Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 14/02/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00587/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02044/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2044 del 2024, proposto da
HF Solar 6 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei e Cesare Fossati, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC giannalbertomazzei@ordineavvocatiroma.org e cesarefossati@ordineavvocatiroma.org;
contro
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, Ministero della Cultura e Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA, presso i cui uffici domiciliano in CA, via Vecchia Ognina, 149;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio
serbato dalla Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa rispetto al procedimento di verifica dell’interesse archeologico, attivato in data 23 ottobre 2023, in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico denominato “ TE SA IO ”, da realizzarsi nei comuni di TE (SR) e IZ (CT),
e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere
alla conclusione del procedimento di verifica dell’interesse archeologico attivato in data 23 ottobre 2023,
e per la condanna
dalla Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa a concludere entro un termine prefissato il procedimento di verifica dell’interesse archeologico attivato in data 23 ottobre 2023, con contestuale nomina di un commissario ad acta che provveda in sostituzione della Regione Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa in caso di perdurante inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, del Ministero della Cultura e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse depositata dalla parte ricorrente in data 28 gennaio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 13 novembre 2024 la deducente ha avanzato le domande in epigrafe.
2. Si sono costituiti in giudizio, con atto di mero stile, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
La parte resistente ha depositato, in data 21 gennaio 2025, corredo documentale.
3. Con atto depositato in data 28 gennaio 2025 la società ricorrente ha rappresentato che con provvedimento prot. n. 8595 del 6 dicembre 2024 la Soprintendenza ha concluso il procedimento e che, in data 16 dicembre 2024, con nota prot. n. 8778 la medesima Soprintendenza ha comunicato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA la conclusione del procedimento, “ seppure in ritardo a causa dell’enorme carico di lavoro che grava sui pochi funzionari in servizio ”.
Per la società ricorrente è pertanto venuto meno l’interesse alla definizione della presente controversia, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con condanna della Soprintendenza al pagamento delle spese del giudizio (quantomeno alla refusione del contributo unificato), in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
4. Alla camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025, come da verbale, l’Avvocatura erariale, per le Amministrazioni resistenti, ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse depositata dalla parte ricorrente e si è opposta alla richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite. Dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio, al cospetto dell’univoca dichiarazione del difensore della parte ricorrente volta a confermare il venir meno dell’interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 13 giugno 2023, n. 10053).
6. Fermo quanto sopra, al limitato fine della pronuncia sulle spese di lite il Collegio rileva che l’Amministrazione resistente si è sottratta - per alcuni mesi - al dovere di esprimere una precisa manifestazione di volontà, quale che ne fosse il segno, sull’istanza di parte ricorrente, in ossequio all'obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento.
Ne consegue che le spese di giudizio devono essere poste a carico della parte resistente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (€. mille/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Presidente FF, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato |
IL SEGRETARIO