TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/04/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 633 /2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 13 marzo 2025 promossa da
(p. iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Gemelli, giusta procura in atti, attore contro
(p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi, giusta procura in atti, convenuta
e nei confronti di (p. iva Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata P.IVA_3
e difesa dall'avv. Maurizio Parisi, giusta procura in atti, terzo intervenuto avente ad oggetto: mutuo.
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 29.01.2018, la Parte_1
premesso di aver sottoscritto un contratto di mutuo fondiario in Notar
[...]
del 29.12.2005, n. rep. 12680 e racc. 5060, e un contratto di Persona_1 mutuo edilizio in Notar del 18.02.2010, n. rep. 15140 e racc. Persona_1
6788, con la ha agito in giudizio nei Controparte_1 confronti di quest'ultima, contestando l'illegittima applicazione ai rapporti bancari in oggetto di interessi usurari nonché di un Taeg effettivo superiore a quello contrattuale e così calcolato superiore al tasso soglia. Ha, quindi, chiesto la declaratoria di nullità delle relative clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al risarcimento dei danni subiti per violazione dei principi di buona fede e correttezza.
costituendosi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c., si è costituita in giudizio
[...]
quale cessionaria del credito in contestazione, Controparte_2 aderendo alle difese già svolte dalla banca cedente. Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e assunto in decisione all'udienza del 13 marzo 2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. terzo comma.
La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. In tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa
(cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale
“nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Nel caso di specie, l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca convenuta di interessi usurari è infondata e va rigettata. In tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle
2 commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per costante giurisprudenza, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale
Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Traslando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che le doglianze di parte attrice sono infondate avendo la stessa contestato l'usurarietà del TAEG calcolandolo sulla base di una errata metodologia.
Per espressa previsione normativa il TAEG comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate e spese assicurative obbligatorie e la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi, che a quelli moratori. Tuttavia da ciò non è possibile desumere che per determinare il costo complessivo del finanziamento debba procedersi a sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, alla luce della diversa funzione svolta dalle due tipologie di voci (Corte appello Firenze sez. II, 04/10/2023, n.2007).
Ed invero, in merito deve evidenziarsi come anche laddove, come frequentemente avviene, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio che, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo. Ritiene questo Giudice,
3 condividendo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, che la legittimità della sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi moratori al fine della valutazione del superamento o meno del c.d. tasso soglia ex art. 1 della Legge n. 108/1996 (osteggiata dalla giurisprudenza di merito prevalente) è stata di recente rivitalizzata sulla base di una errata lettura dell'ordinanza della Corte di Cassazione del 4 ottobre 2017, n. 23192. La Suprema Corte, infatti, si è limitata ad affermare – con stringata motivazione - quanto già consacrato in altre pregresse pronunce (Cass. Civ., 6.3.2017, n. 5598; Cass. Civ., 4.4.2003, n. 5324; Cass. Civ., 15.11.2000, n. 14899) e cioè che “in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori”. Null'altro ha aggiunto, se non riportare ulteriormente la parte di motivazione della sentenza n. 5598/2017 (“ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso”) dalla quale non si trae alcun argomento per legittimare una sommatoria non enunciata. Al riguardo, la giurisprudenza di merito, nel confermare l'opzione interpretativa negativa, ha condivisibilmente fatto leva sia sulla diversità di natura e funzione delle due tipologie di interessi (cfr. Tribunale Sondrio, 20.11.2017), che integrano entità tra loro eterogenee (cfr. Tribunale Milano, 9.11.2017, secondo cui “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura (L.108/1996), la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora al momento della pattuizione, risulta errata: l'infondatezza della “sommatoria” investe sia il profilo logico, che matematico, che giuridico”), sia sulla loro applicazione alternativa (cfr. Tribunale Velletri, 19.12.2017, n. 3501, secondo cui l'orientamento che, al fine della verifica della usurarietà del tasso di interesse pattuito, procede alla sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di mora, trae origine da un'errata ricostruzione del principio sotteso alla sentenza della Suprema Corte n. 350/13, con la quale è stato ribadito che gli interessi moratori erano soggetti ai tassi soglia usura, ma non che il relativo tasso andasse sommato a quello degli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia).
Tale impostazione è corroborata dalla più recente giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “la L. n. 108 del 1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali
4 interessi” (Cass. Civ., sez. VI, 04.11.2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determina-zione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; conf. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Roma, sez. XVII, 07.11.2018, n. 21423; Tribunale Milano, sez. VI, 31.05.2019, n. 5194; Tribunale Catania, sez. IV, 11.07.2018, n. 2948; Tribunale Pescara, 31.12.2018, n. 1943; Tribunale Terni, 03.01.2018, n. 6; Tribunale Bologna sez. IV, 24.06.2017, n.
1292). Per quanto esposto, tenuto conto del principio secondo cui la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria la domanda va rigettata.
Dalle stesse allegazioni di parte attrice emerge, infatti, che le clausole contrattuali non violano la normativa antiusura ove gli interessi corrispettivi e moratori siano singolarmente considerati. In particolare, per quanto riguarda l'interesse corrispettivo, la stessa parte attrice ne ha escluso la natura usuraria avendolo calcolato per il mutuo fondiario del 2005 nella misura del 4,94% e per il mutuo edilizio del 2010 in quella del 5,65% (v. pag. 2 e 4 dell'atto di citazione) tassi entrambi inferiori alla soglia usura ratione temporis vigente per i mutui con garanzia reale a tasso fisso da individuare rispettivamente nella misura del 7,50% (tenuto conto del TEGM pari a 5,00% aumentato della metà) e dell' 8,04% (tenuto conto del TEGM pari a 5,36% aumentato della metà). Alla medesima soluzione deve pervenirsi anche relativamente all'interesse moratorio, calcolato dalla parte nella misura del 7,94% per il mutuo fondiario del 2005 e in quella dell'8,65% per il mutuo edilizio del 2010 (v. pag. 2 e 4 dell'atto di citazione), rispetto al quale va rilevato che è ormai pacifico l'orientamento secondo cui, lo stesso va calcolato, a decorrere dall'1 aprile 2003, tramite la sommatoria del T.E.G.M. con il tasso medio praticato dagli operatori professionali pari, per i contratti conclusi dall'01.04.2003 al 30.06.2011, al 2,1% e per quelli conclusi dall'01.07.2011 al 31.12.2017, al 2,1%, maggiorato di 1/4 più ulteriori 4 punti percentuali, così come richiesto dal più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597, per la quale “l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali”). La natura non usuraria dell'interesse corrispettivo e moratorio singolarmente considerati è dunque smentita dalle stesse allegazioni di parte
5 attrice;
non si rendeva pertanto necessario l'espletamento di alcuna c.t.u. contabile.
Al difetto di prova della domanda non può, infatti, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ.,
01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). Parimenti, va rilevata l'infondatezza (oltre che l'inammissibilità, essendo tale circostanza stata contestata da parte attrice solo con la comparsa conclusionale depositata in data 27.02.2025) dell'eccezione di nullità della clausola contrattuale nel mutuo del 2005 determinativa degli interessi per violazione della normativa sulla concorrenza in relazione alla fissazione del tasso di interesse parametrato all'Euribor, il quale si porrebbe in contrasto con la disciplina di cui con il disposto dell'art. 2 della legge 10.10.1990, n. 287, recante “norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, anche alla luce della decisione con cui la Commissione Europea Antitrust ha accertato il compimento, da parte di alcuni istituti di credito, di una illegittima coordinazione volta ad indurre in errore l'EBF al fine di far pubblicare un indice Euribor diverso e maggiore dal reale tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee.
Ebbene, tali contestazioni sono infondate, in quanto il tasso di interesse così calcolato è comunque determinabile mediante il rinvio recettizio ad un parametro di riferimento certo. L'Euribor indica, infatti, il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in Euro, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici mesi. Esso viene rilevato giornalmente dalla
European Banking Federation (EBF), in base alle segnalazioni trasmesse entro
6 le ore 11,00 (fuso dell'Europa centrale) all'agenzia Reuters da un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro. Ne consegue che proprio la possibilità di calcolare di volta in volta il tasso d'interesse parametrandolo all'indice Euribor e semplicemente applicando la regola di matematica finanziaria, rende il suddetto tasso assolutamente determinato e determinabile, con l'immediata conseguenza che non ne derivi alcuna violazione degli artt. 117, comma 6 T.U.B e degli artt. 1284 e 1346 c.c.
(cfr., Tribunale Napoli, sez. II, 24.09.2021, n. 7705; Tribunale Milano, sez. VI, 15.07.2021, n. 6166: “l'Euribor consiste in una rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori istituti di credito dell'area europea in relazione ai finanziamenti concessi ad altri istituti di credito, rilevazione che, in difetto di prova di una sua alterazione attraverso un accordo di cartello fra le banche (o per lo meno fra quelle di maggiori dimensioni, le cui condizioni economiche vengono prese in esame), deve considerarsi pienamente legittimo
e non contrastante con i precetti concorrenziali e, in quanto regolarmente pubblicato e quindi di inequivoco accertamento su base ultranazionale, è tale da soddisfare il parametro della determinabilità con riferimento alle pattuizione che allo stesso facciano riferimento per relationem”). L'astratta possibilità dell'intesa tra banche diretta a concertare le segnalazioni al fine di influenzare il mercato non implica, quindi, l'invalidazione della clausola contrattuale di rinvio al tasso Euribor (cfr. Tribunale Ferrara, sez. I, 02.07.2021, n. 452; Tribunale Torino, 27.04.2016, n.
2365; Tribunale Verona, sez. III, 21.06.2018), atteso che, sebbene la fissazione giornaliera sia affidata ad un'associazione di banche, essa avviene sulla base di dati che si assumono come oggettivi, non essendo la predetta influenza sufficiente ad affermare che l'intero meccanismo costituisca un illecito anticoncorrenziale. Tale orientamento è stato, altresì, confermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in
"applicazione" delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE” (Cass. Civ., 13.12.2023, n. 34889).
7 Per quanto esposto, deve quindi rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata in modo generico e senza neppure allegare che la convenuta abbia partecipato all'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla Commissione Antitrust Europea, né la consapevolezza della stessa della sussistenza di tale intesa. Non potendo ravvisarsi nel caso di specie alcuna delle contestazioni lamentate da parte attrice e risultando le clausole contrattuali determinative degli interessi validamente pattuite e determinate, va esclusa la violazione da parte dell'istituto di credito dei principi di buona fede e correttezza e va pertanto parimenti rigettata la domanda risarcitoria avanza.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a acrico di parte attric eed in favore della e liquidate, come Controparte_1 dispositivo, applucando, tenuto conto delle attività difensive spiegate e dle valore dlela ocntroversia, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014 relativi alle controversie di valore indeterminabile. Ritiene il presente Giudice, invece, che sussistano i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra parte attrice e la società cessionaria del credito intervenuta in giudizio, non avendo quest'ultima proposto diverse questioni in merito alle domande avanzate dall'attrice, ma limitandosi a far proprie le difese della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 633/2018 R.G., così provvede:
1. rigetta le domande proposte da parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio, in favore di liquidate in € 3.809,00 per Controparte_1 compensi, oltre accessori di legge;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra parte attrice e la terza intervenuta.
Si comunichi. Così deciso in Messina il 12 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
8
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 633 /2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 13 marzo 2025 promossa da
(p. iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Gemelli, giusta procura in atti, attore contro
(p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi, giusta procura in atti, convenuta
e nei confronti di (p. iva Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata P.IVA_3
e difesa dall'avv. Maurizio Parisi, giusta procura in atti, terzo intervenuto avente ad oggetto: mutuo.
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 29.01.2018, la Parte_1
premesso di aver sottoscritto un contratto di mutuo fondiario in Notar
[...]
del 29.12.2005, n. rep. 12680 e racc. 5060, e un contratto di Persona_1 mutuo edilizio in Notar del 18.02.2010, n. rep. 15140 e racc. Persona_1
6788, con la ha agito in giudizio nei Controparte_1 confronti di quest'ultima, contestando l'illegittima applicazione ai rapporti bancari in oggetto di interessi usurari nonché di un Taeg effettivo superiore a quello contrattuale e così calcolato superiore al tasso soglia. Ha, quindi, chiesto la declaratoria di nullità delle relative clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al risarcimento dei danni subiti per violazione dei principi di buona fede e correttezza.
costituendosi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c., si è costituita in giudizio
[...]
quale cessionaria del credito in contestazione, Controparte_2 aderendo alle difese già svolte dalla banca cedente. Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e assunto in decisione all'udienza del 13 marzo 2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. terzo comma.
La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. In tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa
(cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale
“nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Nel caso di specie, l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca convenuta di interessi usurari è infondata e va rigettata. In tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle
2 commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per costante giurisprudenza, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale
Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Traslando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che le doglianze di parte attrice sono infondate avendo la stessa contestato l'usurarietà del TAEG calcolandolo sulla base di una errata metodologia.
Per espressa previsione normativa il TAEG comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate e spese assicurative obbligatorie e la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi, che a quelli moratori. Tuttavia da ciò non è possibile desumere che per determinare il costo complessivo del finanziamento debba procedersi a sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, alla luce della diversa funzione svolta dalle due tipologie di voci (Corte appello Firenze sez. II, 04/10/2023, n.2007).
Ed invero, in merito deve evidenziarsi come anche laddove, come frequentemente avviene, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio che, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo. Ritiene questo Giudice,
3 condividendo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, che la legittimità della sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi moratori al fine della valutazione del superamento o meno del c.d. tasso soglia ex art. 1 della Legge n. 108/1996 (osteggiata dalla giurisprudenza di merito prevalente) è stata di recente rivitalizzata sulla base di una errata lettura dell'ordinanza della Corte di Cassazione del 4 ottobre 2017, n. 23192. La Suprema Corte, infatti, si è limitata ad affermare – con stringata motivazione - quanto già consacrato in altre pregresse pronunce (Cass. Civ., 6.3.2017, n. 5598; Cass. Civ., 4.4.2003, n. 5324; Cass. Civ., 15.11.2000, n. 14899) e cioè che “in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori”. Null'altro ha aggiunto, se non riportare ulteriormente la parte di motivazione della sentenza n. 5598/2017 (“ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso”) dalla quale non si trae alcun argomento per legittimare una sommatoria non enunciata. Al riguardo, la giurisprudenza di merito, nel confermare l'opzione interpretativa negativa, ha condivisibilmente fatto leva sia sulla diversità di natura e funzione delle due tipologie di interessi (cfr. Tribunale Sondrio, 20.11.2017), che integrano entità tra loro eterogenee (cfr. Tribunale Milano, 9.11.2017, secondo cui “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura (L.108/1996), la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora al momento della pattuizione, risulta errata: l'infondatezza della “sommatoria” investe sia il profilo logico, che matematico, che giuridico”), sia sulla loro applicazione alternativa (cfr. Tribunale Velletri, 19.12.2017, n. 3501, secondo cui l'orientamento che, al fine della verifica della usurarietà del tasso di interesse pattuito, procede alla sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di mora, trae origine da un'errata ricostruzione del principio sotteso alla sentenza della Suprema Corte n. 350/13, con la quale è stato ribadito che gli interessi moratori erano soggetti ai tassi soglia usura, ma non che il relativo tasso andasse sommato a quello degli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia).
Tale impostazione è corroborata dalla più recente giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “la L. n. 108 del 1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali
4 interessi” (Cass. Civ., sez. VI, 04.11.2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determina-zione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; conf. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Roma, sez. XVII, 07.11.2018, n. 21423; Tribunale Milano, sez. VI, 31.05.2019, n. 5194; Tribunale Catania, sez. IV, 11.07.2018, n. 2948; Tribunale Pescara, 31.12.2018, n. 1943; Tribunale Terni, 03.01.2018, n. 6; Tribunale Bologna sez. IV, 24.06.2017, n.
1292). Per quanto esposto, tenuto conto del principio secondo cui la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria la domanda va rigettata.
Dalle stesse allegazioni di parte attrice emerge, infatti, che le clausole contrattuali non violano la normativa antiusura ove gli interessi corrispettivi e moratori siano singolarmente considerati. In particolare, per quanto riguarda l'interesse corrispettivo, la stessa parte attrice ne ha escluso la natura usuraria avendolo calcolato per il mutuo fondiario del 2005 nella misura del 4,94% e per il mutuo edilizio del 2010 in quella del 5,65% (v. pag. 2 e 4 dell'atto di citazione) tassi entrambi inferiori alla soglia usura ratione temporis vigente per i mutui con garanzia reale a tasso fisso da individuare rispettivamente nella misura del 7,50% (tenuto conto del TEGM pari a 5,00% aumentato della metà) e dell' 8,04% (tenuto conto del TEGM pari a 5,36% aumentato della metà). Alla medesima soluzione deve pervenirsi anche relativamente all'interesse moratorio, calcolato dalla parte nella misura del 7,94% per il mutuo fondiario del 2005 e in quella dell'8,65% per il mutuo edilizio del 2010 (v. pag. 2 e 4 dell'atto di citazione), rispetto al quale va rilevato che è ormai pacifico l'orientamento secondo cui, lo stesso va calcolato, a decorrere dall'1 aprile 2003, tramite la sommatoria del T.E.G.M. con il tasso medio praticato dagli operatori professionali pari, per i contratti conclusi dall'01.04.2003 al 30.06.2011, al 2,1% e per quelli conclusi dall'01.07.2011 al 31.12.2017, al 2,1%, maggiorato di 1/4 più ulteriori 4 punti percentuali, così come richiesto dal più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597, per la quale “l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali”). La natura non usuraria dell'interesse corrispettivo e moratorio singolarmente considerati è dunque smentita dalle stesse allegazioni di parte
5 attrice;
non si rendeva pertanto necessario l'espletamento di alcuna c.t.u. contabile.
Al difetto di prova della domanda non può, infatti, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ.,
01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). Parimenti, va rilevata l'infondatezza (oltre che l'inammissibilità, essendo tale circostanza stata contestata da parte attrice solo con la comparsa conclusionale depositata in data 27.02.2025) dell'eccezione di nullità della clausola contrattuale nel mutuo del 2005 determinativa degli interessi per violazione della normativa sulla concorrenza in relazione alla fissazione del tasso di interesse parametrato all'Euribor, il quale si porrebbe in contrasto con la disciplina di cui con il disposto dell'art. 2 della legge 10.10.1990, n. 287, recante “norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, anche alla luce della decisione con cui la Commissione Europea Antitrust ha accertato il compimento, da parte di alcuni istituti di credito, di una illegittima coordinazione volta ad indurre in errore l'EBF al fine di far pubblicare un indice Euribor diverso e maggiore dal reale tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee.
Ebbene, tali contestazioni sono infondate, in quanto il tasso di interesse così calcolato è comunque determinabile mediante il rinvio recettizio ad un parametro di riferimento certo. L'Euribor indica, infatti, il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in Euro, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici mesi. Esso viene rilevato giornalmente dalla
European Banking Federation (EBF), in base alle segnalazioni trasmesse entro
6 le ore 11,00 (fuso dell'Europa centrale) all'agenzia Reuters da un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro. Ne consegue che proprio la possibilità di calcolare di volta in volta il tasso d'interesse parametrandolo all'indice Euribor e semplicemente applicando la regola di matematica finanziaria, rende il suddetto tasso assolutamente determinato e determinabile, con l'immediata conseguenza che non ne derivi alcuna violazione degli artt. 117, comma 6 T.U.B e degli artt. 1284 e 1346 c.c.
(cfr., Tribunale Napoli, sez. II, 24.09.2021, n. 7705; Tribunale Milano, sez. VI, 15.07.2021, n. 6166: “l'Euribor consiste in una rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori istituti di credito dell'area europea in relazione ai finanziamenti concessi ad altri istituti di credito, rilevazione che, in difetto di prova di una sua alterazione attraverso un accordo di cartello fra le banche (o per lo meno fra quelle di maggiori dimensioni, le cui condizioni economiche vengono prese in esame), deve considerarsi pienamente legittimo
e non contrastante con i precetti concorrenziali e, in quanto regolarmente pubblicato e quindi di inequivoco accertamento su base ultranazionale, è tale da soddisfare il parametro della determinabilità con riferimento alle pattuizione che allo stesso facciano riferimento per relationem”). L'astratta possibilità dell'intesa tra banche diretta a concertare le segnalazioni al fine di influenzare il mercato non implica, quindi, l'invalidazione della clausola contrattuale di rinvio al tasso Euribor (cfr. Tribunale Ferrara, sez. I, 02.07.2021, n. 452; Tribunale Torino, 27.04.2016, n.
2365; Tribunale Verona, sez. III, 21.06.2018), atteso che, sebbene la fissazione giornaliera sia affidata ad un'associazione di banche, essa avviene sulla base di dati che si assumono come oggettivi, non essendo la predetta influenza sufficiente ad affermare che l'intero meccanismo costituisca un illecito anticoncorrenziale. Tale orientamento è stato, altresì, confermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in
"applicazione" delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE” (Cass. Civ., 13.12.2023, n. 34889).
7 Per quanto esposto, deve quindi rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata in modo generico e senza neppure allegare che la convenuta abbia partecipato all'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla Commissione Antitrust Europea, né la consapevolezza della stessa della sussistenza di tale intesa. Non potendo ravvisarsi nel caso di specie alcuna delle contestazioni lamentate da parte attrice e risultando le clausole contrattuali determinative degli interessi validamente pattuite e determinate, va esclusa la violazione da parte dell'istituto di credito dei principi di buona fede e correttezza e va pertanto parimenti rigettata la domanda risarcitoria avanza.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a acrico di parte attric eed in favore della e liquidate, come Controparte_1 dispositivo, applucando, tenuto conto delle attività difensive spiegate e dle valore dlela ocntroversia, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014 relativi alle controversie di valore indeterminabile. Ritiene il presente Giudice, invece, che sussistano i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra parte attrice e la società cessionaria del credito intervenuta in giudizio, non avendo quest'ultima proposto diverse questioni in merito alle domande avanzate dall'attrice, ma limitandosi a far proprie le difese della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 633/2018 R.G., così provvede:
1. rigetta le domande proposte da parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio, in favore di liquidate in € 3.809,00 per Controparte_1 compensi, oltre accessori di legge;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra parte attrice e la terza intervenuta.
Si comunichi. Così deciso in Messina il 12 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
8