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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/04/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 922 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 C.F._1 allegato all'atto di citazione in appello, dagli Avv.ti M. Alberto Grimaldi e Francesco Lezzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Lecce alla Via G. Oberdan n. 24
appellante
e
(c.f. ) E (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentate e difese, in virtù di mandato in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta in appello, dagli Avv.ti Benedetto Cimino e Maurizio Macrì ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Taviano alla P.zza San Martino n. 16
appellate
*******
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza ex art. 352 cpc del
18.3.2025
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 1058/2023, pubblicata il 06.04.2023, non notificata, il Tribunale di Lecce dichiarava inammissibili, ai sensi dell'art. 705 c.p.c., le domande proposte da con atto di Parte_1 citazione del 26.01.2012 nei confronti di e in accoglimento Controparte_1 Controparte_2 delle domande avanzate dalle convenute in riconvenzionale, dichiarava l'intervenuta usucapione della servitù di veduta in favore dell'immobile di nei confronti del fondo servente- Controparte_1 adiacente di proprietà di dichiarava il diritto delle convenute a mantenere i propri Parte_1 fabbricati a distanza inferiore a quella legale rispetto all'immobile di per i motivi di Parte_1 cui in motivazione;
condannava l'attrice all'arretramento del suo edificio ad una distanza legale corrispondente a ml 3 in pianta, portando in contorno la condizione preesistente all'intervento di sopraelevazione solo per la parte che riguarda il cavedio;
rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata dalle convenute.
Ed invero.
proprietaria dell'immobile uso garage sito in Taviano, in Via Fiume n. 22, nonché Parte_1 dell'adiacente casa per civile abitazione sita in Via Vittorio Emanuele n. 69 agiva in giudizio assumendo che solo in occasione dei lavori di ristrutturazione e parziale sopraelevazione del proprio fabbricato, avviati in data 07.03.11 in forza del titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Taviano (permesso n. 30 dell'11.6.2010), si avvedeva che l'immobile confinante, di proprietà di , costruito in Controparte_1 aderenza a quello dell'attrice, avente ingressi da Via Vittorio Emanuele n. 67 e Via Fiume n. 20, presentava, proprio sul confine, un cavedio di limitate dimensioni (ml 0.68 di lunghezza e ml 1.12 di profondità), sul quale si affacciavano tre finestre. A parere dell'attrice, tale pozzo luce, non visibile dalla strada, delimitato su tre lati dal fabbricato della convenuta e, dall'altro lato, dal muro di fabbrica dell'attrice, era stato realizzato successivamente alla realizzazione dell'immobile di sua proprietà, in violazione della normativa sulle distanze legale tra fabbricati e, in particolare, quella di cui all'art 873 c.c.,
( che impone una distanza minima di tre metri tra le costruzioni su fondi finitimi), nonché delle norme regolamentari locali, che prevedono un distacco di 10 metri. A fronte di tanto, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta all'arretramento della costruzione nel rispetto delle distanze legali, nonché il risarcimento dei danni arrecati all'immobile di proprietà attorea.
2 Nel costituirsi in giudizio, che chiedeva preliminarmente l'autorizzazione alla Controparte_1 chiamata in causa della germana e, nel merito, contestava le avverse deduzioni, Controparte_2 specificando di essere proprietaria, per successione ereditaria, del solo fabbricato posto al piano terreno dell'immobile destinato ad uso residenziale, con ingressi da Via Vittorio Emanuele III n. 67 e da Via
Fiume n. 20, mentre l'appartamento posto al primo piano era di proprietà della sorella CP
. Rilevava che il cavedio, largo circa 4,15 ml e profondo circa 1,15 ml, si apriva a circa metà della
[...] lunghezza del muro di confine con l'attrice e presentava vedute dirette ed indirette sul fondo della Pt_1
Lamentava che, per effetto dei lavori di ristrutturazione e ampliamento del fabbricato esistente, l'attrice aveva elevato il muro di confine di vari metri, così tamponando, per tutta la sua altezza, il pozzo luce esistente in proprietà , compromettendo il passaggio di aria e luce, in aperta violazione delle CP_1 norme della normativa in materia di distanza. Per tali motivi, con ricorso ex artt. 688, 700 e 703 c.p.c. la convenuta aveva adito il Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Casarano, per chiedere, oltre alla sospensione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento in sopraelevazione, la restituzione in pristino dello stato dei luoghi, per garantire il rispetto delle distanze legali e regolamentari. Il giudizio, rubricato al n. R.G. 1099/2011, veniva definito con ordinanza di riduzione in pristino n. 229 del 02.04.2012, confermata in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. Aggiungeva che, rimasto ineseguito il provvedimento di riduzione in pristino con demolizione, adottato in sede possessoria, la convenuta di quel giudizio, con ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., aveva chiesto di definire le modalità di attuazione dell'ordinanza demolitoria, e quindi all'esito la con sentenza n. 1172/2014 del 04.03.2012, era stata Pt_1 condannata all'arretramento dell'edificio per una distanza legale di 3 mt in pianta.
Ciò posto, la convenuta , concludeva eccependo preliminarmente la inammissibilità del CP_1 giudizio petitorio ai sensi dell'art. 705 c.p.c., dal momento che la decisione resa nel giudizio possessorio non aveva ancora trovato attuazione;
quindi, poi, in via riconvenzionale domandava accertarsi e dichiararsi l'intervenuta usucapione della servitù di veduta e del diritto a mantenere il fabbricato di proprietà a distanza inferiore a quella legale dall'immobile dell'attrice; di ordinare a controparte l'arretramento dei muri perimetrali del proprio immobile per garantire il rispetto delle distanze legali, oltre al risarcimento del danno subito per il minor godimento dell'immobile.
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio anche la terza chiamata,
[...]
la quale aderiva alle argomentazioni difese e richieste della sorella. Controparte_2
1.2. All'esito dell'istruzione probatoria, svolta mediante prova documentale e testimoniale, il primo giudice, rilevato che non era stata data ancora esecuzione alla decisione resa nel giudizio possessorio, con cui il Tribunale di Lecce aveva condannato all'arretramento dell'immobile, dichiarava Parte_1
l'inammissibilità del giudizio petitorio alla luce del divieto imposto dall'art. 705 c.p.c., che preclude al
3 convenuto di promuovere il giudizio petitorio fino al momento in cui non sia esaurito, anche nella fase esecutiva, quello possessorio.
Quindi, il Tribunale, ritenuto di poter comunque esaminare nel merito le domande formulate in via riconvenzionale dalle germane in ragione del loro carattere autonomo di controdomanda, CP_1 accoglieva la richiesta di avvenuta usucapione della servitù di veduta, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall'art. 1158 c.c. Invero, il giudice di prime cure ricavava la sussistenza del requisito del possesso da quanto enunciato nel libello introduttivo dall'attrice, la quale aveva imputato la realizzazione del cavedio agli anni '70 circa, richiamando poi, in ordine all'ulteriore presupposto della durata, il principio della presunzione del possesso intermedio previsto dall'art. 1142 c.c., in forza del quale il possessore attuale e che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio. Sulla base di tali premesse, il Tribunale, tenuto conto della documentazione fotografica prodotta, qualificava la servitù come “apparente”, sostanziandosi nella presenza di segni permanenti e visibili da qualsivoglia punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, a nulla rilevando che l'attrice fosse venuta a conoscenza della presenza del pozzo luce solo in occasione dei lavori di sopraelevazione. Il primo giudice reputava soddisfatto anche l'ulteriore requisito dell'esercizio della servitù, sul presupposto che il cavedio con le relative finestre fosse destinato a garantire luce ed aria ai vani interni dell'immobile di . Conseguentemente, richiamando l'orientamento Controparte_1 maggioritario, ritenuto dal primo giudice pacifico, in forza del quale il mancato rispetto delle distanze minime, sia esse fissate dal codice civile o dagli strumenti urbanisti locali, non impedisce l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella minima, il Tribunale dichiarava l'intervenuta usucapione della servitù di veduta in favore dell'immobile di , proprietaria dell'immobile al piano terra, nei confronti del fondo Controparte_1 servente-adiacente di proprietà di dichiarava, altresì, il diritto delle convenute a Parte_1 mantenere i propri fabbricati a distanza inferiore a quella legale rispetto all'immobile di Parte_1 perché prevenienti rispetto alla sopraelevazione realizzata dall'attrice, da intendersi quale nuova
[...] costruzione, che, come tale, avrebbe dovuto rispettare le misure di cui all'art. 873 c.c. A fronte di ciò,
l'attrice veniva condannata all'arretramento del suo edificio ad una distanza legale di 3 mt in pianta, portando in contorno la condizione preesistente all'intervento di sopraelevazione solo per la parte che riguarda il cavedio. Di contro, il primo giudice respingeva, per difetto di prova, le richieste risarcitorie promosse dalle convenute.
Le spese di lite del giudizio, liquidate tenendo conto del valore e della complessità della lite, seguivano la soccombenza.
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4 2. Con atto di citazione notificato il 05.11.2023 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza suindicata, affidandosi a quattro motivi di gravame, e segnatamente:
1. In ordine alla ritenuta inammissibilità del giudizio petitorio ai sensi dell'art. 705 c.p.c.:
l'appellante contesta che il primo giudice abbia ritenuto fondata la richiesta di inammissibilità dell'azione petitoria promossa dalla perché intrapresa allorquando era ancora pendente il Pt_1 giudizio possessorio. Tale convincimento non sarebbe in linea con la pronuncia n. 25 del 3 febbraio 1992, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 705 c.p.c., primo comma, nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione, nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto, così eliminando la preclusione portata dal testo originario dell'art. 705 c.c., in forza del quale il giudizio petitorio era sempre precluso fino alla definizione di quello possessorio. Rileva la deducente che il primo giudice si sarebbe discostato da tale pronuncia, evidenziata anche nelle memorie di replica, senza esplicitarne le ragioni.
Tuttavia, se il Tribunale avesse esaminato la domanda nel merito, avrebbe accertato la precedenza del fabbricato della rispetto a quello di proprietà delle appellate, come emerge dalle differenti Pt_1 tecniche costruttive impiegate e come illustrato dalla consulenza dell'Arch. . Aggiunge, Per_1 altresì, che la licenza di costruzione del 30 maggio 1956 rilasciata dal Comune di Taviano in favore di -dante causa delle autorizzava la realizzazione a primo piano Parte_2 CP_1 di una casa per civile abitazione in modo lineare sul confine del terreno ove già preesisteva il fabbricato dell'allora proprietaria (dante causa dell'appellante), sicchè l'immobile della Parte_3 si sviluppava sul lastrico solare della casa a piano terra, che dunque non presentava alcun Pt_1 cavedio, realizzato successivamente, intorno agli anni '70, in violazione delle distanze previste dall'art. 873 c.c. e all'insaputa di oltre che della sua dante causa. Ad ogni Parte_1 buon conto, deduce l'appellante che il Consiglio di Stato - Sezione VI, con la recentissima
Sentenza n. 9506/2023 del 03.11.2023, ha accertato definitivamente l'illegittimità del fabbricato realizzato dalle germane e segnatamente anche del cavedio. CP_1
Sotto altro profilo, l'appellante impugna il provvedimento nella parte in cui il primo giudice, pur dichiarando inammissibile l'azione petitoria promossa dalla ha sentenziato in ordine alla Pt_1 domanda riconvenzionale proposta dalle convenute, laddove, invece, la pronuncia di inammissibilità della domanda della avrebbe dovuto travolgere le richieste delle germane, il Pt_1 cui esame, peraltro, avrebbe richiesto il preliminare tentativo di mediazione.
2. Sull'avvenuta usucapione delle servitù di veduta: l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha dapprima ritenuto sussistenti tutti i requisiti per il maturarsi dell'usucapione della servitù di veduta, per poi qualificare tale servitù come apparente, soluzione che scaturirebbe da una carente lettura del compendio probatorio agli atti. Invero, il presupposto
5 del possesso sarebbe stato dedotto dalla dichiarazione dell'attrice resa nell'atto di citazione, affermazione che, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, si riferiva solo al cavedio
[“è stato realizzato in epoca recente (intorno agli anni '70)”] ma è stata inopinatamente estesa anche alle finestre oggetto di causa, che, invece, sono state realizzate ad insaputa della Il giudice Pt_1 avrebbe inoltre omesso ogni accertamento del requisito della durata per poi ricavarlo dalla predetta affermazione afferente al cavedio. In ogni caso, la avrebbe scorto il cavedio con le relative Pt_1 finestre solo nel 2011, in occasione dei lavori di sopraelevazione, tenuto conto che tale spazio non era visibile né dalla strada né dall'interno della proprietà dell'appellante, con la conseguenza che, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, mancherebbe il requisito dell'apparenza, difettando anche la prova della conoscenza o conoscibilità, da parte della Pt_1 delle aperture in questione. A tal proposito, puntualizza l'appellante che l'apparenza della veduta richiamata in sentenza non può riferirsi all'unità immobiliare al piano primo di CP
, rispetto alla quale la sopraelevazione operata dalla non ostacola il passaggio di
[...] Pt_1 luce e aria, ma a quella appartenente ad , in relazione alla quale però le aperture Controparte_1 poste a piano terra dell'unità immobiliare non potrebbero essere qualificate come apparenti, non essendo visibili da alcun punto visuale. Per tali motivi, la deducente sottolinea la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui dapprima dichiara l'intervenuta usucapione di servitù di veduta in favore dell'immobile di (e non anche dell'immobile di , per Controparte_1 Controparte_2 poi, del tutto immotivatamente, dichiarare per entrambe il diritto di mantenere i propri fabbricati a distanza inferiore a quella legale rispetto all'immobile della Pt_1
3. Sulla possibilità di acquisto per usucapione della servitù di veduta a distanza inferiore a quella stabilita dal codice civile e dal PRG: la difesa della impugna la sentenza nella parte Pt_1 in cui ha condiviso, ritenendolo indirizzo pacifico, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario che si è espresso per l'ammissibilità dell'acquisizione per usucapione di una servitù di mantenimento del fabbricato a distanza inferiore rispetto a quella fissata dalle norme codicistiche, dai regolamenti edilizi locali e dagli strumenti, omettendo di considerare che la questione, lungi dall'essere pacifica, è stata oggetto di un ampio dibattito, connotato da orientamenti contrapposti.
In particolare, la Suprema Corte, nel ricostruire la questione, avrebbe spesso richiamato anche l'orientamento contrario che, al fine di evitare l'aggiramento delle norme di tutela della salubrità pubblica, che verrebbero violate, non ritiene possibile l'usucapione qualora risulti in contrasto con la normativa di pianificazione e regolamentare. (Cass. Civ. 20769/2007, Cons. di Stato n.
5753/2019). Sulla scorta di tanto, l'appellante reitera le richieste di rigetto delle domande formulate in riconvenzionale dalle controparti.
4. Sulla quantificazione delle spese di lite: la difesa della contesta che il primo giudice abbia Pt_1 posto le spese di lite a carico dell'attrice, statuizione che, lungi dal trovare fondamento nel valore
6 e nella complessità della lite, sarebbe invece immotivata, eccessiva e afflittiva. Deduce, invero,
l'appellante che il valore della causa non risulterebbe considerevole, trattandosi di una controversia afferente all'arretramento del fabbricato in questione per un totale di 2.29 mq, oltre al fatto che la causa non presenterebbe profili di complessità, avendo recepito le risultanze istruttorie dei precedenti giudizi. La dunque, invoca la riforma della regolamentazione delle Pt_1 spese di lite, domandandone la compensazione o, in subordine, la rideterminazione delle stesse.
2.1. Ritualmente costituitesi in giudizio, le sorelle eccepiscono, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c., e reiterano l'inammissibilità dell'azione petitoria ex art. 705 c.p.c. In ordine all'intervenuta usucapione della servitù in questione, le appellate puntualizzano che l'opera è ben visibile dalla strada, richiamando, a tal uopo, la documentazione fotografica già prodotta in primo grado e mai disconosciuta dall'appellante. Assumono l'irrilevanza del giudizio amministrativo ai fini di quello civile, trattandosi di procedimenti differenti aventi ad oggetto diversi questioni, per cui chiedono il rigetto delle avverse doglianze.
Alla udienza del 21.03.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 18.03.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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3. L'eccezione preliminare di inammissibilità è però priva di pregio e non merita accoglimento.
La appellata deduce che l'atto di appello è stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze.
Tuttavia, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante- se pure non ha correttamente individuato i passaggi censurati della motivazione della sentenza - ha comunque sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito con una pronuncia adattabile anche alle cause sorte nel vigore della riforma cd. Cartabia che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
7 affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Se resta comunque poco precisa la enucleazione dei passaggi della motivazione oggetto di censura, il gravame nel suo complesso non incorre nella eccepita inammissibilità per difetto di specificità ex art. 342 cpc
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4. Nel merito l'appello è fondato per quanto di ragione.
È invero privo di pregio il primo motivo di appello, che censura la declaratoria di inammissibilità del giudizio petitorio proposto dalla convenuta in giudizio possessorio ancora pendente al momento Pt_1 della domanda petitoria.
