Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/05/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G.2483 /2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2483/2024 R.G. promossa da:
C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
PELIZZARI PAOLA , con elezione di domicilio in presso avv. PELIZZARI PAOLA;
e
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
degli avv. BONSIGNORE MARZIA , con elezione di domicilio in VIA MAGNANI
RICOTTI, 8 28100 NOVARA, presso e nello studio dell'avv. BONSIGNORE
MARZIA;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
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PARTE RICORRENTE conclusioni ◼ DISPORSI l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1
entrambi i genitori con collocazione paritetica presso i genitori (15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre); la figlia manterrà la residenza anagrafica a Mede (PV); ◼
DISPORSI il mantenimento diretto della figlia minore , da parte di ciascuno Per_1
dei genitori, nei periodi di competenza, senza nulla dover corrispondere all'altro a titolo di contributo;
◼ DISPORSI l'assegnazione della casa coniugale sita in Mede (PV) via
Mulino n. 33/2 al marito unitamente agli arredi che la compongono (così come deciso in sede di separazione), ◼ PORSI a carico dei genitori l'obbligo di sopportare le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. Per l'individuazione delle spese straordinarie si fa riferimento al protocollo Tribunale di Pavia. Dette spese, se anticipate da un genitore, dovranno essere rimborsate dall'altro genitore entro e non oltre 15 giorni dall'esborso effettuato. ◼ DISPORSI che l'Assegno Unico Universale
o qualsiasi altro emolumento versato dallo stato quale aiuto alla famiglia venga incassato dai genitori al 50% ciascuno;
◼ DISPORSI che le detrazioni fiscali vengano riconosciute al coniuge che sostiene le spese relative;
CONCLUSIONI RESISTENTE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
NEL MERITO In via principale − pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lettera b) della
L. n. 898/1970, anche con sentenza parziale non definitiva ai sensi dell'art. 473 bis.22 comma 4 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 01.06.2019 a
SA OM (PV), dai signori e Controparte_1 Parte_1
, come risulta dall'atto n. 2 Parte I Serie - dei Registri dello Stato Civile di
[...]
detto Comune;
− mandare all'Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti necessari;
− disporre che la signora perda il cognome del marito che CP_1
aveva aggiunto al proprio in seguito al matrimonio;
− affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Per_1
2 ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, mantenendo la dimora e la propria residenza anagrafica presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e degli arredi in essa contenuti;
− disporre che il signor possa vedere e tenere con sé la figlia minore con i seguenti Parte_1 Per_1
tempi di cura: in caso di accordo: ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la signora e preavviso al medesimo di almeno 24 ore, nel rispetto degli CP_1
impegni scolastici sportivi e sociali della minore;
in mancanza di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal sabato mattina sino alla domenica sera;
nel periodo scolastico, due pomeriggi a settimana, individuati in accordo tra i genitori in base ai rispettivi impegni lavorativi, dal termine delle lezioni scolastiche e sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola, nelle settimane in cui trascorrerà il week end con la madre e un pomeriggio nelle settimane in cui Per_1
trascorrerà invece il week end con il padre;
durante le vacanze estive il signor
[...]
trascorrerà con la figlia quindici giorni (anche non consecutivi) di vacanza, Pt_1
con comunicazione alla madre del luogo e del periodo prescelti entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, trascorrerà con Per_1
un genitore la Vigilia di Natale sino al mattino successivo e con l'altro dalla mattina di
Natale sino a Santo Stefano compreso, San Silvestro e Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro; durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, Pasqua e
Pasquetta con un genitore e con l'altro l'anno successivo;
ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno mentre quello della Per_1
figlia verrà trascorso dalla minore con entrambi;
il criterio dell'alternanza regolerà tutte le altre festività corrispondenti quelle scolastiche;
− disporre che le parti seguano un percorso di coordinazione genitoriale e/o mediazione familiare e/o qualsiasi altro tipo di supporto psico-sociale ritenuto opportuno dal Giudice, al fine di contenere la reciproca conflittualità e sviluppare un canale di comunicazione funzionale a garantire
3 il preminente interesse della minore, individuando e nominando il professionista ritenuto più adatto;
− porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento indiretto della figlia corrispondendo alla madre, la somma Per_1
mensile di € 350,00, rivalutabile dopo un anno e ad ogni anno secondo gli indici ISTAT
(FOI); − disporre che i genitori provvedano a sostenere le spese straordinarie relative alla figlia minore , nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo del Per_1
Tribunale di Pavia del 09.11.2016; − disporre che l'assegno unico universale venga percepito per intero dalla signora Con vittoria di anticipazioni, spese CP_1
e competenze di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Ci si oppone all'ammissione della prova per testimoni così come articolata da parte ricorrente, con i testimoni indicati, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta.
4 FATTO E DIRITTO
La domanda di scioglimento deve essere accolta in quanto fondata. Invero, le prove documentali depositate (verbale di separazione consensuale omologato – 16.7.2018) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale per la separazione.
Si deve pertanto concludere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Nella fattispecie sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lett b) della L.
1.12.1970 n. 898 e s.m.i. per la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dedotto in giudizio.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente le questioni ancora controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria, qualora le parti non raggiungano un auspicabile accordo nelle more dell'udienza.
Le spese di lite dovranno essere regolate con la sentenza definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così statuisce:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto celebrato in data
01.06.2019 a SA OM (PV), dai signori Controparte_1
e , trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Parte_1
Comune atto n. 2 Parte I Serie;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza
4) spese alla sentenza definitiva
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 14.5.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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