Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3541 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da nato a SA NN (CS) il 30.08.1955, C.F. Parte 1
e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Italia C.F. 1
C.F. 2 ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, ARCURI (C.F.
alla Via Pasquale Rossi n. 49
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. P.IVA 1 P. Controparte 1 IVA P.IVA 2 ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. C.F. 3
E ove si dichiara di voler ricevere le FAX 0984/489329 - PEC: Email_1
comunicazioni) e Testimone 1 (C.F. C.F. 4 FAX 0984/489331 PEC
t) giusta procura generale alle liti per notar Persona 1 di Email 3
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente
Parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'CP 1 al fine di chiederne la condanna al pagamento dell'assegno sociale, in misura di legge, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa e sino al mese di giugno del
2023.
Assume di aver presentato domanda amministrativa per il conseguimento dell'assegno sociale in data
21.12.2022, respinta dall'istituto che ha poi provveduto ad accogliere la domanda presentata il
13.6.2023, erogando la prestazione con decorrenza dal 1.7.2023. Dedotto il possesso dei requisiti di legge anche alla data della prima domanda amministrativa, chiede la condanna dell'CP_1 all'erogazione dei ratei per il periodo gennaio/giugno 2023.
L'CP 1 ha argomentato diffusamente in ordine all'infondatezza del ricorso siccome la prima domanda amministrativa del 21.12.2022 è stata respinta per carenza di documentazione, nonostante la richiesta di integrazione e che, pertanto, soltanto una volta acquisita la documentazione reddituale necessaria, in accoglimento della domanda del 13.6.2023, ha provveduto all'erogazione della prestazione con decorrenza dal 1.7.2023.
La causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
Il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Dagli atti di causa si evince che il ricorrente ha presentato domanda amministrativa per l'assegno sociale in data 21.12.2022, respinta dall'istituto con provvedimento del 3.4.2023 per la mancata integrazione documentale richiesta in data 8.3.2023. Invero, l'CP 1 rilevata l'incompletezza della domanda presentata (per l'omessa dichiarazione del
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periodo di permanenza all'estero, essendo titolare di pensione erogata dalla Francia e per l'omessa dichiarazione di redditi di impresa, siccome titolare di impresa individuale sino al 13 marzo 2023, data della cancellazione dal registro delle imprese) richiedeva documentazione integrativa che,
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legittimamente, ha considerato inadeguata siccome in data 15.3.2023 perveniva all'istituto mera comunicazione del patronato, non sottoscritta dal ricorrente, in ordine alla omessa produzione di reddito di impresa;
una volta pervenuta dichiarazione in ordine ai redditi di impresa, ritualmente sottoscritta dal ricorrente, l'CP_1 ha accolto la domanda del 13.6.2023, erogando la prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione di valida domanda amministrativa.
Invero, nella controversia in esame, viene in rilievo anzitutto il generale principio secondo cui i benefici assistenziali postulano la presentazione di valida domanda amministrativa e che, pertanto, gli stessi non possono che decorrere successivamente alla stessa;
è consolidato l'insegnamento della S.C. secondo cui il diritto soggettivo alle prestazioni di assistenza sociale, destinate a sopperire a stati di bisogno della persona, in linea generale e salve le eccezioni di legge, non sorge (recte: non decorre) prima che, di propria iniziativa, il soggetto interessato non si induca a farne richiesta (vedi anche la L.
30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13, per la pensione di inabilità e l'assegno mensile di assistenza, o la
L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 3, u.c., per l'indennità d'accompagnamento), allo stesso modo che l'art. 445 cod. civ. connette la nascita del diritto agli alimenti alla proposizione della domanda giudiziale o alla costituzione in mora dell'obbligato (v., in motivazione, Cass. nr. 7847 del 2006, proprio con riferimento all'indennità di frequenza); si tratta, a ben vedere, di una regola insita nel sistema delle prestazioni previdenziali e assistenziali, all'interno del quale costituisce una sorta di principio di settore (v., in motivazione, Cass. sez. un. nr. 25204 del 2015) - cfr. Cass. n. 10628/2021.
Rilevato, quindi, che la decorrenza della prestazione non può che essere successiva alla presentazione di domanda amministrativa da parte dell'interessato, è necessario ulteriormente rilevare che alla domanda amministrativa omessa tout court è equiparata la domanda amministrativa incompleta per tale intendendosi quella non corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge per la prestazione in oggetto e che non sia regolarizzata neppure dopo la richiesta in tal senso da parte dell'istituto.
Valga premettere che, secondo orientamento consolidato della SC, Mentre la sanzione della mera improcedibilità della domanda giudiziale - che, ai sensi dell'art. 443 cod. proc. civ., è prevista per il caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi avverso le determinazioni negative dell'ente previdenziale o per quello di mancato decorso del termine fissato per la loro definizione, e che determina la sospensione del processo fino alla decisione sul ricorso o al decorso dei termini previsti, termini che comunque non possono essere superiori a centottanta giorni - presuppone che l'interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell'ente, l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della domanda comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo (principio affermato da Cass., sez, L, n. 317/1996 e succ. conf.).
L'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della richiesta non comporta la mera improcedibilità, sibbene l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con nullità di tutti gli atti del processo (cfr. Cass. 4 novembre 1983 n. 6526; 27 febbraio
1984 n. 1407; 4 maggio 1987 n. 4157; 21 agosto 1987 n. 6988; 2 luglio 1992 n. 8111; Cass., sez. un.,
5 agosto 1994 n. 7269).
Risulta evidente come il descritto sistema non possa tollerare, pena la sua vanificazione, che sia consentito di sottoporre al giudice circostanze di fatto non sottoposte preventivamente al vaglio dell'amministrazione.
Ciò sotto un duplice profilo: da una parte, la domanda amministrativa non corredata dalla documentazione richiesta dalla legge per dimostrare il possesso del requisiti necessari per l'insorgenza del diritto alla prestazione, ove non si provveda alla sua regolarizzazione nell'ambito del medesimo procedimento amministrativo, resta un atto incompleto, non idoneo come tale a dare impulso al procedimento di liquidazione ed a far decorrere il termine assegnato all'ente per provvedere, cosicché non si realizza la condizione necessaria per proporre la domanda giudiziale;
dall'altra, se la domanda amministrativa costituisce anche, sul terreno del diritto sostanziale, elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto (come accade in tutte le ipotesi in cui il diritto decorre la primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda), è chiaro che un atto che non rivesta giuridicamente tale natura non è idoneo al perfezionamento della fattispecie. Un temperamento al rigore del principio è dato dall'obbligo dell'amministrazione di avvertire l'interessato dell'incompletezza o irregolarità della documentazione, l'inadempimento del quale è sanzionato conferendo piena efficacia alla domanda irregolare.
Con particolare riferimento all'oggetto di causa, la SC (sez. L, sentenza n. 4155/2001) ha affermato che Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione sociale, il requisito del reddito deve sussistere al momento della presentazione della domanda amministrativa (in base a cui è stabilita la decorrenza della prestazione, dal primo giorno del mese successivo a detta presentazione) e deve essere dimostrato mediante la speciale certificazione del competente ufficio finanziario prevista dall'art. 26 legge 30 aprile 1969 n. 153, come modificato dall'art. 3 decreto legge 2 marzo 1974 n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974 n. 114; pertanto, ove la domanda amministrativa non sia stata corredata dalla suddetta certificazione, la successiva azione giudiziale intrapresa dall'interessato risulta improponibile ex art. 443 cod. proc. civ., per carenza di una condizione di proponibilità, nonché infondata sul piano sostanziale, rappresentando il cosiddetto requisito economico non una mera condizione di erogabilità della prestazione (come avviene per le prestazioni previdenziali di invalidità), ma un elemento costitutivo della pretesa (nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto provato il requisito reddituale mediante l'esibizione in giudizio della copia della denuncia dei redditi, senza che l'interessato avesse reso all'CP 1, in sede amministrativa, la dichiarazione preordinata alla certificazione dell'ufficio finanziario, ex art. 26 legge n. 153 del 1969).
Orbene, in applicazione di tali principi alla controversia al vaglio, si rileva che la domanda del 21.12.2022 incompleta per le ragioni anzidette non è stata "regolarizzata" neppure dopo "il
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soccorso istruttorio" dell' CP_1 non è per tale ragione idonea a dare impulso al procedimento di
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liquidazione.
Pertanto, del tutto correttamente, l'CP_1 ha erogato la prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda – questa volta “completa” - del 13.6.2023.
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso. Spese di lite irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Cosenza, il 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti