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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/07/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 161/2025 RGA promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Giovanna DELL'ANNA Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 DELLO STATO DI BOLOGNA appellato
Oggetto: Altre ipotesi posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 10/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza n. 962 del 05/12/2024 qui appellata, “Con ricorso depositato in data 25.8.2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di accertare l'illegittimità del decreto con il quale il
[...]
lo ha escluso dalle graduatorie di istituto di terza fascia Controparte_1 del personale ATA per il triennio 2021-2024 e licenziato dal posto di lavoro e, per l'effetto, condannare il a reintegrarlo in servizio, a reinserirlo nelle CP_1 graduatorie con ripristino del punteggio inizialmente riconosciuto e al pagamento in suo favore del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Contestualmente al deposito del ricorso di merito, il ricorrente ha altresì proposto domanda cautelare di immediata reintegrazione in servizio e reinserimento in graduatoria. Il si è costituito nel giudizio di Controparte_1 merito e nel subprocedimento cautelare, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. È stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei
pag. 1 di 5 confronti dei controinteressati, i quali sono stati notificati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione degli atti di causa sul sito istituzionale del CP_1 convenuto. Con ordinanza dell'11.1.2024, il Tribunale di Parma ha rigettato il ricorso d'urgenza, rimettendo al merito la regolamentazione delle spese di lite della fase processuale cautelare. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.”. Dall'esame delle allegazioni della parti e dai documenti da esse in giudizio prodotti (in particolare dal resistente ) è risultato – argomenta l'adito Giudice di CP_1 prime cure - che “il ricorrente, in sede di domanda di inserimento nelle graduatorie, ha dichiarato: - il conseguimento di un voto di diploma di maturità scientifica maggiore di 20 punti rispetto a quello effettivamente conseguito;
- il possesso di una certificazione conseguita successivamente alla data di presentazione della domanda;
- il possesso di una attestazione di qualifica professionale OSS rivelatasi non veritiera;
- lo svolgimento di servizio, in qualità di assistente amministrativo, in realtà mai prestato.” Pertanto, avendo lo stesso conseguito, sulla scorta di tali dichiarazioni non veritiere in ordine al possesso di titoli o di certificati, un punteggio utile all'inserimento nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio 2021-2024 e, successivamente, la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato – dal 09/09/2022 al 30/06/2023 - in qualità di assistente amministrativo presso l'I.C. IS SA (PR), in esito alle attività di controllo “postume” svolte dall'istituto scolastico di appartenenza “il decreto di esclusione dalle graduatorie deve ritenersi pienamente legittimo” così come il seguente licenziamento disciplinare: secondo il Tribunale di Parma la condotta de qua tenuta dal ricorrente è da censurarsi in quanto concretante le ipotesi portate nelle norme regolamentari di cui all'art. 2, co. 13 D.M. n. 50/2021 (relativo alla formazione delle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024), agli artt. 6 (disciplinante i controlli degli istituti scolastici sulle domande di ammissione alle graduatorie presentate dai candidati) e 7 D.M. n. 50/2021 (inerente le conseguenze dell'avvenuta verifica – da parte dell'istituto – della non veridicità dei titoli dichiarati dagli aspiranti), nonché, ancora l'ipotesi di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 (secondo il quale in caso di dichiarazioni mendaci, cioè non veritiere, rese dal cittadino a una Pubblica Amministrazione, si può incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti grazie a tali dichiarazioni) e, infine, l'ipotesi legalmente tipizzata di licenziamento disciplinare del dipendente pubblico ex art. 55-quater, co. 1, lett. d) D.Lgs. n. 165/2001 [(…) si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi (…) d) falsità documentali
o dichiarative (…)]. 2. Ha proposto appello il sig. sulla scorta dei seguenti motivi: Pt_1
a) mancata corretta applicazione del decreto ministeriale n. 640/2017, articolo 7 e 8; b) perché non ricorre alcuna delle ipotesi di giusta causa di recesso anticipato tipizzate dal CCNL in materia di conferimenti a termine -
pag. 2 di 5 violazione del principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di recesso art. 1373 e 2119 c.c. e dell'art. 13 CCNL 2018-2020; c) erronea e carente motivazione della sentenza di primo grado e carente ed erronea valutazione delle prove offerte da parte del ministero dell'istruzione. Erronea valutazione circa il disconoscimento ai fini giuridici del precedente servizio prestato in scuola paritaria quale conseguenza dell'omesso versamento dei contributi;
d) erronea e carente motivazione della sentenza di primo grado e carente ed erronea valutazione delle prove offerte da parte del ministero dell' . Erronea valutazione circa il disconoscimento del valore di CP_1 atto pubblico del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria per violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. in relazione alla violazione dell'art. 357 del codice penale, dei principi di cui alla legge n. 241/90 e all'art. 97 della Costituzione;
e) erronea e carente motivazione della sentenza di primo grado e carente ed erronea valutazione delle prove offerte da parte del
[...]