In tema di giudizio possessorio, il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall'art. 705 c.p.c., riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria ratio nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello "ius possidendi"; diversamente, l'attore in possessorio può proporre azione petitoria, anche in pendenza del medesimo giudizio possessorio, dovendosi interpretare tale proposizione come finalizzata ad un rafforzamento della tutela giuridica, e non già come rinuncia all'azione possessoria. Detta facoltà, tuttavia, non può essere esercitata nello stesso giudizio possessorio, ma soltanto con separata iniziativa, introducendo la domanda petitoria una "causa petendi" e un "petitum" completamente diversi, dal che deriva l'inammissibilità della stessa se proposta dall'attore nella fase di merito del procedimento possessorio, la quale costituisce mera prosecuzione della fase sommaria (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24236 del 04/08/2022).
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 3 febbraio 1992, l'art. 705 c.p.c. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria ed alla esecuzione della relativa decisione anche quando da tale esecuzione possa derivare al convenuto pregiudizio irreparabile: in presenza di un pregiudizio irreparabile che potrebbe derivargli dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni petitorie, purché l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto della domanda possessoria (e non anche ad una pronuncia sul diritto con efficacia di giudicato) e non implichi, quindi, una deroga delle ordinarie regole sulla competenza.
In tal senso Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16000 del 18 giugno 2018. L'operatività del principio riveniente dalla sentenza della Corte cost. n. 25/1992 è limitato. L'intervento della Consulta ha inciso
8 dunque sulla disciplina dell'art. 705 cpc nel senso di consentire la proposizione della azione petitoria, pur in pendenza del giudizio possessorio, soltanto nella ipotesi della sussistenza di un pericolo di danno irreparabile per il convenuto, potendo il resistente in sede possessoria opporre le sue ragioni petitorie solo quando dall'esecuzione della decisione sulla domanda di interdetto potrebbe derivargli un danno irreparabile, e sempre che l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto della pretesa domanda di reintegrazione o manutenzione, e non anche ad un accertamento definitivo del diritto vantato (vedi anche Cass. II, n.
1795/2007; Cass. II, n. 16000/2018 ).
Il primo giudice non si è discostato da tale pronuncia, anzi ha correttamente ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità dell'azione petitoria promossa dalla tenendo conto della pronuncia n. 25 del 3 Pt_1 febbraio 1992 della Corte Costituzionale di illegittimità dell'art. 705 c.p.c., posto che non solo nella specie nulla è dedotto con riferimento alla sussistenza di un danno irreparabile per la che giustificherebbe Pt_1 il superamento della preclusione processuale in scrutinio, ma va considerato anche che non solo al momento della proposizione della domanda petitoria ( citazione del 26.1.2012) il processo possessorio era ancora pendente, (essendo stato poi deciso con provvedimento in primo grado solo il 2.4.2012) e che comunque il provvedimento di interdetto possessorio non ha ancora adesso trovato attuazione da parte del resistente, con conseguente evanescenza del pregiudizio che potrebbe consentire di superare il divieto dell'art. 705 cpc di intentare giudizio petitorio prima che il giudizio possessorio sia stato definito ed abbia trovato attuazione.
Confermata la declaratoria di inammissibilità della domanda petitoria, tutte le ragioni inerenti la fondatezza nel merito di detta domanda restano logicamente assorbite.
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4.1. La declaratoria di inammissibilità della domanda principale non comporta alcuna conseguenza processuale sulla domanda riconvenzionale, che, stante la sua autonomia, non è travolta dalla inammissibilità della domanda della neppure sotto il profilo della mancanza del preliminare Pt_1 tentativo di mediazione.
Le Sez. Unite, di recente, hanno chiarito che “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del
2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo.” (Sez. U., sent. n. 3452 del 07.02.2024)
9 Con detta pronuncia le Sezioni Unite hanno stabilito che, nell'ambito della mediazione obbligatoria, le domande riconvenzionali non sono soggette ad un autonomo procedimento di mediazione.
Invero, in seno alla giurisprudenza di merito, si sono registrati due opposti orientamenti.
Il primo richiedeva l'esperimento del tentativo di mediazione solo per la domanda principale, perché “…l'allungamento dei tempi della durata del processo (…) connesso al nuovo tentativo di mediazione contrasterebbe, di fatto, oltre che con l'intento deflattivo, anche con il diritto alla ragionevole durata del processo sancito dall'art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e con l'art. 47 della Carte dei Diritti Fondamentali dell'unione Europea”; il secondo orientamento, invece riteneva la mediazione obbligatoria necessaria anche per la domanda riconvenzionale, posto che l'onere del preventivo tentativo di mediazione è previsto con riguardo ad ogni singola domanda da far valere in giudizio e quindi indipendentemente dalla posizione processuale
(di attore o convenuto) della parte.
Con la pronuncia n. 3452 del 2024 la Corte, chiamata a dirimere il predetto contrasto ritiene che sottoporre anche la domanda riconvenzionale al preventivo obbligo di mediazione, dando luogo così al proliferale d'ulteriori giudizi, che colliderebbero con l'intento deflattivo della norma, consiglia di ritenere che la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.lg. n. 28 del 2010 sussista per il solo atto introduttivo del giudizio e non anche per le domande riconvenzionali, sia con riferimento alle domande riconvenzionali collegate all'oggetto della lite, che alle domande riconvenzionali ad essa « eccentriche ».
Con riguardo alle prime (riconvenzionali c.d. non eccentriche), tanto la disposizione del d.lgs. n. 28/2010, quanto la sua ratio, inducono a ritenere che esse non debbano essere sottoposte alla condizione della mediazione obbligatoria, in quanto sono collegate all'oggetto del processo già introdotto dall'attore.
Infatti, la legge non prevede né che la riconvenzionale sia sottoposta a mediazione obbligatoria né le modalità processuali di tale eventualità. A ulteriore supporto di ciò, si consideri che il legislatore, pur intervenuto anche recentemente sul tema quando la questione in esame era ampiamente emersa, nulla ha ritenuto di disporre al riguardo.
Quanto alle riconvenzionali c.d. eccentriche alla lite, che allargano l'oggetto del giudizio, senza connessione con quello già introdotto dalla parte attrice, le Sezioni Unite sono pervenute alle medesime conclusioni, sia per una questione di opportunità sia perché ciò sarebbe ricavabile dalla ratio della normativa che ha istituito la mediazione stessa. La mediazione, infatti, più che volta all'accertamento di diritti, deve essere considerata come un «contemperamento di interessi», con semplicità di forme, rapidità di trattazione e senza necessità di verifiche fattuali approfondite. Si tratta di una sorta di « esperimento », finalizzato ad un accordo negoziale, che — per la peculiarità delle materie oggetto dell'art. 5, comma 1,
d.lgs. n. 28/2010 — non avrebbe senso diluire e prolungare oltre misura. La mediazione obbligatoria ha, poi, la sua ratio nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l'utilizzo delle risorse
10 pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l'istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stesso operato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, affinché, da un lato, non venga obliterata l'applicazione dell'istituto, e dall'altro lo stesso non si determini una sorta di « effetto boomerang » sull'efficienza della risposta di giustizia.
Il ragionamento delle Sezioni Unite, inoltre, si basa sull'ulteriore considerazione che, qualora si ritenesse di sottoporre la domanda riconvenzionale eccentrica alla lite a mediazione obbligatoria, essa si dovrebbe
— per coerenza — estendere ad ogni altra domanda fatta valere in giudizio, diversa ed ulteriore rispetto a quella inizialmente introdotta dall'attore: non solo, quindi, la domanda riconvenzionale, ma anche la reconventio reconventionis, la domanda proposta da un convenuto verso l'altro, oppure da e contro terzi interventori, volontari o su chiamata, etc. Del pari, potrebbero esperirsi tante successive mediazioni non simultanee, con una assai poco efficiente gestione separata dei conflitti, che difficilmente condurrebbe ad un proficuo ed unitario accordo fra tutte le parti;
mentre il processo necessariamente vedrebbe una trattazione disordinata e disarticolata, in attesa dell'esperimento di tanti tentativi di conciliazione stragiudiziali.
Da quanto detto deriva che la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, d.lgs. n. 28/2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali.
Il motivo va disatteso anche con riferimento a tale aspetto.
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5. Infondato è anche il secondo motivo di gravame.
Lamenta l'appellante che il tribunale abbia qualificato la servitù come apparente, anche e soprattutto con riferimento alle finestre, e non tanto al cavedio, sulla base di una carente lettura del compendio probatorio agli atti. Sicché mancherebbe il requisito dell'apparenza, necessaria per l'usucapionem, difettando anche la prova della conoscenza o conoscibilità, da parte della della presenza delle Pt_1 fingeste.
La censura non ha pregio.
La servitù può essere oggetto di acquisto per usucapione se è una servitù apparente, cioè se vi siano segni visibili di opere di natura permanente, che rivelino ai terzi, in modo evidente, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente a favore del fondo dominante. Il requisito dell'apparenza, senza il quale non è possibile la costituzione della servitù, si identifica nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro della servitù. Ai fini dell'acquisto per usucapione 11 è richiesta la presenza di segni visibili di opere di natura permanente, obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino in maniera non univoca l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, dovendo le opere naturali o artificiali rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria e senza animus utendi iure servitutis, ma di un onere preciso a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù.. Le opere possono essere anche solo occasionalmente visibili.
Visibile, tuttavia, non equivale a conoscibile: non rileva, quindi, che l'opera sia a vista, né che il proprietario del fondo, che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell'esistenza dell'opera.
Un consolidato orientamento giurisprudenziale è nel senso che per poter determinare, rispetto a una determinata servitù, il requisito dell'apparenza, occorre non solo che esistano segni visibili concretantisi in opere di carattere permanente, ma che queste costituiscano il mezzo necessario all'esercizio della servitù
e che, per la loro struttura e consistenza, rivelino in maniera non equivoca l'esistenza dell'onere (cfr.
Cassazione civile sez. II, 20/05/2005, n.10696).
Assume l'appellante che - a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice – l'assunto della CP_1
“è stato realizzato in epoca recente (intorno agli anni '70)” era affermazione riferita solo al cavedio, che il tribunale ha erroneamente esteso anche alle finestre oggetto di causa, che, invece, sono state realizzate ad insaputa della Pt_1
L'assunto non pare convincente. Le finestre di cui si lamenta l'appellante sono state realizzate insieme al cavedio, considerata la funzione di quest'ultimo di dare luce ed aria alla abitazione della CP_1
a piano terra, sicché non può essere considerato separatamente dalle aperture, che sia affacciano
[...] su detto spazio, costituendo il cavedio con le finestre un'opera che dev'essere unitariamente considerata, sicché se pacificamente il cavedio era risalente agli anni 70 non appare logicamente possibile ritenere che invece le finestre siano sorte in epoca più recente, perchè un cavedio senza finestre sarebbe stato inutile.
In assenza di prove in senso contrario, la ricostruzione operata in sentenza è condivisibile
Inoltre, va considerato che anche le finestre erano ben visibili, come confermato dalle fotografie allegate alla c.t.u. dell'arch. prodotta in atti, sicché è anche per tale motivo smentito Persona_2
l'assunto secondo cui la servitù in scrutinio sarebbe priva del requisito della apparenza, per non essere le finestre visibili.
Assume ancora l'appellante che il giudice avrebbe inoltre omesso ogni accertamento del requisito della durata per poi ricavarlo dalla predetta affermazione afferente al cavedio. Sul punto - si ripete - che cavedio e finestre costituiscono un unicum costruttivo e funzionale, per cui quando si afferma che << il cavedio era risalente al 70>> deve intendersi cavedio e finestre;
ed in ogni caso, la prova della interruzione del possesso grava sulla parte che si oppone alla domanda di usucapione.
Ed alcuna prova è stata prodotta in atti in tal senso.
12 Il motivo va disatteso.
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6. Va disatteso anche il terzo motivo di gravame, che censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto possibile acquisire per usucapione una servitù di mantenimento del fabbricato a distanza inferiore rispetto a quella fissata dalle norme codicistiche, dai regolamenti edilizi locali e dagli strumenti.
Giova premettere che effettivamente controversa è la possibilità di usucapire il diritto di servitù avente ad oggetto una distanza legale. Un orientamento ha infatti ritenuto che le limitazioni legali alla proprietà non derivino da un autonomo diritto reale di servitù, ma sono connaturate alle facoltà inerenti al diritto di proprietà, sicché non essendo configurabile un loro possesso, va correlativamente esclusa la possibilità di usucapione, pure se la loro violazione, integrando molestia, può ricevere tutela possessoria.
Da ultimo, però, l'ordinanza della S.C. n. 25843 del 05.09.2023 è intervenuta sulla possibilità di usucapire il diritto di servitù avente ad oggetto una distanza legale, ammettendola. La Suprema Corte ha precisato che “come ricorda Cass. ord. n. 343/2023, seppur non è mancata qualche pronuncia che ha opinato in senso contrario
(come Cass. n. 20769 del 2007), ormai da tempo, questa Corte costantemente afferma che, in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali (cfr. Cass. n. 4240 del 2010; Cass. n. 22824 del 2012, la quale ha significativamente respinto un'istanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite;
Cass. n. 3979 del
2013; Cass. n. 11052 del 2016; Cass. n. 1395 del 2017; Cass. n. 8227 del 2018; più di recente, Cass. n.
25863 del 2022; Cass. n. 12865 del 2022).” Pertanto, superato il contrasto di giurisprudenza, già a far data dalla ordinanza n. 343/2023, è ammissibile la possibilità di usucapire il diritto a tenere ad una distanza inferiore da quella legalmente prevista un immobile, con la precisazione che “ l'usucapibilità del diritto a tenere un immobile a distanza inferiore da quella legale non equivale, in effetti, alla stipula pattizia di una deroga in tal senso perché risponde alla diversa e ulteriore esigenza di garantire la stabilità dei rapporti giuridici in relazione al decorso del tempo. Se dalla norma codicistica o da quella integrativa discende, come comunemente si afferma, il diritto soggettivo del vicino di pretendere che il confinante edifichi a distanza non inferiore a quella prevista, si deve, nondimeno, ammettere, ove anche si consideri vietata la deroga convenzionale, che l'avvenuta edificazione (con opere quindi permanenti e visibili), mantenuta con i requisiti di legge per oltre venti anni, dia luogo al verificarsi dell'usucapione, da parte del confinante, del diritto a mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale: senza che ciò infici, naturalmente, le facoltà della pubblica amministrazione, restando, così, salva la disciplina pubblicistica e l'osservanza degli standard di qualsivoglia natura che il legislatore o l'amministrazione abbiano fissato, anche alla stregua, eventualmente, di normativa di fonte sovranazionale”.
Per la Suprema Corte non rileva che la costruzione sia abusiva ai fini della usucapione, poiché l'irregolarità
13 edilizia non ha alcun riflesso sul piano civilistico, non ostando, pertanto, alla possibilità che si perfezionino i requisiti e termini necessari ai fini del maturarsi della prescrizione acquisitiva.
Del tutto inconferente è pertanto il richiamo alla sentenza del Cds del 3.11.2023 n. 9506 intercorsa fra le parti e che ha rigettato il gravame avverso la sentenza del Tar Lecce: la vicenda amministrativa resta sullo sfondo ed è ininfluente in questa sede ai fini della decisione, perché l'acquisito per usucapione di una servitù, da parte del confinante, di mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale si pone su piano di rapporti fra privati, del tutto diverso da quello pubblicistico, oggetto della pronuncia del giudice amministrativo.
La censura è infondata.
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7. Fondata è invece la censura che si appunta avverso l'importo di € 13.000 liquidato in primo grado. La parte appellante, soccombente in primo grado, lamenta che il capo relativo alle spese di lite liquidate a favore della controparte sia errato perché l'importo è eccessivo ed esorbitante considerato il valore della lite.
L'importo, che corrisponde ad un valore prossimo ai massimi edittali per un giudizio di valore indeterminabile avente complessità media, effettivamente non appare congruo rispetto all'oggetto della controversia in esame, che - se pure è di valore indeterminato - non presenta oggettivamente una complessità tale da potersi definire “media” utilizzata come scaglione di riferimento dal tribunale, che si
è attestato peraltro anche su valori prossimi ai massimi edittali. Nella specie, ove si tenga conto dell'oggetto della lite, dell'attività effettivamente svolta, della obiettiva complessità delle questioni affrontate, tale importo non appare effettivamente né congruo né ragionevole e la determinazione giudiziale delle spese di lite in caso di soccombenza deve osservare il criterio equitativo, con l'unico limite della ragionevolezza. Appare più adeguato pertanto rideterminare l'importo delle spese di lite di primo grado ragguagliandolo ad un valore più prossimo ai medi tabellari previsti per cause di valore indeterminato e complessità bassa: l'importo congruo è quello di € 7.500.
In tal senso il motivo va accolto.
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8. L'appello va sul punto accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Assorbite restano tutte le altre questioni.
Le spese di lite di questo grado, che possono essere compensate per 1/3 in considerazione dell'esito del presente giudizio, seguono nel resto la soccombenza, la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, in applicazione del principio dell'infrazionabilità della domanda, e sono liquidate come in dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione notificato il 05.11.2023 nei confronti di e avverso Controparte_1 Controparte_2 la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1058/2023, pubblicata il 06.04.2023, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, ridetermina in € 7.500, oltre accessori di legge e di tariffa, l'importo delle spese di lite liquidate in primo grado in favore di e Controparte_1 Controparte_2
2) Conferma nel resto;
3) Compensa per 1/3 le spese di lite di questo grado e condanna al pagamento Parte_1 in favore di e dei restanti 2/3 delle spese, che per Controparte_1 Controparte_2
l'intero liquida in € 7500, oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 1° aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
15 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 922 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 C.F._1 allegato all'atto di citazione in appello, dagli Avv.ti M. Alberto Grimaldi e Francesco Lezzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Lecce alla Via G. Oberdan n. 24
appellante
e
(c.f. ) E (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentate e difese, in virtù di mandato in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta in appello, dagli Avv.ti Benedetto Cimino e Maurizio Macrì ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Taviano alla P.zza San Martino n. 16
appellate
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1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza ex art. 352 cpc del
18.3.2025
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MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 1058/2023, pubblicata il 06.04.2023, non notificata, il Tribunale di Lecce dichiarava inammissibili, ai sensi dell'art. 705 c.p.c., le domande proposte da con atto di Parte_1 citazione del 26.01.2012 nei confronti di e in accoglimento Controparte_1 Controparte_2 delle domande avanzate dalle convenute in riconvenzionale, dichiarava l'intervenuta usucapione della servitù di veduta in favore dell'immobile di nei confronti del fondo servente- Controparte_1 adiacente di proprietà di dichiarava il diritto delle convenute a mantenere i propri Parte_1 fabbricati a distanza inferiore a quella legale rispetto all'immobile di per i motivi di Parte_1 cui in motivazione;
condannava l'attrice all'arretramento del suo edificio ad una distanza legale corrispondente a ml 3 in pianta, portando in contorno la condizione preesistente all'intervento di sopraelevazione solo per la parte che riguarda il cavedio;
rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata dalle convenute.
Ed invero.
proprietaria dell'immobile uso garage sito in Taviano, in Via Fiume n. 22, nonché Parte_1 dell'adiacente casa per civile abitazione sita in Via Vittorio Emanuele n. 69 agiva in giudizio assumendo che solo in occasione dei lavori di ristrutturazione e parziale sopraelevazione del proprio fabbricato, avviati in data 07.03.11 in forza del titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Taviano (permesso n. 30 dell'11.6.2010), si avvedeva che l'immobile confinante, di proprietà di , costruito in Controparte_1 aderenza a quello dell'attrice, avente ingressi da Via Vittorio Emanuele n. 67 e Via Fiume n. 20, presentava, proprio sul confine, un cavedio di limitate dimensioni (ml 0.68 di lunghezza e ml 1.12 di profondità), sul quale si affacciavano tre finestre. A parere dell'attrice, tale pozzo luce, non visibile dalla strada, delimitato su tre lati dal fabbricato della convenuta e, dall'altro lato, dal muro di fabbrica dell'attrice, era stato realizzato successivamente alla realizzazione dell'immobile di sua proprietà, in violazione della normativa sulle distanze legale tra fabbricati e, in particolare, quella di cui all'art 873 c.c.,
( che impone una distanza minima di tre metri tra le costruzioni su fondi finitimi), nonché delle norme regolamentari locali, che prevedono un distacco di 10 metri. A fronte di tanto, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta all'arretramento della costruzione nel rispetto delle distanze legali, nonché il risarcimento dei danni arrecati all'immobile di proprietà attorea.
2 Nel costituirsi in giudizio, che chiedeva preliminarmente l'autorizzazione alla Controparte_1 chiamata in causa della germana e, nel merito, contestava le avverse deduzioni, Controparte_2 specificando di essere proprietaria, per successione ereditaria, del solo fabbricato posto al piano terreno dell'immobile destinato ad uso residenziale, con ingressi da Via Vittorio Emanuele III n. 67 e da Via
Fiume n. 20, mentre l'appartamento posto al primo piano era di proprietà della sorella CP
. Rilevava che il cavedio, largo circa 4,15 ml e profondo circa 1,15 ml, si apriva a circa metà della
[...] lunghezza del muro di confine con l'attrice e presentava vedute dirette ed indirette sul fondo della Pt_1
Lamentava che, per effetto dei lavori di ristrutturazione e ampliamento del fabbricato esistente, l'attrice aveva elevato il muro di confine di vari metri, così tamponando, per tutta la sua altezza, il pozzo luce esistente in proprietà , compromettendo il passaggio di aria e luce, in aperta violazione delle CP_1 norme della normativa in materia di distanza. Per tali motivi, con ricorso ex artt. 688, 700 e 703 c.p.c. la convenuta aveva adito il Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Casarano, per chiedere, oltre alla sospensione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento in sopraelevazione, la restituzione in pristino dello stato dei luoghi, per garantire il rispetto delle distanze legali e regolamentari. Il giudizio, rubricato al n. R.G. 1099/2011, veniva definito con ordinanza di riduzione in pristino n. 229 del 02.04.2012, confermata in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. Aggiungeva che, rimasto ineseguito il provvedimento di riduzione in pristino con demolizione, adottato in sede possessoria, la convenuta di quel giudizio, con ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., aveva chiesto di definire le modalità di attuazione dell'ordinanza demolitoria, e quindi all'esito la con sentenza n. 1172/2014 del 04.03.2012, era stata Pt_1 condannata all'arretramento dell'edificio per una distanza legale di 3 mt in pianta.
Ciò posto, la convenuta , concludeva eccependo preliminarmente la inammissibilità del CP_1 giudizio petitorio ai sensi dell'art. 705 c.p.c., dal momento che la decisione resa nel giudizio possessorio non aveva ancora trovato attuazione;
quindi, poi, in via riconvenzionale domandava accertarsi e dichiararsi l'intervenuta usucapione della servitù di veduta e del diritto a mantenere il fabbricato di proprietà a distanza inferiore a quella legale dall'immobile dell'attrice; di ordinare a controparte l'arretramento dei muri perimetrali del proprio immobile per garantire il rispetto delle distanze legali, oltre al risarcimento del danno subito per il minor godimento dell'immobile.
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio anche la terza chiamata,
[...]
la quale aderiva alle argomentazioni difese e richieste della sorella. Controparte_2
1.2. All'esito dell'istruzione probatoria, svolta mediante prova documentale e testimoniale, il primo giudice, rilevato che non era stata data ancora esecuzione alla decisione resa nel giudizio possessorio, con cui il Tribunale di Lecce aveva condannato all'arretramento dell'immobile, dichiarava Parte_1
l'inammissibilità del giudizio petitorio alla luce del divieto imposto dall'art. 705 c.p.c., che preclude al
3 convenuto di promuovere il giudizio petitorio fino al momento in cui non sia esaurito, anche nella fase esecutiva, quello possessorio.
Quindi, il Tribunale, ritenuto di poter comunque esaminare nel merito le domande formulate in via riconvenzionale dalle germane in ragione del loro carattere autonomo di controdomanda, CP_1 accoglieva la richiesta di avvenuta usucapione della servitù di veduta, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall'art. 1158 c.c. Invero, il giudice di prime cure ricavava la sussistenza del requisito del possesso da quanto enunciato nel libello introduttivo dall'attrice, la quale aveva imputato la realizzazione del cavedio agli anni '70 circa, richiamando poi, in ordine all'ulteriore presupposto della durata, il principio della presunzione del possesso intermedio previsto dall'art. 1142 c.c., in forza del quale il possessore attuale e che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio. Sulla base di tali premesse, il Tribunale, tenuto conto della documentazione fotografica prodotta, qualificava la servitù come “apparente”, sostanziandosi nella presenza di segni permanenti e visibili da qualsivoglia punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, a nulla rilevando che l'attrice fosse venuta a conoscenza della presenza del pozzo luce solo in occasione dei lavori di sopraelevazione. Il primo giudice reputava soddisfatto anche l'ulteriore requisito dell'esercizio della servitù, sul presupposto che il cavedio con le relative finestre fosse destinato a garantire luce ed aria ai vani interni dell'immobile di . Conseguentemente, richiamando l'orientamento Controparte_1 maggioritario, ritenuto dal primo giudice pacifico, in forza del quale il mancato rispetto delle distanze minime, sia esse fissate dal codice civile o dagli strumenti urbanisti locali, non impedisce l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella minima, il Tribunale dichiarava l'intervenuta usucapione della servitù di veduta in favore dell'immobile di , proprietaria dell'immobile al piano terra, nei confronti del fondo Controparte_1 servente-adiacente di proprietà di dichiarava, altresì, il diritto delle convenute a Parte_1 mantenere i propri fabbricati a distanza inferiore a quella legale rispetto all'immobile di Parte_1 perché prevenienti rispetto alla sopraelevazione realizzata dall'attrice, da intendersi quale nuova
[...] costruzione, che, come tale, avrebbe dovuto rispettare le misure di cui all'art. 873 c.c. A fronte di ciò,
l'attrice veniva condannata all'arretramento del suo edificio ad una distanza legale di 3 mt in pianta, portando in contorno la condizione preesistente all'intervento di sopraelevazione solo per la parte che riguarda il cavedio. Di contro, il primo giudice respingeva, per difetto di prova, le richieste risarcitorie promosse dalle convenute.
