Versione
4 aprile 1941
4 aprile 1941
Art. 34.
Ai fini della liquidazione dell'indennita' o della pensione, secondo il presente Ordinamento, si computano:
a) le maggiorazioni di servizio previste dalle disposizioni concernenti gli insegnanti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'Africa Italiana, per i periodi determinati, nei singoli casi, dai Ministeri medesimi;
b) le maggiorazioni dei servizi prestati dal 1° ottobre 1932-X, nei Comuni e frazioni di Comuni delle provincie di Trento e di Bolzano indicati nell'articolo 1 del R. decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127, per i periodi determinati, nei singoli casi, dai competenti Regi Provveditori agli studi.
Le maggiorazioni di cui sopra alle lettere a) e b) si valutano con applicazione delle norme dell'articolo 56 del presente Ordinamento, soltanto dopo raggiunto il minimo di servizio effettivo necessario rispettivamente per il diritto ad indennita' od a pensione.
Le maggiorazioni di cui alla lettera a) non si applicano ai servizi prestati fuori ruolo ed a quelli riscattati o valutati agli effetti del Monte-pensioni con pagamento facoltativo di contributi ad esclusivo carico degli insegnanti.
Ai fini della liquidazione dell'indennita' o della pensione, secondo il presente Ordinamento, si computano:
a) le maggiorazioni di servizio previste dalle disposizioni concernenti gli insegnanti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'Africa Italiana, per i periodi determinati, nei singoli casi, dai Ministeri medesimi;
b) le maggiorazioni dei servizi prestati dal 1° ottobre 1932-X, nei Comuni e frazioni di Comuni delle provincie di Trento e di Bolzano indicati nell'articolo 1 del R. decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127, per i periodi determinati, nei singoli casi, dai competenti Regi Provveditori agli studi.
Le maggiorazioni di cui sopra alle lettere a) e b) si valutano con applicazione delle norme dell'articolo 56 del presente Ordinamento, soltanto dopo raggiunto il minimo di servizio effettivo necessario rispettivamente per il diritto ad indennita' od a pensione.
Le maggiorazioni di cui alla lettera a) non si applicano ai servizi prestati fuori ruolo ed a quelli riscattati o valutati agli effetti del Monte-pensioni con pagamento facoltativo di contributi ad esclusivo carico degli insegnanti.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 16/07/1987, n. 269Provvedimento: N. 269 SENTENZA 3-16 LUGLIO 1987 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI; Giudici: dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA; prof. Antonio BALDASSARRE; prof. Vincenzo CAIANIELLO; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo, lettera a, della legge 6 febbraio 1941, n. 176 (Ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari) promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1978 dalla Corte dei Conti …Leggi di più...
- sent. 269/87. pensioni·
- maggiorazione della relativa anzianita'·
- servizio prestato in territorio coloniale in qualita' di militare richiamato alle armi·
- non fondatezza della questione.·
- iscritti al monte pensioni·
- insegnanti elementari·
- esclusione