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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1749/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SA ND SI MA, Presidente
AS SARIA MARIA, Relatore
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2356/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29320249009154181 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130030931455 IVA-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente ha proposto ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 29320249009154181 notificata dall'Agente della Riscossione in data 29/01/2024 e della sottostante cartella di pagamento n:
293/2013/0030931455 per IVA anno d'imposta 2008.
Eccepisce:
1. Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa notificazione delle cartelle di pagamento 2. Intervenuta decadenza prescrizione del credito tributario.
Resistono l'Agenzia delle Entrate e AD
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1, alla luce della normativa introdotta con la legge di bilancio 2026 (art. 1 comma 82 – 101 L. 199/2025) che ha previsto una nuova definizione agevolata (rottamazione quinques) delle cartelle di pagamento riguardanti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2020 e il 31 dicembre 2023, ha dichiarato di avere aderito alla detta rottamazione e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
A fronte di questa richiesta deve ritenersi che il ricorrente non abbia più interesse al ricorso che deve essere, conseguentemente, dichiarato estinto per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Catania 23.2.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
SA M. NA LE La OS
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SA ND SI MA, Presidente
AS SARIA MARIA, Relatore
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2356/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29320249009154181 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130030931455 IVA-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente ha proposto ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 29320249009154181 notificata dall'Agente della Riscossione in data 29/01/2024 e della sottostante cartella di pagamento n:
293/2013/0030931455 per IVA anno d'imposta 2008.
Eccepisce:
1. Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa notificazione delle cartelle di pagamento 2. Intervenuta decadenza prescrizione del credito tributario.
Resistono l'Agenzia delle Entrate e AD
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1, alla luce della normativa introdotta con la legge di bilancio 2026 (art. 1 comma 82 – 101 L. 199/2025) che ha previsto una nuova definizione agevolata (rottamazione quinques) delle cartelle di pagamento riguardanti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2020 e il 31 dicembre 2023, ha dichiarato di avere aderito alla detta rottamazione e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
A fronte di questa richiesta deve ritenersi che il ricorrente non abbia più interesse al ricorso che deve essere, conseguentemente, dichiarato estinto per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Catania 23.2.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
SA M. NA LE La OS