TAR Milano, sez. V, sentenza 01/04/2026, n. 1525
TAR
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà e ingiustizia manifesta

    La censura è infondata perché la delibera si fonda sulla legge n. 234/2021 e non sulla n. 227/2021. L'introduzione di una lista d'attesa basata sull'ISEE è legittima in quanto l'ISEE è l'unico strumento di valutazione della situazione economica per l'accesso a prestazioni sociali agevolate. La rimodulazione delle risorse della Misura B1 e il trasferimento del Fondo caregiver sono inseriti in una logica di programmazione integrata e rientrano nell'ampio potere discrezionale dell'Amministrazione. La riduzione del contributo della Misura B2 è anch'essa frutto della discrezionalità programmatoria e non emergono profili di manifesta irragionevolezza o illogicità. La violazione della Convenzione ONU è formulata in termini generici e non dimostra una concreta lesione dei diritti.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà e ingiustizia manifesta

    La censura è infondata per le stesse ragioni esposte in relazione al ricorso introduttivo. Le successive delibere integrative hanno ulteriormente incrementato le risorse e modificato alcune misure, ma le contestazioni di fondo rimangono infondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 01/04/2026, n. 1525
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1525
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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