TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SS - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 441 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SCARCELLA PAOLA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. DI GIOVANNI C.F._2
FRANCESCO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
11/02/2025, i coniugi , nata a [...] l'[...], Parte_1
e nata a [...] il [...], Controparte_1
premesso: - di avere contratto matrimonio nel Comune di LOURDES (FRANCIA) il 15/11/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NIZZA DI SICILIA (ME) al n. 2, parte
II, serie C;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il Persona_1
10/11/2016 e nata a [...] il [...]; Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“Art. 1 – Separazione I coniugi vivranno separati in diverse abitazioni, nel reciproco rispetto. Art. 2 – Affidamento dei figli minori I figli, poiché ancora minorenni, sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Avranno residenza presso la madre e precisamente nella casa familiare sita in Nizza di Sicilia, Via
Umberto I n. 451 di proprietà esclusiva della Signora . Art. 3 – Decisioni nell'interesse Pt_1
della prole Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e d alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Art. 4 – Diritto di visita Il Sig. avrà il diritto di vedere e tenere CP_1
con sé i figli nei tempi e con le seguenti modalità: 1) ogni martedì della settimana, a partire dalle ore 08.00 e fino alle ore 19.30; 2) la prima e la terza domenica di ogni mese a partire dalle ore 13.00 e fino alle ore 19.30 ; 3) – i giorni di Natale e di Pasqua di ogni corrente anno verranno trascorsi dai figli alternativamente con il padre o la madre;
In ragione della collocazione dei figli presso la madre è riconosciuto al signor il diritto a comunicare CP_1
telefonicamente con i figli, quotidianamente. Art. 5 – Mantenimento I coniugi dichiarano di essere autosufficienti l'uno dall'altro e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi obbligo di mantenimento. Art. 6 – Mantenimento dei figli ll signor si obbliga a corrispondere CP_1
alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, decorrenti dal mese di febbraio 2025, con Pt_1
bonifico effettuato sul conto corrente intestato a: codice IBAN: Parte_1
[...], a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 175,00 (centosettantacinque/00) per ciascuno figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% di spese straordinarie (che verranno documentate) da sostenere nell'interesse dei figli. Art. 7 – Spese per il mantenimento dei figli
Le spese mediche e le spese scolastiche saranno corrisposte dai coniugi senza preventivo accordo e di poi ripartite. Tutte le altre spese straordinarie verranno corrisposte dai coniugi solo previo accordo preventivo. Art. 8 – Autorizzazione per lasciare il territorio nazionale e cambio di abitazione I figli minori potranno lasciare il territorio nazionale solo previo reciproco consenso di entrambi i genitori, mentre non potranno cambiare abitazione se non con espresso accordo scritto tra le parti. Art. 9 – Spese legali Le spese legali saranno interamente compensate tra le parti”.
All'udienza del 05/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 11/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] l'[...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1
stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di NIZZA DI SICILIA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
15/11/2011 a LOURDES (FRANCIA), trascritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 2, parte II, serie C.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 06/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SS - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 441 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SCARCELLA PAOLA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. DI GIOVANNI C.F._2
FRANCESCO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
11/02/2025, i coniugi , nata a [...] l'[...], Parte_1
e nata a [...] il [...], Controparte_1
premesso: - di avere contratto matrimonio nel Comune di LOURDES (FRANCIA) il 15/11/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NIZZA DI SICILIA (ME) al n. 2, parte
II, serie C;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il Persona_1
10/11/2016 e nata a [...] il [...]; Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“Art. 1 – Separazione I coniugi vivranno separati in diverse abitazioni, nel reciproco rispetto. Art. 2 – Affidamento dei figli minori I figli, poiché ancora minorenni, sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Avranno residenza presso la madre e precisamente nella casa familiare sita in Nizza di Sicilia, Via
Umberto I n. 451 di proprietà esclusiva della Signora . Art. 3 – Decisioni nell'interesse Pt_1
della prole Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e d alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Art. 4 – Diritto di visita Il Sig. avrà il diritto di vedere e tenere CP_1
con sé i figli nei tempi e con le seguenti modalità: 1) ogni martedì della settimana, a partire dalle ore 08.00 e fino alle ore 19.30; 2) la prima e la terza domenica di ogni mese a partire dalle ore 13.00 e fino alle ore 19.30 ; 3) – i giorni di Natale e di Pasqua di ogni corrente anno verranno trascorsi dai figli alternativamente con il padre o la madre;
In ragione della collocazione dei figli presso la madre è riconosciuto al signor il diritto a comunicare CP_1
telefonicamente con i figli, quotidianamente. Art. 5 – Mantenimento I coniugi dichiarano di essere autosufficienti l'uno dall'altro e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi obbligo di mantenimento. Art. 6 – Mantenimento dei figli ll signor si obbliga a corrispondere CP_1
alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, decorrenti dal mese di febbraio 2025, con Pt_1
bonifico effettuato sul conto corrente intestato a: codice IBAN: Parte_1
[...], a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 175,00 (centosettantacinque/00) per ciascuno figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% di spese straordinarie (che verranno documentate) da sostenere nell'interesse dei figli. Art. 7 – Spese per il mantenimento dei figli
Le spese mediche e le spese scolastiche saranno corrisposte dai coniugi senza preventivo accordo e di poi ripartite. Tutte le altre spese straordinarie verranno corrisposte dai coniugi solo previo accordo preventivo. Art. 8 – Autorizzazione per lasciare il territorio nazionale e cambio di abitazione I figli minori potranno lasciare il territorio nazionale solo previo reciproco consenso di entrambi i genitori, mentre non potranno cambiare abitazione se non con espresso accordo scritto tra le parti. Art. 9 – Spese legali Le spese legali saranno interamente compensate tra le parti”.
All'udienza del 05/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 11/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] l'[...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1
stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di NIZZA DI SICILIA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
15/11/2011 a LOURDES (FRANCIA), trascritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 2, parte II, serie C.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 06/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.