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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 1004/2019 CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 1004/2019 vertente TRA
(C.F.: ), in proprio e n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Corradina Ruffo (C.F.: ) Persona_1 C.F._2
- pec: – e dall'Avv. Giulio Ceravolo (C.F.: ) – Email_1 C.F._3 pec: Email_2
-appellante- CONTRO
(C.F.: ), FONTE (C.F.: CP_1 C.F._4 CP_2
) e (C.F.: , rappresentati e C.F._5 Parte_2 C.F._6 difesi dall'avv. Fernando GALATÀ (C.F: ) pec: C.F._7
Email_3
-appellati- OGGETTO: Costituzione e/o modifica servitù preesistente - appello avverso la Sentenza n. 471/2019 del Tribunale di Palmi, emessa e depositata in data 09.05.2019 nell'ambito del procedimento recante n. 828/2016 R.G.A.C. MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione in primo grado notificato in data 21 maggio 2016 , CP_1 Pt_3
e convenivano in giudizio e
[...] Parte_2 Persona_1 Controparte_3 dinanzi al Tribunale di Palmi, chiedendo l'ampliamento di una servitù pedonale preesistente, al fine di renderla idonea al transito di mezzi a trazione meccanica per accedere ai propri fondi. Esponevano, in particolare, di essere comproprietari di due fondi interclusi siti nel Comune di Galatro, identificati catastalmente al foglio di mappa n. 39, particelle 90 e 96, per il raggiungimento dei quali vi era una servitù di passaggio pedonale sui terreni di proprietà di e Persona_1
identificati catastalmente al foglio di mappa n. 39, particelle 60, 61 e 62. Controparte_3
Deducevano che per una più razionale coltivazione dei terreni nonché per la raccolta ed il trasporto di quanto prodotto si rendeva necessario l'utilizzo di mezzi agricoli a trazione meccanica e, per tale ragione, chiedevano di ampliare la servitù già esistente ai sensi dell'art. 1051, 3 comma, c.c., previa determinazione e pagamento della dovuta indennità ex art. 1053 c.c.
1 A sostegno della domanda osservavano che l'ampliamento della servitù esistente avrebbe consentito un migliore e conveniente uso del fondo con limitato pregiudizio a carico del fondo dei convenuti. Concludevano, pertanto, chiedendo al Tribunale di Palmi di “Accertare e dichiarare la legittimità della domanda attorea e per l'effetto ordinare l'ampliamento della servitù già esistente a carico dei fondi di e , al fine di consentire il passaggio di mezzi a Persona_1 Controparte_3 trazione meccanica, stabilendo contestualmente le modalità di ampliamento nonché l'ammontare dell'indennità spettante ai proprietari del fondo servente ex art. 1053 c.c.” Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 ottobre 2016, si costituivano in giudizio e respingendo e confutando le contestazioni Persona_1 Controparte_3 avanzate dalle parti attrici. Lamentavano, in particolare, la materiale impossibilità di ampliamento della servitù esistente a cagione della presenza di un canale di irrigazione utilizzato dagli stessi e da tutti i proprietari dei fondi limitrofi per il passaggio dell'acqua necessaria per l'irrigazione dei terreni. Esponevano, pertanto, che l'ampliamento della servitù avrebbe arrecato pregiudizio per i propri fondi e per quelli posti più a valle, privati dell'approvvigionamento dell'acqua utilizzata per l'irrigazione. Evidenziavano, inoltre, la necessità di procedere ad una valutazione comparativa delle contrapposte esigenze dei fondi interessati prima di procedere all'esame della domanda azionata dagli attori, sottolineando la circostanza che la richiesta di ampliamento della servitù rispondeva soltanto ad un'esigenza personale di maggiore comodità, in contrasto con i presupposti di legge. Concludevano, pertanto, chiedendo di “accertare e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza delle domande attoree per l'impossibilità materiale di ampliare la servitù di passaggio pedonale già esistente sul fondo servente, identificato in catasto terreni del Comune di Galatro (RC) al foglio 39, particelle 60,61,62, di proprietà dei signori e , con Persona_1 Controparte_3 conseguente rigetto di tutte le domande avanzate dagli attori;
prendere ogni altro e consequenziale provvedimento di legge e condannare gli attori alle spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”. La causa veniva istruita mediante ammissione di CTU finalizzata alla descrizione dei luoghi ed alla valutazione sulla possibilità di procedere all'ampliamento della servitù già esistente. In corso di causa, la difesa delle parti convenute avanzava richiesta al Tribunale di disporre l'integrazione del contraddittorio con le parti pretermesse, proprietarie di fondo intercluso. Successivamente, all'esito di un vano tentativo di conciliazione tra le parti, all'udienza del 9 maggio 2019 il Tribunale di Palmi disponeva procedersi alla discussione orale della causa ed in pari data emetteva la sentenza n. 471/2019, a mezzo della quale accoglieva la domanda attorea. In particolare, il Tribunale riteneva l'ampliamento richiesto necessario al concreto ed effettivo sviluppo dei fondi dominanti, evidenziandone gli effetti positivi anche in capo al fondo servente, dotato di nuova e diversa utilità data dall'accesso con mezzi meccanici. Manifestava l'adesione alla seconda soluzione prospettata dal CTU, condensata nelle pagine da 19 a 21 dell'elaborato peritale ed evidenziava che, seppur la soluzione prospettata prevedeva una possibile deviazione del canale di irrigazione su proprietà di soggetto estraneo al giudizio, non risultava necessaria l'integrazione del contraddittorio con i proprietari del fondo intercluso. Per le sopra riportate ragioni, con la sentenza oggi appellata, il Tribunale così provvedeva:
“Ordina l'ampliamento della preesistente servitù pedonale in servitù di transito con mezzi meccanici, secondo i termini indicati in motivazione, ponendola a carico dei fondi dei convenuti
2 e ed a favore dei fondi di parte attrice, Persona_1 Controparte_3 ordinandone la relativa trascrizione presso i PP.RR.II.; Ordina che le spese per la realizzazione di tale ampliamento sino sostenute interamente da parte attrice;
Condanna parte attrice al pagamento a favore di parte convenuta dell'indennità di occupazione per la costituzione di detto ampliamento che quantifica in €. 900,00. Condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore di parte attrice, liquidate in €. 2500,00 comprensive di spese generali, oltre esborsi documentati ed accessori se dovuti;
pone a carico di parte convenuta le spese di CTU”.
2.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 10 dicembre 2019 , in Parte_1 proprio (a seguito di atto di donazione del 26.07.2017, Rep. N. 23.533, raccolta n. 11.159, registrato in data 18.08.2017, n. 2096 serie 1T, a firma del notaio Dott. con sede in Polistena Persona_2
(RC), con il quale e genitori del sig. Persona_1 Controparte_3 Pt_1
, trasferivano a quest'ultimo la proprietà dei fondi de quo) e nella qualità di erede di
[...]
e impugnava la sentenza n. 471/2019 del Tribunale di Persona_1 Controparte_3
Palmi, articolando quattro principali motivi di appello che di seguito di espongono: Con i primi tre motivi di appello, strettamente connessi tra loro, lamentava la violazione di legge per:
1. errata interpretazione dei fatti di causa con conseguente erronea applicazione di legge;
2. nullità della sentenza di primo grado per mancata partecipazione del litisconsorte necessario pretermesso;
3. mancata ed erronea valutazione delle prove documentali. Secondo la tesi dell'appellante, il giudice di prime cure aveva totalmente travisato i fatti nella parte in cui aveva ritenuto che il richiesto ampliamento della servitù pedonale esistente avrebbe determinato un'utilità anche per il fondo servente, dotandolo della possibilità di un nuovo accesso con mezzi meccanici. Rilevava, inoltre, l'ulteriore errata rappresentazione dei fatti nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che la domanda di integrazione del contraddittorio, ritualmente formulata nel corso del giudizio di primo grado, fosse stata determinata da una possibile deviazione del canale di irrigazione esistente su proprietà di un soggetto non parte in causa. Evidenziava, in proposito, che la richiesta di ampliamento della servitù esistente coinvolgeva anche il fondo identificato alla particella n. 97 del foglio di mappa n. 39, di proprietà degli eredi Per_3 estranei al presente giudizio, e deduceva, di conseguenza, l'illegittimità della sentenza appellata per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse. Lamentava, peraltro, una mancata ed erronea valutazione delle prove documentali da parte del Tribunale, in particolare per quanto concerne le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Con il quarto motivo, infine, deduceva l'erronea applicazione dell'art. 1051 c.c. per totale assenza di prova circa l'inadeguatezza del percorso pedonale esistente alle esigenze del fondo dominante, in considerazione del necessario requisito del “conveniente uso del fondo” e contestava, altresì, anche la statuizione delle spese determinata nell'impugnata sentenza. Sulla scorta di tali motivi chiedeva l'accoglimento dell'appello proposto. Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 20 febbraio 2021 si costituivano
, e , contestando integralmente le argomentazioni CP_1 Parte_2 Parte_3 dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
3 Dopo la comparizione delle parti nelle modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, con successiva ordinanza depositata il 14 maggio 2025, assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 3.Merita prioritaria trattazione l'assorbente motivo di appello relativo alla mancata partecipazione al giudizio di primo grado del litisconsorte necessario pretermesso, formulato da parte appellante. Il giudice di primo grado, con motivazione sintetica sul punto, ha escluso la sussistenza di un vizio del contraddittorio, ritenendo irrilevante la mancata partecipazione al giudizio di tutti i proprietari dei fondi interessati dal tracciato della servitù esistente ed oggetto di richiesta di ampliamento. Tale conclusione è stata fondata sull'assunto della non inscindibilità del rapporto, evidenziando che, sebbene la soluzione tecnica proposta dal CTU prevedesse una possibile deviazione del canale di irrigazione esistente su un fondo di proprietà di un soggetto non citato in giudizio, ciò non comprometteva la regolarità del contraddittorio. Di segno opposto è la posizione dell'appellante, il quale, mediante le puntuali censure articolate nel secondo motivo di appello, ha dedotto l'illegittimità della sentenza di primo grado, prospettandone la nullità per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario. In particolare, l'appellante ha sostenuto che la domanda volta all'ampliamento della servitù di passaggio pedonale già esistente avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi interessati, in considerazione della natura inscindibile del rapporto, con conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. Ritiene la Corte che la censura sia fondata, per le ragioni di seguito esposte. Com'è noto, sulla questione del contraddittorio, sottoposta al vaglio di questa Corte, è intervenuta la recente sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1900 del 27.01.2025, secondo cui “in caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto;
pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda”. Questo principio di diritto, elaborato sulla base dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, sancisce in modo chiaro ed inequivocabile che, nonostante la pluralità dei rapporti sostanziali intercorrenti fra l'attore ed i diversi proprietari dei fondi intercludenti, la natura del diritto azionato impone la compresenza in giudizio di tutti i proprietari degli anzidetti fondi. Ciò, sul presupposto dell'impossibilità per il giudice di costituire una servitù coattiva che non garantisca un passaggio effettivo fino alla via pubblica. Diversamente, infatti, darebbe vita a una servitù atipica non contemplata dall'ordinamento, che assegnerebbe al titolare di essa il diritto di passare per il fondo altrui in contrasto con le finalità proprie dell'art. 1051 c.c. Nel caso di specie, dunque, la statuizione di prime cure risulta affetta da nullità, essendosi il giudizio svolto in assenza del litisconsorte necessario, che non è stato mai citato. Dall'esame degli atti processuali e, in particolare, della consulenza tecnica d'ufficio esperita in primo grado, pienamente utilizzata dal Tribunale a fondamento della decisione assunta, è emerso in modo chiaro che la servitù pedonale oggetto di richiesta di ampliamento non interessa solo il fondo di proprietà , ma anche un fondo intermedio intestato agli eredi Per_1 Per_3
4 La relazione peritale, non contestata dalle parti, specifica che il tracciato della servitù pedonale già esistente non si sviluppa esclusivamente sul fondo dell'odierno appellante, bensì interessa anche una particella catastale contigua (part. 97, foglio 39) appartenente a terzi soggetti (eredi , Per_3 rimasti del tutto estranei al giudizio. Tale circostanza era ben nota anche agli odierni appellati, come dimostrato dal richiamo contenuto nell'atto notarile di provenienza, riportato dal CTU alle pagg. 5 e 6 della sua relazione, in cui si legge: “L'immobile risulta pervenuto ai sigg. per atto notaio del CP_4 Persona_4
16/05/2002 rep. n. 13.258 registrato a Palmi il 23/05/2000 al n. 905, dove in esso risulta riportato
“hanno diritto ad un passaggio pedonale per mezzo di una strada interpoderale che attraversa i terreni di proprietà del Sig. e degli eredi e sono messi in Parte_4 Per_3 collegamento tra loro da una strada interpoderale che attraversa il terreno di proprietà altri eredi
. Per_3
In proposito, peraltro, lo stesso ampliamento della servitù pedonale esistente, richiesto dagli odierni appellati e riconosciuto dal Tribunale in adesione alle risultanze della CTU, non modifica il tracciato originario della stessa, confermando il passaggio anche dal fondo servente di proprietà degli eredi come si può evincere dalla rappresentazione grafica riportata dal CTU a pag. 11 Per_3 dell'elaborato peritale. Ed è proprio in tale contesto, dunque, che si pone con particolare evidenza la sollevata questione processuale della mancata integrazione del contraddittorio, la cui rilevanza si coglie alla luce del richiamato principio enunciato dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1900/2025. Il fondamento di tale principio non risiede soltanto nell'esigenza di garantire il diritto di difesa e il contraddittorio, ma soprattutto nella natura stessa dell'azione proposta, che richiede un accertamento unitario e inscindibile delle condizioni per l'imposizione della servitù coattiva. È infatti necessaria una valutazione comparativa di tutti i percorsi alternativi idonei a garantire il conveniente uso del fondo dominante, secondo i criteri di minor danno e minore distanza di cui all'art. 1051, comma 2, c.c. L'esigenza che il passaggio coattivo venga costituito nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti, così che il giudice possa individuare il percorso migliore secondo legge, senza che rilevi la scelta fatta dall'attore selezionandone, se del caso, uno fra i possibili, impone di ritenere che la domanda debba pronunciarsi nei confronti di tutte le parti, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., in modo da soddisfare l'articolato precetto di legge sostanziale (art. 1051 c.c.), che il giudice è chiamato ad applicare. Nel caso di specie, la mancata citazione in giudizio degli eredi proprietari del fondo Per_3 identificato con la particella n. 97, ha determinato l'adozione di una pronuncia che ha disposto l'ampliamento della servitù esistente in modo illegittimo, per assenza del consenso o della partecipazione dei titolari del fondo interessato, in contrasto con l'art. 1051 c.c. e con il principio di effettività del contraddittorio. Né tantomeno risultano meritevoli di pregio le deduzioni degli appellati secondo cui l'obbligo di chiamata in giudizio dei proprietari, identificati genericamente come “eredi , Per_3 rappresenterebbe un ostacolo insormontabile per la parte che agisce per ottenere il riconoscimento del diritto di cui all'art. 1051 c.c., dal momento che non sarebbe noto chi siano tali soggetti o dove si trovino.
5 Tale considerazione non esonera dall'obbligo di integrare il contraddittorio, né giustifica il suo omesso rispetto. I proprietari di tutti i fondi attraversati dal tracciato della servitù sono litisconsorti necessari. In mancanza della loro partecipazione, la sentenza risulterebbe inidonea a produrre effetti esecutivi. Non essendo stato, dunque, ritualmente citato, nel primo grado di giudizio, un contraddittore necessario, e non essendo stata disposta l'integrazione del contradditorio con tale parte processuale nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, quest'ultima deve dichiararsi affetta da nullità insanabile. Siffatta nullità, in ossequio ai principi sanciti dalla Suprema Corte con la recentissima e già richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, non conduce, tuttavia, al rigetto della domanda con la conseguenza che, per tutti i predetti motivi, la causa deve essere rimessa dinanzi al Tribunale di Palmi, in modo che si svolga a contraddittorio integro nei confronti di tutti gli interessati. La rilevata violazione del contraddittorio assorbe ogni altra considerazione sul merito del gravame, dovendosi qui solo precisare che la causa va interamente rimessa al primo Giudice, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
4.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono calcolate tenendo conto del valore della domanda (valore della domanda euro 326,00 ex art 15 c.p.c, con compenso calcolato secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 con valori medi e pertanto: fase di studio della controversia, valore medio: € 131,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 131,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 200,00; fase decisionale, valore medio: € 200,00 e così compenso tabellare (valori medi) € 662,00 per il primo grado, mentre per il secondo grado: fase di studio della controversia, valore medio:€ 142,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio € 142,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 179,00; fase decisionale, valore medio: € 210,00 e così compenso tabellare (valori medi) € 673,00 per il secondo grado).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 471/2019 del Tribunale di Palmi, emessa e depositata in data 09.05.2019 nell'ambito del procedimento recante n. 828/2016 R.G.A.C., così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza;
- per l'effetto, rimette la causa dinanzi al Tribunale di Palmi, assegnando alle parti per la riassunzione il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza;
- condanna, infine, le parti appellate in solido tra loro, alle spese di lite del giudizio che si liquidano in favore di in euro 662,00 per il primo grado e in euro 673,00 per il secondo Parte_1 grado, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
- Pone le spese di ctu del giudizio di primo grado a carico degli appellati in via definitiva. Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 16.09.25.
