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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/09/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3459/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3459/2018 promossa da:
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., (P.I. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'Avv. Francesca Pellicciotta e dall'Avv. Giovanni
Fusco, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Francesca Pellicciotta in Latina,
Piazza Mercato n. 11, giusta delega in calce all'istanza di riassunzione, nonché Parte_3
(P.I. , in persona dell'amministratore unico, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Giulio Mastrobattista e dall'Avv. Luca Maria Pietrosanti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Pellicciotta in Latina, Piazza Mercato n. 11, giuste deleghe in calce all'atto di citazione in riassunzione;
ATTRICI
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Bossoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Viale dello Statuto n.37, giusta delega in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTO
NONCHE'
pagina 1 di 17 (P.I. in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_5 dall'Avv. Massimo Romiti e dall'Avv. Cinzia Pucci ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Tacito n. 50, giusta delega in calce all'atto di intervento;
INTERVENUTA
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Romiti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Tacito n. 50, giusta delega in calce all'atto di intervento;
INTERVENUTA
E
(P.I. , in persona del suo amministratore socio accomandatario, CP_4 P.IVA_7
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e CP_5 P.IVA_8 difese dell'Avv. Maurizio Giglio, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Latina,
Viale XVIII Dicembre n. 43, giusta delega in calce alla comparsa di intervento ex artt. 105 e 267
c.p.c.;
INTERVENUTE
NONCHE'
), in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_6 P.IVA_9 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Romano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casoria (NA), Via Torquato Tasso n. 16, giusta delega in calce alla comparsa di intervento;
INTERVENUTA
Oggetto: impugnazioni delle deliberazioni dell'assemblea e del CDA.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, Parte_1
e convenivano in giudizio il Parte_2 Parte_3 [...]
deducendo di aver impugnato le decisioni Controparte_1 assembleari assunte con verbali del 29.12.2017, iscritto al registro delle imprese in data pagina 2 di 17 18.1.2018, e dell'11.1.2018 con atto di citazione iscritto al ruolo del Tribunale di Roma, sezione imprese con il numero di R.G. 9261/18, esponendo che gli stessi erano soci del CP_1 convenuto e, come tali, aventi diritto alla partecipazione assembleare. Tale partecipazione assembleare era però stata negata, con rilevante incidenza sulla formazione delle maggioranze e delle correlate decisioni, così giungendo così ad una illegittima modificazione dello statuto nonché dell'organo amministrativo. Precisavano le attrici che l'assemblea straordinaria, con cui era stato modificato lo statuto consortile, pur essendo stata assunta prima della successiva assemblea, non era in quel momento ancora iscritta al registro delle imprese, così da non essere efficace. Secondo la prospettazione delle attrici ciò rilevava al fine di utilizzare il patto sociale in concreto vigente al momento di assunzione della seconda delibera, con cui il consiglio era stato rinnovato. Il funzionamento del era infatti regolato dallo statuto che, fino all'iscrizione CP_1 della delibera di sua modifica, conteneva i previgenti patti, conformandosi solo successivamente in diverso modo con l'introduzione, illegittima, di una serie di cause di ineleggibilità a consigliere e/o di esclusione dal voto, prima inesistenti, sulla cui base era stata assunta la seconda delibera. In relazione all'assemblea del 29.12.2017, osservavano che: 1) la convocazione inviata ai soci non era coerente con quanto poi deliberato. In particolare, con la lettera di convocazione si invitavano i soci ad una revisione degli artt.
1-28 del previgente statuto, mentre in sede assembleare si dava lettura e approvazione di 30 articoli, due dei quali quindi non erano all'ordine del giorno;
2) il verbale non esponeva in alcun modo gli esiti della votazione, ossia quali erano stati l'opinione ed il voto espresso dai singoli partecipanti, limitandosi a riportare che “il presidente … procede alla lettura articolo per articolo… al cui termine l'assemblea delibera di approvare le modifiche statutarie proposte”, senza però indicare la percentuale dei voti favorevoli e di quelli contrari e/o esclusi, quando lo stesso verbale evidenziava la contrarietà di alcuni e l'esclusione di altri;
3) il verbale dava atto dell'esistenza di posizioni contrarie e di consorziati esclusi dal voto. Dal verbale, infatti, si evinceva che i presenti raggiungevano millesimi 431,04 e che, per l'allontanamento di alcuni consorziati, tra cui le attrici, il totale dei millesimi ponderati favorevoli era pari a 221,07. Deducevano quindi le attrici che il verbale da un lato non esponeva l'effettivo risultato della votazione e dall'altro consentiva di dedurre il mancato raggiungimento del quorum, considerati i presenti contrari e quelli illegittimamente esclusi. Infatti, la somma di 221,07 millesimi non era idonea al raggiungimento del quorum previsto, pari al 75% dei presenti, pari a millesimi 323,28; 4) in relazione poi all'illegittima esclusione, ricondotta all'articolo 13 dello pagina 3 di 17 statuto, evidenziavano che nessuna morosità del consorziato non ammesso al voto, Pt_3 poteva essere ravvisata. L'assunta morosità di quest'ultima si fondava, infatti, su un'unilaterale pretesa di indennizzo per ipotizzata occupazione di spazi consortili, pretesa immediatamente contestata dalla tramite diffide del proprio legale. Inoltre, il Consiglio di amministrazione Pt_3 del , con delibera dell'11.9.2017 decideva di sospendere iniziative in attesa di verifiche CP_1 sulle contestazioni da sottoporre poi alle decisioni del consiglio. Ciò comportava la sospensione anche dell'esclusione dal diritto di voto, in attesa dello svolgimento di una più compiuta verifica, mai espletata con conseguente illegittimità dell'esclusione disposta dal Presidente. In aggiunta,
l'articolo 13 del precedente statuto prevedeva che il consorziato poteva essere sospeso dall'esercizio del diritto di voto solo nel caso di ritardato pagamento delle quote consortili e non anche nel caso di applicazione di penali e tantomeno di indennizzi unilateralmente determinati ed imposti. Ciò era dimostrato dalla modifica dello statuto che apportava integrazioni agli artt. 7,8,9
e 16 in base alle quali ai consorziati che avessero occupato spazi consortili senza autorizzazione sarebbe stata applicata una sanzione, con determinazione del suo ammontare e delle modalità del suo accertamento, con esclusione dal diritto di voto in assenza di pagamento della predetta. Da ciò discendeva che nessuna esclusione del socio poteva essere disposta, anche nel caso di Pt_3 eventuale sussistenza di un diritto indennitario del . Le attrici, quindi, sostenevano che CP_1 il loro voto, considerato unitariamente, avrebbe determinato il mancato raggiungimento del quorum deliberativo.
In relazione all'assemblea dell'11.1.2018, deducevano che: a) il presidente informava che non potevano essere accettate candidature sia dal Sig. non più consorziato, sia dal Sig. Persona_1
amministratore di in quanto società morosa;
b) a seguito di dette esclusioni, sia Per_2 Pt_3 dal voto che dalla candidatura, si procedeva alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione;
c) solo il nuovo statuto prevedeva che i non consorziati non potevano essere eletti componenti del C.d.A., mentre il vecchio statuto non conteneva tale previsione. Inoltre, la delibera di modifica dello statuto non era iscritta e quindi inefficace con conseguente illegittima esclusione della candidatura del Sig. d) dunque, inefficace la delibera per le motivazioni Per_1 anzidette, doveva ammettersi anche la candidatura del Sig. ed il voto di Per_2 Pt_3
In diritto, le attrici deducevano che la delibera del 29.12.2017 violava il disposto di cui all'articolo 2375 c.c. secondo cui il verbale doveva indicare le modalità ed il risultato della votazione e doveva consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
pagina 4 di 17 Sostenevano che la delibera doveva reputarsi nulla, non essendo sufficiente la maggioranza ma necessaria l'unanimità per le decisioni che andavano ad incidere sui diritti dei soci. Adducevano, ancora, l'illegittimità dell'esclusione dal voto di evidenziando come non sussistesse Pt_3 alcuna situazione di morosità, per le ragioni già esposte, e rilevando, in ogni caso, che l'eventuale morosità non avrebbe potuto giustificare l'esclusione dal diritto di voto, ai sensi del previgente statuto.
Ancora, eccepivano che la lettera di convocazione poneva all'ordine del giorno la modificazione soltanto di alcuni articoli, mentre in assemblea si era proceduto a modificare l'intero Statuto, con lesione del diritto dei soci ad essere informati. Da ultimo, deducevano che il comportamento tenuto dal presidente evidenziava l'intento di accentrare su di sì ogni decisione, mediante l'adozione di espedienti funzionali a tale scopo: da un lato, infatti, aveva disposto unilateralmente l'esclusione del socio dal diritto di voto;
dall'altro, grazie a tale esclusione, aveva ottenuto Pt_3 una maggioranza apparente, che gli aveva consentito di modificare lo statuto, introducendo altresì requisiti di candidabilità per i componenti dell'organo gestorio e criteri di esclusione dal voto.
Quanto alla delibera dell'11.1.2018, le attrici ne eccepivano l'inefficacia, atteso che la precedente delibera di modifica dello statuto non risultava ancora iscritta, con conseguente illegittimità, ai sensi del vecchio statuto, dell'esclusione dal voto e dalla candidatura del Dott. e del Sig. Per_1
che avrebbe potuto portare a risultati diversi. Oltretutto, anche tale delibera non Per_2 riportava le modalità ed il risultato della votazione, escludeva illegittimamente dal Parte_3 diritto di voto ed era stata assunta in conflitto di interessi. Sulla scorta dei rilievi svolti, sostenevano la sussistenza di esigenze cautelari volte alla sospensione della delibera.
Le attrici, quindi, precisavano che il nel costituirsi in giudizio eccepiva l'incompetenza CP_1 del Tribunale di Roma a favore di quella del Tribunale di Latina e che, all'udienza del
22.05.2018, le stesse aderivano, ex art. 38 comma II c.p.c., all'indicazione del giudice competente. Pertanto, con ordinanza emessa in pari data, il Tribunale di Roma declinava la propria competenza, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo e assegnando i termini di legge per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale territorialmente competente.