. Erronea valutazione circa l'errata valutazione. Perché è Controparte_1 illegittima l'attività di controllo esercitata dal dirigente della scuola statale sulla regolarità contributiva relativa al precedente rapporto di lavoro;
f) erronea e carente motivazione della sentenza di primo grado e carente ed erronea valutazione delle prove offerte da parte del
[...]
. Erronea valutazione circa l'errata valutazione. Perché è Controparte_1 stata omessa la comunicazione del vizio di irregolarità o incompletezza della domanda con conseguente impossibilità per il ricorrente di regolarizzazione ai sensi degli artt. 71 e 72 dpr n. 445/2000. Ha concluso quindi per la riforma integrale della sentenza gravata, con vittoria di spese e compensi per il grado. 3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato
[...]
, che ha contestato la fondatezza del gravame Controparte_1 concludendo per il suo rigetto, con contestuale conferma integrale della sentenza impugnata, vinte le spese del giudizio.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. L'appello è inammissibile prima ancora che infondato. I motivi di gravame sono infatti solo apparenti: il ricorrente censura la decisione senza tuttavia addurre argomenti per confutare il ragionamento del primo giudice e di fatto riproponendo le stesse ragioni addotte in prime cure.
6. Si premette che “Il Giudice di prime cure non ha considerato che la domanda di inserimento delle graduatorie di Circolo e d'Istituto III fascia per il triennio 2017/2020 è stata compilata ed inoltrata dal padre, in quanto l'appellante in quel periodo era impegnato nella ricerca di altre possibilità d'impiego formandosi e preparandosi per vari Concorsi Pubblici che si sarebbero esplicati da lì a breve, il signor ha posto solo la firma alla stessa, fidandosi del padre senza Parte_1
pag. 3 di 5 controllarla, inserendo il diploma di maturità con il voto 94/100 anziché 74/100. Tutte queste circostanze sono state dedotte nella memorai difensiva (Cfr. doc. 13. Memoria difensiva)” (pag. 11 dell'atto di appello), senza prendere posizione sulla statuizione di pag. 9 (punto 12) della decisione impugnata, ove si legge che “le … norme regolamentari sanzionano con l'esclusione dalle graduatorie la circostanza oggettiva della presentazione di dichiarazioni non veritiere in ordine al possesso di titoli o di certificati, restando dunque irrilevanti le situazioni soggettive contingenti che abbiano causato tali dichiarazioni mendaci, come la compilazione della domanda da parte di un familiare allegata in ricorso – fermo restando che l'aspirante si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni presentate”.
7. Si protesta nuovamente l'intempestività dell'iniziativa di controllo e disciplinare (pagg. 12-13 appello), senza prendere posizione sul rilievo che “sebbene le norme regolamentari prevedano effettivamente che i controlli siano effettuati con tempestività, esse non prevedono termini di decadenza o sanzioni nei riguardi di controlli operati tardivamente” (pag. 10 punto 17 della sentenza).
