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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/07/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 9.7.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26/2025 R.G., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Michela Cammarino e Velia Parte_1
Scarnecchia
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv. Domenico Longo)
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 2.1.2025, premesso di essere una bracciante Parte_1 agricola a tempo determinato, di aver lavorato negli anni 2019 (dal 14.6.2019 al 31.10.2019),
2020 (dal 1.6.2020 al 30.9.2020), 2021 (dal 5.7.2021 al 30.10.2021) e 2022 (dal 13.5.2022 al
30.9.2022) per 102 giornate alle dipendenze dell'Azienda Agricola “Le Serre di LA
LO” e di essersi occupata della raccolta di prodotti ortofrutticoli (in particolare, di pomodori, peperoni, EP, pesche ed albicocche), nonché del taglio dell'uva, ha censurato l'operato dell' laddove ha provveduto al disconoscimento totale (anni 2019, CP_2
2020 e 2022) e parziale (anno 2021) dei rapporti di lavoro svolti alle dipendenze dell'
[...]
[...] , mediante provvedimento individuale dell'11.7.2024, Parte_2 notificatole in data 13.8.2024.
La ricorrente ha aggiunto di aver inutilmente impugnato in via amministrativa tale disconoscimento ed ha, pertanto, chiesto all'adito Tribunale di: “1. accertare e dichiarare che la ricorrente, nel corso del 2019 ha prestato la propria attività lavorativa -in qualità di operaio agricolo a tempo determinato- per complessivi nr. 102 giorni, nel corso dell'anno del 2020, ha prestato la propria attività lavorativa - in qualità di operaio agricolo a tempo determinato- per complessivi nr. 102 giorni;
nel corso del 2021, ha prestato la propria attività lavorativa -in qualità di operaio agricolo a tempo determinato- per complessivi nr. 102 giorni;
nel corso del
2022, ha prestato la propria attività lavorativa -in qualità di operaio agricolo a tempo determinato- per complessivi nr. 102 giorni;
2. accertare e dichiarare, che la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del
Comune di ST per nr. 102 giorni nell'anno 2019, per nr. 102 giorni nell'anno 2020, per nr. 102 giornate nell'anno 2021, per nr. 102 gg. nell'anno 2022, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art.9 ter, comma 2, della L.608/96; e, conseguentemente, condannare l' ad iscrivere la ricorrente negli elenchi anagrafici CP_2 degli operai agricoli a tempo determinato del ST per nr. 102 giorni nell'anno 2019, per nr. 102 giorni nell'anno 2020, per nr. 102 giornate nell'anno 2021, per nr. 102 gg. nell'anno
2022, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art.9 ter, comma 2, della L.608/96;”. CP_ Tempestivamente costituitosi in giudizio, l' ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito;
nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1)- in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario sulla domanda di condanna alla reiscrizione;
2)- nel merito, rigettare il ricorso perché infondato;
3)- condannare parte ricorrente alla refusione di spese, diritti ed onorari di causa.”
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti, all'udienza del 9.7.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione da almeno una delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
2. - In via preliminare, occorre dare atto che il ricorso giudiziario, preceduto dal rimedio amministrativo, risulta depositato nel termine ex art. 22 DL n. 7/1970, conv. con modifiche nella L. n. 83/1970.
2 Infondata è, poi, l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal resistente, spettando al giudice ordinario del lavoro l'accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura e del conseguente diritto all'iscrizione e al pagamento delle connesse prestazioni previdenziali.
Inoltre, non è condivisibile la censura attorea, relativa alla asserita violazione, da parte dell' , delle norme sul procedimento amministrativo (L. 241/1990). CP_2
Ed invero, è stato più volte affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L.
241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 135/2022 “occorre premettere in generale che, sebbene le disposizioni di cui alla legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, “si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali” (art. 29, 1° comma), il procedimento che conduce al disconoscimento o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una normazione specifica nel d.l. 3 febbraio 1970,
n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: disciplina che, da un lato, risulta rispettata nella specie, dall'altro, soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più di recente fissati in via generale dalla l. n. 241/90.
Del resto, nella materia in esame, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli (evidenziate anche dalla Corte costituzionale), non opera la regola prescritta in via generale dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n.241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un'indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato) (si veda, ex aliis, Cass., sent. n. 17228/2010). La specialità della materia esclude, peraltro, l'applicabilità della legge 7 agosto 1990, n.241 nella sua interezza, sicché la censura prospettata dall'appellante è destituita di fondamento anche in relazione alle ulteriori CP_ disposizioni della stessa legge di cui ha lamentato la violazione da parte dell' .
3. - Nel merito, si osserva - anzitutto - che sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di
3 comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento);
2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un.
26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa
(Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, CP_2 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Ed ancora: “L'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli art. 3 e 4 del d.lg.lt. n. 212 del 1946, incombe, ai sensi dell'art.
2697 c.c., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza è
4 riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente” (Cassazione civile sez. lav., 19/08/2003,
n.12133; In senso conforme cfr. Cass. 22 novembre 1995 n. 12059).
Inoltre, com'è noto, in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi, la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante, come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale, mentre la fede privilegiata non si estende alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante”
(Cass. 9919/2006); e inoltre, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Nella specie, sulla base della diretta consultazione dell'atto costitutivo e dello statuto di una cooperativa, del CUD rilasciato ai soci, nonché in considerazione del fatto che
i soci lavoratori erano privi di partita IVA, gli ispettori avevano escluso che tali soci avessero attività in proprio che ne consentisse la qualificazione di artigiani, e la sentenza impugnata, confermata sul punto dalla S.C., aveva fondato la decisione sulle risultanze del verbale ispettivo, condividendo le valutazioni degli ispettori)” (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008).
Ciò posto, nel caso di specie, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, dovendosi ritenere che l'onere probatorio sia stato solo parzialmente assolto dall'odierna ricorrente, che ne era gravata. CP_ Ed invero, si osserva che l' ha depositato il verbale ispettivo n. 2024001361/DDL del
24.05.2024, riferito la periodo compreso tra il 5.02.2019 e il 31.03.2023 e relativo alla ditta individuale “Le Serre” di LA LO (e quindi alle annualità dedotte nel presente giudizio), con sede legale in ST (FG), alla Via Regina Margherita, n. 91 dal quale risultano plurimi e concreti elementi a sostegno del carattere simulato dei rapporti di lavoro agricolo denunciati da tale azienda, compreso quello per cui è causa.
L'indagine, volta alla verifica della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti degli CP_ operai agricoli denunciati all' e della congruità delle giornate di manodopera denunciata rispetto al fabbisogno aziendale, è stata avviata in data 5.03.2024, mediante notifica al titolare dell'azienda, LA LO, del Verbale di Primo Accesso Ispettivo.
5 Dagli accertamenti ispettivi effettuati (esame della fatturazione aziendale, sopralluoghi sui fondi aziendali, audizione del datore di lavoro e dei lavoratori assunti) sono emerse le seguenti circostanze:
1) la ditta “Le Serre”, gestita sotto forma di impresa individuale (P.IVA n. ) è P.IVA_1 stata iscritta, a far data dal 5.02.2019, alla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Foggia” (n. REA FG- 311554) per l'esercizio dell'attività di “coltivazione di alberi da frutto; CP_
2) a decorrere dall'anno 2019 l'azienda ha proceduto a denunciare all' tramite DMAG, braccianti agricoli a tempo determinato;
CP_
3) dall'analisi degli archivi gli ispettori hanno rilevato che, sebbene la ditta abbia dichiarato di svolgere attività agricola sui fondi siti negli agri di ST e NF, detenuti a titolo locativo e aventi un'estensione di 11,87 ettari, dalla visura AGEA, contrariamente, gli ettari utilizzati risultano essere stati 8,50;
4) in data 5.03.2024, i funzionari di vigilanza si sono recati presso lo studio del consulente del lavoro, dott. , e in tal sede hanno convocato il titolare dell'azienda agricola Persona_1 ispezionata, LA LO, notificando allo stesso il Verbale di Primo Accesso Ispettivo e richiedendo, contestualmente, l'esibizione di tutta la documentazione utile al prosieguo degli accertamenti;
5) in pari data LA ha rilasciato una libera dichiarazione nella quale ha chiarito che la ditta non ha mai operato all'interno di magazzini ma esclusivamente su fondi siti in area aperta, e che i terreni sono stati coltivati con ortaggi e con piante di vite, per 11 ettari, e con peschi e albicocchi, su terreni di piccola estensione Tale dichiarazione, tuttavia, in data postuma è stata rettificata dallo stesso LA il quale ha precisato che gli agri effettivamente utilizzati per l'attività agricola erano estesi su 8/9 ettari, aggiungendo che i fondi non erano mai stati seminati a pomodori e che la ditta aveva utilizzato i predetti fino a dicembre dell'anno 2022, periodo in cui si risolveva il contratto di locazione;
6) a prosieguo degli accertamenti, i verbalizzanti hanno effettuato dei sopralluoghi sui fondi dell'azienda “Le Serre” riscontrando che: quelli di ST erano adibiti in gran parte alla produzione di uva da vino, in parte residua alla coltivazione di ER SI e per il resto, in misura molto ridotta, alle piantagioni frutticole (consistenti in pochi alberi posti lungo i corridoi dei vigneti); quelli di NF erano incolti o mal curati;
7) al fine di accertare i reali periodi di lavoro e le effettive produzioni agricole, gli ispettori hanno provveduto ad eseguire dei controlli sulle fatture emesse dalla ditta “Le Serre” dall'anno
2019 all'anno 2023, riscontrando che l'azienda ha prodotto e commercializzato, nel periodo
6 compreso tra giugno e settembre in misura preponderante la frutta, tra settembre e novembre l'uva e le olive e in diversi periodi il EP RO (prodotto ortofrutticolo maggiormente lavorato). Nello specifico è emerso che l'azienda agricola “Le Serre”:
-- nell'anno 2019 ha coltivato e venduto: gli asparagi, nel mese di maggio, anche se in misura ridotta;
solo i ER, da settembre a novembre;
le albicocche, pesche, prugne, ciliegie, da luglio a settembre;
l'uva da vino da settembre a ottobre (come risulta da 2 fatture di vendita);
--nell'anno 2020 ha coltivato e venduto: le albicocche, pesche, prugne da maggio a novembre;
l'uva da vino a settembre;
le olive da olio a novembre (come risulta da una fattura emessa); i broccoli, a dicembre (venduti in unica soluzione);
--nell'anno 2021 ha coltivato e venduto: i broccoli a gennaio, i carciofi ad aprile (come risulta da 2 fatture prive dell'indicazione della quantità venduta); le pesche, albicocche, fichi, ciliegie da giugno ad agosto;
l'uva da vino a settembre (come risulta da 3 fatture di vendita); le olive da olio e da tavola a ottobre (come risulta da 2 fatture di vendita); il EP RO (come risulta da 4 fatture emesse nel corso dell'anno);
--nell'anno 2022 ha coltivato e venduto: le pesche e le albicocche da maggio ad agosto;
i limoni, in misura ridotta, a giugno (come risulta da una fattura); l'uva da vino e da tavola ad agosto (come risulta da una fattura) e a novembre (come risulta da 3 fatture); i ER SI da ottobre a novembre (come risulta da 3 fatture); le olive ad ottobre (come risulta da una fattura);
-- nell'anno 2023 non è stata rinvenuta alcuna fattura di vendita di prodotti agricoli;
8) gli ispettori, quindi, dall'analisi della documentazione predetta e dall'estensione effettiva dei fondi- così come emersa dalla visura AGEA- hanno rilevato che nel periodo compreso dal 2019 al 2023 l'azienda ha denunciato un numero di lavoratori sproporzionato rispetto alle colture praticate;