Le spese di lite del giudizio, liquidate tenendo conto del valore e della complessità della lite, seguivano la soccombenza.
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4 2. Con atto di citazione notificato il 05.11.2023 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza suindicata, affidandosi a quattro motivi di gravame, e segnatamente:
1. In ordine alla ritenuta inammissibilità del giudizio petitorio ai sensi dell'art. 705 c.p.c.:
l'appellante contesta che il primo giudice abbia ritenuto fondata la richiesta di inammissibilità dell'azione petitoria promossa dalla perché intrapresa allorquando era ancora pendente il Pt_1 giudizio possessorio. Tale convincimento non sarebbe in linea con la pronuncia n. 25 del 3 febbraio 1992, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 705 c.p.c., primo comma, nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione, nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto, così eliminando la preclusione portata dal testo originario dell'art. 705 c.c., in forza del quale il giudizio petitorio era sempre precluso fino alla definizione di quello possessorio. Rileva la deducente che il primo giudice si sarebbe discostato da tale pronuncia, evidenziata anche nelle memorie di replica, senza esplicitarne le ragioni.
Tuttavia, se il Tribunale avesse esaminato la domanda nel merito, avrebbe accertato la precedenza del fabbricato della rispetto a quello di proprietà delle appellate, come emerge dalle differenti Pt_1 tecniche costruttive impiegate e come illustrato dalla consulenza dell'Arch. . Aggiunge, Per_1 altresì, che la licenza di costruzione del 30 maggio 1956 rilasciata dal Comune di Taviano in favore di -dante causa delle autorizzava la realizzazione a primo piano Parte_2 CP_1 di una casa per civile abitazione in modo lineare sul confine del terreno ove già preesisteva il fabbricato dell'allora proprietaria (dante causa dell'appellante), sicchè l'immobile della Parte_3 si sviluppava sul lastrico solare della casa a piano terra, che dunque non presentava alcun Pt_1 cavedio, realizzato successivamente, intorno agli anni '70, in violazione delle distanze previste dall'art. 873 c.c. e all'insaputa di oltre che della sua dante causa. Ad ogni Parte_1 buon conto, deduce l'appellante che il Consiglio di Stato - Sezione VI, con la recentissima
Sentenza n. 9506/2023 del 03.11.2023, ha accertato definitivamente l'illegittimità del fabbricato realizzato dalle germane e segnatamente anche del cavedio. CP_1
Sotto altro profilo, l'appellante impugna il provvedimento nella parte in cui il primo giudice, pur dichiarando inammissibile l'azione petitoria promossa dalla ha sentenziato in ordine alla Pt_1 domanda riconvenzionale proposta dalle convenute, laddove, invece, la pronuncia di inammissibilità della domanda della avrebbe dovuto travolgere le richieste delle germane, il Pt_1 cui esame, peraltro, avrebbe richiesto il preliminare tentativo di mediazione.
2. Sull'avvenuta usucapione delle servitù di veduta: l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha dapprima ritenuto sussistenti tutti i requisiti per il maturarsi dell'usucapione della servitù di veduta, per poi qualificare tale servitù come apparente, soluzione che scaturirebbe da una carente lettura del compendio probatorio agli atti. Invero, il presupposto
5 del possesso sarebbe stato dedotto dalla dichiarazione dell'attrice resa nell'atto di citazione, affermazione che, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, si riferiva solo al cavedio
[“è stato realizzato in epoca recente (intorno agli anni '70)”] ma è stata inopinatamente estesa anche alle finestre oggetto di causa, che, invece, sono state realizzate ad insaputa della Il giudice Pt_1 avrebbe inoltre omesso ogni accertamento del requisito della durata per poi ricavarlo dalla predetta affermazione afferente al cavedio. In ogni caso, la avrebbe scorto il cavedio con le relative Pt_1 finestre solo nel 2011, in occasione dei lavori di sopraelevazione, tenuto conto che tale spazio non era visibile né dalla strada né dall'interno della proprietà dell'appellante, con la conseguenza che, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, mancherebbe il requisito dell'apparenza, difettando anche la prova della conoscenza o conoscibilità, da parte della Pt_1 delle aperture in questione. A tal proposito, puntualizza l'appellante che l'apparenza della veduta richiamata in sentenza non può riferirsi all'unità immobiliare al piano primo di CP
, rispetto alla quale la sopraelevazione operata dalla non ostacola il passaggio di
[...] Pt_1 luce e aria, ma a quella appartenente ad , in relazione alla quale però le aperture Controparte_1 poste a piano terra dell'unità immobiliare non potrebbero essere qualificate come apparenti, non essendo visibili da alcun punto visuale. Per tali motivi, la deducente sottolinea la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui dapprima dichiara l'intervenuta usucapione di servitù di veduta in favore dell'immobile di (e non anche dell'immobile di , per Controparte_1 Controparte_2 poi, del tutto immotivatamente, dichiarare per entrambe il diritto di mantenere i propri fabbricati a distanza inferiore a quella legale rispetto all'immobile della Pt_1
3. Sulla possibilità di acquisto per usucapione della servitù di veduta a distanza inferiore a quella stabilita dal codice civile e dal PRG: la difesa della impugna la sentenza nella parte Pt_1 in cui ha condiviso, ritenendolo indirizzo pacifico, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario che si è espresso per l'ammissibilità dell'acquisizione per usucapione di una servitù di mantenimento del fabbricato a distanza inferiore rispetto a quella fissata dalle norme codicistiche, dai regolamenti edilizi locali e dagli strumenti, omettendo di considerare che la questione, lungi dall'essere pacifica, è stata oggetto di un ampio dibattito, connotato da orientamenti contrapposti.
In particolare, la Suprema Corte, nel ricostruire la questione, avrebbe spesso richiamato anche l'orientamento contrario che, al fine di evitare l'aggiramento delle norme di tutela della salubrità pubblica, che verrebbero violate, non ritiene possibile l'usucapione qualora risulti in contrasto con la normativa di pianificazione e regolamentare. (Cass. Civ. 20769/2007, Cons. di Stato n.
5753/2019). Sulla scorta di tanto, l'appellante reitera le richieste di rigetto delle domande formulate in riconvenzionale dalle controparti.
4. Sulla quantificazione delle spese di lite: la difesa della contesta che il primo giudice abbia Pt_1 posto le spese di lite a carico dell'attrice, statuizione che, lungi dal trovare fondamento nel valore
6 e nella complessità della lite, sarebbe invece immotivata, eccessiva e afflittiva. Deduce, invero,
l'appellante che il valore della causa non risulterebbe considerevole, trattandosi di una controversia afferente all'arretramento del fabbricato in questione per un totale di 2.29 mq, oltre al fatto che la causa non presenterebbe profili di complessità, avendo recepito le risultanze istruttorie dei precedenti giudizi. La dunque, invoca la riforma della regolamentazione delle Pt_1 spese di lite, domandandone la compensazione o, in subordine, la rideterminazione delle stesse.
2.1. Ritualmente costituitesi in giudizio, le sorelle eccepiscono, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c., e reiterano l'inammissibilità dell'azione petitoria ex art. 705 c.p.c. In ordine all'intervenuta usucapione della servitù in questione, le appellate puntualizzano che l'opera è ben visibile dalla strada, richiamando, a tal uopo, la documentazione fotografica già prodotta in primo grado e mai disconosciuta dall'appellante. Assumono l'irrilevanza del giudizio amministrativo ai fini di quello civile, trattandosi di procedimenti differenti aventi ad oggetto diversi questioni, per cui chiedono il rigetto delle avverse doglianze.
Alla udienza del 21.03.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 18.03.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
>>>
3. L'eccezione preliminare di inammissibilità è però priva di pregio e non merita accoglimento.
La appellata deduce che l'atto di appello è stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze.
Tuttavia, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante- se pure non ha correttamente individuato i passaggi censurati della motivazione della sentenza - ha comunque sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito con una pronuncia adattabile anche alle cause sorte nel vigore della riforma cd. Cartabia che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
7 affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Se resta comunque poco precisa la enucleazione dei passaggi della motivazione oggetto di censura, il gravame nel suo complesso non incorre nella eccepita inammissibilità per difetto di specificità ex art. 342 cpc
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4. Nel merito l'appello è fondato per quanto di ragione.
È invero privo di pregio il primo motivo di appello, che censura la declaratoria di inammissibilità del giudizio petitorio proposto dalla convenuta in giudizio possessorio ancora pendente al momento Pt_1 della domanda petitoria.
In tema di giudizio possessorio, il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall'art. 705 c.p.c., riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria ratio nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello "ius possidendi"; diversamente, l'attore in possessorio può proporre azione petitoria, anche in pendenza del medesimo giudizio possessorio, dovendosi interpretare tale proposizione come finalizzata ad un rafforzamento della tutela giuridica, e non già come rinuncia all'azione possessoria. Detta facoltà, tuttavia, non può essere esercitata nello stesso giudizio possessorio, ma soltanto con separata iniziativa, introducendo la domanda petitoria una "causa petendi" e un "petitum" completamente diversi, dal che deriva l'inammissibilità della stessa se proposta dall'attore nella fase di merito del procedimento possessorio, la quale costituisce mera prosecuzione della fase sommaria (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24236 del 04/08/2022).
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 3 febbraio 1992, l'art. 705 c.p.c. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria ed alla esecuzione della relativa decisione anche quando da tale esecuzione possa derivare al convenuto pregiudizio irreparabile: in presenza di un pregiudizio irreparabile che potrebbe derivargli dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni petitorie, purché l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto della domanda possessoria (e non anche ad una pronuncia sul diritto con efficacia di giudicato) e non implichi, quindi, una deroga delle ordinarie regole sulla competenza.
In tal senso Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16000 del 18 giugno 2018. L'operatività del principio riveniente dalla sentenza della Corte cost. n. 25/1992 è limitato. L'intervento della Consulta ha inciso
8 dunque sulla disciplina dell'art. 705 cpc nel senso di consentire la proposizione della azione petitoria, pur in pendenza del giudizio possessorio, soltanto nella ipotesi della sussistenza di un pericolo di danno irreparabile per il convenuto, potendo il resistente in sede possessoria opporre le sue ragioni petitorie solo quando dall'esecuzione della decisione sulla domanda di interdetto potrebbe derivargli un danno irreparabile, e sempre che l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto della pretesa domanda di reintegrazione o manutenzione, e non anche ad un accertamento definitivo del diritto vantato (vedi anche Cass. II, n.
1795/2007; Cass. II, n. 16000/2018 ).
Il primo giudice non si è discostato da tale pronuncia, anzi ha correttamente ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità dell'azione petitoria promossa dalla tenendo conto della pronuncia n. 25 del 3 Pt_1 febbraio 1992 della Corte Costituzionale di illegittimità dell'art. 705 c.p.c., posto che non solo nella specie nulla è dedotto con riferimento alla sussistenza di un danno irreparabile per la che giustificherebbe Pt_1 il superamento della preclusione processuale in scrutinio, ma va considerato anche che non solo al momento della proposizione della domanda petitoria ( citazione del 26.1.2012) il processo possessorio era ancora pendente, (essendo stato poi deciso con provvedimento in primo grado solo il 2.4.2012) e che comunque il provvedimento di interdetto possessorio non ha ancora adesso trovato attuazione da parte del resistente, con conseguente evanescenza del pregiudizio che potrebbe consentire di superare il divieto dell'art. 705 cpc di intentare giudizio petitorio prima che il giudizio possessorio sia stato definito ed abbia trovato attuazione.
Confermata la declaratoria di inammissibilità della domanda petitoria, tutte le ragioni inerenti la fondatezza nel merito di detta domanda restano logicamente assorbite.
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4.1. La declaratoria di inammissibilità della domanda principale non comporta alcuna conseguenza processuale sulla domanda riconvenzionale, che, stante la sua autonomia, non è travolta dalla inammissibilità della domanda della neppure sotto il profilo della mancanza del preliminare Pt_1 tentativo di mediazione.
Le Sez. Unite, di recente, hanno chiarito che “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del
2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo.” (Sez. U., sent. n. 3452 del 07.02.2024)
9 Con detta pronuncia le Sezioni Unite hanno stabilito che, nell'ambito della mediazione obbligatoria, le domande riconvenzionali non sono soggette ad un autonomo procedimento di mediazione.
Invero, in seno alla giurisprudenza di merito, si sono registrati due opposti orientamenti.
Il primo richiedeva l'esperimento del tentativo di mediazione solo per la domanda principale, perché “…l'allungamento dei tempi della durata del processo (…) connesso al nuovo tentativo di mediazione contrasterebbe, di fatto, oltre che con l'intento deflattivo, anche con il diritto alla ragionevole durata del processo sancito dall'art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e con l'art. 47 della Carte dei Diritti Fondamentali dell'unione Europea”; il secondo orientamento, invece riteneva la mediazione obbligatoria necessaria anche per la domanda riconvenzionale, posto che l'onere del preventivo tentativo di mediazione è previsto con riguardo ad ogni singola domanda da far valere in giudizio e quindi indipendentemente dalla posizione processuale
(di attore o convenuto) della parte.
Con la pronuncia n. 3452 del 2024 la Corte, chiamata a dirimere il predetto contrasto ritiene che sottoporre anche la domanda riconvenzionale al preventivo obbligo di mediazione, dando luogo così al proliferale d'ulteriori giudizi, che colliderebbero con l'intento deflattivo della norma, consiglia di ritenere che la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.lg. n. 28 del 2010 sussista per il solo atto introduttivo del giudizio e non anche per le domande riconvenzionali, sia con riferimento alle domande riconvenzionali collegate all'oggetto della lite, che alle domande riconvenzionali ad essa « eccentriche ».
Con riguardo alle prime (riconvenzionali c.d. non eccentriche), tanto la disposizione del d.lgs. n. 28/2010, quanto la sua ratio, inducono a ritenere che esse non debbano essere sottoposte alla condizione della mediazione obbligatoria, in quanto sono collegate all'oggetto del processo già introdotto dall'attore.
Infatti, la legge non prevede né che la riconvenzionale sia sottoposta a mediazione obbligatoria né le modalità processuali di tale eventualità. A ulteriore supporto di ciò, si consideri che il legislatore, pur intervenuto anche recentemente sul tema quando la questione in esame era ampiamente emersa, nulla ha ritenuto di disporre al riguardo.
Quanto alle riconvenzionali c.d. eccentriche alla lite, che allargano l'oggetto del giudizio, senza connessione con quello già introdotto dalla parte attrice, le Sezioni Unite sono pervenute alle medesime conclusioni, sia per una questione di opportunità sia perché ciò sarebbe ricavabile dalla ratio della normativa che ha istituito la mediazione stessa. La mediazione, infatti, più che volta all'accertamento di diritti, deve essere considerata come un «contemperamento di interessi», con semplicità di forme, rapidità di trattazione e senza necessità di verifiche fattuali approfondite. Si tratta di una sorta di « esperimento », finalizzato ad un accordo negoziale, che — per la peculiarità delle materie oggetto dell'art. 5, comma 1,
d.lgs. n. 28/2010 — non avrebbe senso diluire e prolungare oltre misura. La mediazione obbligatoria ha, poi, la sua ratio nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l'utilizzo delle risorse
10 pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l'istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stesso operato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, affinché, da un lato, non venga obliterata l'applicazione dell'istituto, e dall'altro lo stesso non si determini una sorta di « effetto boomerang » sull'efficienza della risposta di giustizia.
Il ragionamento delle Sezioni Unite, inoltre, si basa sull'ulteriore considerazione che, qualora si ritenesse di sottoporre la domanda riconvenzionale eccentrica alla lite a mediazione obbligatoria, essa si dovrebbe
— per coerenza — estendere ad ogni altra domanda fatta valere in giudizio, diversa ed ulteriore rispetto a quella inizialmente introdotta dall'attore: non solo, quindi, la domanda riconvenzionale, ma anche la reconventio reconventionis, la domanda proposta da un convenuto verso l'altro, oppure da e contro terzi interventori, volontari o su chiamata, etc. Del pari, potrebbero esperirsi tante successive mediazioni non simultanee, con una assai poco efficiente gestione separata dei conflitti, che difficilmente condurrebbe ad un proficuo ed unitario accordo fra tutte le parti;
mentre il processo necessariamente vedrebbe una trattazione disordinata e disarticolata, in attesa dell'esperimento di tanti tentativi di conciliazione stragiudiziali.
Da quanto detto deriva che la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, d.lgs. n. 28/2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali.
Il motivo va disatteso anche con riferimento a tale aspetto.
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5. Infondato è anche il secondo motivo di gravame.
Lamenta l'appellante che il tribunale abbia qualificato la servitù come apparente, anche e soprattutto con riferimento alle finestre, e non tanto al cavedio, sulla base di una carente lettura del compendio probatorio agli atti. Sicché mancherebbe il requisito dell'apparenza, necessaria per l'usucapionem, difettando anche la prova della conoscenza o conoscibilità, da parte della della presenza delle Pt_1 fingeste.
La censura non ha pregio.
La servitù può essere oggetto di acquisto per usucapione se è una servitù apparente, cioè se vi siano segni visibili di opere di natura permanente, che rivelino ai terzi, in modo evidente, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente a favore del fondo dominante. Il requisito dell'apparenza, senza il quale non è possibile la costituzione della servitù, si identifica nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro della servitù. Ai fini dell'acquisto per usucapione 11 è richiesta la presenza di segni visibili di opere di natura permanente, obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino in maniera non univoca l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, dovendo le opere naturali o artificiali rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria e senza animus utendi iure servitutis, ma di un onere preciso a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù.. Le opere possono essere anche solo occasionalmente visibili.