8. Si lamenta che “i dirigenti non avrebbero potuto disconoscere il servizio prestato dal ricorrente in qualità di Assistente Amministrativo alle dipendenze presso gli Istituti Tecnici “Giovanni Leone” di Pomigliano d'Arco” (pag.16 appello) e si valorizza la rilevanza dei “certificati di servizio rilasciati dagli Istituti Tecnici “Giovanni Leone” di Pomigliano D'Arco (NA), attestante il servizio prestato dal ricorrente, in qualità di Assistente Amministrativo, nell'a.s. 2016/2017, dal 1.12.2016 al 30.06.2017; nell'a.s. 2017/2018, dal 2.12.2017 al 30.06.2018” (pag. 20 appello) senza prendere posizione sull'argomento addotto dal Tribunale che “tale censura appare però difficilmente comprensibile, dato che tale servizio non era stato dichiarato in sede di domanda di inserimento per il triennio 2017/2020 e quindi non valutato né disconosciuto dall'amministrazione; né è contestato il servizio nei predetti istituti in nessuno dei decreti di addebito” (pag. 10 punto 14 sentenza). 9. Si cita giurisprudenza inconferente (per esempio Cass. 3276/2009, relativa al recesso per giustificato motivo oggettivo – pag. 14 appello;
Trib. Ravenna sent. 30/10/2018, non meglio identificata, relativa al concorso di colpa del danneggiato nella segnalazione di errore in cui sia incorsa la PA– pag. 16 appello).Si giustappongono norme e pronunce giurisprudenziali senza effettiva correlazione al caso di specie. CP 10. Si lamenta, infine, che “L' resistente non ha effettuato alcun controllo presso la scuola paritaria né l'ha in alcun modo contattata per le opportune verifiche circa la effettività della prestazione lavorativa pregressa dichiarata in domanda. Il dirigente scolastico nel decreto di rettifica dichiara nel preambolo di aver eseguito i controlli richiesti dal D.M. n. 640/2017 (Cfr. doc. 23. D.M. n. 640/2017) ma non specifica in cosa tale attività di controllo sia consistita. Il medesimo nella qualità di
“funzionario competente a ricevere la documentazione” avrebbe non solo dovuto dare notizia all'interessato della irregolarità o incompletezza della domanda, peraltro solo tardivamente rilevata, con ciò che ne segue sul piano della lesione dell'affidamento e della perdita di alternative occasioni contrattuali, ma avrebbe
pag. 4 di 5 dovuto consentirne la regolarizzazione od il completamento ciò che non è avvenuto come emerge dalla evidenza documentale” (pag. 25 appello), il che dimostra di ignorare l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui “È poi infondata la censura di omessa comunicazione del vizio di irregolarità o incompletezza della domanda, con conseguente impossibilità per il ricorrente di procedere alla regolarizzazione ai sensi degli artt. 71 e 72 d.P.R. 445/2000; è stato infatti dato modo al ricorrente di regolarizzare le dichiarazioni in merito al possesso della qualifica di OSS, ma lo stesso, esercitando tale facoltà, ha presentato una certificazione che è stata disconosciuto dallo stesso ente erogante A.C.N. di San Felice a Cancello (doc. 12 convenuto); trattandosi quindi di dichiarazione mendace e non di irregolarità passibile di regolarizzazione” (pagg. 10-11 sent., punto 18). 11. L'appello deve dunque essere dichiarato inammissibile perché “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, …” (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n. 27199): nel caso di specie l'atto d'appello non contiene quanto utile a veicolare la censura alle statuizioni impugnate. Tali principi, dettati dal Giudice della nomofilachia in relazione alla previgente formulazione dell'art. 434 c.p.c. sono applicabili anche alla vigente formulazione della norma in parola che di quella precedente ha mutuato i tratti essenziali. 12. Le spese del grado seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 962/2024 del Tribunale di Parte_1
Parma resa e pubblicata il giorno 5/12/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna il ricorrente/appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in €.3.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 10/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 161/2025 RGA promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Giovanna DELL'ANNA Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 DELLO STATO DI BOLOGNA appellato
Oggetto: Altre ipotesi posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 10/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza n. 962 del 05/12/2024 qui appellata, “Con ricorso depositato in data 25.8.2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di accertare l'illegittimità del decreto con il quale il
[...]
