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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/07/2025, n. 3107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3107 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 5069/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5069 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“opposizione all'esecuzione ex art 615 comma II c.p.c.”, vertente TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Ciro Sammartino, unitamente al quale elettivamente domiciliata in Salerno presso via Nizza trv.sa F.lli Del Mastro 1; Opponente E
, C.F. , in persona del Sindaco p.t. arch. Controparte_1 P.IVA_1 Persona_1 rappresentato e difeso -giusta procura in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Carmine Gruosso e Anna Attanasio, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Salerno, alla via Roma, presso il Palazzo di Città-Settore Avvocatura;
Opposto CONCLUSIONI Come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso tempestivamente spiegato, parte opponente riassumeva nel merito, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., l'opposizione interposta avverso provvedimento di esecuzione di sgombero reso dal Corpo di Polizia Municipale di Salerno in data 20.4.2023, prot. int. n. 3779, con cui la si avvisava dell'avvio delle procedure di esecuzione per un alloggio ERP, sito in Salerno al Vicolo degli Amalfitani n. 24 liv. 4 –int- 4, sulla scorta di ordinanza di sgombero prot. n. 123035 del 26.6.2019 con cui era stata accertata la decadenza dall'assegnazione dell'originario titolare del diritto e ordinato il rilascio dell'immobile al nucleo familiare occupante. Instava l'adito Tribunale affinché procedesse a “dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o inefficacia del provvedimento di esecuzione di sgombero - prot. 3779 del 20.04.2023, (riferimento prot. 123035 del 26.06.2019) dell'alloggio di vicolo Degli Amalfitani così come fissato alla data del 31.05.2023 ore 09.00 e disporne, quindi, la disapplicazione e\o dichiararne l'inefficacia per i motivi su esposti e accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente al godimento dell'alloggio e/o alla regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della Legge Regionale n 18 del 2 7 1997 con I'Ente proprietario. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore costituito”. In via preliminare, rimarcava la sussistenza della giurisdizione ordinaria per la questione controversa, dal momento che la domanda spiegata concerneva l'accertamento del proprio diritto soggettivo ad occupare l'alloggio. Affermava, infatti, di essere titolata a permanere nel godimento dell'immobile, avendo abitato nello stesso continuativamente sin dalla data di assegnazione (avvenuta nel 2005) e anche dopo la separazione dal marito, , registrata presso gli uffici di Stato Civile del Comune di Salerno in data Controparte_2
21.8.2018, che figurava quale originario assegnatario del bene. Lamentava, inoltre, la carenza di legittimazione ad emettere l'atto impugnato da parte del Responsabile P.O. del , nonché l'illegittimo esercizio del potere di autotutela Controparte_1 esecutivo da parte dell'Amministrazione, essendo ricompresa l'unità ERP nel patrimonio disponibile del che poteva agire per il rilascio solo ricorrendo ai mezzi di tutela privatistica. CP_1
1.1 Con propria comparsa si costituiva l'opposto che contestava Controparte_1 pedissequamente i singoli profili di doglianza e chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese processuali. Segnatamente, esponeva di aver legittimamente agito per il recupero coattivo dell'immobile in regime ERP, per essersi configurata in capo all'originario assegnatario, , una sopravvenuta causa di decadenza dal diritto di Controparte_2 assegnazione, avendo quegli ricevuto, per successione materna, la proprietà di un immobile sito in Salerno, a far data dal 3.1.2018. Tale circostanza aveva determinato la decadenza dal diritto all'alloggio nei confronti del nucleo familiare in conformità al quadro normativo regionale, non rilevando, in senso contrario, la separazione dei coniugi iscritta presso l'Ufficio di Stato Civile solo in data 21.8.2018, di talché parte opponente non vantava un autonomo diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio ERP di cui le veniva ordinato il rilascio. Quanto, poi, ai profili concernenti l'individuazione del soggetto legittimato all'emissione dei provvedimenti contestati, nonché al regime giuridico degli immobili di edilizia popolare, evidenziava l'infondatezza delle argomentazioni articolate dalla controparte.
2. Tanto premesso in punto di fatto, mette conto, in limine litis, rilevare come non sia corroborata dalla maggioritaria giurisprudenza, la prospettazione di parte attorea circa l'appartenenza al patrimonio disponibile del Comune degli alloggi di residenza popolare quale quello al caso di specie. In proposito, la giurisprudenza è consolidata nel riconoscere che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati a soddisfare esigenze abitative dei meno abbienti, costituiscano ex art 826 c.c. patrimonio indisponibile dell'ente pubblico territoriale (arg. da Cass. civ. sez. II, 22/09/2020, n. 19814). In proposito, il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 1° ottobre 1999, n. 1224) ha ribadito che il potere di autotutela amministrativa dei beni demaniali, esercitabile ai sensi dell'art. 823 c.c., si estenda anche i beni del patrimonio indisponibile, e ciò non è escluso dall'eventuale proposizione dell'azione giudiziaria, essendo entrambi i rimedi previsti dalla legge senza alcun ordine di priorità e senza preclusioni. La giurisprudenza di merito ha ritenuto, poi, di precisare che, nonostante la tutela dei beni pubblici sia esperibile tanto con atto autoritativo quanto con i mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso, deve ritenersi vigente il principio di alternatività perfetta, per cui la scelta di avvalersi dell'unico tipo di rimedio esclude la possibilità di fare poi ricorso all'altro (Trib. Roma 13 maggio 1992). 3. Ancora, in via preliminare, quanto alla censura afferente alla carenza di legittimazione del funzionario comunale ad emettere l'ordinanza di sgombero, vale richiamare la disciplina dettata dall'art. 107 comma II D.lgs. 267/2000. Secondo tale disposizione, negli enti locali vige il generale principio di separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e quelli di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di pertinenza dei dirigenti, con la conseguenza che questi ultimi esercitano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente. Ne consegue che legittimato ad emettere le ordinanze di sgombero sia, in conformità alla normativa vigente, il funzionario responsabile al patrimonio dell'ente comunale. 4. Venendo al merito, la quaestio iuris sottoposta allo scrutinio della scrivente verte sulla sussistenza di un autonomo diritto soggettivo in capo a parte opponente per l'alloggio assegnato in via provvisoria al nucleo familiare di in data 20.12.2005, prot. 110538, atteso che Controparte_2
l'istante sarebbe legittimamente subentrata nella titolarità del diritto di locazione dell'ex marito, a seguito della loro separazione personale, permanendo nel bene ininterrottamente e continuativamente. Con l'opposizione spiegata, l'attrice tende, infatti, a conseguire il riconoscimento dell'inidoneità dell'atto posto a fondamento dell'esecuzione intrapresa a dar luogo all'esecuzione stessa, nonché ad ottenere l'accertamento del diritto all'alloggio che adduce di vantare, per aver occupato legittimamente l'immobile e regolarmente onorato la corresponsione dei canoni locatizi dovuti, così concludendo per la permanenza delle condizioni per la concessione del diritto abitativo. Sul punto, va rammentato che “in tema di opposizione a provvedimento di rilascio di un alloggio E.r.p., l'opponente è titolare di una posizione di diritto soggettivo tutte le volte in cui l'opponente non incida sul provvedimento amministrativo di assegnazione dell'alloggio che si assume, da parte della p.a., occupato “sine titulo”, ma miri a contrapporre all'atto amministrativo di autotutela un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio, della quale occorre soltanto riscontrare la fondatezza, con conseguente predicabilità, in tal caso, della giurisdizione del giudice ordinario” (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 03/02/2015, n.689; Cass., sez. un., ord. 11 marzo 2004 n. 5051). La Corte di Cassazione ha chiarito che le fasi relative all'assegnazione degli alloggi, alla regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario e all'emissione di provvedimenti da parte dell'amministrazione, essendo caratterizzati dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e da posizioni di interesse legittimo, devono essere devoluti alla giurisdizione del giudice amministrativo. Per converso, va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ogni controversia attinente alla fase successiva del provvedimento di assegnazione dell'alloggio, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo. Di conseguenza, tutte le domande attinenti al rapporto di locazione o di compravendita, sorte per effetto del provvedimento di assegnazione rientrano nella giurisdizione ordinaria, così come vi rientra quella per il risarcimento del danno, ai sensi dell' art. 35, d.lgs. n. 80/1998, così come modificato dall' art. 7, l. n. 205/2000, se ed in quanto, il pregiudizio richiesto dalla parte, abbia la propria fonte genetica in un'attività negoziale ovvero in un comportamento materiale della pubblica amministrazione (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. Unite sent. n. 16563/2009). Nel complessivo procedimento per l'assegnazione degli alloggi ERP, va distinta una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo dell'assegnatario, da quella successiva, di natura privatistica, nella quale, poiché la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante ed assegnatario ha una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato assume la natura di diritto soggettivo. Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase del rapporto appartengono alla giurisdizione del G.A., mentre appartengono all' quelle sorte dopo l'assegnazione, nelle quali si contesti il potere dell'ente CP_3 assegnante di pronunciare l'estinzione del già sorto diritto soggettivo dell'assegnatario alla proprietà dell'alloggio o del diritto a subentrare nella posizione del dante causa nel contratto di locazione (cfr. TAR Napoli (Campania) n. 4586/2021). Secondo ormai consolidato indirizzo della Corte di legittimità, nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (cfr. Cass., Sez. Un., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9918; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5252; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5253). Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (cfr. Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267). In sostanza, innanzi al giudice ordinario non possono in alcun modo sottoporsi profili attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo, che potrebbero determinare al più la nullità dell'ordinanza, e non la sua radicale inesistenza, e per i quali l'ordinamento prevede ulteriori strumenti di impugnazione da proporre nei termini di legge. Mentre, appaiono pienamente scrutinabili le contestazioni che involgono questioni non attinenti al procedimento amministrativo di assegnazione dell'alloggio cui l'occupante assume di aver partecipato al fine di essere utilmente collocato nella relativa graduatoria, bensì attengono alla sussistenza del diritto vantato dall'attore a permanere nel godimento dell'immobile di edilizia residenziale pubblica. Chiarito l'ambito della giurisdizione ordinaria e venendo al caso di specie, il titolo fondante l'azione esecutiva è costituito dall'ordinanza recante prot. n. 123035 del 26.06.2019, con cui l'Amministrazione procedeva a dichiarare decaduto l'assegnatario provvisorio, i.e. , Controparte_2 dell'alloggio del Comune in Vicolo degli Amalfitani n. 24, atteso che “a seguito di accertamenti da parte di quest'Ufficio, il sig. risulta essere proprietario a far tempo dal 03/01/2018 Controparte_2 di altro alloggio erp sito in Salerno alla via Monzambano n. 7” e che veniva rilevato come lo stesso risiedesse dal 18.09.2018, a seguito di separazione personale con la coniuge, odierna opponente, avvenuta in data 21.08.2018, nell'alloggio di cui era proprietario. Nell'ordinanza si precisava che ai sensi dell'art. 20 lettera d) L.R. 18/97 era venuto meno, in costanza di rapporto, il requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) e comma 4 della stessa legge, con la conseguenza che veniva a risolversi di diritto il rapporto di locazione e si ordinava il rilascio immediato dell'immobile al nucleo familiare dell'assegnatario nonché a chiunque lo occupasse sine titulo. In data 23.01.2020, veniva poi notificata altra ordinanza di sgombero e decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, con prot. 7873 del 15.01.2020, direttamente all'odierna opponente. Con tale atto, l'Amministrazione comunale confermava il provvedimento n. 123035 del 26.6.2019 e ordinava alla destinataria il rilascio dell'immobile, nella sua qualità di attuale occupante individuata. A fronte di tale ricostruzione in fatto, l'opponente ha affermato di possedere i requisiti per subentrare all'ex-coniuge nell'assegnazione dell'alloggio in forza dell'art. 16 del Regolamento n. 11/2019 della Regione Campania che enumera gli eventi che legittimano il subentro dei componenti del nucleo familiare. In particolare, sostiene di risiedere, sin dal provvedimento di assegnazione prot n. 110438 del 20/12/2005, nell'alloggio di cui viene ordinato il rilascio e riferisce che “successivamente alla separazione consensuale del sig. avvenuta il 21/08/2018 (gli Uffici di Stato Civile Controparte_2 di Salerno) quest'ultimo trasferiva la propria residenza nell'alloggio di via Monzambano n. 7, in catasto alla pag. n. 39 p. alla 389 sub 9 di vani 6,00 , precisamente in dal 18/09/2018, di cui era divenuto proprietario in seguito alla morte della propria madre;
- di cui risultava proprietario come accertato dall'Ufficio a far data dal 03/01/2018; - che, in seguito alla modifica del luogo di residenza del sig. , veniva notificata ordinanza di sgombero e decadenza sia all'assegnatario Controparte_2 sia al nucleo familiare residente in esso;
- che il Comune di Salerno con prot. 7873 del 15.01.2020 notificava alla ricorrente ordinanza di sgombero e decadenza dall'assegnazione del su indicato alloggio”. Rappresenta, inoltre, di aver presentato istanza di regolarizzazione della locazione che, tuttavia, sarebbe stata immotivatamente rigettata. Ebbene, occorre verificare l'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per la permanenza del rapporto da cui dipende la prosecuzione – per subentro - nella detenzione qualificata del bene in capo all'attrice e, conseguentemente, l'inesigibilità del rilascio così come ingiunto dall'ente locale. La soluzione giuridica al caso quesito si rinviene, invero, al lume del quadro normativo di riferimento costituito dalla Legge Regionale della Campania del 2 luglio 1997, n. 18, recante "Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, nonché del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11, contenente la “Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”. Più in particolare, i citati testi normativi disciplinano compiutamente la materia dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevedendo i criteri di assegnazione e le ipotesi in cui il rapporto di locazione viene meno, nonché le fattispecie che danno diritti al subentro da parte dei familiari conviventi dell'assegnatario, non solo in caso di suo decesso, ma anche qualora si allontani dall'alloggio. Il diritto al subentro invocato dalla parte opponente discenderebbe dall'avvenuto abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario, a seguito della separazione intervenuta tra i coniugi, formalizzata innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno nell'agosto 2018. Tuttavia, il diritto al subentro invocato dalla ex-coniuge, odierna parte attorea, non risulta affatto venuto in essere, tenuto conto che la fattispecie estintiva decadenziale, così come accertata dal Comune, e pacificamente ammessa dalla parte, si era già configurata nel gennaio 2018, allorché l'assegnatario originario, , era divenuto proprietario, quale erede della madre, di un Controparte_2 immobile sito in Salerno. Il Comune, pertanto, con i provvedimenti di rilascio menzionati si è limitato ad accertare la sopravvenuta decadenza dal diritto all'alloggio per il nucleo familiare facente capo all'assegnatario originario, rilevando come l'aspirante subentrante abbia occupato sine titulo l'immobile di cui si ordina il rilascio. In dettaglio, considerando il quadro normativo menzionato, l'articolo 19 del R.R. 11/19, rubricato
“Subentro nella assegnazione”, prevede che “i componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio.
2. In caso di separazione legale, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili dello stesso o di cessazione della stabile convivenza delle coppie costituite ai sensi della legge 76 del 2016 e delle coppie more uxorio anagraficamente conviventi, il coniuge/convivente subentra e l'ente provvede alla voltura del contratto di locazione” e inoltre che “al momento della voltura del contratto, l'Ente Gestore verifica che non sussistano per il subentrante e tutti i componenti del nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio”. E' indubbio che il nucleo familiare dell'originario assegnatario potesse subentrare nel diritto da quegli vantato, cionondimeno, nel corso del rapporto locatizio costituisce obbligo dell'ente gestore (cfr. articoli 17 e 27, R.R. 11/2019) quello di verificare la permanenza dei requisiti di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica con cadenza biennale
“anche acquisendo le informazioni o la documentazione necessaria dal Comune o dall'assegnatario, qualora le stesse non possano essere acquisite d'ufficio da altra amministrazione”. Dagli accertamenti svolti, l'Amministrazione ricavava che l'assegnatario era divenuto titolare di un diritto di proprietà nell'ambito della Regione Campania, a decorrere dal 3.01.2018, così perdendo uno dei requisiti obbligatoriamente previsti ai fini dell'assegnazione dell'alloggio ERP (cfr. art. 2 comma 1, lett. c), e comma 4, nonché art. 20 L.R. 18/1997; e art. 9 lett. c) R.R. 11/2019, oltre ad art. 27 “f. abbia perduto i requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 9 del presente regolamento”). Da tanto era disceso l'invio di una prima comunicazione con cui il Comune dichiarava di avviare procedimento di decadenza dell'assegnazione (prot. n. 70244 del 10.4.2019, ricevuta dall'opponente in data 16.4.2019, versata in atti dall'attrice), seguita, poi, dall'ordinanza di sgombero prot. n. 123035 del 26.6.2019 e dall'ordinanza prot. n. 7873 del 15.1.2020 con cui si accertava la sopravvenuta decadenza, nonché la risoluzione del contratto di locazione e si ordinava il rilascio dell'immobile occupato tanto al CP_2 quanto alla odierna opponente. Difatti, la separazione personale dei coniugi, perfezionatasi in data 21.08.2018, quale situazione in fatto che avrebbe legittimato, in astratto, gli altri componenti del nucleo familiare a richiedere il riconoscimento della titolarità del diritto all'alloggio ERP, si era configurata, allorché la sopravvenuta ipotesi decadenziale, cioè l'acquisto di un diritto di proprietà in capo all'originario assegnatario, era ormai venuta in essere, con la conseguenza che la ex-coniuge non avrebbe potuto far valere nei confronti dell'ente locale un autonomo diritto a subentrare nella titolarità del diritto locatizio da opporre validamente all'ordine di rilascio dell'immobile. Tali intendimenti conducono, pertanto, a rigettare la domanda attorea, non essendo risultata suffragata la posizione di diritto soggettivo posta a fondamento della domanda, non avendo l'istante diritto a permanere nella disponibilità del bene, dacché deriva che la procedibilità dell'azione esecutiva. 5. Non resta che disciplinare le spese giudiziali che, attese le peculiari connotazioni della controversia si reputa equo compensare tra le parti, ad eccezione del contributo unificato, onere che permane, ove dovuto, in capo alla parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Rigetta l'opposizione spiegata da;
Parte_1
2- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti di causa.
Così deciso in Salerno, lì 12.07.25
Il Giudice
Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5069 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“opposizione all'esecuzione ex art 615 comma II c.p.c.”, vertente TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Ciro Sammartino, unitamente al quale elettivamente domiciliata in Salerno presso via Nizza trv.sa F.lli Del Mastro 1; Opponente E
, C.F. , in persona del Sindaco p.t. arch. Controparte_1 P.IVA_1 Persona_1 rappresentato e difeso -giusta procura in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Carmine Gruosso e Anna Attanasio, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Salerno, alla via Roma, presso il Palazzo di Città-Settore Avvocatura;
Opposto CONCLUSIONI Come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso tempestivamente spiegato, parte opponente riassumeva nel merito, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., l'opposizione interposta avverso provvedimento di esecuzione di sgombero reso dal Corpo di Polizia Municipale di Salerno in data 20.4.2023, prot. int. n. 3779, con cui la si avvisava dell'avvio delle procedure di esecuzione per un alloggio ERP, sito in Salerno al Vicolo degli Amalfitani n. 24 liv. 4 –int- 4, sulla scorta di ordinanza di sgombero prot. n. 123035 del 26.6.2019 con cui era stata accertata la decadenza dall'assegnazione dell'originario titolare del diritto e ordinato il rilascio dell'immobile al nucleo familiare occupante. Instava l'adito Tribunale affinché procedesse a “dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o inefficacia del provvedimento di esecuzione di sgombero - prot. 3779 del 20.04.2023, (riferimento prot. 123035 del 26.06.2019) dell'alloggio di vicolo Degli Amalfitani così come fissato alla data del 31.05.2023 ore 09.00 e disporne, quindi, la disapplicazione e\o dichiararne l'inefficacia per i motivi su esposti e accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente al godimento dell'alloggio e/o alla regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della Legge Regionale n 18 del 2 7 1997 con I'Ente proprietario. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore costituito”. In via preliminare, rimarcava la sussistenza della giurisdizione ordinaria per la questione controversa, dal momento che la domanda spiegata concerneva l'accertamento del proprio diritto soggettivo ad occupare l'alloggio. Affermava, infatti, di essere titolata a permanere nel godimento dell'immobile, avendo abitato nello stesso continuativamente sin dalla data di assegnazione (avvenuta nel 2005) e anche dopo la separazione dal marito, , registrata presso gli uffici di Stato Civile del Comune di Salerno in data Controparte_2
21.8.2018, che figurava quale originario assegnatario del bene. Lamentava, inoltre, la carenza di legittimazione ad emettere l'atto impugnato da parte del Responsabile P.O. del , nonché l'illegittimo esercizio del potere di autotutela Controparte_1 esecutivo da parte dell'Amministrazione, essendo ricompresa l'unità ERP nel patrimonio disponibile del che poteva agire per il rilascio solo ricorrendo ai mezzi di tutela privatistica. CP_1
1.1 Con propria comparsa si costituiva l'opposto che contestava Controparte_1 pedissequamente i singoli profili di doglianza e chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese processuali. Segnatamente, esponeva di aver legittimamente agito per il recupero coattivo dell'immobile in regime ERP, per essersi configurata in capo all'originario assegnatario, , una sopravvenuta causa di decadenza dal diritto di Controparte_2 assegnazione, avendo quegli ricevuto, per successione materna, la proprietà di un immobile sito in Salerno, a far data dal 3.1.2018. Tale circostanza aveva determinato la decadenza dal diritto all'alloggio nei confronti del nucleo familiare in conformità al quadro normativo regionale, non rilevando, in senso contrario, la separazione dei coniugi iscritta presso l'Ufficio di Stato Civile solo in data 21.8.2018, di talché parte opponente non vantava un autonomo diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio ERP di cui le veniva ordinato il rilascio. Quanto, poi, ai profili concernenti l'individuazione del soggetto legittimato all'emissione dei provvedimenti contestati, nonché al regime giuridico degli immobili di edilizia popolare, evidenziava l'infondatezza delle argomentazioni articolate dalla controparte.
2. Tanto premesso in punto di fatto, mette conto, in limine litis, rilevare come non sia corroborata dalla maggioritaria giurisprudenza, la prospettazione di parte attorea circa l'appartenenza al patrimonio disponibile del Comune degli alloggi di residenza popolare quale quello al caso di specie. In proposito, la giurisprudenza è consolidata nel riconoscere che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati a soddisfare esigenze abitative dei meno abbienti, costituiscano ex art 826 c.c. patrimonio indisponibile dell'ente pubblico territoriale (arg. da Cass. civ. sez. II, 22/09/2020, n. 19814). In proposito, il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 1° ottobre 1999, n. 1224) ha ribadito che il potere di autotutela amministrativa dei beni demaniali, esercitabile ai sensi dell'art. 823 c.c., si estenda anche i beni del patrimonio indisponibile, e ciò non è escluso dall'eventuale proposizione dell'azione giudiziaria, essendo entrambi i rimedi previsti dalla legge senza alcun ordine di priorità e senza preclusioni. La giurisprudenza di merito ha ritenuto, poi, di precisare che, nonostante la tutela dei beni pubblici sia esperibile tanto con atto autoritativo quanto con i mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso, deve ritenersi vigente il principio di alternatività perfetta, per cui la scelta di avvalersi dell'unico tipo di rimedio esclude la possibilità di fare poi ricorso all'altro (Trib. Roma 13 maggio 1992). 3. Ancora, in via preliminare, quanto alla censura afferente alla carenza di legittimazione del funzionario comunale ad emettere l'ordinanza di sgombero, vale richiamare la disciplina dettata dall'art. 107 comma II D.lgs. 267/2000. Secondo tale disposizione, negli enti locali vige il generale principio di separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e quelli di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di pertinenza dei dirigenti, con la conseguenza che questi ultimi esercitano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente. Ne consegue che legittimato ad emettere le ordinanze di sgombero sia, in conformità alla normativa vigente, il funzionario responsabile al patrimonio dell'ente comunale. 4. Venendo al merito, la quaestio iuris sottoposta allo scrutinio della scrivente verte sulla sussistenza di un autonomo diritto soggettivo in capo a parte opponente per l'alloggio assegnato in via provvisoria al nucleo familiare di in data 20.12.2005, prot. 110538, atteso che Controparte_2
l'istante sarebbe legittimamente subentrata nella titolarità del diritto di locazione dell'ex marito, a seguito della loro separazione personale, permanendo nel bene ininterrottamente e continuativamente. Con l'opposizione spiegata, l'attrice tende, infatti, a conseguire il riconoscimento dell'inidoneità dell'atto posto a fondamento dell'esecuzione intrapresa a dar luogo all'esecuzione stessa, nonché ad ottenere l'accertamento del diritto all'alloggio che adduce di vantare, per aver occupato legittimamente l'immobile e regolarmente onorato la corresponsione dei canoni locatizi dovuti, così concludendo per la permanenza delle condizioni per la concessione del diritto abitativo. Sul punto, va rammentato che “in tema di opposizione a provvedimento di rilascio di un alloggio E.r.p., l'opponente è titolare di una posizione di diritto soggettivo tutte le volte in cui l'opponente non incida sul provvedimento amministrativo di assegnazione dell'alloggio che si assume, da parte della p.a., occupato “sine titulo”, ma miri a contrapporre all'atto amministrativo di autotutela un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio, della quale occorre soltanto riscontrare la fondatezza, con conseguente predicabilità, in tal caso, della giurisdizione del giudice ordinario” (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 03/02/2015, n.689; Cass., sez. un., ord. 11 marzo 2004 n. 5051). La Corte di Cassazione ha chiarito che le fasi relative all'assegnazione degli alloggi, alla regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario e all'emissione di provvedimenti da parte dell'amministrazione, essendo caratterizzati dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e da posizioni di interesse legittimo, devono essere devoluti alla giurisdizione del giudice amministrativo. Per converso, va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ogni controversia attinente alla fase successiva del provvedimento di assegnazione dell'alloggio, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo. Di conseguenza, tutte le domande attinenti al rapporto di locazione o di compravendita, sorte per effetto del provvedimento di assegnazione rientrano nella giurisdizione ordinaria, così come vi rientra quella per il risarcimento del danno, ai sensi dell' art. 35, d.lgs. n. 80/1998, così come modificato dall' art. 7, l. n. 205/2000, se ed in quanto, il pregiudizio richiesto dalla parte, abbia la propria fonte genetica in un'attività negoziale ovvero in un comportamento materiale della pubblica amministrazione (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. Unite sent. n. 16563/2009). Nel complessivo procedimento per l'assegnazione degli alloggi ERP, va distinta una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo dell'assegnatario, da quella successiva, di natura privatistica, nella quale, poiché la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante ed assegnatario ha una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato assume la natura di diritto soggettivo. Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase del rapporto appartengono alla giurisdizione del G.A., mentre appartengono all' quelle sorte dopo l'assegnazione, nelle quali si contesti il potere dell'ente CP_3 assegnante di pronunciare l'estinzione del già sorto diritto soggettivo dell'assegnatario alla proprietà dell'alloggio o del diritto a subentrare nella posizione del dante causa nel contratto di locazione (cfr. TAR Napoli (Campania) n. 4586/2021). Secondo ormai consolidato indirizzo della Corte di legittimità, nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (cfr. Cass., Sez. Un., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9918; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5252; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5253). Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (cfr. Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267). In sostanza, innanzi al giudice ordinario non possono in alcun modo sottoporsi profili attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo, che potrebbero determinare al più la nullità dell'ordinanza, e non la sua radicale inesistenza, e per i quali l'ordinamento prevede ulteriori strumenti di impugnazione da proporre nei termini di legge. Mentre, appaiono pienamente scrutinabili le contestazioni che involgono questioni non attinenti al procedimento amministrativo di assegnazione dell'alloggio cui l'occupante assume di aver partecipato al fine di essere utilmente collocato nella relativa graduatoria, bensì attengono alla sussistenza del diritto vantato dall'attore a permanere nel godimento dell'immobile di edilizia residenziale pubblica. Chiarito l'ambito della giurisdizione ordinaria e venendo al caso di specie, il titolo fondante l'azione esecutiva è costituito dall'ordinanza recante prot. n. 123035 del 26.06.2019, con cui l'Amministrazione procedeva a dichiarare decaduto l'assegnatario provvisorio, i.e. , Controparte_2 dell'alloggio del Comune in Vicolo degli Amalfitani n. 24, atteso che “a seguito di accertamenti da parte di quest'Ufficio, il sig. risulta essere proprietario a far tempo dal 03/01/2018 Controparte_2 di altro alloggio erp sito in Salerno alla via Monzambano n. 7” e che veniva rilevato come lo stesso risiedesse dal 18.09.2018, a seguito di separazione personale con la coniuge, odierna opponente, avvenuta in data 21.08.2018, nell'alloggio di cui era proprietario. Nell'ordinanza si precisava che ai sensi dell'art. 20 lettera d) L.R. 18/97 era venuto meno, in costanza di rapporto, il requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) e comma 4 della stessa legge, con la conseguenza che veniva a risolversi di diritto il rapporto di locazione e si ordinava il rilascio immediato dell'immobile al nucleo familiare dell'assegnatario nonché a chiunque lo occupasse sine titulo. In data 23.01.2020, veniva poi notificata altra ordinanza di sgombero e decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, con prot. 7873 del 15.01.2020, direttamente all'odierna opponente. Con tale atto, l'Amministrazione comunale confermava il provvedimento n. 123035 del 26.6.2019 e ordinava alla destinataria il rilascio dell'immobile, nella sua qualità di attuale occupante individuata. A fronte di tale ricostruzione in fatto, l'opponente ha affermato di possedere i requisiti per subentrare all'ex-coniuge nell'assegnazione dell'alloggio in forza dell'art. 16 del Regolamento n. 11/2019 della Regione Campania che enumera gli eventi che legittimano il subentro dei componenti del nucleo familiare. In particolare, sostiene di risiedere, sin dal provvedimento di assegnazione prot n. 110438 del 20/12/2005, nell'alloggio di cui viene ordinato il rilascio e riferisce che “successivamente alla separazione consensuale del sig. avvenuta il 21/08/2018 (gli Uffici di Stato Civile Controparte_2 di Salerno) quest'ultimo trasferiva la propria residenza nell'alloggio di via Monzambano n. 7, in catasto alla pag. n. 39 p. alla 389 sub 9 di vani 6,00 , precisamente in dal 18/09/2018, di cui era divenuto proprietario in seguito alla morte della propria madre;
- di cui risultava proprietario come accertato dall'Ufficio a far data dal 03/01/2018; - che, in seguito alla modifica del luogo di residenza del sig. , veniva notificata ordinanza di sgombero e decadenza sia all'assegnatario Controparte_2 sia al nucleo familiare residente in esso;
- che il Comune di Salerno con prot. 7873 del 15.01.2020 notificava alla ricorrente ordinanza di sgombero e decadenza dall'assegnazione del su indicato alloggio”. Rappresenta, inoltre, di aver presentato istanza di regolarizzazione della locazione che, tuttavia, sarebbe stata immotivatamente rigettata. Ebbene, occorre verificare l'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per la permanenza del rapporto da cui dipende la prosecuzione – per subentro - nella detenzione qualificata del bene in capo all'attrice e, conseguentemente, l'inesigibilità del rilascio così come ingiunto dall'ente locale. La soluzione giuridica al caso quesito si rinviene, invero, al lume del quadro normativo di riferimento costituito dalla Legge Regionale della Campania del 2 luglio 1997, n. 18, recante "Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, nonché del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11, contenente la “Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”. Più in particolare, i citati testi normativi disciplinano compiutamente la materia dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevedendo i criteri di assegnazione e le ipotesi in cui il rapporto di locazione viene meno, nonché le fattispecie che danno diritti al subentro da parte dei familiari conviventi dell'assegnatario, non solo in caso di suo decesso, ma anche qualora si allontani dall'alloggio. Il diritto al subentro invocato dalla parte opponente discenderebbe dall'avvenuto abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario, a seguito della separazione intervenuta tra i coniugi, formalizzata innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno nell'agosto 2018. Tuttavia, il diritto al subentro invocato dalla ex-coniuge, odierna parte attorea, non risulta affatto venuto in essere, tenuto conto che la fattispecie estintiva decadenziale, così come accertata dal Comune, e pacificamente ammessa dalla parte, si era già configurata nel gennaio 2018, allorché l'assegnatario originario, , era divenuto proprietario, quale erede della madre, di un Controparte_2 immobile sito in Salerno. Il Comune, pertanto, con i provvedimenti di rilascio menzionati si è limitato ad accertare la sopravvenuta decadenza dal diritto all'alloggio per il nucleo familiare facente capo all'assegnatario originario, rilevando come l'aspirante subentrante abbia occupato sine titulo l'immobile di cui si ordina il rilascio. In dettaglio, considerando il quadro normativo menzionato, l'articolo 19 del R.R. 11/19, rubricato
“Subentro nella assegnazione”, prevede che “i componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio.
2. In caso di separazione legale, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili dello stesso o di cessazione della stabile convivenza delle coppie costituite ai sensi della legge 76 del 2016 e delle coppie more uxorio anagraficamente conviventi, il coniuge/convivente subentra e l'ente provvede alla voltura del contratto di locazione” e inoltre che “al momento della voltura del contratto, l'Ente Gestore verifica che non sussistano per il subentrante e tutti i componenti del nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio”. E' indubbio che il nucleo familiare dell'originario assegnatario potesse subentrare nel diritto da quegli vantato, cionondimeno, nel corso del rapporto locatizio costituisce obbligo dell'ente gestore (cfr. articoli 17 e 27, R.R. 11/2019) quello di verificare la permanenza dei requisiti di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica con cadenza biennale
“anche acquisendo le informazioni o la documentazione necessaria dal Comune o dall'assegnatario, qualora le stesse non possano essere acquisite d'ufficio da altra amministrazione”. Dagli accertamenti svolti, l'Amministrazione ricavava che l'assegnatario era divenuto titolare di un diritto di proprietà nell'ambito della Regione Campania, a decorrere dal 3.01.2018, così perdendo uno dei requisiti obbligatoriamente previsti ai fini dell'assegnazione dell'alloggio ERP (cfr. art. 2 comma 1, lett. c), e comma 4, nonché art. 20 L.R. 18/1997; e art. 9 lett. c) R.R. 11/2019, oltre ad art. 27 “f. abbia perduto i requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 9 del presente regolamento”). Da tanto era disceso l'invio di una prima comunicazione con cui il Comune dichiarava di avviare procedimento di decadenza dell'assegnazione (prot. n. 70244 del 10.4.2019, ricevuta dall'opponente in data 16.4.2019, versata in atti dall'attrice), seguita, poi, dall'ordinanza di sgombero prot. n. 123035 del 26.6.2019 e dall'ordinanza prot. n. 7873 del 15.1.2020 con cui si accertava la sopravvenuta decadenza, nonché la risoluzione del contratto di locazione e si ordinava il rilascio dell'immobile occupato tanto al CP_2 quanto alla odierna opponente. Difatti, la separazione personale dei coniugi, perfezionatasi in data 21.08.2018, quale situazione in fatto che avrebbe legittimato, in astratto, gli altri componenti del nucleo familiare a richiedere il riconoscimento della titolarità del diritto all'alloggio ERP, si era configurata, allorché la sopravvenuta ipotesi decadenziale, cioè l'acquisto di un diritto di proprietà in capo all'originario assegnatario, era ormai venuta in essere, con la conseguenza che la ex-coniuge non avrebbe potuto far valere nei confronti dell'ente locale un autonomo diritto a subentrare nella titolarità del diritto locatizio da opporre validamente all'ordine di rilascio dell'immobile. Tali intendimenti conducono, pertanto, a rigettare la domanda attorea, non essendo risultata suffragata la posizione di diritto soggettivo posta a fondamento della domanda, non avendo l'istante diritto a permanere nella disponibilità del bene, dacché deriva che la procedibilità dell'azione esecutiva. 5. Non resta che disciplinare le spese giudiziali che, attese le peculiari connotazioni della controversia si reputa equo compensare tra le parti, ad eccezione del contributo unificato, onere che permane, ove dovuto, in capo alla parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Rigetta l'opposizione spiegata da;
Parte_1
2- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti di causa.
Così deciso in Salerno, lì 12.07.25
Il Giudice
Alessia Pecoraro