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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/03/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 2079 dell'anno 2023
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Marzano, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 24/3/2025 .
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che solo la parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/3/2023 la ricorrente, deducendo di essere stata ricoverata dal
23/3/1962 al 9/4/1962 presso il P.O. di Andria, venendo sottoposta a trasfusioni di sangue, e di aver scoperto nel mese di luglio 2022 di aver contratto l'epatite cronica HCV correlata, chiedeva il riconoscimento dei benefici economici di cui alla L. n. 210/1992, già chiesti invano in sede amministrativa con domanda dell'1/8/2022, con condanna del al pagamento Controparte_1 dell'assegno vitalizio corrispondente all'ascrivibilità della malattia contratta alla categoria di cui alla Tabella A del DPR n. 834/81 a far data dall'1/9/2022 fino all'effettiva erogazione e con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
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Si costituiva in giudizio il , eccependo l'infondatezza della domanda per Controparte_1
assenza del nesso causale tra le trasfusioni a cui la ricorrente era stata sottoposta nel 1962 e l'epatopatia riscontrata nel 2022; contestava, in subordine, che l'epatopatia della ricorrente potesse essere tabellarmente ascrivibile ad una delle categorie previste dal D.P.R. n. 834/1981.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU medico-legale.
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Si osserva in via preliminare che la Corte di Cassazione, ponendo fine ad un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale (in questa sede omesso ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che statuisce che la motivazione della sentenza deve consistere in una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi), ha stabilito che “in tema di controversie relative all'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l'accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del
[...]
, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa CP_1 pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale” (cfr., in termini, Cass.
SS.UU. n. 12538/2011; cfr., altresì, Cass. Sez. Lav. n. 29311/2011).
La Corte di Legittimità, nella sentenza emessa a Sezioni Unite, dopo aver ripercorso la normativa succedutasi nel tempo in materia di tutela della salute, in particolare riguardo alla ripartizione delle funzioni tra Stato e Regioni a seguito della modifica dell'art. 117 Cost., ha ritenuto che le disposizioni sul contenzioso sanitario contenute nei Decreti del Pres. Del Cons. dei Ministri del
26.5.2000 e del 24.7.2003 relative al conferimento di funzioni alle Regioni e da queste alle ASL riguardano solo l'onere dello stesso, ma da esse non si ricava anche un regola processuale sulla legittimazione passiva nei procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento di diritti spettanti ai cittadini né tanto potrebbe ricavarsi per inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto pur in un mutato contesto costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione,che ora assegna alle regioni la competenza residuale in materia di assistenza sociale.
La Corte ha aggiunto che l'art. 5 della l. n. 210/1992 continua ad assegnare al Ministro della salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medico-ospedaliera e che questa competenza è stata fatta salva dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123
e sopravvive anche nel mutato contesto di trasferimento alle regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo e di attribuzione alle regioni della competenza legislativa residuale in materia di assistenza pubblica. Quindi, conclude la Corte, come il Ministro della salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame,
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analogamente è nei suoi confronti che va proposta l'azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l'indennizzo.
Per le ragioni su indicate sussiste certamente la legittimazione passiva a resistere in giudizio del
, a prescindere dall'epoca in cui la prestazione vitalizia ha avuto inizio. Controparte_1
Ciò detto e passando al merito della controversia, la domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Ai sensi della l. n. 210/1992, chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello
Stato.
L'indennizzo spetta altresì ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati;
agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psicofisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV;
a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali; alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie;
ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.
Ebbene, nel caso in esame nel corso del giudizio è stata espletata una CTU medico-legale a mezzo del dott. la quale appare esente da vizi logici e da contraddizioni, tanto da poter Persona_1
essere posta a base della decisione.
Il CTU, che ha accuratamente ricostruito la posizione delle parti ed esaminato la documentazione in atti, ha formulato le sotto riportate sue considerazioni medico-legali:
“Dalla documentazione medica presente nel fascicolo attoreo si evince che la sig.ra
[...]
è affetta da epatopatia cronica HCV correlata. Pt_1
In via preliminare riteniamo utile ripercorrere brevemente la storia clinica della Pt_1
rammentando che la stessa si ricoverò presso il P.O. di Andria dal 23.03.1962 al 09.04.1962 e, nel corso della degenza, fu sottoposta ad emotrasfusioni che risultano comprovate dalle allegazioni presenti nella cartella clinica. A seguito di controlli di laboratorio del luglio 2022 (articolati in atti), alla ricorrente venne diagnosticata una “epatite cronica Hcv correlata”.
Ciò posto deve quindi segnalarsi che dalla comparsa di risposta dell'Avvocatura dello Stato emerge che “da quanto in atti emerge, per prima cosa, che la storia clinica e personale della ricorrente ante
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1962 è pressoché ignota, con l'esclusione di una polmonite infantile e di una precedente gravidanza portata a termine. In data 23 marzo 1962 la ricorrente venne ricoverata presso l'Ospedale di Andria
(cartella clinica n° 1923) in quanto, a seguito dell'espletamento di un parto gemellare avvenuto circa un mese prima, presentava ripetuti episodi di metrorragia. Nella medesima data era, pertanto, sottoposta ad intervento chirurgico di laparoisterectomia subtotale con annessiectomia bilaterale per ritenzione di residui placentari, con trasfusione di una sola unità ematica. Nulla è dato sapere della sig.ra nei decenni successivi, ad esclusione dei controlli effettati in Pt_1 data 12 luglio 2022, in occasione dei quali risultò positiva all'anticorpo dell'HCV. Alla luce di tali elementi – gli unici forniti dalla ricorrente – è evidente che non vi è ragione alcuna per poter sostenere la sussistenza del nesso di causa tra l'evento trasfusionale e la positività riscontrata. La storia clinica della sig.ra dalla nascita (1934) al 1962 presenta ben due eventi che Pt_1
costituiscono fattori di rischio per contagio virale, e cioè il parto espletato in epoca ignota e quello gemellare del 1962, particolarmente cruento stante il decesso di uno dei due feti e la ritenzione placentare e tale circostanza di per sé sarebbe dirimente. A ciò si aggiunga che il riscontro di una positività anticorpale per HCV a distanza di sessanta anni non permette minimamente, in assenza di altri dati, di collocare cronologicamente il momento nel quale è presumibile che la sig.ra Pt_1
sia venuta a contatto con il virus, cosa che può essere avvenuta in qualsiasi momento durante questo arco temporale. È da ritenere inverosimile che un soggetto nell'arco del suddetto periodo non si sia mai sottoposta ad accertamenti sanitari, ricoveri ospedalieri, manovre sanitarie invasive, interventi odontoiatrici, cure della persona quali pedicure, etc, specie considerando la considerevole età da lei raggiunta. Alla luce di tali elementi di fatto, è evidente come non vi sia alcuna continuità fenomenica tra l'evento trasfusionale del 1962 ed il riscontro, peraltro del tutto occasionale ed asintomatico, della positività all'anti-HCV del 2022, mentre sono noti e documentati in atti numerosi fattori di rischio per contagio virale. Alla luce di quanto evidenziato, non è superfluo rimarcare che, nel caso di specie, mancano i criteri di continuità fenomenica e temporale che consentano di ritenere credibile il nesso: se è pur vero, infatti, che il virus HCV può decorrere silente per decenni, ciò non si riferisce certo alla mancanza di dati sanitari nel corso dei decenni stessi (come nel caso in questione), ma alla loro normalità. In sostanza, se un soggetto per molti anni non si sottopone ad alcun accertamento sanitario, o non ne fornisce la dovuta documentazione, né riferisce alcun sintomo specifico che sia stato certificato in atti, non vi è motivo ragionevole di ritenere che durante tutto suddetto periodo egli o ella fosse in realtà portatore di un virus misconosciuto: è molto più credibile, a livello medico, che il contagio sia avvenuto in epoca più prossima alla scoperta dell'infezione. Anche qualora non si volesse tenere conto dei criteri sopra espressi, permane vigente il criterio di esclusione di altre cause, qui certo non invocabile. Infatti, tutti gli eventi sanitari sopra narrati, sia quelli documentati che quelli riferiti in anamnesi, sono
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potenziali fattori di contagio virale e meritano di essere approfonditi e valutati nella ricerca del nesso causale più probabile. Infatti, la stessa ospedalizzazione nonché le procedure chirurgiche invasive erano, all'epoca, fattori di rischio ad elevatissima incidenza sulla trasmissione degli agenti virali. Lo stesso Istituto Superiore di Sanità, nel rapporto ISTISAN 1997/1998, ha confermato una notevole associazione tra epatite C e interventi chirurgici – anche minori, quali interventi di piccola chirurgia, biopsia o analisi endoscopiche – nel triennio 1995/1997. Nel
Rapporto ISTISAN 03/23 si legge come il fattore di rischio più frequentemente riportato è la tossicodipendenza (responsabile di circa il 33% dei casi), tuttavia frequenze superiori al 20% sono state riscontrate in fattori di rischio quali le esposizioni parenterali e sessuali, la terapia odontoiatrica e gli interventi chirurgici. Ancora nel 2003, dalla consultazione dei dati SEIEVA
(Sistema Epidemiologico Integrato delle Epatiti Acute), forniti dall'Istituto superiore di Sanità emergono i seguenti coefficienti di incidenza :
-emotrasfusione 2%
-uso di droghe in endovena 27%
-intervento chirurgico 15% cure odontoiatriche 26%
-esposizioni parenterali (buchi all'orecchio o altro tipo di piercing, tatuaggi, manicure, pedicure, rasatura dal barbiere e agopuntura) 23%.
Da tali elementi, è evidente che il nesso causale tra due eventi separati da un sì ampio lasso di tempo, senza che alcun minimo segno o sintomo sia riportato in atti, non appare né credibile né tantomeno probabile alla luce dei comuni criteri utilizzati in medicina legale. Del resto,
l'affermazione di parte secondo cui una infezione da HCV può decorrere silente per decenni è vera in teoria ma sempre quando, nel frattempo, non siano intercorsi altri eventi sanitari (come appunto i ricoveri ospedalieri sicuramente comprensivi di analisi ematochimiche) che, nel caso, possono evidenziare o escludere la presenza di una disfunzione epatica. Alla luce degli elementi deducibili dalla documentazione disponibile e sopra riportati, risulta più che lecito il dubbio sulla validità del nesso di causalità tra le trasfusioni effettuate e l'infezione da epatite, non potendo essere esclusa l'ipotesi che l'infezione da virus C possa essere stata contratta in epoca successiva al 1962. Inoltre, il nesso causale tra la terapia trasfusionale, occorsa nel 1962, e la positività all'HCV, riscontrata a moltissimi anni di distanza, in assenza di informazioni dalle indagini sui donatori, che ne abbiano dimostrato l'HCV positività appare comunque solo ipotizzabile. Si sottolinea, a tal riguardo, che la conoscenza dello stato sierologico dei donatori della sacca di sangue trasfusa costituirebbe, invece,
l'unico elemento di certezza nella vicenda. Si aggiunga che, nel caso di cui si discute, il primo riscontro documentale relativo a positività HCV risale al 2022 e che, nel lungo intervallo di tempo dall'evento trasfusionale, vi è completo silenzio nosologico-documentale, non risultano infatti indagini cliniche significative di un possibile danno epatico evolutivo conseguente alla possibile
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infezione post trasfusione. Sulla scorta del criterio del più probabile che non, non sussistono elementi tali da far ritenere che il contagio della ricorrente sia da ricondurre alle trasfusioni subite.
Si ribadisce, infatti, che il contagio in ambiente ospedaliero è la conseguenza, inoltre, di difetti anche minimi di aderenza ai principi di antisepsi, nonché conseguenza di ridotta aderenza alle precauzioni standard e alle procedure di disinfezione ambientale o di preparazione e somministrazione di farmaci parenterali (Spada, 2013).
Episodi di trasmissione di HCV sono documentati, infine, in reparti di dialisi, di trapianto di organo o ematologici, come anche sono documentati focolai epidemici, in genere dovuti alla contaminazione di flaconi multidose utilizzati per inoculazione di anestetici o per lavaggi di cannule venose (eparina, soluzione fisiologica, etc.), più raramente dovuti ad uso di materiali per medicazione o di quelli per il controllo della glicemia o di altri parametri con metodo percutaneo”.
Ciò posto, se per un verso le perplessità sollevate dal possono essere oggetto di CP_1
condivisione semantica, sotto il profilo prettamente giuridico e medico-legale le stesse non trovano però adeguate aderenze nel corso di una consulenza medico-legale che di fatto può solo fornire un parere sulle prove riversate in atti.
Ne consegue che l'unico elemento causale a cui poterci rifare per un giudizio sulla idoneità lesiva rinviene solo ed esclusivamente dalle emotrasfusioni poste in essere nel 1962 non avendo in atti ulteriori elementi probanti relativi ad un possibile contagio.
In merito alla seriazione causale tra le trasfusioni e l'attuale epatopatia vanno quindi ed in via preliminare fornite alcune notizie di carattere tecnico ed epidemiologico.
Da circa 40 anni numerose osservazioni epidemiologiche e cliniche hanno suggerito l'esistenza di almeno un terzo tipo di epatite virale. Da quando (metà degli anni settanta) sono state messe a punto metodiche sensibili e specifiche per la diagnosi di epatite A e B, è risultato evidente che più del
95% delle epatiti postrasfusionali era causato da almeno un virus diverso da HAV (virus epatite A)
e HBV (virus epatite B) e per questo inizialmente chiamato non-A, non-B (NANB). Soltanto nel
1988, grazie all'ingegneria genetica è stato clonato e sequenziato il genoma di uno dei virus NANB, denominato virus dell'epatite C. Questo ha permesso l'allestimento di test (1989) atti alla determinazione di anticorpi specifici nei confronti dei diversi antigeni e di studiarne la dinamica in soggetti con infezione acuta e cronica. Per quanto riguarda le modalità di trasmissione, queste sono costituite in maggioranza da trasfusioni di sangue o di emoderivati e dalle pratiche parenterali
(punture o ferite con materiali contaminati da sangue infetto). Il periodo di incubazione del virus varia dai 15 ai 160 giorni (in media 50 giorni).
L'epatite cronica C (come la epatite B) può decorrere per anni o decenni in modo del tutto asintomatico o paucisintomatico, ovvero presentare gli immediati segni clinici che mediamente sono caratterizzati da astenia, dolori addominali e marcato rialzo delle transaminasi. Una delle
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caratteristiche della malattia è l'evoluzione subdola verso la cirrosi, che può avvenire in assenza non soltanto di sintomatologia ma anche di importante e persistente alterazione dei livelli di transaminasi. Tipica dell'epatite cronica C, infatti, è proprio l'elevazione anche soltanto episodica degli indici di necrosi: i periodi di ipertransaminasemia sono spesso intervallati da periodi anche lunghi (mesi) di normalizzazione. Va poi ricordato che, secondo consolidate evidenze sieroepidemiologiche, una delle complicanze a lungo termine dell'epatite cronica C è lo sviluppo di epatocarcinoma primitivo. La forma di trattamento preferenziale è costituita dagli interferoni. Nel
60% dei casi la risposta è favorevole ma le recidive dopo l'interruzione del farmaco sono frequenti e vengono osservate nel 50% dei casi (Moroni e coll: “Manuale di Malattie Infettive”, IV edizione,
Masson, Milano 1994 pagg. 423-453).
Sulla scorta di tali indicazioni emerge quindi come il virus fu clonato per la prima volta nel 1988 ed il test approntato nel 1989, anche se, solo il 21 luglio 1990 [G.U. del 22/8/90], fu approvato il D.M. sulle "misure dirette ad escludere il rischio di infezioni epatitiche da trasfusioni di sangue", che impose il test dell'epatite C, pur non vincolando tali misure sui derivati del sangue. Tale normativa definì quali dovevano essere i controlli necessari per escludere il sangue proveniente da donatori infetti (sierodiagnosi per la sifilide, HbsAg, AST, ALT, anti-HCV, anti-HIV, anti-HTLV) mentre con il D.M. del 15 gennaio 1991 furono poi stabiliti dei protocolli per accertare l'idoneità del donatore di sangue ed emoderivati che prevedevano una rigorosa procedura di selezione del donatore attraverso accertamenti clinici e laboratoristici. Va comunque precisato che precedentemente alla introduzione delle norme in materia di trasfusioni, il Consiglio Superiore di
Sanità, in data in data 17.3.1988, raccomandò il trattamento al calore umido rispetto a quello al calore secco (sentenza del tribunale di Roma, sezione seconda, giudice dr. Antonio Lamorgese, del
14.6.2001), nonostante il test specifico per la epatite C sia poi risultato disponibile solo nel 1989.
Alla luce di tali indicazioni epidemiologiche e cliniche la epatite cronica della sig.ra in Pt_1
assenza di ulteriori elementi causali documentati e provati nel corso del giudizio in epigrafe appare,
a nostro avviso, in rapporto causale con le emotrasfusioni dalla stessa eseguite nel 1962, atteso che non sono intervenuti nella storia clinica della paziente, per quanto desunto dagli atti a nostra disposizione, ulteriori noxae potenzialmente induttive di una epatopatia HCV correlata.
Poste quindi le premesse per l'accertamento della idoneità causale, dovrà ora argomentarsi circa il danno residuo. Nel merito va ricordato come dagli attuali accertamenti a cui si è sottoposto la
è emersa la ricorrenza di una epatopatia cronica quale epifenomeno del contagio con il Pt_1
virus C ed indice di una persistente sofferenza epatica.
Atteso che nel caso in specie, non vi sono elementi probatori univoci verso una chiara forma di cirrosi, sarà giustificato riconoscere la VIII categoria della tabella A” (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia.
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Vi è da dire che dopo la trasmissione della bozza peritale alle parti, sono pervenute al CTU delle osservazioni da parte del (riportate nella stessa CTU e a cui si rinvia), alle Controparte_1
quali il dott. ha esaustivamente risposto nel seguente modo: Per_1
“Ciò posto, va in via preliminare fatto presente come nel corso delle operazioni di consulenza non fu richiesta la presenza dell'attrice né tale richiesta fu inoltrata anche successivamente. Ne consegue che non essendoci state contestazioni in tal senso ed essendo anche il quesito del Magistrato indicativo di una valutazione anche in assenza del periziando (“accerti il CTU, alla luce della documentazione in atti e visitando la perizianda, se necessario, il nesso eziologico tra la trasfusione effettuata dalla ricorrente nel 1962 e la patologia contratta (epatite cronica Hcv correlata) alla luce del criterio del “più probabile che non”, nonché in caso positivo la relativa ascrivibilità tabellare ex
Dpr n. 834/81”), non si è ritenuto di procedere ad una visita diretta della ricorrente.
In merito alle contestazioni mosse sulle prove processuali in atti, su tale aspetto ci eravamo già dilungati nella epicrisi medico-legale rimarcando come l'unica documentazione medica in atti, antecedente il riscontro della positività al virus dell'epatite C (2022), era rappresentata solo ed esclusivamente dalla cartella clinica del 1962 relativa alle trasfusioni.
Ne consegue che la nostra valutazione, dovendo basarsi solo su quanto documentato negli atti processuali a disposizione, ha inevitabilmente preso in considerazione per il nesso causale tali elementi non potendo fornire interpretazioni presuntive su fattori non disponibili.
Alla luce di quanto esposto, peraltro ribadito più volte in consulenza, si confermano le nostre precedenti conclusioni”.
Si concorda pienamente con la ricostruzione del CTU, atteso che è onere del Controparte_1
apportare al giudizio elementi tali (anche fattuali) da utilizzare ai fini della prova della interruzione del nesso causale tra emotrasfusione ed evento dannoso.
Pertanto la CTU appare esaustiva tanto da non richiedere ulteriori approfondimenti istruttori. Va detto peraltro che il , successivamente al deposito dell'elaborato peritale, non ha sollevato CP_1
ulteriori contestazioni, né ha depositato note di trattazione scritta.
In definitiva, alla luce dell'istruttoria espletata, deve concludersi che sussista un nesso causale tra le trasfusioni a cui è stata sottoposta la ricorrente nel 1962 e l'epatopatia contratta.
La domanda deve dunque essere accolta e di conseguenza deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire dei benefici di cui alla L. n. 210/1992, con conseguente condanna del al pagamento in favore dello stesso dell'indennizzo correlato alla 8a categoria Controparte_1
Tab. A del DPR n. 834/1981, a far data dall'1/9/2022 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa dell'1.8.2022), oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di legge.
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Le spese processuali, comprese quelle relative all'espletata CTU, seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico del resistente, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., CP_1
considerando il valore indeterminato della controversia e la media complessità.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
21/3/2023 da nei confronti del così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire dei benefici di cui alla L. n. 210/1992;
2) condanna il al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno Controparte_1 vitalizio correlato alla 8a categoria Tab. A del DPR n. 834/1981, a far data dall'1/9/2022
(primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa dell'1.8.2022), oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
3) condanna il al pagamento delle spese processuali della parte Controparte_1 ricorrente, che si liquidano in favore dell'avv. Ettore Marzano, procuratore dichiaratosi antistatario, in € 5.400,00 per compensi al difensore (nulla per esborsi), oltre RSG CAP e
IVA come per legge;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico del . Controparte_1
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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