Sentenza 15 marzo 1999
Massime • 1
Con riguardo alla determinazione dell'indennità di esproprio per i suoli edificabili, la riduzione del 40 per cento, prevista dall'art. 5 bis legge 359 del 1992, ed esclusa ove il soggetto espropriato convenga la cessione volontaria del bene, si applica non per il semplice fatto che sia mancata l'adesione all'offerta di indennizzo dell'espropriante, ma solo allorché risulti, dalla determinazione giudiziale, che l'indennità offerta era inadeguata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/1999, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 15 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA Presidente
Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore
Dott. Enrico ALTIERI Consigliere
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE di CAPUA, in persona del sindaco dott. Aldo Mariano, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Mirabello 26, presso l'avv. Pasquale Iannuccilli, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
REALE Rosalba
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n.2949 del 27.11/10.12.96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/99 dal Relatore Cons.G.Cappuccio;
Udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni Lo Cascio, che ha concluso per l'accoglimento del II motivo di ricorso e rigetto del I^;
Svolgimento del processo
Con sentenza 27.11/10.12.96 la Corte d'appello di Napoli ha determinato in lire 147.100.227 la indennità d'esproprio spettante a Rosalba Reale -dimidiata ai sensi dell'art. 5bis L.359/92, ma non decurtata del 40%- per l'ablazione di un suo terreno sito in Capua, località Ponticelli, di mq. 2653 e destinato alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica.
La Corte d'appello, dopo aver escluso la legittimazione passiva della Cooperativa Edilizia So.Ge.Co., concessionaria del suolo espropriato, accertava, sulla base della c.t.u. esperita, la vocazione edificatoria, legale e di fatto, del terreno, ne rivalutava il valore venale -stimato dal c.t.u. alla data dell'occupazione (giugno 1987)- alla data dell'esproprio, mediante applicazione del coefficiente istat 1,3858 -relativo all'indice dei prezzi al consumo nel periodo. L'indennità, calcolata nella seminsomma tra valore venale e reddito dominicale coacervato, non veniva ridotta del 40% perché l'indennità offerta dal Comune era di gran lunga inferiore a quella dovuta.
Quanto all'indennità di occupazione, veniva liquidata sulla base del valore venale e, su entrambe le indennità, venivano concessi gli interessi legali mentre veniva respinta, per difetto di prova, la richiesta del maggior danno.
Spese processuali a carico del Comune.
Contro la sentenza, notificata il 28.03.97, proponeva ricorso per cassazione, con atto notificato il 27.0637, il Comune di Capua, avanzando due motivi di censura. Non si è costituita l'intimata Reale.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si deduce il difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile d'ufficio, costituito dalla errata individuazione della data del decreto d'esproprio nel maggio 1993 (mentre il decreto sarebbe stato emanato, invece, il 14.10.92) errore dal quale è derivata l'applicazione di coefficienti di rivalutazione inesatti e una indennità diversa da quella dovuta.
Il motivo è inammissibile. In sostanza, si deduce che la data di emissione del decreto d'esproprio era diversa da quella del 13.5.93 indicata dalla sentenza sia nel dispositivo che nella parte motiva. L'errore, così configurato, non dipende da una carente valutazione del documento, o da un apprezzamento errato della sua portata, ma consegue alla mera percezione di un contenuto testuale del tutto differente da quello risultante dagli atti: errore di fatto, quindi, su di un elemento non controverso tra le parti, anche se decisivo (l'applicazione del coefficiente 1,3858 anziché di quello 1,352124 comporta un maggior risarcimento di circa tre milioni). L'errore, tipicamente revocatorio, non può però costituire motivo di ricorso per cassazione e doveva invece essere denunciato ai sensi dell'art. 395 n.4 cpc. Col secondo motivo di censura si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5bis della legge 359/92 sostenendo che, poiché la norma richiamata non prevede un preciso sistema di determinazione dell'indennità provvisoria, il criterio per applicare o meno la riduzione del 40% non può essere costituito dalla congruità dell'offerta, ma dalla volontà delle parti di addivenire alla cessione volontaria. In sostanza, poiché la non congruità dell'offerta, in mancanza di un valido sistema di ancoraggio, non può essere ascritta a colpa dell'ente espropriante, colpa da sanzionare con un maggior esborso, l'interpretazione che la sentenza impugnata accoglie della norma è errata e riprova di tale errore è data dalla ordinanza 13.2.96 con cui la Corte d'appello di Salerno ha sollevato q.l.c. dell'art. 5bis per non aver previsto l'esclusione della riduzione quando sia offerta una indennità non congrua. La censura non è fondata. Ne appare errato il presupposto della carenza di attendibili criteri economici di valutazione, assunto al quale consegue un giudizio di assoluta arbitrarietà dell'estimo e, conclusivamente, il rifiuto di ogni accertamento giudiziario oggettivo del valore immobiliare. Ma non condivisibile risulta anche l'interpretazione dell'art. 5bis, proposta nel senso che tale norma rimette la cessione alla mera adesione del proprietario all'offerta di indennizzo, senza consentire alcuna diversa lettura. Secondo l'iter della procedura espropriativa fissato dal titolo II della legge 865/71 e successive modifiche, all'offerta dell'indennità provvisoria segue uno spatium deliberandi di trenta giorni, durante il quale il proprietario può convenire la cessione volontaria. Nel silenzio, l'indennità si intende rifiutata e l'autorità procedente [ secondo il testo originario, il prefetto] ne ordina il deposito, provvedendo quindi ad emetttere il decreto d'esproprio, mentre [secondo il testo originario, il P.G.R.] richiede all'apposita commissione la determinazione dell'indennità definitiva, contro la quale sia il privato che l'espropriante possono proporre opposizione, rimanendone altrimenti vincolati. Poiché è evidente che, dopo l'emissione del decreto d'esproprio, la cessione volontaria sarebbe nulla per mancanza d'oggetto, la possibilità di cessione si esaurisce con il decorso del termine di trenta giorni dalla notifica dell'offerta e quindi, di norma, con l'adesione alla indennità provvisoria, non essendo previste, per la ritualità dell'iter, trattative sull'offerta.
Se, quindi, venisse accolta l'interpretazione proposta dal ricorrente, ne risulterebbe svalutato ogni controllo di congruità dell'offerta, che il legislatore ha inteso affidare, da un lato, ad un organo amministrativo collegiale, composto da esperti di varia provenienza, operante con carattere di continuità -e quindi con funzione uniformatrice- e rigorosamente estraneo ai due soggetti del rapporto espropriativo e, dall'altro, al giudice dei diritti. E, sempre presente l'ovvia considerazione che in tanto la cessione del bene può intervenire in quanto non sia stato ancora decretato l'esproprio e che in tanto l'a.g.o. può essere adita in quanto il decreto d'esproprio sia stato emesso, ne risulterebbe che il ricorso alla giustizia importerebbe in ogni caso una riduzione dell'indennità del 40%, con una sorta di automatismo del tutto indifferente alle ragioni -ed all'esito- dell'invocata tutela. Se si aggiunge che la determinazione dell'indennità provvisoria avviene al di fuori di ogni regola e controllo e che espropriante può essere anche un soggetto privato, ovviamente ispirato al principio del profitto, il contrasto con l'ordinamento giuridico risulta tale da imporre quella diversa ricostruzione del dettato legislativo che l'interpretazione sistematica consente. Se, infatti, si considera che il legislatore intendeva impedire le opposizioni alla stima dettate da intenti speculativi o dilatori e non la tutela del cittadino di fronte a prevaricazioni degli enti pubblici esproprianti -o dei privati appaltatori, concessionari, delegatari, ove incaricati della procedura- la ragione della riduzione deve essere rinvenuta nella adeguatezza dell'indennità offerta e non accettata e, viceversa, la esclusione dell'abbattimento nella inadeguatezza. In tal senso appare determinante il riferimento alla cessione volontaria. Se, infatti, tale cessione costituisce (Cass. 2513/94) "un contratto pubblicistico la cui connotazione caratteristica consiste nel fatto che il trasferimento volontario si correla in modo vincolante ai parametri di legge stabiliti per l'indennità dovuta per l'ablazione, dai quali non è possibile in alcun modo distaccarsi", tanto che anche nel calcolo del "corrispettivo" della cessione trova applicazione l'art 5 bis sopravvenuto in corso di causa (Cass. 6554/94; 7606/94) ed è sufficiente una cessione salvo conguaglio per escludere la riduzione (Corte Costit. 442/93), sembra logico concludere che è solo l'opposizione alla giusta indennità che rende applicabile la riduzione. Non sembra poi che la dimostrazione della propria disponibilità a cedere il bene per la giusta indennità di legge imponga al privato formalità particolari, dato il meccanismo legislativo che, vincolando anche l'ente espropriante alle determinazioni della Commissione provinciale (ragione ripetutamente addotta per escludere, medio tempore, la mora dell'espropriante), non consente cessioni per un importo diverso da quello della stima definitiva, salva sempre, si presume, la possibilità per l'ente di ricorrere a negozi traslativi di diritto privato, ipotesi che esula, però, dalla disciplina dell'espropriazione e dal problema in esame. Rimane da considerare il divano tra valore accertato ed indennità provvisoria offerta, la cui entità deve, a giudizio del collegio e considerato che l'indennizzo costituisce il punto di equilibrio tra interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e interesse del privato alla conservazione del bene (Corte Cost. 369/96 õ.9.3), esprimersi in termini di assoluta inadeguatezza : giudizio di merito che implica di norma il rinvio -in tal senso deve leggersi la richiesta di cassazione con rinvio avanzata dal P.M.- se, nel caso, la sentenza impugnata non si fosse già espressa precisando che "l'indennità offerta è di gran lunga inferiore a quella dovuta" e configurando quindi quella assoluta incongruità che le oscillazioni fisiologiche dei giudizi di stima non possono spiegare. Il ricorso va perciò rigettato senza rinvio. Non luogo a provvedere sulle spese, perché l'intimata non si è costituita.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1999
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 1999.