Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1778/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. R.G. 1778/2024 promosso da:
, (C.F. ), nato a Moron, in [...], il Parte_1 C.F._1
13 ottobre 1975, e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria
Rachele Previtera, (CF. PEC: , del C.F._2 Email_1
foro di Milano, V.le Puglie, 17, (PEC: , presso il cui Email_2
studio è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
, (C.F. ), nata a [...], (MI), il 12 dicembre 1972, Controparte_1 C.F._3
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Diego
Guarnieri, (C.F. ), del foro di Lodi, presso il cui Studio, siro in Lodi (LO), Via C.F._4
Magenta n. 34, ( e/o PEC , risulta Email_3 Email_4
elettivamente domiciliata
APPELLATA pagina 1 di 15
Civile, nella causa iscritta al numero di R.G. 3168/2021 ed emessa il 9 aprile 2024, depositata il 17 maggio 2024 e notificata il 21 maggio 2024
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante Parte_1
1. In via preliminare ed in rito: ritenuti sussistere i presupposti di cui all'art. 283 e 351 c.p.c. disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza n° 420/24 del Tribunale di Lodi;
2. Nel merito e in via principale: Ritenuto fondato l'appello proposto da , Parte_1
A. Previo accertamento del venir meno della causa petendi per la domanda di di Controparte_1 attribuzione dell'assegno di mantenimento per il figlio , dichiarare la nullità della Persona_1
pronuncia di cui al punto 5 del dispositivo della sentenza gravata per violazione dell'art. 112 c.p.c.
Conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante a tale titolo dal mese di ottobre 2023, cioè dal raggiungimento della maggiore età da parte del figlio;
B. Previo l'accertamento dell'inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto e anche in virtù della rinuncia effettuata dalla all'udienza del 14.6.22, modificare il punto 7 del dispositivo della _1
sentenza gravata e accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal per il mantenimento di Pt_1 _1
a decorrere dal 14.6.2022 ivi compreso il contributo per l'affitto;
[...]
C. Ritenuta sussistere una condizione di indebito oggettivo, condannare alla Controparte_1
restituzione delle somme riscosse e non dovute in virtù delle pronunce di cui ai punti 2A e 2B, con gli accessori di legge;
D. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
3. In Subordine:
A. Nel caso di mancato accoglimento delle domande di cui al precedente punto 2A, previo l'accertamento dell'intervenuta autonomia economica da parte del figlio , riformare la decisione di cui Persona_1
al punto 5 della sentenza n° 420/24 del Tribunale di Lodi, con effetto quanto-meno dal mese di novembre del 2023, accertando e dichiarando che nulla è ulteriormente dovuto dall'appellante per il mantenimento di detto figlio da quella data in poi;
B. Ritenuta sussistere una condizione di indebito oggettivo condannare alla Controparte_1
restituzione delle somme riscosse a tale titolo e non dovute, con gli accessori di legge;
pagina 2 di 15 C. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
4. In via gradata. Previo lo svolgimento di opportune indagini fiscali e patrimoniali ridurre l'as-segno di mantenimento per il figlio dal mese di dicembre 2023 alla cifra di €. 150,00 mensili Persona_1
fino al momento in cui lo stesso non avrà rag-giunto l'autonomia economica, ritenuta sussistere una condizione di indebito oggettivo condannare alla restituzione delle somme Controparte_1
illegittimamente riscosse con gli accessori di legge.
5. In ogni caso:
A. A integrazione delle pronunce di cui al punto 4 e 6 del dispositivo della sentenza gravata, ritenuto che le pronunce ivi presenti danno luogo ad indebito oggettivo, condannare a restituire le Controparte_1
somme pagate dal per il mantenimento del figlio in esecuzione della decisione di Pt_1 Per_2
revocare il mantenimento in suo favore a decorrere dal mese di marzo 2022 e quelle per il contributo per l'affitto a decorrere dal 31.3.23 in esecuzione della decisione di inglobarlo nell'assegno riconosciuto alla con gli accessori di legge. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. _1
6. In via istruttoria:
Si insiste sulle richieste istruttorie formulate in primo grado di cui alle conclusioni definitive rassegnate in data 22.9.23 e, in relazione ai fatti nuovi allegati, si chiede che vengano disposti accertamenti fiscali e patrimoniali nei confronti di e , ivi compresi il possesso di conti Controparte_1 Persona_1
correnti, carte di credito e di debito a far data dal mese di novembre dell'anno 2021 ad oggi, e la disponibilità di beni e tenore di vita coerenti con il reddito dichiarato dal 2021 ad oggi. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 L. 499/99, come modificato dalla L. 28/02 e 91/02 si dichiara il presente procedimento ha valore indeterminabile ed è soggetto a contributo fisso”.
