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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/10/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 464/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio Moscato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 04.02.2025 al n. 464/2025 di Ruolo
Generale, vertente t r a
AVV. (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con studio in Trieste, via della Ginnastica n. 24, ove è anche elettivamente domiciliata,
con fax 040.371228 e pec , in proprio;
Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ) in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste,
piazza Dalmazia n. 3.
RESISTENTE - contumace
1 avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi.
CONCLUSIONI
Per il professionista ricorrente-opponente:
(come da ricorso del 04.02.2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
NEL MERITO:
Riformare e dichiarare l'illegittimità del decreto impugnato n. 2580/2021 R.G. SIAMM e
conseguentemente,
previo accertamento e dichiarazione che veniva svolta, nel procedimento penale n.
4935/2015 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, n. 321/2016
R.G. Grat. Patr., nella fase delle indagini preliminari, anche la fase introduttiva,
ovvero, in via di subordine, qualora ritenuto che non veniva svolta la fase introduttiva,
bensì la fase istruttoria/dibattimentale e/o decisionale, previo accertamento e
dichiarazione che veniva svolta, nel predetto procedimento penale, anche la fase
istruttoria/dibattimentale e/o decisionale,
liquidare in favore del difensore della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato,
relativamente all'attività svolta nella fase delle indagini preliminari come in narrativa:
- in via principale: il compenso ai valori medi per la fase di studio pari ad euro 810,00 e
per la fase introduttiva pari ad euro 630,00 e, pertanto, rideterminare la somma
complessiva liquidata per compensi in complessivi euro 1.440,00, ridotti di 1/3 ex art.
106bis T.U. 115/2002 ad euro 960,00, oltre a spese generali 15%, IVA e CNAP come per
legge;
2 - ovvero, in subordine, il compenso per le fasi di studio ed introduttiva ai medi tabellari
ridotti del 30% (seconda colonna della tabella di cui in narrativa) e, pertanto,
rideterminare la somma complessiva liquidata in complessivi euro 1.008,00 (cioè euro
567,00 + 441,00), ridotti di 1/3 ex art. 106bis T.U. 115/2002 ad euro 672,00, oltre a
spese generali 15%, IVA e CNAP come per legge;
ovvero, comunque, liquidare il maggior
compenso per ciascuna fase effettivamente svolta che sarà ritenuto di giustizia,
secondo le previsioni del D.M. 55/2014;
- ovvero, in ulteriore subordine, liquidare il compenso per le fasi di studio ed
introduttiva in misura non inferiore ai minimi tabellari, cui applicare la riduzione di 1/3
ex art. 106bis T.U. 115/2002 e la maggiorazione per spese generali 15%, IVA e CNAP
come per legge;
in ulteriore subordine, qualora ritenuta svolta, non la fase introduttiva,
bensì la fase istruttoria/dibattimentale e/o decisionale, liquidare il compenso per le fasi
ritenute svolte ai medi, ovvero in misura non inferiore ai minimi tabellari, cui applicare la
riduzione di 1/3 ex art. 106bis T.U. 115/2002 e la maggiorazione per spese generali 15%,
IVA e CNAP come per legge;
in estremo subordine, qualora ritenuta svolta solo la fase di
studio, liquidare il compenso per tale fase ai medi, ovvero in misura non inferiore ai
minimi tabellari, cui applicare la riduzione di 1/3 ex art. 106bis T.U. 115/2002 e la
maggiorazione per spese generali 15%, IVA e CNAP come per legge.
Condannare parte resistente anche alla rifusione di esborsi, compensi, spese generali,
IVA e CNAP come per legge relative al presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
3 Voglia l'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di Trieste chiedere a chi ha provveduto
alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini
della decisione (art. 15, comma 5, D.Lvo 150/2011), ivi compresa l'acquisizione dell'intero
fascicolo sub 4935/2015 R.G.N.R. Procura Trieste.
In via di subordine, in caso di omessa trasmissione di quanto sopra, si chiede sia disposto
ordine di esibizione e, pertanto, acquisito l'originale ovvero copia dell'intero fascicolo
sub 4935/2015 R.G.N.R. Procura Trieste.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avv. si è rivolta a questo Tribunale per chiedere la modifica del Parte_1
decreto di liquidazione del 22.08.2022, con il quale il giudice penale liquidava i suoi compensi professionali, nella misura complessiva, di 300,00 euro, ridotti di 1/3 ex lege,
oltre spese forfettarie, oneri fiscali e previdenziali.
2. La ricorrente ha rappresentato di essere stata nominata difensore d'ufficio di DI
JO (cfr. doc. 3), ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con decreto del
28.07.2016 (cfr. doc. 2), indagato nel procedimento penale sub R.G.N.R. n. 4935/2015
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, per una ipotesi di abuso di mezzi di correzione nei confronti del figlio minore (art. 571 c.p.).
3. In particolare, l'avv. con riferimento alla fase delle indagini preliminari, ha Pt_1
riferito di avere studiato il caso in oggetto, prendendo in esame l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, studiando il fascicolo delle indagini preliminari ed acquisendone le copie. Ha poi redatto e depositato una memoria difensiva ex art. 415-bis
c.p.p. con richiesta di archiviazione (cfr. doc. 5).
4 4. Il Pubblico Ministero emetteva e notificava decreto di citazione diretta a giudizio per l'udienza del 13.01.2020 (cfr. doc. n. 6) e, all'esito del giudizio, il Tribunale di Trieste,
con sentenza n. 700/2021, assolveva il signor DI JO dal reato ascritto perché
il fatto non sussiste (cfr. doc. n. 7).
5. Terminata l'assistenza professionale al suo assistito nella fase delle indagini preliminari,
l'avv. presentava in data 26.10.2016 istanza di liquidazione dei compensi al Pt_1
Tribunale di Trieste, Sezione Penale (cfr. doc. 8), nella quale, previa elencazione dell'attività via via svolta, formulava richiesta di liquidazione dei compensi l'attività
svolta dinnanzi al Tribunale Monocratico, in relazione alle fasi 1 (studio), 2
(introduttiva), 3 (dibattimentale) e 4 (decisionale), basandosi sui valori medi della tariffa, per un ammontare complessivo di 2.400,00 euro, già al netto della decurtazione di 1/3, stabilita dall'art. 106-bis d.p.r. 115/2002.
6. Con provvedimento del 22.08.2022, depositato in Cancelleria in pari data, e comunicato a mezzo PEC in data 28.01.2025 (doc. n. 1A), il giudice penale disponeva la liquidazione dei compensi professionali maturati dall'avv. nella misura già ridotta di 1/3, Parte_1
di 200,00 euro, oltre rimb, forf. 15%, c.p.a. ed i.v.a., per la sola fase di studio (cfr. doc.
n. 1).
7. Avverso tale provvedimento, l'avv. ha proposto tempestiva opposizione nelle Pt_1
corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. 281-decies ss.
c.p.c., 15 D.Lgs. 150/2011 e 170 d.p.r. 115/2022, lamentando la mancata liquidazione della fase introduttiva, nonché l'erronea liquidazione della fase di studio.
5 8. In particolare, la professionista ricorrente ha reclamato il diritto al riconoscimento di un compenso maggiore, segnatamente nella misura complessiva di 960,00 euro, al netto della riduzione di 1/3 secco stabilita dall'art. 106-bis d.p.r. 115/2002, così determinata basandosi su valori medi per le fasi di studio e introduttiva e, in subordine, nella misura di 672,00 euro, sempre assunti al netto della suddetta riduzione (applicando valori medi ridotti del 30% alle fasi 1, 2) e, in estremo subordine, in misura pari ai valori minimi.
9. Il , sebbene ritualmente e tempestivamente notiziato della lite, Controparte_1
non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
10. La domanda va accolta per quanto di ragione.
11. Il riconoscimento di un solo compenso di soli 300,00 euro al lordo della riduzione ex
lege, per la fase di studio non appare congruo all'impegno – non meno che di media intensità e diligenza – ragionevolmente profuso dal difensore, che non solo studiava approfonditamente il caso al fine di redigere e depositare la memoria difensiva ex art. 415 bis c.p.p. con richiesta di archiviazione.
Per la fase di studio si riconosce, quindi, in applicazione delle tariffe ratione temporis
applicabili, l'importo di 810,00 euro.
12. Parimenti andrà liquidato il compenso pertinente alla fase introduttiva, non riconosciuto dal giudice penale, stante la redazione e il deposito della memoria ex art. 415 bis c.p.p.
Si evidenzia, infatti, che ai sensi dell'art. 3, lett. b) del D.M. 10 marzo 2014, n. 155 per la fase introduttiva del giudizio si intende esemplificatamente “…gli atti introduttivi quali
esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi,
6 impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile
civile”.
Il compenso per questa fase verrà riconosciuto nel valore medio ridotto del 20%, attesa la semplicità della fase introduttiva espletata.
Per detta fase si riconosce, quindi, in applicazione delle tariffe ratione temporis
applicabili, l'importo di 504,00 euro.
13. A titolo di compenso per l'attività prestata dall'odierna ricorrente si perviene al compenso globale di 1.314,00 euro (= 810,00 + 504,00), che, assoggettato alla falcidia di legge, si riduce a 876,00 euro (= 1.314,00 x 2/3).
14. A modifica del provvedimento di liquidazione impugnato, si deve quindi accertare il diritto dell'avv. al pagamento da parte dell'Erario del compenso finale di Parte_1
876,00 euro, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a (come per legge). L'Erario viene conseguentemente condannato a pagare le somme suddette alla professionista ricorrente.
15. Le spese del presente procedimento, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (aggiornati al d.m. n. 147/2022),
assumendo come base prudente il differenziale (si tratta di 676,00 euro) fra il valore finale originariamente liquidato (200,00 euro) e quello in questa sede accertato di finale effettiva spettanza del professionista (876,00 euro), con valori medi per le fasi 1 e 2 e invece con riduzione del 50% per le fasi 3 e 4, attesa la modesta entità del valore disputato nonché considerate la natura documentale della causa e la semplicità dei temi trattati.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio
Moscato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così
provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto di Parte_1
liquidazione del 22.08.2022, depositato in Cancelleria in pari data, e comunicato a mezzo
PEC in data 28.01.2025 (doc. n. 1A) e liquida in favore della ricorrente per l'attività
professionale riguardante la difesa dell'indagato DI JO la somma finale,
determinata al netto della riduzione ex art. 106-bis T.U. Spese di Giustizia, di 876,00
euro, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta;
2) condanna il a rifondere all'avv. le spese del Controparte_1 Parte_1
presente procedimento, che liquida in complessivi 587,00 euro (di cui 462,00 euro per compenso e 125,00 euro per spese esenti), oltre rimb. forf. spese generali, c.p.a. e i.v.a.
(come per legge).
Trieste, 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio Moscato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 04.02.2025 al n. 464/2025 di Ruolo
Generale, vertente t r a
AVV. (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con studio in Trieste, via della Ginnastica n. 24, ove è anche elettivamente domiciliata,
con fax 040.371228 e pec , in proprio;
Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ) in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste,
piazza Dalmazia n. 3.
RESISTENTE - contumace
1 avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi.
CONCLUSIONI
Per il professionista ricorrente-opponente:
(come da ricorso del 04.02.2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
NEL MERITO:
Riformare e dichiarare l'illegittimità del decreto impugnato n. 2580/2021 R.G. SIAMM e
conseguentemente,
previo accertamento e dichiarazione che veniva svolta, nel procedimento penale n.
4935/2015 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, n. 321/2016
R.G. Grat. Patr., nella fase delle indagini preliminari, anche la fase introduttiva,
ovvero, in via di subordine, qualora ritenuto che non veniva svolta la fase introduttiva,
bensì la fase istruttoria/dibattimentale e/o decisionale, previo accertamento e
dichiarazione che veniva svolta, nel predetto procedimento penale, anche la fase
istruttoria/dibattimentale e/o decisionale,
liquidare in favore del difensore della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato,
relativamente all'attività svolta nella fase delle indagini preliminari come in narrativa:
- in via principale: il compenso ai valori medi per la fase di studio pari ad euro 810,00 e
per la fase introduttiva pari ad euro 630,00 e, pertanto, rideterminare la somma
complessiva liquidata per compensi in complessivi euro 1.440,00, ridotti di 1/3 ex art.
106bis T.U. 115/2002 ad euro 960,00, oltre a spese generali 15%, IVA e CNAP come per
legge;
2 - ovvero, in subordine, il compenso per le fasi di studio ed introduttiva ai medi tabellari
ridotti del 30% (seconda colonna della tabella di cui in narrativa) e, pertanto,
rideterminare la somma complessiva liquidata in complessivi euro 1.008,00 (cioè euro
567,00 + 441,00), ridotti di 1/3 ex art. 106bis T.U. 115/2002 ad euro 672,00, oltre a
spese generali 15%, IVA e CNAP come per legge;
ovvero, comunque, liquidare il maggior
compenso per ciascuna fase effettivamente svolta che sarà ritenuto di giustizia,
secondo le previsioni del D.M. 55/2014;
- ovvero, in ulteriore subordine, liquidare il compenso per le fasi di studio ed
introduttiva in misura non inferiore ai minimi tabellari, cui applicare la riduzione di 1/3
ex art. 106bis T.U. 115/2002 e la maggiorazione per spese generali 15%, IVA e CNAP
come per legge;
in ulteriore subordine, qualora ritenuta svolta, non la fase introduttiva,
bensì la fase istruttoria/dibattimentale e/o decisionale, liquidare il compenso per le fasi
ritenute svolte ai medi, ovvero in misura non inferiore ai minimi tabellari, cui applicare la
riduzione di 1/3 ex art. 106bis T.U. 115/2002 e la maggiorazione per spese generali 15%,
IVA e CNAP come per legge;
in estremo subordine, qualora ritenuta svolta solo la fase di
studio, liquidare il compenso per tale fase ai medi, ovvero in misura non inferiore ai
minimi tabellari, cui applicare la riduzione di 1/3 ex art. 106bis T.U. 115/2002 e la
maggiorazione per spese generali 15%, IVA e CNAP come per legge.
Condannare parte resistente anche alla rifusione di esborsi, compensi, spese generali,
IVA e CNAP come per legge relative al presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
3 Voglia l'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di Trieste chiedere a chi ha provveduto
alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini
della decisione (art. 15, comma 5, D.Lvo 150/2011), ivi compresa l'acquisizione dell'intero
fascicolo sub 4935/2015 R.G.N.R. Procura Trieste.
In via di subordine, in caso di omessa trasmissione di quanto sopra, si chiede sia disposto
ordine di esibizione e, pertanto, acquisito l'originale ovvero copia dell'intero fascicolo
sub 4935/2015 R.G.N.R. Procura Trieste.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avv. si è rivolta a questo Tribunale per chiedere la modifica del Parte_1
decreto di liquidazione del 22.08.2022, con il quale il giudice penale liquidava i suoi compensi professionali, nella misura complessiva, di 300,00 euro, ridotti di 1/3 ex lege,
oltre spese forfettarie, oneri fiscali e previdenziali.
2. La ricorrente ha rappresentato di essere stata nominata difensore d'ufficio di DI
JO (cfr. doc. 3), ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con decreto del
28.07.2016 (cfr. doc. 2), indagato nel procedimento penale sub R.G.N.R. n. 4935/2015
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, per una ipotesi di abuso di mezzi di correzione nei confronti del figlio minore (art. 571 c.p.).
3. In particolare, l'avv. con riferimento alla fase delle indagini preliminari, ha Pt_1
riferito di avere studiato il caso in oggetto, prendendo in esame l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, studiando il fascicolo delle indagini preliminari ed acquisendone le copie. Ha poi redatto e depositato una memoria difensiva ex art. 415-bis
c.p.p. con richiesta di archiviazione (cfr. doc. 5).
4 4. Il Pubblico Ministero emetteva e notificava decreto di citazione diretta a giudizio per l'udienza del 13.01.2020 (cfr. doc. n. 6) e, all'esito del giudizio, il Tribunale di Trieste,
con sentenza n. 700/2021, assolveva il signor DI JO dal reato ascritto perché
il fatto non sussiste (cfr. doc. n. 7).
5. Terminata l'assistenza professionale al suo assistito nella fase delle indagini preliminari,
l'avv. presentava in data 26.10.2016 istanza di liquidazione dei compensi al Pt_1
Tribunale di Trieste, Sezione Penale (cfr. doc. 8), nella quale, previa elencazione dell'attività via via svolta, formulava richiesta di liquidazione dei compensi l'attività
svolta dinnanzi al Tribunale Monocratico, in relazione alle fasi 1 (studio), 2
(introduttiva), 3 (dibattimentale) e 4 (decisionale), basandosi sui valori medi della tariffa, per un ammontare complessivo di 2.400,00 euro, già al netto della decurtazione di 1/3, stabilita dall'art. 106-bis d.p.r. 115/2002.
6. Con provvedimento del 22.08.2022, depositato in Cancelleria in pari data, e comunicato a mezzo PEC in data 28.01.2025 (doc. n. 1A), il giudice penale disponeva la liquidazione dei compensi professionali maturati dall'avv. nella misura già ridotta di 1/3, Parte_1
di 200,00 euro, oltre rimb, forf. 15%, c.p.a. ed i.v.a., per la sola fase di studio (cfr. doc.
n. 1).
7. Avverso tale provvedimento, l'avv. ha proposto tempestiva opposizione nelle Pt_1
corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. 281-decies ss.
c.p.c., 15 D.Lgs. 150/2011 e 170 d.p.r. 115/2022, lamentando la mancata liquidazione della fase introduttiva, nonché l'erronea liquidazione della fase di studio.
5 8. In particolare, la professionista ricorrente ha reclamato il diritto al riconoscimento di un compenso maggiore, segnatamente nella misura complessiva di 960,00 euro, al netto della riduzione di 1/3 secco stabilita dall'art. 106-bis d.p.r. 115/2002, così determinata basandosi su valori medi per le fasi di studio e introduttiva e, in subordine, nella misura di 672,00 euro, sempre assunti al netto della suddetta riduzione (applicando valori medi ridotti del 30% alle fasi 1, 2) e, in estremo subordine, in misura pari ai valori minimi.
9. Il , sebbene ritualmente e tempestivamente notiziato della lite, Controparte_1
non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
10. La domanda va accolta per quanto di ragione.
11. Il riconoscimento di un solo compenso di soli 300,00 euro al lordo della riduzione ex
lege, per la fase di studio non appare congruo all'impegno – non meno che di media intensità e diligenza – ragionevolmente profuso dal difensore, che non solo studiava approfonditamente il caso al fine di redigere e depositare la memoria difensiva ex art. 415 bis c.p.p. con richiesta di archiviazione.
Per la fase di studio si riconosce, quindi, in applicazione delle tariffe ratione temporis
applicabili, l'importo di 810,00 euro.
12. Parimenti andrà liquidato il compenso pertinente alla fase introduttiva, non riconosciuto dal giudice penale, stante la redazione e il deposito della memoria ex art. 415 bis c.p.p.
Si evidenzia, infatti, che ai sensi dell'art. 3, lett. b) del D.M. 10 marzo 2014, n. 155 per la fase introduttiva del giudizio si intende esemplificatamente “…gli atti introduttivi quali
esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi,
6 impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile
civile”.
Il compenso per questa fase verrà riconosciuto nel valore medio ridotto del 20%, attesa la semplicità della fase introduttiva espletata.
Per detta fase si riconosce, quindi, in applicazione delle tariffe ratione temporis
applicabili, l'importo di 504,00 euro.
13. A titolo di compenso per l'attività prestata dall'odierna ricorrente si perviene al compenso globale di 1.314,00 euro (= 810,00 + 504,00), che, assoggettato alla falcidia di legge, si riduce a 876,00 euro (= 1.314,00 x 2/3).
14. A modifica del provvedimento di liquidazione impugnato, si deve quindi accertare il diritto dell'avv. al pagamento da parte dell'Erario del compenso finale di Parte_1
876,00 euro, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a (come per legge). L'Erario viene conseguentemente condannato a pagare le somme suddette alla professionista ricorrente.
15. Le spese del presente procedimento, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (aggiornati al d.m. n. 147/2022),
assumendo come base prudente il differenziale (si tratta di 676,00 euro) fra il valore finale originariamente liquidato (200,00 euro) e quello in questa sede accertato di finale effettiva spettanza del professionista (876,00 euro), con valori medi per le fasi 1 e 2 e invece con riduzione del 50% per le fasi 3 e 4, attesa la modesta entità del valore disputato nonché considerate la natura documentale della causa e la semplicità dei temi trattati.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio
Moscato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così
provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto di Parte_1
liquidazione del 22.08.2022, depositato in Cancelleria in pari data, e comunicato a mezzo
PEC in data 28.01.2025 (doc. n. 1A) e liquida in favore della ricorrente per l'attività
professionale riguardante la difesa dell'indagato DI JO la somma finale,
determinata al netto della riduzione ex art. 106-bis T.U. Spese di Giustizia, di 876,00
euro, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta;
2) condanna il a rifondere all'avv. le spese del Controparte_1 Parte_1
presente procedimento, che liquida in complessivi 587,00 euro (di cui 462,00 euro per compenso e 125,00 euro per spese esenti), oltre rimb. forf. spese generali, c.p.a. e i.v.a.
(come per legge).
Trieste, 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
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