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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 02/10/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, a seguito dell'udienza del 10 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 174/2024 R.G., avente a oggetto “aggravamento infortunio sul lavoro”, promosso da
, con l'avv. Randazzo Marco;
Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Sergio Alessi;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 9 febbraio 2024, premesso di aver subito un Parte_1
infortunio sul lavoro che gli ha causato un danno biologico permanente pari al 10% e un'inabilità temporanea assoluta fino al 25 aprile 2015, come riconosciuto dal Tribunale di Gela con la sentenza n. 97/2017, ha convenuto in giudizio l' chiedendo il riconoscimento dell'aggravamento dei CP_1
postumi riportati a causa dell'incidente, con la conseguente valutazione della propria inabilità lavorativa permanente.
In particolare, richiedeva che fosse valutata un'inabilità lavorativa permanente del 24%, a partire dall'inizio del 2019, o in una misura maggiore o minore, ma comunque non inferiore a quella che avrebbe dato diritto alla rendita unificata, con il relativo aggiornamento degli interessi e della rivalutazione.
1 Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto alcun CP_1 aggravamento si sarebbe verificato, come già precisato all'esito del procedimento amministrativo azionato a seguito di domanda di aggravamento del 13 settembre 2022.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prova documentale e la disposizione di CTU medico-legale.
L'udienza del 10 settembre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, il ricorso è parzialmente fondato.
A tal riguardo, appare opportuno premettere che, in tema di infortuni sul lavoro, l'art. 1 D.P.R.
1124/1965 elenca le ipotesi in cui è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, mentre il successivo art. 2 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali.
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
In tema di revisione, l'art. 83 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che “La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di
2 peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita.
La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104…..”.
Il richiamato art. 104 D.P.R. citato stabilisce infine che “L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità
o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell' , CP_1
precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.
Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria.
Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza che l'Istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione del comma precedente”.
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
3 6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
A tal riguardo, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1
nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo
66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma
1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, innanzitutto, occorre evidenziare che non vi è contestazione tra le parti in merito alla sussistenza del lamentato infortunio sul lavoro avvenuto il 4 novembre 2013, mentre è controversa la misura dell'aggravamento conseguente ai postumi dello stesso.
Orbene, a seguito di espletamento di consulenza tecnico-legale, le cui conclusioni sono integralmente condivise da questo decidente, è stato quindi accertato che “Dovendo sopperire Pt_1
al deficit della spalla sinistra non più utilizzabile, fu sottoposto ad un lavoro e ad uno sforzo eccessivo, sempre con riflessi negativi sulla colonna cervicale e le conseguenti instabilità del suddetto rachide e vertigine. Tale azione determinò sulla spalla destra una ridotta motilità (2/3 del totale) per rottura massiva della cuffia dei rotatori con lacerazione e rottura dei tendini sovraspinoso
(che esercita funzione stabilizzatrice della spalla) e del sottospinoso e CLBO. Pertanto globalmente la valutazione si assesta al 23%” (cfr. relazione depositata il 12 marzo 2025).
4 Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Alla stregua di quanto esposto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente, in conseguenza dei postumi dell'infortunio occorsogli, al riconoscimento dell'aggravamento con conseguente aggiornamento dell'indennizzo in rendita ex art. 13 D.lgs. 38/2000 nella misura complessiva del 23%, con la decorrenza dalla domanda amministrativa di aggravamento.
Considerato che l'art. 16 l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua, in quanto sorta successivamente al 31 dicembre 1991, va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. C. Cost. 196/1993. La previsione di legge in esame, da ultimo, è stata confermata dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994).
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante l'ammissione di parte ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, ne va disposto il pagamento, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002,
a favore dello Stato (senza necessità di procedere al loro dimezzamento, cfr. C. Cass. 22017/2018,
11590/2019 e 136/2020). Le somme dovute a tale titolo sono liquidate tenuto conto delle quattro fasi di giudizio espletate, del valore della controversia e della difficoltà delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara, in conseguenza dell'aggravamento dovuto all'infortunio del 4 novembre 2013, il diritto di parte ricorrente all'aggiornamento dell'indennizzo in rendita per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura del 23%, a decorrere dal 13 settembre
2022;
condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente l'indennizzo per le CP_1
menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura del 23%, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti, come per legge, a decorrere dal 13 settembre 2022, detratto quanto percepito a titolo di danno biologico sulla base della precedente valutazione dell' ; CP_1
5 condanna l' al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, che si CP_1
liquidano in complessivi € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R.
115/2002;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Gela, 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, a seguito dell'udienza del 10 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 174/2024 R.G., avente a oggetto “aggravamento infortunio sul lavoro”, promosso da
, con l'avv. Randazzo Marco;
Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Sergio Alessi;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 9 febbraio 2024, premesso di aver subito un Parte_1
infortunio sul lavoro che gli ha causato un danno biologico permanente pari al 10% e un'inabilità temporanea assoluta fino al 25 aprile 2015, come riconosciuto dal Tribunale di Gela con la sentenza n. 97/2017, ha convenuto in giudizio l' chiedendo il riconoscimento dell'aggravamento dei CP_1
postumi riportati a causa dell'incidente, con la conseguente valutazione della propria inabilità lavorativa permanente.
In particolare, richiedeva che fosse valutata un'inabilità lavorativa permanente del 24%, a partire dall'inizio del 2019, o in una misura maggiore o minore, ma comunque non inferiore a quella che avrebbe dato diritto alla rendita unificata, con il relativo aggiornamento degli interessi e della rivalutazione.
1 Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto alcun CP_1 aggravamento si sarebbe verificato, come già precisato all'esito del procedimento amministrativo azionato a seguito di domanda di aggravamento del 13 settembre 2022.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prova documentale e la disposizione di CTU medico-legale.
L'udienza del 10 settembre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, il ricorso è parzialmente fondato.
A tal riguardo, appare opportuno premettere che, in tema di infortuni sul lavoro, l'art. 1 D.P.R.
1124/1965 elenca le ipotesi in cui è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, mentre il successivo art. 2 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali.
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
In tema di revisione, l'art. 83 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che “La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di
2 peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita.
La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104…..”.
Il richiamato art. 104 D.P.R. citato stabilisce infine che “L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità
o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell' , CP_1
precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.
Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria.
Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza che l'Istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione del comma precedente”.
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
3 6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
A tal riguardo, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1
nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo
66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma
1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, innanzitutto, occorre evidenziare che non vi è contestazione tra le parti in merito alla sussistenza del lamentato infortunio sul lavoro avvenuto il 4 novembre 2013, mentre è controversa la misura dell'aggravamento conseguente ai postumi dello stesso.
Orbene, a seguito di espletamento di consulenza tecnico-legale, le cui conclusioni sono integralmente condivise da questo decidente, è stato quindi accertato che “Dovendo sopperire Pt_1
al deficit della spalla sinistra non più utilizzabile, fu sottoposto ad un lavoro e ad uno sforzo eccessivo, sempre con riflessi negativi sulla colonna cervicale e le conseguenti instabilità del suddetto rachide e vertigine. Tale azione determinò sulla spalla destra una ridotta motilità (2/3 del totale) per rottura massiva della cuffia dei rotatori con lacerazione e rottura dei tendini sovraspinoso
(che esercita funzione stabilizzatrice della spalla) e del sottospinoso e CLBO. Pertanto globalmente la valutazione si assesta al 23%” (cfr. relazione depositata il 12 marzo 2025).
4 Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Alla stregua di quanto esposto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente, in conseguenza dei postumi dell'infortunio occorsogli, al riconoscimento dell'aggravamento con conseguente aggiornamento dell'indennizzo in rendita ex art. 13 D.lgs. 38/2000 nella misura complessiva del 23%, con la decorrenza dalla domanda amministrativa di aggravamento.
Considerato che l'art. 16 l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua, in quanto sorta successivamente al 31 dicembre 1991, va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. C. Cost. 196/1993. La previsione di legge in esame, da ultimo, è stata confermata dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994).
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante l'ammissione di parte ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, ne va disposto il pagamento, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002,
a favore dello Stato (senza necessità di procedere al loro dimezzamento, cfr. C. Cass. 22017/2018,
11590/2019 e 136/2020). Le somme dovute a tale titolo sono liquidate tenuto conto delle quattro fasi di giudizio espletate, del valore della controversia e della difficoltà delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara, in conseguenza dell'aggravamento dovuto all'infortunio del 4 novembre 2013, il diritto di parte ricorrente all'aggiornamento dell'indennizzo in rendita per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura del 23%, a decorrere dal 13 settembre
2022;
condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente l'indennizzo per le CP_1
menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura del 23%, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti, come per legge, a decorrere dal 13 settembre 2022, detratto quanto percepito a titolo di danno biologico sulla base della precedente valutazione dell' ; CP_1
5 condanna l' al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, che si CP_1
liquidano in complessivi € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R.
115/2002;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Gela, 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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