lo ha escluso dalle graduatorie di istituto di terza fascia Controparte_1 del personale ATA per il triennio 2021-2024 e licenziato dal posto di lavoro e, per l'effetto, condannare il a reintegrarlo in servizio, a reinserirlo nelle CP_1 graduatorie con ripristino del punteggio inizialmente riconosciuto e al pagamento in suo favore del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Contestualmente al deposito del ricorso di merito, il ricorrente ha altresì proposto domanda cautelare di immediata reintegrazione in servizio e reinserimento in graduatoria. Il si è costituito nel giudizio di Controparte_1 merito e nel subprocedimento cautelare, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. È stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei
pag. 1 di 5 confronti dei controinteressati, i quali sono stati notificati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione degli atti di causa sul sito istituzionale del CP_1 convenuto. Con ordinanza dell'11.1.2024, il Tribunale di Parma ha rigettato il ricorso d'urgenza, rimettendo al merito la regolamentazione delle spese di lite della fase processuale cautelare. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.”. Dall'esame delle allegazioni della parti e dai documenti da esse in giudizio prodotti (in particolare dal resistente ) è risultato – argomenta l'adito Giudice di CP_1 prime cure - che “il ricorrente, in sede di domanda di inserimento nelle graduatorie, ha dichiarato: - il conseguimento di un voto di diploma di maturità scientifica maggiore di 20 punti rispetto a quello effettivamente conseguito;
- il possesso di una certificazione conseguita successivamente alla data di presentazione della domanda;
- il possesso di una attestazione di qualifica professionale OSS rivelatasi non veritiera;
- lo svolgimento di servizio, in qualità di assistente amministrativo, in realtà mai prestato.” Pertanto, avendo lo stesso conseguito, sulla scorta di tali dichiarazioni non veritiere in ordine al possesso di titoli o di certificati, un punteggio utile all'inserimento nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio 2021-2024 e, successivamente, la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato – dal 09/09/2022 al 30/06/2023 - in qualità di assistente amministrativo presso l'I.C. IS SA (PR), in esito alle attività di controllo “postume” svolte dall'istituto scolastico di appartenenza “il decreto di esclusione dalle graduatorie deve ritenersi pienamente legittimo” così come il seguente licenziamento disciplinare: secondo il Tribunale di Parma la condotta de qua tenuta dal ricorrente è da censurarsi in quanto concretante le ipotesi portate nelle norme regolamentari di cui all'art. 2, co. 13 D.M. n. 50/2021 (relativo alla formazione delle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024), agli artt. 6 (disciplinante i controlli degli istituti scolastici sulle domande di ammissione alle graduatorie presentate dai candidati) e 7 D.M. n. 50/2021 (inerente le conseguenze dell'avvenuta verifica – da parte dell'istituto – della non veridicità dei titoli dichiarati dagli aspiranti), nonché, ancora l'ipotesi di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 (secondo il quale in caso di dichiarazioni mendaci, cioè non veritiere, rese dal cittadino a una Pubblica Amministrazione, si può incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti grazie a tali dichiarazioni) e, infine, l'ipotesi legalmente tipizzata di licenziamento disciplinare del dipendente pubblico ex art. 55-quater, co. 1, lett. d) D.Lgs. n. 165/2001 [(…) si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi (…) d) falsità documentali
o dichiarative (…)]. 2. Ha proposto appello il sig. sulla scorta dei seguenti motivi: Pt_1
a) mancata corretta applicazione del decreto ministeriale n. 640/2017, articolo 7 e 8; b) perché non ricorre alcuna delle ipotesi di giusta causa di recesso anticipato tipizzate dal CCNL in materia di conferimenti a termine -
pag. 2 di 5 violazione del principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di recesso art. 1373 e 2119 c.c. e dell'art. 13 CCNL 2018-2020; c) erronea e carente motivazione della sentenza di primo grado e carente ed erronea valutazione delle prove offerte da parte del ministero dell'istruzione. Erronea valutazione circa il disconoscimento ai fini giuridici del precedente servizio prestato in scuola paritaria quale conseguenza dell'omesso versamento dei contributi;
d) erronea e carente motivazione della sentenza di primo grado e carente ed erronea valutazione delle prove offerte da parte del ministero dell' . Erronea valutazione circa il disconoscimento del valore di CP_1 atto pubblico del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria per violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. in relazione alla violazione dell'art. 357 del codice penale, dei principi di cui alla legge n. 241/90 e all'art. 97 della Costituzione;
e) erronea e carente motivazione della sentenza di primo grado e carente ed erronea valutazione delle prove offerte da parte del
[...]
. Erronea valutazione circa l'errata valutazione. Perché è Controparte_1 illegittima l'attività di controllo esercitata dal dirigente della scuola statale sulla regolarità contributiva relativa al precedente rapporto di lavoro;
f) erronea e carente motivazione della sentenza di primo grado e carente ed erronea valutazione delle prove offerte da parte del
[...]
. Erronea valutazione circa l'errata valutazione. Perché è Controparte_1 stata omessa la comunicazione del vizio di irregolarità o incompletezza della domanda con conseguente impossibilità per il ricorrente di regolarizzazione ai sensi degli artt. 71 e 72 dpr n. 445/2000. Ha concluso quindi per la riforma integrale della sentenza gravata, con vittoria di spese e compensi per il grado. 3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato
[...]
, che ha contestato la fondatezza del gravame Controparte_1 concludendo per il suo rigetto, con contestuale conferma integrale della sentenza impugnata, vinte le spese del giudizio.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. L'appello è inammissibile prima ancora che infondato. I motivi di gravame sono infatti solo apparenti: il ricorrente censura la decisione senza tuttavia addurre argomenti per confutare il ragionamento del primo giudice e di fatto riproponendo le stesse ragioni addotte in prime cure.
6. Si premette che “Il Giudice di prime cure non ha considerato che la domanda di inserimento delle graduatorie di Circolo e d'Istituto III fascia per il triennio 2017/2020 è stata compilata ed inoltrata dal padre, in quanto l'appellante in quel periodo era impegnato nella ricerca di altre possibilità d'impiego formandosi e preparandosi per vari Concorsi Pubblici che si sarebbero esplicati da lì a breve, il signor ha posto solo la firma alla stessa, fidandosi del padre senza Parte_1
pag. 3 di 5 controllarla, inserendo il diploma di maturità con il voto 94/100 anziché 74/100. Tutte queste circostanze sono state dedotte nella memorai difensiva (Cfr. doc. 13. Memoria difensiva)” (pag. 11 dell'atto di appello), senza prendere posizione sulla statuizione di pag. 9 (punto 12) della decisione impugnata, ove si legge che “le … norme regolamentari sanzionano con l'esclusione dalle graduatorie la circostanza oggettiva della presentazione di dichiarazioni non veritiere in ordine al possesso di titoli o di certificati, restando dunque irrilevanti le situazioni soggettive contingenti che abbiano causato tali dichiarazioni mendaci, come la compilazione della domanda da parte di un familiare allegata in ricorso – fermo restando che l'aspirante si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni presentate”.
7. Si protesta nuovamente l'intempestività dell'iniziativa di controllo e disciplinare (pagg. 12-13 appello), senza prendere posizione sul rilievo che “sebbene le norme regolamentari prevedano effettivamente che i controlli siano effettuati con tempestività, esse non prevedono termini di decadenza o sanzioni nei riguardi di controlli operati tardivamente” (pag. 10 punto 17 della sentenza).
8. Si lamenta che “i dirigenti non avrebbero potuto disconoscere il servizio prestato dal ricorrente in qualità di Assistente Amministrativo alle dipendenze presso gli Istituti Tecnici “Giovanni Leone” di Pomigliano d'Arco” (pag.16 appello) e si valorizza la rilevanza dei “certificati di servizio rilasciati dagli Istituti Tecnici “Giovanni Leone” di Pomigliano D'Arco (NA), attestante il servizio prestato dal ricorrente, in qualità di Assistente Amministrativo, nell'a.s. 2016/2017, dal 1.12.2016 al 30.06.2017; nell'a.s. 2017/2018, dal 2.12.2017 al 30.06.2018” (pag. 20 appello) senza prendere posizione sull'argomento addotto dal Tribunale che “tale censura appare però difficilmente comprensibile, dato che tale servizio non era stato dichiarato in sede di domanda di inserimento per il triennio 2017/2020 e quindi non valutato né disconosciuto dall'amministrazione; né è contestato il servizio nei predetti istituti in nessuno dei decreti di addebito” (pag. 10 punto 14 sentenza). 9. Si cita giurisprudenza inconferente (per esempio Cass. 3276/2009, relativa al recesso per giustificato motivo oggettivo – pag. 14 appello;
Trib. Ravenna sent. 30/10/2018, non meglio identificata, relativa al concorso di colpa del danneggiato nella segnalazione di errore in cui sia incorsa la PA– pag. 16 appello).Si giustappongono norme e pronunce giurisprudenziali senza effettiva correlazione al caso di specie. CP 10. Si lamenta, infine, che “L' resistente non ha effettuato alcun controllo presso la scuola paritaria né l'ha in alcun modo contattata per le opportune verifiche circa la effettività della prestazione lavorativa pregressa dichiarata in domanda. Il dirigente scolastico nel decreto di rettifica dichiara nel preambolo di aver eseguito i controlli richiesti dal D.M. n. 640/2017 (Cfr. doc. 23. D.M. n. 640/2017) ma non specifica in cosa tale attività di controllo sia consistita. Il medesimo nella qualità di
“funzionario competente a ricevere la documentazione” avrebbe non solo dovuto dare notizia all'interessato della irregolarità o incompletezza della domanda, peraltro solo tardivamente rilevata, con ciò che ne segue sul piano della lesione dell'affidamento e della perdita di alternative occasioni contrattuali, ma avrebbe
pag. 4 di 5 dovuto consentirne la regolarizzazione od il completamento ciò che non è avvenuto come emerge dalla evidenza documentale” (pag. 25 appello), il che dimostra di ignorare l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui “È poi infondata la censura di omessa comunicazione del vizio di irregolarità o incompletezza della domanda, con conseguente impossibilità per il ricorrente di procedere alla regolarizzazione ai sensi degli artt. 71 e 72 d.P.R. 445/2000; è stato infatti dato modo al ricorrente di regolarizzare le dichiarazioni in merito al possesso della qualifica di OSS, ma lo stesso, esercitando tale facoltà, ha presentato una certificazione che è stata disconosciuto dallo stesso ente erogante A.C.N. di San Felice a Cancello (doc. 12 convenuto); trattandosi quindi di dichiarazione mendace e non di irregolarità passibile di regolarizzazione” (pagg. 10-11 sent., punto 18). 11. L'appello deve dunque essere dichiarato inammissibile perché “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, …” (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n. 27199): nel caso di specie l'atto d'appello non contiene quanto utile a veicolare la censura alle statuizioni impugnate. Tali principi, dettati dal Giudice della nomofilachia in relazione alla previgente formulazione dell'art. 434 c.p.c. sono applicabili anche alla vigente formulazione della norma in parola che di quella precedente ha mutuato i tratti essenziali. 12. Le spese del grado seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 962/2024 del Tribunale di Parte_1
Parma resa e pubblicata il giorno 5/12/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna il ricorrente/appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in €.3.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 10/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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