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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/07/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1392/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1392 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello
TRA
(p.iva. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del titolare sig. (c.f. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, come da procura in atti, dall'Avv. BRUNO MARIO VITTORIO (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in C.F._2
Mondovì (CN), Via S. Agostino n. 4;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, come Controparte_1 C.F._3 da procura in atti, dall'Avv. PRETTE WALTER (c.f. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Mondovì (CN), Via
Francesco Vigo n. 6;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
1 - Per parte appellante:
“Ogni contraria istanza, eccezione, e deduzione respinta.
Previa, ove occorrendo, revoca dell'ordinanza 28.03.2023, con ammissione delle dedotte prove per interrogatorio e testimoni, così come riportate nell'atto di appello.
Riformarsi integralmente la sentenza n. 50/2023 del G.d.P. di Mondovì, e per
l'effetto:
IN VIA PRINCIPALE
Respingersi l'opposizione ex adverso proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 79 del
7.04.2022 del Giudice di Pace di Mondovì, dichiarandone l'esecutorietà.
IN VIA SUBORDINATA
Dichiararsi comunque tenuta e condannarsi l'opponente a corrispondere all'esponente per l'attività svolta, così come in premessa descritta, l'importo di €.
2.635,20, I.V.A. compresa, ovvero in subordine, l'importo di €. 2.196,00, I.V.A. compresa, ovvero quel veriore importo in corso di causa accertando dall'Ill.mo
Giudice adito.
IN OGNI CASO
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”;
- Per parte appellata:
“IN VIA PRINCIPALE
Respingersi l'impugnazione proposta dal Sig. titolare della ditta Parte_1
, e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 50/2023 Parte_1
emessa il 27.04 - 02.05.2023 dal Giudice di Pace di Mondovì nella causa R.G.
332/2022.
Col favore delle spese.
IN VIA SUBORDINATA
Previa ammissione delle prove testimoniali sulle circostanze articolate a pagg. 20 -
21 dell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c., respingersi la domanda giudiziale proposta dal Sig. nella sua qualità di titolare della ditta Parte_1 [...]
, intesa ad ottenere il pagamento dell'importo di € 2.635,20. Parte_1
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
A) Riformarsi la sentenza non definitiva n. 17/2023 emessa inter partes dal Giudice
2 di Pace di Mondovì il 26.01 - 01.02.2023 e, in sua riforma, accertarsi l'inesistenza
e/o la nullità ex art. 182 c.p.c. della procura alle liti rilasciata all'Avv. M.V. Bruno apposta a margine della comparsa di risposta depositata all'udienza del 06.10.2022
e conseguentemente dichiararsi la contumacia del Sig. titolare Parte_1
della . Parte_1
B) Riformarsi la sentenza n. 50/2023 emessa inter partes dal Giudice di Pace di
Mondovì il 27.04 - 02.05.2023 e, in sua riforma, dichiararsi tenuto e condannarsi il
Sig. titolare della , a rimborsare Parte_1 Parte_1
alla Sig.ra le spese processuali relative al giudizio di primo grado. Controparte_1
IN OGNI CASO
Col favore delle spese del presente grado del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
, in qualità di titolare dell'omonimo , ha promosso Parte_1 Parte_1
appello avverso la sentenza n. 50/2023 del 27.04-2.05.2023, notificata il 8.05.2023, emessa dal Giudice di Pace di Mondovì (r.g.n. 332/2022), con cui è stata accolta l'opposizione proposta dalla odierna appellata avverso il decreto ingiuntivo n.
79/2022 con il quale era stato ingiunto alla sig.ra il pagamento della CP_1 somma di €. 2.635,20, oltre accessori, quale corrispettivo per l' attività di mediazione prestata a suo favore dalla in relazione all'acquisto di un immobile Parte_1
ubicato in , via Ospedale 4, di proprietà del sig. . Pt_1 Controparte_2
In particolare, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui:
1. ha rigettato la domanda proposta dall'odierno appellato, senza correttamente ricostruire i fatti in base alle circostanze di fatto acquisite (affermando che l'appellante aveva “unicamente ricevuto l'incarico dall'aspirante venditore, terzo
e comproprietario dell'immobile, di ricercare un soggetto interessato all'acquisto relativo alla compravendita sottesa”) e senza applicare correttamente i principi di
3 diritto che sovrintendono la materia oggetto del contendere (artt. 1754 e 1755
c.c.);
2. non ha ammesso le prove orali tempestivamente dedotte dall'esponente, peraltro imprescindibile ai fini dell'accertamento del corrispettivo pattuito tra le parti;
3. non si è pronunciato in ordine alla quantificazione della somma dovuta all'appellante per l'attività di mediazione prestata a favore della sig.ra CP_1
richiesta in misura pari al 3% secondo gli accordi intercorsi e comunque dovuta, in base all'art. 1 della “Raccolta Provinciale degli Usi”, quantomeno nella misura del 2,5%;
4. ha compensato le spese di lite, dovendo piuttosto disporsi la condanna della appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo le regole della soccombenza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.9.2023 si è costituita la parte appellata, contestando i motivi di appello e, in particolare, evidenziando:
- che soltanto il rapporto contrattuale intercorso tra il sig. e il sig. Parte_1 CP_2
è sussumibile nello schema negoziale del mandato (rectius mediazione atipica), mentre dal fatto che la Sig.ra si rivolse all'agenzia immobiliare di CP_3 cui è titolare l'appellante per verificare se egli promuoveva la vendita di un immobile rispondente alle sue esigenze non può desumersi il conferimento di un mandato a favore dell'intermediario finalizzato alla ricerca, sul mercato, di un'unità abitativa a un determinato luogo e prezzo e con specifiche caratteristiche;
- che l'operato del sig. si è rivelato privo della benché minima rilevanza Parte_1
causale sulla conclusione del contratto di vendita stipulato il 24.02.2021, posto che la circostanza che la sig.ra abbia, in due momenti (il 24.01 e CP_1
l'1.02.2020), visionato l'immobile per il tramite di un collaboratore dell'appellato, non ha avuto alcuna utilità e, dunque, non assurge al rango di antecedente necessario per la futura stipula del negozio, poscia perfezionatasi per effetto d'iniziative nuove, non ricollegabili con quelle precedenti e/o da queste condizionate;
ed infatti “fu lo stesso Sig. per oscuri motivi, a Persona_1 riferire all'esponente che l'immobile non era più “sul mercato”, poiché il Sig.
