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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5156 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4751/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Camillo Romandini Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4751 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.9.2025,
vertente
TRA
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Nicola Di Tomassi.
APPELLANTE
E
(C.F. e P. IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
difesa dall'avv. Dario Martella.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Piacca all'Ill.ma Corte d'appello adita respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dell'appello proposto,
- NEL MERITO, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 37/2018 dal Tribunale di
Frosinone, nella persona del Giudice O.P. dott.ssa Federica Cellitti, emessa in data 5 gennaio 2017 e depositata il 12 gennaio 2017, resa nella causa iscritta al n. rg. 418/2016, e per l'effetto a) accertare e dichiarare la nullità dei contratti bancari intercorsi tra le parti, ovvero la nullità e/o illegittimità delle clausole relative all'applicazione degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, alle valute
d'uso; b) accertare l'illegittimità dell'addebito delle voci contabili di spesa contestate in narrativa;
c) condannare la banca appellata alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura di
€ 16.149,77 in favore della società appellante, ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, da determinarsi mediante CTU o secondo equità, oltre interessi legali da dì
2 della mora al saldo, oltre al risarcimento del danno subito per effetto dell'illegittimo comportamento della controparte, con interessi ed accessori di legge;
- IN VIA ISTRUTTORIA – previa revoca dell'ordinanza del 16/01/2017 resa dal Giudice di primo grado, si insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'appello adita Voglia ammettere CTU tecnico contabile al fine di calcolare il saldo del rapporto di conto corrente azionato in giudizio, assegnando al CTU i seguenti quesiti:
1) Calcoli il saldo del conto corrente senza alcuna capitalizzazione fino alla chiusura del conto;
2) Calcoli il saldo mediante applicazione di interessi semplici sia attivi, sia passivi, senza alcuna capitalizzazione;
3) Applichi il tasso convenzionale di interesse passivo che risulti espressamente pattuito per iscritto, e, successivamente il diverso tasso effettivamente adottato dalla se più favorevole per CP_2 il correntista;
ove manchi la pattuizione scritta del tasso di interesse, applichi il saggio legale fino al 25.6.1992 (ai sensi della Legge n. 154/92) e successivamente, il tasso di sostituzione indicato dall'art. 117,7° co., lettera a) del D. Lgs. N. 385/1993, con la precisazione che il tasso nominale minimo dei B.O.T. deve applicarsi ai saldi passivi per il correntista
e quello massimo deve applicarsi ai saldi attivi per il correntista;
4) Addebiti la c.m.s. al tasso espressamente pattuito nel contratto – ovvero al diverso tasso effettivamente adottato dalla solo se più favorevole per il correntista – sulla punta massima di CP_2 scoperto registrati nel periodo assunto a base di calcolo, ovvero in base al periodo espressamente pattuito nel contratto di apertura del conto;
5) Addebiti le spese di tenuta conto e le spese diverse dalle imposte, tasse e bolli, nell'ammontare previsto nel contratto, ovvero nel diverso importo variato in senso favorevole per il correntista, con la cadenza periodica prevista dal contratto, in difetto in base al periodo assunto a base di calcolo degli interessi;
6) Nel caso di interessi attivi per il correntista superiori a quelli risultanti dagli estratti conto scalari, effettuare il calcolo senza applicazione di ritenute d'acconto fiscali;
7) In ipotesi di carenza documentale (vuoto contabile) relativa all'inizio del rapporto conservi il saldo così come appare alla data del primo estratto conto disponibile, di contro, in caso di carenza documentale (vuoto contabile) in costanza di rapporto, postuli come avvenuto un unico movimento contabile pari alla differenza tra i due saldi contabili con valuta alla data della ripresa dopo il vuoto contabile;
8) Per i conti accesi specificatamente all'anticipo di documenti (ricevute bancarie – fatture – cambiali ed in genere portafoglio commerciale), che abbiano una loro propria autonomia rispetto al contratto di conto corrente, in applicazione delle medesime metodologie di cui al punto n. 1, con
l'ulteriore precisazione che le competenze, per interessi e le eventuali c.m.s. applicate non devono essere addebitate a valere del conto corrente principale, salva diversa pattuizione contrattuale, ma conteggiate ed addebitate a valere del solo conto acceso specificatamente all'anticipo di documenti.
9) Si chiede inoltre che il CTU verifichi il rispetto dei tassi soglia previsti dai decreti attuativi ex l. 108/96.Verifichi l'eventuale esubero delle soglie usurarie del tasso debitore e della c.m.s. utilizzando le formule di seguito riportate:
3 10) a far data dal 2 aprile 1997 e sino al 31 dicembre 2009, determini il T.E.G. sulla base delle
Istruzioni della Banca d'Italia, Bollettino di Vigilanza del 12.12.2005. Adotti per il predetto calcolo la formula del TEG esplicitata nelle istruzioni periodiche contenute nei DDMM di rilevazione dei tassi e della c.m.s.
11) In riferimento alla c.m.s., il CTU esegua il calcolo, verificando, specificatamente, se gli eventuali esuberi dalla c.m.s. soglia possano ritenersi assorbiti dall'eventuale margine positivo generato dalla differenza tra gli interessi che la Banca avrebbe potuto applicare, fino al limite della soglia, e quelli concretamente applicati
12) In caso di riscontro di tassi usurari:
a) Qualora al momento della conclusione del contratto (ovvero al momento di esercizio dello ius variandi da parte della Banca), il tasso applicato risulti superiore al tasso soglia in base ai dati rilevabili dal primo conteggio di competenze addebitate dalla banca ed esposte nella relativa staffa, nonché dalle movimentazioni di periodo per quanto riguarda le spese e gli oneri inclusi nel calcolo, il tasso applicato risulti superiore al tasso soglia, ridetermini il saldo del conto escludendo tutti gli interessi, a mente dell'art. 1815 c.c., 2° comma;
b) Qualora il tasso applicato dalla banca divenga usurario solo in costanza di rapporto provveda
a rideterminare il saldo del conto, riconducendo, nei periodi per i quali le soglie usurarie siano state superate, sia il tasso, sia la c.m.s. entro i limiti delle soglie.
Si chiede inoltre di essere ammessi alla prova contraria di quella eventualmente formulata ed ammessa della Banca convenuta.
- Con vittoria di spese, competenze del presente giudizio e della precedente fase”.
L'appellata ha così concluso:
“Piaccia a codesta Ecc. Corte di Appello di Roma: in via preliminare, rigettare l'appello principale, perché inammissibile per violazione dell'art.
348 bis c.p.c.; in via principale e nel merito, rigettare l'appello principale, perché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale Civile di
Frosinone n. 37/2018, pubblicata il 12.1.2018, non notificata;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato formulato dalla banca, in riforma delle pagine 4-
5-6 e 7 della sentenza impugnata: in via preliminare di merito: rigettare tutte le domande attoree i) per decorso del termine di prescrizione quinquennale, ex art. 2948, 4 co. c.c. (relativamente agli interessi creditori), per il periodo anteriore al 5.2.2011; nonché, ii) per decorso del termine decennale di prescrizione, per il periodo anteriore al 5.2.2006, o in subordine al 3.11.2005, ex artt. 2220, 2935 e 2946 c.c. e 119 T.U.
Bancario, in relazione alle domande di restituzione e di ripetizione di indebito, per tutte le operazioni anteriori al 5.2.2006, o in subordine al 3.11.2005, sul conto corrente scoperto dall'annotazione di ogni singola operazione ante decennio, o in subordine di ogni singola operazione solutoria ante decennio, ex Cass. Sezioni Unite n. 24418/2010; iii) e comunque, rigettarle per sopravvenuta carenza
4 di interesse ad agire ed improcedibilità delle domande restitutorie, ex artt. 1442 c.c., 120 T.U. bancario e Delibera CICR 9.2.2000.
Nel merito, salvo gravame, rigettare tutte le domande attoree, ivi inclusa quella risarcitoria, perché nulle per omessa specificazione delle rimesse solutorie nonché per carenza di causa petendi, e comunque, infondate e non provate.
In via subordinata e nel merito, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, accertare e dichiarare l'applicabilità, alla fattispecie de qua, per il periodo successivo al 1.7.2000 della capitalizzazione trimestrale, con
l'imputazione dei versamenti ex art. 1194 c.c. e con l'estinzione dapprima degli interessi maturati, e, successivamente, del capitale nonché con applicazione dei tassi di interesse passivi e attivi, delle c.m.s.
e degli altri oneri economici come convenzionalmente pattuiti per iscritto o risultanti dagli estratti conto;
o, in ulteriore ed estremo subordine, con applicazione dei tassi di interesse sostitutivi ex art.
117 T.U.B., mediante applicazione del tasso nominale massimo dei BOT per il computo degli interessi passivi dovuti dal cliente, e del tasso minimo dei BOT per il computo degli interessi attivi dovuti dalla banca;
in via istruttoria, rigettare tutte le richieste istruttorie avversarie, perché inammissibili e non conferenti.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni, rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Frosinone, la Parte_1
e, dopo aver premesso di essere stata titolare del conto corrente CP_2 Controparte_1
affidato n. 100000000237, chiuso il 24.1.2008, eccepiva che l'istituto di credito convenuto aveva applicato per tutta la durata del rapporto interessi ultralegali mai pattuiti,
commissioni e spese non dovute, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c.. L'odierna appellante deduceva inoltre che le somme a debito venivano contabilizzate trimestralmente ad un tasso mai concordato con la banca,
successivamente aumentato per atto unilaterale e mai comunicato alla correntista.
La società attrice chiedeva quindi di: accertare e dichiarare la nullità del contratto bancario intercorso tra le parti, ovvero la nullità e/o illegittimità delle clausole relative
5 all'applicazione degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, alle valute d'uso;
accertare l'illegittimità dell'addebito delle voci contabili di spesa contestate in narrativa;
condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura di € 16.149.77.
2. La banca si costituiva, eccependo in via preliminare la prescrizione Controparte_1
quinquennale, ex art. 2948, comma 4, c.c. (relativamente agli interessi creditori), per il periodo anteriore al 5.2.2011, data di introduzione del giudizio, nonché per decorso del termine decennale di prescrizione, per il periodo anteriore al 5.2.2006, o in subordine, al
3.11.2005, data di presunta messa in mora, in relazione alle domande di restituzione e di ripetizione di indebito, per tutte le operazioni, o in subordine di ogni singola operazione solutoria ante decennio. Nel merito deduceva l'infondatezza di tutte le domande attoree.
3. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 37/2018, pur rigettando preliminarmente l'eccezione di prescrizione, respingeva le domande attoree in quanto infondate. Riteneva in particolare la capitalizzazione trimestrale degli interessi legittima, in quanto conforme al combinato disposto dell'art. 25 D. Lgs. n. 342/1999 e alla delibera CICR del 9 febbraio 2000,
pur trattandosi di un conto acceso nel 1995.
Inoltre il giudice rilevava che l'attrice aveva dedotto la nullità dell'addebito di interessi usurari ed ultralegali, senza allegare quali sarebbero stati gli interessi applicati e in quali periodi si sarebbero verificati i superamenti dei tassi c.d. soglia, nonché la nullità di commissioni non specificatamente pattuite tra le parti senza, tuttavia, indicare quali sarebbero stati gli errori nella contabilizzazione del conto corrente.
Di contro il Tribunale riteneva l'efficacia probatoria piena dell'estratto conto.
4. La ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
6 Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'omesso rilievo della nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia per il periodo antecedente l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, essendo vietata in assoluto la capitalizzazione, sia per il periodo successivo, in assenza di una espressa approvazione della stessa.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva ritenuto erroneamente generiche e non provate le proprie doglianze, sebbene sin dall'introduzione del giudizio fosse stata eccepita la mancata sottoscrizione delle condizioni economiche, con conseguente nullità dell'addebito di interessi ultralegali, commissioni, spese e valute d'uso per tutta la durata dell'intero rapporto. Inoltre erano stati prodotti in giudizio tutti gli estratti conto e una nota di calcolo, con l'indicazione degli interessi, delle spese e delle commissioni non dovute e con il ricalcolo del saldo con applicazione del tasso di sostituzione indicato dall'art. 117, comma 7, T.U.B., senza capitalizzazione.
Con il terzo motivo l'appellante ha chiesto l'ammissione di C.T.U. contabile per il ricalcolo del rapporto di conto corrente.
5. La banca appellata, ha chiesto il rigetto dell'appello.
Inoltre ha formulato appello incidentale condizionato, reiterando l'eccezione di prescrizione del diritto di ripetizione esercitato dalla società attrice - per il periodo antecedente al 5.2.2006 (decennio con riferimento alla data di notifica dell'atto di citazione),
o in subordine al 3.11.2005 (decennio con riferimento alla comunicazione avversaria del
3.11.2005) - in relazione all'eliminazione delle partite (annotazioni in c/c) anteriori al decennio, alla riclassificazione dei saldi, alla ripetizione di somme pagate con effetto solutorio a saldo di partite annotate a debito.
L'appellata ha dedotto che tutti i versamenti intervenuti sul conto corrente decennio rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione avevano natura solutoria.
7 Inoltre la banca ha reiterato anche l'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi creditori calcolati sui saldi attivi per il cliente, ex art. 2948 n. 4 c.c..
6. Il primo motivo d'appello è fondato.
Quanto alla pratica in uso della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la
Corte di Cassazione, a partire dal 1999 (sentenze n. 3096/1999, n. 2374/1999) ha ritenuto nulle le relative clausole, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
All'art. 120, comma 2 T.U.B., con D. Lgs. n. 342/1999 è stato aggiunto che “Il CICR
stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni
poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in
conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli
interessi sia debitori sia creditori”. Il comma 2 dell'art. 2 della delibera CICR del 9.2.2000, a sua volta, dispone che: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa
periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Infine la Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma 3, D.Lgs. n.
342 del 1999 che aveva fatto salva la validità e l'efficacia fino all'entrata in vigore della predetta delibera CICR del 9.2.2000 delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Una volta dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati in relazione a un contratto anteriore al 22.4.2000, data di entrata in vigore della citata delibera CICR, il giudice deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass. n. 24156/2017, n. 24153/2017, n. 17150/2016).
La delibera CICR, all'art. 7, ha previsto la possibilità di adeguamento delle condizioni applicate entro il 30 giugno 2000, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione scritta alla clientela alla prima occasione utile (comunque, entro il
8 31.12.2000), salva la necessità dell'approvazione specifica del correntista, con perfezionamento di un nuovo accordo, qualora le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate (cfr. Cass.
6987/2019).
La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare in alcuni recenti pronunce, che in questa sede si condividono, che, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25,
comma 3, del D. Lgs. n. 342/1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate,
sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass. n. 9140/2020, n. 26769/2019, n. 26779/2019, n.
28215/2024).
Il conto deve pertanto essere epurato da ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi, anche successivamente al 30.6.2000.
7. Il secondo motivo d'appello è parzialmente fondato.
L'attrice ha lamentato l'omessa pattuizione di interessi ultralegali e di commissioni.
La banca ha però prodotto il contratto, sottoscritto dalla correntista la quale non ha mai disconosciuto né la conformità della copia all'originale del contratto di c/c depositato in atti dalla banca, né la sottoscrizione in calce al contratto stesso che deve intendersi riferita anche alle condizioni economiche ivi riportate.
9 Il prospetto di calcolo allegato da parte attrice è solo parzialmente condivisibile, dovendo il saldo del conto essere epurato dell'anatocismo e delle competenze non pattuite e della data contabile delle valute, in assenza di diversa pattuizione.
8. In accoglimento del terzo motivo di appello, è stato quindi nominato C.T.U. contabile al quale è stato chiesto di:
-eliminare la capitalizzazione degli interessi dall'origine del rapporto sino a quando il cliente non abbia espressamente autorizzato un regime di capitalizzazione che ne preveda la pari periodicità;
- effettuare il conteggio secondo la data contabile delle valute, in assenza di diversa pattuizione;
- considerare unicamente le spese contrattualmente previste.
9. Quanto all'eccezione di prescrizione decennale, oggetto di appello incidentale condizionato, il dies a quo della prescrizione decorre dalla data di chiusura del conto, essendo rimesso al giudice verificare se vi siano rimesse di natura solutoria in relazione al saldo rettificato.
Sul punto, anche di recente la Corte di Cassazione ha ribadito che “Nelle controversie
aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle
clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei
versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva
cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal
giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per
quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo
aver rettificato il saldo.” (Cass. n. 7721/2023, Rv. 667221 - 01).
Occorre poi fare riferimento al principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 24418/2010 secondo cui l'azione di ripetizione di indebito
10 proposta dal cliente di una banca è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Il C.T.U. ha evidenziato che negli estratti conto vengono conteggiati interessi passivi determinati applicando il “tasso debitore APC fiduciaria” che corrisponde al tasso debitore per scoperto di conto e di mora pattuito. E' quindi possibile sostenere che tra le parti sussistesse un rapporto di apertura di credito in conto corrente, nonostante non fosse pattuito espressamente un limite al fido concesso.
La Corte di Cassazione ha precisato che “A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti
quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista
con cui far fronte a scoperti del conto non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite
delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha
in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di
credito per somma pari a tale valore monetario.” e che “la predeterminazione del limite massimo
della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di
credito in conto corrente”(cfr. Cass. 23 aprile 1996, n. 3842) (Cass. n. 34997/2023).
Nel caso in esame, sulla base degli elementi indiziari sopra evidenziati, si può ritenere che la mancata predeterminazione di un limite del fido corrispondesse alla volontà delle parti.
A ciò bisogna aggiungere che, come sopra osservato, l'individuazione di eventuali rimesse solutorie andrebbe effettuata sul saldo rettificato, cioè epurato di tutte le annotazioni a debito sopra indicate.
Difatti “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla
declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative 11 e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione
e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e
dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a
decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento
determinato dopo aver rettificato il saldo. (Cass. n. 7721/2023, Rv. 667221 - 01).
Per quanto riguarda infine l'eccezione di prescrizione quinquennale relativa agli interessi attivi, pure deve ritenersi che, in costanza di rapporto, non siano sorti crediti esigibili,
suscettibili di prescrizione.
9. Sulla base dei calcoli della C.T.U. e in parziale accoglimento dell'appello deve quindi essere riconosciuta la somma di € 2.991,07 in favore della società appellante, oltre interessi legali dal 3.11.2015 al saldo, ossia dalla data della richiesta di restituzione dell'indebito.
Tenuto conto dell'accoglimento marginale delle pretese attoree sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e per porre a carico di entrambe le parti in solido le spese di C.T.U., liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante della somma di € 2.991,07, oltre interessi legali dal 3.11.2015 al saldo;
2) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
3) Pone a carico di entrambe le parti in solido le spese di C.T.U..
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 16.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Camillo Romandini
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