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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI LI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
3863 /2024, vertente tra
( ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. MOSCHIANO ALESSANDRO ), giusta delega in atti C.F._1
Appellante
e
), rappresentata e difesa dall'avv. DE LANDRO DARIO Controparte_1 P.IVA_2
( ), giusta delega in atti C.F._2
Appellato
Conclusioni di parte appellante:
“Valuti, sulla scorta della perizia esplicativa del CTU dott.SA depositata in data Persona_1
23/11/2019 (cfr. doc. 7 fascicolo di parte – CaSAzione) nonché del decisum enunciato dalla CP_2
Suprema Corte di CaSAzione nella ordinanza di rinvio, la sussistenza o meno di un “pagamento” in senso tecnico (Cass. S.U. 24418/2020);
All'esito dell'accertamento di cui in precedenza, accertare e dichiarare che l'importo di €
108.988,43 non costituisce pagamento e, quindi, un indebito e, per l'effetto, condannare la a restituire l'ulteriore importo di € 108.697,03 pari alla differenza tra l'indebito Controparte_1 accertato in sentenza dalla C.A. di PO (di € 108.988,43) detratto l'effettivo indebito (di €
291,40) accertato dal CTU Dott.SA . Persona_1
In ogni caso, sulla scorta del decisum enunciato dalla Suprema Corte di CaSAzione nella ordinanza di rinvio, condanni la a restituire a Controparte_1 Parte_1
l'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia.
Liquidi le spese del giudizio di CaSAzione.
Con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.”
Conclusioni di parte appellata:
“Venga respinta la domanda avversa e disattese tutte le richieste ivi contenute, in quanto inammissibili e/o improcedibili e comunque infondate nel merito.
Venga confermato il paSAggio in giudicato della debenza da parte di Parte_1
in persona del legale rappr.nte pro tempore delle somme liquidate nella sentenza della
[...]
Corte di Appello di PO inter partes n° 3103/2020 pubbl. il 14/09/2020 e ai titoli in eSA precisati, il cui regolamento fra le parti è già stato effettuato.
E dichiarando che ancor prima gli indebiti dovuti erano stati esborsati da all'atto CP_3
della chiusura dei rapporti prima della notifica della citazione del 2001.
In subordine, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare compensati gli importi eventualmente a restituirsi o comunque a versarsi da una parte all'altra, ai titoli per cui è causa, con quelli di pari importo agli stessi titoli o dichiararne la debenza semmai reciproca tra le parti.
Vinte le spese e competenze di lite di questa fase con distrazione all'Avv. Dario DE LANDRO, antistatario ed anche per le fasi pregresse, in particolare per quella del giudizio per CaSAzione, in quanto la dovrà vedere rigettata la sua domanda di restituzione, tenendosi conto anzi della Pt_1
Contr temerarietà della sua azione in quanto era ben conscia che il conto corrente per cui è causa era chiuso e che la non aveva certamente disposto la rettifica del saldo all'atto della chiusura, Pt_1
allorquando il giudizio che ci occupa era ancora pendente in istruttoria dinanzi al Giudice di I grado
(che gli indebiti erano stati corrisposti da ).” CP_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
La – conveniva dinanzi al Tribunale di PO la Controparte_5
presso la quale era titolare di plurimi rapporti, al fine di: 1) Parte_1 accertare e dichiarare l'illegittimo anatocismo ed il calcolo anticipato di interessi con l'addebito di un tasso di interessi passivi superiore a quello pattuito, chiedendo la condanna della banca alla restituzione degli importi indebitamente percepiti;
2) accertare e dichiarare che gli addebiti di commissioni di massimo scoperto e spese erano esuberanti, illegittimi poiché ingiustificati e non pattizi, con conseguente condanna alla restituzione di quanto indebitamente pagato;
3) accertare e dichiarare illegittimo l'accreditamento di valute dei versamenti effettuati nel corso del rapporto, atteso il ritardo dello stesso rispetto alla disponibilità del denaro garantito alla banca con la negoziazione degli assegni versati, con conseguente illegittima esposizione ad oneri passivi nelle more del tardivo accredito;
4) dichiarare illegittima l'applicazione di interessi attivi e passivi in misura difforme da quella contrattualmente pattuita.
La società attrice chiedeva dunque la rideterminazione delle movimentazioni del rapporto di c/c n.
9474.41, del conto anticipi s.b.f. n. 13482,92 e del rapporto di c/c n. 193482.94, con conseguente restituzione di quanto illegittimamente corrisposto in favore della banca.
Costituitasi, la banca in primo luogo eccepiva la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito con riferimento alle somme annotate sui rapporti bancari, precedenti al decennio rispetto alla data di notifica della citazione, concludendo per il rigetto della domanda, o, in subordine, di dichiarare non dovuta la rivalutazione su eventuali somme da darsi in restituzione, riconoscendo solo gli interessi legali a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione.
Acquisita documentazione, ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 12529/2011, il Tribunale accoglieva la domanda, e condannava la banca convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di € 116.785,78 a titolo di ripetizione dell'indebito per effetto della capitalizzazione trimestrale operata, della applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e dell'applicazione di spese, oneri e commissioni mai convenuti con l'attrice, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal 31.12.1996 al soddisfo, oltre alle spese di lite. In esecuzione della detta pronuncia, la banca versava in favore della società Controparte_6
(incorporante della per fusione avvenuta in data 20.12.2010), la somma di € 217.300,00 per CP_3
sorta capitale, interessi e rivalutazione, oltre spese legali.
Il giudizio di appello.
La proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in riforma della steSA, CP_7
l'accoglimento integrale della eccezione di prescrizione già formulata, e l'adesione alle risultanze della CTU in atti che – previa applicazione del meccanismo della compensazione dei reciproci debiti/crediti – aveva invece quantificato in € 291,06 la somma da restituire alla società attrice, con conseguente condanna della società appellata alla restituzione di quanto indebitamente percepito per effetto della pronuncia impugnata, avendo ella comunque datole esecuzione. Chiedeva altresì di dichiararsi non dovuta la rivalutazione monetaria, con conseguente restituzione di quanto già indebitamente pagato.
Costituitasi, la (quale incorporante la , Controparte_1 Controparte_6 resisteva all'appello chiedendo la conferma della pronuncia impugnata. Esperita una consulenza d'ufficio integrativa, con sentenza n. 3103/2020, la Corte d'Appello, in parziale riforma della pronuncia impugnata, rideterminava in € 108.988,43, oltre interessi legali dal 14.7.2001 al soddisfo, la somma da versarsi dalla banca in favore della correntista, condannando quest'ultima alla conseguente restituzione di quanto già percepito in eccedenza rispetto a tale importo, in esecuzione della pronuncia impugnata, e dunque della somma di € 78.157,39, oltre interessi al tasso legale dal
29.3.2012 al soddisfo.
In estrema sintesi, la Corte d'Appello, respinta la ribadita eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante, considerava utilizzabile il conteggio in cui era stata esclusa ogni capitalizzazione degli interessi, e, riportato lo schema riepilogativo degli importi calcolati dal CTU, quantificava in tale misura l'importo dell'indebito; la Corte riteneva altresì non dovuta la rivalutazione monetaria dal 31.12.1996, ritenendo invece dovuti gli interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale, ed accoglieva la domanda restitutoria proposta dalla banca, avendo ella dato esecuzione integrale alla pronuncia di primo grado, corrispondendo alla correntista somme ben maggiori rispetto a quelle dovute, per come rideterminate in grado di appello.
Il giudizio dinanzi alla Corte di CaSAzione.
La ricorreva in caSAzione deducendo un unico motivo di doglianza avverso la sentenza CP_7 della Corte d'Appello, e segnatamente la asserita nullità parziale della steSA ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.
La ricorrente, infatti, deduceva che la perizia integrativa depositata in appello aveva confermato la erroneità della quantificazione delle somme da restituire effettuata dal Tribunale, atteso che – a suo dire – il ricalcolo delle movimentazioni del c.c. n. 9374.41, con esclusione della capitalizzazione trimestrale, aveva determinato un saldo attivo finale di € 842,40, saldo che, ove compensato con i controcrediti vantati dalla banca sugli altri rapporti (il conto anticipi n. 13482.94 ed il c.c.
193482.94), comportava un complessivo saldo di soli € 291,40.
Con ordinanza pubblicata in data 30.5.2024, la Corte adita ha caSAto la sentenza impugnata, rinviando la causa a questa Corte, in diversa composizione collegiale, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nello specifico, la Suprema Corte ha rilevato che : 1) l'originaria domanda proposta in citazione riguardava il rapporto di c.c. 9374.41, il rapporto di conto anticipi s.b.f. n. 13482.94, ed il rapporto di c.c. n. 193482.94; 2) che il secondo ed il terzo di tali rapporti erano ceSAti nel 1989 e nel 1996, ragion per cui l'importo reclamato dalla banca era solo quello a saldo del conto corrente n. 9374.41;
3) la Corte distrettuale aveva accertato che le rimesse oggetto di causa avessero tutte natura ripristinatoria, facendo così decorrere la prescrizione dalla ceSAzione del rapporto (anno 1996), con conseguente inapplicabilità di qualsiasi prescrizione, essendo stata introdotta la domanda giudiziale nell'anno 2001.
La Corte ha altresì rilevato l'errore del giudice d'appello nel condannare la banca al pagamento delle somme illegittimamente addebitate alla correntista, qualificandole come indebiti pagamenti, senza verificare, però, se la medesima avesse effettivamente versato alcunché (quale pagamento o anche quale mera rimeSA ripristinatoria) a copertura di tali debiti. La Corte ha, dunque, evidenziato che era mancato, nella fattispecie in esame, il riscontro da parte dei giudici di merito del presupposto stesso della azione di ripetizione dell'indebito, e cioè l'accertamento della esistenza o meno di un pagamento in senso tecnico (nel senso chiarito dalla pronuncia a SSUU n. 24418/2010), ritenendo dunque neceSArio, previo annullamento della pronuncia impugnata, che fosse chiarito tale aspetto preliminare, con ogni conseguente statuizione.
Il giudizio di riassunzione.
Con citazione in riassunzione ritualmente notificata, la ha riassunto il giudizio dinanzi CP_7
a questa Corte, esponendo: 1) che a suo dire, i chiarimenti resi dalla CTU in data 23.11.2019 avevano già confermato la erroneità della quantificazione delle somme originariamente effettuata dal Tribunale e poi dalla Corte d'Appello, e la corretta interpretazione da lei data invece rispetto alla risultanze contabili raggiunte in primo grado ove, in considerazione del conteggio con totale esclusione della capitalizzazione trimestrale, quanto al conto corrente n. 9374.41, la banca andava condannata alla restituzione in favore della società attrice della somma di € 842,20, che, se compensata con i controcrediti afferenti gli altri due rapporti come indicati dal CTU, si sarebbe ulteriormente ridotta ad € 291,40; 2) che a tale importo si giungerebbe proprio perché era stato accertato che la società attrice – come posto nel dubbio dalla Suprema Corte – non aveva mai pagato il saldo debitore del CC n. 9374.41, che era pari a - € 108.697,03, secondo l'estratto conto al
31.12.1996, e che dunque i presupposti per l'applicazione dell'art. 2033 c.c. non erano affatto sussistenti rispetto alla intera somma liquidata a tale titolo nella pronuncia annullata.
Ciò posto, la banca concludeva per la restituzione a carico della società attrice in primo grado di quanto pagatole per effetto della pronuncia impugnata, e cioè dell'importo di € 108.988,43, detratto l'importo dell'effettivo indebito, pari alla minor somma di € 291,40, e ciò in conseguenza di quanto indicato dalla Suprema Corte come oggetto e criterio di valutazione per questo nuovo giudizio di appello. Costituitasi, la società appellata ha dedotto in primo luogo che la domanda Controparte_1
restitutoria proposta dalla banca doveva essere rigettata poiché mai proposta nel precedente giudizio di appello, evidenziando come tutta l'istruttoria documentale e tecnica svolta nei gradi di giudizio aveva dato, invece, pieno riscontro della effettività dei versamenti effettuati. Nello specifico, ella ha dedotto che, al momento della chiusura dell'affidamento sui propri conti, aveva provveduto a ripianare i saldi, come provato dal mastrino della correntista di cui ai docc. 6 e 7 nella produzione di parte attrice in primo grado, e come comprovato anche dai bilanci societari degli anni 1996, 1997,
1998 e 1999 che produceva, da cui si evinceva che, in data 29.6.1998, veniva contabilizzato un ultimo versamento di £ 10.500.000, a copertura totale del saldo negativo che portava a zero la giacenza. La società ha, altresì, dedotto che era incontrovertibile dalla documentazione della Banca
d'IT che produceva (certificazione degli affidamenti – pag. 414) che l'affidamento con CP_3
Contr la terminava nel maggio del 1997, senza più alcuna scopertura o sconfinamento, e che, dunque, ogni importo a debito era stato effettivamente pagato.
Contr La appellata ha, poi, deferito interrogatorio formale al legale rappresentante della formulando altresì richieste di prova orale, laddove fossero ritenute neceSArie;
in via subordinata ha, altresì, Contr deferito giuramento decisorio al responsabile informato dei fatti presso la su circostanze capitolate, chiedendo che si desse spazio a tale attività istruttoria, ove ritenuto neceSArio.
Nel merito della vicenda di cui è giudizio, la Corte osserva quanto segue.
Vanno preliminarmente richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di rinvio.
Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (come nel caso di specie), è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla pronuncia di caSAzione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro, Ord.,
20/06/2024, n. 17008; Sez. I, Ord., 21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord., 12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico- giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 26/02/2024, n. 5090; Sez. VI - 1, Ord., 08/03/2022,
n. 7565; Sez. I, 03/03/2022, n. 7091), senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della pronuncia, in contrasto col principio di intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/01/2019, n. 45; Sez. III, Ord., 22/08/2018, n. 20887;
Sez. V, 16/10/2015, n. 20981; Sez. Unite, 22/05/2014, n. 11303). Nell'ambito di tale giudizio è, inoltre, precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla pronuncia di caSAzione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da eSA decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della pronuncia di caSAzione in contrasto con il principio della sua intangibilità
(cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/11/2021, n. 33458).
Le parti conservano la steSA posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza caSAta, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed eccezioni pregresse, e in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno (cfr. Cass. civ., Sez. V, 01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 18/04/2007, n. 9224; Sez. V, 23/05/2005, n. 10844).
In definitiva, in questa sede, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2015, n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732; Sez. II, 27/10/2010, n. 21961).
Il giudizio di rinvio integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023,
n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n. 17284; Sez. V, Ord., 02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord.,
31/05/2021, n. 15143). In altri termini il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di caSAzione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai n. 3 e 5 dell'art. 360
c.p.c., non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio
(cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti, poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere
"sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della caSAzione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo;
cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/12/2019, n. 32127; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 07/02/2025, n.
3165; Sez. II, 12/12/2024, n. 32079).
Ciò posto, in primo luogo va condivisa la doglianza di parte appellante circa la tardiva produzione documentale – effettuata solo in questa sede – contenuta nell'atto di costituzione della parte appellata.
Ed infatti, deve rilevarsi che il giudizio di rinvio si caratterizza anche per la limitata possibilità di riaprire la fase istruttoria. In generale, non sono ammesse nuove domande, eccezioni o richieste di nuove prove, a patto che esse non si riferiscano a fatti sopravvenuti, rilevanti per la decisione e verificatisi dopo la sentenza di annullamento della CaSAzione, che non discendano da specifiche esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento, in relazione ad aspetti non affrontati nel giudizio annullato, o ancora se le parti non abbiano potuto produrre documenti o articolare prove in precedenza per forza maggiore o comunque per cause ad esse non imputabili. Le nuove prove ammesse devono essere strettamente legate al tema decisorio e non possono alterare la natura del processo (cfr. Cass. 1846/2023, 28547/2019).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta, con riferimento specifico alla certificazione proveniente dalla Centrale Rischi della Banca d'IT (e comprovante, a detta dell'appellata,
l'assenza di debiti alla data del 1997 rinvenienti da esposizioni debitorie per rapporti affidati), nonché dei bilanci societari dal 1996, 1997, 1998 e 1999, rappresenta un patrimonio documentale già nella piena disponibilità della parte in epoca anteriore al giudizio di primo grado da lei azionato, nonché strettamente conneSA alla domanda restitutoria proposta in quella sede, e ciò a prescindere dall'oggetto della indagine da compiersi in questa sede per effetto del rinvio da parte della Suprema Corte ex art. 392 e ss c.p.c., indagine non nuova, ma avente ad oggetto il presupposto logico e normativo della domanda restitutoria esperita dalla parte attrice in primo grado.
Deve, dunque, dichiararsi assolutamente tardiva e, pertanto, inammissibile la produzione documentale effettuata in questa sede, in relazione a tutto quanto non già ritualmente acquisito agli atti entro il termine per le preclusioni istruttorie di cui al giudizio di primo grado.
Ciò posto, osserva la Corte, l'accertamento peritale disposto in primo grado, ed integrato nel giudizio sfociato nella pronuncia annullata, è pienamente idoneo a compiere l'accertamento richiesto dalla Corte con conseguente vaglio della fondatezza o meno della domanda restitutoria.
Ed infatti, alla data del 31.12.1996, il saldo debitore della società correntista era pari a - €
108.697,03, così come documentalmente comprovato da quanto indicato dal CTU sull'esame della documentazione bancaria, e non risultano rimesse o pagamenti in senso tecnico che abbiano effettivamente ripianato tale debitoria, determinata nel tempo per effetto di tutti gli addebiti illegittimi per come indicati nella consulenza, mai contestati dalle parti e rispetto al cui accertamento non vi è nulla da compiere in questa sede, atteso l'ambito dell'oggetto di cui all'ordinanza di rinvio.
Ciò detto, per effetto della rideterminazione del saldo – operazione conneSA all'accertamento della illegittimità delle poste che lo avevano così determinato nel corso del rapporto bancario – lo stesso veniva depurato dal CTU della somma di € 109.539,43, e dunque ricalcolato nella misura complessiva di € 842,40 a credito del correntista. Da tale somma, per effetto della compensazione atecnica operata dal giudice – e non oggetto di contestazione, dunque avente forza di giudicato – venivano poi detratti gli importi di € 90,03 e € 460,07, quali saldi a debito dei conti anticipi
13482.94 e 193482.94, determinandosi così un saldo finale di € 291,40, importo a credito del correntista, così come chiaramente indicato dal consulente ed esplicitamente argomentato nelle sue conclusioni sulla scorta dei relativi e chiari prospetti riepilogativi, a cui si fa integrale rinvio.
Sotto tale aspetto, si ribadisce, è la steSA consulenza ad indicare alla data del 31.12.1996 il saldo del conto corrente nella misura di - € 108.697,03, e tale saldo – in adempimento all'incarico peritale – è stato poi rideterminato (con l'effetto di un sostanziale azzeramento della debitoria) sulla base del positivo riscontro della illegittimità di numerosi addebiti effettuati dalla banca secondo le condivisibili censure mosse dal correntista, sul cui esito, ad eSA favorevole, è caduto il giudicato.
Ciò detto, a parere di questa Corte, ed a definizione delle domande originariamente proposte dalla parte attrice, per effetto della fondata prospettazione circa l'illegittimità degli addebiti come risultanti dagli estratti conto in atti sino alla data del 31.12.1996, il saldo del rapporto di conto corrente va rideterminato nella misura di € 291,40 – come frutto anche dell'addebito dei saldi negativi su conti anticipi – restando accertato l'addebito illegittimo da parte della banca del complessivo importo di € 109.539,43, importo che va pertanto detratto dal saldo risultante dalla documentazione bancaria, con il risultato algebrico nella misura indicata di € 291,40.
La domanda restitutoria originariamente proposta dalla parte attrice va dunque accolta nella misura limitata di € 291,40, non essendovi prova del pagamento da parte della steSA delle somme illegittimamente addebitate nella misura di € 109.539,43, attesa la natura negativa del saldo alla data del 31.12.96, e dunque dovendosi ritenere che tale illegittima debitoria non sia stata mai effettivamente sanata entro tale data, ferme le somme illegittimamente corrisposte e successivamente detratte dal saldo finale per effetto dell'accoglimento nel merito della domanda attorea. Il vantaggio così ottenuto dalla correntista attrice - per effetto della fondatezza della sua domanda in relazione al riscontro positivo della illegittimità degli addebiti - non si spinge dunque sino alla restituzione integrale della somma accertata come addebito illegittimo, poiché invero mai versata, ma alla sola rideterminazione integrale del saldo con conseguente eliminazione della debitoria nella misura accertata come illegittima, e restituzione del solo importo di € 291,40, come risultante dalla operazione algebrica indicata, in adesione alle chiare risultanze della CTU, come ampiamente dedotto dalla difesa della banca appellata sin dall'atto introduttivo del giudizio di gravame annullato .
