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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1478/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSA Parte_1 C.F._1
ANGELA STEFFENINI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FABIO RIZZO
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M.
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con pronuncia di addebito della relativa responsabilità a carico del marito GN;
Controparte_1 B) Condannare il GN a contribuire al mantenimento della moglie Controparte_1
GNa nella misura di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Parte_1 secondo l'indice ISTAT;
C) Disporre il c.d. affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_1 Per_2
, con collocazione abitativa presso la madre;
[...]
D) disporre che il signor possa vedere e stare con le figlie minori secondo i tempi e le CP_1
modalità che verranno definite in corso di giudizio;
in linea di massima, a fine settimana alternati (dal venerdì sera dopo cena alla domenica sera), ed uno/due pomeriggi infrasettimanali, (uno nelle le settimane in cui le figlie trascorrono il weekend con il padre);
E) Condannare il GN al pagamento, a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento ordinario delle due figlie, della somma di euro 350,00 mensili ciascuna, per un totale di euro 700,00, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, da versarsi alla madre GNa entro il giorno 5 di ogni mese, e oltre al pagamento del 50% Parte_1
delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Milano;
F) Disporre che il GN sia tenuto, a titolo d'integrazione del contributo Controparte_1
al mantenimento delle figlie, a concorrere al pagamento del 50% del canone di locazione della casa coniugale o di altro immobile che costituirà l'abitazione della signora Parte_1
e delle bambine, nonché al pagamento di tutte le spese comunque connesse all'occupazione dell'immobile, sempre nella misura del 50%;
G) Disporre che l'assegno unico e universale di cui al D.Lgs. 230/2021 sia di competenza esclusiva della madre GNa Parte_1
H) I genitori daranno il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio per sé e per le figlie;
I) Con vittoria di competenze professionali e spese di causa.”
Conclusioni per Controparte_1
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Respingere le domande, argomentazioni, istanze tutte formulate dalla ricorrente, perché inammissibili, improponibili e, comunque, infondate in fatto e diritto;
3) Pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi con addebito nei confronti della signora Parte_1
4) Affidare le figlie e in maniera condivisa ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori, i quali, pertanto, eserciteranno congiuntamente e paritariamente la correlativa responsabilità genitoriale, obbligandosi ad assumere congiuntamente e paritariamente
(tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie) le decisioni di maggiore interesse le stesse. Per la decisione delle questioni di cd. ordinaria amministrazione, invece, la responsabilità genitoriale sarà esercitata dai genitori separatamente. Le figlie minori continueranno ad essere collocate prevalentemente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica presso la casa coniugale;
5) Disporre che il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà vedere le figlie nei seguenti
i periodi:
- a fine settimana alternati dal venerdì nel tardo pomeriggio sino alla domenica sera quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- un pomeriggio infrasettimanale quando è il week-end di spettanza paterna e due giorni consecutivi quando non è il week-end di spettanza paterna, riportando le figlie a casa della madre dopo cena;
-se del caso, prendendo le figlie dalla baby sitter;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (con periodo da concordare entro la fine di maggio di ogni anno);
-Il 25 aprile, il 01 maggio e il 02 giugno verranno gestiti con l'alternanza; a partire dall'anno
2025 inizieranno con il padre;
-Le vacanze di Natale verranno così gestite: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio sempre con l'alternanza, da quest'anno staranno con la madre dal 31 dicembre al 06 gennaio;
-anche le vacanze pasquali saranno gestite con alternanza tra i genitori;
6) Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento delle figlie minori e , la Persona_1 Persona_2 somma complessiva di € 400,00 (Euro 200,00 per figlia), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
7) Disporre che la sig.ra possa incassare il 100% dell'assegno unico Parte_2 universale;
8) Disporre che le spese extra assegno relative alle figlie, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, siano suddivise al 50% tra i genitori;
9) Disporre che il sig. concorra al canone di locazione per una somma Controparte_1
non superiore ad Euro 200,00, per la casa coniugale sita in Paullo (MI) Via Milano n.177; tutte le utenze di luce, gas e comunque le spese attinenti alla casa saranno a carico della moglie;
10) Disporre che in caso di spostamenti nazionali di lungo raggio ed internazionali delle figlie, sarà necessario il previo consenso scritto dell'altro genitore, fermo restando il diritto al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di entrambi i genitori e dei figli minori;
11) Con vittoria di compensi professionale e rimborso spese di causa”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 24.7.2024 ha adito il Tribunale di Lodi al Parte_1
fine di ottenere la separazione personale da . Parte ricorrente inoltre ha Controparte_1 chiesto l'addebito della separazione al marito, la regolamentazione in ordine alle figlie minori Per_ e la condanna del resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo di Persona_1
mantenimento per le figlie, la somma mensile di € 700,00, nonché il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé.
Con comparsa depositata in data 18.10.2024, si è costituito , il quale ha Controparte_1
aderito alla domanda di separazione personale delle parti, domandando, a sua volta, l'addebito della separazione alla moglie, la regolamentazione in ordine alle figlie minori Persona_1
Per_ e nonché contestando le ulteriori domande formulate da parte ricorrente.
Parte resistente, inoltre, ha chiesto che, trascorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Marocco Parte_1 Controparte_1
in data 28.8.2014 (matrimonio trascritto nei registri del Comune di Paullo al n. 42, parte II, serie Per_ C, anno 2019) e dalla loro unione sono nate due figlie, il 6.8.2015 e il Persona_1
22.12.2017.
3. Innanzitutto, deve essere accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.c. In particolare, depongono in tal senso la separazione di fatto esistente tra le parti, protrattasi ininterrottamente per un periodo rilevante e l'adesione del resistente alla domanda di separazione.
Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesta da entrambe le parti, in conformità al parere del PM.
4. Entrambe le parti hanno domandato l'addebito della separazione all'altro coniuge. La ricorrente, in particolare, a fondamento della domanda di addebito ha posto, da un lato, le condotte violente poste in essere dal marito durante tutto il corso del matrimonio, e, dall'altro lato, l'abbandono della casa coniugale da parte del marito.
Il resistente, invece, ha contestato i fatti come descritti dalla ricorrente, negando recisamente sia le violenze sia l'abbandono della casa coniugale;
il predetto inoltre ha dedotto che la moglie gli farebbe vedere le figlie soltanto quando vuole lei (cfr. pag. 8 comparsa).
4.1 Come noto, l'art. 151 co. 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Per pacifica giurisprudenza, condivisa da questo Collegio, “Ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ. 18.3.1999, n. 2444; conforme, ex multis, Cass. civ.
23.08.2012, n. 14610).
Orbene, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma occorre accertare se “tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa era intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicché , in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. 17 maggio 2017 n.
12392; Cass. 18 settembre 2003, n. 13747; Cass. 28 settembre 2001, n. 12130).
In altre parole, la separazione è addebitabile ad uno dei coniugi soltanto qualora il comportamento di quest'ultimo sia stato tale da determinare la crisi della coppia, dovendo dunque necessariamente sussistere il nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare.
Di contro, non può essere resa la pronuncia di addebito ove emerga che la crisi coniugale abbia radice in una irriducibile incompatibilità caratteriale piuttosto che in un comportamento dell'uno o dell'altro coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio cui attribuire la sua crisi irreversibile (Cass. civ. ordinanza 21.9.2016 n. 18541). Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio valgono i principi di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, incombe sulla parte che lo allega l'onere di provare sia la violazione dei doveri coniugali in capo all'altro coniuge sia la loro diretta incidenza sulla crisi familiare.
Tra i comportamenti posti in violazione degli obblighi coniugali di fedeltà, assistenza morale e materiale e di collaborazione, idonei a giustificare la pronuncia di addebito, viene in rilievo l'abbandono senza giustificato motivo della casa coniugale. Detto contegno, infatti, è ex se idoneo a cagionare la crisi coniugale, stante l'unilaterale e ingiustificata interruzione della convivenza e la conseguente disgregazione del nucleo familiare.
Tuttavia, un siffatto comportamento non concreta tale violazione laddove si provi – e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato da una giusta causa, ossia quando è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o è intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata
(Cass. 10 giugno 2005 n. 12373). In questi casi, infatti, l'allontanamento dalla casa familiare è
l'effetto, e non la causa, della frattura del vincolo.
4.2 Facendo applicazione di tali principi di diritto e giurisprudenziali al caso in esame, deve essere anzitutto rigettata la domanda di addebito formulata da mancando la Parte_1
prova non solo delle condotte aggressive poste in essere dal marito ma soprattutto della diretta connessione causale tra tali condotte e la crisi coniugale. Né tale carenza probatoria avrebbe potuto essere superata attraverso la prova orale, chiesta dalla ricorrente, risultando i relativi capitoli di prova inammissibili, in quanto aventi ad oggetto circostanze generiche, valutative, nonché irrilevanti ai fini della presente decisione.
L'addebito non può essere riconosciuto neppure per l'asserito abbandono della casa coniugale.
Ed infatti, pur essendo pacifico che ha lasciato la casa coniugale Controparte_1
l'1.4.2024, deve ritenersi che l'uscita del marito dall'abitazione sia intervenuta quando ormai la convivenza era divenuta intollerabile, come emerge dalle stesse allegazioni della ricorrente, la quale dà atto che i rapporti della coppia fossero ormai da tempo deteriorati.
4.3 Analogamente non merita accoglimento la domanda di addebito formulata dal resistente, il quale non ha neppure indicato in modo chiaro e preciso in cosa sarebbe consistita la violazione doveri matrimoniali posta in essere dalla moglie. Il resistente, infatti, dopo aver contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, si è limitato a dedurre – in modo del tutto generico – che “Per le ragioni tutte sopra esposte e per quelle che ancora si dirà, sussistono gli estremi a che la separazione sia addebitata alla moglie;
infatti, a ciò si deve aggiungere che la moglie fa vedere le figlie al padre soltanto quale vuole lei, all'incirca una volta a settimana”
(cfr. pag. 8 comparsa costituzione). Per_ 5. Per quanto attiene all'affido e al collocamento delle minori e non vi Persona_1
sono ragioni per discostarsi dalla richiesta di affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, formulata da entrambe le parti.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., infatti, “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi”.
L'affido condiviso, dunque, rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità e costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori prevista dall'art. 337 ter
c.c., è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore
(337 quater c.c.).
Per_ Pertanto va disposto l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocamento abitativo prevalente presso la madre.
5.1 Per quanto riguarda il regime delle visite paterne, il padre – fatta salva diversa prassi instaurata medio tempore tra le parti – potrà vedere e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle 19.00;
- due giorni durante la settimana dall'uscita da scuola fino alla sera alle 20.30, con un pernotto nelle settimane in cui il week-end è di competenza della madre.
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al
6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze estive, tre settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
6. Al fine di decidere in ordine al mantenimento delle minori, occorre analizzare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti.
in sede di ricorso, ha dato atto di lavorare come collaboratrice scolastica con Parte_1
contratto a chiamata presso la scuola primaria di Caleppio di Settala. Con la prima memoria, poi, la ricorrente ha riferito di aver stipulato un contratto a tempo determinato (dall'11/10/2024 fino al 30/6/2025) presso l'I.C. Comprensivo Curiel di Paullo, quale ATA supplente temporanea con un trattamento economico annuo lordo pari ad € 17.796,74 (doc. 13 parte ricorrente). La ricorrente, sentita dal Collegio all'udienza del 19.11.2024, ha dichiarato: “ho stipulato un nuovo contratto, non è più a chiamata, è un contratto annuale, arriva fino al 30 giugno
[…]l'assegno unico è di circa 400,00 euro;
io lo sto percependo da settembre 2022 al 50%, sono circa €199,00; l'affitto è di 627,00 euro, comprensivo delle spese condominiali;
il mio primo stipendio è stata di € 865,00; io lavoro nella sede di Tribbiano, ci vado con il pullman, pago circa 2 euro a biglietto;
le bimbe prendono il pulmino, il costo mensile è di € 22,00 a bambina;
la mensa ammonta a € 3,80 a pasto per ciascuna bambina”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che la stessa ha percepito in relazione all'anno 2023 € 4.155,95 dal Ministero (doc. 7 parte ricorrente) ed € 1.635,76 dall'INPS (doc.
8 parte ricorrente).
, in sede di costituzione, ha riferito di lavorare come magazziniere Controparte_1
carrellista con contratto a tempo indeterminato per il quale percepisce uno stipendio mensile netto di circa € 1.600,00.
Lo stesso, sentito all'udienza del 19.11.2024, ha dichiarato: “io lavoro a Pioltello, ci metto circa
20 minuti, vado in macchina perché con i mezzi ci metterei due ore;
io lavoro dalle 8 alle 17, il lunedì inizio alle 7 quando serve e faccio un'ora di straordinario;
senza extra io prendo circa
€ 1.400,00/1.500,00 al mese per 14 mensilità; io lavoro lì da marzo 2021”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che ha Controparte_1 dichiarato un reddito complessivo pari ad € 22.898,00 in relazione all'anno 2021, € 24.991,00 in relazione all'anno 2022, € 25.651,00 in relazione all'anno 2023 (cfr. dichiarazioni redditi allegale alla comparsa costituzione).
6.1 Ebbene, tenuto conto della situazione economica delle parti come sopra ricostruita, dell'età
Per_ di e (9 anni e 7 anni) e dei tempi di permanenza delle minori presso Persona_1 ciascuno dei genitori e considerata la disponibilità del resistente a lasciare l'assegno unico (pari a circa € 400,00) per intero alla moglie, si ritiene equo fissare in € 520,00 al mese il contributo paterno per il mantenimento delle figlie (pari a € 260,00 per figlia).
Quanto alle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di
Milano, devono essere poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno.
6.2 Per quanto riguarda l'assegno unico si prende atto che lo stesso sarà percepito interamente dalla ricorrente, avendo il resistente rinunciato alla quota di sua spettanza.
7. Quanto alla domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente, come noto, ai sensi dell'art. 156 c.c., tale diritto sorge qualora il coniuge, cui non è addebitabile la separazione, sia privo di adeguati redditi propri ovvero di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. 7.1 Tutto ciò considerato, non può essere accolta la domanda di mantenimento formulata da tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti, Parte_1
come sopra ricostruita e considerato il fatto che il resistente presumibilmente dovrà sostenere oneri per il reperimento di un'abitazione. Al riguardo, si osserva che pur essendo vero che sino a dicembre 2022 non ha mai lavorato ma si è dedicata completamente Parte_1
alla famiglia, tuttavia la stessa ormai da due anni ha iniziato a lavorare e a ottobre 2024 ha sottoscritto un contratto a tempo determinato come ATA. Non può pertanto ritenersi che la ricorrente sia priva di redditi, né del resto è stato allegato che il tenore di vita della famiglia fosse elevato durante il matrimonio.
8. Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili le ulteriori domande formulate da entrambe le parti, relative al pagamento del canone di locazione e alle utenze. Come noto, è esclusa la possibilità di un simultaneus processus tra l'azione di accertamento/condanna e il giudizio di separazione. Ed infatti, tali domande sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nello stesso processo, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti, connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., non richiamato dal successivo art. 40, il quale consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione
“per subordinazione” o “forte”.
9. La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso l'anno di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
10. In punto di spese, ritiene questo Tribunale che il comportamento processuale della ricorrente, la quale non ha aderito senza giustificato motivo alla proposta transattiva del
Collegio, sia suscettibile di valutazione in relazione alla decisione sulle spese del giudizio.
Ai sensi dell'art. 91 co.1 secondo periodo c.p.c., infatti, il Giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”. Viene così regolamentata, sulle spese di lite, l'incidenza dell'ingiustificato rifiuto di una proposta transattiva, in adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il momento deliberativo conclusivo del procedimento non è più solo giudizio sull'oggetto del procedimento, ma anche giudizio sul comportamento dei litiganti (Cass. civ. 20 agosto 2010, n. 18810).
Pertanto, nel caso di specie, la ricorrente va condannata, ex art. 91 co. 1 secondo periodo c.p.c., al pagamento, delle spese processuali maturate dopo la proposta conciliativa che si traducono nella liquidazione della sola fase decisionale (liquidata secondo i parametri minimi di cui al d.m. 147/2022 tenuto conto delle difese e del rito), così come da dispositivo. Con riguardo alle fasi antecedenti, invece, in considerazione della reciproca soccombenza (quanto alle domande di addebito) e del sostanziale accordo quanto ad affido collocamento e visite, le spese sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
i quali si sono sposati con matrimonio civile in Marocco in data 28.8.2014 (matrimonio trascritto nei registri del Comune di Paullo al n. 42, parte II, serie C, anno 2019);
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Paullo di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) rigetta le domande di addebito reciproco formulate da entrambe le parti;
Per_ 4) affida e in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie secondo il seguente calendario, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle
19.00;
- due giorni durante la settimana dall'uscita da scuola fino alla sera alle 20.30, con un pernotto nelle settimane in cui il week-end è di competenza della madre;
- nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al
6 gennaio;
- le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
6) dichiara tenuto a corrispondere a a far data dalla Controparte_1 Parte_1
domanda, la somma mensile di euro 520,00, a titolo di contributo di mantenimento delle due figlie, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici
Istat dei prezzi al consumo;
7) pone le spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano,
a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna;
8) rigetta la domanda di mantenimento formulata da Parte_1 9) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti;
10) dispone come da separata ordinanza per il proseguo del giudizio;
11) compensa le spese di lite tra le parti quanto alle fasi di studio, introduttiva e trattazione e condanna parte ricorrente a corrispondere al resistente le spese di lite relative alla fase decisionale, che si liquidano in € 1.453,00 oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1478/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSA Parte_1 C.F._1
ANGELA STEFFENINI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FABIO RIZZO
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M.
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con pronuncia di addebito della relativa responsabilità a carico del marito GN;
Controparte_1 B) Condannare il GN a contribuire al mantenimento della moglie Controparte_1
GNa nella misura di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Parte_1 secondo l'indice ISTAT;
C) Disporre il c.d. affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_1 Per_2
, con collocazione abitativa presso la madre;
[...]
D) disporre che il signor possa vedere e stare con le figlie minori secondo i tempi e le CP_1
modalità che verranno definite in corso di giudizio;
in linea di massima, a fine settimana alternati (dal venerdì sera dopo cena alla domenica sera), ed uno/due pomeriggi infrasettimanali, (uno nelle le settimane in cui le figlie trascorrono il weekend con il padre);
E) Condannare il GN al pagamento, a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento ordinario delle due figlie, della somma di euro 350,00 mensili ciascuna, per un totale di euro 700,00, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, da versarsi alla madre GNa entro il giorno 5 di ogni mese, e oltre al pagamento del 50% Parte_1
delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Milano;
F) Disporre che il GN sia tenuto, a titolo d'integrazione del contributo Controparte_1
al mantenimento delle figlie, a concorrere al pagamento del 50% del canone di locazione della casa coniugale o di altro immobile che costituirà l'abitazione della signora Parte_1
e delle bambine, nonché al pagamento di tutte le spese comunque connesse all'occupazione dell'immobile, sempre nella misura del 50%;
G) Disporre che l'assegno unico e universale di cui al D.Lgs. 230/2021 sia di competenza esclusiva della madre GNa Parte_1
H) I genitori daranno il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio per sé e per le figlie;
I) Con vittoria di competenze professionali e spese di causa.”
Conclusioni per Controparte_1
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Respingere le domande, argomentazioni, istanze tutte formulate dalla ricorrente, perché inammissibili, improponibili e, comunque, infondate in fatto e diritto;
3) Pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi con addebito nei confronti della signora Parte_1
4) Affidare le figlie e in maniera condivisa ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori, i quali, pertanto, eserciteranno congiuntamente e paritariamente la correlativa responsabilità genitoriale, obbligandosi ad assumere congiuntamente e paritariamente
(tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie) le decisioni di maggiore interesse le stesse. Per la decisione delle questioni di cd. ordinaria amministrazione, invece, la responsabilità genitoriale sarà esercitata dai genitori separatamente. Le figlie minori continueranno ad essere collocate prevalentemente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica presso la casa coniugale;
5) Disporre che il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà vedere le figlie nei seguenti
i periodi:
- a fine settimana alternati dal venerdì nel tardo pomeriggio sino alla domenica sera quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- un pomeriggio infrasettimanale quando è il week-end di spettanza paterna e due giorni consecutivi quando non è il week-end di spettanza paterna, riportando le figlie a casa della madre dopo cena;
-se del caso, prendendo le figlie dalla baby sitter;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (con periodo da concordare entro la fine di maggio di ogni anno);
-Il 25 aprile, il 01 maggio e il 02 giugno verranno gestiti con l'alternanza; a partire dall'anno
2025 inizieranno con il padre;
-Le vacanze di Natale verranno così gestite: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio sempre con l'alternanza, da quest'anno staranno con la madre dal 31 dicembre al 06 gennaio;
-anche le vacanze pasquali saranno gestite con alternanza tra i genitori;
6) Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento delle figlie minori e , la Persona_1 Persona_2 somma complessiva di € 400,00 (Euro 200,00 per figlia), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
7) Disporre che la sig.ra possa incassare il 100% dell'assegno unico Parte_2 universale;
8) Disporre che le spese extra assegno relative alle figlie, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, siano suddivise al 50% tra i genitori;
9) Disporre che il sig. concorra al canone di locazione per una somma Controparte_1
non superiore ad Euro 200,00, per la casa coniugale sita in Paullo (MI) Via Milano n.177; tutte le utenze di luce, gas e comunque le spese attinenti alla casa saranno a carico della moglie;
10) Disporre che in caso di spostamenti nazionali di lungo raggio ed internazionali delle figlie, sarà necessario il previo consenso scritto dell'altro genitore, fermo restando il diritto al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di entrambi i genitori e dei figli minori;
11) Con vittoria di compensi professionale e rimborso spese di causa”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 24.7.2024 ha adito il Tribunale di Lodi al Parte_1
fine di ottenere la separazione personale da . Parte ricorrente inoltre ha Controparte_1 chiesto l'addebito della separazione al marito, la regolamentazione in ordine alle figlie minori Per_ e la condanna del resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo di Persona_1
mantenimento per le figlie, la somma mensile di € 700,00, nonché il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé.
Con comparsa depositata in data 18.10.2024, si è costituito , il quale ha Controparte_1
aderito alla domanda di separazione personale delle parti, domandando, a sua volta, l'addebito della separazione alla moglie, la regolamentazione in ordine alle figlie minori Persona_1
Per_ e nonché contestando le ulteriori domande formulate da parte ricorrente.
Parte resistente, inoltre, ha chiesto che, trascorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Marocco Parte_1 Controparte_1
in data 28.8.2014 (matrimonio trascritto nei registri del Comune di Paullo al n. 42, parte II, serie Per_ C, anno 2019) e dalla loro unione sono nate due figlie, il 6.8.2015 e il Persona_1
22.12.2017.
3. Innanzitutto, deve essere accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.c. In particolare, depongono in tal senso la separazione di fatto esistente tra le parti, protrattasi ininterrottamente per un periodo rilevante e l'adesione del resistente alla domanda di separazione.
Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesta da entrambe le parti, in conformità al parere del PM.
4. Entrambe le parti hanno domandato l'addebito della separazione all'altro coniuge. La ricorrente, in particolare, a fondamento della domanda di addebito ha posto, da un lato, le condotte violente poste in essere dal marito durante tutto il corso del matrimonio, e, dall'altro lato, l'abbandono della casa coniugale da parte del marito.
Il resistente, invece, ha contestato i fatti come descritti dalla ricorrente, negando recisamente sia le violenze sia l'abbandono della casa coniugale;
il predetto inoltre ha dedotto che la moglie gli farebbe vedere le figlie soltanto quando vuole lei (cfr. pag. 8 comparsa).
4.1 Come noto, l'art. 151 co. 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Per pacifica giurisprudenza, condivisa da questo Collegio, “Ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ. 18.3.1999, n. 2444; conforme, ex multis, Cass. civ.
23.08.2012, n. 14610).
Orbene, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma occorre accertare se “tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa era intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicché , in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. 17 maggio 2017 n.
12392; Cass. 18 settembre 2003, n. 13747; Cass. 28 settembre 2001, n. 12130).
In altre parole, la separazione è addebitabile ad uno dei coniugi soltanto qualora il comportamento di quest'ultimo sia stato tale da determinare la crisi della coppia, dovendo dunque necessariamente sussistere il nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare.
Di contro, non può essere resa la pronuncia di addebito ove emerga che la crisi coniugale abbia radice in una irriducibile incompatibilità caratteriale piuttosto che in un comportamento dell'uno o dell'altro coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio cui attribuire la sua crisi irreversibile (Cass. civ. ordinanza 21.9.2016 n. 18541). Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio valgono i principi di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, incombe sulla parte che lo allega l'onere di provare sia la violazione dei doveri coniugali in capo all'altro coniuge sia la loro diretta incidenza sulla crisi familiare.
Tra i comportamenti posti in violazione degli obblighi coniugali di fedeltà, assistenza morale e materiale e di collaborazione, idonei a giustificare la pronuncia di addebito, viene in rilievo l'abbandono senza giustificato motivo della casa coniugale. Detto contegno, infatti, è ex se idoneo a cagionare la crisi coniugale, stante l'unilaterale e ingiustificata interruzione della convivenza e la conseguente disgregazione del nucleo familiare.
Tuttavia, un siffatto comportamento non concreta tale violazione laddove si provi – e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato da una giusta causa, ossia quando è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o è intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata
(Cass. 10 giugno 2005 n. 12373). In questi casi, infatti, l'allontanamento dalla casa familiare è
l'effetto, e non la causa, della frattura del vincolo.
4.2 Facendo applicazione di tali principi di diritto e giurisprudenziali al caso in esame, deve essere anzitutto rigettata la domanda di addebito formulata da mancando la Parte_1
prova non solo delle condotte aggressive poste in essere dal marito ma soprattutto della diretta connessione causale tra tali condotte e la crisi coniugale. Né tale carenza probatoria avrebbe potuto essere superata attraverso la prova orale, chiesta dalla ricorrente, risultando i relativi capitoli di prova inammissibili, in quanto aventi ad oggetto circostanze generiche, valutative, nonché irrilevanti ai fini della presente decisione.
L'addebito non può essere riconosciuto neppure per l'asserito abbandono della casa coniugale.
Ed infatti, pur essendo pacifico che ha lasciato la casa coniugale Controparte_1
l'1.4.2024, deve ritenersi che l'uscita del marito dall'abitazione sia intervenuta quando ormai la convivenza era divenuta intollerabile, come emerge dalle stesse allegazioni della ricorrente, la quale dà atto che i rapporti della coppia fossero ormai da tempo deteriorati.
4.3 Analogamente non merita accoglimento la domanda di addebito formulata dal resistente, il quale non ha neppure indicato in modo chiaro e preciso in cosa sarebbe consistita la violazione doveri matrimoniali posta in essere dalla moglie. Il resistente, infatti, dopo aver contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, si è limitato a dedurre – in modo del tutto generico – che “Per le ragioni tutte sopra esposte e per quelle che ancora si dirà, sussistono gli estremi a che la separazione sia addebitata alla moglie;
infatti, a ciò si deve aggiungere che la moglie fa vedere le figlie al padre soltanto quale vuole lei, all'incirca una volta a settimana”
(cfr. pag. 8 comparsa costituzione). Per_ 5. Per quanto attiene all'affido e al collocamento delle minori e non vi Persona_1
sono ragioni per discostarsi dalla richiesta di affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, formulata da entrambe le parti.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., infatti, “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi”.
L'affido condiviso, dunque, rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità e costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori prevista dall'art. 337 ter
c.c., è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore
(337 quater c.c.).
Per_ Pertanto va disposto l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocamento abitativo prevalente presso la madre.
5.1 Per quanto riguarda il regime delle visite paterne, il padre – fatta salva diversa prassi instaurata medio tempore tra le parti – potrà vedere e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle 19.00;
- due giorni durante la settimana dall'uscita da scuola fino alla sera alle 20.30, con un pernotto nelle settimane in cui il week-end è di competenza della madre.
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al
6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze estive, tre settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
6. Al fine di decidere in ordine al mantenimento delle minori, occorre analizzare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti.
in sede di ricorso, ha dato atto di lavorare come collaboratrice scolastica con Parte_1
contratto a chiamata presso la scuola primaria di Caleppio di Settala. Con la prima memoria, poi, la ricorrente ha riferito di aver stipulato un contratto a tempo determinato (dall'11/10/2024 fino al 30/6/2025) presso l'I.C. Comprensivo Curiel di Paullo, quale ATA supplente temporanea con un trattamento economico annuo lordo pari ad € 17.796,74 (doc. 13 parte ricorrente). La ricorrente, sentita dal Collegio all'udienza del 19.11.2024, ha dichiarato: “ho stipulato un nuovo contratto, non è più a chiamata, è un contratto annuale, arriva fino al 30 giugno
[…]l'assegno unico è di circa 400,00 euro;
io lo sto percependo da settembre 2022 al 50%, sono circa €199,00; l'affitto è di 627,00 euro, comprensivo delle spese condominiali;
il mio primo stipendio è stata di € 865,00; io lavoro nella sede di Tribbiano, ci vado con il pullman, pago circa 2 euro a biglietto;
le bimbe prendono il pulmino, il costo mensile è di € 22,00 a bambina;
la mensa ammonta a € 3,80 a pasto per ciascuna bambina”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che la stessa ha percepito in relazione all'anno 2023 € 4.155,95 dal Ministero (doc. 7 parte ricorrente) ed € 1.635,76 dall'INPS (doc.
8 parte ricorrente).
, in sede di costituzione, ha riferito di lavorare come magazziniere Controparte_1
carrellista con contratto a tempo indeterminato per il quale percepisce uno stipendio mensile netto di circa € 1.600,00.
Lo stesso, sentito all'udienza del 19.11.2024, ha dichiarato: “io lavoro a Pioltello, ci metto circa
20 minuti, vado in macchina perché con i mezzi ci metterei due ore;
io lavoro dalle 8 alle 17, il lunedì inizio alle 7 quando serve e faccio un'ora di straordinario;
senza extra io prendo circa
€ 1.400,00/1.500,00 al mese per 14 mensilità; io lavoro lì da marzo 2021”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che ha Controparte_1 dichiarato un reddito complessivo pari ad € 22.898,00 in relazione all'anno 2021, € 24.991,00 in relazione all'anno 2022, € 25.651,00 in relazione all'anno 2023 (cfr. dichiarazioni redditi allegale alla comparsa costituzione).
6.1 Ebbene, tenuto conto della situazione economica delle parti come sopra ricostruita, dell'età
Per_ di e (9 anni e 7 anni) e dei tempi di permanenza delle minori presso Persona_1 ciascuno dei genitori e considerata la disponibilità del resistente a lasciare l'assegno unico (pari a circa € 400,00) per intero alla moglie, si ritiene equo fissare in € 520,00 al mese il contributo paterno per il mantenimento delle figlie (pari a € 260,00 per figlia).
Quanto alle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di
Milano, devono essere poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno.
6.2 Per quanto riguarda l'assegno unico si prende atto che lo stesso sarà percepito interamente dalla ricorrente, avendo il resistente rinunciato alla quota di sua spettanza.
7. Quanto alla domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente, come noto, ai sensi dell'art. 156 c.c., tale diritto sorge qualora il coniuge, cui non è addebitabile la separazione, sia privo di adeguati redditi propri ovvero di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. 7.1 Tutto ciò considerato, non può essere accolta la domanda di mantenimento formulata da tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti, Parte_1
come sopra ricostruita e considerato il fatto che il resistente presumibilmente dovrà sostenere oneri per il reperimento di un'abitazione. Al riguardo, si osserva che pur essendo vero che sino a dicembre 2022 non ha mai lavorato ma si è dedicata completamente Parte_1
alla famiglia, tuttavia la stessa ormai da due anni ha iniziato a lavorare e a ottobre 2024 ha sottoscritto un contratto a tempo determinato come ATA. Non può pertanto ritenersi che la ricorrente sia priva di redditi, né del resto è stato allegato che il tenore di vita della famiglia fosse elevato durante il matrimonio.
8. Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili le ulteriori domande formulate da entrambe le parti, relative al pagamento del canone di locazione e alle utenze. Come noto, è esclusa la possibilità di un simultaneus processus tra l'azione di accertamento/condanna e il giudizio di separazione. Ed infatti, tali domande sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nello stesso processo, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti, connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., non richiamato dal successivo art. 40, il quale consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione
“per subordinazione” o “forte”.
9. La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso l'anno di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
10. In punto di spese, ritiene questo Tribunale che il comportamento processuale della ricorrente, la quale non ha aderito senza giustificato motivo alla proposta transattiva del
Collegio, sia suscettibile di valutazione in relazione alla decisione sulle spese del giudizio.
Ai sensi dell'art. 91 co.1 secondo periodo c.p.c., infatti, il Giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”. Viene così regolamentata, sulle spese di lite, l'incidenza dell'ingiustificato rifiuto di una proposta transattiva, in adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il momento deliberativo conclusivo del procedimento non è più solo giudizio sull'oggetto del procedimento, ma anche giudizio sul comportamento dei litiganti (Cass. civ. 20 agosto 2010, n. 18810).
Pertanto, nel caso di specie, la ricorrente va condannata, ex art. 91 co. 1 secondo periodo c.p.c., al pagamento, delle spese processuali maturate dopo la proposta conciliativa che si traducono nella liquidazione della sola fase decisionale (liquidata secondo i parametri minimi di cui al d.m. 147/2022 tenuto conto delle difese e del rito), così come da dispositivo. Con riguardo alle fasi antecedenti, invece, in considerazione della reciproca soccombenza (quanto alle domande di addebito) e del sostanziale accordo quanto ad affido collocamento e visite, le spese sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
i quali si sono sposati con matrimonio civile in Marocco in data 28.8.2014 (matrimonio trascritto nei registri del Comune di Paullo al n. 42, parte II, serie C, anno 2019);
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Paullo di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) rigetta le domande di addebito reciproco formulate da entrambe le parti;
Per_ 4) affida e in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie secondo il seguente calendario, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle
19.00;
- due giorni durante la settimana dall'uscita da scuola fino alla sera alle 20.30, con un pernotto nelle settimane in cui il week-end è di competenza della madre;
- nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al
6 gennaio;
- le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
6) dichiara tenuto a corrispondere a a far data dalla Controparte_1 Parte_1
domanda, la somma mensile di euro 520,00, a titolo di contributo di mantenimento delle due figlie, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici
Istat dei prezzi al consumo;
7) pone le spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano,
a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna;
8) rigetta la domanda di mantenimento formulata da Parte_1 9) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti;
10) dispone come da separata ordinanza per il proseguo del giudizio;
11) compensa le spese di lite tra le parti quanto alle fasi di studio, introduttiva e trattazione e condanna parte ricorrente a corrispondere al resistente le spese di lite relative alla fase decisionale, che si liquidano in € 1.453,00 oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi