Articolo 1 della Legge 25 luglio 1952, n. 1075
Articolo 2
Versione
5 settembre 1952
Art. 1.
E' concesso, per la continuazione dell'edizione degli scritti e disegni di Leonardo da Vinci, autorizzata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 268 , un contributo di lire tre milioni, per l'esercizio finanziario 1951-52.
Entrata in vigore il 5 settembre 1952