Cons. est. La Presidente
dott.ssa Ivana Acacia dott.ssa Patrizia Morabito
6
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 1004/2019 vertente TRA
(C.F.: ), in proprio e n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Corradina Ruffo (C.F.: ) Persona_1 C.F._2
- pec: – e dall'Avv. Giulio Ceravolo (C.F.: ) – Email_1 C.F._3 pec: Email_2
-appellante- CONTRO
(C.F.: ), FONTE (C.F.: CP_1 C.F._4 CP_2
) e (C.F.: , rappresentati e C.F._5 Parte_2 C.F._6 difesi dall'avv. Fernando GALATÀ (C.F: ) pec: C.F._7
Email_3
-appellati- OGGETTO: Costituzione e/o modifica servitù preesistente - appello avverso la Sentenza n. 471/2019 del Tribunale di Palmi, emessa e depositata in data 09.05.2019 nell'ambito del procedimento recante n. 828/2016 R.G.A.C. MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione in primo grado notificato in data 21 maggio 2016 , CP_1 Pt_3
e convenivano in giudizio e
[...] Parte_2 Persona_1 Controparte_3 dinanzi al Tribunale di Palmi, chiedendo l'ampliamento di una servitù pedonale preesistente, al fine di renderla idonea al transito di mezzi a trazione meccanica per accedere ai propri fondi. Esponevano, in particolare, di essere comproprietari di due fondi interclusi siti nel Comune di Galatro, identificati catastalmente al foglio di mappa n. 39, particelle 90 e 96, per il raggiungimento dei quali vi era una servitù di passaggio pedonale sui terreni di proprietà di e Persona_1
identificati catastalmente al foglio di mappa n. 39, particelle 60, 61 e 62. Controparte_3
Deducevano che per una più razionale coltivazione dei terreni nonché per la raccolta ed il trasporto di quanto prodotto si rendeva necessario l'utilizzo di mezzi agricoli a trazione meccanica e, per tale ragione, chiedevano di ampliare la servitù già esistente ai sensi dell'art. 1051, 3 comma, c.c., previa determinazione e pagamento della dovuta indennità ex art. 1053 c.c.
1 A sostegno della domanda osservavano che l'ampliamento della servitù esistente avrebbe consentito un migliore e conveniente uso del fondo con limitato pregiudizio a carico del fondo dei convenuti. Concludevano, pertanto, chiedendo al Tribunale di Palmi di “Accertare e dichiarare la legittimità della domanda attorea e per l'effetto ordinare l'ampliamento della servitù già esistente a carico dei fondi di e , al fine di consentire il passaggio di mezzi a Persona_1 Controparte_3 trazione meccanica, stabilendo contestualmente le modalità di ampliamento nonché l'ammontare dell'indennità spettante ai proprietari del fondo servente ex art. 1053 c.c.” Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 ottobre 2016, si costituivano in giudizio e respingendo e confutando le contestazioni Persona_1 Controparte_3 avanzate dalle parti attrici. Lamentavano, in particolare, la materiale impossibilità di ampliamento della servitù esistente a cagione della presenza di un canale di irrigazione utilizzato dagli stessi e da tutti i proprietari dei fondi limitrofi per il passaggio dell'acqua necessaria per l'irrigazione dei terreni. Esponevano, pertanto, che l'ampliamento della servitù avrebbe arrecato pregiudizio per i propri fondi e per quelli posti più a valle, privati dell'approvvigionamento dell'acqua utilizzata per l'irrigazione. Evidenziavano, inoltre, la necessità di procedere ad una valutazione comparativa delle contrapposte esigenze dei fondi interessati prima di procedere all'esame della domanda azionata dagli attori, sottolineando la circostanza che la richiesta di ampliamento della servitù rispondeva soltanto ad un'esigenza personale di maggiore comodità, in contrasto con i presupposti di legge. Concludevano, pertanto, chiedendo di “accertare e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza delle domande attoree per l'impossibilità materiale di ampliare la servitù di passaggio pedonale già esistente sul fondo servente, identificato in catasto terreni del Comune di Galatro (RC) al foglio 39, particelle 60,61,62, di proprietà dei signori e , con Persona_1 Controparte_3 conseguente rigetto di tutte le domande avanzate dagli attori;
prendere ogni altro e consequenziale provvedimento di legge e condannare gli attori alle spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”. La causa veniva istruita mediante ammissione di CTU finalizzata alla descrizione dei luoghi ed alla valutazione sulla possibilità di procedere all'ampliamento della servitù già esistente. In corso di causa, la difesa delle parti convenute avanzava richiesta al Tribunale di disporre l'integrazione del contraddittorio con le parti pretermesse, proprietarie di fondo intercluso. Successivamente, all'esito di un vano tentativo di conciliazione tra le parti, all'udienza del 9 maggio 2019 il Tribunale di Palmi disponeva procedersi alla discussione orale della causa ed in pari data emetteva la sentenza n. 471/2019, a mezzo della quale accoglieva la domanda attorea. In particolare, il Tribunale riteneva l'ampliamento richiesto necessario al concreto ed effettivo sviluppo dei fondi dominanti, evidenziandone gli effetti positivi anche in capo al fondo servente, dotato di nuova e diversa utilità data dall'accesso con mezzi meccanici. Manifestava l'adesione alla seconda soluzione prospettata dal CTU, condensata nelle pagine da 19 a 21 dell'elaborato peritale ed evidenziava che, seppur la soluzione prospettata prevedeva una possibile deviazione del canale di irrigazione su proprietà di soggetto estraneo al giudizio, non risultava necessaria l'integrazione del contraddittorio con i proprietari del fondo intercluso. Per le sopra riportate ragioni, con la sentenza oggi appellata, il Tribunale così provvedeva:
“Ordina l'ampliamento della preesistente servitù pedonale in servitù di transito con mezzi meccanici, secondo i termini indicati in motivazione, ponendola a carico dei fondi dei convenuti
2 e ed a favore dei fondi di parte attrice, Persona_1 Controparte_3 ordinandone la relativa trascrizione presso i PP.RR.II.; Ordina che le spese per la realizzazione di tale ampliamento sino sostenute interamente da parte attrice;
Condanna parte attrice al pagamento a favore di parte convenuta dell'indennità di occupazione per la costituzione di detto ampliamento che quantifica in €. 900,00. Condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore di parte attrice, liquidate in €. 2500,00 comprensive di spese generali, oltre esborsi documentati ed accessori se dovuti;
pone a carico di parte convenuta le spese di CTU”.
2.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 10 dicembre 2019 , in Parte_1 proprio (a seguito di atto di donazione del 26.07.2017, Rep. N. 23.533, raccolta n. 11.159, registrato in data 18.08.2017, n. 2096 serie 1T, a firma del notaio Dott. con sede in Polistena Persona_2
(RC), con il quale e genitori del sig. Persona_1 Controparte_3 Pt_1
, trasferivano a quest'ultimo la proprietà dei fondi de quo) e nella qualità di erede di
[...]
e impugnava la sentenza n. 471/2019 del Tribunale di Persona_1 Controparte_3
Palmi, articolando quattro principali motivi di appello che di seguito di espongono: Con i primi tre motivi di appello, strettamente connessi tra loro, lamentava la violazione di legge per:
1. errata interpretazione dei fatti di causa con conseguente erronea applicazione di legge;
2. nullità della sentenza di primo grado per mancata partecipazione del litisconsorte necessario pretermesso;
3. mancata ed erronea valutazione delle prove documentali. Secondo la tesi dell'appellante, il giudice di prime cure aveva totalmente travisato i fatti nella parte in cui aveva ritenuto che il richiesto ampliamento della servitù pedonale esistente avrebbe determinato un'utilità anche per il fondo servente, dotandolo della possibilità di un nuovo accesso con mezzi meccanici. Rilevava, inoltre, l'ulteriore errata rappresentazione dei fatti nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che la domanda di integrazione del contraddittorio, ritualmente formulata nel corso del giudizio di primo grado, fosse stata determinata da una possibile deviazione del canale di irrigazione esistente su proprietà di un soggetto non parte in causa. Evidenziava, in proposito, che la richiesta di ampliamento della servitù esistente coinvolgeva anche il fondo identificato alla particella n. 97 del foglio di mappa n. 39, di proprietà degli eredi Per_3 estranei al presente giudizio, e deduceva, di conseguenza, l'illegittimità della sentenza appellata per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse. Lamentava, peraltro, una mancata ed erronea valutazione delle prove documentali da parte del Tribunale, in particolare per quanto concerne le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Con il quarto motivo, infine, deduceva l'erronea applicazione dell'art. 1051 c.c. per totale assenza di prova circa l'inadeguatezza del percorso pedonale esistente alle esigenze del fondo dominante, in considerazione del necessario requisito del “conveniente uso del fondo” e contestava, altresì, anche la statuizione delle spese determinata nell'impugnata sentenza. Sulla scorta di tali motivi chiedeva l'accoglimento dell'appello proposto. Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 20 febbraio 2021 si costituivano
, e , contestando integralmente le argomentazioni CP_1 Parte_2 Parte_3 dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
3 Dopo la comparizione delle parti nelle modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, con successiva ordinanza depositata il 14 maggio 2025, assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 3.Merita prioritaria trattazione l'assorbente motivo di appello relativo alla mancata partecipazione al giudizio di primo grado del litisconsorte necessario pretermesso, formulato da parte appellante. Il giudice di primo grado, con motivazione sintetica sul punto, ha escluso la sussistenza di un vizio del contraddittorio, ritenendo irrilevante la mancata partecipazione al giudizio di tutti i proprietari dei fondi interessati dal tracciato della servitù esistente ed oggetto di richiesta di ampliamento. Tale conclusione è stata fondata sull'assunto della non inscindibilità del rapporto, evidenziando che, sebbene la soluzione tecnica proposta dal CTU prevedesse una possibile deviazione del canale di irrigazione esistente su un fondo di proprietà di un soggetto non citato in giudizio, ciò non comprometteva la regolarità del contraddittorio. Di segno opposto è la posizione dell'appellante, il quale, mediante le puntuali censure articolate nel secondo motivo di appello, ha dedotto l'illegittimità della sentenza di primo grado, prospettandone la nullità per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario. In particolare, l'appellante ha sostenuto che la domanda volta all'ampliamento della servitù di passaggio pedonale già esistente avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi interessati, in considerazione della natura inscindibile del rapporto, con conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. Ritiene la Corte che la censura sia fondata, per le ragioni di seguito esposte. Com'è noto, sulla questione del contraddittorio, sottoposta al vaglio di questa Corte, è intervenuta la recente sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1900 del 27.01.2025, secondo cui “in caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto;
pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda”. Questo principio di diritto, elaborato sulla base dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, sancisce in modo chiaro ed inequivocabile che, nonostante la pluralità dei rapporti sostanziali intercorrenti fra l'attore ed i diversi proprietari dei fondi intercludenti, la natura del diritto azionato impone la compresenza in giudizio di tutti i proprietari degli anzidetti fondi. Ciò, sul presupposto dell'impossibilità per il giudice di costituire una servitù coattiva che non garantisca un passaggio effettivo fino alla via pubblica. Diversamente, infatti, darebbe vita a una servitù atipica non contemplata dall'ordinamento, che assegnerebbe al titolare di essa il diritto di passare per il fondo altrui in contrasto con le finalità proprie dell'art. 1051 c.c. Nel caso di specie, dunque, la statuizione di prime cure risulta affetta da nullità, essendosi il giudizio svolto in assenza del litisconsorte necessario, che non è stato mai citato. Dall'esame degli atti processuali e, in particolare, della consulenza tecnica d'ufficio esperita in primo grado, pienamente utilizzata dal Tribunale a fondamento della decisione assunta, è emerso in modo chiaro che la servitù pedonale oggetto di richiesta di ampliamento non interessa solo il fondo di proprietà , ma anche un fondo intermedio intestato agli eredi Per_1 Per_3
4 La relazione peritale, non contestata dalle parti, specifica che il tracciato della servitù pedonale già esistente non si sviluppa esclusivamente sul fondo dell'odierno appellante, bensì interessa anche una particella catastale contigua (part. 97, foglio 39) appartenente a terzi soggetti (eredi , Per_3 rimasti del tutto estranei al giudizio. Tale circostanza era ben nota anche agli odierni appellati, come dimostrato dal richiamo contenuto nell'atto notarile di provenienza, riportato dal CTU alle pagg. 5 e 6 della sua relazione, in cui si legge: “L'immobile risulta pervenuto ai sigg. per atto notaio del CP_4 Persona_4
16/05/2002 rep. n. 13.258 registrato a Palmi il 23/05/2000 al n. 905, dove in esso risulta riportato
“hanno diritto ad un passaggio pedonale per mezzo di una strada interpoderale che attraversa i terreni di proprietà del Sig. e degli eredi e sono messi in Parte_4 Per_3 collegamento tra loro da una strada interpoderale che attraversa il terreno di proprietà altri eredi
. Per_3
In proposito, peraltro, lo stesso ampliamento della servitù pedonale esistente, richiesto dagli odierni appellati e riconosciuto dal Tribunale in adesione alle risultanze della CTU, non modifica il tracciato originario della stessa, confermando il passaggio anche dal fondo servente di proprietà degli eredi come si può evincere dalla rappresentazione grafica riportata dal CTU a pag. 11 Per_3 dell'elaborato peritale. Ed è proprio in tale contesto, dunque, che si pone con particolare evidenza la sollevata questione processuale della mancata integrazione del contraddittorio, la cui rilevanza si coglie alla luce del richiamato principio enunciato dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1900/2025. Il fondamento di tale principio non risiede soltanto nell'esigenza di garantire il diritto di difesa e il contraddittorio, ma soprattutto nella natura stessa dell'azione proposta, che richiede un accertamento unitario e inscindibile delle condizioni per l'imposizione della servitù coattiva. È infatti necessaria una valutazione comparativa di tutti i percorsi alternativi idonei a garantire il conveniente uso del fondo dominante, secondo i criteri di minor danno e minore distanza di cui all'art. 1051, comma 2, c.c. L'esigenza che il passaggio coattivo venga costituito nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti, così che il giudice possa individuare il percorso migliore secondo legge, senza che rilevi la scelta fatta dall'attore selezionandone, se del caso, uno fra i possibili, impone di ritenere che la domanda debba pronunciarsi nei confronti di tutte le parti, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., in modo da soddisfare l'articolato precetto di legge sostanziale (art. 1051 c.c.), che il giudice è chiamato ad applicare. Nel caso di specie, la mancata citazione in giudizio degli eredi proprietari del fondo Per_3 identificato con la particella n. 97, ha determinato l'adozione di una pronuncia che ha disposto l'ampliamento della servitù esistente in modo illegittimo, per assenza del consenso o della partecipazione dei titolari del fondo interessato, in contrasto con l'art. 1051 c.c. e con il principio di effettività del contraddittorio. Né tantomeno risultano meritevoli di pregio le deduzioni degli appellati secondo cui l'obbligo di chiamata in giudizio dei proprietari, identificati genericamente come “eredi , Per_3 rappresenterebbe un ostacolo insormontabile per la parte che agisce per ottenere il riconoscimento del diritto di cui all'art. 1051 c.c., dal momento che non sarebbe noto chi siano tali soggetti o dove si trovino.
5 Tale considerazione non esonera dall'obbligo di integrare il contraddittorio, né giustifica il suo omesso rispetto. I proprietari di tutti i fondi attraversati dal tracciato della servitù sono litisconsorti necessari. In mancanza della loro partecipazione, la sentenza risulterebbe inidonea a produrre effetti esecutivi. Non essendo stato, dunque, ritualmente citato, nel primo grado di giudizio, un contraddittore necessario, e non essendo stata disposta l'integrazione del contradditorio con tale parte processuale nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, quest'ultima deve dichiararsi affetta da nullità insanabile. Siffatta nullità, in ossequio ai principi sanciti dalla Suprema Corte con la recentissima e già richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, non conduce, tuttavia, al rigetto della domanda con la conseguenza che, per tutti i predetti motivi, la causa deve essere rimessa dinanzi al Tribunale di Palmi, in modo che si svolga a contraddittorio integro nei confronti di tutti gli interessati. La rilevata violazione del contraddittorio assorbe ogni altra considerazione sul merito del gravame, dovendosi qui solo precisare che la causa va interamente rimessa al primo Giudice, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
4.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono calcolate tenendo conto del valore della domanda (valore della domanda euro 326,00 ex art 15 c.p.c, con compenso calcolato secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 con valori medi e pertanto: fase di studio della controversia, valore medio: € 131,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 131,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 200,00; fase decisionale, valore medio: € 200,00 e così compenso tabellare (valori medi) € 662,00 per il primo grado, mentre per il secondo grado: fase di studio della controversia, valore medio:€ 142,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio € 142,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 179,00; fase decisionale, valore medio: € 210,00 e così compenso tabellare (valori medi) € 673,00 per il secondo grado).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 471/2019 del Tribunale di Palmi, emessa e depositata in data 09.05.2019 nell'ambito del procedimento recante n. 828/2016 R.G.A.C., così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza;
- per l'effetto, rimette la causa dinanzi al Tribunale di Palmi, assegnando alle parti per la riassunzione il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza;
- condanna, infine, le parti appellate in solido tra loro, alle spese di lite del giudizio che si liquidano in favore di in euro 662,00 per il primo grado e in euro 673,00 per il secondo Parte_1 grado, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
- Pone le spese di ctu del giudizio di primo grado a carico degli appellati in via definitiva. Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 16.09.25.
Cons. est. La Presidente
dott.ssa Ivana Acacia dott.ssa Patrizia Morabito
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