[...] lo aveva venduto in proprio e, dall'altro, l'esponente si mise in contatto CP_4
4 con gli eredi del predetto tramite l'Avv. M. Dadone, a distanza di oltre dieci mesi dagli accessi al fabbricato”;
- l'inammissibilità e l'irrilevanza delle prove testimoniali articolate dall'appellante nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado;
- l'assorbimento della questione inerente al quantum debeatur, avendo il Giudice di
Pace escluso a monte l'an della pretesa creditoria;
in ogni caso, l'inapplicabilità della provvigione del 3% stante l'assenza di accordo tra le parti;
Inoltre, parte appellata ha formulato in via incidentale appello avverso (1) la sentenza non definitiva n. 17/2023 (con la quale è stata respinta l'eccezione di nullità della procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione formulata da parte appellata) per violazione dell'art. 182 c.p.c. e (2) il capo della gravata pronuncia in cui il
Giudice di Pace ha disposto l'integrale compensazione delle spese processuali “per reciproca soccombenza” per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (v. sentenza, pag. 2).
Appello principale
1. L'appello principale dev'essere rigettato, anche se si reputa necessario integrare la motivazione resa dal giudice di primo grado, risultando fondato il primo motivo di appello incentrato sulla violazione delle norme in tema di mediazione.
1.1. È opportuno, a tal riguardo, richiamare il principio espresso dalla Suprema
Corte, secondo il quale “In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante.
Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (in tal senso Cass. civ., n.
20652/2009).
5 1.2. In particolare, il Giudice di Pace – partendo dal presupposto secondo cui, in base al disposto dell'art. 1754 c.c., “il mediatore deve operare in termini inequivocabilmente equidistanti, indipendenti ed autonomi dai relativi interessi inevitabilmente contrapposti delle parti” – ha incentrato la propria motivazione sull'assenza, in capo al sig. “dell'elemento decisivo costituito Parte_1 dall'imparzialità” desumendo tale circostanza dal fatto che lo stesso “ha unicamente ricevuto l'incarico dall'aspirante venditore, terzo e comproprietario dell'immobile, di ricercare un soggetto interessato all'acquisto relativo alla compravendita sottesa”, giungendo per l'effetto ad escludere il diritto al compenso per l'attività svolta, non essendovi “un consolidato e certo rapporto giuridico intervenuto tra le parti a titolo di mediazione”.
1.3. Tale motivazione non si reputa corretta sul piano giuridico.
1.4. Al fine di delineare i principi giuridici in specie rilevanti, si reputa opportuno riportare uno stralcio della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
29287/2018 in quanto particolarmente chiara ed efficace per quanto qui di interesse.
In particolare, in essa si afferma quanto segue: “
1.2. Va premesso che, secondo la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un affare, incarichi altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni. Essa rientra nell'ambito di applicabilità della disposizione prevista dalla L. n. 39 del 1989, art. 2, comma quarto, che, per
l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione, stante la rilevanza, nell'atipicità, che assume il connotato della mediazione, alla quale si accompagna
l'attività ulteriore in vista della conclusione dell'affare (cfr. Cass. n. 19066/06, che da tale premessa ha tratto la conseguenza che anche per l'esercizio di questa attività è richiesta l'iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione di cui alla L. n. 39 del 1989, art. 2; in senso conforme, v. Cass. n. 16147/10; da ultimo Cass., sez. un., n.
19161 del 2017).
6 In altre e più risalenti pronunce è ancor più nitida l'affermata insensibilità, ai fini qualificatori, dell'origine negoziale o meno della mediazione, allorché si è affermato che non contrasta con la natura giuridica della mediazione né con la funzione di imparziale intermediario fra i contraenti, la circostanza che il mediatore si faccia, come nuncius, portatore della proposta dell'uno all'altro: anzi, quest'attività di riferire le reciproche richieste cercando di portarle al punto di convergenza e adoperandosi per favorire l'incontro dei consensi, è tipica della mediazione;
ed è indifferente che l'iniziativa dell'affare parta dallo stesso mediatore
o da una delle parti, e che, nell'un caso e nell'altro, sia il mediatore a sollecitare la proposta, o a ricevere l'incarico di riferirla, o a mettere in contatto i possibili contraenti prima che alcuna proposta concreta sia stata formulata (Cass. nn.
3668/71, 1917/70 e 2720/51).
1.3. A sua volta la mediazione va tenuta distinta dal conferimento di un mandato poiché essa dà diritto al compenso (id est, alla provvigione), giusta il disposto dell'art. 1755 c.c., solo se “l'affare si è concluso”, mentre il mandato è semplice attività (negoziale o prenegoziale) nell'interesse del mandante (cfr. Cass. n. 5952/05).
La differenza che ne deriva è che mentre il mandatario ha l'obbligo di eseguire
l'incarico ricevuto ed ha diritto a ricevere il compenso pattuito indipendentemente dal risultato raggiunto, il mediatore ha la mera facoltà di attivarsi per mettere in relazione le parti ed ha diritto alla provvigione solo se provoca la conclusione dell'affare (Cass. n.n. 24333/08, 7251/05, 9380/02, 1719/98 e 11389/97).
La distinzione concettuale tra mandato e mediazione non esclude l'oggettiva prossimità pratica delle due situazioni per la confluenza su di un medesimo piano di due rapporti, l'uno interno e l'altro esterno, sicché s'impone un chiarimento.
La circostanza che colui il quale si assuma mediatore non si sia interposto autonomamente tra le parti, ma abbia ricevuto da una sola di esse l'incarico di reperire un contraente per un determinato affare, non muta la natura mediatoria dell'attività svolta ove riconosciuta od oggettivamente riconoscibile come tale dall'altra parte. La mediazione, infatti, non dipende dalla perfetta equidistanza, sia originaria che successiva, del mediatore da entrambe le parti, né il requisito di terzietà del mediatore è frutto d'un giudizio di valore formulabile ex post sulla
7 condotta da lui tenuta (giudizio, del resto, non compatibile con la tecnica qualificatorio-sussuntiva della fattispecie).
