Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4518/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4518 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto
TRA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Donato Ragozzino, (C. F.: ), presso il cui studio in Caserta alla Via Roma – C.F._2
P.co Europa, n.11, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
E
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marina Controparte_1 C.F._3
Curcio, (C.F.: , presso il cui studio in Napoli alla Via Vergini, n.62, C.F._4
elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 03.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 03.04.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate. pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c depositato in data 22.11.2024, i ricorrenti , premesso di aver contratto matrimonio civile in Sant'Antimo (NA), il 21.09.2023, in costanza del quale non nascevano figli, e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo e all'esito del decorso del termine la pronuncia dello scioglimento del matrimonio .
All'udienza del 03.04.2025, sostituita con note scritte congiunte, depositate in data 26.03.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1. i coniugi vivranno separati per mutuo consenso;
2. la casa coniugale, sita in Sant'Antimo (NA) al Corso Michelangelo, n.241, costituita da un 'alloggio di servizio' assegnato al sig. (quale sottufficiale dei Parte_1
Carabinieri), resterà definitivamente assegnata a quest'ultimo mentre la sig.ra CP_1
trasferirà altrove la propria residenza;
[...]
3. ambedue i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, alcun mantenimento tra gli stessi sarà corrisposto;
4. ambedue i coniugi si rilasciano reciprocamente sin d'ora autorizzazione per l'espatrio”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, il Tribunale
pagina 2 di 3 ritiene di poterle integralmente recepire.
Va disposto lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
Le parti hanno avanzato nell'atto introduttivo domanda cumulativa finalizzata alla pronuncia del divorzio e pertanto il Collegio provvede come da separata ordinanza per la successiva pronuncia dello scioglimento del matrimonio, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Spese alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
28.12.1978, C.F.: , e , nata in [...] il C.F._1 Controparte_1
11.08.1987, C.F.: , ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le C.F._3
condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Antimo (NA) per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto
n. 19, Parte I – Serie A – Ufficio 1- Anno 2023);
c) spese alla pronuncia definitiva d) provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore domanda
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 03.04.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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