Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 21/07/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00699/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00564/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2024, proposto da TT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Pujatti, Santina Cucco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di CI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Magda Poli, Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Ghedi, Mazza S.r.l., non costituiti in giudizio;
Baresi Cave S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Nuovo Piano Cave della Provincia di CI – settori merceologici della sabbia - ghiaia e argilla - articolo 8 della L.R. 8 agosto 1998, n. 14, approvato con Delibera del Consiglio Regionale del 23 gennaio 2024, n. XII/253 e pubblicato sul BURL in data 17 febbraio 2024, relativamente alle determinazioni assunte con riferimento all’ambito territoriale ATE g39;
nonché, per quanto possa occorrere
- della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 13 luglio 2021 contenente “adozione della proposta di nuovo piano provinciale delle cave - settori sabbia e ghiaia e argilla (decennio 2018-2028)” e tutti i relativi allegati relativamente alle determinazioni assunte con riferimento all’ambito territoriale ATE g39;
- della Deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2022, n. XI/7208, con cui è stata trasmessa al Consiglio regionale, per le determinazioni di cui all’articolo 8 della l.r. 14/98, la proposta di nuovo piano cave della Provincia di CI - settori merceologici della sabbia-ghiaia e argilla e relativi allegati, relativamente alle determinazioni assunte con riferimento all’ambito territoriale ATE g39;
- della Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2023 n. XII/388, con cui è stata nuovamente trasmessa al Consiglio regionale, per le determinazioni di cui all’articolo 8 della l.r. 14/98, la proposta di nuovo piano cave della Provincia di CI - settori merceologici della sabbia-ghiaia e argilla e relativi allegati, relativamente alle determinazioni assunte con riferimento all’ambito territoriale ATE g39;
- nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, della Provincia di CI e di Baresi Cave S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente TT S.r.l., società operante nel settore dello sfruttamento di cave di sabbia e di ghiaia e nel commercio di materiali inerti, è titolare, nel Comune di Ghedi, di giacimenti ricompresi negli Ambiti Territoriali Estrattivi ATEg38, ATEg39, ATEg41.
2. Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 27.9.2016 recante “ Indirizzi per la redazione della proposta del nuovo Piano provinciale delle cave – periodo 2018-2028”, la Provincia di CI ha individuato le linee d’indirizzo per la redazione del nuovo Piano cave provinciale per i settori merceologici della sabbia-ghiaia e argilla.
3. Con Decreto del Presidente n. 335/2018 la Provincia ha quindi dato avvio, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 14/1998, al procedimento di redazione del nuovo Piano cave per i settori indicati e della contestuale procedura di Valutazione Ambientale Strategica, integrata con la Valutazione di Incidenza.
4. Con nota del 15.2.2020 TT ha presentato alla Provincia una proposta preliminare relativa ai tre Ambiti Territoriali Estrattivi d’interesse (ATE g38, g39 e g41).
5. Con decreto n. 252 del 10.11.2020, è stata pubblicata una proposta di piano ai fini di cui al citato art. 7 della L.R. n. 14/1998 per la messa a disposizione del pubblico.
6. Con note del 9.4.2021 e del 12.4.2021 TT ha presentato osservazioni al piano, formulando una serie di richieste relativi agli ambiti estrattivi ATEg38, 39 e 41, chiedendo, con riguardo all’ATeg39: 1) l’ampliamento dell’ambito con inserimento di terreni nella propria disponibilità; 2) l’incremento della produzione decennale da 260.000 a 1.386.955 mc, mediante attribuzione delle volumetrie assegnate all’ATEg39 ma trasferite dalla Provincia all’ATEg41 (mc 1.126.955).; 3) l’aumento della quota minima di scavo da - 8 a – 10; 4) l’inserimento nel perimetro dell’ATE, quale area in asservimento all’attività estrattiva, dell’intera porzione dell’ex “Guida sicura”; 5) la conferma delle riserve residue stimate.
7. Ulteriori richieste di ampliamento e di assegnazione volumetriche sono state presentate dalla società in riferimento agli Ateg38 e g41.
8. A fondamento delle richieste di ampliamento, la ricorrente ha esposto che gli impianti per la lavorazione del materiale estratto sono collocati esclusivamente all’interno dell’ambito estrattivo ATEg39; che negli altri ambiti (ATEg38 ed ATEg41) non sono presenti impianti di lavorazione del materiale e che, pertanto, la lavorazione dell’inerte estratto avverrebbe, previo trasporto, esclusivamente presso gli impianti collocati nell’ATEg39; la richiesta di ampliamento sarebbe stata finalizzata ad ottenere, per ciascuno degli ambiti, la corrispondente dotazione impiantistica, senza imporre all’operatore il trasferimento del materiale estratto da un ambito all’altro (verso cioè l’ATEg39).
9. Con decreto n. 6615 del 18 maggio 2021, il Dirigente della Struttura regionale competente ha espresso valutazione d’incidenza positiva, con prescrizioni, sulla proposta di Piano cave, visto il rapporto ambientale e la valutazione di incidenza redatti dalla Provincia di CI.
10. L’Autorità Competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, con decreto n. 108972 del 30.6.2021 ha reso parere motivato positivo condizionato al recepimento delle variazioni, integrazioni e condizioni indicate nel documento istruttorio denominato “ 3g-Esame dei pareri e delle osservazioni ”.
11. Con deliberazione n. 28 del 13.7.2021 la Provincia di CI ha adottato in via definitiva la proposta di piano ai sensi della L.R. Lombardia n. 14/1998, fornendo riscontro negativo alle richieste della società ricorrente.
12. In sintesi, quanto all’ATEg39, la proposta di piano ha respinto la richiesta di ampliamento dell’ambito, rilevando che:
- il richiesto ampliamento produrrebbe un ulteriore consumo di suolo agricolo per reperire meriale che può essere reperito dal medesimo operatore osservante nell’ATE g41 su aree in disponibilità già antropizzate;
- le aree interessate dal richiesto ampliamento risultano inserite negli elementi di secondo livello della rete ecologica regionale – RER- e sono prossime al torrente ZA (ove il piano territoriale regionale d’area “Aeroporto di Montichiari” (PTRAM) individua il corridoio ecologico “ZA” fra gli areali in cui localizzare compensazioni ambientali derivanti da interventi di tipo insediativo connessi allo sviluppo aeroportuale (cfr. Tavole 4.0 e 11.0 PTRAM);
- gli elementi appena indicati conducono ad orientare la presente proposta di piano anche in considerazione della previsione di “divieto di nuovi ATE e di ampliamento degli ATE esistenti”, come espressa nella deliberazione regionale approvativa del PTRAM e nel suo Documento di Piano - Aggiornamento 2017, pag. 42, Rapporti con i piani di settore;
- vi sarebbe un ulteriore criticità costituita dall’aumento della vulnerabilità della falda, argomento che peraltro è stato a suo tempo invocato dallo stesso operatore osservante a sostegno del progetto di nuova discarica interessante l’area in lato Est del medesimo ATE;
- con riferimento alla richiesta di incremento della produzione decennale da 260.000 a 1.386.955 mc, mediante attribuzione delle volumetrie assegnate all’ATEg39 ma trasferite all’ATEg41, la Provincia ha respinto la richiesta osservando che la produzione decennale dell’ATE viene rideterminata a seguito della rideterminazione della stima dei fabbisogni e relative produzioni e loro distribuzione e assegnata all’ATE nel suo complesso;
- è stata respinta la richiesta di aumento della quota minima di scavo, in ragione delle criticità idrogeologiche del contesto territoriale;
- è stata accolta la richiesta di inserimento nel perimetro dell’ATE, quale area in asservimento all’attività estrattiva, dell’intera porzione dell’ex “Guida sicura”.
13. Con nota del 6 agosto 2021 la proposta di piano è stata trasmessa alla Regione Lombardia per l’approvazione finale.
14. In sede di istruttoria regionale, con note prot. n. 115920 del 3/12/2021, prot. n. 45623 del 17/06/2022, prot. n. 45986 del 20/06/2022, prot. n. 46885 del 23/06/2022 TT ha formulato osservazioni alla proposta provinciale e ha richiesto la modifica delle schede tecniche degli ATE di cui al documento di Piano, reiterando le proprie richieste.
15. Con ulteriori note la ricorrente ha richiesto la conferma dei 260.000 mc, così come assegnati dalla Provincia al perimetro dell’ATE esistente, l’inserimento di un’area di proprietà adiacente all’ATEG 39 posta a est, ed il trasferimento in via esclusiva all’ATE g39 delle eccedenze (pari a metri cubi 934.719) assegnate all’ATEg41, rendendosi disponibile, in caso di accoglimento delle proprie istanze, alla rinuncia delle aree in disponibilità all’interno dell’ATEg38, con assegnazione di volumi pari a 235.000 mc all’ATEg41 e il trasferimento della quota definita “eccedenze” pari a 160.601 mc dall’ATEg41 all’ATEg39, proponendo inoltre interventi compensativi e di valorizzazione del contesto ambientale.
16. La Giunta regionale, in parziale accoglimento delle richieste della ricorrente, “ ai fini di sfruttare in maniera razionale e ambientalmente più sostenibile i volumi di Piano assegnati, con riduzione dell’impatto viabilistico e di inquinamento atmosferico legato all’inevitabile trasporto del materiale dall’ATEg41 ”, ha quindi proposto lo stralcio parziale dell’ATEg38, limitato alle aree in disponibilità della società, e la previsione di un’area di ampliamento ad est dell’ATEg39, con prescrizioni riguardanti le opere compensative da inserire nella scheda di Piano.
16.1. All’interno dell’area in ampliamento avrebbero dovuto essere individuate:
− l’area estrattiva, in continuità con l’ATEg39, con superficie di pari estensione a quella stralciata dell’ATEg38, nella quale saranno individuati i volumi di produzione decennale disponibili;
− un’area relativa ai volumi di giacimento, nella quale delocalizzare i volumi di giacimento sottesi all’area impianti autorizzati in AIA dell’ATEg39, che risultano oggettivamente non più disponibili;
− l’area per la localizzazione delle compensazioni ambientali derivanti dall’attività estrattiva, da definire nella fase di progetto di gestione produttiva, in coerenza con le previsioni del PTRA Montichiari, in adiacenza al torrente ZA.
16.2. Il volume di produzione decennale attribuibile alla nuova area estrattiva dell’ATEg39 era stimato in circa 270.000 mc; tale volume sarebbe stato trasferito dall’ATEg41.
17. Espletata l’istruttoria da parte degli uffici regionali, è emersa la necessità, in relazione ad alcuni ambiti estrattivi, di procedere con un supplemento della VAS, che ha nuovamente rilevato, rispetto all’Ateg39, la presenza di elementi di secondo livello della Rete Ecologica regionale.
18. In data 17.8.2022 il Comitato Tecnico istituito in sede regionale ha rilasciato il proprio parere favorevole al piano dettando prescrizioni “p er gli ATE che interferiscono con la RER, come ad esempio l’ATEg39 ” mediante la previsione di interventi di mitigazione e compensazione, rilevando che “ gli interventi di mitigazione e compensazione devono tenere conto, rispetto alla scelta delle cenosi da ricostruire e della loro localizzazione, del disegno di rete ecologica a scala vasta. Occorre prendere in considerazione gli elementi di interesse definiti nell’ambito sia della RER, sia della Rete Ecologica Provinciale e, se presente nel PGT, anche della Rete Ecologica Comunale, sulla base dei quali strutturare un progetto di rinaturalizzazione che contribuisca fattivamente all’incremento della biodiversità locale e della funzionalità della ecologica dell’area ”.
19. Con note prot. n. 53.310 del 18/07/2022 e prot. n. 59.926 del 16/08/2022 TT ha presentato ulteriori osservazioni con le quali (i) ha lamentato il mancato accoglimento integrale delle precedenti richieste, in particolare segnalando l’incongruenza dei volumi e dell’estensione dell’ampliamento rispetto alle richieste ed alle compensazioni proposte nonchè l’insufficienza dell’area di escavazione in ragione dei vincoli fisici dovuti alle fasce di rispetto e ai limiti di profondità (ii) ha rilevato che la porzione d’area in “puntinato” individuata nella cartografia di Piano, destinata alla localizzazione delle compensazioni ambientali derivanti dall’attività estrattiva appariva del tutto sproporzionata rispetto all’area estrattiva individuata, ed ha chiesto una superficie di ampiezza almeno doppia di quella individuata come escavabile (iii) ha chiesto, inoltre, l’assegnazione di una volumetria massima di 100.000 metri cubi, corrispondente alle reali ed effettive potenzialità del suddetto compendio, riassegnando all’ATEg39 il differenziale di 135.000 metri cubi.
20. A fronte delle richieste dell’operatore, la Giunta rilevava (doc.22 pag.139) che:
- tali richieste costituivano una criticità rispetto alle valutazioni effettuate in relazione agli indirizzi del PTRA Montichiari e che, anche nel sopralluogo effettuato congiuntamente con l’operatore, si era fatto presente che la condizione per prevedere l’ampliamento dell’area estrattiva dell’ATEg39 sarebbe stata lo stralcio di un’area di pari ampiezza, individuata nelle aree dell’ATEg38 (anch’esso compreso nel perimetro del PTRA Montichiari) in disponibilità della società TT o comunque mediante accordo con altro operatore avente la disponibilità della stessa;
- la dimensione prevista per l’ampliamento di 36.850 mq appariva in linea generale congruente a ricavare 270.000 mc. in relazione alla profondità di scavo, limitata prudenzialmente a - 8 m dal p.c. (per evitare interferenze con la falda acquifera);
precisando:
- quanto alla segnalazione che per la presenza di vincoli fisici, non sarebbe stato possibile coltivare adeguatamente i volumi previsti dal Piano, che la superficie individuata in cartografia era da intendersi quale area estrattiva, al netto delle eventuali pertinenze ed aree di rispetto;
- quanto alla dimensione dell’area destinata alle compensazioni, che le stesse avrebbero dovuto essere localizzate, come proposto anche dall’operatore, preferenzialmente in prossimità dei corpi idrici ai fini della loro riqualificazione e pertanto non vi era alcun obbligo di interessare l’intera area individuata “in puntinato” nella cartografia della scheda di Piano.
21. La scheda dell’ATE era dunque modificata come segue: “ l’area in ampliamento a est contrassegnata da specifica retinatura in mappa (puntinato) è destinata sia alla localizzazione di eventuali pertinenze, da localizzarsi in adiacenza all’area estrattiva e dimensionate congruamente in relazione alla stessa, sia alle compensazioni ambientali derivanti dall’attività estrattiva, da realizzarsi preferenzialmente in prossimità dei corpi idrici, ai fini della loro riqualificazione; nel progetto di gestione produttiva saranno definiti i contenuti di dettaglio” ( doc. 23 pag.128).
22. Con decreto regionale n. 14987 del 19.10.2022 la Direzione regionale territorio e protezione civile -autorità competente per la VAS- ha espresso parere finale sulla proposta di nuovo piano, contenente alcune prescrizioni nella scheda di piano dell’ATEg39 (formazione di barriere vegetali, destinazione d’uso finale specificando che il recupero ad uso insediativo è consentito nelle sole aree esterne alla Rete Ecologica Regionale, per la perdita di suolo agricolo sia valutata la possibilità di compensare la perdita delle funzioni ambientali da esso svolte, anche a seguito di valutazioni quantitative analoghe a quelle derivate da metodi e schemi interpretativi già collaudati (es. metodo STRAIN)..
23. Con delibera n. 7208 del 24.10.2022 il piano è stato recepito dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione, che tuttavia non è intervenuta a causa della scadenza anticipata della legislatura.
24. Insediati i nuovi organi regionali, con delibera n. 388 del 29.5.2023 la Giunta regionale ha riapprovato la proposta di piano.
25. In sede di approvazione del piano da parte del Consiglio Regionale (doc. 1 ricorr.) è stato inserito un emendamento che ha previsto, rispetto all’ATE g38, che “ nel caso in cui, in sede di approvazione del progetto di gestione produttiva, sia accertata l’impossibilità di escavazione dei volumi di produzione decennale, la quota restante, ipotizzata in 135.000 mc, potrà essere coltivata nell’ATEg39 est, secondo le modalità definite dalla relativa scheda di Piano ”, accogliendo parzialmente l’originaria proposta della società.
26. Con delibera n. 253 del 23.1.2024, pubblicata nel BURL n. 7 in data 17.2.2024, il Consiglio Regionale ha approvato il piano in via definitiva.
27. Con atto notificato in data 17.06.2024 TT s.r.l. ha proposto ricorso straordinario avanti al Presidente della Repubblica per l’annullamento degli atti indicati in epigrafe in relazione alle determinazioni assunte con riferimento all’ATEg39.
28. Con atto notificato in data 11.07.2024 la Provincia di CI ha proposto opposizione chiedendo la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario.
29. In data 16.07.2024 la ricorrente si è costituita nel presente giudizio riproponendo i motivi sollevati in sede di ricorso straordinario.
30. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti e Baresi s.r.l., in qualità di controinteressato, le quali hanno insistito per il rigetto del ricorso.
31. La Regione Lombardia ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, in quanto volto a sindacare la discrezionalità dell’amministrazione al di fuori dei limiti normativamente stabiliti, ed argomentando comunque per la sua infondatezza nel merito.
32. La Provincia di CI ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di alternatività di cui all’art. 8 del D.P.R. 1199/1971, in quanto TT avrebbe impugnato in sede giurisdizionale, con autonomo ricorso iscritto al RGN 284/2024, i medesimi atti oggetto dell’impugnazione proposta in sede straordinaria.
33. In prossimità dell’udienza pubblica di discussione le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
34. All’udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dalle Amministrazioni resistenti.
2. L’eccezione proposta dalla Regione Lombardia è infondata, atteso che la ricorrente ha impugnato il piano in parte qua facendo valere vizi di contraddittorietà, illogicità, travisamento e difetto di istruttoria dell’azione regionale, ovvero vizi di eccesso di potere che rientrano nell’ambito del sindacato di legittimità del giudice amministrativo.
3. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla Provincia di CI.
4. La giurisprudenza amministrativa definisce il piano cave provinciale “ come atto amministrativo a contenuto plurimo, in quanto scindibile in tanti atti quanti sono gli ambiti territoriali considerati” affermando che “esso detta per ciascun singolo ambito territoriale estrattivo (ATE) una specifica disciplina, resa palese dalla rappresentazione in distinte schede, recanti previsioni di piano e prescrizioni diverse le une dalle altre. In quanto atto plurimo, pur rivolgendosi ad una pluralità di destinatari, è scindibile in tanti provvedimenti quanti sono i destinatari, salvo ovviamente ove non si discuta dell’impostazione generale del piano o di vizi che riguardino il momento genetico, che, ove fondati travolgono l’intero piano. Ne consegue che ciascun provvedimento conserva autonoma esistenza ed il giudicato in relazione ad uno dei provvedimenti che compongono l’atto plurimo, da un lato non estende la sua efficacia ad altri atti che compongono il provvedimento plurimo, dall’altro non preclude l’instaurazione di un giudizio del tutto autonomo, avente ad oggetto uno o più di siffatti atti.” (Cons. Stato, sez. V, 6 giugno 2012, n. 3345; 24 gennaio 2013, n. 446; 14 dicembre 2012 n. 2109/2013, sez. IV, 12 maggio 2006, n. 2674; 12 giugno 2009, n. 3694; TAR CI, sez. II, 22 ottobre 2014, n. 1138).
5. Nella fattispecie in esame i due ricorsi proposti da TT, seppur formalmente diretti avverso il medesimo atto -il piano cave-, concernono le prescrizioni di due schede d’ambito distinte e per nulla coincidenti, avendo ad oggetto l’uno (iscritto al NRG 284/24) l’Ateg41 ed il secondo (quello oggetto del presente giudizio), l’ATEg39, sicchè il ricorso proposto in sede giurisdizionale in relazione all’ATEg41 non preclude l’impugnazione del medesimo Piano Cave in sede di ricorso straordinario con riferimento all’ATEg39.
6. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta vizi di violazione di legge (L.R. 14/1998 e L.R. 20/2021, art. 145 del D.lgs. 42/2004), del PTRA Aeroporto di Montichiari approvato con deliberazione del consiglio regionale n. IV/0298 del 6 dicembre 2011, nonché vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità manifesta; sviamento; incompetenza: il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo nella parte in cui la Regione ha limitato l’ampliamento dell’area dell’ATEg39 nella misura di 159.380 mq, di cui solo 36.850 destinati ad attività estrattiva, con previsione irragionevole e che ha disatteso le richieste della società pur in assenza di reali ostacoli posti dal PTRA di Montechiari. In particolare, TT sostiene che:
(i) sul piano astratto, non vi sarebbe alcuna incompatibilità tra il PTRA e il piano cave, cosicchè il primo non potrebbe essere invocato per giustificare il limitato ampliamento concesso per l’ATE39. I rapporti tra i due piani, in quanto piani regionali di pari rango, sarebbero regolati dal principio di specialità e dal criterio temporale, prevalendo dunque quello posteriormente approvato. In questa prospettiva, il PTRA di Montichiari non solo non porrebbe prescrizioni vincolanti per il nuovo Piano Cave della Provincia di CI, ma quest’ultimo, nell’ottica delle esigenze di valorizzazione della risorsa estrattiva, appare legittimato a ripensare o comunque a diversamente conciliare gli obiettivi di tutela della pianificazione territoriale d’ambito;
(ii) le previsioni del documento di piano che contemplano il divieto di nuovi ambiti estrattivi e di ampliamento di quelli esistenti non avrebbero carattere prescrittivo e cogente in relazione alle aree dell’Ambito A, tra cui andrebbero collocate quelle dell’ATEg39;
(iii) in concreto, non sussisterebbero motivi preclusivi dell’ampliamento, il quale non interferirebbe con gli obiettivi del piano indicati all’art. 2.3. del Documento di Piano del PTRA (doc. 6.A), secondo cui “ obiettivo del PTRA di Montichiari è il potenziamento dell’aeroporto. L’obiettivo strategico si inserisce in un quadro di sviluppo potenziale che riguarda non solo il sistema aeroportuale della Lombardia, ma anche i suoi rapporti con l’organizzazione della mobilità dell’area, rispetto ai collegamenti internazionali (Corridoio V, Brennero e TAV, in primo luogo) e al sistema aeroportuale veneto, e con le relazioni con i territori del nordest, potenziale bacino per l’aeroporto ”. Secondo la ricorrente, tali obiettivi implicherebbero esigenze di tutela della struttura aeroportuale, le quali in concreto non precludono ampliamenti degli ATE, atteso che l’Enac avrebbe espressamente rilevato che non sussistono ragioni di incompatibilità tra la collocazione di attività estrattive e l’attività aerea.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta vizi di violazione di legge (L.R. 14/1998, LR 20/2021, art. 145 del D.lgs. 42/2004), violazione della DGR n. IX/0298 del 6 dicembre 2011 di approvazione del PTRA Aeroporto di Montichiari, violazione delle previsioni della Rete Ecologica Regionale - DGR n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, violazione della DGR 10 febbraio 2010 n. 8/11347, violazione della deliberazione del consiglio provinciale n. 30 del 27 settembre 2016 nonché vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per contraddittorietà, per illogicità manifesta e per sviamento: la decisione delle Amministrazioni resistenti sarebbe stata assunta in assenza di profili concreti di contrasto con la disciplina del PTRA, anche rispetto alle aree della Rete ecologica regionale.
Con il terzo e ultimo motivo la ricorrente deduce vizi di violazione di legge (L.R. 14/1998, L.R. 20/2021, art. 3 della Legge 241/1990), violazione della D.G.R. 10 febbraio 2010 N. 8/11347, violazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 27 settembre 2016, nonché vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per contraddittorietà, per illogicità manifesta e per sviamento: lamenta l’illogicità delle scelte delle Amministrazioni, sia per la mancata ricollocazione dei volumi richiesti in favore dell’ATeg39, sia per l’impossibilità di escavazione dei volumi complessivamente assentiti in rapporto alla superficie dell’area di estrazione, limitata a soli 36.850 mq.
7. Il primo motivo è infondato.
8. Preliminarmente, si impongono alcune precisazioni di carattere generale con riguardo agli strumenti di pianificazione del territorio regionale e ai rapporti tra i piani.
8.1. L’art. 2 rubricato “ Correlazione tra gli strumenti di pianificazione territoriale ” della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, che disciplina gli strumenti di pianificazione del territorio lombardo, stabilisce:
al comma 1 che “ Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati, coerenti e differenziati, i quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso” ;
al comma 1- bis che “ Il Piano territoriale regionale (PTR) costituisce il piano di riferimento ai fini della coerenza delle politiche regionali e dei piani e programmi di settore con ricadute territoriali, nonché degli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale ai vari livelli ;
al comma 2 che “ I piani si caratterizzano ed articolano sia in ragione del diverso ambito territoriale cui si riferiscono sia in virtù del contenuto e della funzione svolta dagli stessi ”.
8.2. Il piano cave, secondo quanto dispone l’art. 10 comma 1, della L.R. Lombardia n. 14/1998, “ ha il valore e gli effetti di piano territoriale regionale relativo ad un settore funzionale… ”.
8.3. Il Piano Territoriale Regionale d’Area di Montichiari (PTRAM) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale N. IX/0298 del 6 dicembre 2011 rappresenta uno strumento di pianificazione rientrante nei Piani Territoriali Regionali d’Area (PTRA), i quali a loro volta costituiscono strumenti di programmazione per lo sviluppo di alcuni ambiti territoriali individuati dal Piano territoriale regionale (PTR), approvato dal consiglio regionale lombardo con deliberazione n. 951 del 19 gennaio 2010.
8.4. Tali piani territoriali d’area sono previsti dall’art. 20 comma 6 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., il quale stabilisce che “ qualora aree di significativa ampiezza siano interessate da opere, interventi o destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o sovraregionale, il Piano Territoriale Regionale, in seguito PTR, può, anche su richiesta delle province interessate, prevedere l’approvazione di un piano territoriale regionale d’area, che disciplini il governo di tali aree ”.
8.5. Il piano territoriale regionale d’area (PTRA) è dunque un piano attuativo del piano territoriale regionale (PTR), il quale, in base all’art. 2 co. 1 bis della citata legge regionale, “ costituisce il piano di riferimento ai fini della coerenza delle politiche regionali e dei piani e programmi di settore con ricadute territoriali, nonché degli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale ai vari livelli ”.
8.6. Il territorio ricompreso nel predetto PTRA è stato suddiviso in due Ambiti: l’Ambito A (che interessa ai fini del presente giudizio) e l’Areale A1.
L’ambito territoriale A di tale PTRA include i territori dei Comuni di Castenedolo, Ghedi, Montichiari e Monterone è in gran parte interessato dai due siti aeroportuali di Ghedi e di Montichiari.
Tra i due siti aeroportuali sono interposte aree in stato di sostanziale naturalità lungo il corso del torrente ZA; tali aree sono in parte comprese nella Rete Ecologica Regionale quali “ elementi di secondo livello: aree di supporto ”; la Rete Ecologica Regionale evidenzia la presenza di un “varco da deframmentare” in corrispondenza del limite sud del territorio del PTRA (s.s. Lenese); (Punto 1.2 del documento di piano).
Inoltre, l’ambito A è stato a sua volta suddiviso in tre sub-Ambiti: - Ambito territoriale T1: sedimi aeroportuali; - Ambito territoriale T2: sedime per lo sviluppo aeroportuale; - Ambito territoriale T3: di sviluppo locale.
L’ambito territoriale estrattivo g39 nel quale opera TT si colloca all’interno del sub-ambito T3 di sviluppo locale, e precisamente nel sub-ambito T3-5(cfr. doc.13 ric. - richiesta parere ENAC), il quale, ai sensi dell’art. 6.1.3. del Documento di Piano del PTRA, corrisponde “alle aree interessate da deboli o debolissimi processi insediativi, che conservano elevata naturalità, per la gran parte utilizzate per lo svolgimento di attività agricole, in cui si sviluppa un elemento di secondo livello della rete ecologica regionale ”.
8.7. Le attività consentite nei sub-ambiti T3-3 e T3-5 sono espressamente elencate nell’art. 7.3.3. del Documento di Piano del PTRA; tra queste, rientrano “ le attività di escavazione di materiali inerti secondo quanto stabilito dal Piano Cave vigente” e a condizione che sia espresso parere favorevole da parte dell’ENAC in merito al rischio aeroportuale e che non vi sia la presenza di corridoi infrastrutturali previsti nel PTRA.
8.8. Tali disposizioni sono incluse all’interno delle “Disposizioni di carattere prescrittivo operanti sull’Ambito A” di cui all’art. 7.3. del Documento di Piano, le quali, per espressa previsione dell’art. 7 dello stesso DDP, sono “prevalenti rispetto a quanto disposto dal PTCP, dai PGT e da ogni altro strumento di pianificazione vigente”.
8.9. In ordine all’efficacia di tali disposizioni, questa Sezione, nella sentenza n. 1003/2022, ha affermato che “ Si tratta, pertanto, di disposizioni aventi <“efficacia diretta e cogente> nei confronti della pianificazione sottordinata di comuni e province, secondo quanto previsto dal citato art. 20 comma 6 della L.R. n. 12/2005. 1.7. In quanto norme aventi efficacia immediatamente prescrittiva e cogente, le disposizioni in questione, nel consentire nei sub-ambiti T3-3 e T3-5 le attività di gestione di rifiuti, non si pongono in contrasto con la previsione di cui all’art. 7.1.2. dello stesso Documento di Piano del PTRA, nella parte in cui dispone che “Il PTRA prevede il divieto di nuovi ambiti estrattivi e di ampliamento di quelli esistenti, nonché il divieto di nuove attività di discarica. Quest’ultima previsione, infatti, si colloca all’interno delle “disposizioni di carattere generale” relative all’Ambito A disciplinate dall’art. 7.1. del Documento di Piano, le quali, per espressa previsione dell’art. 7, non hanno carattere prescrittivo ed immediatamente cogente, ma di mero “raccordo con altri strumenti di pianificazione, leggi, norme, attinenti il PRTA”, e dunque necessitano di essere recepite nella pianificazione sottordinata per assumere efficacia cogente”.
9. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la scelta dell’Amministrazione regionale di contenere l’ampliamento richiesto dalla ricorrente in relazione all’Ateg39 così come l’assegnazione della volumetria di escavazione sia immune dai denunciati vizi di illogicità e irrazionalità, non ravvisandosi alcun profilo di irragionevolezza della decisione impugnata in rapporto al PTRAM.
10. In linea generale, il carattere non cogente delle prescrizioni del PTRAM e il suo valore equiordinato rispetto al Piano cave nella gerarchia delle fonti di pianificazione non escludono la necessità o l’opportunità di un coordinamento tra i piani stessi, nè precludono all’Amministrazione, in sede di formazione del piano cave, di tener conto delle prescrizioni contenute nel PTRAM e di orientare anche su di esse la pianificazione dell’attività estrattiva, al fine di valorizzare le esigenze di tutela ambientale e di bilanciarle con i plurimi interessi in gioco.
11. La necessità di un coordinamento tra piani, d’altra parte, è insita nella stessa attività di pianificazione, così come prevede la stessa L.R. 12/2005 sopra citata laddove dispone all’art. 2 co. 1 che “ Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati, coerenti e differenziati, i quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso ”.
12. Va poi precisato che nel caso di specie non si pone un problema di contrasto o incompatibilità tra disposizioni del piano cave e disposizioni del PTRAM che imponga di ricorrere agli strumenti di risoluzione delle antinomie tra norme: appaiono pertanto inconferenti le argomentazioni della ricorrente laddove invocano l’applicazione del criterio cronologico e di specialità, onde sostenere la prevalenza del piano cave sul piano d’area.
12.1. La questione è se nel caso di specie le amministrazioni fossero o meno legittimate a considerare le indicazioni del PTRAM al fine di orientare le proprie scelte pianificatorie: questione da risolversi in senso positivo, alla luce di quanto detto in ordine alle esigenze di coordinamento e di coerenza tra gli strumenti di pianificazione.
13. Peraltro, come evidenziato al punto 8.9 della presente sentenza, la previsione di cui all’art. 7.1.2. dello stesso Documento di Piano del PTRA, nella parte in cui dispone che “Il PTRA prevede il divieto di nuovi ambiti estrattivi e di ampliamento di quelli esistenti.., si colloca all’interno delle “disposizioni di carattere generale” relative all’Ambito A disciplinate dall’art. 7.1. del Documento di Piano, le quali, pur non avendo carattere prescrittivo ed immediatamente cogente, hanno una funzione di “ raccordo con altri strumenti di pianificazione, leggi, norme, attinenti il PRTA ”.
14. Va poi osservato che la questione posta con la prima e la seconda censura del motivo in disamina, con la quale la ricorrente lamenta che le citate previsioni del PTRAM non potessero in astratto precludere l’ampliamento dell’ambito, assume scarsa rilevanza in concreto, se si considera che, discostandosi dalla decisione assunta in sede provinciale, la Regione ha disposto l’ampliamento dell’ATeg39, seppure in misura inferiore alle richieste dell’operatore.
14.1. Non è dunque in contestazione che le previsioni di divieto di attività estrattiva nell’ambito A del PTRAM non abbiano carattere cogente, avendo esse funzione di mero raccordo con altri strumenti di pianificazione: la Regione, infatti, ha disposto l’ampliamento dell’ambito.
15. Sotto ulteriore profilo, la ricorrente sostiene che, in concreto, non sussisterebbero motivi preclusivi dell’ampliamento, poiché questo non interferirebbe con gli obiettivi del piano indicati all’art. 2.3. del Documento di Piano del PTRA, consistenti in esigenze di tutela della struttura aeroportuale, che non impedirebbero l’ampliamento degli ambiti estrattivi in assenza di rischi per la sicurezza della navigazione aerea.
16. Neppure questa argomentazione è condivisibile.
17. Come si è detto nella parte in fatto, la Provincia aveva inizialmente denegato l’ampliamento dell’ambito sulla base, tra le altre, della seguente motivazione: “ le aree interessate dal richiesto ampliamento risultano inserite negli elementi di secondo livello della rete ecologica regionale – RER- e sono prossime al torrente ZA (ove il piano territoriale regionale d’area “Aeroporto di Montichiari” (PTRAM) individua il corridoio ecologico “ZA” fra gli areali in cui localizzare compensazioni ambientali derivanti da interventi di tipo insediativo connessi allo sviluppo aeroportuale (cfr. Tavole 4.0 e 11.0 PTRAM)”.
18. L’inclusione dell’ambito estrattivo in questione nella rete ecologica regionale è stata presa in considerazione altresì nel corso dell’istruttoria regionale, ove si è rilevato che tale area “ risulta inserita negli elementi di secondo livello della rete ecologica regionale “RER”, e nell’ambito in cui il piano territoriale regionale d’area “Aeroporto di Montichiari” (PTRAM) individua il corridoio ecologico “ZA” quale areale in cui localizzare compensazioni ambientali derivanti da interventi di tipo insediativo connessi allo sviluppo aeroportuale” (cfr. “Relazione Istruttoria della proposta di nuovo Piano cave della Provincia di CI - settori merceologici sabbia-ghiaia e argilla”, doc. 2 Regione, pag. 118).
19. Alla base delle valutazioni espresse dalle amministrazioni in relazione all’ampliamento dell’ATE (dapprima negato in sede provinciale, poi accordato, ma contenuto, in sede regionale), si pone dunque la considerazione che l’ambito in questione ricade in aree ricomprese tra gli elementi di secondo livello della rete ecologica regionale.
20. Ebbene, una simile valutazione non può dirsi incoerente rispetto agli obiettivi perseguiti dal PTRA, alla luce delle considerazioni che seguono.
21. Il punto 1.2. del PTRA di Montichiari prevede, rispetto all’Ambito A del documento di piano, che “ All’interno del perimetro dell’ambito A si riscontra quanto segue: - l’area è in gran parte occupata dai due siti aeroportuali di Ghedi e di Montichiari; - tra i due sedimi aeroportuali sono interposte aree in stato di sostanziale naturalità lungo il corso del torrente ZA; tali aree sono in parte comprese nella Rete Ecologica Regionale quali “elementi di secondo livello: aree di supporto”; - la Rete Ecologica Regionale evidenzia la presenza di un “varco da deframmentare” in corrispondenza del limite sud del territorio del PTRA (s.s. Lenese) ”.
21.2. Si è detto nelle premesse che l’ambito territoriale estrattivo g39 nel quale opera TT si colloca appunto all’interno dell’Ambito A, sub-ambito T3 di sviluppo locale, e precisamente nel sub-ambito T3-5.
21.3. Tale ambito, ai sensi dell’art. 6.1.3. del Documento di Piano del PTRA, corrisponde “alle aree interessate da deboli o debolissimi processi insediativi, che conservano elevata naturalità, per la gran parte utilizzate per lo svolgimento di attività agricole, in cui si sviluppa un elemento di secondo livello della rete ecologica regionale ”.
21.4. La Rete ecologica regionale (RER), approvata con D.G.R. n. 10962 del 30 dicembre 2009, rappresenta una infrastruttura prioritaria del piano territoriale regionale ed è “ integrata con i sistemi di pianificazione territoriale vigenti ” (cfr. punti 1 delle premesse alla DGR).
21.5. Al riguardo il PTRA precisa che la RER “ costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale Regionale, e quindi anche al PTRA, il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale… aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, e ad individuare le sensibilità prioritarie, a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico. Anche per quanto riguarda le pianificazioni regionali di settore la RER può fornire un quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica e delle opportunità per individuare azioni di piano compatibili; … La RER lombarda, intesa come rete polivalente in grado di produrre sinergie positive con le varie politiche di settore che concorrono al governo del territorio e dell’ambiente, si inquadra come strumento fondamentale per uno sviluppo sostenibile all’interno del più vasto scenario territoriale ambientale delle regioni biogeografiche alpina e padana”.
21.6. Sempre secondo quanto dispone il PTRA, la RER “ si pone la triplice finalità di: - tutela; ovvero salvaguardia delle rilevanze esistenti, per quanto riguarda biodiversità e funzionalità eco sistemiche, ancora presenti sul territorio lombardo; - valorizzazione, ovvero consolidamento delle rilevanze esistenti, aumentandone la capacità di servizio eco sistemico al territorio e la fruibilità da parte delle popolazioni umane senza che sia intaccato il livello della risorsa; - ricostruzione; ovvero incremento attivo del patrimonio di naturalità e di biodiversità esistente, attraverso nuovi interventi di rinaturazione polivalente in grado di aumentarne le capacità di servizio per uno sviluppo sostenibile”.
21.7. Il PTRA accorda dunque significativa rilevanza agli elementi della rete ecologica, della quale riconosce la funzione orientativa per la pianificazione: la RER fornisce infatti al Piano Territoriale Regionale, e quindi anche al PTRA, il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, e concorre con il P.T.R. a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore.
21.8. Inoltre, in relazione alle aree ricomprese nell’ambito territoriale A-sub ambito T3, il PTRA elenca al punto 6.1.3 gli “obiettivi di governo territoriale del piano”, prevedendo che “ Il PTRA persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi: … valorizzare e potenziare gli elementi della rete ecologica e i servizi eco sistemici da essa forniti ”.
22. Da quanto detto discende l’assenza di qualsivoglia profilo di contrasto o incoerenza delle scelte pianificatorie adottate dalle Amministrazioni resistenti rispetto agli obiettivi del PTRA di Montichiari, posto che la valorizzazione e il potenziamento della rete ecologica costituiscono uno degli specifici obiettivi del piano stesso, contemplato proprio in relazione alle aree dell’Ambito A, sub ambito T3-5, nel quale insiste l’Ateg39 facente capo ad TT.
23. Inoltre, stante la funzione orientativa ai fini pianificatori della rete ecologica regionale, la decisione di contenere l’ampliamento dell’ambito estrattivo g39 per la sua interferenza con la RER non risulta affatto irragionevole o incoerente rispetto alla pianificazione territoriale d’area: la scelta adottata costituisce, per contro, l’esito del bilanciamento tra le esigenze degli operatori economici con quelle di garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica, in aderenza ai criteri per la formazione dei piani di cui all’art. 6 co. 1 lett. d) della L.R. 14/1998.
24. A sostegno delle doglianze articolate con il primo motivo la ricorrente aggiunge che, coerentemente con gli obiettivi del PTRAM di tutela e sviluppo dell’aeroporto, l’unica preclusione all’ inserimento di aree estrattive nell’ambito A del piano d’area sarebbe costituita da una eventuale valutazione negativa dell’ENAC, nel caso di specie non sussistente, essendo stato rilasciato parere favorevole. Nel negare l’ampliamento, dunque, la Regione e la Provincia si sarebbero sostituite all’Enac in un ambito di competenza riservato a tale ente.
25. L’argomentazione non è condivisibile, atteso che il parere dell’Enac si limita a rilevare l’insussistenza di pericoli connessi all’attività aviatoria, in rapporto alle condizioni di sicurezza dell’attività estrattiva rispetto alle esigenze della navigazione area: tale parere, pertanto, non spiega alcuna incidenza in ordine alle considerazioni di tipo ambientale e paesaggistico connesse alla specifica collocazione dell’ATE, e non esaurisce pertanto il complesso delle valutazioni demandate all’Amministrazione nella pianificazione delle attività di cava.
26. Parimenti infondate sono le censure dedotte con il secondo motivo di gravame, a mezzo del quale la ricorrente ha lamentato che:
(i) il diniego di ampliamento della superficie estrattiva e dei volumi nell’ateg39 sarebbe stato motivato anche sulla scorta del fatto che il PTRA di Montichiari evidenzierebbe tra i due sedimi aeroportuali (di Ghedi e di Montichiari) aree in uno stato di naturalità poste lungo il torrente ZA prese in considerazione dalla RER. Tali aree sarebbero state erroneamente qualificate come corridoio ecologico, ovvero come ambito primario, mentre si tratterebbe di “elementi di secondo livello”, mero elemento di supporto che non era in alcun modo di ostacolo all’ampliamento dell’ambito.
(ii) le disposizioni dettate dalla disciplina regionale risultano tutte compatibili con l’ampliamento dell’ATEg39, atteso che le azioni indicate dalla RER riguarderebbero aspetti di naturalità non presenti nella zona interessata (boschi, zone umide, piante vetuste, ecc), e rispetto ai quali non si porrebbe dunque alcun tema di tutela o valorizzazione, considerando anche che le aree lungo il torrente non presentano aspetti di pregevolezza potenzialmente compromissibili dall’ampliamento dell’ATEg39 e che, al contrario, le zone circostante verserebbero in una situazione di degrado ambientale;
(iii) il diniego di ampliamento dell’area estrattiva (campitura grigio uniforme) all’interno dell’ATE g39 ampliato ad est, sarebbe illogico, in quanto il supplemento della procedura di V.A.S. non avrebbe rilevato elementi ostativi;
(iv) il denegato ampliamento sarebbe inficiato da disparità di trattamento rispetto all’ATEg36 per il quale sarebbe stata accolta la richiesta di ampliamento presentata da altra impresa “ nonostante il Comitato Tecnico nella seduta del 10.06.2022 abbia affermato che “per ATEg36 il sopralluogo (8.6.2024 n.d.r.) non ha evidenziato elementi utili a supportare la richiesta di ampliare, confermando le valutazioni territoriali-ambientali già esplicitate”.
(v) le misure di mitigazione proposte avrebbero potuto apportare migliorie significative dal punto di vista ambientale;
27. Le censure proposte con il secondo motivo sono infondate.
28. La ricorrente contesta innanzitutto il travisamento nel quale sarebbero incorse le Amministrazioni, le quali avrebbero erroneamente qualificato l’Ateg39 come area ricompresa in un corridoio ecologico o elemento primario e non invece tra gli elementi di secondo livello della RER.
29. Il travisamento denunciato non sussiste: come visto ai punti 17-19 della presente sentenza, la decisione di non accordare l’ampliamento nella misura richiesta da TT si basa proprio sul fatto che l’ambito in questione sia stato considerato in zone classificate dalla RER come “elemento di secondo livello”.
30. Non ha pregio inoltre l’assunto della ricorrente secondo cui l’ambito g39 non sarebbe ricompreso tra gli elementi di secondo livello della RER.
31. L’Ateg39, infatti, è ricompreso nell’Ambito A-sub ambito T3-5 del PTRAM, in relazione al quale tale piano prevede che “ lungo l’alveo del ZA, tra i due aeroporti, è presente un elemento di secondo livello della RER, di connessione tra l’ambito agricolo dell’hinterland sud orientale della città di CI e della collina di Castenedolo con l’elemento primario “fontanili di Calvisano-Ghedi-Leno e il corridoio primario del fiume Chiese”, evidenziando che “tale porzione della rete rappresenta alla scala locale l’ambito maggiormente significativo sotto il profilo ecologico ” (cfr. p. 30 del PTRAM)..
32. Ancòra, il punto 6.1.3 del PTRAM definisce le aree del sub-ambito T3-5 quale parte “ corrispondente alle aree interessate da deboli o debolissimi processi insediativi, che conservano elevata naturalità, per la gran parte utilizzate per lo svolgimento di attività agricole, in cui si sviluppa un elemento di secondo livello della rete ecologica regionale ”.
33. La ricorrente, inoltre, non fornisce elementi per spiegare le ragioni per le quali la Regione, e prima ancora la Provincia, non avrebbero potuto o dovuto prendere in considerazione, nell’ambito del bilanciamento tra interessi di tutela ambientale e valorizzazione dell’attività estrattiva, gli elementi naturalistici di secondo livello della RER.
34. Tali elementi, al pari di quelli di primo livello e dei corridoi ecologici, sono considerati nella relazione istruttoria tra le “ interferenze con elementi naturali e paesaggistic i”, inclusi tra gli “ elementi di attenzione che sono stati presi in considerazione per la valutazione puntuale dei singoli ATE ” (cfr. doc. 2 Regione).
35. Peraltro, nell’ambito della VAS, il parere reso a seguito del supplemento istruttorio regionale adottato con decreto del Decreto n. 14987 del 19.10.2022, ha rilevato una serie di criticità correlate all’ATEg39, prescrivendo per tale ambito una serie di condizioni e misure di mitigazione. Si legge infatti nell’allegato 1 al parere, il quale riporta gli esiti del rapporto ambientale e dello studio di incidenza, che “ il Rapporto Ambientale/Studio di Incidenza segnala che la verifica della valutazione ambientale puntuale degli Ambiti Territoriali Estrattivi a seguito delle modifiche apportate in sede di istruttoria della Giunta regionale ha confermato la valutazione già svolta, fatto salvo quanto previsto per l’ATEg39 per il quale l’interferenza con gli elementi naturali e paesaggistici e quella con gli elementi rurali è passata da “intermedia” ad “elevata ” (doc. 9 Regione, pagine 18 e 20)”, il che esclude l’illogicità della decisione assunta per asserito contrasto con le risultanze della VAS e l’antecedente parere del 17.10.2022 reso dal Comitato tecnico.
36. In relazione a tale profilo, il provvedimento finale ha dunque tenuto conto degli esiti dell’attività istruttoria, e delle esigenze ambientali rilevati nell’ambito della Valutazione ambientale strategica.
37. Neppure è fondato il rilievo della ricorrente secondo cui gli elementi di naturalità previsti dalla RER quali elementi ecologici di secondo livello non sarebbero presenti nella zona interessata, per la quale non si porrebbero particolari esigenze di tutela in ragione del degrado dell’area.
38. In senso contrario a quanto dedotto depongono le immagini fotografiche - “relazione fotografica e stato di fatto” contenute nella nota del 16 giugno 2022 (doc. 12 ricorrente, pagine 25 ess), dalle quali può inferirsi che l’area di cui si è chiesto l’inserimento è situata in prossimità del torrente, nelle cui adiacenze insistono specie arboree e prati.
39. Ebbene, tra gli elementi di secondo livello di cui la RER si propone la conservazione, sono inclusi, insieme ad altri, i boschi, i prati e le zone umide, elementi naturalistici che ben si prestano a ricomprendere la tipologia dell’area interessata dal richiesto ampliamento.
40. L’esame delle fotografie in atti, peraltro, restituisce l’immagine di una zona connotata da plurimi elementi naturalistici e, se si eccettua una limitata porzione interessata dall’abbandono di rifiuti, affatto degradata.
41. Va poi rilevata l’infondatezza dell’ulteriore profilo di censura inerente alla asserita disparità di trattamento rispetto all’ampliamento dell’ATeg36.
41.1. In disparte la genericità della censura, per come formulata, si osserva che, secondo la giurisprudenza, il presupposto necessario per valutare la sussistenza del vizio dedotto è l'assoluta identità di situazioni sulle quali l'amministrazione avrebbe inciso in modo irragionevolmente differente: in sostanza, la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell'amministrazione “è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato della Pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 gennaio 2014 n. 256; 10 agosto 2017 n. 3981; sez. I, 6 novembre 2017 n. 2318.; T.A.R. Veneto, sez. III, 9 aprile 2018 n. 367; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 7 febbraio 2018 n. 350; T.A.R. Sardegna, sez. II, 9 marzo 2018 n. 194).
41.2. Nel caso di specie difetta la prova dell’identità delle situazioni poste a confronto, non avendo la ricorrente neppure indicato perché la situazione dell’Ateg36 sarebbe la medesima di quella dell’Ateg39, né risulta specificato se quell’ambito rientri o meno nella RER, senza voler considerare, comunque, che ogni ambito ha peculiarità proprie, che potrebbero in concreto ed in base alla specifica situazione di fatto, determinare la conciliabilità dell’attività estrattiva con la presenza della rete ecologica.
41.3. Peraltro, in concreto risulta che l’Ateg36 sia stato ampliato a fronte dello stralcio di altri due ambiti, ossia le aree degli ATEg21 e ATEg43, con apprezzabili vantaggi sotto il profilo ambientale e della limitazione del consumo di suolo.
42. Infine va respinta la doglianza con la quale si sostiene che le azioni di mitigazione proposte dalla ricorrente avrebbero prodotto effetti migliorativi dal punto di vista ambientale: la censura involge profili di opportunità attinenti al merito dell’azione amministrativa, in quanto tali sottratti al sindacato di legittimità.
43. Con l’ultimo motivo la ricorrente lamenta l’illogicità delle scelte delle Amministrazioni resistenti, in quanto i volumi di escavazione complessivamente assentiti (pari a 270.000 mc provenienti dall’ATEg41 oltre a 135.000 mc trasferiti dall’Ateg38 per il caso di esaurimento della risorsa in tale ambito), non sarebbero estraibili all’interno della superficie riconosciuta nell’Ateg39, atteso che, rispetto alla superficie ampliata, pari a circa 159.000 mq, quella estraibile sarebbe limitata a soli 36.850 mq. Non sarebbero a tal fine sufficienti le prescrizioni previste dalla Giunta, in base alle quali la superficie è da ritenersi al netto di pertinenze e di aree di rispetto, trattandosi di prescrizioni “di fatto inattuabili”, in considerazione della necessità di rispetto delle distanze da “opere e manufatti” e “dai confini di proprietà”, oltre che dell’esigenza di evitare interferenze rilevanti ai fini del rispetto della normativa di tutela dei lavoratori, cui conseguirebbe un’ulteriore riduzione dell’area estraibile, anche in ragione “della peculiare conformazione dell’Ateg39”. La conformazione dell’ambito g39 impedirebbe di estrarre i quantitativi assegnati all’ATEg39 senza previamente smontare ed asportare gli impianti di cava installati, la cui presenza impedisce la coltivazione dei volumi giacenti in coincidenza con gli impianti medesimi. La previsione del piano sarebbe dunque illogica, ed in contrasto con gli obiettivi del piano cave e con la D.G.R. 10 febbraio 2010, n. 8/11347 che valorizzano la minimizzazione del consumo del suolo e le esigenze di valorizzazione dei giacimenti.
43.1. Sotto altro profilo la ricorrente censura la mancata ricollocazione dei volumi richiesti in favore dell’ATEg39, che avrebbe consentito l’ottimizzazione della risorsa nei diversi ambiti individuati dal Piano, “evitando al contempo il consumo di suolo per l’apertura di nuove attività estrattive o l’ampliamento di quelle esistenti”: a fronte della richiesta di assegnazione della volumetria complessiva di 1.194.719 mc (260.000 + 934.719), cui si aggiunge la richiesta di assegnazione delle eccedenze dell’ATE g38 trasferite all’ATE g41 (pari a 160.601 mc), sono stati riconosciuti, esclusivamente per la porzione ampliata dell’area Est dell’ATeg39, soli 270.000 mc, in aggiunta ai 260.000 mc già assegnati. Inoltre, l’aumento dell’ambito e dei volumi nell’ATE g39 (ove è collocato l’impianto di lavorazione del materiale) avrebbe consentito di ridurre l’importante impatto viabilistico e di inquinamento atmosferico legato all’inevitabile trasporto dall’ATEg41 all’ATEg39 di tutti i quantitativi che la Provincia ha assegnato all’ATEg41, creando indubbi benefici ambientali.
44. Il motivo non merita accoglimento.
45. Quanto alla asserita impossibilità di sfruttamento dei volumi assegnati in rapporto alla superficie dell’ATE, la censura non offre elementi sufficienti per poterne verificare la fondatezza: è stato, infatti, omesso qualsiasi accenno al sistema di calcolo da utilizzare e alla compiuta descrizione dello stato dei luoghi e delle relative dimensioni, né viene precisata la collocazione degli impianti e la superficie che verrebbe sottratta all’escavazione per effetto del rispetto delle distanze, sicché risulta impossibile qualsiasi verifica sulla dedotta incapacità di sfruttamento della risorsa.
45.1. Tale eventualità è rimasta dunque indimostrata, apparendo comunque inverosimile, tenuto conto che la stessa ricorrente non l’ha prospettata in termini di assoluta impossibilità, avendo affermato, in relazione all’area di ampliamento ad est, che “ nella minima porzione concessa ” l’escavazione risulta “ quasi impossibile ”.
45.2. Anche l’affermazione secondo cui “ la conformazione ATEg39 impedirebbe di estrarre i quantitativi assegnati senza previamente smontare ed asportare gli impianti di cava installati ” si rivela generica, in mancanza della descrizione delle caratteristiche morfologiche dell’ambito, oltre a non essere accompagnata dal necessario supporto documentale.
46. Del pari infondata è la censura con la quale si lamenta la mancata ricollocazione dei volumi richiesti nell’ATEg39.
47. Va evidenziato che, per giurisprudenza consolidata, “ le scelte di pianificazione sono espressione di un'amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito…… esse sono censurabili oltre che per violazione di legge, solo per illogicità o irragionevolezza ovvero insufficienza della motivazione (fra le più recenti, cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 8718 del 4.11.2024, Cons. Stato, sez. II, 18 maggio 2020, n. 3163; sez. II, 4 maggio 2020, n. 2824; sez. II, 9 gennaio 2020, n. 161; sez. II, 4 settembre 2019; n. 6086; sez. IV, 19 novembre 2018) .
48. Inoltre, rispetto alla determinazione dei volumi di escavazione da assegnare, in capo all’operatore economico “ non vi è un’aspettativa giuridicamente tutelata alla previsione dei quantitativi massimi, dovendo l’amministrazione contemperare tutti gli interessi coinvolti ed in particolare l’esigenza di tutela e riqualificazione ambientale ”, né vi è “ un’aspettativa giuridicamente tutelata ad ottenere il riconoscimento di quantitativi nella misura voluta dal proponente e men che meno di quantitativi tali da esaurire l’ambito estrattivo anche perché i materiali inerti (sabbia e ghiaia) sono risorse finite e non certo inesauribili, mentre gli operatori interessati sono molti ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 aprile 2013 n. 2109). La stessa sentenza ha inoltre precisato che “ In sede di programmazione, l’amministrazione, deve tenere presenti molteplici aspetti: quelli che interessano i privati (maggiore estrazione possibile nel minor tempo possibile) e quelli generali (tutela dell’ambiente, del paesaggio; necessità di graduazione nel tempo dei prelievi; distribuzione delle volumetrie da scavare in ossequio ai principi e alle direttive e non certo sulla base delle semplici richieste o delle riserve esistenti, ecc.), sicché inevitabilmente gli interessi dei privati potranno non essere pienamente soddisfatti ”.
49. L’applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali alla fattispecie in esame consente di ravvisare l’infondatezza del presente motivo laddove viene denunciata l’irragionevolezza della scelta operata dalla Regione di non soddisfare integralmente la richiesta di assegnazione volumetrica proveniente dalla società ricorrente.
50.. Né la decisione censurata risulta manifestamente irragionevole o in contrasto con i criteri di formazione dei piani posti dalla D.G.R. 10 febbraio 2010, n. 8/11347, laddove imporrebbero di minimizzare il consumo di suolo, accordando preferenza all’ampliamento di ambiti piuttosto che all’apertura di nuove attività.
51. In tale prospettiva, al contrario, la scelta regionale di concedere l’ampliamento dell’ateg39 contenendone l’estensione appare costituire il frutto del contemperamento tra le aspettative economiche dell’operatore e l’esigenza di evitare ulteriore consumo di suolo.
52. Va poi evidenziato che la determinazione dei volumi di escavazione e la relativa assegnazione ai vari ATE viene effettuata sulla base della previa determinazione da parte della Provincia dei fabbisogni complessivi di materiali inerti, così come avvenuto nella specie in applicazione dei criteri stabiliti proprio dalla delibera regionale, che in questa sede non sono stati contestati, e che hanno tenuto conto della riduzione del fabbisogno di inerti (stimato dall’attuale piano in 42.930.844 mc) rispetto a quello del piano precedente (circa 70.000.000 mc).
53. La quantificazione dei volumi assegnati all’Ateg39 ha dunque tenuto conto delle attività esistenti e stimato le volumetrie nell’ambito di un ragionevole bilanciamento di interessi, che impone di valutare e contemperare il fabbisogno estrattivo con i principi di tutela ambientale e di limitazione del consumo di suolo.
54. Deve essere altresì evidenziato che la valorizzazione dei giacimenti costituisce solo una delle molteplici esigenze alla base della attività di pianificazione, che necessita di essere contemperata con la contrapposta esigenza di limitare l’esaurimento della risorsa estrattiva: da un lato, non vi è motivo di concentrare ed esaurire nel piano attuale lo sfruttamento integrale delle risorse disponibili e dall’altro, il contenimento delle possibilità estrattive, non esaurendo le risorse giacenti, ne consente implicitamente lo sfruttamento nei futuri piani, così assicurando la “valorizzazione dei giacimenti” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 aprile 2013 n. 2109).
55. D’altra parte, la stessa D.G.R. 10 febbraio 2010, n. 8/11347 invocata dalla ricorrente, nel prendere atto dell’importanza dell’attività estrattiva ai fini dello sviluppo economico, al contempo pone l’accento sulla necessità che lo strumento pianificatorio si orienti verso un “uso controllato” delle risorse coltivabili, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio, nella consapevolezza “che le risorse del pianeta non sono inesauribili” (cfr. “premesse”, pag. 92, doc. 18).
54. In ultimo, quanto alla considerazione della ricorrente secondo cui l’ampliamento dell’ambito e l’aumento dei volumi di escavazione nell’ATE g39 avrebbero consentito di ridurre l’impatto viabilistico e di inquinamento atmosferico legato al trasporto dei materiali dall’ATEg41 all’ATEg39, si osserva che queste esigenze sono state espressamente considerate dalla Regione, nell’esercizio della discrezionalità ad essa spettante in relazione all’attività pianificatoria: nel corso dell’istruttoria regionale, infatti, la decisione di ampliamento dell’ambito g39 a fronte dello stralcio dell’Ateg38 è stata assunta proprio “ ai fini di sfruttare in maniera razionale e ambientalmente più sostenibile i volumi di Piano assegnati, con riduzione dell’impatto viabilistico e di inquinamento atmosferico legato all’inevitabile trasporto del materiale dall’ATEg41 ” (cfr. doc. 2 Regione, p. 120).
55. In conclusione, deve ritenersi che la scelta di contenere l’attribuzione volumetrica all’Ateg39 non contrasti con i criteri generali di formazione del piano né si presenti manifestamente irragionevole, in considerazione dell’esigenza di limitare il consumo di suolo e di evitare lo sfruttamento integrale della risorsa estrattiva, nonché nella prospettiva di tutela ambientale.
56. Il ricorso va conclusivamente respinto in quanto infondato.
57. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione della complessità dei profili in fatto e in diritto delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Beatrice Rizzo | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO