Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 30261/22 R.G.A.C.
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione Undicesima Civile
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito di udienza sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, dott. Filippo Peluso, letti gli atti;
rilevato che con apposito decreto, inserito nel fascicolo telematico e comunicato alle parti, è stato disposto che l'odierna udienza sarebbe stata sostituita dal deposito di note scritte, fissando apposito termine per il deposito telematico di tali note di trattazione scritta;
rilevato che parte attrice ha depositato note scritte chiedendo: in via principale e nel merito dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Contratto e dell'art. 1456 cod. civ. e, per l'effetto, emettere sentenza dichiarativa della risoluzione e, sempre per l'effetto: a) accertare e dichiarare il diritto della Attrice al risarcimento dei danni e, quindi, la responsabilità contrattuale della Convenuta e condannare quest'ultima al pagamento, in favore dell'Attrice a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 26.840,00 ovvero in quelle somme maggiori o minori che l'adito Giudice, in sua giustizia ed equità, riterrà opportuna, oltre interessi legali, dalla data del sorgere del credito al soddisfo;
b) in via estremamente subordinata e gradata accertare e dichiarare la gravità degli inadempimenti ex art. 1455 cod. civ. e, per l'effetto, dichiarare risolto il
Contratto ex art. 1453 cod. civ. per inadempimento della Convenuta e per l'effetto; b.1) accertare e dichiarare il diritto della Attrice al risarcimento dei danni e, quindi, la responsabilità contrattuale della Convenuta e condannare quest'ultima al pagamento, in favore dell'Attrice a titolo di risarcimento del
danno, della somma di euro 26.840,00 ovvero in quelle somme maggiori o minori che l'adito Giudice, in sua giustizia ed equità, riterrà opportuna, oltre interessi legali, dalla data del sorgere del credito al soddisfo;
in ogni caso condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese, anche generali, e delle competenze professionali del presente procedimento, oltre IVA e C.P.A. da attribuirsi al procuratore antistatario. esaminati gli atti della causa, decide la controversia ex art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito del seguente dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante redazione telematica e sottoscrizione con firma digitale.
N. 30261/22 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione XI civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, all'udienza di discussione del 6/2/2025, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 30261/22 R.G.A.C., decisa il 6/2/2025 e vertente
TRA
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(P. Iva ), in persona del legale rapp.te p.t., con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Napoli alla via Scarlatti n. 67, elett.te dom.ta a Napoli in Via
Miguel Cervantes de Saavedra n. 55/5 presso lo studio dell'Avv. Paolo
Cantelmo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
(P. Iva ), con sede legale a Controparte_1 P.IVA_2
Napoli al corso Arnaldo Lucci n. 156
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: per parte attrice, in accoglimento della domanda, in via principale e nel merito dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del contratto e dell'art. 1456 cod. civ. e, per l'effetto, emettere sentenza dichiarativa della risoluzione e, sempre per l'effetto: a) accertare e dichiarare il diritto della Attrice al risarcimento dei danni e, quindi, la responsabilità contrattuale della convenuta e condannare quest'ultima al pagamento, in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 26.840,00 ovvero in quelle somme maggiori o minori che l'adito Giudice, in sua giustizia ed equità, riterrà opportuna, oltre interessi legali, dalla data del sorgere del credito al soddisfo;
b) in via estremamente subordinata e gradata accertare e dichiarare la gravità degli inadempimenti ex art. 1455 cod. civ. e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto ex art. 1453 cod. civ. per inadempimento della convenuta e per l'effetto b.1) accertare e dichiarare il diritto della attrice al risarcimento dei danni e, quindi, la responsabilità contrattuale della convenuta e condannare quest'ultima al pagamento, in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 26.840,00; con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Motivi della decisione
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La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria in parte espletata dal G.U. dott. V. Pappalardo, viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma secondo, n. 4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18/06/2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04/07/2009) ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge n. 69 del 18/06/2009.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come
"svolgimento del processo".
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 Cost. che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico- giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purché, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poiché nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili.
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Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercé l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.
In fatto ed in sintesi con atto ritualmente notificato la società (d'ora Pt_1 in avanti solo “la società attrice”) ha citato in giudizio la società
[...]