Intendendo, dunque, le attrici dare impulso al processo e procedere alla riassunzione, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, previa sospensione cautelare delle delibere impugnate, accertare e dichiarare che le stesse sono inesistenti, nulle ovvero annullate e comunque accertare e dichiarare la loro invalidità ed inefficacia;
per l'effetto accertare e
pagina 5 di 17 dichiarare l'insussistenza ovvero l'inefficacia di qualsiasi causa di esclusione di dal Pt_3 diritto di voto e dei sigg.ri e dal diritto di essere candidati a componenti del c. di Per_2 Per_1
a.; il tutto con il favore delle spese e dei compensi di lite”.
Si costituiva in giudizio il , Controparte_1 deducendo, in primo luogo, l'inammissibilità di ogni domanda di parte attrice. In particolare, con riferimento alla deliberazione consortile del 29 dicembre 2017, deduceva l'intervenuta decadenza dall'azione, per essere stata la stessa proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 2606 c.c. In proposito, evidenziava che le società attrici erano presenti alla riunione dell'assemblea del del 29.12.2017, ragion per cui erano onerate ad agire per CP_1
l'impugnazione di detto deliberato nel termine di 30 giorni decorrente dalla data di delibera;
pertanto, risultava evidente la tardività della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, avvenuta solo in data 6 febbraio 2018, con conseguente inammissibilità dell'azione proposta. Nel merito, il contestava i motivi di impugnazione addotti dalle società attrici, sostenendo, CP_1 in primo luogo, che la mera lettura dell'ordine del giorno dimostrava l'assoluta idoneità dello stesso a rendere edotti i consorziati dei termini delle varie questioni portate alla loro attenzione, tenuto conto che, ai fini della validità della delibera consortile, non era necessaria un'analitica e minuziosa elencazione degli argomenti trattare e dei possibili sviluppi della discussione in ordine ai vari punti. Parimenti dovevano reputarsi infondate le censure formulate dalle attrici in riferimento alla presunta mancanza di indicazione nel verbale assembleare dell'opinione e del voto espresso dai singoli partecipanti, risultando rilevante, ai fini della valida costituzione dell'assemblea consortile, la sola indicazione dei soggetti presenti e di quelli che avevano favorevolmente votato, atteso che, una volta indicati specificatamente da tali soggetti, il calcolo dei millesimi poteva avvenire “per relationem” con riferimento alle tabelle millesimali o ai valori effettivi della proprietà. Deduceva, ancora, la legittimità dell'esclusione del consorziato Pt_3 dalla votazione, in quanto moroso;
sul punto, richiamava l'articolo 13 dello statuto, il quale prevedeva che, in caso di mancato pagamento degli oneri consortili, trascorsi 40 giorni, il consorziato venisse sospeso dal diritto di voto. Sottolineava, poi che il regolamento immobiliare del Centro nel disciplinare la corretta utilizzazione delle parti comuni, Controparte_1 all'art. 5 prevedeva che “Ciascun proprietario/conduttore avrà libero uso delle parti comuni conformemente alla loro destinazione e nel rispetto dei diritti degli altri associati. Le superfici comuni dovranno essere liberamente accessibili, di conseguenza qualsiasi materiale che le
pagina 6 di 17 ostruisca potrà essere rimosso a spese del contravventore” e che la violazione di tale disposizione era sanzionata dall'art. 20, il quale stabiliva che “… I proprietari/conduttori si obbligano a versare a titolo di penale per ogni giorno di infrazione al presente regolamento, la somma equivalente a 1/100 dell'onere annuo dovuto per l'attività del , moltiplicato per CP_1
i giorni di trasgressione …”. Precisava, quindi, che la aveva occupato, a far data Parte_3 dall'1.1.2011, l'area di proprietà comune – zona uscita parcheggio interrato, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 20 del regolamento immobiliare.
In merito all'impugnazione della delibera dell'11.1.2018, il sosteneva che l'esclusione CP_1 del Dott. dal voto e dalla candidatura era avvenuta ai sensi del vecchio statuto consortile, Per_1 come si evinceva dalla lettura degli art. 7, 16 e17. Da ultimo, contestava l'avversa richiesta di sospensione cautelare delle delibere impugnate, sostenendo l'assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il del Centro Morbella rassegnava, quindi, le seguenti Controparte_1 conclusioni: “a) in via preliminare, rigettare ogni domanda cautelare formulata da parte ricorrente, siccome del tutto inammissibile, improcedibile e/o infondata, sia in fatto che in diritto;
b) nel merito, rigettare parimenti ogni domanda formulata da parte attrice, siccome del tutto inammissibile, improcedibile e/o infondata, sia in fatto che in diritto;
c) condannare, sempre, comunque ed in ogni caso, parte attrice al pagamento dei compensi professionali e delle spese di giudizio, con contributo spese generali, CPA ed IVA come per legge ed attribuzione al procuratore anticipatario”.
Con comparsa di costituzione interveniva volontariamente in giudizio, ad adiuvandum delle richieste di parte attrice, la deducendo di avere un interesse in causa, in quanto CP_2 proprietaria di locali commerciali per circa 200 mq, situati al primo piano del Centro
Commerciale e ricompresi nel consorzio. La società rappresentava che, a causa della CP_1 sopravvenuta morosità per omesso versamento degli oneri consortili, non aveva più potuto partecipare e votare alle assemblee consortili, non aveva ricevuto alcuna documentazione attestante gli avvenuti versamenti, non aveva ricevuto copia dei verbali assembleari e dello
Statuto modificato e si era vista aumentare vertiginosamente le quote consortili maggiorate. rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, previa sospensione CP_2 cautelare delle delibere impugnate, accertare e dichiarare che le decisioni assembleari riassunte con i verbali del 29.12.2017 ed iscritta al registri delle imprese in data 18.1.2018 e
pagina 7 di 17 dell'11.1.2018 sono inesistenti, nulle ovvero annullate e dichiarare la loro invalidità ed inefficacia;
per l'effetto accertare e dichiarare l'insussistenza ovvero l'inefficacia di qualsiasi causa di esclusione di da diritto di voto. Il tutto con il favore delle spese e dei Controparte_7 compensi di lite per i procuratori che si dichiarano antistatari”.
Successivamente, interveniva volontariamente in giudizio, sempre a sostegno delle ragioni delle società attrici, per l'impugnazione dei verbali assembleari del 29.12.2017 e CP_3 Controparte_3 dell'11.1.2018, iscritti al registro delle imprese in data 18.1.2018, nonché di quelli del 27.4.2018, iscritto al registro delle imprese in data 15.5.2018, e del 14.5.2018, iscritto al registro delle imprese in data 31.5.2018. L'intervenuta esponeva, a sua volta, di essere proprietaria di locali commerciali per mq. 200 circa situati al primo piano del Commerciale e facenti CP_1 CP_1 parte del e che, a causa della Controparte_1 sopravvenuta morosità per omesso versamento degli oneri consortili, non aveva più potuto partecipare e votare alle assemblea consortili, non aveva ricevuto alcuna documentazione attestante gli avvenuti versamenti, non aveva ricevuto copia dei verbali assembleari e dello
Statuto modificato e si era vista aumentare vertiginosamente le quote consortili maggiorate
Sottolineava, infatti, che il debito richiestole ammontava ad oltre € 4.000,00 per il quale era stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi Giudice di Latina, rassegnando, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, previa sospensione cautelare delle delibere impugnate, accertare e dichiarare che le decisioni assembleari riassunte con i verbali del
29.12.2017 e del 11.1.2018 iscritti al registro delle imprese in data 18.1.2018; nonché dei verbali del 27.4.2018 iscritti al registro delle imprese in data 15.5.2018 ed i verbali del 14.5.2018 iscritti al registro delle imprese in data 31.5.2018 sono inesistenti, nulle ovvero annullate e comunque accertare e dichiarare la loro invalidità ed inefficacia;
per l' effetto accertare e dichiarare l' insussistenza ovvero inefficacia di qualsiasi causa, di esclusione dal diritto di voto. Il tutto con il favore delle spese e dei compensi di lite per i procuratori che si dichiarano antistatari”. Con Nelle more, intervenivano altresì in giudizio, ex artt. 105 e 267 c.p.c. la e la CP_4
In relazione all'impugnazione della delibera del 29.12.2017, deducevano che, in Controparte_5 pari data, dinanzi al Notaio dott.ssa di Latina, si era svolta l'assemblea Persona_3 straordinaria del (C.O.M.) con all'ordine del giorno la Controparte_1 modifica dello Statuto nei suoi n. 28 articoli. Alla suddetta assemblea avevano partecipato consorziati in rappresentanza di n. 431,04 millesimi di proprietà, dei quali solo mq. 274,27 erano pagina 8 di 17 stati ammessi al voto mentre la restante parte risultava esclusa, e l'assemblea si era conclusa con l'approvazione delle modifiche dello Statuto sottoposto dal Presidente in carica. Quindi, sostenevano che la delibera era affetta da nullità in quanto il Controparte_1 era costituito – o almeno avrebbe dovuto – tra tutti gli esercenti le attività commerciali site all'interno del ubicato in Latina via Picasso\via del Lido. In realtà, a causa di Controparte_1 una paradossale disfunzione, venivano considerati consorziati un numero ben più elevato di soggetti (oltre n. 140) in totale distonia con la legge e con lo stesso contratto consortile. Inoltre, nello stesso verbale si leggeva “L'Assemblea dopo ampia discussione accoglie le proposte di modifica formulate dagli intervenuti, con le maggioranze statutariamente previste, delibera
d'approvare la modifica statutarie”, risultando totalmente privo delle percentuali dei votanti che avevano espresso voto favorevole e/o contrario. Lamentavano, altresì, che non era dato conoscere né le modalità di espressione del voto né il numero dei consorziati che avevano votato a favore delle modifiche statutarie, e che il verbale assembleare risultava del tutto carente sotto tale profilo, non riportando alcuna indicazione utile a consentire una verifica effettiva della regolarità della votazione. Precisavano, inoltre, che lo statuto vigente al momento della convocazione stabiliva che: a) era consorziato colui che esercitava l'attività nel Centro Commerciale;
b) in caso di trasferimento della stessa attività (in qualsiasi forma giuridica) la qualità passava in capo al cessionario che, appunto, svolgeva attività di impresa. Tale previsione risultava perfettamente coincidente con il disposto di cui all'art. 2602 c.c., secondo cui il è un “contratto tra CP_1 imprenditori finalizzato ad una organizzazione per la disciplina e lo svolgimento delle imprese”.
Il consorziato, quindi, era imprescindibilmente un imprenditore, sotto forma di ditta individuale o di persona giuridica (società). Al contrario, nel Consorzio venivano Controparte_1 considerati consorziati anche soggetti che non avevano alcuna qualifica imprenditoriale, in quanto meri proprietari degli immobili dove i terzi esercenti svolgevano la propria attività.
Inoltre, venivano considerati consorziati coloro che, seppur titolari dell'azienda, non esercitavano in concreto l'attività imprenditoriale, per averla trasferita a terzi – cessionari, affittuari, ecc. – i Contr quali erano gli effettivi esercenti operanti all'interno del .. Il Presidente del – e/o CP_1 comunque il Consiglio di amministrazione – nel convocare l'organo plenario, aveva provveduto a convocare oltre n. 140 nominativi, a fronte di circa a n. 60 attività presenti nel Centro. Ne derivava che i non consorziati ammessi alla partecipazione in assemblea risultavano in numero superiore rispetto agli aventi diritto. Oltretutto, venivano convocati più nominativi per ogni pagina 9 di 17 attività, come desumibile dalla scheda dei proprietari allegata al verbale che recitava “Elenco
Consorziati proprietari e affittuari”. In particolare, qualora il proprietario dell'immobile non coincidesse con l'esercente, venivano considerati entrambi i soggetti (ad esempio: proprietario
UBI Leasing, utilizzatore: Oppure proprietario affittuario: CP_8 Controparte_6
Mammalucchi S.r.l.). Tale situazione comportava non solo la illegittima partecipazione di soggetti non consorziati, ma anche una falsificazione e alterazione delle maggioranze, determinata dall'inammissibile sdoppiamento. Le intervenute sostenevano, inoltre, che anche la delibera del 27.4.2018 era viziata, sia per il noto principio della illegittimità derivata, che, per quanto dedotto ed eccepito in relazione alla prima delibera, che, infine, per non esservi coincidenza tra convocazione e deliberato in assemblea.
e rassegnavano quindi le seguenti conclusioni: “Piaccia all' Ill.mo CP_4 Controparte_5
Tribunale, previa la sospensione degli effetti delle stesse delibere, dichiarare la nullità e\o
l'annullamento e comunque la inefficacia delle convocazioni e delle delibere afferenti le assemblee straordinarie con cui nelle date del 29\12\2017 e del 27\04\2018 è stato modificato lo statuto consortile. Con vittoria di spese di lite”.
Da ultimo, interveniva volontariamente in giudizio la titolare del Controparte_6 diritto di proprietà su varie unità immobiliari site nel Comune di Latina (LT), viale Picasso,
s.n.c., presso il Centro Commerciale e dunque consorziata, sostenendo la fondatezza CP_1 delle ragioni addotte dal convenuto, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni dallo stesso rassegnate.
Con provvedimento del 23.10.2018 veniva riunito al presente procedimento quello recante R.G.
3793/2018, pendente tra le medesime parti, avente ad oggetto – per motivi parzialmente analoghi
– l'impugnazione delle delibere consortili del 27.4.2018 e del 14.05.2018.
Dichiarata l'inammissibilità dell'istanza cautelare di sospensione delle delibere e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente. Successivamente, con ulteriore provvedimento del 29.9.2022, veniva disposta la riunione al presente procedimento anche del giudizio recante R.G. 387/2019, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare del 18.12.2018. Infine, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 10 di 17 Preliminarmente, non può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza sollevata dal CP_1 convenuto in relazione all'impugnazione delle delibere del 29.12.2017 e del 27.4.2018. Al riguardo, giova richiamare il disposto di cui all'art. 2606 c.c., a mente del quale le deliberazioni consortili che non sono prese in conformità alle disposizioni di legge o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni, decorrenti per i consorziati assenti dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa. È pacifico che, nel caso di specie, l'impugnazione avverso i deliberati oggetto di causa, risalenti al 29.12.2017 e al 27.4.2018, non sia stata proposta nel rispetto del citato termine decadenziale, posto che le società attrici erano presenti ad entrambe le riunioni e che la notifica dell'atto di citazione risale, per il primo, al 6.2.2018 e, per il secondo, al 15.6.2018. Tuttavia, il mancato rispetto del termine di decadenza sancito dall'art. 2606 c.c. non preclude in assoluto la possibilità di contestare la legittimità del deliberato. La citata disposizione non esaurisce, infatti, tutti i casi di invalidità delle deliberazioni consortili, poiché le deliberazioni nulle devono ritenersi sottratte alla previsione dell'art. 2606 e suscettibili di essere impugnate da ogni interessato in ogni tempo.
Giova quindi richiamare, al fine di vagliare la sussistenza di eventuali vizi di nullità delle delibere impugnati, l'orientamento giurisprudenziale, formatosi in materia di condominio negli edifici, per cui devono qualificarsi nulle le deliberazioni prive dei requisiti essenziali come quelle adottate con maggioranza inesistente, apparente o inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale in relazione all'oggetto della deliberazione, o con contenuto illecito o impossibile, o concernenti innovazioni lesive dei diritti di ciascun condomino sulle cose o sui servizi comuni o sulle parti di proprietà individuale (cfr., ex multis, Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3725 del 25 luglio 1978).
Ebbene, nel caso di specie tutte le delibere impugnate risultano affette da nullità per vizi attinenti al procedimento di formazione della volontà assembleare.
In primo luogo, infatti, ritiene il Tribunale che l'esclusione dei consorziati morosi dal diritto di voto, da reputarsi illegittima, si risolva in un vizio di nullità delle delibere. Non può infatti condividersi l'assunto difensivo del , ad avviso del quale la suddetta esclusione CP_1 dovrebbe considerarsi perfettamente valida ed efficace in forza di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto consortile, oltre che dagli artt. 5 e 20 del regolamento immobiliare del . CP_1
pagina 11 di 17 Sul punto, va osservato in generale che la privazione del diritto di voto in capo al socio di enti collettivi non è istituto estraneo all'ordinamento e non vi è dubbio che esso possa essere previsto anche pattiziamente. Ne costituisce un esempio l'art. 2466 c.c. in tema di mancata esecuzione dei conferimenti nelle società a responsabilità limitata. Il socio che non esegue il conferimento nel termine prescritto è considerato moroso dalla disposizione richiamata e non può partecipare alle decisioni dei soci. La ratio della disciplina dell'art. 2466 c.c. sta nella tutela dell'integrità del capitale sia verso la società sia verso i terzi che fanno affidamento sullo stesso nei rapporti con la società medesima. L'ordinamento prevede, in via del tutto eccezionale e per un caso definito (la mancata esecuzione dei conferimenti), che il socio sia privato del diritto di partecipare alle deliberazioni dell'ente: il diritto in cui si sostanzia la stessa qualità di socio. La possibilità che per volontà negoziale questa ipotesi normativa esaminata venga estesa a tutti i possibili casi di morosità del socio (qui consorziato) non è di per sé da considerarsi illegittima, ma non può essere letta, nelle clausole contrattuali che la prevedono, come implicante l'esercizio di un potere dichiarativo degli organi dell'ente (segnatamente il soggetto che presiede l'assemblea) del tutto arbitrario e libero da alcuna procedimentalizzazione che ne garantisca un minimo grado di certezza (cfr. sentenza del Tribunale di Latina n. 470/2023, r.g. n. 1174/2020)
Ne consegue che le disposizioni statutarie che escludono il consorziato moroso dall'attività deliberativa dell'ente possono considerarsi legittime solo nel caso in cui la morosità sia stata accertata, non necessariamente attraverso il ricorso alla sede giudiziaria, ma almeno in un procedimento in contraddittorio con l'interessato, ovvero mediante una deliberazione dell'ente.
Ritenere che un soggetto (il presidente dell'assemblea), sia pure chiamato a verificare la legittimità della partecipazione al voto dei convocati, possa limitarsi ad enunciare la morosità di un partecipante e perciò solo escluderlo dal voto, al di fuori di una fattispecie come quella delineata in modo definito dalla norma codicistica esaminata, implica una regolazione della struttura organizzativa dell'ente, sotto il profilo del funzionamento dell'assemblea, del tutto deficitaria. Si pensi alla irragionevolezza delle disposizioni richiamate, laddove ad esempio si prendano in considerazione le innumerevoli fattispecie dello statuto che sottopongono i consorziati ad un regime sanzionatorio per una serie di condotte. Peraltro, l'onere della prova circa la legittimità dell'esclusione deve essere fornito dal convenuto, il quale è tenuto a CP_1 dimostrare che la delibera assembleare sia stata legittimamente adottata, senza l'illegittima esclusione dal voto di soci/consorziati aventi diritto (cfr., ex multis, Tribunale di Latina sentenza pagina 12 di 17 n. 1984 del 17.10.2024). Nel caso di specie, nessuna prova della pretesa morosità del consorziato escluso è stata fornita dal , né in sede di deliberazione assembleare, né nel presente CP_1 giudizio. In particolare, con riferimento alla posizione di il si è limitato a Parte_3 CP_1 postulare la legittimità della sua esclusione dal diritto di voto, nonché dell'esclusione del suo rappresentante dalla candidatura per il C.d.A., sulla base di un presunto debito della medesima società, derivante da un'indennità asseritamente dovuta per l'illegittima occupazione di spazi comuni. Ebbene, parte convenuta non ha fornito in giudizio alcuna prova dell'effettiva sussistenza della morosità contestata, né risulta che la stessa fosse stata previamente accertata nel contraddittorio tra le parti. Al contrario, parte attrice ha documentato che le richieste economiche formulate dal erano state tempestivamente contestate dalla e che, nella CP_1 Parte_3 riunione del C.d.A. del 11.9.2017, era stato lo stesso legale del a consigliare di CP_1 verificare le diffide di contestazione indirizzate ad e e solo Parte_1 Parte_3 all'esito intraprendere le opportune azioni da sottoporre al consiglio (cfr. doc.
5-6 e 7 dell'atto di citazione). Analoghe considerazioni si impongono per gli ulteriori consorziati ritenuti morosi, illegittimamente esclusi dal diritto di voto, alcuni dei quali intervenuti nel presente giudizio ed in merito ai quali alcuna deduzione è stata svolta dal . CP_1
Ed allora, l'esclusione dal voto dei soggetti reputati arbitrariamente morosi comporta un radicale e genetico vizio della volontà assembleare, sotto il profilo della nullità, facendo sì che la stessa sia stata adottata sulla base di una maggioranza inesistente o, comunque, meramente apparente.
Ne consegue che risultano affette da nullità tutte le delibere assembleari i cui verbali sono oggetto di impugnazione e, segnatamente, del 29.12.2017, dell'11.1.2018, del 27.4.2018, del 14.5.2018 e del 18.12.2018.
Sotto altro profilo, ritiene il Tribunale che debba essere condivisa la doglianza proposta dalle parti intervenute, le quali rappresentavano l'assoluta nullità della convocazione assembleare, del suo svolgimento partecipativo e conseguentemente delle delibere impugnate, in quanto alla stessa partecipavano ed esprimevano il proprio voto soggetti che non erano consorziati e che non potevano ex lege rivestire tale qualifica. Anche sotto questo aspetto, pertanto, la maggioranza che durante la riunione si esprimeva votando era una maggioranza inesistente o, comunque, solamente apparente. Vi è, infatti, contraddittorietà dell'art. 6 dello statuto consortile, tenuto conto che lo stesso, al comma 1, prevede che la qualità di consorziati venga assunta tanto dai proprietari di ciascuna unità del Centro Commerciale, quanto dagli affittuari, dai gestori e da tutti pagina 13 di 17 coloro i quali esercitano all' interno del un attività commerciale e para commerciale, CP_1 mentre, al comma 3, in modo poco coerente, prevede che in caso di cessione, trasferimento o affitto d' azienda, la qualità di consorziato si trasferisca sul terzo operatore, ma il proprietario dell'immobile resti comunque obbligato in solido per ogni onere ed obbligo verso il CP_1 senza beneficio di escussione. Invero, come già efficacemente chiarito da questo Tribunale, “Sul punto, tenuto conto delle regole ermeneutiche di interpretazione della volontà negoziale, va osservato che nell'interpretazione del negozio giuridico il giudice del merito deve ricercare
l'effettiva volontà delle parti contraenti, quale manifestata nell'atto da interpretare, tenendo conto non solo del complesso delle pattuizioni per trarne, al di là dell'indagine letterale, la ratio
e la logica della volontà delle parti. Invero, il canone ermeneutico dell'interpretazione complessiva delle clausole è funzionale alla ricerca della comune intenzione della volontà delle parti, al di là del senso letterale delle parole, secondo la regola fondamentale dettata dall'art.
1362, 1° co.. Ad avviso di questo giudicante, le citate previsioni statutarie vanno interpretate nel senso che la qualifica di consorziato, nel caso in cui non vi sia coincidenza tra gestore e titolare dell' attività commerciale e proprietario del locale ove la stessa è esercitata sia rivestita unicamente in capo al gestore, atteso il chiaro riferimento, nel comma 3 dell'art 6 dello Statuto, al trasferimento della qualifica di consorziato in capo al terzo operatore nell'ipotesi di “cessione
o di affitto d'azienda, locazione, comodato, di gestione ecc.”; a suffragio di tale interpretazione depone la permanenza in capo al proprietario dell' immobile di un'obbligazione solidale per ogni onere ed obbligo verso il , previsione inutiliter data se si ritenesse la permanenza CP_1 della qualità di consorziato in capo al proprietario, in quanto la qualifica stessa di consorziato determinerebbe automaticamente la titolarità ex latere debitoris dell'obbligazione relativa al pagamento dei contributi consortili. Avvalora poi siffatta interpretazione anche la previsione di cui al comma 2 dell'art 6 dello Statuto consortile secondo cui la qualità di consorziato si acquista con “l'attività commerciale”, riferimento che sembra dare rilevanza alla necessità di un effettivo esercizio dell'attività di impresa ai fini della qualifica di consorziato, in sintonia con il richiamo all'art 1 dello Statuto dell' art 2602 c.c. disciplinante il consorzio tra imprenditori e con l'indicazione all' art 2 dello statuto relativo all' oggetto sociale ad attività connesse non tanto alla gestione reale dei compendi immobiliari siti nel consorzio ( pur presente in verità all' art 2 lett c), gestione degli spazi comuni), quanto piuttosto alla promozione ed allo sviluppo sinergico delle attività commerciali esercitate nei locali. Peraltro, riconoscere la qualifica di
pagina 14 di 17 consorziati tanto ai proprietari degli immobili siti nel quanto poi ai gestori CP_1 comporterebbe un'irragionevole alterazione rispetto al generale principio di formazione della maggioranza assembleare sulla base dei millesimi richiamato nell'art 16 dello Statuto in caso di prima convocazione, previsione che avrebbe delle oggettive difficoltà operative ed interpretative;
va poi osservato che nell'ipotesi in cui non coincida la figura del gestore con quella del proprietario del locale commerciale, vi sarebbe una duplicazione di voti riconducibili alla medesima attività che avrebbe pertanto, in modo del tutto ingiustificato, un peso diverso nella formazione della volontà assembleare rispetto ad attività esercitate e gestite dal solo proprietario del locale. Ne consegue che l'art 6 comma 1 debba essere interpretato in senso restrittivo, riguardando l'ipotesi in cui la figura del proprietario del locale destinato ad attività commerciale coincida con il gestore ed all'ipotesi in cui il locale destinato all'esercizio commerciale non sia di fatto operante, non potendosi in tal modo sottrarre il proprietario del locale ai costi fissi di gestione del , qualora non riconducibili ad una separata gestione CP_1 condominiale” (cfr. Tribunale di Latina, sentenza n. 2523 del 23.10.2019).
Nel caso di specie, come emerge dalla lista dei convocati in assemblea, facenti parte dei verbali redatti in occasione delle delibere impugnate, l'elenco dei consorziati appare decisamente nutrito, riportando ciascuna l'indicazione di ben oltre 100 convocati (cfr. doc 1 e 2 dell'atto di citazione in riassunzione;
doc. 1 e 2 dell'atto di citazione notificato il 15.6.2018 e doc. 1 dell'atto di citazione notificato in data 16.01.2019). Ciò consente di presumere che per le stesse unità immobiliari siano stati convocati più soggetti, quali proprietario, affittuario, esercente l'attività commerciale, circostanza per vero da ritenersi pacifica in quanto non contestata da parte convenuta e dalla quale, alla luce dei principi sopra esposti, discende la nullità della delibera impugnata, essendo stata l'assemblea convocata, costituita e svolta con la partecipazione di soggetti che chiaramente non ne erano legittimati, compromettendo irrimediabilmente l'esistenza della maggioranza che ha espresso il proprio voto e dunque della stessa delibera adottata.
In definitiva, la partecipazione di soggetti non legittimati e l'esclusione di soggetti legittimati travalica i confini di un vizio di legittimità per difetto di calcolo del quorum strutturale della delibera (vizio di annullabilità), ma pone la stessa in diretto contrasto con norme imperative (cfr.
Tribunale di Latina sent. n. 1855/2023).
pagina 15 di 17 Per tali ragioni, restando assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione, deve dichiararsi la nullità delle delibere assembleari del 29.12.2017, dell'11.1.2018, del 27.4.2018, del 14.5.2018 e del
18.12.2018.
Le spese seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate in dispositivo CP_1 secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i parametri medi. In solido con il , va CP_1 condannata al pagamento delle spese legali anche l'interveniente Controparte_6 considerato che, in caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata (Cass. Civ., sez. un., 30.10.2019, n.
27846).
In applicazione del medesimo principio, il e la devono essere CP_1 Controparte_6 condannati alla rifusione delle spese legali non solo in favore delle società attrici, ma anche delle intervenute e sulla base dei CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 parametri minimi alla luce della esiguità dell'attività difensiva svolta.
Da ultimo, si precisa che per quanto concerne la posizione delle parti rappresentate e difese dal medesimo difensore ( e;
Parte_1 Parte_2 CP_4
e e , occorre fare applicazione del principio per
[...] CP_5 Controparte_3 CP_2 cui in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest'ultimo è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli art. 4 e 8 d.m.
n. 55 del 2014, senza che rilevi la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (Cass. Civ., sez. I , 11/01/2022 , n. 518).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la nullità delle delibere assembleari adottate dal Controparte_1 in data 29.12.2017, 11.1.2018, 27.4.2018, 14.5.2018 e
[...]
18.12.2018;
- condanna il COM- Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale e la CP_1
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_6 di: a) e che liquida in € Parte_1 Parte_2
pagina 16 di 17 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
b) Parte_3 che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) e che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese CP_4 Controparte_5 generali, IVA e CPA come per legge;
d) e che liquida in Controparte_3 CP_2
€ 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Latina, 29 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3459/2018 promossa da:
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., (P.I. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'Avv. Francesca Pellicciotta e dall'Avv. Giovanni
Fusco, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Francesca Pellicciotta in Latina,
Piazza Mercato n. 11, giusta delega in calce all'istanza di riassunzione, nonché Parte_3
(P.I. , in persona dell'amministratore unico, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Giulio Mastrobattista e dall'Avv. Luca Maria Pietrosanti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Pellicciotta in Latina, Piazza Mercato n. 11, giuste deleghe in calce all'atto di citazione in riassunzione;
ATTRICI
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Bossoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Viale dello Statuto n.37, giusta delega in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTO
NONCHE'
pagina 1 di 17 (P.I. in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_5 dall'Avv. Massimo Romiti e dall'Avv. Cinzia Pucci ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Tacito n. 50, giusta delega in calce all'atto di intervento;
INTERVENUTA
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Romiti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Tacito n. 50, giusta delega in calce all'atto di intervento;
INTERVENUTA
E
(P.I. , in persona del suo amministratore socio accomandatario, CP_4 P.IVA_7
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e CP_5 P.IVA_8 difese dell'Avv. Maurizio Giglio, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Latina,
Viale XVIII Dicembre n. 43, giusta delega in calce alla comparsa di intervento ex artt. 105 e 267
c.p.c.;
INTERVENUTE
NONCHE'
), in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_6 P.IVA_9 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Romano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casoria (NA), Via Torquato Tasso n. 16, giusta delega in calce alla comparsa di intervento;
INTERVENUTA
Oggetto: impugnazioni delle deliberazioni dell'assemblea e del CDA.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, Parte_1
e convenivano in giudizio il Parte_2 Parte_3 [...]
deducendo di aver impugnato le decisioni Controparte_1 assembleari assunte con verbali del 29.12.2017, iscritto al registro delle imprese in data pagina 2 di 17 18.1.2018, e dell'11.1.2018 con atto di citazione iscritto al ruolo del Tribunale di Roma, sezione imprese con il numero di R.G. 9261/18, esponendo che gli stessi erano soci del CP_1 convenuto e, come tali, aventi diritto alla partecipazione assembleare. Tale partecipazione assembleare era però stata negata, con rilevante incidenza sulla formazione delle maggioranze e delle correlate decisioni, così giungendo così ad una illegittima modificazione dello statuto nonché dell'organo amministrativo. Precisavano le attrici che l'assemblea straordinaria, con cui era stato modificato lo statuto consortile, pur essendo stata assunta prima della successiva assemblea, non era in quel momento ancora iscritta al registro delle imprese, così da non essere efficace. Secondo la prospettazione delle attrici ciò rilevava al fine di utilizzare il patto sociale in concreto vigente al momento di assunzione della seconda delibera, con cui il consiglio era stato rinnovato. Il funzionamento del era infatti regolato dallo statuto che, fino all'iscrizione CP_1 della delibera di sua modifica, conteneva i previgenti patti, conformandosi solo successivamente in diverso modo con l'introduzione, illegittima, di una serie di cause di ineleggibilità a consigliere e/o di esclusione dal voto, prima inesistenti, sulla cui base era stata assunta la seconda delibera. In relazione all'assemblea del 29.12.2017, osservavano che: 1) la convocazione inviata ai soci non era coerente con quanto poi deliberato. In particolare, con la lettera di convocazione si invitavano i soci ad una revisione degli artt.
1-28 del previgente statuto, mentre in sede assembleare si dava lettura e approvazione di 30 articoli, due dei quali quindi non erano all'ordine del giorno;
2) il verbale non esponeva in alcun modo gli esiti della votazione, ossia quali erano stati l'opinione ed il voto espresso dai singoli partecipanti, limitandosi a riportare che “il presidente … procede alla lettura articolo per articolo… al cui termine l'assemblea delibera di approvare le modifiche statutarie proposte”, senza però indicare la percentuale dei voti favorevoli e di quelli contrari e/o esclusi, quando lo stesso verbale evidenziava la contrarietà di alcuni e l'esclusione di altri;
3) il verbale dava atto dell'esistenza di posizioni contrarie e di consorziati esclusi dal voto. Dal verbale, infatti, si evinceva che i presenti raggiungevano millesimi 431,04 e che, per l'allontanamento di alcuni consorziati, tra cui le attrici, il totale dei millesimi ponderati favorevoli era pari a 221,07. Deducevano quindi le attrici che il verbale da un lato non esponeva l'effettivo risultato della votazione e dall'altro consentiva di dedurre il mancato raggiungimento del quorum, considerati i presenti contrari e quelli illegittimamente esclusi. Infatti, la somma di 221,07 millesimi non era idonea al raggiungimento del quorum previsto, pari al 75% dei presenti, pari a millesimi 323,28; 4) in relazione poi all'illegittima esclusione, ricondotta all'articolo 13 dello pagina 3 di 17 statuto, evidenziavano che nessuna morosità del consorziato non ammesso al voto, Pt_3 poteva essere ravvisata. L'assunta morosità di quest'ultima si fondava, infatti, su un'unilaterale pretesa di indennizzo per ipotizzata occupazione di spazi consortili, pretesa immediatamente contestata dalla tramite diffide del proprio legale. Inoltre, il Consiglio di amministrazione Pt_3 del , con delibera dell'11.9.2017 decideva di sospendere iniziative in attesa di verifiche CP_1 sulle contestazioni da sottoporre poi alle decisioni del consiglio. Ciò comportava la sospensione anche dell'esclusione dal diritto di voto, in attesa dello svolgimento di una più compiuta verifica, mai espletata con conseguente illegittimità dell'esclusione disposta dal Presidente. In aggiunta,
l'articolo 13 del precedente statuto prevedeva che il consorziato poteva essere sospeso dall'esercizio del diritto di voto solo nel caso di ritardato pagamento delle quote consortili e non anche nel caso di applicazione di penali e tantomeno di indennizzi unilateralmente determinati ed imposti. Ciò era dimostrato dalla modifica dello statuto che apportava integrazioni agli artt. 7,8,9
e 16 in base alle quali ai consorziati che avessero occupato spazi consortili senza autorizzazione sarebbe stata applicata una sanzione, con determinazione del suo ammontare e delle modalità del suo accertamento, con esclusione dal diritto di voto in assenza di pagamento della predetta. Da ciò discendeva che nessuna esclusione del socio poteva essere disposta, anche nel caso di Pt_3 eventuale sussistenza di un diritto indennitario del . Le attrici, quindi, sostenevano che CP_1 il loro voto, considerato unitariamente, avrebbe determinato il mancato raggiungimento del quorum deliberativo.
In relazione all'assemblea dell'11.1.2018, deducevano che: a) il presidente informava che non potevano essere accettate candidature sia dal Sig. non più consorziato, sia dal Sig. Persona_1
amministratore di in quanto società morosa;
b) a seguito di dette esclusioni, sia Per_2 Pt_3 dal voto che dalla candidatura, si procedeva alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione;
c) solo il nuovo statuto prevedeva che i non consorziati non potevano essere eletti componenti del C.d.A., mentre il vecchio statuto non conteneva tale previsione. Inoltre, la delibera di modifica dello statuto non era iscritta e quindi inefficace con conseguente illegittima esclusione della candidatura del Sig. d) dunque, inefficace la delibera per le motivazioni Per_1 anzidette, doveva ammettersi anche la candidatura del Sig. ed il voto di Per_2 Pt_3
In diritto, le attrici deducevano che la delibera del 29.12.2017 violava il disposto di cui all'articolo 2375 c.c. secondo cui il verbale doveva indicare le modalità ed il risultato della votazione e doveva consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
pagina 4 di 17 Sostenevano che la delibera doveva reputarsi nulla, non essendo sufficiente la maggioranza ma necessaria l'unanimità per le decisioni che andavano ad incidere sui diritti dei soci. Adducevano, ancora, l'illegittimità dell'esclusione dal voto di evidenziando come non sussistesse Pt_3 alcuna situazione di morosità, per le ragioni già esposte, e rilevando, in ogni caso, che l'eventuale morosità non avrebbe potuto giustificare l'esclusione dal diritto di voto, ai sensi del previgente statuto.
Ancora, eccepivano che la lettera di convocazione poneva all'ordine del giorno la modificazione soltanto di alcuni articoli, mentre in assemblea si era proceduto a modificare l'intero Statuto, con lesione del diritto dei soci ad essere informati. Da ultimo, deducevano che il comportamento tenuto dal presidente evidenziava l'intento di accentrare su di sì ogni decisione, mediante l'adozione di espedienti funzionali a tale scopo: da un lato, infatti, aveva disposto unilateralmente l'esclusione del socio dal diritto di voto;
dall'altro, grazie a tale esclusione, aveva ottenuto Pt_3 una maggioranza apparente, che gli aveva consentito di modificare lo statuto, introducendo altresì requisiti di candidabilità per i componenti dell'organo gestorio e criteri di esclusione dal voto.
Quanto alla delibera dell'11.1.2018, le attrici ne eccepivano l'inefficacia, atteso che la precedente delibera di modifica dello statuto non risultava ancora iscritta, con conseguente illegittimità, ai sensi del vecchio statuto, dell'esclusione dal voto e dalla candidatura del Dott. e del Sig. Per_1
che avrebbe potuto portare a risultati diversi. Oltretutto, anche tale delibera non Per_2 riportava le modalità ed il risultato della votazione, escludeva illegittimamente dal Parte_3 diritto di voto ed era stata assunta in conflitto di interessi. Sulla scorta dei rilievi svolti, sostenevano la sussistenza di esigenze cautelari volte alla sospensione della delibera.
Le attrici, quindi, precisavano che il nel costituirsi in giudizio eccepiva l'incompetenza CP_1 del Tribunale di Roma a favore di quella del Tribunale di Latina e che, all'udienza del
22.05.2018, le stesse aderivano, ex art. 38 comma II c.p.c., all'indicazione del giudice competente. Pertanto, con ordinanza emessa in pari data, il Tribunale di Roma declinava la propria competenza, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo e assegnando i termini di legge per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale territorialmente competente.
Intendendo, dunque, le attrici dare impulso al processo e procedere alla riassunzione, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, previa sospensione cautelare delle delibere impugnate, accertare e dichiarare che le stesse sono inesistenti, nulle ovvero annullate e comunque accertare e dichiarare la loro invalidità ed inefficacia;
per l'effetto accertare e
pagina 5 di 17 dichiarare l'insussistenza ovvero l'inefficacia di qualsiasi causa di esclusione di dal Pt_3 diritto di voto e dei sigg.ri e dal diritto di essere candidati a componenti del c. di Per_2 Per_1
a.; il tutto con il favore delle spese e dei compensi di lite”.
Si costituiva in giudizio il , Controparte_1 deducendo, in primo luogo, l'inammissibilità di ogni domanda di parte attrice. In particolare, con riferimento alla deliberazione consortile del 29 dicembre 2017, deduceva l'intervenuta decadenza dall'azione, per essere stata la stessa proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 2606 c.c. In proposito, evidenziava che le società attrici erano presenti alla riunione dell'assemblea del del 29.12.2017, ragion per cui erano onerate ad agire per CP_1
l'impugnazione di detto deliberato nel termine di 30 giorni decorrente dalla data di delibera;
pertanto, risultava evidente la tardività della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, avvenuta solo in data 6 febbraio 2018, con conseguente inammissibilità dell'azione proposta. Nel merito, il contestava i motivi di impugnazione addotti dalle società attrici, sostenendo, CP_1 in primo luogo, che la mera lettura dell'ordine del giorno dimostrava l'assoluta idoneità dello stesso a rendere edotti i consorziati dei termini delle varie questioni portate alla loro attenzione, tenuto conto che, ai fini della validità della delibera consortile, non era necessaria un'analitica e minuziosa elencazione degli argomenti trattare e dei possibili sviluppi della discussione in ordine ai vari punti. Parimenti dovevano reputarsi infondate le censure formulate dalle attrici in riferimento alla presunta mancanza di indicazione nel verbale assembleare dell'opinione e del voto espresso dai singoli partecipanti, risultando rilevante, ai fini della valida costituzione dell'assemblea consortile, la sola indicazione dei soggetti presenti e di quelli che avevano favorevolmente votato, atteso che, una volta indicati specificatamente da tali soggetti, il calcolo dei millesimi poteva avvenire “per relationem” con riferimento alle tabelle millesimali o ai valori effettivi della proprietà. Deduceva, ancora, la legittimità dell'esclusione del consorziato Pt_3 dalla votazione, in quanto moroso;
sul punto, richiamava l'articolo 13 dello statuto, il quale prevedeva che, in caso di mancato pagamento degli oneri consortili, trascorsi 40 giorni, il consorziato venisse sospeso dal diritto di voto. Sottolineava, poi che il regolamento immobiliare del Centro nel disciplinare la corretta utilizzazione delle parti comuni, Controparte_1 all'art. 5 prevedeva che “Ciascun proprietario/conduttore avrà libero uso delle parti comuni conformemente alla loro destinazione e nel rispetto dei diritti degli altri associati. Le superfici comuni dovranno essere liberamente accessibili, di conseguenza qualsiasi materiale che le
pagina 6 di 17 ostruisca potrà essere rimosso a spese del contravventore” e che la violazione di tale disposizione era sanzionata dall'art. 20, il quale stabiliva che “… I proprietari/conduttori si obbligano a versare a titolo di penale per ogni giorno di infrazione al presente regolamento, la somma equivalente a 1/100 dell'onere annuo dovuto per l'attività del , moltiplicato per CP_1
i giorni di trasgressione …”. Precisava, quindi, che la aveva occupato, a far data Parte_3 dall'1.1.2011, l'area di proprietà comune – zona uscita parcheggio interrato, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 20 del regolamento immobiliare.
In merito all'impugnazione della delibera dell'11.1.2018, il sosteneva che l'esclusione CP_1 del Dott. dal voto e dalla candidatura era avvenuta ai sensi del vecchio statuto consortile, Per_1 come si evinceva dalla lettura degli art. 7, 16 e17. Da ultimo, contestava l'avversa richiesta di sospensione cautelare delle delibere impugnate, sostenendo l'assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il del Centro Morbella rassegnava, quindi, le seguenti Controparte_1 conclusioni: “a) in via preliminare, rigettare ogni domanda cautelare formulata da parte ricorrente, siccome del tutto inammissibile, improcedibile e/o infondata, sia in fatto che in diritto;
b) nel merito, rigettare parimenti ogni domanda formulata da parte attrice, siccome del tutto inammissibile, improcedibile e/o infondata, sia in fatto che in diritto;
c) condannare, sempre, comunque ed in ogni caso, parte attrice al pagamento dei compensi professionali e delle spese di giudizio, con contributo spese generali, CPA ed IVA come per legge ed attribuzione al procuratore anticipatario”.
Con comparsa di costituzione interveniva volontariamente in giudizio, ad adiuvandum delle richieste di parte attrice, la deducendo di avere un interesse in causa, in quanto CP_2 proprietaria di locali commerciali per circa 200 mq, situati al primo piano del Centro
Commerciale e ricompresi nel consorzio. La società rappresentava che, a causa della CP_1 sopravvenuta morosità per omesso versamento degli oneri consortili, non aveva più potuto partecipare e votare alle assemblee consortili, non aveva ricevuto alcuna documentazione attestante gli avvenuti versamenti, non aveva ricevuto copia dei verbali assembleari e dello
Statuto modificato e si era vista aumentare vertiginosamente le quote consortili maggiorate. rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, previa sospensione CP_2 cautelare delle delibere impugnate, accertare e dichiarare che le decisioni assembleari riassunte con i verbali del 29.12.2017 ed iscritta al registri delle imprese in data 18.1.2018 e
pagina 7 di 17 dell'11.1.2018 sono inesistenti, nulle ovvero annullate e dichiarare la loro invalidità ed inefficacia;
per l'effetto accertare e dichiarare l'insussistenza ovvero l'inefficacia di qualsiasi causa di esclusione di da diritto di voto. Il tutto con il favore delle spese e dei Controparte_7 compensi di lite per i procuratori che si dichiarano antistatari”.
Successivamente, interveniva volontariamente in giudizio, sempre a sostegno delle ragioni delle società attrici, per l'impugnazione dei verbali assembleari del 29.12.2017 e CP_3 Controparte_3 dell'11.1.2018, iscritti al registro delle imprese in data 18.1.2018, nonché di quelli del 27.4.2018, iscritto al registro delle imprese in data 15.5.2018, e del 14.5.2018, iscritto al registro delle imprese in data 31.5.2018. L'intervenuta esponeva, a sua volta, di essere proprietaria di locali commerciali per mq. 200 circa situati al primo piano del Commerciale e facenti CP_1 CP_1 parte del e che, a causa della Controparte_1 sopravvenuta morosità per omesso versamento degli oneri consortili, non aveva più potuto partecipare e votare alle assemblea consortili, non aveva ricevuto alcuna documentazione attestante gli avvenuti versamenti, non aveva ricevuto copia dei verbali assembleari e dello
Statuto modificato e si era vista aumentare vertiginosamente le quote consortili maggiorate
Sottolineava, infatti, che il debito richiestole ammontava ad oltre € 4.000,00 per il quale era stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi Giudice di Latina, rassegnando, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, previa sospensione cautelare delle delibere impugnate, accertare e dichiarare che le decisioni assembleari riassunte con i verbali del
29.12.2017 e del 11.1.2018 iscritti al registro delle imprese in data 18.1.2018; nonché dei verbali del 27.4.2018 iscritti al registro delle imprese in data 15.5.2018 ed i verbali del 14.5.2018 iscritti al registro delle imprese in data 31.5.2018 sono inesistenti, nulle ovvero annullate e comunque accertare e dichiarare la loro invalidità ed inefficacia;
per l' effetto accertare e dichiarare l' insussistenza ovvero inefficacia di qualsiasi causa, di esclusione dal diritto di voto. Il tutto con il favore delle spese e dei compensi di lite per i procuratori che si dichiarano antistatari”. Con Nelle more, intervenivano altresì in giudizio, ex artt. 105 e 267 c.p.c. la e la CP_4
In relazione all'impugnazione della delibera del 29.12.2017, deducevano che, in Controparte_5 pari data, dinanzi al Notaio dott.ssa di Latina, si era svolta l'assemblea Persona_3 straordinaria del (C.O.M.) con all'ordine del giorno la Controparte_1 modifica dello Statuto nei suoi n. 28 articoli. Alla suddetta assemblea avevano partecipato consorziati in rappresentanza di n. 431,04 millesimi di proprietà, dei quali solo mq. 274,27 erano pagina 8 di 17 stati ammessi al voto mentre la restante parte risultava esclusa, e l'assemblea si era conclusa con l'approvazione delle modifiche dello Statuto sottoposto dal Presidente in carica. Quindi, sostenevano che la delibera era affetta da nullità in quanto il Controparte_1 era costituito – o almeno avrebbe dovuto – tra tutti gli esercenti le attività commerciali site all'interno del ubicato in Latina via Picasso\via del Lido. In realtà, a causa di Controparte_1 una paradossale disfunzione, venivano considerati consorziati un numero ben più elevato di soggetti (oltre n. 140) in totale distonia con la legge e con lo stesso contratto consortile. Inoltre, nello stesso verbale si leggeva “L'Assemblea dopo ampia discussione accoglie le proposte di modifica formulate dagli intervenuti, con le maggioranze statutariamente previste, delibera
d'approvare la modifica statutarie”, risultando totalmente privo delle percentuali dei votanti che avevano espresso voto favorevole e/o contrario. Lamentavano, altresì, che non era dato conoscere né le modalità di espressione del voto né il numero dei consorziati che avevano votato a favore delle modifiche statutarie, e che il verbale assembleare risultava del tutto carente sotto tale profilo, non riportando alcuna indicazione utile a consentire una verifica effettiva della regolarità della votazione. Precisavano, inoltre, che lo statuto vigente al momento della convocazione stabiliva che: a) era consorziato colui che esercitava l'attività nel Centro Commerciale;
b) in caso di trasferimento della stessa attività (in qualsiasi forma giuridica) la qualità passava in capo al cessionario che, appunto, svolgeva attività di impresa. Tale previsione risultava perfettamente coincidente con il disposto di cui all'art. 2602 c.c., secondo cui il è un “contratto tra CP_1 imprenditori finalizzato ad una organizzazione per la disciplina e lo svolgimento delle imprese”.
Il consorziato, quindi, era imprescindibilmente un imprenditore, sotto forma di ditta individuale o di persona giuridica (società). Al contrario, nel Consorzio venivano Controparte_1 considerati consorziati anche soggetti che non avevano alcuna qualifica imprenditoriale, in quanto meri proprietari degli immobili dove i terzi esercenti svolgevano la propria attività.
Inoltre, venivano considerati consorziati coloro che, seppur titolari dell'azienda, non esercitavano in concreto l'attività imprenditoriale, per averla trasferita a terzi – cessionari, affittuari, ecc. – i Contr quali erano gli effettivi esercenti operanti all'interno del .. Il Presidente del – e/o CP_1 comunque il Consiglio di amministrazione – nel convocare l'organo plenario, aveva provveduto a convocare oltre n. 140 nominativi, a fronte di circa a n. 60 attività presenti nel Centro. Ne derivava che i non consorziati ammessi alla partecipazione in assemblea risultavano in numero superiore rispetto agli aventi diritto. Oltretutto, venivano convocati più nominativi per ogni pagina 9 di 17 attività, come desumibile dalla scheda dei proprietari allegata al verbale che recitava “Elenco
Consorziati proprietari e affittuari”. In particolare, qualora il proprietario dell'immobile non coincidesse con l'esercente, venivano considerati entrambi i soggetti (ad esempio: proprietario
UBI Leasing, utilizzatore: Oppure proprietario affittuario: CP_8 Controparte_6
Mammalucchi S.r.l.). Tale situazione comportava non solo la illegittima partecipazione di soggetti non consorziati, ma anche una falsificazione e alterazione delle maggioranze, determinata dall'inammissibile sdoppiamento. Le intervenute sostenevano, inoltre, che anche la delibera del 27.4.2018 era viziata, sia per il noto principio della illegittimità derivata, che, per quanto dedotto ed eccepito in relazione alla prima delibera, che, infine, per non esservi coincidenza tra convocazione e deliberato in assemblea.
e rassegnavano quindi le seguenti conclusioni: “Piaccia all' Ill.mo CP_4 Controparte_5
Tribunale, previa la sospensione degli effetti delle stesse delibere, dichiarare la nullità e\o
l'annullamento e comunque la inefficacia delle convocazioni e delle delibere afferenti le assemblee straordinarie con cui nelle date del 29\12\2017 e del 27\04\2018 è stato modificato lo statuto consortile. Con vittoria di spese di lite”.
Da ultimo, interveniva volontariamente in giudizio la titolare del Controparte_6 diritto di proprietà su varie unità immobiliari site nel Comune di Latina (LT), viale Picasso,
s.n.c., presso il Centro Commerciale e dunque consorziata, sostenendo la fondatezza CP_1 delle ragioni addotte dal convenuto, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni dallo stesso rassegnate.
Con provvedimento del 23.10.2018 veniva riunito al presente procedimento quello recante R.G.
3793/2018, pendente tra le medesime parti, avente ad oggetto – per motivi parzialmente analoghi
– l'impugnazione delle delibere consortili del 27.4.2018 e del 14.05.2018.
Dichiarata l'inammissibilità dell'istanza cautelare di sospensione delle delibere e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente. Successivamente, con ulteriore provvedimento del 29.9.2022, veniva disposta la riunione al presente procedimento anche del giudizio recante R.G. 387/2019, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare del 18.12.2018. Infine, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 10 di 17 Preliminarmente, non può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza sollevata dal CP_1 convenuto in relazione all'impugnazione delle delibere del 29.12.2017 e del 27.4.2018. Al riguardo, giova richiamare il disposto di cui all'art. 2606 c.c., a mente del quale le deliberazioni consortili che non sono prese in conformità alle disposizioni di legge o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni, decorrenti per i consorziati assenti dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa. È pacifico che, nel caso di specie, l'impugnazione avverso i deliberati oggetto di causa, risalenti al 29.12.2017 e al 27.4.2018, non sia stata proposta nel rispetto del citato termine decadenziale, posto che le società attrici erano presenti ad entrambe le riunioni e che la notifica dell'atto di citazione risale, per il primo, al 6.2.2018 e, per il secondo, al 15.6.2018. Tuttavia, il mancato rispetto del termine di decadenza sancito dall'art. 2606 c.c. non preclude in assoluto la possibilità di contestare la legittimità del deliberato. La citata disposizione non esaurisce, infatti, tutti i casi di invalidità delle deliberazioni consortili, poiché le deliberazioni nulle devono ritenersi sottratte alla previsione dell'art. 2606 e suscettibili di essere impugnate da ogni interessato in ogni tempo.
Giova quindi richiamare, al fine di vagliare la sussistenza di eventuali vizi di nullità delle delibere impugnati, l'orientamento giurisprudenziale, formatosi in materia di condominio negli edifici, per cui devono qualificarsi nulle le deliberazioni prive dei requisiti essenziali come quelle adottate con maggioranza inesistente, apparente o inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale in relazione all'oggetto della deliberazione, o con contenuto illecito o impossibile, o concernenti innovazioni lesive dei diritti di ciascun condomino sulle cose o sui servizi comuni o sulle parti di proprietà individuale (cfr., ex multis, Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3725 del 25 luglio 1978).
Ebbene, nel caso di specie tutte le delibere impugnate risultano affette da nullità per vizi attinenti al procedimento di formazione della volontà assembleare.
In primo luogo, infatti, ritiene il Tribunale che l'esclusione dei consorziati morosi dal diritto di voto, da reputarsi illegittima, si risolva in un vizio di nullità delle delibere. Non può infatti condividersi l'assunto difensivo del , ad avviso del quale la suddetta esclusione CP_1 dovrebbe considerarsi perfettamente valida ed efficace in forza di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto consortile, oltre che dagli artt. 5 e 20 del regolamento immobiliare del . CP_1
pagina 11 di 17 Sul punto, va osservato in generale che la privazione del diritto di voto in capo al socio di enti collettivi non è istituto estraneo all'ordinamento e non vi è dubbio che esso possa essere previsto anche pattiziamente. Ne costituisce un esempio l'art. 2466 c.c. in tema di mancata esecuzione dei conferimenti nelle società a responsabilità limitata. Il socio che non esegue il conferimento nel termine prescritto è considerato moroso dalla disposizione richiamata e non può partecipare alle decisioni dei soci. La ratio della disciplina dell'art. 2466 c.c. sta nella tutela dell'integrità del capitale sia verso la società sia verso i terzi che fanno affidamento sullo stesso nei rapporti con la società medesima. L'ordinamento prevede, in via del tutto eccezionale e per un caso definito (la mancata esecuzione dei conferimenti), che il socio sia privato del diritto di partecipare alle deliberazioni dell'ente: il diritto in cui si sostanzia la stessa qualità di socio. La possibilità che per volontà negoziale questa ipotesi normativa esaminata venga estesa a tutti i possibili casi di morosità del socio (qui consorziato) non è di per sé da considerarsi illegittima, ma non può essere letta, nelle clausole contrattuali che la prevedono, come implicante l'esercizio di un potere dichiarativo degli organi dell'ente (segnatamente il soggetto che presiede l'assemblea) del tutto arbitrario e libero da alcuna procedimentalizzazione che ne garantisca un minimo grado di certezza (cfr. sentenza del Tribunale di Latina n. 470/2023, r.g. n. 1174/2020)
Ne consegue che le disposizioni statutarie che escludono il consorziato moroso dall'attività deliberativa dell'ente possono considerarsi legittime solo nel caso in cui la morosità sia stata accertata, non necessariamente attraverso il ricorso alla sede giudiziaria, ma almeno in un procedimento in contraddittorio con l'interessato, ovvero mediante una deliberazione dell'ente.
Ritenere che un soggetto (il presidente dell'assemblea), sia pure chiamato a verificare la legittimità della partecipazione al voto dei convocati, possa limitarsi ad enunciare la morosità di un partecipante e perciò solo escluderlo dal voto, al di fuori di una fattispecie come quella delineata in modo definito dalla norma codicistica esaminata, implica una regolazione della struttura organizzativa dell'ente, sotto il profilo del funzionamento dell'assemblea, del tutto deficitaria. Si pensi alla irragionevolezza delle disposizioni richiamate, laddove ad esempio si prendano in considerazione le innumerevoli fattispecie dello statuto che sottopongono i consorziati ad un regime sanzionatorio per una serie di condotte. Peraltro, l'onere della prova circa la legittimità dell'esclusione deve essere fornito dal convenuto, il quale è tenuto a CP_1 dimostrare che la delibera assembleare sia stata legittimamente adottata, senza l'illegittima esclusione dal voto di soci/consorziati aventi diritto (cfr., ex multis, Tribunale di Latina sentenza pagina 12 di 17 n. 1984 del 17.10.2024). Nel caso di specie, nessuna prova della pretesa morosità del consorziato escluso è stata fornita dal , né in sede di deliberazione assembleare, né nel presente CP_1 giudizio. In particolare, con riferimento alla posizione di il si è limitato a Parte_3 CP_1 postulare la legittimità della sua esclusione dal diritto di voto, nonché dell'esclusione del suo rappresentante dalla candidatura per il C.d.A., sulla base di un presunto debito della medesima società, derivante da un'indennità asseritamente dovuta per l'illegittima occupazione di spazi comuni. Ebbene, parte convenuta non ha fornito in giudizio alcuna prova dell'effettiva sussistenza della morosità contestata, né risulta che la stessa fosse stata previamente accertata nel contraddittorio tra le parti. Al contrario, parte attrice ha documentato che le richieste economiche formulate dal erano state tempestivamente contestate dalla e che, nella CP_1 Parte_3 riunione del C.d.A. del 11.9.2017, era stato lo stesso legale del a consigliare di CP_1 verificare le diffide di contestazione indirizzate ad e e solo Parte_1 Parte_3 all'esito intraprendere le opportune azioni da sottoporre al consiglio (cfr. doc.
5-6 e 7 dell'atto di citazione). Analoghe considerazioni si impongono per gli ulteriori consorziati ritenuti morosi, illegittimamente esclusi dal diritto di voto, alcuni dei quali intervenuti nel presente giudizio ed in merito ai quali alcuna deduzione è stata svolta dal . CP_1
Ed allora, l'esclusione dal voto dei soggetti reputati arbitrariamente morosi comporta un radicale e genetico vizio della volontà assembleare, sotto il profilo della nullità, facendo sì che la stessa sia stata adottata sulla base di una maggioranza inesistente o, comunque, meramente apparente.
Ne consegue che risultano affette da nullità tutte le delibere assembleari i cui verbali sono oggetto di impugnazione e, segnatamente, del 29.12.2017, dell'11.1.2018, del 27.4.2018, del 14.5.2018 e del 18.12.2018.
Sotto altro profilo, ritiene il Tribunale che debba essere condivisa la doglianza proposta dalle parti intervenute, le quali rappresentavano l'assoluta nullità della convocazione assembleare, del suo svolgimento partecipativo e conseguentemente delle delibere impugnate, in quanto alla stessa partecipavano ed esprimevano il proprio voto soggetti che non erano consorziati e che non potevano ex lege rivestire tale qualifica. Anche sotto questo aspetto, pertanto, la maggioranza che durante la riunione si esprimeva votando era una maggioranza inesistente o, comunque, solamente apparente. Vi è, infatti, contraddittorietà dell'art. 6 dello statuto consortile, tenuto conto che lo stesso, al comma 1, prevede che la qualità di consorziati venga assunta tanto dai proprietari di ciascuna unità del Centro Commerciale, quanto dagli affittuari, dai gestori e da tutti pagina 13 di 17 coloro i quali esercitano all' interno del un attività commerciale e para commerciale, CP_1 mentre, al comma 3, in modo poco coerente, prevede che in caso di cessione, trasferimento o affitto d' azienda, la qualità di consorziato si trasferisca sul terzo operatore, ma il proprietario dell'immobile resti comunque obbligato in solido per ogni onere ed obbligo verso il CP_1 senza beneficio di escussione. Invero, come già efficacemente chiarito da questo Tribunale, “Sul punto, tenuto conto delle regole ermeneutiche di interpretazione della volontà negoziale, va osservato che nell'interpretazione del negozio giuridico il giudice del merito deve ricercare
l'effettiva volontà delle parti contraenti, quale manifestata nell'atto da interpretare, tenendo conto non solo del complesso delle pattuizioni per trarne, al di là dell'indagine letterale, la ratio
e la logica della volontà delle parti. Invero, il canone ermeneutico dell'interpretazione complessiva delle clausole è funzionale alla ricerca della comune intenzione della volontà delle parti, al di là del senso letterale delle parole, secondo la regola fondamentale dettata dall'art.
1362, 1° co.. Ad avviso di questo giudicante, le citate previsioni statutarie vanno interpretate nel senso che la qualifica di consorziato, nel caso in cui non vi sia coincidenza tra gestore e titolare dell' attività commerciale e proprietario del locale ove la stessa è esercitata sia rivestita unicamente in capo al gestore, atteso il chiaro riferimento, nel comma 3 dell'art 6 dello Statuto, al trasferimento della qualifica di consorziato in capo al terzo operatore nell'ipotesi di “cessione
o di affitto d'azienda, locazione, comodato, di gestione ecc.”; a suffragio di tale interpretazione depone la permanenza in capo al proprietario dell' immobile di un'obbligazione solidale per ogni onere ed obbligo verso il , previsione inutiliter data se si ritenesse la permanenza CP_1 della qualità di consorziato in capo al proprietario, in quanto la qualifica stessa di consorziato determinerebbe automaticamente la titolarità ex latere debitoris dell'obbligazione relativa al pagamento dei contributi consortili. Avvalora poi siffatta interpretazione anche la previsione di cui al comma 2 dell'art 6 dello Statuto consortile secondo cui la qualità di consorziato si acquista con “l'attività commerciale”, riferimento che sembra dare rilevanza alla necessità di un effettivo esercizio dell'attività di impresa ai fini della qualifica di consorziato, in sintonia con il richiamo all'art 1 dello Statuto dell' art 2602 c.c. disciplinante il consorzio tra imprenditori e con l'indicazione all' art 2 dello statuto relativo all' oggetto sociale ad attività connesse non tanto alla gestione reale dei compendi immobiliari siti nel consorzio ( pur presente in verità all' art 2 lett c), gestione degli spazi comuni), quanto piuttosto alla promozione ed allo sviluppo sinergico delle attività commerciali esercitate nei locali. Peraltro, riconoscere la qualifica di
pagina 14 di 17 consorziati tanto ai proprietari degli immobili siti nel quanto poi ai gestori CP_1 comporterebbe un'irragionevole alterazione rispetto al generale principio di formazione della maggioranza assembleare sulla base dei millesimi richiamato nell'art 16 dello Statuto in caso di prima convocazione, previsione che avrebbe delle oggettive difficoltà operative ed interpretative;
va poi osservato che nell'ipotesi in cui non coincida la figura del gestore con quella del proprietario del locale commerciale, vi sarebbe una duplicazione di voti riconducibili alla medesima attività che avrebbe pertanto, in modo del tutto ingiustificato, un peso diverso nella formazione della volontà assembleare rispetto ad attività esercitate e gestite dal solo proprietario del locale. Ne consegue che l'art 6 comma 1 debba essere interpretato in senso restrittivo, riguardando l'ipotesi in cui la figura del proprietario del locale destinato ad attività commerciale coincida con il gestore ed all'ipotesi in cui il locale destinato all'esercizio commerciale non sia di fatto operante, non potendosi in tal modo sottrarre il proprietario del locale ai costi fissi di gestione del , qualora non riconducibili ad una separata gestione CP_1 condominiale” (cfr. Tribunale di Latina, sentenza n. 2523 del 23.10.2019).
Nel caso di specie, come emerge dalla lista dei convocati in assemblea, facenti parte dei verbali redatti in occasione delle delibere impugnate, l'elenco dei consorziati appare decisamente nutrito, riportando ciascuna l'indicazione di ben oltre 100 convocati (cfr. doc 1 e 2 dell'atto di citazione in riassunzione;
doc. 1 e 2 dell'atto di citazione notificato il 15.6.2018 e doc. 1 dell'atto di citazione notificato in data 16.01.2019). Ciò consente di presumere che per le stesse unità immobiliari siano stati convocati più soggetti, quali proprietario, affittuario, esercente l'attività commerciale, circostanza per vero da ritenersi pacifica in quanto non contestata da parte convenuta e dalla quale, alla luce dei principi sopra esposti, discende la nullità della delibera impugnata, essendo stata l'assemblea convocata, costituita e svolta con la partecipazione di soggetti che chiaramente non ne erano legittimati, compromettendo irrimediabilmente l'esistenza della maggioranza che ha espresso il proprio voto e dunque della stessa delibera adottata.
In definitiva, la partecipazione di soggetti non legittimati e l'esclusione di soggetti legittimati travalica i confini di un vizio di legittimità per difetto di calcolo del quorum strutturale della delibera (vizio di annullabilità), ma pone la stessa in diretto contrasto con norme imperative (cfr.
Tribunale di Latina sent. n. 1855/2023).
pagina 15 di 17 Per tali ragioni, restando assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione, deve dichiararsi la nullità delle delibere assembleari del 29.12.2017, dell'11.1.2018, del 27.4.2018, del 14.5.2018 e del
18.12.2018.
Le spese seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate in dispositivo CP_1 secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i parametri medi. In solido con il , va CP_1 condannata al pagamento delle spese legali anche l'interveniente Controparte_6 considerato che, in caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata (Cass. Civ., sez. un., 30.10.2019, n.
27846).
In applicazione del medesimo principio, il e la devono essere CP_1 Controparte_6 condannati alla rifusione delle spese legali non solo in favore delle società attrici, ma anche delle intervenute e sulla base dei CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 parametri minimi alla luce della esiguità dell'attività difensiva svolta.
Da ultimo, si precisa che per quanto concerne la posizione delle parti rappresentate e difese dal medesimo difensore ( e;
Parte_1 Parte_2 CP_4
e e , occorre fare applicazione del principio per
[...] CP_5 Controparte_3 CP_2 cui in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest'ultimo è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli art. 4 e 8 d.m.
n. 55 del 2014, senza che rilevi la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (Cass. Civ., sez. I , 11/01/2022 , n. 518).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la nullità delle delibere assembleari adottate dal Controparte_1 in data 29.12.2017, 11.1.2018, 27.4.2018, 14.5.2018 e
[...]
18.12.2018;
- condanna il COM- Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale e la CP_1
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_6 di: a) e che liquida in € Parte_1 Parte_2
pagina 16 di 17 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
b) Parte_3 che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) e che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese CP_4 Controparte_5 generali, IVA e CPA come per legge;
d) e che liquida in Controparte_3 CP_2
€ 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Latina, 29 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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