Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/1999, n. 6255
CASS
Sentenza 21 giugno 1999

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della validità dell'atto riassuntivo del giudizio non è necessario che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma soltanto che sia richiamato l'atto introduttivo in base al quale è determinabile "per relationem" il contenuto dell'atto riassunto ed il provvedimento in virtù del quale avviene la riassunzione.

Commentario1

  • 1Circolare del 24/09/2008 n. 56 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 24 settembre 2008

    INDICE 1. Premessa 2. Organo competente all\'irrogazione delle sanzioni 3. Criteri di commisurazione della sanzione 4. Applicabilita\' del principio del favor rei 5. Termini di notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione 6. Riscossione delle sanzioni irrogate dall\'Agenzia delle entrate 7. Giurisdizione sulle controversie in materia di sanzioni irrogate dall\'Agenzia delle entrate 7.1. Orientamento della giurisprudenza di legittimita\' 7.2. Orientamento della Corte costituzionale 7.2.1 Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008 8. Individuazione della giurisdizione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/1999, n. 6255
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6255
Data del deposito : 21 giugno 1999

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