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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 12 dicembre 2025 , ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3775 /2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra (C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Andrea Greco, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via del Nazionale Pentimele, n. 202, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lilia Bonicioli, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 21.07.2024, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.09420239011560523000, notificatale da , Controparte_2 in data 21.06.2024, con particolare riferimento -per quel che quivi compete- agli avvisi di addebito n. 39420140003341509000, n. 39420150000169174000, n.39420150000249238000 e n. 39420150005764177000, afferenti all'omesso versamento dei contributi IVS, anni 2013-2015, per l'importo di €. 13.428,00. Nello specifico, eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale del credito maturata (anche) dalla data di (presunta) notifica, in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Ritenere e dichiarare prescritto il credito vantato dall' nei confronti della ricorrente, CP_1 portato in pagamento negli avvisi di addebito n. .- 394 2014 0003341509 000 di € 1.852,71 .- 394 2015 0000169174 000 di € 6.012,44 .- 394 2015 0000249238 000 di € 3.914,99 .- 394 2015 0005764177 000 di € 1.650,20”; vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio parte resistente eccependo, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione poiché tardiva nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la sussistenza di atti interruttivi del termine di decorrenza. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, deve essere esaminata la tempestività dell'odierna opposizione. Com'è noto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. n. 18256/2020). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 461/1999, ove si alleghi la omessa notifica degli avvisi o cartelle, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni dal primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa (cfr. Cass. n. 7156/2023). E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Nel caso di specie, si prospettano:
1) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria ex art 24 del d. lgs. n. 46/1999, anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati (prescrizione anteriore);
2) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o
“eventuale”) notificazione degli avvisi e cartelle (tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione).
2. Orbene, l'azione c.d. recuperatoria, volta a censurare la prescrizione asseritamente maturata prima delle notifiche degli avvisi di addebito, è manifestamente intempestiva in relazione al termine rilevante. A voler prescindere dalla questione relativa alla validità della notificazione degli avvisi di addebito, il ricorrente è decaduto dal potere di far valere tali vizi, atteso che, in relazione a tali atti impositivi, risulta ritualmente notificata la successiva intimazione di pagamento n. 09420199011905608000 in data 25.02.2020 (cfr. prod. , precedente all'intimazione oggi impugnata, CP_1 con conseguente onere del contribuente di far valere la invalidità o nullità degli atti presupposti, dal momento di tale conoscenza. Sotto altro profilo, la presentazione e accettazione della domanda di rateizzazione n. 115652 del 17.05.2016 prodotta in atti (cfr. all. , in CP_1 relazione agli avvisi n. 39420150000169174000 n. 39420150000249238000 n.39420150002764177000, è logicamente incompatibile con l'affermazione di non aver ricevuto la notifica degli avvisi, perché dimostra che la parte ne aveva conoscenza. Dunque, proprio per l'assenza di iniziative tempestive della parte debitrice, è certamente venuta meno quella funzione recuperatoria della tempestività dell'opposizione agli avvisi (cfr. Cass. n. 28583/2018) e, pertanto, i crediti portati negli avvisi di addebito sopra indicati sono ormai cristallizzati per come accertato, in quanto l'interessato non ha proposto opposizione nel termine di cui all'art. 24, d. lgs 46/1999.
3. Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva, relativa al decorso del termine quinquennale di prescrizione, asseritamente maturato tra la data di notifica degli avvisi n. 39420140003341509000, n.39420150000169174000, n. 39420150000249238000 e n.39420150005764177000 e quella di notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, avvenuta in data 21.06.2024. La doglianza è parzialmente fondata. Invero, con riferimento all'avviso di addebito n.39420140003341509000, che risulta notificato per compiuta giacenza il 28.01.2015 (cfr prod. documentale
, la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva risultava già CP_1 essere maturata alla notifica del primo atto interruttivo validamente notificato dal concessionario. Nello specifico, risulta per tabulas che, dalla data di notifica del succitato avviso di addebito (28.01.2015) a quello dell'intimazione di pagamento n. 09420199011905608000 (25.02.2020) in cui era riportato l'avviso in questione, fosse già decorso il termine di prescrizione quinquennale del credito contributivo (cfr prod. documentale . CP_1
A tal proposito, giova rammentare che, una volta maturata la prescrizione tra la notifica della cartella/avviso e il primo atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione, il diritto si è inesorabilmente estinto;
la circostanza è rilevabile d'ufficio e opera di diritto sicché non rileva l'eventuale mancata proposizione dell'eccezione da parte del contribuente, né rileva l'eventuale mancata impugnazione del primo avviso di intimazione. D'altra parte, non può dirsi maturata la prescrizione quinquennale dei crediti riportati dagli avvisi di addebito n. 39420150000169174000, n.39420150000249238000 e n. 39420150005764177000, in relazione ai quali parte resistente ha documentalmente provato, in primis, l'avvenuta presentazione, in data 17.05.2016, di un'istanza di rateizzazione del debito, comprensiva dei suddetti avvisi, che, oltre ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione, desume certamente la piena conoscibilità degli stessi da parte dell'odierna ricorrente. Sul punto, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 18904/2007; Cass n. 19401/2022; Cass. n. 9221/24) ha chiarito che l'istanza di rateizzazione/rottamazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, ha come imprescindibile presupposto logico-giuridico, proprio la piena conoscenza del debito per il quale si richiede la dilazione e pertanto tale richiesta integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c.. In secondo luogo, il termine di prescrizione risulta ulteriormente interrotto dapprima, con riferimento a tutti i suddetti avvisi di addebito, con l'intimazione di pagamento n. 09420199011905608000, notificata in data 25.02.2020 e successivamente, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39420150000169174000 e n. 39420150000249238000, con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 14.12.2023. Pertanto, risulta per tabulas che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420239011560523000 (21.06.2024) oggetto della presente impugnativa non fosse ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi per i tre avvisi sopra menzionati.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia e del parziale accoglimento della domanda, possono essere compensate per tre quarti e sono poste a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso dichiara non dovuti perché prescritti i crediti contributivi riportati nell'avviso di addebito n.39420140003341509000;
- rigetta il ricorso nel resto;
- condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1 in favore della ricorrente, di un quarto delle spese di lite, liquidate in € 466,25 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- compensa le spese di lite nella restante misura di tre quarti. Reggio Calabria, 12 dicembre 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Paola Gargano