Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. N. 7-2/2024 RGPU
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Benevento riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Maria Letizia D'Orsi Presidente rel. dott.ssa Vincenzina Andricciola Giudice dott. Vincenzo Landolfi Giudice
Nel procedimento unitario avente ad oggetto:
Domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da con sede legale in Milano, alla Via Montenapoleone, n. 8, P. I. Parte_1 P.IVA_1 portante il n. PU 7-1/2024 nei confronti di: con sede legale in Durazzano, Via San Nicola Mazzola, 26, P.I. Controparte_1
; P.IVA_2
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso in fatto che on sede legale in Milano, alla Via Montenapoleone, n. 8, P. Parte_1
I. ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della suddetta società, sul presupposto P.IVA_1 dell'omesso pagamento di crediti derivanti da fornitura di energia elettrica/gas naturale, per un importo complessivo di € 24.992,86 denunciandone l'insolvenza; rilevato che nel procedimento si è costituita la società debitrice che si è opposta alle istanze, deducendo il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma1, lett. d CCII e quindi la insussistenza del necessario requisito soggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale invocata in suo danno;
rilevato che alla prima udienza l'istante ha chiesto, in via subordinata, l'apertura della liquidazione controllata;
dato atto della contestazione formulata in merito all'ammissibilità e fondatezza della domanda subordinata formulata dalla ricorrente all'udienza fissata per la comparizione ex art 40 CCII;
considerato in proposito ed in via preliminare, che deve darsi seguito all'orientamento giurisprudenziale di merito, a mente del quale è ammissibile la proposizione, alla prima udienza, della domanda di apertura della liquidazione controllata in via subordinata rispetto alla domanda principale di apertura della liquidazione giudiziale. Ed invero, “-) tale proposizione equivale ad una modificazione della domanda iniziale, tenuto conto della nozione di emendatio libelli ormai recepita dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. SU n.12310/15 e n. 22404/18) con riferimento al rito ordinario e valevole anche per il procedimento unitario, quale giudizio a cognizione piena, in difetto di norme che vietino detta modificazione;
-) d'altra parte, l'ammissione di una siffatta modificazione della domanda risponde alla garanzia dell'effettività del diritto di difesa (poiché garantisce alla parte ricorrente una possibilità di reazione
rilevato che sussiste la competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. dell'adito Tribunale, atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del suddetto Ufficio;
considerato che
il credito complessivo della parte istante ammonta ad € 24.992,86, ma dalle informazioni acquisite d'ufficio è emersa la presenza di crediti esigibili per un importo di € 27.959,24 pertanto ricorre la condizione di procedibilità di cui all'art 268 comma 1 n.2 , posto che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati supera la soglia ivi indicata di euro 50.000; che la società resistente è debitrice sovraindebitata atteso che dai bilanci – pervero tutti tardivamente depositati in pendenza della presente procedura- emerge l'inesistenza di beni prontamente liquidabili e flussi di cassa prospetticamente idonei a soddisfare con regolarità le pretese creditorie;
ritenuto dunque che sussistono i presupposti per accedere alla domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata della società debitrice;
che occorre procedere alla nomina del liquidatore , individuato nell'elenco dei gestori della crisi;
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata di on sede legale in Durazzano, Via San Nicola Mazzola, 26, P.I. Controparte_1
; P.IVA_2
NOMINA giudice delegato la Dott. ssa Maria Letizia D'Orsi;
NOMINA liquidatore l'avv. Vincenza Stefanucci;
ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
ORDINA alla debitrice e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore gli eventuali beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
DISPONE che il liquidatore:
-inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Benevento;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCI;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.12.24) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all 'OCC; provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo o compenso, ai sensi dell' art. 275, comma 3, CCI, e a trasmettere ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, recependo le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alle altre banche dati pubbliche;
DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione.
MANDA la cancelleria per la comunicazione agli istanti ed al liquidatore.
Benevento, 07/01/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Antonia NO funzionaria addetta all'Ufficio per il processo.