Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00587/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00097/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2025, proposto dalla Bruma S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Scannavino, PEC avv.paoloscannavino@pec.giuffre.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della Determinazione n. 1905 del 20.12.2024, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata ha respinto l’istanza della Bruma S.r.l. del 26/30.9.2024, di voltura dell’autorizzazione per l’esercizio dell’impianto di stoccaggio di oli minerali, sito nella Contrada Calda del Comune di Lagonegro, per le carenze e discrasie documentali, più volte comunicate alla predetta Bruma S.r.l., e non sanate;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. QU ON e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Bruma S.r.l., con il presente ricorso, notificato il 18.2.2025 presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e depositato il 19.3.2025, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, deducendo con il primo motivo l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, oltre ai vizi di difetto di istruttoria, di violazione di legge ed errata motivazione; con il secondo motivo ha dedotto, invece, la violazione del principio di buona fede, in quanto la ricorrente aveva chiesto la voltura della concessione prefettizia, originariamente intestata ad un’altra società, ed invece l’Amministrazione ha respinto la sua richiesta qualificandola come istanza di nuova autorizzazione.
Con memorie del 31.10.2025 e del 12.11.2025 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’Udienza Pubblica del 3.12.2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo, in quanto:
-l’impugnata Determinazione n. 1905 del 20.12.2024 non ha concesso la voltura, di subentro nell’autorizzazione, ritenendo erroneamente che sarebbe stato necessario il rinnovo dell’autorizzazione, sebbene nel provvedimento impugnato, a pag. 22, il Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata avesse espressamente riconosciuto che, ai sensi dell’art. 1, comma 56, lett. d), L. n. 239/2004, è soggetta ad autorizzazione esclusivamente la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;
- nel caso di specie, tale variazione non si è verificata, in quanto, rispetto all’autorizzazione già rilasciata, relativa ad una capacità complessiva autorizzata di stoccaggio 210 mc. di oli minerali, distribuiti in 6 cisterne, è stato realizzato soltanto un distributore di gasolio per autotrazione, avente un serbatoio di soli 8 mc. (cfr. l’istanza della del 26/30.9.2024, doc. n. 8, allegato al ricorso); tale modesta opera risulta disciplinata da una diversa normativa, rispetto a quella che regolamenta i depositi di oli minerali, di maggiori dimensioni, come si evince anche dalla nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 22.10.2024 (cfr. doc. n. 12, allegato al ricorso), acquisita dalla stessa Regione Basilicata nell’ambito del procedimento in questione;
- ciò comporta che tale modifica non poteva giustificare la qualificazione, da parte dell’Amministrazione, dell’istanza di voltura come richiesta di nuova autorizzazione;
-peraltro, poiché nell’impugnata Determinazione n. 1905 del 20.12.2024, a pag. 26, viene rilevato che “non sono state di fatto presentate dalla Bruma S.r.l. osservazioni”, deve ritenersi che la Regione Basilicata non abbia considerato le osservazioni della ricorrente, esternate con la pec del 2.11.2024 (cfr. doc. n. 12, allegato al ricorso) nelle quali si era precisato che si trattava di una mera richiesta di voltura.
La fondatezza del primo motivo consente di assorbire il secondo motivo di impugnazione.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento dell’impugnata Determinazione n. 1905 del 20.12.2024.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnata Determinazione n. 1905 del 20.12.2024.
Condanna la Regione Basilicata al pagamento, in favore della ricorrente Bruma S.r.l., delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 4.000,00 (quattromila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA RI, Presidente
QU ON, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| QU ON | FA RI |
IL SEGRETARIO