Visibile, tuttavia, non equivale a conoscibile: non rileva, quindi, che l'opera sia a vista, né che il proprietario del fondo, che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell'esistenza dell'opera.
Un consolidato orientamento giurisprudenziale è nel senso che per poter determinare, rispetto a una determinata servitù, il requisito dell'apparenza, occorre non solo che esistano segni visibili concretantisi in opere di carattere permanente, ma che queste costituiscano il mezzo necessario all'esercizio della servitù
e che, per la loro struttura e consistenza, rivelino in maniera non equivoca l'esistenza dell'onere (cfr.
Cassazione civile sez. II, 20/05/2005, n.10696).
Assume l'appellante che - a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice – l'assunto della CP_1
“è stato realizzato in epoca recente (intorno agli anni '70)” era affermazione riferita solo al cavedio, che il tribunale ha erroneamente esteso anche alle finestre oggetto di causa, che, invece, sono state realizzate ad insaputa della Pt_1
L'assunto non pare convincente. Le finestre di cui si lamenta l'appellante sono state realizzate insieme al cavedio, considerata la funzione di quest'ultimo di dare luce ed aria alla abitazione della CP_1
a piano terra, sicché non può essere considerato separatamente dalle aperture, che sia affacciano
[...] su detto spazio, costituendo il cavedio con le finestre un'opera che dev'essere unitariamente considerata, sicché se pacificamente il cavedio era risalente agli anni 70 non appare logicamente possibile ritenere che invece le finestre siano sorte in epoca più recente, perchè un cavedio senza finestre sarebbe stato inutile.
In assenza di prove in senso contrario, la ricostruzione operata in sentenza è condivisibile
Inoltre, va considerato che anche le finestre erano ben visibili, come confermato dalle fotografie allegate alla c.t.u. dell'arch. prodotta in atti, sicché è anche per tale motivo smentito Persona_2
l'assunto secondo cui la servitù in scrutinio sarebbe priva del requisito della apparenza, per non essere le finestre visibili.
Assume ancora l'appellante che il giudice avrebbe inoltre omesso ogni accertamento del requisito della durata per poi ricavarlo dalla predetta affermazione afferente al cavedio. Sul punto - si ripete - che cavedio e finestre costituiscono un unicum costruttivo e funzionale, per cui quando si afferma che << il cavedio era risalente al 70>> deve intendersi cavedio e finestre;
ed in ogni caso, la prova della interruzione del possesso grava sulla parte che si oppone alla domanda di usucapione.
Ed alcuna prova è stata prodotta in atti in tal senso.
12 Il motivo va disatteso.
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6. Va disatteso anche il terzo motivo di gravame, che censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto possibile acquisire per usucapione una servitù di mantenimento del fabbricato a distanza inferiore rispetto a quella fissata dalle norme codicistiche, dai regolamenti edilizi locali e dagli strumenti.
Giova premettere che effettivamente controversa è la possibilità di usucapire il diritto di servitù avente ad oggetto una distanza legale. Un orientamento ha infatti ritenuto che le limitazioni legali alla proprietà non derivino da un autonomo diritto reale di servitù, ma sono connaturate alle facoltà inerenti al diritto di proprietà, sicché non essendo configurabile un loro possesso, va correlativamente esclusa la possibilità di usucapione, pure se la loro violazione, integrando molestia, può ricevere tutela possessoria.
Da ultimo, però, l'ordinanza della S.C. n. 25843 del 05.09.2023 è intervenuta sulla possibilità di usucapire il diritto di servitù avente ad oggetto una distanza legale, ammettendola. La Suprema Corte ha precisato che “come ricorda Cass. ord. n. 343/2023, seppur non è mancata qualche pronuncia che ha opinato in senso contrario
(come Cass. n. 20769 del 2007), ormai da tempo, questa Corte costantemente afferma che, in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali (cfr. Cass. n. 4240 del 2010; Cass. n. 22824 del 2012, la quale ha significativamente respinto un'istanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite;
Cass. n. 3979 del
2013; Cass. n. 11052 del 2016; Cass. n. 1395 del 2017; Cass. n. 8227 del 2018; più di recente, Cass. n.
25863 del 2022; Cass. n. 12865 del 2022).” Pertanto, superato il contrasto di giurisprudenza, già a far data dalla ordinanza n. 343/2023, è ammissibile la possibilità di usucapire il diritto a tenere ad una distanza inferiore da quella legalmente prevista un immobile, con la precisazione che “ l'usucapibilità del diritto a tenere un immobile a distanza inferiore da quella legale non equivale, in effetti, alla stipula pattizia di una deroga in tal senso perché risponde alla diversa e ulteriore esigenza di garantire la stabilità dei rapporti giuridici in relazione al decorso del tempo. Se dalla norma codicistica o da quella integrativa discende, come comunemente si afferma, il diritto soggettivo del vicino di pretendere che il confinante edifichi a distanza non inferiore a quella prevista, si deve, nondimeno, ammettere, ove anche si consideri vietata la deroga convenzionale, che l'avvenuta edificazione (con opere quindi permanenti e visibili), mantenuta con i requisiti di legge per oltre venti anni, dia luogo al verificarsi dell'usucapione, da parte del confinante, del diritto a mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale: senza che ciò infici, naturalmente, le facoltà della pubblica amministrazione, restando, così, salva la disciplina pubblicistica e l'osservanza degli standard di qualsivoglia natura che il legislatore o l'amministrazione abbiano fissato, anche alla stregua, eventualmente, di normativa di fonte sovranazionale”.
Per la Suprema Corte non rileva che la costruzione sia abusiva ai fini della usucapione, poiché l'irregolarità
13 edilizia non ha alcun riflesso sul piano civilistico, non ostando, pertanto, alla possibilità che si perfezionino i requisiti e termini necessari ai fini del maturarsi della prescrizione acquisitiva.
Del tutto inconferente è pertanto il richiamo alla sentenza del Cds del 3.11.2023 n. 9506 intercorsa fra le parti e che ha rigettato il gravame avverso la sentenza del Tar Lecce: la vicenda amministrativa resta sullo sfondo ed è ininfluente in questa sede ai fini della decisione, perché l'acquisito per usucapione di una servitù, da parte del confinante, di mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale si pone su piano di rapporti fra privati, del tutto diverso da quello pubblicistico, oggetto della pronuncia del giudice amministrativo.
La censura è infondata.
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7. Fondata è invece la censura che si appunta avverso l'importo di € 13.000 liquidato in primo grado. La parte appellante, soccombente in primo grado, lamenta che il capo relativo alle spese di lite liquidate a favore della controparte sia errato perché l'importo è eccessivo ed esorbitante considerato il valore della lite.
L'importo, che corrisponde ad un valore prossimo ai massimi edittali per un giudizio di valore indeterminabile avente complessità media, effettivamente non appare congruo rispetto all'oggetto della controversia in esame, che - se pure è di valore indeterminato - non presenta oggettivamente una complessità tale da potersi definire “media” utilizzata come scaglione di riferimento dal tribunale, che si
è attestato peraltro anche su valori prossimi ai massimi edittali. Nella specie, ove si tenga conto dell'oggetto della lite, dell'attività effettivamente svolta, della obiettiva complessità delle questioni affrontate, tale importo non appare effettivamente né congruo né ragionevole e la determinazione giudiziale delle spese di lite in caso di soccombenza deve osservare il criterio equitativo, con l'unico limite della ragionevolezza. Appare più adeguato pertanto rideterminare l'importo delle spese di lite di primo grado ragguagliandolo ad un valore più prossimo ai medi tabellari previsti per cause di valore indeterminato e complessità bassa: l'importo congruo è quello di € 7.500.
In tal senso il motivo va accolto.
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8. L'appello va sul punto accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Assorbite restano tutte le altre questioni.
Le spese di lite di questo grado, che possono essere compensate per 1/3 in considerazione dell'esito del presente giudizio, seguono nel resto la soccombenza, la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, in applicazione del principio dell'infrazionabilità della domanda, e sono liquidate come in dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione notificato il 05.11.2023 nei confronti di e avverso Controparte_1 Controparte_2 la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1058/2023, pubblicata il 06.04.2023, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, ridetermina in € 7.500, oltre accessori di legge e di tariffa, l'importo delle spese di lite liquidate in primo grado in favore di e Controparte_1 Controparte_2
2) Conferma nel resto;
3) Compensa per 1/3 le spese di lite di questo grado e condanna al pagamento Parte_1 in favore di e dei restanti 2/3 delle spese, che per Controparte_1 Controparte_2
l'intero liquida in € 7500, oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 1° aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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