(d'ora in avanti solo “la società convenuta”) chiedendo CP_1
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dichiararsi l'inadempimento della convenuta in relazione all'esecuzione del contratto denominato “Contratto di Comunicazione All Inclusive Full 12 mesi” n. 000999ALP09AFULL, sottoscritto il 15/6/2022, con il quale la società convenuta affidava alla società attrice l'incarico di sviluppare progetti creativi su mezzi digitali e cartacei, strategie di marketing, social media ed opere web relativi alla medesima società convenuta, servizi meglio specificati nell'allegato 1 al contratto.
Premetteva la società attrice che, sin dall'inizio del rapporto contrattuale la società convenuta aveva manifestato la propria urgente necessità e priorità consistente nel creare e sviluppare un sito e-commerce, da svolgere prima dell'esecuzione delle altre fasi oggetto del contratto e che, pertanto, nel rispetto delle clausole contrattuali nonché e della volontà della propria cliente aveva creato e sviluppato e portato a termine il sito e-commerce. In
Parte particolare, la società convenuta forniva alla solo dopo innumerevoli richieste le credenziali di un proprio server (cd. hosting) affinché la società attrice potesse svolgere la propria attività di creazione dell'e-commerce che, come detto, la società attrice portava regolarmente a termine come risultante dalla documentazione allegata. Precisava che il lavoro svolto dalla società attrice era sempre stato reso arduo a causa della reticenza della società convenuta a fornire gli accessi al server;
ed invero solo dopo trenta e più giorni dalla stipula del contratto la società attrice otteneva un solo accesso per poter caricare i file della versione demo del sito, ma i dati forniti si erano rivelati inesatti. Infatti, per eseguire le ulteriori implementazioni richieste
Parte dalla società convenuta, quest'ultima avrebbe dovuto consentire alla altri accessi al server per poter operare sui file;
tuttavia, tali informazioni erano state fornite in ritardo ed in maniera errata e incompleta, nonostante il contratto prevedesse il termine di massimo quindici giorni. Inoltre, la società convenuta comunicava alla LGL di procedere alla creazione dell'e-commerce senza la necessità di agganciare il proprio gestionale di guisa che la società attrice aveva dovuto inserire manualmente oltre 6500 prodotti (attività non
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prevista dal contratto). Infine, la società attrice, per poter continuare l'upload dei prodotti, chiedeva alla società convenuta a mezzo PEC del 29/10/2022 di fornire i materiali indispensabili allo svolgimento delle attività contrattuali così come previsto all'art. 2, comma 3, del contratto con il quale la società convenuta si obbligava a “rispettare i tempi di richiesta del materiale necessario per l'esecuzione dei lavori previsti nel suddetto contratto e di espletamento dei servizi e/o erogazione delle forniture”. Tuttavia, la richiesta rimaneva inevasa, così come rimaneva inesitato il pagamento di tre fatture per l'importo complessivo di € 6.588,00 per i quali la società attrice chiedeva ed otteneva il rilascio di D.I n. 8899/2022 dal Tribunale di Napoli.
Pertanto, in considerazione dei sopra esposti e reiterati inadempimenti la società attrice, con comunicazione PEC del 10/11/2022 dichiarava alla società convenuta la propria volontà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del contratto e dell'art. 1456 cod. civ. con conseguente risoluzione ipso jure del contratto, nonché invitava e diffidava la convenuta a saldare le fatture portate dal successivo D.I. n.
899/2022, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi.
La società convenuta, benché ritualmente citata in giudizio, rimaneva contumace.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata da parte attrice;
all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. a seguito dell'udienza cartolare fissata ex art. 127ter c.p.c..
La domanda di parte attrice è risultata fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
La ricostruzione fattuale di parte attrice risulta confermata dall'allegazione documentale e dall'istruttoria testimoniale. Risultano, quindi, provate: 1) la sottoscrizione in data 15/6/2022 della proposta contrattuale ed il contestuale pagamento dell'acconto per l'importo di € 2.684,00 come previsto dall'art. 10, comma 2, dello stesso contratto (doc. 1 allegato al fascicolo di parte
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attrice); 2) la diffida di pagamento inviata mediante comunicazione PEC del
29/10/2022 relativa alle fatture n. 163 del 13/9/2022 e n. 183 del 12/10/2022;
3) la dichiarazione di risoluzione contrattuale ex art. 13 del contratto e art. 1456 c.c. con diffida di pagamento inviata mediante comunicazione PEC del
10/11/2022; 4) l'emissione del D.I. n. 8899 del 13/12/2022.
Dalle risultanze istruttorie di cui alla prova testimoniale espletata mediante l'escussione dei testi sigg. consulente esterno della società Testimone_1 attrice, escusso all'udienza del 21/3/2024, e collaboratore Testimone_2 esterno della società attrice, escusso all'udienza del 9/9/2024, è risultata confermata l'esecuzione delle fasi 1 e 2 del contratto, ovvero la fase 1 di che prevedeva l'attività di , Controparte_2 Parte_2
e la fase 2 consistente nella Controparte_3
realizzazione del sito web e-commerce della nonché Controparte_1 nell'attività di e Web copywriting;
i testi hanno poi dichiarato, Controparte_4
in riferimento alla necessità di creare e sviluppare un sito web e-commerce, come la società convenuta provvedeva, solo con notevole ritardo e dopo numerose richieste, a trasmettere le credenziali di un suo server necessarie alla creazione del sito web e-commerce; entrambi i testi, inoltre, hanno dichiarato che la società convenuta forniva per le attività da espletare in esecuzione del contratto, link a siti non funzionanti, un file Excel dove non vi erano collegamenti tra i prodotti, le foto e le descrizioni, mentre non venivano consegnati i materiali richiesti dalla società attrice, ossia i prodotti da inserire nel sito e-commerce, per l'esecuzione delle attività previste da contratto;
pertanto, la società attrice, per completare il sito web e-commerce, era stata costretta a dovere effettuare la ricerca e fornire i materiali nei formati Exel, testuali e fotografici, provvedendo ad inserire nel sito circa 6500 prodotti;
infine, i testi hanno dichiarato di avere eseguito la fase 3 del contratto, ovvero l'attività di manutenzione ed aggiornamento tecnico in seguito all'avvio del sito web e-commerce e delle attività di sviluppo del piano marketing e del
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piano editoriale per le pubblicazioni da eseguire sulle pagine dei social network della società convenuta.
Pertanto, sulla base della istruttoria documentale e testimoniale ut supra, trova accoglimento la domanda di parte attrice, dovendosi dichiarare la risoluzione del contratto del 15/6/2022 per l'inadempimento della società convenuta, e ciò in base all'art. 1456 c.c. ed all'art. 13 del contratto secondo il quale “tutte le clausole del presente contratto sono da considerarsi essenziali di guisa che in caso di violazione e/o inadempimento da parte del Cliente alle medesime clausole, l' avrà il diritto, qualora dichiari di volersi avvalere della Pt_3
clausola risolutiva espressa, di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli affetti dell'art. 1456 cod. civ.”.
Nel caso di specie non necessita la prova dell'importanza dell'inadempimento in quanto “in tema di contratti, la condizione risolutiva postula che le parti subordinino la risoluzione del contratto, o di un singolo patto, ad un evento, futuro ed incerto, il cui verificarsi priva di effetti il negozio "ab origine", laddove, invece, con la clausola risolutiva espressa, le stesse prevedono lo scioglimento del contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o lo sia secondo modalità diverse da quelle prestabilite, sicché la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte” (Cass. Civ. n. 20854 del 2/10/2014).
Va accolta la domanda di risarcimento danni della società attrice che si quantifica nell'importo di € 17.568,00, ovvero l'importo dovuto dalla società convenuta come da contratto, detratto l'acconto già ricevuto dalla società attrice (€ 2.684,00) e l'importo di cui alle fatture n. 163 del 13/9/2022, n. 183 del 12/10/2022 e n. 201 del 10/11/2022 (€ 6.588,00) per cui la società attrice è già munita del titolo, ovvero D.I. n. 8899/22, oltre agli interessi legali dalla data del 10/11/2022 sino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia
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(valore medio dello scaglione di valore fino ad € 26.000,00), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (G.U. n. 77 del 02/04/14), come aggiornati dal DM n. 147 del 13/8/2022 (G.U. n. 236 dell'8/10/2022).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Controparte_1
2) dichiara risolto il contratto del 15/6/2020 intercorso tra le parti per l'inadempimento della società convenuta;
3) condanna la società convenuta al pagamento in favore della società attrice,
a titolo di risarcimento danni, dell'importo di € 17.568,00, oltre interessi come in parte motiva;
4) condanna la società convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore della società attrice che liquida in € 545,00 per spese ed € 5.077,00 per competenze professionali, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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