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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1604/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5892/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
+ 1 Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 9 giugno 2025 ad ore 11:00 innanzi al dott. Carlo Albanese, sono comparsi:
Per l'avv. LUIGI ANANIA in sostituzione dell'Avv. LUIGI ANANIA in Parte_1 sostituzione dell'Avv. VINCENZO CAPUTO.
Per + 1 l'Avv.ssa SAMANTHA BECCIA. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
L'Avv. LUIGI ANANIA eccepisce la tardività della costituzione avversaria e, quindi, di tutta la documentazione prodotta rilevando che l'unica comodataria dell'immobile è la sig.ra CP_1
come si evince dalla penultima pagina del documento n. 2, insistendo pertanto per
[...]
l'accoglimento integrale delle domande proposte.
l'Avv.ssa SAMANTHA BECCIA si riporta alla comparsa ed a tutto quanto ivi dedotto ed eccepito.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura integrale alle parti presenti.
Entrambi i difensori chiedono di essere autorizzato a non presenziare alla lettura della sentenza autorizzandone l'immediato depositato all'esito della Camera di Consiglio.
A questo punto il giudice si ritira in Camera dio Consiglio.
Verbale chiuso alle ore 11:15.
All'esito pronuncia la seguente sentenza provvedendo, su autorizzazione delle parti, all'immediato deposito tramite Consolle magistrato.
Il Giudice
dott. Carlo Albanese N. R.G. 1604/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo Albanese, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1604/2025 promossa
DA
C.F. , con sede in LZ OM (BG), via Piave n. 83, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano, via Controparte_2
Boccaccio n. 15/A presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Caputo che la rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. e , C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_3
entrambe residenti in [...], C.F._2 elettivamente domiciliate in Trezzano sul Naviglio, piazza San Lorenzo n. 5 presso lo studio dell'Avv.sssa Samantha Beccia che le rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.6.2025;
RESISTENTI
Oggetto: Risoluzione contrato di comodato precibus, condanna alla restituzione e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLA PARTE RICORRENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così decidere:
Nel merito ed in via principale, previa ogni più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare definitivamente risolto alla data del 06 maggio 2024 il contratto di comodato stipulato in data 10 novembre 2020 e, per l'effetto dichiarare l'occupazione senza titolo da parte di CP_1
e , dell'immobile per cui è causa, stante il venir meno del comodato e,
[...] CP_3 per l'effetto, ordinare il rilascio e la restituzione immediata dell'immobile sito in Vimercate (MB) alla via Tommaso Gallarati Scotti n. 21 meglio identificato al NCEU del predetto Comune al Foglio
n. 36, mappale 47, sub. 715, libero da persone e cose fissando la data di esecuzione.
Condannare altresì le resistenti, in solido tra loro, al risarcimento del danno da occupazione senza titolo quantificato in euro 1.037,60 mensili dal 06 maggio 2024 sino alla riconsegna effettiva dell'immobile, o in quella diversa somma, maggiore o minore, determinata anche in via equitativa dall'On.le Tribunale. Oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese ed onorari della presente causa nonché del procedimento di mediazione, oltre accessori di legge”.
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLA PARTE RESISTENTE
“in via principale rigettare il ricorso promosso da in quanto infondato in fatto e Parte_1 in diritto;
in subordine disporre un termine equo per il rilascio dell'immobile, non inferiore a 90 giorni, tenuto conto della situazione personale e familiare delle resistenti. - in ogni caso, per I motivi in atto respingere la domanda risarcitoria avanzata, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente in epigrafe, premettendo di essere proprietaria dell'immobile sito in Vimercate, via Tommaso Gallarati Scotti n. 21, interno n. 5, meglio identificato al NCEU del medesimo Comune al foglio n. 36, mappale 47, subalterno 715, e di averlo concesso in comodato gratuito, senza determinazione di durata, a ed alla figlia, stanti i rapporti Controparte_1 CP_3 personali intrattenuti dalla prima con l'amministratore della società, non avendo Controparte_2 riottenuto la restituzione dell'immobile a seguito della richiesta stragiudiziale loro notificata in data
5.4.2024, le ha convenute in questa sede al fine di far accertare la cessazione a quella data del contratto di comodato precibus stipulato con entrambe, nonché di ottenere la restituzione dell'immobile e la loro condanna, in via solidale, alla corresponsione della relativa indennità di occupazione maturata sino alla data dell'effettivo rilascio.
Nella contumacia delle resistenti non costituitesi nonostante la regolarità della notifica, è stata fissata per la discussione l'odierna udienza e solo qualche giorno prima, precisamente in data 6.6.2025, si sono costituite e eccependo, nell'ordine: Controparte_1 CP_3
- di occupare da anni (ben prima dell'anno 2020) l'immobile attoreo, ove avevano vissuto, anche unitamente a a titolo di comodato gratuito;
Controparte_2
- che la richiesta di restituzione dell'immobile, peraltro notificata alla sola era giunta in CP_4 modo imprevisto nutrendo esse forti speranze, avvalorate dal comportamento serbato dal Pt_1 anche dopo la richiesta di restituzione, di far acquistare l'immobile a la quale, CP_3 proprio in ragione di ciò, aveva anche ottenuto una delibera positive di mutuo, prorogata sino al mese di luglio 2025;
- che, in ogni caso, le comodatarie, stante la necessità di soddisfazione delle loro esigenze abitative del nucleo familiare, avrebbe dovuto avere un tempo congruo per cercare una diversa soluzione abitativa compatibile con le loro condizioni economiche e familiari;
- che, di contro, il comportamento ambivalente tenuto dal legale rappresentate della società ricorrente sulla possibilità di trasferire l'immobile a aveva contribuito a postergare la gestione CP_3 della vicenda, avendo indotto la (che ancora vantava delle speranze in tal senso) a ritenere CP_1 che avrebbe potuto farlo acquistare alla figlia;
- che, da ultimo, la somma di € 1.037,60 mensili richiesta a titolo risarcitorio per il mancato utilizzo dell'immobile è del tutto priva di riscontro documentale, essendo fondata su generiche medie di portali immobiliari e non su di una perizia o valutazione immobiliare specifica e aggiornata in ordine ai canoni di locazione reali medi nel Comune di Vimercate.
Pertanto, all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e successiva discussione orale, all'esito della contestuale Camera di Consiglio la causa può essere decisa come segue, solo in parziale conformità alle domande proposte dalla parte ricorrente.
Al di là di tutto quanto argomentato in comparsa e della relative produzioni documentali, che il
Tribunale non può in alcun modo esaminare stante la tardività della relativa costituzione in giudizio, emerge documentalmente, come in data 11.11.2020 le odierne resistenti avessero presentato una richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Vimercate, specificamente indicando a tal fine la via Tommaso Gallarati Scotti n. 21, interno n. 5, nell'ambito della quale avevano dichiarato “di occupare legittimamente l'abitazione in base alla dichiarazione di assenso del proprietario allegata” nonché allegato la dichiarazione, sottoscritta per l'appunto dalla società odierna ricorrente, che il titolo posto a fondamento della detenzione del predetto immobile era rappresentato da un “comodato d'uso” (cfr. in tal senso il documento n. 2).
In realtà e per la precisione, come si evince dalla lettura della penultima pagina del documento n. 2, la richiesta era stata presentata dalla sola che aveva ivi indicato anche la figlia CP_1 CP_3 quale persona residente all'interno del medesimo immobile e, quindi, coabitante unitamente a sé.
Le odierne resistenti, costituendosi tardivamente in giudizio e, ancor prima, non comparendo nell'ambito del preliminare procedimento di mediazione obbligatoria instaurato dalla ricorrente, non hanno allegato la sussistenza di un diverso titolo giuridico idoneo a supportare la detenzione dell'immobile (avendo anzi confermato la natura di comodato precibus del contratto stipulato) sicché, sulla scorta degli elementi documentali a disposizione e della dichiarazione rilasciata dal legale rapp.te della società da esse stesse presentata al Comune di Vimercate al fine di “giustificare” la richiesta di iscrizione nella relativa anagrafe della popolazione residente, deve ritenersi che la ricorrente abbia suffragato appieno l'allegazione effettuata in ricorso di un contratto verbale di comodato precario, senza determinazione di durata, presumibilmente stipulato nel mese di novembre 2020 e protrattosi, ad eccezione di non coinvolta dalla stessa, sino alla prima richiesta CP_3 restitutoria avanzata in data 6.5.2024 (cfr. in tal senso il documento n. 3), il quale, ai sensi dell'art. 1810 c.c., è cessato a semplice richiesta del comodante con conseguente obbligo del comodatario di restituire immediatamente l'immobile che, da tale data in poi, è indiscutibilmente occupato sine titulo quantomeno dalla CP_1
E' inutile disquisire in questa sede se la comodataria sia solo la mamma o anche la figlia ma, a voler essere più dettagliati, la domanda è stata rivolta nei confronti di entrambe in quanto funzionale ad ottenere la restituzione dell'immobile sulla scorta di un'occupazione divenuta sine titolo a seguito della cessazione del contratto di comodato evidentemente stipulato da entrambe.
Pertanto, nei confronti della figlia il contratto è cessato con la notifica del ricorso. CP_3
Sotto il profilo della cessazione, come noto, il comodato precibus è caratterizzato dalla circostanza per la quale la determinazione del termine di efficacia del “vinculum iuris” costituito tra le parti è rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante, il quale ha facoltà di manifestarla “ad nutum” con la semplice richiesta di restituzione1, essendo valida ed efficace in tal senso anche la semplice proposizione della domanda giudiziale, il che rende a maggior ragione superflua la mancata richiesta avanzata in tal senso ante causam nei confronti di CP_3
E' pertanto fondata la domanda principale ma, configurando l'art. 1810 c.c. un'ipotesi specifica alla regola generale prevista nella prima parte del primo comma dell'art. 1183 c.c., non può escludersi l'applicazione della disposizione di cui alla seconda parte, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, possa stabilire il termine (per la restituzione della cosa oggetto di comodato) quando sia necessario per la natura della prestazione, ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, e, segnatamente, quando, trattandosi (come appunto nel caso in esame) di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di un termine per rilasciare vuoto l'immobile e trovare un'altra sistemazione abitativa (cfr. in tal senso Cass. Civ.,10.8.1988 n. 4921). 1 Cfr. in tal senso Cass. Civ. Sez. II, 10 maggio 2000 n. 5987: “la figura del precario ovvero del comodato precario (art. 1810 c.c.) si caratterizza per la previsione che la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare ad nutum mediante richiesta di restituzione del bene” che “determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa, viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo e quindi abusivo del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporne in base ad altro rapporto diverso dal precario”. Ebbene, nel caso di specie ritiene il Tribunale che l'inizio dell'esecuzione ben possa essere equitativamente determinata nella data del 9.9.2025 tenendo conto, da un lato, che la richiesta ante causam è stata comunicata alla sola e, in ogni caso, dall'altro, che neppure è Controparte_1 contestato in giudizio che le attuali occupanti abbiano regolarmente ottemperato al pagamento delle utenze domestiche e delle relative spese condominiali.
Quanto, invece, alla domanda risarcitoria proposta per la mancata utilizzazione dell'immobile, il Tribunale non può fare a meno di rilevare che, contrariamente a quanto allegato nell'atto introduttivo, nella raccomandata inviata alla sola in data 6.5.2024 è stata la stessa società Controparte_1 ricorrente a rappresentarle che la restituzione dell'immobile era finalizzata a dare esecuzione ad un preliminare di compravendita stipulato con terzi soggetti (“l'immobile che Lei attualmente occupa è stato promesso in vendita a terzi”) sicché non sarebbe stato possibile nelle more locarlo a terzi così da percepirne il relativo valore locatizio.
Al più, ma non è questo il caso, avendo la ricorrente del tutto stravolto la propria allegazione, avrebbe dovuto richiedere il danno da eventuale ritardo nella stipulazione del contratto di compravendita e/o quello da eventuale risoluzione del relativo contratto.
Nulla di tutto ciò è stato documentato sicché la domanda in parte qua è rimasta sfornita di adeguato supporto probatorio anche a prescindere da tutto quanto allegato in comparsa di costituzione.
Da ultimo e ciò nonostante, le spese di lite (in esse compresi in compensi di mediazione) seguono la soccombenza e si liquidano, stante l'estrema semplicità del giudizio, sulla base dei compensi di poco superiori ai minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 e per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio ed introduttiva, non essendo stata espletata una fase decisoria autonoma e scindibile da quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'intervenuta cessazione del contratto di comodato verbale stipulato tra
[...]
e e nel mese di novembre 2020; CP_5 Controparte_1 CP_3
2. per l'effetto, condanna e a riconsegnare a Controparte_1 CP_3 Controparte_5
in persona del legale rapp.te p.t., libera da persone e cose, l'unità immobiliare sita in Vimercate,
[...] via Tommaso Gallarati Scotti n. 21, interno n. 5, meglio identificato al NCEU del medesimo Comune al foglio n. 36, mappale 47, subalterno 715;
3. fissa per l'esecuzione la data del 9.9.2025;
4. condanna e a rifondere a in persona Controparte_1 CP_3 Controparte_5 del legale rapp.te p.t., le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.361,09, di cui 561,09 per spese esenti effettivamente documentate e 2.800,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Monza in data 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5892/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
+ 1 Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 9 giugno 2025 ad ore 11:00 innanzi al dott. Carlo Albanese, sono comparsi:
Per l'avv. LUIGI ANANIA in sostituzione dell'Avv. LUIGI ANANIA in Parte_1 sostituzione dell'Avv. VINCENZO CAPUTO.
Per + 1 l'Avv.ssa SAMANTHA BECCIA. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
L'Avv. LUIGI ANANIA eccepisce la tardività della costituzione avversaria e, quindi, di tutta la documentazione prodotta rilevando che l'unica comodataria dell'immobile è la sig.ra CP_1
come si evince dalla penultima pagina del documento n. 2, insistendo pertanto per
[...]
l'accoglimento integrale delle domande proposte.
l'Avv.ssa SAMANTHA BECCIA si riporta alla comparsa ed a tutto quanto ivi dedotto ed eccepito.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura integrale alle parti presenti.
Entrambi i difensori chiedono di essere autorizzato a non presenziare alla lettura della sentenza autorizzandone l'immediato depositato all'esito della Camera di Consiglio.
A questo punto il giudice si ritira in Camera dio Consiglio.
Verbale chiuso alle ore 11:15.
All'esito pronuncia la seguente sentenza provvedendo, su autorizzazione delle parti, all'immediato deposito tramite Consolle magistrato.
Il Giudice
dott. Carlo Albanese N. R.G. 1604/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo Albanese, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1604/2025 promossa
DA
C.F. , con sede in LZ OM (BG), via Piave n. 83, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano, via Controparte_2
Boccaccio n. 15/A presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Caputo che la rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. e , C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_3
entrambe residenti in [...], C.F._2 elettivamente domiciliate in Trezzano sul Naviglio, piazza San Lorenzo n. 5 presso lo studio dell'Avv.sssa Samantha Beccia che le rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.6.2025;
RESISTENTI
Oggetto: Risoluzione contrato di comodato precibus, condanna alla restituzione e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLA PARTE RICORRENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così decidere:
Nel merito ed in via principale, previa ogni più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare definitivamente risolto alla data del 06 maggio 2024 il contratto di comodato stipulato in data 10 novembre 2020 e, per l'effetto dichiarare l'occupazione senza titolo da parte di CP_1
e , dell'immobile per cui è causa, stante il venir meno del comodato e,
[...] CP_3 per l'effetto, ordinare il rilascio e la restituzione immediata dell'immobile sito in Vimercate (MB) alla via Tommaso Gallarati Scotti n. 21 meglio identificato al NCEU del predetto Comune al Foglio
n. 36, mappale 47, sub. 715, libero da persone e cose fissando la data di esecuzione.
Condannare altresì le resistenti, in solido tra loro, al risarcimento del danno da occupazione senza titolo quantificato in euro 1.037,60 mensili dal 06 maggio 2024 sino alla riconsegna effettiva dell'immobile, o in quella diversa somma, maggiore o minore, determinata anche in via equitativa dall'On.le Tribunale. Oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese ed onorari della presente causa nonché del procedimento di mediazione, oltre accessori di legge”.
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLA PARTE RESISTENTE
“in via principale rigettare il ricorso promosso da in quanto infondato in fatto e Parte_1 in diritto;
in subordine disporre un termine equo per il rilascio dell'immobile, non inferiore a 90 giorni, tenuto conto della situazione personale e familiare delle resistenti. - in ogni caso, per I motivi in atto respingere la domanda risarcitoria avanzata, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente in epigrafe, premettendo di essere proprietaria dell'immobile sito in Vimercate, via Tommaso Gallarati Scotti n. 21, interno n. 5, meglio identificato al NCEU del medesimo Comune al foglio n. 36, mappale 47, subalterno 715, e di averlo concesso in comodato gratuito, senza determinazione di durata, a ed alla figlia, stanti i rapporti Controparte_1 CP_3 personali intrattenuti dalla prima con l'amministratore della società, non avendo Controparte_2 riottenuto la restituzione dell'immobile a seguito della richiesta stragiudiziale loro notificata in data
5.4.2024, le ha convenute in questa sede al fine di far accertare la cessazione a quella data del contratto di comodato precibus stipulato con entrambe, nonché di ottenere la restituzione dell'immobile e la loro condanna, in via solidale, alla corresponsione della relativa indennità di occupazione maturata sino alla data dell'effettivo rilascio.
Nella contumacia delle resistenti non costituitesi nonostante la regolarità della notifica, è stata fissata per la discussione l'odierna udienza e solo qualche giorno prima, precisamente in data 6.6.2025, si sono costituite e eccependo, nell'ordine: Controparte_1 CP_3
- di occupare da anni (ben prima dell'anno 2020) l'immobile attoreo, ove avevano vissuto, anche unitamente a a titolo di comodato gratuito;
Controparte_2
- che la richiesta di restituzione dell'immobile, peraltro notificata alla sola era giunta in CP_4 modo imprevisto nutrendo esse forti speranze, avvalorate dal comportamento serbato dal Pt_1 anche dopo la richiesta di restituzione, di far acquistare l'immobile a la quale, CP_3 proprio in ragione di ciò, aveva anche ottenuto una delibera positive di mutuo, prorogata sino al mese di luglio 2025;
- che, in ogni caso, le comodatarie, stante la necessità di soddisfazione delle loro esigenze abitative del nucleo familiare, avrebbe dovuto avere un tempo congruo per cercare una diversa soluzione abitativa compatibile con le loro condizioni economiche e familiari;
- che, di contro, il comportamento ambivalente tenuto dal legale rappresentate della società ricorrente sulla possibilità di trasferire l'immobile a aveva contribuito a postergare la gestione CP_3 della vicenda, avendo indotto la (che ancora vantava delle speranze in tal senso) a ritenere CP_1 che avrebbe potuto farlo acquistare alla figlia;
- che, da ultimo, la somma di € 1.037,60 mensili richiesta a titolo risarcitorio per il mancato utilizzo dell'immobile è del tutto priva di riscontro documentale, essendo fondata su generiche medie di portali immobiliari e non su di una perizia o valutazione immobiliare specifica e aggiornata in ordine ai canoni di locazione reali medi nel Comune di Vimercate.
Pertanto, all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e successiva discussione orale, all'esito della contestuale Camera di Consiglio la causa può essere decisa come segue, solo in parziale conformità alle domande proposte dalla parte ricorrente.
Al di là di tutto quanto argomentato in comparsa e della relative produzioni documentali, che il
Tribunale non può in alcun modo esaminare stante la tardività della relativa costituzione in giudizio, emerge documentalmente, come in data 11.11.2020 le odierne resistenti avessero presentato una richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Vimercate, specificamente indicando a tal fine la via Tommaso Gallarati Scotti n. 21, interno n. 5, nell'ambito della quale avevano dichiarato “di occupare legittimamente l'abitazione in base alla dichiarazione di assenso del proprietario allegata” nonché allegato la dichiarazione, sottoscritta per l'appunto dalla società odierna ricorrente, che il titolo posto a fondamento della detenzione del predetto immobile era rappresentato da un “comodato d'uso” (cfr. in tal senso il documento n. 2).
In realtà e per la precisione, come si evince dalla lettura della penultima pagina del documento n. 2, la richiesta era stata presentata dalla sola che aveva ivi indicato anche la figlia CP_1 CP_3 quale persona residente all'interno del medesimo immobile e, quindi, coabitante unitamente a sé.
Le odierne resistenti, costituendosi tardivamente in giudizio e, ancor prima, non comparendo nell'ambito del preliminare procedimento di mediazione obbligatoria instaurato dalla ricorrente, non hanno allegato la sussistenza di un diverso titolo giuridico idoneo a supportare la detenzione dell'immobile (avendo anzi confermato la natura di comodato precibus del contratto stipulato) sicché, sulla scorta degli elementi documentali a disposizione e della dichiarazione rilasciata dal legale rapp.te della società da esse stesse presentata al Comune di Vimercate al fine di “giustificare” la richiesta di iscrizione nella relativa anagrafe della popolazione residente, deve ritenersi che la ricorrente abbia suffragato appieno l'allegazione effettuata in ricorso di un contratto verbale di comodato precario, senza determinazione di durata, presumibilmente stipulato nel mese di novembre 2020 e protrattosi, ad eccezione di non coinvolta dalla stessa, sino alla prima richiesta CP_3 restitutoria avanzata in data 6.5.2024 (cfr. in tal senso il documento n. 3), il quale, ai sensi dell'art. 1810 c.c., è cessato a semplice richiesta del comodante con conseguente obbligo del comodatario di restituire immediatamente l'immobile che, da tale data in poi, è indiscutibilmente occupato sine titulo quantomeno dalla CP_1
E' inutile disquisire in questa sede se la comodataria sia solo la mamma o anche la figlia ma, a voler essere più dettagliati, la domanda è stata rivolta nei confronti di entrambe in quanto funzionale ad ottenere la restituzione dell'immobile sulla scorta di un'occupazione divenuta sine titolo a seguito della cessazione del contratto di comodato evidentemente stipulato da entrambe.
Pertanto, nei confronti della figlia il contratto è cessato con la notifica del ricorso. CP_3
Sotto il profilo della cessazione, come noto, il comodato precibus è caratterizzato dalla circostanza per la quale la determinazione del termine di efficacia del “vinculum iuris” costituito tra le parti è rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante, il quale ha facoltà di manifestarla “ad nutum” con la semplice richiesta di restituzione1, essendo valida ed efficace in tal senso anche la semplice proposizione della domanda giudiziale, il che rende a maggior ragione superflua la mancata richiesta avanzata in tal senso ante causam nei confronti di CP_3
E' pertanto fondata la domanda principale ma, configurando l'art. 1810 c.c. un'ipotesi specifica alla regola generale prevista nella prima parte del primo comma dell'art. 1183 c.c., non può escludersi l'applicazione della disposizione di cui alla seconda parte, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, possa stabilire il termine (per la restituzione della cosa oggetto di comodato) quando sia necessario per la natura della prestazione, ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, e, segnatamente, quando, trattandosi (come appunto nel caso in esame) di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di un termine per rilasciare vuoto l'immobile e trovare un'altra sistemazione abitativa (cfr. in tal senso Cass. Civ.,10.8.1988 n. 4921). 1 Cfr. in tal senso Cass. Civ. Sez. II, 10 maggio 2000 n. 5987: “la figura del precario ovvero del comodato precario (art. 1810 c.c.) si caratterizza per la previsione che la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare ad nutum mediante richiesta di restituzione del bene” che “determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa, viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo e quindi abusivo del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporne in base ad altro rapporto diverso dal precario”. Ebbene, nel caso di specie ritiene il Tribunale che l'inizio dell'esecuzione ben possa essere equitativamente determinata nella data del 9.9.2025 tenendo conto, da un lato, che la richiesta ante causam è stata comunicata alla sola e, in ogni caso, dall'altro, che neppure è Controparte_1 contestato in giudizio che le attuali occupanti abbiano regolarmente ottemperato al pagamento delle utenze domestiche e delle relative spese condominiali.
Quanto, invece, alla domanda risarcitoria proposta per la mancata utilizzazione dell'immobile, il Tribunale non può fare a meno di rilevare che, contrariamente a quanto allegato nell'atto introduttivo, nella raccomandata inviata alla sola in data 6.5.2024 è stata la stessa società Controparte_1 ricorrente a rappresentarle che la restituzione dell'immobile era finalizzata a dare esecuzione ad un preliminare di compravendita stipulato con terzi soggetti (“l'immobile che Lei attualmente occupa è stato promesso in vendita a terzi”) sicché non sarebbe stato possibile nelle more locarlo a terzi così da percepirne il relativo valore locatizio.
Al più, ma non è questo il caso, avendo la ricorrente del tutto stravolto la propria allegazione, avrebbe dovuto richiedere il danno da eventuale ritardo nella stipulazione del contratto di compravendita e/o quello da eventuale risoluzione del relativo contratto.
Nulla di tutto ciò è stato documentato sicché la domanda in parte qua è rimasta sfornita di adeguato supporto probatorio anche a prescindere da tutto quanto allegato in comparsa di costituzione.
Da ultimo e ciò nonostante, le spese di lite (in esse compresi in compensi di mediazione) seguono la soccombenza e si liquidano, stante l'estrema semplicità del giudizio, sulla base dei compensi di poco superiori ai minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 e per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio ed introduttiva, non essendo stata espletata una fase decisoria autonoma e scindibile da quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'intervenuta cessazione del contratto di comodato verbale stipulato tra
[...]
e e nel mese di novembre 2020; CP_5 Controparte_1 CP_3
2. per l'effetto, condanna e a riconsegnare a Controparte_1 CP_3 Controparte_5
in persona del legale rapp.te p.t., libera da persone e cose, l'unità immobiliare sita in Vimercate,
[...] via Tommaso Gallarati Scotti n. 21, interno n. 5, meglio identificato al NCEU del medesimo Comune al foglio n. 36, mappale 47, subalterno 715;
3. fissa per l'esecuzione la data del 9.9.2025;
4. condanna e a rifondere a in persona Controparte_1 CP_3 Controparte_5 del legale rapp.te p.t., le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.361,09, di cui 561,09 per spese esenti effettivamente documentate e 2.800,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Monza in data 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese