anche della sua esecuzione: avendo l'appellante depositato copia del contratto di appalto sottoscritto, nel quale risultava indicato anche il corrispettivo pattuito, spettava alla controparte, alla quale era stato chiesto il pagamento, provare di aver già adempiuto, oppure sollevare eccezioni idonee ad escludere l'operatività del vincolo contrattuale sottoscritto nel contratto di appalto.
La decisione d'appello è stata rivista dalla Corte di Cassazione, la quale ha condiviso le ragioni dell'impresa ricorrente.
Secondo i Giudici di legittimità la decisione impugnata ha violato il principio secondo cui, in riferimento all'inadempimento del contratto di appalto, compete all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, dimostrare l'adempimento della propria obbligazione, laddove il committente ne contesti l'inadempimento (Cfr. Cass., ord. 4 gennaio 2019, n. 98;
Cass., 20 gennaio 2010, n. 936; Cass., 13 febbraio 2008, n. 3472). «Il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del
22/03/2024)».
Tale regola è senz'altro valida anche nell'ambito degli appalti, cui si applica pacificamente la disciplina generale dell'inadempimento del contratto di appalto, sicché l'appaltatore che reclami in causa il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di avere eseguito l'opera, «integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25410 del 23 settembre 2024, ha ribadito che l'appaltatore che agisce per ottenere il pagamento del corrispettivo deve provare pagina 3 di 7 di aver adempiuto correttamente le proprie obbligazioni, ossia di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Tale prova costituisce il fatto costitutivo del diritto di credito che giustifica la richiesta di pagamento.
Nel caso esaminato, il committente aveva contestato l'esecuzione incompleta dell'opera, sollevando un inadempimento parziale. La Corte ha criticato la decisione della Corte d'appello di Firenze, che pur avendo riconosciuto l'incertezza riguardo al contenuto delle obbligazioni contrattuali, aveva comunque condannato il committente al pagamento senza aver previamente accertato l'effettivo adempimento dell'appaltatore. La Cassazione ha sottolineato che, in questi casi, l'appaltatore ha l'onere di dimostrare di aver completato il lavoro come stabilito, pena il rigetto della domanda di pagamento. La Corte d'appello, pertanto, avrebbe dovuto verificare l'adempimento prima di emettere una condanna, applicando correttamente l'onere della prova in capo all'appaltatore.
La Corte di Cassazione ha concluso che, in tema di appalto, l'appaltatore deve provare la realizzazione a regola d'arte dell'opera o del servizio per ottenere il pagamento del proprio credito.
Il principio generale che governa il contratto con prestazioni corrispettive, dunque, impone che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione a lui dovuta non deve essere a sua volta inadempiente. L'applicazione di tale principio al contratto di appalto comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte: tale adempimento integra il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa;
con l'effetto che la sua domanda non possa essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento.
Nel caso di specie, il committente ha contestato che la prestazione fosse stata integralmente eseguita e che, per la parte eseguita, l'esecuzione non avesse rispettato le regole dell'arte.
Vi è, poi, da rilevare che l'istruttoria espletata non ha dimostrato né il contenuto del contratto, quanto alla specificazione delle opere pattuite né il prezzo del contratto di appalto. Non è, dunque, stato accertato che le opere eseguite siano quelle descritte in citazione né che il prezzo di 21.390,00 sia quello pattuito.
Di contro, parte convenuta ha ammesso la conclusione del contratto ma ha contestato sia l'entità delle opere indicate da parte attrice sia il corrispettivo concordato spiegando domanda riconvenzionale per i danni provocata dall'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
Parte convenuta, poi, ha prodotto una scrittura privata relativa a versamenti effettuati in favore della ditta attrice adducendo la satisfattività degli stessi.
Si ritiene che detta scrittura contenga i sé i requisiti della quietanza.
Nella scrittura, infatti, è riportata la data dei versamenti, l'opera a cui detti versamenti si riferiscano” massetto” e contiene le firme dell'appaltante. pagina 4 di 7 Il disconoscimento è stato operato con riferimento al contenuto, in quanto si tratterebbe di un'elencazione dei lavori da eseguire e perché non darebbe conto del versamento degli stessi.
A tale ultimo riguardo, non può non osservarsi che la scrittura prevede:
acconto 4.000,00 massetto 10.5.2011
acconto 4.600,00 massetto 24.5.2011
acconto 4.800,00 massetto 31.5.2011
acconto 1.800,00 massetto 21.5.2011
acconto 2.000,00+ 400+230+500 massetto 28.2.2012.
Le firme sono apposte subito dopo le locuzioni appena riportate e gli importi sono solo ricalcati ma non sono oggetto di correzioni o modifiche.
Peraltro, le somme indicate in cifra, sono indicate anche in lettere e al lato delle stesse è apposta la firma del , non disconosciuta. Parte_1
Il contenuto, pertanto, della scrittura riveste tutti i requisiti della quietanza. L'importo versato può, dunque, quantificarsi in euro 18.330,00. Con riferimento alla domanda riconvenzionale, si osserva che non è in contestazione la realizzazione della pavimentazione e delle opere di impermeabilizzazione da parte della ditta attrice.
La consulenza espletata ha dato conto delle cause delle infiltrazioni in modo logico e, pertanto, pienamente condivisibile.
IL Ctu ha riferito che le infiltrazioni sono riconducibili ” ad una errata esecuzione dei lavori (massetto, impermeabilizzazione e posa pavimento, insufficiente pendenza, errata posa in opera, ecc...) eseguiti sul terrazzo a piano terra dalla
[...] nel 2011-2012, in particolare in corrispondenza della canalina con Parte_1 griglia a pavimento posta a nord, nella scarsa pendenza del terrazzo sud e di tutti i raccordi tra terrazzo orizzontale e pareti verticali della villetta in cui i pur riferiti risvolti e raccordi della impermeabilizzazione sulle pareti e sulla canalina nord non hanno evidentemente sortito i risultati sperati, nelle fugature tra piastrelle, probabilmente anche nella cattiva esecuzione dei pur riferiti giunti vari di frazionamento, dilatazione e perimetrali nel massetto, nella impermeabilizzazione e tra le piastrelle.
La scarsa pendenza posta al massetto (ottenuta recuperando persino lo spessore delle soglie di ingresso al piano terra della abitazione), la inefficacia di raccordi e risvolti della impermeabilizzazione sulle pareti verticali e verso la canalina nord, eventuali altre carenze operative ed esecutive (probabile scarsa tenuta dei pur riferiti giunti nel massetto, nella impermeabilizzazione e nelle piastrelle, ecc...) hanno permesso nel corso degli anni solo uno scarso e lento deflusso ed allontanamento delle acque di pioggia sul terrazzo in causa, consentendo invece alle acque di infiltrarsi abbondantemente nel piano interrato sottostante attraverso numerose vie, localizzate un po' ovunque sul terrazzo, in particolare all'attacco tra terrazzo orizzontale e pareti verticali della villetta, ma anche in corrispondenza della canalina (foto n. 4, 55, ...) con griglia posta a pavimento del terrazzo nord.
pagina 5 di 7 Più in dettaglio, durante il secondo sopralluogo è stata misurata (foto n. 47, 48, 49) la pendenza del terrazzo sud anche con l'ausilio dei CTP: essa risulta di circa un centimetro sui tre metri di stadia (= asta metallica rigida a sezione rettangolare visibile anche dalle fotoallegate) utilizzata, pari ad una pendenza circa del 3 per mille. Tale pendenza è assolutamente insufficiente a consentire il regolare deflusso delle acque piovane. Le Norme UNI 8627 raccomandano una pendenza minore o uguale al 5%, che mai dovrebbe scendere sotto l'1-1,5%, proprio per scongiurare pericolosi ristagni d'acqua. Invece del'1-1,5% (per cento), abbiamo misurato una pendenza del 3 per mille circa, dunque cinque volte inferiore alla pendenza minima raccomandata.
Tale insufficiente pendenza ha acuito il ristagno di acqua di pioggia (o comunque il non celere allontanamento della poggia verso l'esterno), favorendo l'infiltrazione di acqua attraverso le soglie di pochissimo soprelevate rispetto al pavimento e verso le fugature (rivelatesi non a tenuta, per evidente inefficacia esecutiva di raccordi, risvolti e sovrapposizioni della impermeabilizzazione) di attacco tra terrazzo orizzontale e pareti verticali esterne della palazzina.
Le pur riferite esistenti (ma evidentemente mal posate in opera) rete mapenet e banda mapeband, prescritte dal sistema Mapei come da scheda tecnica Mapelastic allegata, non hanno evidentemente sortito i risultati sperati. I giunti prescritti (strutturale, di frazionamento, di dilatazione, perimetrale) pur asseriti realizzati (ed in gran parte non reperiti sulla pavimentazione del terrazzo in causa), comunque non hanno garantito la tenuta idrica. L'errata esecuzione della pendenza di massetto e della inesistente tenuta di impermeabilizzazione del terrazzo a piano terra oggetto di causa, le progressive, croniche infiltrazioni hanno raggiunto il sottostante piano interrato adibito a box e tavernetta ed alterato il benessere termo-igrometrico del piano interrato.
Sul terrazzo oggetto di causa, sarebbero state utilizzate sia la banda speciale (Mapeband) di collegamento tra superfici ortogonali (orizzontale-verticale) che la rete di armatura (Mapenet) della impermeabilizzazione, entrambe espressamente raccomandate dalla Mapei per l'esecuzione della impermeabilizzazione con il sistema “Mapelastic”, come da scheda tecnica allegata.
Ma tali indispensabili componenti (banda perimetrale e rete di armatura) evidentemente non hanno sortito i risultati sperati, forse per errata posa in opera o scarsa attenzione e cura nell'esecuzione evidentemente non a regola d'arte. La scarsa pendenza del massetto (3 per mille invece che 1-1,5 per cento minima raccomandata) ha poi aggravato la già precaria tenuta del terrazzo, facendo infiltrare acqua piovana lungo i bordi del terrazzo verso le pareti della palazzina, dalle soglie rese troppo basse proprio per recuperare pendenza, ecc...
I giunti di frazionamento, di dilatazione, perimetrali, che pure sono stati riferiti realizzati sul terrazzo così ampio, non hanno garantito la tenuta idraulica necessaria, perché evidentemente mal realizzati.
pagina 6 di 7 Risvolti, raccordi, sovrapposizioni, giunti, pendenze hanno determinato il colabrodo lamentato dal convenuto Sig. e mappato (= rappresentato graficamente ed CP_1 in tabella) in allegato.
Il problema non è nei materiali impiegati (asseriti utilizzati e di nota primaria qualità), ma nella loro cattiva posa in opera. Si può, dunque, affermare che la pavimentazione e l'impermeabilizzazione dei terrazzi eseguite dalla non sono state Parte_1 Parte_1 eseguite a regola d'arte. I danni sono stati quantificati dal Ctu in euro 22.500,00 oltre IVA, di cui € 20.000,00 per lavori all'esterno lungo il terrazzo a piano terra ed € 2.500,00 per lavori all'interno al piano interrato della villetta. La domanda di parte attrice, alla luce delle argomentazioni svolte, va respinta. Va, invece accolta la domanda riconvenzionale nella misura di euro 22.500,00, oltre
Iva, interessi legali dalla domanda la soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi del D.M. in vigore, seguono la soccombenza.
Le spese di ctu sono poste a carico di parte attrice, stante l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice.
- Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto e, per l'effetto, condanna la al pagamento in Parte_1 favore di della somma di euro 22.500,00 oltre Iva ed Controparte_1 interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Pone le spese di ctu a carico di parte attrice.
Foggia, 4 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2693/2018 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. PELLEGRINI RAUL DONATO, elettivamente domiciliato in presso il difensore Avv. PELLEGRINI RAUL DONATO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
FASANELLA DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA NICOLA ARPAIA
37/B FOGGIA presso il difensore Avv. FASANELLA DOMENICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 9.4.2018 la Parte_1
ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale
[...] Controparte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, condannare il convenuto, al pagamento in favore dell'attrice, per le causali di cui alla narrativa, della complessiva somma di € 21.390,00=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa somma che emergerà a seguito dell'istruttoria o che sarà ritenuta di Giustizia;
2) condannare il convenuto alla refusione di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfetario, Cap ed Iva come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”. A sostegno della propria domanda la ha dedotto che: Parte_1
- nell'estate del 2011 aveva dato incarico alla Controparte_1 [...] di eseguire parte dei lavori di ristrutturazione della villetta di sua Parte_1 proprietà, sita in San Giovanni Rotondo alla Via Vicinale della Difesa snc;
- le opere di ristrutturazione affidate alla riguardavano sia Parte_1 l'ambiente esterno (fornitura e posa in opera di ponteggio esterno per la posa in opera del finestrone lato sud e posa in opera di stipiti;
fornitura e posa in opera di c.a. per formazione scala per accesso rampa garage;
fornitura e posa in opera di massetto terrazzi con topcem pronto;
fornitura e posa in opera di mapelastic;
fornitura e posa in opera di massetto cementizio lato nord terrazzo;
posa in opera pavimento con colla;
posa in opera di griglie;
posa in opera rivestimento parziale facciata;
posa in opera rivestimento colonne;
posa in opera di copertine e soglie;
stuccatura rivestimento facciata in pietra), sia quello interno (posa in opera pavimento sottotetto;
posa in opera pavimento piano terra;
posa in opera pavimento interrato;
posa in opera rivestimenti), sia il garage (fornitura e posa in opera massetto cementizio di cm 15; posa in opera pavimento);
- il corrispettivo per l'esecuzione di detti lavori veniva fissato dalle parti in €
21.390,00;
- le opere venivano completate alla fine del 2012;
- nonostante la regolare effettuazione dei lavori il convenuto non provvedeva al pagamento di quanto dovuto;
- con lettera raccomandata a.r. del 28.5/11.6.2015 veniva chiesto il pagamento del corrispettivo del contratto di appalto;
- il in data 1.7.2015 con PEC dell'avv. Fasanella, riconosceva CP_1 l'effettuazione di una parte dei lavori contestando tuttavia l'ammontare del compenso, riferendo di avere comunque corrisposto interamente il dovuto e che le opere non sarebbero state eseguite a regola d'arte;
pagina 2 di 7 si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e spiegando Controparte_1 domanda riconvenzionale per i danni provocati dalla mancata realizzazione dei lavori a regola d'arte. La causa veniva istruita con prove orali e consulenza tecnica d'ufficio e all'udienza del 4 marzo 2025 veniva assunta in decisione con i termini di cui al 190 cpc.
Va osservato che il contratto di appalto intercorso tra le parti è stato concluso in forma orale. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 15287 del 31 maggio 2024 ha chiarito la questione della prova che l'appaltatore deve fornire in giudizio per ottenere l'accoglimento delle proprie pretese creditorie. Il giudizio sottoposto al vaglio della Suprema Corte atteneva a plurime reciproche pretese creditorie tra due imprese operanti nel settore degli appalti. In particolare, la Corte d'Appello di Venezia aveva ritenuto che la prova dell'esistenza del contratto di appalto costituisse prova anche della sua esecuzione: avendo l'appellante depositato copia del contratto di appalto sottoscritto, nel quale risultava indicato anche il corrispettivo pattuito, spettava alla controparte, alla quale era stato chiesto il pagamento, provare di aver già adempiuto, oppure sollevare eccezioni idonee ad escludere l'operatività del vincolo contrattuale sottoscritto nel contratto di appalto.
La decisione d'appello è stata rivista dalla Corte di Cassazione, la quale ha condiviso le ragioni dell'impresa ricorrente.
Secondo i Giudici di legittimità la decisione impugnata ha violato il principio secondo cui, in riferimento all'inadempimento del contratto di appalto, compete all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, dimostrare l'adempimento della propria obbligazione, laddove il committente ne contesti l'inadempimento (Cfr. Cass., ord. 4 gennaio 2019, n. 98;
Cass., 20 gennaio 2010, n. 936; Cass., 13 febbraio 2008, n. 3472). «Il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del
22/03/2024)».
Tale regola è senz'altro valida anche nell'ambito degli appalti, cui si applica pacificamente la disciplina generale dell'inadempimento del contratto di appalto, sicché l'appaltatore che reclami in causa il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di avere eseguito l'opera, «integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25410 del 23 settembre 2024, ha ribadito che l'appaltatore che agisce per ottenere il pagamento del corrispettivo deve provare pagina 3 di 7 di aver adempiuto correttamente le proprie obbligazioni, ossia di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Tale prova costituisce il fatto costitutivo del diritto di credito che giustifica la richiesta di pagamento.
Nel caso esaminato, il committente aveva contestato l'esecuzione incompleta dell'opera, sollevando un inadempimento parziale. La Corte ha criticato la decisione della Corte d'appello di Firenze, che pur avendo riconosciuto l'incertezza riguardo al contenuto delle obbligazioni contrattuali, aveva comunque condannato il committente al pagamento senza aver previamente accertato l'effettivo adempimento dell'appaltatore. La Cassazione ha sottolineato che, in questi casi, l'appaltatore ha l'onere di dimostrare di aver completato il lavoro come stabilito, pena il rigetto della domanda di pagamento. La Corte d'appello, pertanto, avrebbe dovuto verificare l'adempimento prima di emettere una condanna, applicando correttamente l'onere della prova in capo all'appaltatore.
La Corte di Cassazione ha concluso che, in tema di appalto, l'appaltatore deve provare la realizzazione a regola d'arte dell'opera o del servizio per ottenere il pagamento del proprio credito.
Il principio generale che governa il contratto con prestazioni corrispettive, dunque, impone che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione a lui dovuta non deve essere a sua volta inadempiente. L'applicazione di tale principio al contratto di appalto comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte: tale adempimento integra il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa;
con l'effetto che la sua domanda non possa essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento.
Nel caso di specie, il committente ha contestato che la prestazione fosse stata integralmente eseguita e che, per la parte eseguita, l'esecuzione non avesse rispettato le regole dell'arte.
Vi è, poi, da rilevare che l'istruttoria espletata non ha dimostrato né il contenuto del contratto, quanto alla specificazione delle opere pattuite né il prezzo del contratto di appalto. Non è, dunque, stato accertato che le opere eseguite siano quelle descritte in citazione né che il prezzo di 21.390,00 sia quello pattuito.
Di contro, parte convenuta ha ammesso la conclusione del contratto ma ha contestato sia l'entità delle opere indicate da parte attrice sia il corrispettivo concordato spiegando domanda riconvenzionale per i danni provocata dall'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
Parte convenuta, poi, ha prodotto una scrittura privata relativa a versamenti effettuati in favore della ditta attrice adducendo la satisfattività degli stessi.
Si ritiene che detta scrittura contenga i sé i requisiti della quietanza.
Nella scrittura, infatti, è riportata la data dei versamenti, l'opera a cui detti versamenti si riferiscano” massetto” e contiene le firme dell'appaltante. pagina 4 di 7 Il disconoscimento è stato operato con riferimento al contenuto, in quanto si tratterebbe di un'elencazione dei lavori da eseguire e perché non darebbe conto del versamento degli stessi.
A tale ultimo riguardo, non può non osservarsi che la scrittura prevede:
acconto 4.000,00 massetto 10.5.2011
acconto 4.600,00 massetto 24.5.2011
acconto 4.800,00 massetto 31.5.2011
acconto 1.800,00 massetto 21.5.2011
acconto 2.000,00+ 400+230+500 massetto 28.2.2012.
Le firme sono apposte subito dopo le locuzioni appena riportate e gli importi sono solo ricalcati ma non sono oggetto di correzioni o modifiche.
Peraltro, le somme indicate in cifra, sono indicate anche in lettere e al lato delle stesse è apposta la firma del , non disconosciuta. Parte_1
Il contenuto, pertanto, della scrittura riveste tutti i requisiti della quietanza. L'importo versato può, dunque, quantificarsi in euro 18.330,00. Con riferimento alla domanda riconvenzionale, si osserva che non è in contestazione la realizzazione della pavimentazione e delle opere di impermeabilizzazione da parte della ditta attrice.
La consulenza espletata ha dato conto delle cause delle infiltrazioni in modo logico e, pertanto, pienamente condivisibile.
IL Ctu ha riferito che le infiltrazioni sono riconducibili ” ad una errata esecuzione dei lavori (massetto, impermeabilizzazione e posa pavimento, insufficiente pendenza, errata posa in opera, ecc...) eseguiti sul terrazzo a piano terra dalla
[...] nel 2011-2012, in particolare in corrispondenza della canalina con Parte_1 griglia a pavimento posta a nord, nella scarsa pendenza del terrazzo sud e di tutti i raccordi tra terrazzo orizzontale e pareti verticali della villetta in cui i pur riferiti risvolti e raccordi della impermeabilizzazione sulle pareti e sulla canalina nord non hanno evidentemente sortito i risultati sperati, nelle fugature tra piastrelle, probabilmente anche nella cattiva esecuzione dei pur riferiti giunti vari di frazionamento, dilatazione e perimetrali nel massetto, nella impermeabilizzazione e tra le piastrelle.
La scarsa pendenza posta al massetto (ottenuta recuperando persino lo spessore delle soglie di ingresso al piano terra della abitazione), la inefficacia di raccordi e risvolti della impermeabilizzazione sulle pareti verticali e verso la canalina nord, eventuali altre carenze operative ed esecutive (probabile scarsa tenuta dei pur riferiti giunti nel massetto, nella impermeabilizzazione e nelle piastrelle, ecc...) hanno permesso nel corso degli anni solo uno scarso e lento deflusso ed allontanamento delle acque di pioggia sul terrazzo in causa, consentendo invece alle acque di infiltrarsi abbondantemente nel piano interrato sottostante attraverso numerose vie, localizzate un po' ovunque sul terrazzo, in particolare all'attacco tra terrazzo orizzontale e pareti verticali della villetta, ma anche in corrispondenza della canalina (foto n. 4, 55, ...) con griglia posta a pavimento del terrazzo nord.
pagina 5 di 7 Più in dettaglio, durante il secondo sopralluogo è stata misurata (foto n. 47, 48, 49) la pendenza del terrazzo sud anche con l'ausilio dei CTP: essa risulta di circa un centimetro sui tre metri di stadia (= asta metallica rigida a sezione rettangolare visibile anche dalle fotoallegate) utilizzata, pari ad una pendenza circa del 3 per mille. Tale pendenza è assolutamente insufficiente a consentire il regolare deflusso delle acque piovane. Le Norme UNI 8627 raccomandano una pendenza minore o uguale al 5%, che mai dovrebbe scendere sotto l'1-1,5%, proprio per scongiurare pericolosi ristagni d'acqua. Invece del'1-1,5% (per cento), abbiamo misurato una pendenza del 3 per mille circa, dunque cinque volte inferiore alla pendenza minima raccomandata.
Tale insufficiente pendenza ha acuito il ristagno di acqua di pioggia (o comunque il non celere allontanamento della poggia verso l'esterno), favorendo l'infiltrazione di acqua attraverso le soglie di pochissimo soprelevate rispetto al pavimento e verso le fugature (rivelatesi non a tenuta, per evidente inefficacia esecutiva di raccordi, risvolti e sovrapposizioni della impermeabilizzazione) di attacco tra terrazzo orizzontale e pareti verticali esterne della palazzina.
Le pur riferite esistenti (ma evidentemente mal posate in opera) rete mapenet e banda mapeband, prescritte dal sistema Mapei come da scheda tecnica Mapelastic allegata, non hanno evidentemente sortito i risultati sperati. I giunti prescritti (strutturale, di frazionamento, di dilatazione, perimetrale) pur asseriti realizzati (ed in gran parte non reperiti sulla pavimentazione del terrazzo in causa), comunque non hanno garantito la tenuta idrica. L'errata esecuzione della pendenza di massetto e della inesistente tenuta di impermeabilizzazione del terrazzo a piano terra oggetto di causa, le progressive, croniche infiltrazioni hanno raggiunto il sottostante piano interrato adibito a box e tavernetta ed alterato il benessere termo-igrometrico del piano interrato.
Sul terrazzo oggetto di causa, sarebbero state utilizzate sia la banda speciale (Mapeband) di collegamento tra superfici ortogonali (orizzontale-verticale) che la rete di armatura (Mapenet) della impermeabilizzazione, entrambe espressamente raccomandate dalla Mapei per l'esecuzione della impermeabilizzazione con il sistema “Mapelastic”, come da scheda tecnica allegata.
Ma tali indispensabili componenti (banda perimetrale e rete di armatura) evidentemente non hanno sortito i risultati sperati, forse per errata posa in opera o scarsa attenzione e cura nell'esecuzione evidentemente non a regola d'arte. La scarsa pendenza del massetto (3 per mille invece che 1-1,5 per cento minima raccomandata) ha poi aggravato la già precaria tenuta del terrazzo, facendo infiltrare acqua piovana lungo i bordi del terrazzo verso le pareti della palazzina, dalle soglie rese troppo basse proprio per recuperare pendenza, ecc...
I giunti di frazionamento, di dilatazione, perimetrali, che pure sono stati riferiti realizzati sul terrazzo così ampio, non hanno garantito la tenuta idraulica necessaria, perché evidentemente mal realizzati.
pagina 6 di 7 Risvolti, raccordi, sovrapposizioni, giunti, pendenze hanno determinato il colabrodo lamentato dal convenuto Sig. e mappato (= rappresentato graficamente ed CP_1 in tabella) in allegato.
Il problema non è nei materiali impiegati (asseriti utilizzati e di nota primaria qualità), ma nella loro cattiva posa in opera. Si può, dunque, affermare che la pavimentazione e l'impermeabilizzazione dei terrazzi eseguite dalla non sono state Parte_1 Parte_1 eseguite a regola d'arte. I danni sono stati quantificati dal Ctu in euro 22.500,00 oltre IVA, di cui € 20.000,00 per lavori all'esterno lungo il terrazzo a piano terra ed € 2.500,00 per lavori all'interno al piano interrato della villetta. La domanda di parte attrice, alla luce delle argomentazioni svolte, va respinta. Va, invece accolta la domanda riconvenzionale nella misura di euro 22.500,00, oltre
Iva, interessi legali dalla domanda la soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi del D.M. in vigore, seguono la soccombenza.
Le spese di ctu sono poste a carico di parte attrice, stante l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice.
- Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto e, per l'effetto, condanna la al pagamento in Parte_1 favore di della somma di euro 22.500,00 oltre Iva ed Controparte_1 interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Pone le spese di ctu a carico di parte attrice.
Foggia, 4 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
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