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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai SIg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla ConSIliere
dr. Alida Marinuzzi ConSIliere rel.
riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 209/2022 R.G., promossa in questo grado
DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
[...]
APPELLANTE
CONTRO
(fall. n. 175/2015), in persona del Curatore Controparte_1
Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Vera Sciarrino CP_2
APPELLATA
e nei confronti di elettivamente domiciliata in Messina, via Calabria n. 36, Controparte_3 presso lo studio dell'avv. Giuseppa Marabello che la rappresenta e difende.
APPELLATA
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19 dicembre 2018, il Curatore del Parte_2
(Fall. n. 175/2015) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, la SI.ra
[...] [...]
e l Controparte_3 Controparte_4
, chiedendo la dichiarazione di inefficacia e/o inopponibilità, nei confronti della procedura
[...] fallimentare, del pagamento effettuato dall – per il tramite di – in Parte_1 Controparte_5 favore della suddetta . CP_3
A fondamento della propria pretesa, la Curatela rappresentava che la convenuta aveva CP_3 promosso una procedura esecutiva mobiliare nei confronti dello , all'epoca ancora in CP_1 bonis, e dell quale terzo pignorato. Tale esecuzione si era conclusa con ordinanza del 16 Parte_1 giugno 2015, con la quale il Giudice dell'esecuzione assegnava alla creditrice la somma di €
4.311,05. Poiché tale ordinanza non era stata eseguita, intraprendeva un nuovo CP_3 procedimento esecutivo, pignorando le somme giacenti presso l'Assessorato e gestite da CP_5 quale tesoriere regionale. In tale contesto, con ordinanza del 21 dicembre 2015, veniva
[...] disposta una nuova assegnazione in suo favore, per l'importo netto di € 5.037,06, che veniva materialmente corrisposto in data 25 marzo 2016.
Secondo la tesi della Curatela, il pagamento così eseguito doveva ritenersi inefficace ex art. 44 L.F., poiché riferibile a un debito della fallita estinto da un terzo con denaro proprio, con conseguente obbligo restitutorio in capo al soggetto che aveva ricevuto il pagamento. Veniva altresì sottolineato come l'Assessorato fosse stato formalmente diffidato, tramite PEC del 23 dicembre 2015, dall'effettuare qualsivoglia pagamento, anche se disposto con provvedimenti giudiziari, venendo dunque a configurarsi una responsabilità solidale in capo all'Amministrazione. In ogni caso, la
Curatela riteneva che il pagamento integrasse un atto anomalo di estinzione dell'obbligazione, in violazione del principio della par condicio creditorum, con conseguente inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 L.F.
Si costituiva in giudizio la SI.ra , contestando in toto le avverse pretese e chiedendo, in CP_3 via subordinata, di essere manlevata dall'Amministrazione in caso di accoglimento della domanda.
Si costituiva anche l'Assessorato, resistendo e chiedendo il rigetto della domanda, sul presupposto che il pagamento non fosse volontario ma imposto da ordinanza giudiziale di assegnazione.
All'esito della fase istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex
2 art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 91/2022, il Tribunale di Palermo, accoglieva la domanda della Curatela, dichiarando l'inefficacia e/o l'inopponibilità del pagamento effettuato in favore della SI.ra nei confronti della massa fallimentare. CP_3
Il Tribunale osservava che la creditrice aveva percepito somme appartenenti alla società fallita in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, e che la circostanza per cui il pagamento fosse avvenuto tramite l'Assessorato e il tesoriere non modificava la titolarità sostanziale Controparte_5 delle somme, che restavano riferibili allo . Il pagamento costituiva, dunque, adempimento CP_1 di una obbligazione della fallita, in favore di un singolo creditore, in violazione del principio della par condicio creditorum, e doveva considerarsi inefficace.
Inoltre, il giudice escludeva che le ordinanze di assegnazione producessero effetti impeditivi, trattandosi di provvedimenti soggetti alla condizione del salvo buon fine, sicché il momento giuridicamente rilevante ai fini dell'art. 44 L.F. era quello dell'effettivo pagamento, non quello della loro emissione. Veniva infine rigettata la domanda di manleva proposta dalla nei CP_3 confronti dell'Assessorato.
Avverso tale sentenza proponeva appello principale l , articolando due motivi, e si Parte_1 costituiva la SI.ra , proponendo appello incidentale avverso il rigetto della domanda di CP_3 manleva. Si costituiva, altresì, la Curatela, chiedendo il rigetto integrale di entrambi i gravami.
All'udienza del 21 giugno 2024, la causa veniva posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo, l'Assessorato lamenta la propria condanna solidale, ritenendo erronea la decisione nella parte in cui lo ha ritenuto legittimato passivamente ex art. 44 L.F., pur non avendo tratto alcun vantaggio patrimoniale dal pagamento eseguito, peraltro in esecuzione di un ordine giudiziale.
Il motivo è infondato.
È pacifico che il pagamento in favore della è stato eseguito il 25 marzo 2016, dunque CP_3 successivamente alla dichiarazione di fallimento. Anche a voler considerare la precedente ordinanza del 16 giugno 2015, rimasta inadempiuta, è principio consolidato che l'ordinanza di assegnazione non estingue il debito dell'esecutato, producendo effetti salvo esazione. L'estinzione avviene solo con la materiale riscossione delle somme.
Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 44 L.F., il momento giuridicamente rilevante è il
3 pagamento, non l'assegnazione. In virtù dell'art. 2928 c.c., il diritto dell'assegnatario si estingue solo con la riscossione.
L'art. 44 L.F. sanziona con l'inefficacia sia gli atti dispositivi del fallito (comma 1), sia i pagamenti a suo favore (comma 2). Il pagamento effettuato dall'Assessorato ha estinto l'obbligazione dello
[...]
verso e quella dell'Assessorato verso la società fallita. L'inefficacia ex comma 1 CP_1 CP_3 comporta l'obbligo restitutorio per il creditore soddisfatto, che può insinuarsi al passivo;
l'inefficacia ex comma 2 deriva dal fatto che il curatore è l'unico legittimato a ricevere pagamenti.
La giurisprudenza (Cass. 10826/2020) conferma che, dopo la dichiarazione di fallimento, il terzo deve pagare al curatore, essendo il fallito privo del potere di disporre del proprio patrimonio. La diffida PEC del 23 dicembre 2015 rafforza tale illegittimità. Né può dirsi che l'Assessorato fosse obbligato a eseguire l'ordinanza, potendo sollevare opposizione ex art. 615 c.p.c. per fatti sopravvenuti (Cass. 20310/2012).
Conclusivamente, il pagamento post-fallimentare del 25 marzo 2016 configura un atto solutorio inefficace ex art. 44 L.F., con obbligo restitutorio in capo a entrambi i soggetti coinvolti.
Con il secondo motivo, l impugna la condanna alle spese. Parte_1
Anche tale doglianza è infondata, essendo le spese poste correttamente a carico della parte soccombente, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014.
Con l'appello incidentate, la SI.ra impugna la sentenza nella parte in cui è stato negato il CP_3 suo diritto ad essere manlevata, ritenendo responsabile l'Assessorato per non aver dato esecuzione alla prima ordinanza di assegnazione del 16 giugno 2015. Lamenta, inoltre, il rigetto della domanda tardiva di ammissione allo stato passivo.
Anche tale motivo è infondato.
La responsabilità invocata presuppone un nesso causale diretto tra il comportamento omissivo dell'Assessorato e il danno subito.
Tuttavia, il pregiudizio risulta riconducibile anche a cause autonome: il fallimento di CP_1
(dicembre 2015) e l'inerzia della stessa , che ha omesso l'insinuazione tempestiva al CP_3 passivo, pur essendo titolare di un credito certo.
L'eventuale affidamento sulla futura esecuzione del pagamento non esonerava la creditrice dal dovere di attivarsi diligentemente.
Sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere integralmente rigettati.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. n.
4 147/2022, in € 1.923,00, oltre accessori di legge, in favore della Curatela, con ripartizione tra l'Assessorato e Parte_1 Controparte_4 [...]
, in solido. Controparte_3
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, in seguito al rigetto degli appelli, entrambi gli appellanti sono tenuti al versamento di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
1. Rigetta l'appello principale proposto dall Controparte_4
avverso la sentenza n. 91 del 10 gennaio 2022, emessa dal
[...]
Tribunale di Palermo;
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, conferma Controparte_3 integralmente la sentenza n. 91/2022;
3. Condanna l'appellante principale (e incidentale, ove applicabile) alla rifusione, in favore della
, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si Controparte_6 CP_1 liquidano in complessivi € 1.923,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso a Palermo in data 31.10.2024.
Il Cons. rel. et.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento è redatto in formato elettronico e sottoscritto con firma digitale, in conformità al combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, nonché nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.
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