Sentenza 7 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 07/11/2023, n. 6100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6100 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/11/2023
N. 06100/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03266/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3266 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piano di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS-, notificata il 23.6.2020;
- nonché di ogni altro provvedimento precedente, successivo o comunque connesso a quello impugnato se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piano di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 ottobre 2023, svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
E’ impugnata l’ordinanza di demolizione in epigrafe emessa dal Comune di Piano di Sorrento con cui è stata contestata l’abusiva realizzazione delle opere di seguito descritte: “presenza di volumetrie non legittime, mutamenti di destinazione d’uso da sottotetto in abitazione, realizzazione di nuovi terrazzi e di tettoie a copertura, il tutto in assenza di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica” in area soggetta a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi, ambientali e paesistici ex D.Lgs. 42/2004 e D.M. 15.2.1962 con cui l’intero territorio del Comune di Piano di Sorrento è stato dichiarato di notevole interesse pubblico.
Avverso tale atto insorge il ricorrente che lamenta eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, carenza di motivazione, violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, violazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità, tutela del legittimo affidamento.
In sintesi, articola le seguenti argomentazioni censorie:
- l’ordinanza di demolizione si limiterebbe a richiamare acriticamente la relazione del tecnico comunale prot. n. -OMISSIS-, senza ulteriori approfondimenti istruttori ed indicazioni in ordine alla natura delle opere abusive e alla relativa epoca di realizzazione, considerato che, al tempo della edificazione, era irrilevante la destinazione urbanistica del cespite dalla quale la ricorrente si sarebbe discostata;
- l’amministrazione non avrebbe tenuto conto della risalenza nel tempo delle opere e della estraneità del ricorrente, avente causa in forza di un contratto di acquisto del 2012, rispetto all’illecito edilizio contestato, inoltre occorreva una motivazione “rafforzata” in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione dell’opera abusiva diversa dal mero ripristino della legalità;
- l’atto demolitorio sarebbe inoltre illegittimo per mancata indicazione dell’area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva che sarà acquisita di diritto gratuitamente al patrimonio comunale nell’ipotesi in cui il responsabile dell’abuso non provveda alla sua demolizione ovvero al ripristino dello stato dei luoghi;
- il manufatto in questione avrebbe natura di struttura accessoria e/o pertinenziale, come tale sottratto all’obbligo del preventivo rilascio del permesso di costruire e, pertanto, l’assenza del predetto titolo edilizio avrebbe dovuto condurre alla irrogazione di una mera sanzione amministrativa pecuniaria.
Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento degli atti impugnati.
Si è costituita l’amministrazione intimata che replica alle censure e chiede il rigetto del gravame.
All’udienza del 26.10.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Non ha pregio il dedotto difetto di istruttoria; in senso contrario, il provvedimento si fonda sull’accertamento svolto dall’Ufficio Tecnico -OMISSIS- i cui esiti sono stati compendiati nella relazione -OMISSIS- ed analiticamente riportati nell’ordinanza di demolizione che, peraltro, è stata anche preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento al quale non risulta che l’istante abbia fornito riscontro.
Peraltro, non è predicabile la natura pertinenziale delle opere che, in ragione della complessiva trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio cui hanno dato luogo (trattandosi di volumetrie non legittime, mutamenti di destinazione d’uso da sottotetto in abitazione, realizzazione di nuovi terrazzi e di tettoie a copertura) richiedevano il previo rilascio del permesso di costruire; al riguardo, non pare condivisibile la natura pertinenziale, per la cui configurabilità occorre, invece, non solo la sussistenza di un rapporto funzionale costituto dal nesso strumentale dell'opera accessoria a quella principale, ma anche un elemento strutturale ovvero una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce; l'esiguità deve essere un elemento ineliminabile, atteso che l'opera non deve creare un carico urbanistico (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5130/2019; T.A.R. Campania, Napoli, n. 535/2020; T.A.R. Lazio, Roma, n. 9223/2019).
Le ulteriori censure articolate avverso l’ordine di demolizione – al cui esame va quindi perimetrato il vaglio di legittimità - sono destituite di fondamento alla luce del consolidato indirizzo pretorio (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3279/2023 e giurisprudenza richiamata) secondo cui:
- l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che l'ordinanza di demolizione costituisce atto vincolato;
- il provvedimento di demolizione di una costruzione abusiva, al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5088/2013; Sez. VI, n. 4907/2013) e l'interessato non può dolersi del fatto che l'amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3010/2013 e n. 2781/2011);
- il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso; tale principio non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 9/2017);
- la parte che invoca l'epoca risalente della costruzione realizzata senza titolo edificatorio è gravata dell'onere di dimostrare la circostanza: difatti, "In presenza di un ordine di demolizione, l'onere di dimostrare che le opere sono legittime essendo state realizzate legittimamente senza titolo, sicché rientrano fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto a essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto" (Consiglio di Stato, VI, 27 gennaio 2022 n. 570) e, nella fattispecie, tale onere probatorio non è stato assolto;
- la dedotta estraneità del proprietario all'abuso commesso non è, di per sé, circostanza idonea ad elidere la legittimità dell'ordinanza di demolizione: "gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile (l'estraneità agli abusi assumendo comunque rilievo sotto altri profili), applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato" (T.A.R. Lazio Roma, n. 7654/2021; T.A.R. Campania, Napoli, n. 1541/2022);
- l'omessa o imprecisa indicazione dell’area di sedime che verrà acquisita in caso di inottemperanza non costituisce motivo di illegittimità dell'ordinanza di demolizione, atteso che, con il contenuto dispositivo di quest'ultima si commina la sanzione della demolizione del manufatto abusivo, mentre l'indicazione dell'area rappresenta piuttosto un presupposto accertativo ai fini della distinta misura sanzionatoria dell'acquisizione (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 13/2015).
Le svolte considerazioni conducono al rigetto del ricorso con le conseguenze di legge in ordine alla regolazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Di Vita | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO