Sentenza 21 giugno 1999
Massime • 1
Ai fini della validità dell'atto riassuntivo del giudizio non è necessario che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma soltanto che sia richiamato l'atto introduttivo in base al quale è determinabile "per relationem" il contenuto dell'atto riassunto ed il provvedimento in virtù del quale avviene la riassunzione.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 24/09/2008 n. 56 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 24 settembre 2008
INDICE 1. Premessa 2. Organo competente all\'irrogazione delle sanzioni 3. Criteri di commisurazione della sanzione 4. Applicabilita\' del principio del favor rei 5. Termini di notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione 6. Riscossione delle sanzioni irrogate dall\'Agenzia delle entrate 7. Giurisdizione sulle controversie in materia di sanzioni irrogate dall\'Agenzia delle entrate 7.1. Orientamento della giurisprudenza di legittimita\' 7.2. Orientamento della Corte costituzionale 7.2.1 Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008 8. Individuazione della giurisdizione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/1999, n. 6255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6255 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. SCADUTO 60, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO LEONI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 35, presso lo studio dell'avvocato FRANCO LEDDA, che lo difende unitamente all'avvocato GAVINO CANOPOLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 377/96 del Tribunale di TEMPIO PAUSANIA,emessa il 28/11/96 depositata il 13/12/96; RG.1079/90;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/99 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. IN FATTO Con ricorso depositato in data 22.11.1986 GI IO, conduttore di un immobile ad uso abitazione di proprietà di AR SE, chiedeva al Pretore di La Maddalena la determinazione del canone legale di locazione e la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto allo stesso.
Il Pretore, disposta consulenza tecnica, con sentenza del 20.6.1987 condannava il AR, non costituitosi in giudizio, alla restituzione in favore dell'attore della somma di L. 6.595.294, oltre interessi e spese.
Gravata la pronuncia dal soccombente, il Tribunale di Tempio Pausania con sentenza del 3.6.1988 dichiarava la nullità della sentenza impugnata per il mancato rispetto del termine minimo di comparizione di cui all'art. 415 c.p.c., rimettendo la causa innanzi al predetto Pretore.
Il GI riassumeva a causa.
Il AR, costituitosi, eccepiva: a) la decadenza dell'attore dall'azione proposta, ex art. 79, 2° comma, l.n. 392/1978, per il decorso del prescritto termine di sei mesi, dato che l'atto di riassunzione non era stato notificato al procuratore costituito, bensì alla parte personalmente;
b) la nullità dell'atto introduttivo, in quanto non contenente "i motivi di doglianza" e "la richiesta alla giustizia"; c) l'infondatezza della domanda. Proponeva, altresì domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di L. 287.288 a titolo di canone di locazione, oltre rivalutazione e interessi.
Con sentenza in data 7.4-6.6.1990 n. 11/90 il Pretore determinava il canone equo complessivamente dovuto dal GI in L.
7.354.706 e conseguentemente condannava il convenuto alla restituzione della somma di L. 6.595.294.
Proposto appello dal AR, il detto Tribunale, dopo aver disposto consulenza tecnica, con sentenza del 28.11-19.12.1996, in parziale riforma della impugnata sentenza n. 11/90, condannava il AR al pagamento in favore del GI della minore somma di L. 4.338.494, oltre agli interessi dalla domanda e alle spese.
Per la cassazione di tale sentenza lo stesso AR SE ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi.
Ha resistito -con controricorso- GI IO. DIRITTO Col primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 360 n. 3 c.p.c. e 125 disp. Att. stesso codice, in relazione agli artt. 170 e 157 c.p.c. e 79 l. n.392/1978. Il ricorrente deduce che, essendo la domanda improcedibile per il decorso del termine di sei mesi previsto a pena di decadenza dall'art. 79 L. n. 392/78, non essendo stato notificato l'atto di riassunzione al procuratore costituito bensì alla parte personalmente, per cui era trascorso (nel frattempo) il detto termine, erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la relativa nullità dovesse considerarsi sanata per l'avvenuta costituzione del convenuto.
La censura deve essere disattesa.
È pacifico in causa (nè, del resto, si controverte sul punto) che il rapporto di locazione tra le parti terminò il 31.7.1986 e che la domanda ex art. 79, comma 2°, legge n. 392/78, intesa ad ottenere la ripetizione delle somme corrisposte al locatore in eccedenza alla misura dell'equo canone dovuto, fu proposta in data 22.11.1986, e quindi entro il termine perentorio di sei mesi dal rilascio dell'immobile.
Il compimento di tale atto nei termini di legge ha dunque impedito la decadenza dall'azione a norma dell'art. 2966, non potendo di certo valere ad annullare l'effetto impeditivo della decadenza il vizio della notifica dell'atto di riassunzione che c'è stato nella specie.
A questo proposito, difatti, se è vero che nel caso di notificazione dell'atto di riassunzione del processo alla parte personalmente anziché al procuratore costituito, come dispone l'art. 125 disp. Att. c.p.c., la costituzione dell'intimato, facendo raggiungere all'atto il suo scopo, sana la nullità della notificazione con effetto ex nunc, è parimenti vero che nella fattispecie l'azione -tempestivamente proposta- non era divenuta inefficace per essersi verificata nelle more del giudizio e dopo la scadenza del termine decadenziale l'estinzione del processo.
Soltanto la sopravvenuta estinzione del processo, infatti, rendendo inefficaci gli atti compiuti, travolge anche l'effetto impeditivo della decadenza conseguito alla tempestiva notifica della citazione (cfr. per riferimenti Cass. n. 3505/1994; Cass. n. 2813/1993). In situazione come quella in esame, perciò, ancorché con motivazione non esaustiva ma comunque sufficiente, corretta è la decisione del tribunale sul punto, dato che il vizio di notifica dell'atto di riassunzione atteneva alle successive vicende di un processo ormai ritualmente e tempestivamente instaurato e che era pervenuto a quella fase senza alcuna estinzione, di talché l'effetto sanante ex nunc non lo interessava, permanendo così soltanto l'effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto.
Infondato è anche il secondo motivo, col quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 79 l. 392/78, 125 disp. Att. c.p.c. e 414 stesso codice per insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente alla omessa esposizione nell'atto di riassunzione dei "motivi di doglianza" e della "richiesta alla giustizia". È giurisprudenza di questa Corte -e ad essa risulta uniformato il giudice a quo- che ai fini della validità dell'atto riassuntivo del giudizio non è necessario che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma soltanto che sia richiamato l'atto introduttivo, in base al quale -come evidenziato dallo stesso giudice d'appello- è determinabile per relationem il contenuto dell'atto riassuntivo, ed il provvedimento in virtù del quale avviene la riassunzione (v. Cass. n. 671/1972; Cass. n. 1861/1978), giacché siffatti due elementi soddisfano all'esigenza di rendere nota, sia al giudice che alla controparte, la volontà dell'attore di voler continuare il processo cominciato in precedenza e non ancora definito, con tutte le conseguenze di ordine sostanziale e processuale che possono derivarne (cfr. Cass. n. 83/1975). In tal modo l'atto di riassunzione raggiunge lo scopo suo proprio, solo profilo nella cui assenza -per la mancanza di uno o più requisiti enunciati dall'art. 125 disp. Att. c.p.c.- può aversi nullità ai sensi dell'art. 156 comma 2° c.p.c., dal momento che la nullità dell'atto di riassunzione non è prevista da nessuna legge per il caso di mancanza di uno o più dei detti requisiti. Inammissibile è poi il terzo motivo, col quale è denunciata violazione dell'art. 360 n. 3 in relazione agli artt. 51 e 383 c.p.c., per non essersi il Pretore astenuto dopo essergli stata rimessa la causa, della quale aveva conosciuto e deliberato, nonché viene sollevata eccezione di incostituzionalità dell'art. 51 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., là dove non prevede la nullità della sentenza.
Trattasi, infatti, di deduzione nuova, che risulta proposta per la prima volta in questa sede, e non già proposta ne' trattata in sede di merito.
In ogni caso, secondo l'indirizzo di questa stessa Corte, in mancanza di ricusazione la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi nell'ipotesi di cui all'art. 51 n. 4 c.p.c., per avere egli conosciuto della causa in altro grado del processo, non comporta nullità della sentenza e non può essere dedotta in sede di impugnazione (v. Cass. n. 1751/1987), non senza dire altresì che nel caso di specie la causa venne rimessa a quel Pretore per un vizio procedurale (mancato rispetto del termine minimo di comparizione di cui all'art. 415 c.p.c.). Quanto, a sua volta, alla dedotta eccezione di incostituzionalità dell'art. 51 cit. la stessa, a parte la non pertinenza con la giurisdizione civile della richiamata Corte Cost. n. 155/1996, è manifestamente infondata, essendo predisposto, ex art. 52 c.p.c., a fini di garanzia, il rimedio della ricusazione, del quale la parte può perciò avvalersi.
Col quarto, ed ultimo, motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 79 l. 392/78, omessa motivazione su punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e, ai sensi dell'art. 360 n. 5 in relazione all'art. 79 cit. e all'art. 61 c.p.c., omessa motivazione su punto decisivo della consulenza tecnica, il ricorrente lamenta di aver fatto rilevare che il C.T.U. aveva determinato l'immobile come appartenente alla categoria A/3, intervenuta nel 1993, mentre per il periodo che interessa l'immobile rientrava nella categoria A/2 con un coefficiente dell'1,25, il che comportava una modifica sostanziale del quantum.
Pure questo motivo va disatteso, in quanto il Tribunale, con sufficiente e logica motivazione, ha fatto proprie le conclusioni del C.T.U., "atteso l'esauriente e logico procedimento seguito dal perito", ritenendosi così implicitamente ricompreso e disatteso quanto dedotto dalla parte difformemente dalle valutazioni tecniche del consulente d'ufficio.
Il ricorso deve essere, pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in L. 179.000, oltre agli onorari, liquidati in L. 1.000.000.
Così deciso, il 23.3.1999.
Depositata in cancelleria il 21 giugno 1999.