Articolo 34 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 33Articolo 35
Versione
4 aprile 1941
Art. 34.

Ai fini della liquidazione dell'indennita' o della pensione, secondo il presente Ordinamento, si computano:

a) le maggiorazioni di servizio previste dalle disposizioni concernenti gli insegnanti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'Africa Italiana, per i periodi determinati, nei singoli casi, dai Ministeri medesimi;
b) le maggiorazioni dei servizi prestati dal 1° ottobre 1932-X, nei Comuni e frazioni di Comuni delle provincie di Trento e di Bolzano indicati nell'articolo 1 del R. decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127, per i periodi determinati, nei singoli casi, dai competenti Regi Provveditori agli studi.

Le maggiorazioni di cui sopra alle lettere a) e b) si valutano con applicazione delle norme dell'articolo 56 del presente Ordinamento, soltanto dopo raggiunto il minimo di servizio effettivo necessario rispettivamente per il diritto ad indennita' od a pensione.

Le maggiorazioni di cui alla lettera a) non si applicano ai servizi prestati fuori ruolo ed a quelli riscattati o valutati agli effetti del Monte-pensioni con pagamento facoltativo di contributi ad esclusivo carico degli insegnanti.


Entrata in vigore il 4 aprile 1941
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