Invero, il mandato a reperire possibili contraenti può coordinarsi con il fenomeno mediatorio senza per questo escluderlo. Già l'art. 1762 c.c., nel prevedere che il mediatore il quale non manifesti a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto, ammette implicitamente che il mediatore stesso, pur mantenendo la suddetta qualità, vi aggiunga quella di nuncius o di mandatario del contraente non nominato.
1.4. La circostanza che la mediazione sia stata innescata non da un'iniziativa ingerente ma dall'incarico di uno dei soggetti interessati a negoziare non ha rilievo di per sé. L'incarico a svolgere la medesima attività che il mediatore svolgerebbe
d'iniziativa propria può originare da un mandato interno con una delle parti, che tuttavia non muta l'attività che il mediatore svolga poi ai fini della conclusione dell'affare. Dunque, ciò che è decisivo non è tanto l'imparzialità del suo operare quanto la riconoscibilità esterna della posizione "terza" che egli assume nel successivo rapporto con entrambe le parti, posizione che gli deriva, appunto, dall'assenza di collaborazione, dipendenza o rappresentanza con una sola di esse.
Vuoi che si ricostruisca in termini contrattuali vuoi che s'intenda come situazione giuridica derivante da contatto sociale, la mediazione non è incompatibile - come in effetti la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto in altre occasioni - con la sussistenza di un rapporto contrattuale di altro tipo tra il mediatore ed uno dei soggetti messi in contatto, come accade allorché al mediatore sia affidato l'incarico unilaterale di attivarsi per la ricerca del partner commerciale (Cass. n. 24333/08).
Non senza aggiungere, infine, che neppure può affermarsi che un tale incarico assuma necessariamente i connotati del mandato. Ciò che lo qualifica come tale è soltanto la comune volontà delle parti di dar vita ad un rapporto obbligatorio che, in relazione ad un dato oggetto, imponga un agere necesse consistente nel ricercare un possibile contraente. E, dunque, ben può essere che anche tale incarico (ex uno latere, se rapportato all'angolo visuale dell'operazione complessiva) sia esclusivamente mediatorio e dunque libero, senza l'assunzione di reciproche
8 obbligazioni tra il richiedente e l'incaricato (Cass. n. 24950/2016).” (in motivazione,
Cass. civ. n. 29287/2018, grassetto aggiunto).
1.5. Ebbene, in forza di tali esposti principi, che il Tribunale condivide e fa propri, non può non rilevarsi, da un lato, come – diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellata – il rapporto intercorso tra l'odierno appellante e la parte venditrice
(estranea al presente giudizio) fosse chiaramente qualificabile come mediazione e non già quale mandato, essendo il diritto alla provvigione dell'agente immobiliare espressamente condizionato alla conclusione dell'affare e, che in ogni caso, siffatto incarico negoziale non vale di per sé ad escludere l'esistenza di un (diverso) rapporto mediatorio tra lo e la sig.ra e l'assenza Parte_1 CP_1
di imparzialità nello svolgimento di tale attività.
1.6. Non è, quindi, corretta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui esclude la possibilità di rinvenire l'esistenza di un rapporto di mediazione
(immobiliare) tra le odierne parti in causa sulla base, unicamente, dell'intervenuto conferimento incarico di rinvenire un acquirente conferito dall'aspirante venditore.
1.7. Piuttosto, invece, emergono dagli atti plurimi elementi che consentono di desumere la consapevolezza (o quantomeno l'oggettiva riconoscibilità) da parte della sig.ra della natura mediatoria dell'attività svolta dallo . In CP_1 Parte_1
particolare, rappresentano circostanze ammesse dalla stessa appellata che la stessa, nel mese di gennaio 2020, si fosse rivolta all'agenzia di poiché Parte_1 interessata all'acquisto di immobile in e che sia stata accompagnata da Pt_1 personale interno all'agenzia, in ben due occasioni (il 24.1.2020 e l'1.2.2020), a visionare il fabbricato di via Ospedale n. 4, successivamente acquistato con rogito in data 24.2.2021 al prezzo di Euro 72.000,00.
1.8. Tanto basta a rendere evidente la sussistenza del “rapporto giuridico intervenuto tra le parti a titolo di mediazione”, esclusa dal primo giudice.
2. Non si reputa, tuttavia, che detta attività sia per sé sola dimostrativa dell'esistenza di un effettivo nesso causale tra l'attività svolta dallo e Parte_1
l'avvenuta (pacifica) conclusione dell'affare.
2.1. Ed infatti, com'è noto, ai sensi dell'art. 1755 c.c. la “provvigione” è dovuta al mediatore da ciascuna delle parti se “l'affare è concluso per effetto del suo
9 intervento” e il diritto del mediatore alla provvigione sorge a prescindere da uno specifico incarico, purché tra l'attività mediatrice e la conclusione dell'affare vi sia un rapporto di causalità che sussiste quando le parti sono state poste in relazione tra loro a tal fine (cfr. Cass. civ., n.25648/2022).
2.2. In particolare, secondo costante indirizzo giurisprudenziale, “perché sussista nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, non è necessario l'intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel ritrovamento e nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore
e poi valorizzata dalle parti” (Cass. civ. ord. 22426/2020; Cass. civ. n. 1120/2015;
Cass. civ. n. 16157/2010; Cass. civ., n. 5952/2005).
2.3. Ebbene, nella specie, neppure a fronte delle specifiche contestazioni sul punto svolte dalla sig. sin dall'atto di citazione in opposizione - incentrate sulla CP_1
mancata formulazione di qualsivoglia offerta di acquisto in ragione del fatto che la stessa agenzia avrebbe comunicato che l'immobile non era più “sul mercato” e sulla non conoscenza dell'identità del proprietario, appresa solo successivamente grazie all'intervento di una terza persona - l'odierno appellante ha fornito prova del predetto nesso causale, quantomeno sub specie di messa in contatto delle parti, come sarebbe stato suo onere in quanto fatto costitutivo della pretesa creditoria, confermando anzi egli stesso che il sig. gli avesse chiesto, pochi giorni dopo le visite effettuate CP_2 dall'appellata, di sospendere la ricerca di acquirenti, avendo la sua famiglia deciso di non alienare più l'immobile.
