Articolo 1258 del Codice della navigazione
Articolo 1278Articolo 1259
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21 aprile 1942
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8 giugno 1995
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21 ottobre 2005
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29 maggio 2006
Art. 1258.
(Pene disciplinari per reati non previsti dal presente codice).

Alle persone iscritte nelle matricole o nei registri del personale marittimo o del personale della navigazione interna ovvero negli albi o nel registro della ((personale aeronautico)) e' inflitta la pena disciplinare della cancellazione se riportano una condanna che determina l'incapacita' all' iscrizione nelle matricole, negli albi o nel registro. La riabilitazione importa la cessazione della pena disciplinare.(49)

Alle medesime persone puo' essere inflitta, rispettivamente dal ministro per le comunicazioni e dal direttorio dell'ENAC, la inibizione dell'esercizio della professione fino a due anni in seguito a condanna per alcuno dei reati indicati nel regolamento o in leggi speciali.

------------ AGGIORNAMENTO (49)
La Corte Costituzionale con sentenza 29 maggio - 1 giugno 1995, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 7/6/1995, n. 24) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1258, primo comma, del codice della navigazione nella parte in cui prevede la pena disciplinare della cancellazione come effetto automatico di una condanna che determini la incapacita' all'iscrizione, anziche' sulla base di una valutazione da parte dell'amministrazione competente".
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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