Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 3942
CASS
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 1, lett. B) decreto legislativo n. 159 del 2011 (abitualità e derivazione illecita)

    La Corte ha ritenuto che le doglianze attengano alla motivazione, che non è né inesistente né meramente apparente, e pertanto sono inammissibili in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all’art. 1, lett. b) e all’art. 14, comma 2-ter, decreto legislativo n. 159 del 2011 (attualità della pericolosità sociale)

    La Corte ha ritenuto che l'interruzione dell'attività illecita a seguito del sequestro non fa venir meno automaticamente l'attualità della pericolosità sociale, poiché tale interruzione non deriva da una scelta autonoma del proposto ma da un vincolo esterno.

  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione all’art. 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (perimetrazione della pericolosità e onere di allegazione)

    La Corte ha ritenuto che la motivazione sulla perimetrazione temporale e sull'attualità della pericolosità non sia né inesistente né meramente apparente. Per quanto riguarda la sproporzione, la Corte ha affermato che tale tema non è stato devoluto in appello e, pertanto, non è oggetto del giudizio di legittimità.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 1, lett. b) e all’art. 10, comma 2, decreto legislativo n. 159 del 2011 (pericolosità generica e riconducibilità dei beni confiscati)

    La Corte ha ritenuto che le doglianze attengano alla motivazione, che non è né inesistente né meramente apparente, e pertanto sono inammissibili in sede di legittimità.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 10, comma 2, 23 e 24 decreto legislativo n. 159 del 2011 (beni acquistati con fondi illeciti)

    La Corte ha ritenuto che le doglianze attengano alla motivazione, che non è né inesistente né meramente apparente, e pertanto sono inammissibili in sede di legittimità. Inoltre, la Corte rileva che la questione della sproporzione non è stata devoluta in appello.

  • Inammissibile
    Violazione di legge per carenza del presupposto della sproporzione patrimoniale e contrasto con l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU

    La Corte ha ritenuto che le doglianze attengano alla motivazione, che non è né inesistente né meramente apparente, e pertanto sono inammissibili in sede di legittimità. Inoltre, la Corte rileva che la questione della sproporzione non è stata devoluta in appello.

  • Inammissibile
    Ricorso inammissibile perché attiene a profili per i quali non è consentita l’impugnazione a opera del terzo interessato

    La Corte ha applicato il principio stabilito dalle Sezioni Unite secondo cui il terzo interessato può solo rivendicare la titolarità dei beni, non contestare i presupposti della misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 3942
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3942
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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