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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/12/2024, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 5/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281- SEXIES
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 71 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. SILVETTI GABRIELE;
Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
RAIMONDI ENRICO e dall'Avv.SAVINI MARCO, giusta procura in calce alla memoria difensiva in appello;
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 300/2023 del Tribunale di Pescara pubblicata il
02/11/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/2/2024 il sig. ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pescara che ha respinto la domanda con la quale egli, premesso di essere dipendente del prima in aspettativa sindacale, poi in distacco Controparte_2
sindacale al 50%, chiedeva al sindacato differenze economiche per euro 13.380,75, CP_1
ritenendo che quanto corrisposto dal Sindacato fosse inferiore a quanto previsto dal
“Regolamento del Personale della ”. CP_1
Nel ricorso introduttivo in primo grado il sig. deduceva che in tale regolamento è Pt_1
previsto che ove la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro sia inferiore ai parametri riportati nella tabella allegata, in relazione a ciascun livello di inquadramento ed al tipo di carica (elettiva/non elettiva/tecnica ecc), il sindacato avrebbe operato l'adeguamento e corrisposto la differenza. Il rappresentante sindacale deduceva che il sindacato non avrebbe corrisposto correttamente l'adeguamento previsto, avendo egli percepito complessivamente un trattamento economico inferiore a quanto indicato nella tabella allegata al regolamento, sulla base dell'inquadramento (pacificamente) riconosciutogli.
Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha richiamato la disciplina sul distacco sindacale part time, che prevede che il lavoratore mantenga l'intera retribuzione (nel caso di specie inferiore al trattamento riportato nel regolamento ), ed ha ritenuto corretta la prospettazione della CP_1
, secondo cui un funzionario in distacco part time (e non al 100%) non può vedersi CP_1
“riconoscere la medesima retribuzione (complessiva) che avrebbe percepito laddove avesse prestato la sua opera a tempo pieno per la dovendo, appunto, il quantum da CP_3 corrispondersi parametrarsi all'entità dell'attività di fatto ed in concreto svolta nell'interesse del Sindacato”. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che dalle prove testimoniali assunte la prestazione del sig. nei confronti del sindacato sarebbe stata discontinua, motivo per Pt_1
il quale gli sono stati revocati gli incarichi, e dunque ciò giustificasse la corresponsione di una somma inferiore a quella indicata nell'allegato del regolamento.
Ha inoltre affermato che “il pubblico dipendente distaccato non intesse un rapporto di lavoro con il sindacato posto che il distacco – sia esso totalitario o con svolgimento della prestazione lavorativa al 50% - non incide sulla permanenza del rapporto con l'amministrazione distaccante sulla quale continuano, proprio in ragione di ciò, a gravare i relativi oneri economici (pagamento integrale della retribuzione e versamento della contribuzione).”
Il sig. ha censurato la sentenza sulla base del seguente motivo: Pt_1
Erronea individuazione/qualificazione del titolo e dell'oggetto delle domande giudiziali proposte da;
violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Violazione e Parte_1
falsa applicazione delle norme del Regolamento del Personale della con particolare CP_1 riferimento agli articoli 1, 5, 42, 43, e tabelle allegate 1, 4 e 5. Insufficienza ovvero contraddittorietà della motivazione della sentenza appellata. Ragioni per le quali l'azione giudiziale promossa doveva e deve ritenersi fondata.
Ha evidenziato infatti di non avere mai richiesto una pronuncia dichiarativa di un rapporto di lavoro subordinato con il sindacato, ma di aver chiesto solo le differenze economiche originate dalla violazione delle disposizioni del regolamento del personale della , cioè CP_1
l'adeguamento previsto dall'art. 43 del Regolamento che recita:
“Il personale in distacco retribuito o in posizione di comando ha l'obbligo di presentare, annualmente, il modello CUD e di fornire, con le cadenze indicate dall'organizzazione, all'ufficio che provvede a liquidare le retribuzioni, copia del cedolino paga del luogo di lavoro di provenienza per procedere agli eventuali adeguamenti. Per i funzionari in distacco retribuito, nel caso in cui la retribuzione aziendale sia inferiore alla retribuzione di livello prevista dal Regolamento della , si provvederà ad erogare la differenza.” CP_1
L'appellante ha lamentato l'inconferenza dei richiami contenuti nella sentenza impugnata
(relativi agli istituti di garanzia del lavoratore distaccato) rispetto alla domanda.
Inoltre ha evidenziato che “La diversa natura del rapporto instaurato dall'odierno appellante con la sigla sindacale priva di ogni plausibile rilievo il problema della quantità oraria dell'impegno svolto.” Sostenendo che – considerata la natura non subordinata del rapporto – il trattamento previsto dal regolamento non è correlato alla quantità del lavoro svolto, non essendo neanche prevista la rilevazione della presenza. L'incarico elettivo sarebbe per sua natura a tempo pieno, ed in ogni caso egli così lo avrebbe svolto.
Il regolamento non farebbe alcuna distinzione tra impegno full time o part time, e non vi sarebbe alcuna menzione del “riproporzionamento” avvalorato dal Tribunale.
L'appellante ha peraltro ribadito le argomentazioni già proposte in primo grado in merito al quantum debeatur, e le contestazioni formulate in replica alle difese della controparte, in particolare in relazione alla eccezione di prescrizione (non trattandosi di rapporto di lavoro subordinato si applicherebbe il termine di prescrizione decennale e non quinquennale).
Il sindacato si è costituito ed ha contestato la fondatezza dei motivi di appello, riproponendo le difese già rassegnate in primo grado e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. In particolare ha evidenziato:
- La contraddittorietà della pretesa dell'appellante, che vorrebbe, dopo aver percepito la retribuzione dovuta per il lavoro svolto alle dipendenze del Ministero della Giustizia, avere un ulteriore stipendio dal sindacato come se avesse lavorato a tempo pieno in favore della struttura sindacale e, cioè, il 100% della retribuzione a carico dell'associazione sindacale.
- L'inammissibilità della modifica della domanda da parte del che solo in Pt_1
appello avrebbe fondato le proprie rivendicazioni economiche sugli incarichi ricevuti nel corso del tempo, che, peraltro, sarebbero stati conferiti proprio perché in regime di distacco sindacale, e l'incompetenza del giudice del lavoro rispetto a tale domanda;
- L'infondatezza della pretesa di essere retribuito al 100% dalla come se avesse CP_1
operato per il sindacato in regime full time;
- La mancata dimostrazione da parte dell'appellante della quantità di prestazione svolta in favore dell'associazione sindacale in ragione degli incarichi che nel corso del tempo gli sono stati conferiti.
Alla prima udienza di discussione il Collegio, ritenuto che la causa non rientrasse tra quelle previste dall'art. 409 c.p.c. ha disposto la conversione del rito, e rinviato la causa all'odierna udienza, in cui essa è stata decisa. Preme inoltre rilevare che il deposito del ricorso avanti a sezione di ufficio giudiziario diversa da quella tabellarmente assegnataria non può in alcun caso integrare, come pacifico, questione di competenza, bensì di distribuzione degli affari all'interno del medesimo Ufficio, sicché in ogni caso l'appello sarebbe ammissibile.
Ancora preliminarmente si osserva che l'appellante non ha effettivamente mai fondato la sua domanda sulla base di un preteso rapporto di lavoro dipendente con il sindacato appellato, ma sulla base della regolamentazione adottata dall'associazione sindacale di cui fa parte, che prevede un sistema di compensi per coloro che rivestono specifici incarichi per il sindacato: la sua pretesa quindi si fonda non sull'esistenza di un rapporto di lavoro, ma sul rapporto associativo, sugli incarichi associativi svolti e sulla normazione degli stessi dal punto di vista economico prevista dalla regolamentazione associativa interna.
Difatti nel ricorso introduttivo, in maniera inequivocabile, l'appellante ha dedotto che “In linea con le disposizioni contenute negli articoli 5, 16, 42 e 43 del Regolamento, può affermarsi che ha disimpegnato nel “Sistema C.G.I.L.” un incarico di natura Parte_1
politico – elettiva, non assimilabile ad un rapporto di lavoro dipendente con la Controparte_1
in ragione dello svolgimento del quale aveva ed ha diritto di godere della retribuzione di livello prevista dalle tabelle accluse al predetto Regolamento in corrispondenza dell'inquadramento assegnato facendo unicamente richiamo al Regolamento”. Il trattamento retributivo corrisposto dal e l'aspettativa/distacco concessigli sono CP_2
unicamente presupposti di fatto per l'operatività della clausola regolamentare invocata dal sindacalista in relazione al rapporto con il sindacato, del quale lo stesso appellante esclude la natura subordinata.
Sulla base di tale prospettazione il collegio ha quindi disposto il mutamento del rito.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato.
Posto che la fonte sulla base della quale il sig. rivendica il proprio diritto è Pt_1
esclusivamente la regolamentazione associativa, avente natura contrattuale, occorre verificare se dalle clausole invocate sorga il diritto azionato, e se le eccezioni dell'associazione sindacale volte a limitare tale diritto siano fondate.
E' pacifico nel giudizio che il sig. sia stato collocato dal in Pt_1 Controparte_2
aspettativa sindacale non retribuita, con prestazione lavorativa ridotta al 50%, a far data dal
16 dicembre 2014 fino al 31 dicembre 2018, e che dal 1° gennaio 2019 sia stato collocato in distacco sindacale retribuito con prestazione lavorativa ridotta al 50%. La pretesa dell'appellante è relativa al periodo tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2022.
E' altresì pacifico che nello stesso periodo, e sino al dicembre 2022, il sig. sia stato Pt_1
componente della Segreteria Provinciale di Pescara della con delega alle Controparte_1
Funzioni Centrali, che abbia svolto l'incarico di R.S.U. e R.L.S. presso la Procura di Pescara ed abbia svolto sino al 2021 ulteriori incarichi assegnati dall'associazione sindacale.
Circostanza pacifica è anche quella per cui all'incarico elettivo di componente della Segreteria
Provinciale corrisponda la posizione “DC” ai fini dell'applicazione del “Regolamento del
Personale della ” (il “Regolamento”). CP_1
Altro fatto non contestato è che il sindacato abbia corrisposto al sig. , nel corso di tali Pt_1
anni, un trattamento economico, aggiuntivo e di diversa natura rispetto alla retribuzione a lui corrisposta dal datore di lavoro, ma l'importo erogato dal sindacato – sommato alla CP_2
retribuzione corrisposta dal – è inferiore al totale previsto dagli allegati 1 e 4 del CP_2
Regolamento (pari ad euro 2.400,31 mensili oltre incrementi per 14 mensilità).
La differenza, peraltro diversa per ciascun anno, è stata giustificata dal sindacato con il minor apporto all'attività del sindacato da parte del sig. (distaccato al 50%) rispetto ad un Pt_1
dirigente in distacco al 100%, al quale dunque il sindacato corrisponderebbe l'intero importo previsto dalle tabelle allegate al regolamento. Tale tesi, accolta dal giudice di primo grado, non trova però alcun riscontro nella regolamentazione associativa, ed è anzi contraria alla lettera delle disposizioni regolamentari nonché alla loro ratio.
Il Regolamento infatti è rivolto, complessivamente, a chi opera “con comandi, distacchi, aspettative non retribuite, rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, con contratti di collaborazione, o con incarichi temporanei, ivi compresi quelli di natura volontaria” (art. 1), e norme diverse sono necessariamente dedicate a tipologie di rapporti diversi. Difatti, precisa il Regolamento, “I soggetti, in regime di aspettativa o di distacco sindacale, esercitano una funzione non assimilabile ad un rapporto di lavoro” (art. 5).
L'art. 43 del Regolamento dispone: “i compensi mensili a regime, previsti per ciascun livello, sono quelli indicati nelle tabelle allegate (…)
Il personale in distacco retribuito o in posizione di comando ha l'obbligo di presentare annualmente il modello CUD e di fornire, con le cadenze indicate dall'organizzazione, all'ufficio che provvede a liquidare le retribuzioni, copia del cedolino paga del luogo di lavoro di provenienza per procedere agli eventuali adeguamenti.
Per i funzionari in distacco retribuito, nel caso in cui la retribuzione aziendale sia inferiore alla retribuzione di livello prevista dal Regolamento della , si provvederà ad erogare la CP_1
differenza. Per il personale distaccato in Legge 300/70 nel caso in cui la retribuzione certificata dall'azienda sia superiore alla retribuzione di livello prevista dal Regolamento della
CGIL, si provvederà ad erogare la differenza”.
L'art. 46 disciplina lo specifico caso dei componenti delle segreterie (come l'appellante):
“Ai segretari generali e ai componenti le segreterie è riconosciuta per la durata del mandato l'indennità di mandato. (…)
Gli importi dell'indennità di mandato sono definiti negli allegati 1 e 4”
Gli allegati 1 e 4 sono denominati: Area politica elettiva, retribuzioni aggiornate con gli incrementi già deliberati dal Comitato direttivo nazionale, Area politica elettiva, quadro degli incrementi retributivi già deliberati.
In tali tabelle è presente una colonna relativa al livello di inquadramento, una corrispondente sezione indicata come “paga di livello”, una indicata come “indennità di mandato”, ed un totale derivante dalla somma delle due voci.
Dalla lettura complessiva delle norme regolamentari si evince dunque che il personale in distacco retribuito ha diritto all'adeguamento del trattamento economico rispetto all'importo indicato in tabella, e chi ricopre caria di segretario generale e componente di segreteria ha anche diritto all'indennità di mandato. Il distacco sindacale è stato richiesto dal sindacato appellato in data 20 dicembre 2018, con specifica richiesta di obbligo di prestazione lavorativa
– e relativa retribuzione – al 50%. Il distacco è pacificamente perdurato fino al dicembre
2022.
Nella lettera di richiesta di distacco al 50% il sindacato appellato ha fatto riferimento all' art. 7 CCNQ 7 agosto 1998 (in atti), che prevede appunto al comma 2 che i distacchi sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possano essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50%, ed in tal caso (comma 4) per la parte economica il CCNQ fa rinvio all'art. 17, secondo cui “In caso di distacco ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 5 [le ipotesi di distacco part time], al dirigente sindacale è garantito il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati”.
Il sig. quindi, per la durata del distacco, ha mantenuto quantomeno l'intera CP_4
retribuzione fissa erogata dal Ministero (come dimostrato dalle buste paga in atti): ciò non toglie che il sindacato possa garantire ai propri dirigenti sindacali un trattamento superiore, ed è ciò che la ha fatto prevedendo, ai sensi dell'art. 43 del regolamento, la retribuzione CP_1
di livello, secondo cui l'appellante avrebbe avuto diritto all'adeguamento della retribuzione in concreto erogata ai parametri minimi previsti per i dirigenti sindacali attraverso l'erogazione di un importo integrativo.
Il Regolamento prevede infatti un compenso economico mensile volto a portare il trattamento economico complessivo del sindacalista (tenuto conto di quanto retribuito dal datore) ad un minimo prestabilito, e tale adeguamento non solo prescinde dalla misura del distacco e dalla durata delle attività sindacali, ma è anzi pensato come importo flessibile rispetto alla retribuzione, poiché varia all'aumentare o diminuire della stessa, avendo come scopo il raggiungimento di un compenso minimo. Ciò a prescindere dalla natura a tempo pieno o parziale dell'impegno associativo e del distacco, poiché ciò che rileva è che ciascun mese chi ricopre l'incarico elettivo riceva il medesimo importo previsto dalla tabella a seguito dell'adeguamento operato dal sindacato. Le norme regolamentari sul part time si riferiscono infatti esclusivamente al personale
“assunto” dall'associazione, e non a coloro che rivestono incarichi elettivi (si veda art. 10).
Di ciò sembra consapevole anche lo stesso sindacato, che nelle buste paga emesse nei confronti del sig. urante il periodo di distacco riporta infatti la qualifica (Componente CP_4 segreteria), il livello (DC), e l'importo dovuto per intero, pari a quello indicato nella tabella di cui agli allegati 1 e 4, senza che sia data neppure evidenza dell'applicazione di trattenute in ragione della natura part time del distacco, senza specificare alcun parametro per la riduzione del compenso, che come già rilevato è risultato ridotto in maniera diversa nel corso dei diversi anni, ed in maniera neppure corrispondente al 50% di quanto dovuto.
Peraltro dalla natura part time del distacco non deriva automaticamente lo svolgimento degli impegni sindacali in maniera parziale, con particolare riferimento all'incarico di componente della Segreteria.
Neppure l'appellato ha mai formulato un'eccezione di inadempimento volta a paralizzare l'obbligazione contrattuale di corrispondere l'adeguamento, né ha adottato provvedimenti disciplinari secondo le forme previste dallo stesso Regolamento (in tale parte applicabile a tutti coloro che operano per il sindacato, e dunque a rapporti in qualsiasi forma).
Per tutto il periodo in cui il sig. è stato in distacco retribuito dal datore di lavoro egli CP_4
ha quindi maturato il diritto, sulla base del contratto associativo e del Regolamento, di ottenere l'adeguamento retributivo di cui agli allegati 1 e 4 del regolamento, che pacificamente non gli è stato corrisposto.
Analogamente nel periodo in cui egli è stato in aspettativa, essendo pacificamente inquadrato nella categoria DC, avrebbe dovuto ricevere la retribuzione prevista per tale figura ai sensi dell'art. 43 del Regolamento primo comma, della relativa tabella, e l'indennità di mandato, in questo caso in misura maggiore perché la sospensione parziale del rapporto con il CP_2
comporta l'erogazione parziale della retribuzione. Anche in relazione a tale periodo è pacifico che l'importo effettivo sia stato minore, essendosi il sindacato limitato a dedurre di averlo ridotto per via del part-time (secondo l'appellato “l'associazione sindacale ha provveduto a riparametrare il compenso in ragione dell'impegno al 50% e ad erogare il dovuto”).
I conteggi dell'appellante sono stati contestati dall'appellato solo in relazione alla natura part- time e non full time del distacco, mentre non vi è contestazione circa il fatto che gli importi indicati siano stati quelli effettivamente erogati, e che l'applicazione per intero dei compensi previsti per i DC avrebbe comportato l'erogazione di quanto indicato nei conteggi come dovuto.
Esclusa quindi la rilevanza della natura part time del distacco o dell'aspettativa ai fini dell'integrazione tabellare, i conteggi dell'appellante possono essere posti a fondamento della decisione, seppure decurtati delle somme attinte da prescrizione quinquennale tenuto conto della richiesta interruttiva della prescrizione del 18 giugno 2021. Difatti, seppure non si tratta di crediti da lavoro, le somme richieste dall'appellante sono dovute su base mensile, e rientrano quindi tra quelle per cui l'art. 2498 c.c. prevede la prescrizione in cinque anni.
Risultano quindi dovute unicamente le somme maturate a partire dal 18 giugno 2016, per un totale di euro 9.027, oltre interessi dalla messa in mora.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
- In riforma della sentenza impugnata condanna F.P. C.G.I.L. Controparte_1
a corrispondere al sig. la somma di euro 9.027,00 oltre
[...] Parte_1
interessi legali dalla messa in mora al soddisfo, a titolo di adempimento di obbligazione derivante dall'art. 43 del Regolamento del Personale adottato dall'appellato;
- Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nella misura di euro 2.540,00 per il primo grado ed euro 1.984,00 per il secondo grado, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 05/12/2024
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 5/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281- SEXIES
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 71 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. SILVETTI GABRIELE;
Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
RAIMONDI ENRICO e dall'Avv.SAVINI MARCO, giusta procura in calce alla memoria difensiva in appello;
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 300/2023 del Tribunale di Pescara pubblicata il
02/11/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/2/2024 il sig. ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pescara che ha respinto la domanda con la quale egli, premesso di essere dipendente del prima in aspettativa sindacale, poi in distacco Controparte_2
sindacale al 50%, chiedeva al sindacato differenze economiche per euro 13.380,75, CP_1
ritenendo che quanto corrisposto dal Sindacato fosse inferiore a quanto previsto dal
“Regolamento del Personale della ”. CP_1
Nel ricorso introduttivo in primo grado il sig. deduceva che in tale regolamento è Pt_1
previsto che ove la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro sia inferiore ai parametri riportati nella tabella allegata, in relazione a ciascun livello di inquadramento ed al tipo di carica (elettiva/non elettiva/tecnica ecc), il sindacato avrebbe operato l'adeguamento e corrisposto la differenza. Il rappresentante sindacale deduceva che il sindacato non avrebbe corrisposto correttamente l'adeguamento previsto, avendo egli percepito complessivamente un trattamento economico inferiore a quanto indicato nella tabella allegata al regolamento, sulla base dell'inquadramento (pacificamente) riconosciutogli.
Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha richiamato la disciplina sul distacco sindacale part time, che prevede che il lavoratore mantenga l'intera retribuzione (nel caso di specie inferiore al trattamento riportato nel regolamento ), ed ha ritenuto corretta la prospettazione della CP_1
, secondo cui un funzionario in distacco part time (e non al 100%) non può vedersi CP_1
“riconoscere la medesima retribuzione (complessiva) che avrebbe percepito laddove avesse prestato la sua opera a tempo pieno per la dovendo, appunto, il quantum da CP_3 corrispondersi parametrarsi all'entità dell'attività di fatto ed in concreto svolta nell'interesse del Sindacato”. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che dalle prove testimoniali assunte la prestazione del sig. nei confronti del sindacato sarebbe stata discontinua, motivo per Pt_1
il quale gli sono stati revocati gli incarichi, e dunque ciò giustificasse la corresponsione di una somma inferiore a quella indicata nell'allegato del regolamento.
Ha inoltre affermato che “il pubblico dipendente distaccato non intesse un rapporto di lavoro con il sindacato posto che il distacco – sia esso totalitario o con svolgimento della prestazione lavorativa al 50% - non incide sulla permanenza del rapporto con l'amministrazione distaccante sulla quale continuano, proprio in ragione di ciò, a gravare i relativi oneri economici (pagamento integrale della retribuzione e versamento della contribuzione).”
Il sig. ha censurato la sentenza sulla base del seguente motivo: Pt_1
Erronea individuazione/qualificazione del titolo e dell'oggetto delle domande giudiziali proposte da;
violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Violazione e Parte_1
falsa applicazione delle norme del Regolamento del Personale della con particolare CP_1 riferimento agli articoli 1, 5, 42, 43, e tabelle allegate 1, 4 e 5. Insufficienza ovvero contraddittorietà della motivazione della sentenza appellata. Ragioni per le quali l'azione giudiziale promossa doveva e deve ritenersi fondata.
Ha evidenziato infatti di non avere mai richiesto una pronuncia dichiarativa di un rapporto di lavoro subordinato con il sindacato, ma di aver chiesto solo le differenze economiche originate dalla violazione delle disposizioni del regolamento del personale della , cioè CP_1
l'adeguamento previsto dall'art. 43 del Regolamento che recita:
“Il personale in distacco retribuito o in posizione di comando ha l'obbligo di presentare, annualmente, il modello CUD e di fornire, con le cadenze indicate dall'organizzazione, all'ufficio che provvede a liquidare le retribuzioni, copia del cedolino paga del luogo di lavoro di provenienza per procedere agli eventuali adeguamenti. Per i funzionari in distacco retribuito, nel caso in cui la retribuzione aziendale sia inferiore alla retribuzione di livello prevista dal Regolamento della , si provvederà ad erogare la differenza.” CP_1
L'appellante ha lamentato l'inconferenza dei richiami contenuti nella sentenza impugnata
(relativi agli istituti di garanzia del lavoratore distaccato) rispetto alla domanda.
Inoltre ha evidenziato che “La diversa natura del rapporto instaurato dall'odierno appellante con la sigla sindacale priva di ogni plausibile rilievo il problema della quantità oraria dell'impegno svolto.” Sostenendo che – considerata la natura non subordinata del rapporto – il trattamento previsto dal regolamento non è correlato alla quantità del lavoro svolto, non essendo neanche prevista la rilevazione della presenza. L'incarico elettivo sarebbe per sua natura a tempo pieno, ed in ogni caso egli così lo avrebbe svolto.
Il regolamento non farebbe alcuna distinzione tra impegno full time o part time, e non vi sarebbe alcuna menzione del “riproporzionamento” avvalorato dal Tribunale.
L'appellante ha peraltro ribadito le argomentazioni già proposte in primo grado in merito al quantum debeatur, e le contestazioni formulate in replica alle difese della controparte, in particolare in relazione alla eccezione di prescrizione (non trattandosi di rapporto di lavoro subordinato si applicherebbe il termine di prescrizione decennale e non quinquennale).
Il sindacato si è costituito ed ha contestato la fondatezza dei motivi di appello, riproponendo le difese già rassegnate in primo grado e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. In particolare ha evidenziato:
- La contraddittorietà della pretesa dell'appellante, che vorrebbe, dopo aver percepito la retribuzione dovuta per il lavoro svolto alle dipendenze del Ministero della Giustizia, avere un ulteriore stipendio dal sindacato come se avesse lavorato a tempo pieno in favore della struttura sindacale e, cioè, il 100% della retribuzione a carico dell'associazione sindacale.
- L'inammissibilità della modifica della domanda da parte del che solo in Pt_1
appello avrebbe fondato le proprie rivendicazioni economiche sugli incarichi ricevuti nel corso del tempo, che, peraltro, sarebbero stati conferiti proprio perché in regime di distacco sindacale, e l'incompetenza del giudice del lavoro rispetto a tale domanda;
- L'infondatezza della pretesa di essere retribuito al 100% dalla come se avesse CP_1
operato per il sindacato in regime full time;
- La mancata dimostrazione da parte dell'appellante della quantità di prestazione svolta in favore dell'associazione sindacale in ragione degli incarichi che nel corso del tempo gli sono stati conferiti.
Alla prima udienza di discussione il Collegio, ritenuto che la causa non rientrasse tra quelle previste dall'art. 409 c.p.c. ha disposto la conversione del rito, e rinviato la causa all'odierna udienza, in cui essa è stata decisa. Preme inoltre rilevare che il deposito del ricorso avanti a sezione di ufficio giudiziario diversa da quella tabellarmente assegnataria non può in alcun caso integrare, come pacifico, questione di competenza, bensì di distribuzione degli affari all'interno del medesimo Ufficio, sicché in ogni caso l'appello sarebbe ammissibile.
Ancora preliminarmente si osserva che l'appellante non ha effettivamente mai fondato la sua domanda sulla base di un preteso rapporto di lavoro dipendente con il sindacato appellato, ma sulla base della regolamentazione adottata dall'associazione sindacale di cui fa parte, che prevede un sistema di compensi per coloro che rivestono specifici incarichi per il sindacato: la sua pretesa quindi si fonda non sull'esistenza di un rapporto di lavoro, ma sul rapporto associativo, sugli incarichi associativi svolti e sulla normazione degli stessi dal punto di vista economico prevista dalla regolamentazione associativa interna.
Difatti nel ricorso introduttivo, in maniera inequivocabile, l'appellante ha dedotto che “In linea con le disposizioni contenute negli articoli 5, 16, 42 e 43 del Regolamento, può affermarsi che ha disimpegnato nel “Sistema C.G.I.L.” un incarico di natura Parte_1
politico – elettiva, non assimilabile ad un rapporto di lavoro dipendente con la Controparte_1
in ragione dello svolgimento del quale aveva ed ha diritto di godere della retribuzione di livello prevista dalle tabelle accluse al predetto Regolamento in corrispondenza dell'inquadramento assegnato facendo unicamente richiamo al Regolamento”. Il trattamento retributivo corrisposto dal e l'aspettativa/distacco concessigli sono CP_2
unicamente presupposti di fatto per l'operatività della clausola regolamentare invocata dal sindacalista in relazione al rapporto con il sindacato, del quale lo stesso appellante esclude la natura subordinata.
Sulla base di tale prospettazione il collegio ha quindi disposto il mutamento del rito.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato.
Posto che la fonte sulla base della quale il sig. rivendica il proprio diritto è Pt_1
esclusivamente la regolamentazione associativa, avente natura contrattuale, occorre verificare se dalle clausole invocate sorga il diritto azionato, e se le eccezioni dell'associazione sindacale volte a limitare tale diritto siano fondate.
E' pacifico nel giudizio che il sig. sia stato collocato dal in Pt_1 Controparte_2
aspettativa sindacale non retribuita, con prestazione lavorativa ridotta al 50%, a far data dal
16 dicembre 2014 fino al 31 dicembre 2018, e che dal 1° gennaio 2019 sia stato collocato in distacco sindacale retribuito con prestazione lavorativa ridotta al 50%. La pretesa dell'appellante è relativa al periodo tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2022.
E' altresì pacifico che nello stesso periodo, e sino al dicembre 2022, il sig. sia stato Pt_1
componente della Segreteria Provinciale di Pescara della con delega alle Controparte_1
Funzioni Centrali, che abbia svolto l'incarico di R.S.U. e R.L.S. presso la Procura di Pescara ed abbia svolto sino al 2021 ulteriori incarichi assegnati dall'associazione sindacale.
Circostanza pacifica è anche quella per cui all'incarico elettivo di componente della Segreteria
Provinciale corrisponda la posizione “DC” ai fini dell'applicazione del “Regolamento del
Personale della ” (il “Regolamento”). CP_1
Altro fatto non contestato è che il sindacato abbia corrisposto al sig. , nel corso di tali Pt_1
anni, un trattamento economico, aggiuntivo e di diversa natura rispetto alla retribuzione a lui corrisposta dal datore di lavoro, ma l'importo erogato dal sindacato – sommato alla CP_2
retribuzione corrisposta dal – è inferiore al totale previsto dagli allegati 1 e 4 del CP_2
Regolamento (pari ad euro 2.400,31 mensili oltre incrementi per 14 mensilità).
La differenza, peraltro diversa per ciascun anno, è stata giustificata dal sindacato con il minor apporto all'attività del sindacato da parte del sig. (distaccato al 50%) rispetto ad un Pt_1
dirigente in distacco al 100%, al quale dunque il sindacato corrisponderebbe l'intero importo previsto dalle tabelle allegate al regolamento. Tale tesi, accolta dal giudice di primo grado, non trova però alcun riscontro nella regolamentazione associativa, ed è anzi contraria alla lettera delle disposizioni regolamentari nonché alla loro ratio.
Il Regolamento infatti è rivolto, complessivamente, a chi opera “con comandi, distacchi, aspettative non retribuite, rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, con contratti di collaborazione, o con incarichi temporanei, ivi compresi quelli di natura volontaria” (art. 1), e norme diverse sono necessariamente dedicate a tipologie di rapporti diversi. Difatti, precisa il Regolamento, “I soggetti, in regime di aspettativa o di distacco sindacale, esercitano una funzione non assimilabile ad un rapporto di lavoro” (art. 5).
L'art. 43 del Regolamento dispone: “i compensi mensili a regime, previsti per ciascun livello, sono quelli indicati nelle tabelle allegate (…)
Il personale in distacco retribuito o in posizione di comando ha l'obbligo di presentare annualmente il modello CUD e di fornire, con le cadenze indicate dall'organizzazione, all'ufficio che provvede a liquidare le retribuzioni, copia del cedolino paga del luogo di lavoro di provenienza per procedere agli eventuali adeguamenti.
Per i funzionari in distacco retribuito, nel caso in cui la retribuzione aziendale sia inferiore alla retribuzione di livello prevista dal Regolamento della , si provvederà ad erogare la CP_1
differenza. Per il personale distaccato in Legge 300/70 nel caso in cui la retribuzione certificata dall'azienda sia superiore alla retribuzione di livello prevista dal Regolamento della
CGIL, si provvederà ad erogare la differenza”.
L'art. 46 disciplina lo specifico caso dei componenti delle segreterie (come l'appellante):
“Ai segretari generali e ai componenti le segreterie è riconosciuta per la durata del mandato l'indennità di mandato. (…)
Gli importi dell'indennità di mandato sono definiti negli allegati 1 e 4”
Gli allegati 1 e 4 sono denominati: Area politica elettiva, retribuzioni aggiornate con gli incrementi già deliberati dal Comitato direttivo nazionale, Area politica elettiva, quadro degli incrementi retributivi già deliberati.
In tali tabelle è presente una colonna relativa al livello di inquadramento, una corrispondente sezione indicata come “paga di livello”, una indicata come “indennità di mandato”, ed un totale derivante dalla somma delle due voci.
Dalla lettura complessiva delle norme regolamentari si evince dunque che il personale in distacco retribuito ha diritto all'adeguamento del trattamento economico rispetto all'importo indicato in tabella, e chi ricopre caria di segretario generale e componente di segreteria ha anche diritto all'indennità di mandato. Il distacco sindacale è stato richiesto dal sindacato appellato in data 20 dicembre 2018, con specifica richiesta di obbligo di prestazione lavorativa
– e relativa retribuzione – al 50%. Il distacco è pacificamente perdurato fino al dicembre
2022.
Nella lettera di richiesta di distacco al 50% il sindacato appellato ha fatto riferimento all' art. 7 CCNQ 7 agosto 1998 (in atti), che prevede appunto al comma 2 che i distacchi sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possano essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50%, ed in tal caso (comma 4) per la parte economica il CCNQ fa rinvio all'art. 17, secondo cui “In caso di distacco ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 5 [le ipotesi di distacco part time], al dirigente sindacale è garantito il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati”.
Il sig. quindi, per la durata del distacco, ha mantenuto quantomeno l'intera CP_4
retribuzione fissa erogata dal Ministero (come dimostrato dalle buste paga in atti): ciò non toglie che il sindacato possa garantire ai propri dirigenti sindacali un trattamento superiore, ed è ciò che la ha fatto prevedendo, ai sensi dell'art. 43 del regolamento, la retribuzione CP_1
di livello, secondo cui l'appellante avrebbe avuto diritto all'adeguamento della retribuzione in concreto erogata ai parametri minimi previsti per i dirigenti sindacali attraverso l'erogazione di un importo integrativo.
Il Regolamento prevede infatti un compenso economico mensile volto a portare il trattamento economico complessivo del sindacalista (tenuto conto di quanto retribuito dal datore) ad un minimo prestabilito, e tale adeguamento non solo prescinde dalla misura del distacco e dalla durata delle attività sindacali, ma è anzi pensato come importo flessibile rispetto alla retribuzione, poiché varia all'aumentare o diminuire della stessa, avendo come scopo il raggiungimento di un compenso minimo. Ciò a prescindere dalla natura a tempo pieno o parziale dell'impegno associativo e del distacco, poiché ciò che rileva è che ciascun mese chi ricopre l'incarico elettivo riceva il medesimo importo previsto dalla tabella a seguito dell'adeguamento operato dal sindacato. Le norme regolamentari sul part time si riferiscono infatti esclusivamente al personale
“assunto” dall'associazione, e non a coloro che rivestono incarichi elettivi (si veda art. 10).
Di ciò sembra consapevole anche lo stesso sindacato, che nelle buste paga emesse nei confronti del sig. urante il periodo di distacco riporta infatti la qualifica (Componente CP_4 segreteria), il livello (DC), e l'importo dovuto per intero, pari a quello indicato nella tabella di cui agli allegati 1 e 4, senza che sia data neppure evidenza dell'applicazione di trattenute in ragione della natura part time del distacco, senza specificare alcun parametro per la riduzione del compenso, che come già rilevato è risultato ridotto in maniera diversa nel corso dei diversi anni, ed in maniera neppure corrispondente al 50% di quanto dovuto.
Peraltro dalla natura part time del distacco non deriva automaticamente lo svolgimento degli impegni sindacali in maniera parziale, con particolare riferimento all'incarico di componente della Segreteria.
Neppure l'appellato ha mai formulato un'eccezione di inadempimento volta a paralizzare l'obbligazione contrattuale di corrispondere l'adeguamento, né ha adottato provvedimenti disciplinari secondo le forme previste dallo stesso Regolamento (in tale parte applicabile a tutti coloro che operano per il sindacato, e dunque a rapporti in qualsiasi forma).
Per tutto il periodo in cui il sig. è stato in distacco retribuito dal datore di lavoro egli CP_4
ha quindi maturato il diritto, sulla base del contratto associativo e del Regolamento, di ottenere l'adeguamento retributivo di cui agli allegati 1 e 4 del regolamento, che pacificamente non gli è stato corrisposto.
Analogamente nel periodo in cui egli è stato in aspettativa, essendo pacificamente inquadrato nella categoria DC, avrebbe dovuto ricevere la retribuzione prevista per tale figura ai sensi dell'art. 43 del Regolamento primo comma, della relativa tabella, e l'indennità di mandato, in questo caso in misura maggiore perché la sospensione parziale del rapporto con il CP_2
comporta l'erogazione parziale della retribuzione. Anche in relazione a tale periodo è pacifico che l'importo effettivo sia stato minore, essendosi il sindacato limitato a dedurre di averlo ridotto per via del part-time (secondo l'appellato “l'associazione sindacale ha provveduto a riparametrare il compenso in ragione dell'impegno al 50% e ad erogare il dovuto”).
I conteggi dell'appellante sono stati contestati dall'appellato solo in relazione alla natura part- time e non full time del distacco, mentre non vi è contestazione circa il fatto che gli importi indicati siano stati quelli effettivamente erogati, e che l'applicazione per intero dei compensi previsti per i DC avrebbe comportato l'erogazione di quanto indicato nei conteggi come dovuto.
Esclusa quindi la rilevanza della natura part time del distacco o dell'aspettativa ai fini dell'integrazione tabellare, i conteggi dell'appellante possono essere posti a fondamento della decisione, seppure decurtati delle somme attinte da prescrizione quinquennale tenuto conto della richiesta interruttiva della prescrizione del 18 giugno 2021. Difatti, seppure non si tratta di crediti da lavoro, le somme richieste dall'appellante sono dovute su base mensile, e rientrano quindi tra quelle per cui l'art. 2498 c.c. prevede la prescrizione in cinque anni.
Risultano quindi dovute unicamente le somme maturate a partire dal 18 giugno 2016, per un totale di euro 9.027, oltre interessi dalla messa in mora.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
- In riforma della sentenza impugnata condanna F.P. C.G.I.L. Controparte_1
a corrispondere al sig. la somma di euro 9.027,00 oltre
[...] Parte_1
interessi legali dalla messa in mora al soddisfo, a titolo di adempimento di obbligazione derivante dall'art. 43 del Regolamento del Personale adottato dall'appellato;
- Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nella misura di euro 2.540,00 per il primo grado ed euro 1.984,00 per il secondo grado, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 05/12/2024
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga