Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Annalisa BOCCUNI
- Ricorrente – contro in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Roberta LEZZI
- Convenuto -
OGGETTO: “RILIQUIDAZIONE PENSIONE PER INCLUSIONE TREDICESIMA CD PESANTE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 25.8.2021 il ricorrente, titolare di pensione SO n.
26007480 con decorrenza agosto 2014, chiedeva la Giudice del Lavoro di Taranto di accertare il proprio diritto alla liquidazione per l'anno 2020 della cd tredicesima pesante ex art 70 legge 388/2000, negato in sede amministrativa dall' con CP_1 conseguente condanna dell'istituto al pagamento di detta prestazione nella misura di legge.
La causa, istruita documentalmente, anche a seguito di ordinanza istruttoria del Tribunale, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Invero la richiesta a fondamento della pretesa della ricorrente trova la sua disciplina nell'art 70 della legge n.388/2000 che recita: “(Maggiorazioni) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, è concessa ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che la persona: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 1; b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della maggiorazione di cui al comma 1 e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) o b) del comma 2, l'aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell'aumento di cui al comma 1, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.
4. Per i titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il 3 beneficio di cui al comma 1 è concesso ad incremento della misura di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. 5. Per i soggetti titolari dei trattamenti trasferiti all' , ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e CP_1 dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e per i ciechi civili con età pari o superiore a sessantacinque anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, i benefìci di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefìci.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
7. A decorrere dall'anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall' in sede di erogazione della tredicesima CP_1 mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto: 4 a) non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo;
b) non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
8. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 7 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo di cui al comma 7 e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 300.000 annue, l'importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.
9. Qualora i soggetti di cui al comma 7 non risultino beneficiari di prestazioni presso l' , CP_1 il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione dell'importo aggiuntivo di cui al comma 7, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma. 10. L'importo aggiuntivo di cui al comma 7 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.”
Per quanto in questa sede di interesse, trattasi di un trattamento economico consistente in un importo aggiuntivo da corrispondere, in presenza di particolari condizioni di reddito, ai titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo.
Nel caso poi, come quello di specie, di pensionato senza coniuge, è previsto che questi non debba godere di redditi assoggettabili all'Irpef di importo superiore una volta e mezza il trattamento minimo (considerato su 13 mensilità).
Ebbene l' contesta la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti CP_1 reddituali prescritti dalla legge per fruire della maggiorazione, riferendosi al reddito da lavoro dipendente e da pensione per l'anno 2019, e ha prodotto estratto del casellario pensionati.
Tuttavia da questo documento non solo non si evinceva quanto dedotto dalla parte, ma non erano indicati neppure i dati relativi all'effettivo anno solare da prendere in considerazione, ovvero il 2020.
Ciò in quanto, come già affermato in sede di ordinanza istruttoria “ in tema di prestazioni assistenziali e previdenziali, nella fase dell'accertamento amministrativo dei requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio, è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi nell'anno precedente alla richiesta, trovando conferma tale regola nel disposto dell'art 35 commi 8 e 9 del d.l. nr 297 del
2008, con. Con l. 14/2009), nel testo conseguente alla modifica introdotta dall'art 13, comma 6 d.l.78/2010 (convertito con L. nr 122/2010) secondo il quale “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente…In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva”. Rilevato altresì che, secondo giurisprudenza consolidata, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio debbono coesistere con l'erogazione del trattamento e il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non all'anno precedente, come invece previsto ai fini dell'accertamento amministrativo (fra le altre Cass nr
17624/2010; Cass nr 6339/2010, Cass nr 1664/2007; Cass. sez 6 L ordinanza nr 8633/2014, Cass sent. n 19926/2016, da ultimo Corte d'appello Roma sent.
Nr 205/2022). Considerato ancora che, specificamente il comma 8 dell'art 35 del d.l. nr 297 del 2008, conv. con l. 14/2009 stabilisce che “Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1388 e ss. Modificazioni”; Ritenuto che da quanto sopra evidenziato deriva che mentre in via amministrativa il reddito deve essere valutato in via provvisoria sulla scorta della dichiarazione rilasciata dal richiedente nell'anno antecedente alla presentazione della domanda (dunque, nel caso di specie, il 2019), nella presente fase giudiziaria è invece onere del ricorrente produrre la certificazione reddituale afferente al periodo di imposta 2020 (anno da cui decorre la prestazione, a fronte della domanda presentata in data 19.11.2020). “
Pertanto, all'esito della produzione di parte ricorrente del mod 730/2020 ben risulta documentato che il reddito della stessa per l'anno di riferimento, ovvero il 2020, è inferiore alla soglia prevista per legge.
Invero, considerato il trattamento minimo complessivo per l'anno 2020 (T.M x
13 mensilità) con la maggiorazione di 1/5, il reddito personale per godere del beneficio non deve superare euro 10.054,36.
Applicando tali calcoli al reddito della ricorrente per l'anno 2020, dagli atti depositati, si evince come questo risulti ben al di sotto la soglia stabilita per quell'anno, e né l' argomenta in senso contrario. CP_1
Pertanto il ricorso merita accoglimento.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Ciò in quanto non appaiono fondate, in quanto non documentalmente provate, le argomentazioni addotte da parte resistente in ordine all'errore in cui sarebbe incorsa parte ricorrente nel proporre la domanda di riliquidazione per vedersi corrispondere la tredicesima in argomento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire l' importo aggiuntivo alla 13^ mensilità, ex art
70 comma 7 della legge n.388/2000, in relazione alla pensione SO n. 26007480 per l'anno 2020 e per l'effetto condanna l' ad erogare gli importi dovuti a CP_1 tale titolo con le maggiorazioni dovute per legge.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € CP_1
150,00 oltre a spese generali ed IVA e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Taranto, 17 marzo 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Viviana Di Palma –