3. Neppure risultano formulati specifici capitoli di prova volti a dimostrare l'efficienza eziologica dell'attività mediatoria rispetto alla successiva stipula del contratto di vendita, dal ché l'ininfluenza del motivo di appello incentrato sulla mancata ammissione delle prove orali richieste, peraltro involgenti circostanze in parte pacifiche (capi 1, 3 e parte del capo 4) e, per il resto, irrilevanti.
10 4. Stante la mancata prova dell'an debeatur, non vi è, peraltro, necessità di affrontare il diverso profilo dell'intervenuta pattuizione del compenso, che in ogni caso non può ritenersi dovuto, senza che possa ravvisarsi alcuna omessa pronuncia sul punto, trattandosi – piuttosto – di questione assorbita.
5. Talché – alla luce degli esposti motivi e sia pure sulla base di diversa motivazione – si reputa di dover confermare la pronuncia di primo grado, nella parte in cui ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Appello incidentale
6. Passando all'analisi dell'appello incidentale svolto da parte appellata, va preliminarmente evidenziata l'infondatezza di quello “tardivo” diretto avverso la pronuncia non definitiva n. 17/2023, con la quale il Giudice di Pace ha rigettato l'eccezione pregiudiziale proposta da parte opponente di inesistenza della procura.
6.1. Parte appellata sostiene che il vizio della procura allegata dall'opposto in sede di comparsa di costituzione (rilasciata da nella veste di legale Parte_1
rappresentante dello e non già in qualità di titolare della ditta Parte_2
individuale Studio Carrù) – diversa da quella posta a margine del ricorso monitorio
(rispetto alla quale nessuna contestazione è stata svolta) – sarebbe quello dell'inesistenza in quanto la stessa sarebbe riferibile ad un giudizio soggettivamente ed oggettivamente diverso.
6.2. Tale impostazione non si reputa condivisibile. Ed infatti, com'è noto la categoria della inesistenza della procura, che – come chiarito delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, nella sentenza n. 37434 del 2022 non consente la sanatoria dell'atto ex art. 182 c.p.c. – ha natura residuale ed è ravvisabile nelle ipotesi di inesistenza materiale dell'atto, di falsità dello stesso ovvero di atto rilasciato da parte di un soggetto diverso da quello che deve essere rappresentato in giudizio.
6.3. Tale vizio non è pertanto ravvisabile nella procura in specie allegata alla comparsa di costituzione, chiaramente riferibile all'odierna parte appellante, nonostante l'erronea indicazione dello in termini di società anziché di Parte_1
ditta individuale.
11 6.4. Inoltre, non può sottacersi come la proposizione di opposizione ex art. 645
c.p.c. non dà vita ad un nuovo giudizio ma alla prosecuzione del medesimo giudizio, instaurato a fronte del deposito del ricorso monitorio, nelle forme ordinarie, con la conseguenza che neppure occorre il rilascio, da parte dell'opposto, di nuova procura
(cfr., financo in tema di riassunzione del giudizio di opposizione dinanzi al giudice individuato come competente, Cass. civ. n. 8806/2008; Cass. civ. n. 9890/1998; Cass. civ. n. 2745/1979).
6.5. Ne discende l'irrilevanza dell'eventuale vizio di nullità della procura difensiva allegata alla comparsa di costituzione, essendo in ogni caso idonea a sorreggere lo ius postulandi del difensore la procura alle liti conferita a margine del ricorso monitorio - rispetto alla quale alcuna censura è stata formulata - la quale autorizzava quest'ultimo alla difesa del sig. “nel presente giudizio in ogni sua fase, stato e Parte_1 grado”.
6.6. Neppure, d'altronde, la parte appellata ha avuto cura di specificare quali conseguenze si sarebbero dovute trarre dalla declaratoria di inesistenza della procura, limitandosi sul punto ad affermare che “il Tribunale...possa dichiarare la contumacia del Sig. . Persona_1
7. Quanto, invece, all'appello incidentale diretto avverso il capo inerente alle spese di lite contenuto nella sentenza oggetto di appello principale, lo stesso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
7.1. Il giudice di primo grado ha compensato integralmente le spese di lite in base al principio della “soccombenza reciproca” in virtù dell'intervenuto rigetto, con sentenza non definitiva, dell'eccezione pregiudiziale di inesistenza della procura alle liti.
7.2. Nel far ciò non ha correttamente applicato i principi imposti dagli artt. 91 e 92
c.p.c.: infatti, il rigetto delle eccezioni preliminari di rito o pregiudiziali di merito, non dà luogo ad una “soccombenza reciproca” in senso tecnico, se la parte che le sollevò sia comunque risultata vittoriosa nel merito (Cass. civ. n.31176/2019).
7.3. La nozione di soccombenza reciproca, infatti, sottende una pluralità di domande contrapposte che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché
12 essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (così Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022).
7.4. Nella specie in esame è evidente che l'unica domanda formulata sia quella svolta dall'odierno appellante in sede monitoria, rigettata dal primo giudice, talché deve applicarsi la regola generale della soccombenza.
7.5. In ordine alla liquidazione delle spese di primo grado si reputa di dover disattendere la nota spese del 27.04.2023 di parte appellata per quanto concerne la quantificazione dei compensi professionali. In particolare, tenuto conto del valore della causa, della sua non particolare complessità e dell'attività processuale concretamente svolta, si reputa vadano riconosciuti unicamente i compensi professionali secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/2014, così per complessivi
Euro 633,00.
Spese
8. Le spese del presente grado seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
9. Stante il rigetto dell'appello, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del
D.P.R. n.115/2002), dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale avverso la sentenza non definitiva n. 17/2023;
3. accoglie l'appello incidentale inerente alle spese di lite e, in parziale riforma della sentenza impugnata nei soli limiti della statuizione inerente le spese, condanna parte appellante al pagamento delle spese sostenute nel giudizio di primo grado da parte appellata, che liquida in € 76,00 per esborsi ed € 633,00 per compensi
13 professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA
e CPA come per legge;
4. condanna parte appellante, al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in € 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di
Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Cuneo il 12/07/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1392 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello
TRA
(p.iva. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del titolare sig. (c.f. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, come da procura in atti, dall'Avv. BRUNO MARIO VITTORIO (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in C.F._2
Mondovì (CN), Via S. Agostino n. 4;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, come Controparte_1 C.F._3 da procura in atti, dall'Avv. PRETTE WALTER (c.f. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Mondovì (CN), Via
Francesco Vigo n. 6;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
1 - Per parte appellante:
“Ogni contraria istanza, eccezione, e deduzione respinta.
Previa, ove occorrendo, revoca dell'ordinanza 28.03.2023, con ammissione delle dedotte prove per interrogatorio e testimoni, così come riportate nell'atto di appello.
Riformarsi integralmente la sentenza n. 50/2023 del G.d.P. di Mondovì, e per
l'effetto:
IN VIA PRINCIPALE
Respingersi l'opposizione ex adverso proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 79 del
7.04.2022 del Giudice di Pace di Mondovì, dichiarandone l'esecutorietà.
IN VIA SUBORDINATA
Dichiararsi comunque tenuta e condannarsi l'opponente a corrispondere all'esponente per l'attività svolta, così come in premessa descritta, l'importo di €.
2.635,20, I.V.A. compresa, ovvero in subordine, l'importo di €. 2.196,00, I.V.A. compresa, ovvero quel veriore importo in corso di causa accertando dall'Ill.mo
Giudice adito.
IN OGNI CASO
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”;
- Per parte appellata:
“IN VIA PRINCIPALE
Respingersi l'impugnazione proposta dal Sig. titolare della ditta Parte_1
, e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 50/2023 Parte_1
emessa il 27.04 - 02.05.2023 dal Giudice di Pace di Mondovì nella causa R.G.
332/2022.
Col favore delle spese.
IN VIA SUBORDINATA
Previa ammissione delle prove testimoniali sulle circostanze articolate a pagg. 20 -
21 dell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c., respingersi la domanda giudiziale proposta dal Sig. nella sua qualità di titolare della ditta Parte_1 [...]
, intesa ad ottenere il pagamento dell'importo di € 2.635,20. Parte_1
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
A) Riformarsi la sentenza non definitiva n. 17/2023 emessa inter partes dal Giudice
2 di Pace di Mondovì il 26.01 - 01.02.2023 e, in sua riforma, accertarsi l'inesistenza
e/o la nullità ex art. 182 c.p.c. della procura alle liti rilasciata all'Avv. M.V. Bruno apposta a margine della comparsa di risposta depositata all'udienza del 06.10.2022
e conseguentemente dichiararsi la contumacia del Sig. titolare Parte_1
della . Parte_1
B) Riformarsi la sentenza n. 50/2023 emessa inter partes dal Giudice di Pace di
Mondovì il 27.04 - 02.05.2023 e, in sua riforma, dichiararsi tenuto e condannarsi il
Sig. titolare della , a rimborsare Parte_1 Parte_1
alla Sig.ra le spese processuali relative al giudizio di primo grado. Controparte_1
IN OGNI CASO
Col favore delle spese del presente grado del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
, in qualità di titolare dell'omonimo , ha promosso Parte_1 Parte_1
appello avverso la sentenza n. 50/2023 del 27.04-2.05.2023, notificata il 8.05.2023, emessa dal Giudice di Pace di Mondovì (r.g.n. 332/2022), con cui è stata accolta l'opposizione proposta dalla odierna appellata avverso il decreto ingiuntivo n.
79/2022 con il quale era stato ingiunto alla sig.ra il pagamento della CP_1 somma di €. 2.635,20, oltre accessori, quale corrispettivo per l' attività di mediazione prestata a suo favore dalla in relazione all'acquisto di un immobile Parte_1
ubicato in , via Ospedale 4, di proprietà del sig. . Pt_1 Controparte_2
In particolare, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui:
1. ha rigettato la domanda proposta dall'odierno appellato, senza correttamente ricostruire i fatti in base alle circostanze di fatto acquisite (affermando che l'appellante aveva “unicamente ricevuto l'incarico dall'aspirante venditore, terzo
e comproprietario dell'immobile, di ricercare un soggetto interessato all'acquisto relativo alla compravendita sottesa”) e senza applicare correttamente i principi di
3 diritto che sovrintendono la materia oggetto del contendere (artt. 1754 e 1755
c.c.);
2. non ha ammesso le prove orali tempestivamente dedotte dall'esponente, peraltro imprescindibile ai fini dell'accertamento del corrispettivo pattuito tra le parti;
3. non si è pronunciato in ordine alla quantificazione della somma dovuta all'appellante per l'attività di mediazione prestata a favore della sig.ra CP_1
richiesta in misura pari al 3% secondo gli accordi intercorsi e comunque dovuta, in base all'art. 1 della “Raccolta Provinciale degli Usi”, quantomeno nella misura del 2,5%;
4. ha compensato le spese di lite, dovendo piuttosto disporsi la condanna della appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo le regole della soccombenza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.9.2023 si è costituita la parte appellata, contestando i motivi di appello e, in particolare, evidenziando:
- che soltanto il rapporto contrattuale intercorso tra il sig. e il sig. Parte_1 CP_2
è sussumibile nello schema negoziale del mandato (rectius mediazione atipica), mentre dal fatto che la Sig.ra si rivolse all'agenzia immobiliare di CP_3 cui è titolare l'appellante per verificare se egli promuoveva la vendita di un immobile rispondente alle sue esigenze non può desumersi il conferimento di un mandato a favore dell'intermediario finalizzato alla ricerca, sul mercato, di un'unità abitativa a un determinato luogo e prezzo e con specifiche caratteristiche;
- che l'operato del sig. si è rivelato privo della benché minima rilevanza Parte_1
causale sulla conclusione del contratto di vendita stipulato il 24.02.2021, posto che la circostanza che la sig.ra abbia, in due momenti (il 24.01 e CP_1
l'1.02.2020), visionato l'immobile per il tramite di un collaboratore dell'appellato, non ha avuto alcuna utilità e, dunque, non assurge al rango di antecedente necessario per la futura stipula del negozio, poscia perfezionatasi per effetto d'iniziative nuove, non ricollegabili con quelle precedenti e/o da queste condizionate;
ed infatti “fu lo stesso Sig. per oscuri motivi, a Persona_1 riferire all'esponente che l'immobile non era più “sul mercato”, poiché il Sig.
[...] lo aveva venduto in proprio e, dall'altro, l'esponente si mise in contatto CP_4
4 con gli eredi del predetto tramite l'Avv. M. Dadone, a distanza di oltre dieci mesi dagli accessi al fabbricato”;
- l'inammissibilità e l'irrilevanza delle prove testimoniali articolate dall'appellante nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado;
- l'assorbimento della questione inerente al quantum debeatur, avendo il Giudice di
Pace escluso a monte l'an della pretesa creditoria;
in ogni caso, l'inapplicabilità della provvigione del 3% stante l'assenza di accordo tra le parti;
Inoltre, parte appellata ha formulato in via incidentale appello avverso (1) la sentenza non definitiva n. 17/2023 (con la quale è stata respinta l'eccezione di nullità della procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione formulata da parte appellata) per violazione dell'art. 182 c.p.c. e (2) il capo della gravata pronuncia in cui il
Giudice di Pace ha disposto l'integrale compensazione delle spese processuali “per reciproca soccombenza” per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (v. sentenza, pag. 2).
Appello principale
1. L'appello principale dev'essere rigettato, anche se si reputa necessario integrare la motivazione resa dal giudice di primo grado, risultando fondato il primo motivo di appello incentrato sulla violazione delle norme in tema di mediazione.
1.1. È opportuno, a tal riguardo, richiamare il principio espresso dalla Suprema
Corte, secondo il quale “In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante.
Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (in tal senso Cass. civ., n.
20652/2009).
5 1.2. In particolare, il Giudice di Pace – partendo dal presupposto secondo cui, in base al disposto dell'art. 1754 c.c., “il mediatore deve operare in termini inequivocabilmente equidistanti, indipendenti ed autonomi dai relativi interessi inevitabilmente contrapposti delle parti” – ha incentrato la propria motivazione sull'assenza, in capo al sig. “dell'elemento decisivo costituito Parte_1 dall'imparzialità” desumendo tale circostanza dal fatto che lo stesso “ha unicamente ricevuto l'incarico dall'aspirante venditore, terzo e comproprietario dell'immobile, di ricercare un soggetto interessato all'acquisto relativo alla compravendita sottesa”, giungendo per l'effetto ad escludere il diritto al compenso per l'attività svolta, non essendovi “un consolidato e certo rapporto giuridico intervenuto tra le parti a titolo di mediazione”.
1.3. Tale motivazione non si reputa corretta sul piano giuridico.
1.4. Al fine di delineare i principi giuridici in specie rilevanti, si reputa opportuno riportare uno stralcio della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
29287/2018 in quanto particolarmente chiara ed efficace per quanto qui di interesse.
In particolare, in essa si afferma quanto segue: “
1.2. Va premesso che, secondo la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un affare, incarichi altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni. Essa rientra nell'ambito di applicabilità della disposizione prevista dalla L. n. 39 del 1989, art. 2, comma quarto, che, per
l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione, stante la rilevanza, nell'atipicità, che assume il connotato della mediazione, alla quale si accompagna
l'attività ulteriore in vista della conclusione dell'affare (cfr. Cass. n. 19066/06, che da tale premessa ha tratto la conseguenza che anche per l'esercizio di questa attività è richiesta l'iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione di cui alla L. n. 39 del 1989, art. 2; in senso conforme, v. Cass. n. 16147/10; da ultimo Cass., sez. un., n.
19161 del 2017).
6 In altre e più risalenti pronunce è ancor più nitida l'affermata insensibilità, ai fini qualificatori, dell'origine negoziale o meno della mediazione, allorché si è affermato che non contrasta con la natura giuridica della mediazione né con la funzione di imparziale intermediario fra i contraenti, la circostanza che il mediatore si faccia, come nuncius, portatore della proposta dell'uno all'altro: anzi, quest'attività di riferire le reciproche richieste cercando di portarle al punto di convergenza e adoperandosi per favorire l'incontro dei consensi, è tipica della mediazione;
ed è indifferente che l'iniziativa dell'affare parta dallo stesso mediatore
o da una delle parti, e che, nell'un caso e nell'altro, sia il mediatore a sollecitare la proposta, o a ricevere l'incarico di riferirla, o a mettere in contatto i possibili contraenti prima che alcuna proposta concreta sia stata formulata (Cass. nn.
3668/71, 1917/70 e 2720/51).
1.3. A sua volta la mediazione va tenuta distinta dal conferimento di un mandato poiché essa dà diritto al compenso (id est, alla provvigione), giusta il disposto dell'art. 1755 c.c., solo se “l'affare si è concluso”, mentre il mandato è semplice attività (negoziale o prenegoziale) nell'interesse del mandante (cfr. Cass. n. 5952/05).
La differenza che ne deriva è che mentre il mandatario ha l'obbligo di eseguire
l'incarico ricevuto ed ha diritto a ricevere il compenso pattuito indipendentemente dal risultato raggiunto, il mediatore ha la mera facoltà di attivarsi per mettere in relazione le parti ed ha diritto alla provvigione solo se provoca la conclusione dell'affare (Cass. n.n. 24333/08, 7251/05, 9380/02, 1719/98 e 11389/97).
La distinzione concettuale tra mandato e mediazione non esclude l'oggettiva prossimità pratica delle due situazioni per la confluenza su di un medesimo piano di due rapporti, l'uno interno e l'altro esterno, sicché s'impone un chiarimento.
La circostanza che colui il quale si assuma mediatore non si sia interposto autonomamente tra le parti, ma abbia ricevuto da una sola di esse l'incarico di reperire un contraente per un determinato affare, non muta la natura mediatoria dell'attività svolta ove riconosciuta od oggettivamente riconoscibile come tale dall'altra parte. La mediazione, infatti, non dipende dalla perfetta equidistanza, sia originaria che successiva, del mediatore da entrambe le parti, né il requisito di terzietà del mediatore è frutto d'un giudizio di valore formulabile ex post sulla
7 condotta da lui tenuta (giudizio, del resto, non compatibile con la tecnica qualificatorio-sussuntiva della fattispecie).
Invero, il mandato a reperire possibili contraenti può coordinarsi con il fenomeno mediatorio senza per questo escluderlo. Già l'art. 1762 c.c., nel prevedere che il mediatore il quale non manifesti a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto, ammette implicitamente che il mediatore stesso, pur mantenendo la suddetta qualità, vi aggiunga quella di nuncius o di mandatario del contraente non nominato.
1.4. La circostanza che la mediazione sia stata innescata non da un'iniziativa ingerente ma dall'incarico di uno dei soggetti interessati a negoziare non ha rilievo di per sé. L'incarico a svolgere la medesima attività che il mediatore svolgerebbe
d'iniziativa propria può originare da un mandato interno con una delle parti, che tuttavia non muta l'attività che il mediatore svolga poi ai fini della conclusione dell'affare. Dunque, ciò che è decisivo non è tanto l'imparzialità del suo operare quanto la riconoscibilità esterna della posizione "terza" che egli assume nel successivo rapporto con entrambe le parti, posizione che gli deriva, appunto, dall'assenza di collaborazione, dipendenza o rappresentanza con una sola di esse.
Vuoi che si ricostruisca in termini contrattuali vuoi che s'intenda come situazione giuridica derivante da contatto sociale, la mediazione non è incompatibile - come in effetti la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto in altre occasioni - con la sussistenza di un rapporto contrattuale di altro tipo tra il mediatore ed uno dei soggetti messi in contatto, come accade allorché al mediatore sia affidato l'incarico unilaterale di attivarsi per la ricerca del partner commerciale (Cass. n. 24333/08).
Non senza aggiungere, infine, che neppure può affermarsi che un tale incarico assuma necessariamente i connotati del mandato. Ciò che lo qualifica come tale è soltanto la comune volontà delle parti di dar vita ad un rapporto obbligatorio che, in relazione ad un dato oggetto, imponga un agere necesse consistente nel ricercare un possibile contraente. E, dunque, ben può essere che anche tale incarico (ex uno latere, se rapportato all'angolo visuale dell'operazione complessiva) sia esclusivamente mediatorio e dunque libero, senza l'assunzione di reciproche
8 obbligazioni tra il richiedente e l'incaricato (Cass. n. 24950/2016).” (in motivazione,
Cass. civ. n. 29287/2018, grassetto aggiunto).
1.5. Ebbene, in forza di tali esposti principi, che il Tribunale condivide e fa propri, non può non rilevarsi, da un lato, come – diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellata – il rapporto intercorso tra l'odierno appellante e la parte venditrice
(estranea al presente giudizio) fosse chiaramente qualificabile come mediazione e non già quale mandato, essendo il diritto alla provvigione dell'agente immobiliare espressamente condizionato alla conclusione dell'affare e, che in ogni caso, siffatto incarico negoziale non vale di per sé ad escludere l'esistenza di un (diverso) rapporto mediatorio tra lo e la sig.ra e l'assenza Parte_1 CP_1
di imparzialità nello svolgimento di tale attività.
1.6. Non è, quindi, corretta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui esclude la possibilità di rinvenire l'esistenza di un rapporto di mediazione
(immobiliare) tra le odierne parti in causa sulla base, unicamente, dell'intervenuto conferimento incarico di rinvenire un acquirente conferito dall'aspirante venditore.
1.7. Piuttosto, invece, emergono dagli atti plurimi elementi che consentono di desumere la consapevolezza (o quantomeno l'oggettiva riconoscibilità) da parte della sig.ra della natura mediatoria dell'attività svolta dallo . In CP_1 Parte_1
particolare, rappresentano circostanze ammesse dalla stessa appellata che la stessa, nel mese di gennaio 2020, si fosse rivolta all'agenzia di poiché Parte_1 interessata all'acquisto di immobile in e che sia stata accompagnata da Pt_1 personale interno all'agenzia, in ben due occasioni (il 24.1.2020 e l'1.2.2020), a visionare il fabbricato di via Ospedale n. 4, successivamente acquistato con rogito in data 24.2.2021 al prezzo di Euro 72.000,00.
1.8. Tanto basta a rendere evidente la sussistenza del “rapporto giuridico intervenuto tra le parti a titolo di mediazione”, esclusa dal primo giudice.
2. Non si reputa, tuttavia, che detta attività sia per sé sola dimostrativa dell'esistenza di un effettivo nesso causale tra l'attività svolta dallo e Parte_1
l'avvenuta (pacifica) conclusione dell'affare.
2.1. Ed infatti, com'è noto, ai sensi dell'art. 1755 c.c. la “provvigione” è dovuta al mediatore da ciascuna delle parti se “l'affare è concluso per effetto del suo
9 intervento” e il diritto del mediatore alla provvigione sorge a prescindere da uno specifico incarico, purché tra l'attività mediatrice e la conclusione dell'affare vi sia un rapporto di causalità che sussiste quando le parti sono state poste in relazione tra loro a tal fine (cfr. Cass. civ., n.25648/2022).
2.2. In particolare, secondo costante indirizzo giurisprudenziale, “perché sussista nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, non è necessario l'intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel ritrovamento e nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore
e poi valorizzata dalle parti” (Cass. civ. ord. 22426/2020; Cass. civ. n. 1120/2015;
Cass. civ. n. 16157/2010; Cass. civ., n. 5952/2005).
2.3. Ebbene, nella specie, neppure a fronte delle specifiche contestazioni sul punto svolte dalla sig. sin dall'atto di citazione in opposizione - incentrate sulla CP_1
mancata formulazione di qualsivoglia offerta di acquisto in ragione del fatto che la stessa agenzia avrebbe comunicato che l'immobile non era più “sul mercato” e sulla non conoscenza dell'identità del proprietario, appresa solo successivamente grazie all'intervento di una terza persona - l'odierno appellante ha fornito prova del predetto nesso causale, quantomeno sub specie di messa in contatto delle parti, come sarebbe stato suo onere in quanto fatto costitutivo della pretesa creditoria, confermando anzi egli stesso che il sig. gli avesse chiesto, pochi giorni dopo le visite effettuate CP_2 dall'appellata, di sospendere la ricerca di acquirenti, avendo la sua famiglia deciso di non alienare più l'immobile.
3. Neppure risultano formulati specifici capitoli di prova volti a dimostrare l'efficienza eziologica dell'attività mediatoria rispetto alla successiva stipula del contratto di vendita, dal ché l'ininfluenza del motivo di appello incentrato sulla mancata ammissione delle prove orali richieste, peraltro involgenti circostanze in parte pacifiche (capi 1, 3 e parte del capo 4) e, per il resto, irrilevanti.
10 4. Stante la mancata prova dell'an debeatur, non vi è, peraltro, necessità di affrontare il diverso profilo dell'intervenuta pattuizione del compenso, che in ogni caso non può ritenersi dovuto, senza che possa ravvisarsi alcuna omessa pronuncia sul punto, trattandosi – piuttosto – di questione assorbita.
5. Talché – alla luce degli esposti motivi e sia pure sulla base di diversa motivazione – si reputa di dover confermare la pronuncia di primo grado, nella parte in cui ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Appello incidentale
6. Passando all'analisi dell'appello incidentale svolto da parte appellata, va preliminarmente evidenziata l'infondatezza di quello “tardivo” diretto avverso la pronuncia non definitiva n. 17/2023, con la quale il Giudice di Pace ha rigettato l'eccezione pregiudiziale proposta da parte opponente di inesistenza della procura.
6.1. Parte appellata sostiene che il vizio della procura allegata dall'opposto in sede di comparsa di costituzione (rilasciata da nella veste di legale Parte_1
rappresentante dello e non già in qualità di titolare della ditta Parte_2
individuale Studio Carrù) – diversa da quella posta a margine del ricorso monitorio
(rispetto alla quale nessuna contestazione è stata svolta) – sarebbe quello dell'inesistenza in quanto la stessa sarebbe riferibile ad un giudizio soggettivamente ed oggettivamente diverso.
6.2. Tale impostazione non si reputa condivisibile. Ed infatti, com'è noto la categoria della inesistenza della procura, che – come chiarito delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, nella sentenza n. 37434 del 2022 non consente la sanatoria dell'atto ex art. 182 c.p.c. – ha natura residuale ed è ravvisabile nelle ipotesi di inesistenza materiale dell'atto, di falsità dello stesso ovvero di atto rilasciato da parte di un soggetto diverso da quello che deve essere rappresentato in giudizio.
6.3. Tale vizio non è pertanto ravvisabile nella procura in specie allegata alla comparsa di costituzione, chiaramente riferibile all'odierna parte appellante, nonostante l'erronea indicazione dello in termini di società anziché di Parte_1
ditta individuale.
11 6.4. Inoltre, non può sottacersi come la proposizione di opposizione ex art. 645
c.p.c. non dà vita ad un nuovo giudizio ma alla prosecuzione del medesimo giudizio, instaurato a fronte del deposito del ricorso monitorio, nelle forme ordinarie, con la conseguenza che neppure occorre il rilascio, da parte dell'opposto, di nuova procura
(cfr., financo in tema di riassunzione del giudizio di opposizione dinanzi al giudice individuato come competente, Cass. civ. n. 8806/2008; Cass. civ. n. 9890/1998; Cass. civ. n. 2745/1979).
6.5. Ne discende l'irrilevanza dell'eventuale vizio di nullità della procura difensiva allegata alla comparsa di costituzione, essendo in ogni caso idonea a sorreggere lo ius postulandi del difensore la procura alle liti conferita a margine del ricorso monitorio - rispetto alla quale alcuna censura è stata formulata - la quale autorizzava quest'ultimo alla difesa del sig. “nel presente giudizio in ogni sua fase, stato e Parte_1 grado”.
6.6. Neppure, d'altronde, la parte appellata ha avuto cura di specificare quali conseguenze si sarebbero dovute trarre dalla declaratoria di inesistenza della procura, limitandosi sul punto ad affermare che “il Tribunale...possa dichiarare la contumacia del Sig. . Persona_1
7. Quanto, invece, all'appello incidentale diretto avverso il capo inerente alle spese di lite contenuto nella sentenza oggetto di appello principale, lo stesso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
7.1. Il giudice di primo grado ha compensato integralmente le spese di lite in base al principio della “soccombenza reciproca” in virtù dell'intervenuto rigetto, con sentenza non definitiva, dell'eccezione pregiudiziale di inesistenza della procura alle liti.
7.2. Nel far ciò non ha correttamente applicato i principi imposti dagli artt. 91 e 92
c.p.c.: infatti, il rigetto delle eccezioni preliminari di rito o pregiudiziali di merito, non dà luogo ad una “soccombenza reciproca” in senso tecnico, se la parte che le sollevò sia comunque risultata vittoriosa nel merito (Cass. civ. n.31176/2019).
7.3. La nozione di soccombenza reciproca, infatti, sottende una pluralità di domande contrapposte che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché
12 essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (così Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022).
7.4. Nella specie in esame è evidente che l'unica domanda formulata sia quella svolta dall'odierno appellante in sede monitoria, rigettata dal primo giudice, talché deve applicarsi la regola generale della soccombenza.
7.5. In ordine alla liquidazione delle spese di primo grado si reputa di dover disattendere la nota spese del 27.04.2023 di parte appellata per quanto concerne la quantificazione dei compensi professionali. In particolare, tenuto conto del valore della causa, della sua non particolare complessità e dell'attività processuale concretamente svolta, si reputa vadano riconosciuti unicamente i compensi professionali secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/2014, così per complessivi
Euro 633,00.
Spese
8. Le spese del presente grado seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
9. Stante il rigetto dell'appello, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del
D.P.R. n.115/2002), dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale avverso la sentenza non definitiva n. 17/2023;
3. accoglie l'appello incidentale inerente alle spese di lite e, in parziale riforma della sentenza impugnata nei soli limiti della statuizione inerente le spese, condanna parte appellante al pagamento delle spese sostenute nel giudizio di primo grado da parte appellata, che liquida in € 76,00 per esborsi ed € 633,00 per compensi
13 professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA
e CPA come per legge;
4. condanna parte appellante, al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in € 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di
Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Cuneo il 12/07/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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