9) al fine di dirimere ogni dubbio sulla regolarità dei rapporti di lavoro i funzionari di vigilanza, CP_ quindi, hanno convocato tutti gli operai denunciati dall'azienda all' specificando, nelle lettere di invito, sia la finalità della convocazione che le conseguenze che sarebbero scaturite dalla mancata presentazione precisando che “in assenza di giustificato valido motivo supportato da idonea documentazione, la mancata ottemperanza alla presente richiesta comporterà la definizione della sua posizione contributiva esclusivamente sulla scorta degli atti ed elementi in possesso di questo Istituto, con eventuali conseguenti determinazioni di rettifiche e/o annullamenti d'ufficio”;
10) tra tutti i lavoratori citati solo 92 hanno risposto alla convocazione rendendo, tuttavia, dichiarazioni (agli atti del fascicolo) appSImative e non utili a ricostruire gli asseriti rapporti
7 di lavoro. In particolare: solo 9 dei braccianti citati hanno rilasciato dichiarazioni congruenti con quanto emerso durante l'accertamento ispettivo;
10 asseriti braccianti hanno, invece, dichiarato di aver prestato servizio in periodi che non hanno trovato corrispondenza sia con i periodi di lavoro comunicati telematicamente dall'azienda all'Inps- tramite DMAG- le CP_3 dichiarazioni rese da altri braccianti presunti colleghi di lavoro nello stesso periodo;
73 asseriti braccianti hanno dichiarato, altresì, circostanze incongruenti, incerte o inesatte in merito all'attività aziendale. Nello specifico:
-- alcuni hanno dichiarato di non conoscere l'azienda e la sua ubicazione, altri di non aver mai prestato attività lavorativa per la stessa;
-- la maggior parte ha riferito circostanze contrastanti sulla collocazione dei fondi, sulle culture praticate ( non hanno saputo indicare se la coltivazione riguardavano esclusivamente la frutta, uva o ortaggi, se tutte le culture venivano eseguite contemporaneamente su tutti i fondi, ovvero se un tipo di coltura veniva impiegata solo sui fondi di ST o di NF, o su entrambi i siti) e sulla presenza di eventuali costruzioni nei dintorni dei campi (capannoni, magazzini, case coloniche);
-- quasi tutti hanno riferito relativamente alle modalità di raggiungimento del luogo di lavoro di recarsi in autobus anche se dai sopralluoghi effettuati è emerso che i fondi di NF erano dislocati a 40 Km dal centro abitato mentre quelli di ST erano ubicati in maggioranza in aree interne al territorio raggiungibili solo per strade sterrate, e solo un piccolo appezzamento era allocato nei pressi del centro abitato;
-- gran parte dei braccianti hanno affermato, relativamente alle mansioni svolte, di essersi occupati, per lunghi periodi, di coltivazioni di pesche e albicocche su agri in cui tali coltivazioni sono state esigue o addirittura inesistenti, e, altri, invece, di aver coltivato olive, ciliegie, pomodori ed altre colture mai praticate dall'azienda;
11) le dichiarazioni ottenute dai braccianti, in risposta a specifiche domande poste loro sui luoghi, sui tempi e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, non hanno permesso agli ispettori di riscostruire agevolmente l'attività aziendale effettivamente svolta dall'azienda. Tale difficoltà è stata determinata non solo dall'incapacità dei braccianti di esporre quanto a loro conoscenza per la mancata comprensione della lingua italiana - la maggior parte di loro (donne di origine extracomunitaria) è stata accompagnata in sede di audizione dal coniuge esercente la funzione di interprete- ma anche nel riferire circostanze riguardanti periodi di lavoro non recenti;
12) gli ispettori, quindi, all'esito degli espletati accertamenti, in ragione delle dichiarazioni acquisite dal titolare della ditta, LA LO, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori e
8 dall'esame incrociato delle stesse e da quanto emerso dall'analisi della documentazione contabile hanno:
-- accertato che, l'attività aziendale è stata portata avanti da un numero di dipendenti di gran lunga inferiore rispetto a quello denunciato dall'azienda. L'eccessiva assunzione di braccianti
è stata, infatti, finalizzata alla costituzione di fittizi rapporti di lavoro atti a costituire posizioni contributive utili ai fini pensionistici e al conseguimento di prestazioni previdenziali (in misura prevalente indennità di maternità erogate nei confronti di donne di origine extracomunitaria);
-- annullato parzialmente o ridotto le giornate di lavoro denunciate rettificando, così, alcuni CP_ rapporti di lavoro dichiarati dall'azienda all' (come da elenchi allegati al verbale ispettivo);
-- annullato totalmente sia i rapporti di lavoro dei soggetti che non si sono presentati alla convocazione per rendere s.i.t. sia di quelli che hanno rilasciato dichiarazioni incongruenti rispetto alle risultanze oggettive constatate nel corso dell'accertamento.
Tra i lavoratori escussi in sede ispettiva vi è anche l'odierna ricorrente, le cui dichiarazioni risultano allegate alla memoria di costituzione (doc. 2).
Dagli elementi sopra evidenziati emergono, in definitiva, seri dubbi circa la sussistenza di gran parte dei rapporti di lavoro denunciati dall'azienda ispezionata.
A fronte di tali indagini ispettive, le allegazioni e le prove offerte dall'odierna ricorrente appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato in agricoltura, sia pure solo per una delle annualità azionate e per un numero di giornate inferiore a quello rivendicato.
In particolare, sul piano assertivo, le deduzioni svolte dalla ricorrente – considerate nel loro complesso – appaiono, per un verso, generiche, per altro verso, solo parzialmente compatibili con gli esiti dell'accertamento ispettivo svolto a carico dell'azienda agricola “Le Serre di
LA LO”, del quale si è in precedenza dato conto.
Quanto alla genericità delle allegazioni, si ritiene che il ricorso introduttivo del giudizio non esprima allegazioni sufficienti ed adeguate in ordine all'inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, all'assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, alla retribuzione percepita ed alle mansioni concretamente svolte.
Ed invero, sotto un primo profilo, per ciascuna annualità rivendicate, la ricorrente si è limitata a riportare il numero complessivo di giornate asseritamente lavorate in un arco temporale costituito da più mesi, indicando, per l'intero periodo, mansioni di varia natura e prodotti agricoli caratterizzati da diversa stagionalità (raccolta dei prodotti ortofrutticoli in particolare dei pomodori, peperoni, EP, pesche ed albicocche, taglio e raccolta dell'uva) ed
9 omettendo di precisare, per ciascuna frazione temporale dell'intero periodo lavorativo, il tipo di mansioni asseritamente espletate.
Parimenti generiche appaiono le allegazioni attoree in relazione alla sottoposizione al potere direttivo, disciplinare e gerarchico del datore di lavoro, il quale avrebbe definito quotidianamente le direttive di lavoro, i terreni sui quali svolgere l'attività lavorativa, le mansioni da svolgere e avrebbe corrisposto la retribuzione.
Ed ancora, la ricorrente ha allegato che la paga giornaliera ammontava ad € 55,00 e le sarebbe stata corrisposta con bonifico o in contanti normalmente a fine settimana, in base al numero di giorni lavorati, senza specificare quanta parte di retribuzione avrebbe ricevuto in contanti e quanta parte mediante bonifico.
Appare, dunque, possibile concludere nel senso che le allegazioni contenute in ricorso sono solo apparentemente circostanziate, ma in realtà, riferite ad un modello indistinto ed indifferenziato di rapporti di lavoro che non consente, neppure in astratto, di imputare in maniera specifica al lavoratore e all'azienda agricola l'effettivo svolgersi del rapporto di lavoro.
Le riscontrate carenze assertive vanno valutate tenendo conto dei plurimi segnali di allarme denunciati dagli ispettori, delle incongruenze che caratterizzano la dichiarazione dalla ricorrente resa in sede ispettiva e della minuziosa ricostruzione della reale attività aziendale effettuata dagli ispettori medesimi.
L'insufficienza dell'appSImativa rappresentazione attorea della vicenda in contestazione rispetto alla finalità di supportare la pretesa contributiva e di farne apprezzare la fondatezza sembra evidente, sia in generale, sia in considerazione delle caratteristiche di questa controversia e del contenzioso nel quale essa si iscrive.
Quanto all'ulteriore aspetto che caratterizza le deduzioni attoree, non appaiono compatibili con le risultanze ispettive le allegazioni della relative alla raccolta dei pomodori, prodotto Parte_1 agricolo del quale gli ispettori non hanno rinvenuto traccia nelle fatture di vendita dell'azienda agricola ispezionata e del quale LA LO ha dichiarato agli ispettori di non essersi mai occupato.
Si registrano, poi, alcune divergenze tra le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e le dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla ed una incompatibilità tra queste Parte_1 ultime e le risultanze ispettive.
In particolare, con riferimento al primo dei riferiti aspetti, in sede ispettiva la ha Parte_1 dichiarato di aver lavorato da aprile 2022 mentre nel ricorso introduttivo dell'odierno giudizio ha dedotto di aver lavorato dal 13 maggio 2022.
10 Sempre con riferimento a detta annualità, nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente non ha dedotto di essersi occupata della raccolta delle ciliege, prodotto agricolo menzionato in sede ispettiva e che, tuttavia, non trova riscontro nella documentazione aziendale (fatture di vendita).
Ulteriore contraddizione riguarda l'importo e le modalità di pagamento della retribuzione: 55 euro al giorno in bonifico o contanti secondo quanto dedotto in ricorso dalla , 60 euro Parte_1 al giorno in contanti in base alla dichiarazione resa in sede ispettiva dalla stessa ricorrente.
Cionondimeno, sul piano strettamente probatorio, le disposizioni dei bonifici bancari in questa sede prodotte dalla ricorrente attestano il pagamento della retribuzione relativa all'attività lavorativa subordinata della quale si chiede l'accertamento per gli anni 2021 e 2022, ovvero dimostrano, sia pure solo in parte, l'effettivo espletamento di tale attività lavorativa da parte della ricorrente negli anni in questione.
Trattasi di pagamenti, sui quali l' non ha inteso prendere posizione, che non trovano altra CP_2 spiegazione se non nell'effettivo svolgimento di attività lavorativa di tipo subordinato da parte dell'odierna ricorrente.
Precisamente, risulta versata a titolo retributivo la somma complessiva di euro 3.971,00 per l'anno 2021 (mesi di luglio, agosto e settembre) e di euro 1.885,32 per l'anno 2022 (mesi di agosto e settembre).
La ricorrente stessa ha dedotto di aver “…percepito una retribuzione giornaliera di circa €.
55,00 al giorno, che è stata corrisposta con bonifico o in contanti…”, omettendo - tuttavia - di specificare quanta parte di retribuzione avrebbe percepito in contanti e quanta parte a mezzo bonifico bancario, sicché devono senz'altro intendersi effettivamente espletate le giornate cui corrisponde un pagamento tracciabile.
In particolare, tenuto conto delle giornate lavorative rivendicate per il 2021 e il 2022 e della retribuzione giornaliera indicata dalla ricorrente nei capitoli di prova dei quali chiede l'ammissione (55,00 euro), deve ritenersi documentalmente provato lo svolgimento delle giornate di lavoro di seguito indicate: 72 giorni nell'anno 2021 e 34 giorni nell'anno 2022.
Va, tuttavia, rilevato che la ricorrente ha dedotto di aver lavorato per 102 giornate in ciascuna delle annualità azionate.
Con riferimento alle annualità per le quali non vi è prova del pagamento della retribuzione con mezzi tracciabili (2019 e 2020) ed alle ulteriori giornate di lavoro non documentate dai pagamenti tracciabili (anni 2021, 2022), la prova orale articolata dalla ricorrente deve ritenersi generica e, quindi, inammissibile.
In particolare, anche in tali capitoli di prova è genericamente indicato il numero complessivo di giornate asseritamente lavorate in un arco temporale costituito da più mesi e per l'intero
11 periodo sono indicate mansioni di varia natura e prodotti agricoli caratterizzati da diversa stagionalità.
Manca, inoltre, la specificazione della distribuzione di tali giornate lavorative per ciascun mese/settimana e la precisazione, per ciascuna frazione temporale dell'intero periodo lavorativo, del tipo di mansioni asseritamente espletate.
Neppure i capitoli di prova relativi alle direttive offrono indicazioni significative e specifiche, apparendo, piuttosto, le circostanze ivi contenute riconducibili ad un modello di rapporti di lavoro indistinto ed indifferenziato: “Vero che la sig.ra ha lavorato seguendo Parte_1 le istruzioni, gli ordini e le direttive del sig. LA LO che comunicava i giorni nei quali la ricorrente doveva lavorare ed i terreni sui quali doveva lavorare, oltre che comunicarle le mansioni da eseguire.”.
Lo stesso dicasi per i capitoli di prova relativi alla retribuzione, avendo la ricorrente indicato quale forma di pagamento della retribuzione il bonifico bancario alternativamente al pagamento in contanti, senza precisare quanta parte di retribuzione avrebbe percepito in contanti e quanta parte in bonifico.
Né la prova dello svolgimento di attività lavorativa anche per giornate aggiuntive rispetto a quelle evincibili dalle ricevute dei bonifici bancari, può desumersi dagli ulteriori documenti prodotti (modelli Unilav, comunicazioni di assunzione e cessazione, buste-paga, Mod. C/2 – storico, CU, modelli D-Mag).
Ed invero, come affermato anche dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività
12 aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019,
71/2020; 1234/2021 Corte di Appello di Bari).
In definitiva, alla luce delle argomentazioni che si sono svolte, poiché per poter ottenere il diritto all'iscrizione la ricorrente avrebbe dovuto provare di aver dedicato ai lavori agricoli almeno 51 giornate all'anno (requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli art. 3 e 4 del d.lg.lt. n. 212 del 1946 secondo Cassazione civile sez. lav., 19/08/2003, n.12133 e Cass. 22 novembre 1995 n. 12059), la domanda può essere accolta limitatamente all'anno 2021, per il quale risulta documentato lo svolgimento di
72 giornate.
4. – L'accoglimento parziale della domanda giustifica, a giudizio di chi scrive, la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione di 3/4, anche in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, dovendo la restante quota gravare sull' , soccombente con CP_2 riferimento ad una delle quattro annualità azionate.
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia
(di valore indeterminabile, scaglione da €.
5.200 ad €. 26.000, stante la natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n. 955/2025), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: v., da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024;
Cass. 8561/2923; 28627/2023) e con esclusione di I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez. Lav.
2.3.2023, n. 6346).
Infine, si fa luogo all'aumento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014 nella misura del 10%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede nel contraddittorio delle parti:
1. - accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto di Parte_1
ad essere iscritta negli elenchi OTD del Comune di residenza dell'anno 2021 per 72
[...] giorni;
2. - rigetta nel resto il ricorso;
3. liquida le spese di lite in complessivi €. 2.966,70 per compensi (importo comprensivo di aumento per i collegamenti ipertestuali), oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come
13 per legge, dichiarandole compensate tra le parti in ragione di 3/4 e condannando l' al CP_2 pagamento della restante quota in favore degli avv.ti Maria Michela Cammarino e Velia
Scarnecchia, difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
Foggia, 9.7.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina di Leo
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