Per parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, respinta e disattesa ogni avversa allegazione, deduzione ed eccezione, previe tutte le declaratorie del caso e di legge, in questa sede così giudicare: In via pregiudiziale di rito: - dichiarare l'inammissibilità del gravame per inesistenza giuridica della notifica dell'appello proposto dal sig. , per violazione dell'art. 125 c.p.c. ed Parte_1
art.
3-bis, comma 1, legge n. 53/94. In via preliminare: - respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata in quanto inammissibile, improponibile o, comunque, infondata, per carenza dei presupposti di legge;
Nel merito: - per quanto esposto in narrativa, respingere le domande del sig. , Parte_1 in quanto infondate sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.
420/24 pubblicata in data 17.05.24 dal Tribunale di Lodi nella causa di separazione n. 3168/21 RG;
In
pagina 3 di 15 ogni caso: - con vittoria di competenze professionali e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge. In via istruttoria: Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da controparte in quanto inammissibili, posto che viene genericamente richiesta l'ammissione di tutte le prove del primo grado senza alcuna specificazione. La parte che richiede l'ammissione al Giudice dell'appello di prove che non siano state ammesse nel giudizio di primo grado deve dolersi di tale mancata ammissione attraverso un apposito motivo di gravame, nel quale deve specificamente dedurre dell'erroneità della decisione del Giudice e la rilevanza dell'assunzione della prova non ammessa ai fini del decidere”.
IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
1. I fatti oggetto del presente procedimento traggono origine dal ricorso proposto il 5 marzo 2022 dalla IG.ra con cui quest'ultima chiedeva al Tribunale di Lodi la declaratoria di Controparte_1
separazione giudiziale dal marito, odierno appellante.
La in particolare, riferiva che il matrimonio era entrato in crisi a causa del , che aveva _1 Pt_1
anche lasciato la casa coniugale per andare a convivere con un'altra donna con la quale aveva iniziato una relazione, pertanto, la ricorrente formulava le seguenti conclusioni: “che il Presidente del Tribunale
Ill.mo, espletate le incombenze procedurali previste dagli artt. 707 e 708 c.p.c., voglia: - pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. , per avere violato gli Parte_1 obblighi che discendono dal rapporto di coniugio, causando di fatto l'impossibilità di proseguire la convivenza;
- autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
- affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
- Persona_3
statuire che il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio a week-end alternati, Persona_3
e quando vuole previo preavviso e d'intesa con la madre;
- statuire che il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra con Parte_1 Controparte_1 decorrenza settembre 2021, la somma mensile di € 1.000,00, oltre assegni familiari - da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT – di cui € 400,00 per il mantenimento della moglie, ed € 600,00 per il mantenimento dei figli e considerato che il primo studia ed è minorenne, Persona_3 Per_2
mentre il secondo, pur essendo maggiorenne, non è autosufficiente ed è a carico della madre, disponendo che la somma sia versata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra _1
che la stessa indicherà;
- disporre altresì che il sig. dovrà contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da Pt_1 sostenere nell'interesse dei figli sopra menzionati;
- assegnare l'autovettura Fiat 500L, targata FR300AG e con telaio n. ZFA19900005470204, acquistata pagina 4 di 15 in costanza di matrimonio e formalmente intestata al sig. , alla sig.ra Pt_1 Controparte_1
ordinando al sig. di effettuare il relativo passaggio di proprietà; Pt_1
- autorizzare il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per l'istante.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e IVA come per legge”.
2. Il 26 marzo 2022 si costituiva il IG. , depositando relativa comparsa e aderendo alla Pt_1 domanda di separazione, chiedendone, inoltre, l'addebito alla moglie. Infine, domandava l'affido condiviso di con collocamento materno e regolamentazione delle visite, proponeva di Persona_3 corrispondere a quest'ultimo a titolo di mantenimento € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, di continuare a saldare il pagamento delle utenze telefoniche dei tre figli, senza alcun contributo in favore della moglie e con restituzione dell'autovettura Fiat 500 in uso alla stessa.
3. All'udienza presidenziale del 7 aprile 2022 il Presidente formulava una proposta transattiva e assegnava alle parti termine per consentire loro di valutare la soluzione conciliativa della lite.
4. Successivamente, all'esito dell'udienza tenutasi il 14 giugno 2022, stante il mancato accordo sulle condizioni di separazione, venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“autorizza i coniugi a vivere separati 1) Dispone l'affido condiviso ed il collocamento del figlio minore presso la madre regolamentando le visite paterne come in ricorso 2) pone a carico del padre assegno di euro 450,00 euro complessivi per i due figli oltre al 70 % delle spese straordinarie ed euro 100,00 mensili a titolo di contributo abitativo”.
5. All'udienza del 21 ottobre 2022 il G.I. sentiva le parti e formulava una nuova proposta conciliativa, assegnando un breve rinvio per consentire loro di valutare la conciliazione della lite.
6. Alla successiva udienza dell'11 novembre 2022, dando atto del mancato accordo, il G.I. concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
7. Con provvedimento del 28 febbraio 2023 il G.I. statuiva in ordine alle istanze istruttorie, non ammettendo le richieste di prova orale e ordinando alla ricorrente l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di alcuni documenti, fra cui contratti e buste paga, relativi a sé e al figlio son specifico riferimento al Per_2
periodo intercorrente fra il 2021 ed il 2024.
8. Alla successiva udienza del 26 maggio 2023 il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi, poi il 22 settembre 2023, in occasione della quale le parti hanno chiedevano la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
9. Infine, seguiva, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ricostruito come sopra lo svolgimento del giudizio di primo grado, il Tribunale di Lodi così statuiva: 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , unitisi in Controparte_1 Parte_1
pagina 5 di 15 matrimonio il 24.01.1999 in NO (atto trascritto nei Registri dello stato civile del suddetto Comune al n. 4 – Parte II – Serie A – Anno 1999);
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NO di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) rigetta le reciproche domande di addebito della separazione formulate dalle parti;
4) dispone che a decorrere dal mese di marzo 2022 nulla sia dovuto dal sig. Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio;
Persona_4
5) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo al mantenimento del figlio _1 Persona_3
l'importo di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
6) conferma l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra entro il Parte_1 Controparte_1
giorno 5 di ogni mese un contributo al canone di locazione pari ad €100,00, mensili, con decorrenza dalla domanda al 31/03/2023;
7) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese un contributo al suo mantenimento pari ad € 400,00, mensili, con decorrenza dal 1/04/2023;
8) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti;
9) compensa tra le parti le spese di lite”.
In particolare, il Giudice di prime cure, fondava le suddette statuizioni sulle seguenti argomentazioni:
- con riferimento alla domanda di separazione, accoglieva la relativa domanda, avanzata da entrambe le parti, stante il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale, fondante il matrimonio;
- rigettava le reciproche domande di addebito della separazione, valorizzando: a) la mancata prova,
da parte di entrambi i coniugi, del nesso causale tra le condotte reciprocamente addebitabili e la crisi coniugale e b) il contesto di reciproca disfunzionalità del rapporto coniugale;
- sull'affido e collocamento di , nato il [...], nulla disponeva, Persona_5 stante l'intervenuto raggiungimento della maggiore età;
- con riferimento al contributo di mantenimento del figlio maggiorenne non poneva nulla Per_2
a carico del IG. , tenuto conto della raggiunta autosufficienza economica dello stesso;
Pt_1
- sul contributo al mantenimento del figlio convivente con la madre, stante la Persona_3 mancata prova del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dello stesso, il
Giudice – tenuto conto, altresì delle condizioni economico – reddituali delle parti e delle pagina 6 di 15 sporadiche frequentazioni figlio-padre - confermava il contributo di € 300,00 mensili per il mantenimento di , posto a carico dell'odierno appellante;
Per_3
- con riferimento al contributo al mantenimento in favore della IG.ra il Tribunale _1 riteneva congrui quantificarlo in € 400,00, considerato il divario economico-patrimoniale sussistente fra le parti e considerato il tasso di disoccupazione della _1
- per quanto concerne le reciproche domande di assegnazione o restituzione delle autovetture acquistate in costanza di matrimonio e la domanda del IG. di restituzione della somma Pt_1 pari ad € 9.891,19, quale importo riconosciuto alla moglie prima della separazione, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità, poiché domande estranee al giudizio di separazione, dunque azionabili, eventualmente, in altre sedi;
- infine, con riferimento alle spese di lite, il Giudice di primo grado, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, nonché della natura della controversia, compensava le spese.
IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
1. In data 14 giugno 2024, avverso la suddetta sentenza, proponeva appello il IG. , Pt_1
censurando, nello specifico, le parti della sentenza relative al contributo al mantenimento del figlio ed al contributo al mantenimento in suo favore, (cfr. sentenza, pag. 9, punto 5 e pag. 10 Persona_3
punti 5.2 e 6).
In particolare, il ricorso in appello introduttivo del presente giudizio di gravame risulta fondato sui motivi che, di seguito, brevemente, si riportano:
- a detta dell'appellante, il Tribunale di Lodi avrebbe operato un'errata ricostruzione dei rapporti economici della coppia, valutando solo quanto affermato dalla e i documenti prodotti _1
dalla stessa, omettendo, per converso, certe circostanze dedotte dal , il quale ha insistito Pt_1 sull'autosufficienza economica raggiunta dal figlio , ritenuta, invece non provata dal Per_3
Giudice di primo grado, (cfr. appello, pagg. 6-8);
- la sentenza in epigrafe meriterebbe di essere riformata con riferimento alla parte in cui riconosce alla IG.ra il mantenimento per il figlio , essendo venuti meno i due presupposti _1 Per_3
fondanti la stessa domanda, cioè che il figlio fosse minorenne e che stesse studiando, presupposti non più esistenti al momento della suddetta pronuncia. Alla luce di quanto sopra, il IG. Pt_1
ha asserito un vizio di ultra o extra petizione, che, a suo dire, darebbe luogo alla nullità della sentenza, (cfr. appello, pagg. 9-12);
- la sentenza impugnata sarebbe da riformare, altresì, per contraddittorietà della motivazione ed pagina 7 di 15 omesso esame dei fatti e della documentazione allegata: il Tribunale, considerata la titolarità di un reddito da parte di avrebbe dovuto, quantomeno, rimodulare al ribasso l'assegno di Per_3
mantenimento, essendosi ridotte le spese a carico della madre e le necessità economiche del figlio;
da quanto sopra, emergerebbe, ha affermato il IG. , la contraddittorietà tra quanto statuito Pt_1
con riferimento a figlio maggiore ritenuto economicamente autosufficiente e quanto Per_2
statuito con riferimento a , (cfr. appello, pagg. 13-14); Per_3
- con riferimento all'assegno di mantenimento in favore della IG.ra parte appellante ha _1 affermato che la sentenza impugnata sarebbe “in aperto contrasto con i più recenti orientamenti della Corte di cassazione, che a partire dalla sentenza delle S.S.UU. n. 18287/18, ha cambiato la precedente visione della finalità, presupposti e criteri per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento per il coniuge”; inoltre, il IG. ha evidenziato determinate circostanze di Pt_1 cui, alcune, sopravvenute: a) le “occupazioni stabili” della IG.ra b) il ridursi del reddito _1
del IG. ; c) il fatto che il IG. ospiti, da svariati mesi, il figlio maggiore;
Pt_1 Pt_1 Per_6
d) la mancata restituzione della somma di € 10.000 consegnata alla IG.ra in data _1 precedente all'istaurazione del giudizio di primo grado;
e) il fatto che il IG. stia ancora Pt_1 pagando la rata per l'ottenimento di un prestito;
f) i prelievi che vengono operati sulla carta del
, oltre imposte e contributi;
Pt_1
- parte appellante ha asserito “l'incompletezza della pronuncia”, ove quest'ultima stabilisce che non ha diritto a percepire l'assegno di mantenimento a decorrere dal mese di marzo 2022 Per_2
ma nulla statuisce circa le somme che la aveva percepito nel frattempo;
gli stessi rilievi _1 sono stati fatti con riferimento al contributo dato per l'affitto, inglobato nell'assegno di mantenimento in favore della coniuge;
- con riferimento alla situazione economico-reddituale della IG.ra il IG. ha _1 Pt_1 affermato l'opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti, prescindendo dalle prove prodotte dalla stessa, (cfr. appello, pagg. 19 e 20);
- in ogni caso, parte appellante ha richiesto la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 420/24, asserendo di aver portato in giudizio fatti nuovi che condurrebbero all'accoglimento del gravame da lui proposto;
in particolare il IG. ha affermato la sussistenza di tutti i presupposti che Pt_1
condurrebbero all'accoglimento della sospensiva, dato che, quanto al fumus, vi sarebbe la fondatezza dell'appello e quanto al periculum, la situazione di indigenza in cui egli verserebbe ove la sentenza impugnata venisse eseguita;
- infine, parte appellante ha chiesto a Questa Corte di svolgere “tutti gli accertamenti fiscali opportuni sia per ciò che attiene all'attività lavorativa svolta dalla e dal figlio , _1 Per_3
pagina 8 di 15 ma anche bancari e patrimoniali”, (cfr., appello, pag. 22).
2. In data 4 luglio 2024 si è costituita depositando relativa comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta.
Nel suddetto atto, parte appellata:
- in via pregiudiziale ed in rito, ha eccepito l'inammissibilità del gravame per inesistenza giuridica della notifica dell'appello e violazione dell'art. 125 c.p.c. ed art.
3-bis, comma 1, Legge n. 53/94.
In particolare, parte appellata ha affermato di aver ricevuto, il 23 giugno 2024, tramite pec, una copia informatica dell'appello, con allegati procura e decreto fissazione d'udienza e che, sul predetto ricorso notificato, nonché sulla relativa procura alle liti, non risulta essere presente la firma digitale del difensore. In particolare, a detta della difesa della parte appellata, i file allegati risulterebbero in formato “pdf” e non in “p7m”.
Da quanto sopra, ne discenderebbe “l'inesistenza giuridica/nullità assoluta dell'appello proposto”.
- Nel merito, la IG.ra con specifico riferimento all'assegno di mantenimento per il figlio _1
, ha affermato la correttezza della sentenza di primo grado, asserendo, altresì, la Per_3
sussistenza di un autonomo diritto del genitore, concorrente a quello del figlio con lui convivente,
a percepire il contributo alle spese necessarie per tale mantenimento da parte dell'altro genitore,
(cfr. memoria di costituzione, pag. 9);
- per quanto concerne, invece, il mantenimento riconosciuto in suo favore, parte appellata ha evidenziato, ancora una volta, la grave situazione economica in cui la stessa versa, ormai da tre anni, e da cui ha provato ad uscire, sottoscrivendo con il centro per l'impiego un patto di servizio personalizzato, volto alla partecipazione di percorsi di ricollocamento lavorativo;
- con riferimento al punto 3.1.4 dell'atto di appello e sull'asserita incompletezza della pronuncia, la IG.ra ha affermato l'infondatezza delle pretese ex adverso vantate, aventi ad oggetto _1
le somme precedentemente versate in suo favore, in virtù dei provvedimenti presidenziali provvisori adottati in primo grado dal Tribunale di Lodi;
- con riferimento alla richiesta di sospensiva, ha affermato l'inammissibilità, improponibilità o, comunque, l'infondatezza per carenza dei presupposti richiesti dalla legge. Sul punto, la IG.ra ha ritenuto insussistente il requisito della irreparabilità del danno, requisito, che a suo _1
dire, non sarebbe stato provato dalla controparte.
Conclusivamente, parte appellata ha sostenuto che, anche ove venisse sospesa l'efficacia della sentenza impugnata, i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza presidenziale, resa in esito all'udienza del 16 giugno 2022, rimarrebbero efficaci, da ciò ne discenderebbe la carenza pagina 9 di 15 d'interesse della controparte a proporre l'istanza in argomento.
3. Il 9 luglio 2024 la difesa dell'odierno appellante ha depositato note di replica alla costituzione della IG.ra _1
- affermando l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex adverso dedotta e la censurabilità della condotta processuale della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- affermando di subire un prelievo diretto mensile a titolo di assegno di mantenimento in favore della IG.ra e di aver anche subito un pignoramento presso terzi per € 7.587,84, di non _1
aver più alcun debito con la controparte, se non il nuovo residuo derivante dalla sentenza impugnata e pari ad € 5.138,28, “come da atto di precisazione del credito depositato nella procedura esecutiva 255/24 del Tribunale di Varese che si allega”;
- insistendo sull' intervenuta indipendenza economica del figlio Persona_3
- asserendo l'incompletezza e parzialità della documentazione prodotta dalla IG.ra _1
- infine, insistendo sulla richiesta di sospensiva, stante la sussistenza dei presupposti necessari per la concessione della sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, nelle more della definizione del presente appello.
Questa Corte, con ordinanza n. 1446/2024, emessa il 10 luglio 2024 e pubblicata il 23 luglio 2024, letta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza, quanto alle statuizioni economiche, avanzata dall'appellante così ha disposto: “rilevata la sussistenza di precisi, gravi e concordanti indizi in ordine all'espletamento, da parte del figlio delle parti , di stabile attività retribuita […] Persona_3
Ritenuta, dunque, la sussistenza di consistente fumus boni iuris in relazione, quanto meno, alla domanda, svolta dal reclamante, di eliminazione del contributo di mantenimento fissato in favore del figlio
[…] con decorrenza da stabilirsi nel giudizio di merito […]. Ritenuto, quanto al Persona_3 periculum in mora, che l'entità dei redditi da lavoro di , come Parte_1 documentati in atti, la pluralità dei provvedimenti distrattivi attuati nei suoi confronti […] e l'obiettiva scarsa consistenza dei mezzi che a costui rimangono a disposizione – detratto anche l'assegno di mantenimento in favore della moglie - per provvedere alle proprie esigenze primarie di vita, sono elementi tutti che giustificano in via cautelare e provvisoria, e fino alla decisione sul merito, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al predetto contributo – in toto considerato, comprensivo cioè delle spese di carattere straordinario - in favore del figlio Per_3
in difetto, l'esecuzione coattiva di tale provvedimento, quanto alla ridetta statuizione,
[...]
potrebbe aggravare, con effetti oltremodo pregiudizievoli, ed irreversibili, la già precaria situazione economica del ricorrente, privandolo di quanto necessario ad assicurargli la soddisfazione financo dei bisogni essenziali […]
pagina 10 di 15
P.Q.M.
Visti gli artt. 283 e 351 c.p.c., sospende l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, limitatamente al contributo mensilmente dovuto da per il mantenimento del figlio Parte_1
, comprensivo di spese straordinarie;
Persona_3
Rinvia per comparizione personale delle parti ed eventuale discussione all'udienza del 16 ottobre 2024 ore 10,30”.
Per completezza, si rammenta che, con la predetta Ordinanza, Questa Corte, per quanto concerne la contribuzione al mantenimento della IG.ra ed alle spese di locazione, essendo indiscutibile la _1
sussistenza di un apprezzabile divario patrimoniale tra le parti, ed in considerazione delle finalità a cui deve tendere l'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, ha così statuito: “non vi sono allo stato spazi per operare una eliminazione o riduzione del contributo, come stabilito dalla sentenza impugnata, quanto meno in via cautelare e salvi veriori apprezzamenti in fase di merito”, (cfr, Ord., n. 1446/2024, pag. 2).
Ebbene, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2024, la Corte suggeriva il tenore di un possibile accordo transattivo tra le parti, che veniva in effetti recepito dalle stesse, mediante presentazione di conclusioni conformi, contenenti – tuttavia - svariati impegni assunti dai coniugi, concernenti i procedimenti anche penali in corso tra le stesse, ed anche in vista dell'imminente causa di divorzio, che le stesse si dicevano in procinto di instaurare (entro il febbraio 2025).
***
Le conclusioni sulle quali le parti hanno raggiunto finalmente un accordo, in limine dell'instaurazione del giudizio di divorzio, riguardano pressochè interamente questioni patrimoniali, invero non interamente disponibili nella presente sede, posto che questo Collegio può essere unicamente investito delle domande concernenti la separazione, mentre nulla può decidere in ordine alla regolamentazione del futuro procedimento di divorzio, come da insegnamento consolidato della Corte di Cassazione, dal quale non vi è motivo per discostarsi, come lucidamente espresso, tra le più recenti, da Cass. Civ. Sez. I, ord. 14 aprile
2023, n. 10031, conforme a numerose altre, che in motivazione ha testualmente osservato (evidenziazioni in grassetto del redattore della presente sentenza): “Giova premettere che questa Corte ha avuto modo di ribadire che gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico- patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perchè stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze,
pagina 11 di 15 in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n. 11012/2012; Cass., n. 2224/2017; Cass., n. 20745/2022 e Cass.,
n. 28483/2022). Si tratta di un indirizzo risalente (Cass. nn. 2955/98, 1315/96, 9416/95, v. anche Cass. n.
1801/2000) secondo il quale "il principio dell'indisponibilità dei diritti è motivato dalla riflessione che gli accordi preventivi possono condizionare il comportamento delle parti non solo per i profili economici preconcordati ma - quando sono accettati in funzione di prezzo o contropartita per il consenso al divorzio - anche per quanto attiene alla volontà stessa di divorziare, venendo così ad incidere su uno status personale ed a limitare la libertà di difesa nel successivo giudizio di divorzio. Fino alla pronuncia del divorzio i soggetti sono legati dal vincolo coniugale e non possono pertanto derogare ai diritti ed ai doveri derivanti dal matrimonio"). Un orientamento parzialmente diverso si è manifestato per effetto di altre pronunce di questa
Corte che hanno sancito l'efficacia di accordi patrimoniali futuri tra i coniugi, quali espressione della loro autonomia contrattuale diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. (Cass., 21 dicembre
2012, n. 23713; Cass., 8 novembre 2006, n. 23801). In questa direzione, Cass. n. 24261/2015 ha ritenuto, superando l'indirizzo tradizionale orientato a considerare gli accordi assunti prima del matrimonio o magari in sede di separazione consensuale, in vista del futuro divorzio, nulli per illiceità della causa, perchè in contrasto con i principi di indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio (tra le altre, cfr.
Cass. n. 6857/1992), che "l'accordo delle parti in sede di separazione o di divorzio (e magari quale oggetto di precisazioni comuni in un procedimento originariamente contenzioso) ha natura sicuramente negoziale, e talora dà vita ad un vero e proprio contratto (Cass. n. 18066/2014; Cass. n. 19304/2013; Cass.
n. 23713/2012). Di recente questa Corte ha poi ritenuto che in tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito-credito portate da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell'uno e a favore dell'altro da versarsi "vita natural durante" il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull'an dell'assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell'accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) "in occasione" della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perchè giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all'assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare)" –( cfr.
Cass., n. 11012/2021).
Tanto premesso, deve necessariamente concludersi, dato che la Corte nomofilattica è fermamente orientata a ritenere la radicale nullità di ogni accordo preventivo tra coniugi, diretto a regolamentare gli aspetti economici del futuro divorzio, che in questa sede la Corte nulla può statuire in relazione a tali pattuizioni, la cui valenza negoziale ed obbligatoria, tuttavia, viene riconosciuta da alcune sentenze di legittimità, laddove pagina 12 di 15 le stesse riguardino profili non strettamente attinenti il futuro divorzio, e non tendano a condizionare il diritto alla libera esplicazione delle difese della parte debole in quella sede (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 3 dicembre
2015, n. 24621, Pres. , est. Pellecchia;
v.anche, nel medesimo senso, più recentemente, Cass. Civ. Sez. Tes_1
I, 10 luglio 2024, n. 18843, Pres. Valitutti, rel. Iofrida).
Deve essere quindi confermato l'obbligo assunto dal nei confronti della e da questa Pt_1 _1
accettato, di concorrere nel mantenimento della moglie con un assegno mensile di € 300,00, rivalutabile
ISTAT, che va quindi a sostituirsi alla regolamentazione economica contenuta nella sentenza impugnata.
Ferma restando la facoltà delle parti di dare attuazione alle intese raggiunte nel futuro giudizio di divorzio.
Nulla, nel resto, vi è da osservare in ordine alla rinuncia, espressa dalla in relazione all'assegno _1
di mantenimento in favore del figlio che attualmente – per pacifica ammissione, confortata Persona_3
dagli elementi probatori forniti dal - svolge attività di apprendista, integrando i propri guadagni Pt_1 con l'esercizio privato di attività di parrucchiere, conformemente al tenore dei propri studi.
Va al proposito rammentato che, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, nel caso in cui i figli maggiorenni abbiano concluso il loro percorso di studi, s'impone a carico del richiedente l'assegno di contributo al mantenimento l'onere di dimostrare che gli stessi non sono ancora economicamente autonomi per motivi non ascrivibili a loro colpa/inerzia, ovvero che non sia possibile agli stessi l'inizio di una attività lavorativa conforme al titolo di studio conseguìto, ancorché a tempo determinato (cfr. Cass. civile sez. I,
11/09/2024, (ud. 03/07/2024, dep. 11/09/2024), n.24391, che precisa in motivazione: “…questa Corte si è consolidata nel ritenere che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento.
Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
In tale ottica, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono integrati dall'età del figlio - destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento -e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza pagina 13 di 15 professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021).
2.2. Ovviamente, tale accertamento deve essere effettuato non in astratto e in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Il disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., si applica, infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne ("...salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli.") e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell'assegno periodico, pone quale primo criterio, esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, "le attuali esigenze del figlio". Ai sensi dell'art. 337 septies c.c., poi, il giudice, "valutate le circostanze", può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tali "circostanze" impongono di valutare in concreto e nell'attualità della situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficiente, alla luce del principio di autoresponsabilità sopra indicato, ove l'età e il percorso formativo del figlio (che sia terminato o in corso di esecuzione) assumono rilievo fondamentale, ma non asettico, dovendosi, infatti sempre tenere conto della loro situazione personale e familiare, della loro personalità, delle comprovate attitudini e aspirazioni - proprio alla luce delle loro attuali esigenze, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c.
- che hanno la massima rilevanza quando si tratta di giovani che hanno da poco raggiunto la maggiore età
e vanno via via lasciando il posto al principio di autoresponsabilità con il passare del tempo. Nel valutare tali circostanze, assumono rilievo tutti gli elementi di prova suscettibili di essere impiegati, comprese le presunzioni, che dimostrino la situazione concreta ed attuale dei figli (e dei genitori) al momento della decisione”.
Va quindi confermato il contenuto dell'ordinanza emessa in via provvisoria che ha sospeso l'onere di pagamento del predetto contributo, da revocarsi in via definitiva, posto che , ormai Persona_3
maggiorenne, svolge attività di apprendista ed esercita altresì privatamente attività conforme al titolo professionale per il quale ha compiuto i suoi studi.
Le parti -infine - hanno espresso chiara rinuncia ad ogni altra corresponsione o questione economica, diversa da quelle su cui è intervenuta pattuizione.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate tra le parti, come da concorde richiesta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 420/2024 del
Tribunale di Lodi – Sezione Civile, depositata in data 17 maggio 2024, e su concorde modifica della predetta sentenza, così provvede: conferma la sospensione del contributo paterno al mantenimento del figlio Persona_5
, divenuto autosufficiente, come già disposta con ordinanza in data 10-23 luglio 2024;
[...]
pagina 14 di 15 dispone che contribuisca al mantenimento della moglie Parte_1 _1
con un assegno mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
[...]
compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Milano, 8 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Alessandra Arceri Anna Maria Pizzi
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