In tali termini deve, dunque, darsi risposta all'ambito di accertamento imposto dalla ordinanza di rinvio, con le conseguenti statuizioni, restando sussistente il presupposto per l'accoglimento dell'azione ex art. 2033 c.c., nella limitata misura di € 291,40, non essendovi prova alcuna del pregresso pagamento delle ulteriori e maggiori poste riscontrate come illegittimamente addebitate.
Appare dunque evidente l'equivoco in cui è caduta la pronuncia annullata – e prospettato dalla ordinanza di rimessione della Suprema Corte – nell'aver ritenuto operante la rideterminazione del saldo effettuato dal consulente in due direzioni: la rideterminazione ed il concreto azzeramento del saldo negativo (previa sottrazione dal saldo banca delle somme ritenute illegittimamente versate) e la condanna della banca al pagamento del medesimo integrale importo in favore della correntista, la quale ha effettivamente goduto di un duplice ed improprio vantaggio, beneficiando di un doppio riconoscimento delle sue ragioni, sia in relazione all'azzeramento del saldo negativo, che alla ulteriore restituzione del medesimo importo detratto a tal fine sul saldo negativo.
La documentazione in atti, con specifico riferimento alle chiare risultanze della consulenza in primo ed in secondo grado, rendono superflua ogni altra attività istruttoria pur sollecitata dalla parte appellata.
In virtù, poi, dell'annullamento, con rinvio, da parte della Corte di CaSAzione, della sentenza n.
3103/2020 emeSA da questa Corte d'Appello e dell'esito di questo giudizio, la società CP_1
va condannata – come chiesto dalla banca attrice in riassunzione – alla restituzione delle somme conseguente all'esecuzione spontanea delle precedenti pronunce di merito, ormai venute meno, e ciò ai sensi dell'art. 389 c.p.c., secondo cui “Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di caSAzione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di caSAzione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza caSAta.”.
Si tratta, pertanto, della restituzione della somma di € 108.697,09, pari alla differenza tra l'indebito accertato nella sentenza annullata (€ 108.988,43) e già integralmente corrisposto, e l'effettivo indebito, qui rideterminato in € 291,40, atteso che l'ulteriore somma di € 78.157,39, già oggetto di statuizione di condanna alla restituzione nella pronuncia annullata (avendo la banca dato esecuzione integrale alla pronuncia di primo grado contenente una statuizione di condanna in favore della attrice per somme ulteriormente maggiori, pari ad € 217.300,00, poi ridotte nella pronuncia di secondo grado), risulta essere stata già corrisposta, come emergente dalle difese delle parti in questa sede, e non essendoci quindi richiesta in tal senso. Sulla somma da restituirsi vanno computati gli interessi legali, con decorrenza dal giorno del pagamento, e dunque dal 29.3.2012 sino al soddisfo
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/03/2023, n. 7420 Sez. III, Ord., 30/10/2020, n. 24171; Sez. III,
06/04/1999, n. 3291; Sez. lavoro, 17/12/2010, n. 25589; Sez. III, 23/03/2010, n. 6942; Sez. III,
06/04/1999, n. 3291).
Le spese di lite.
La regolamentazione delle spese di lite, da compiersi per tutti i gradi di giudizio, in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c. (e anche di quello del giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la Suprema Corte ha rinviato a questo giudice del rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base all'esito finale della lite, con apprezzamento unitario (cfr. Cass. civ., Sez. II,
21/06/2024, n. 17174; Sez. III, 18/06/2003, n. 9690; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – Lav., Ord.,
12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3, Ord., 13/12/2017, n. 29888).
E, applicato il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in base all'esito globale del processo
(che ha visto il riconoscimento di tutte le doglianze della parte attrice in primo grado e l'azzeramento della sua esposizione debitoria, con il riconoscimento anche di un credito restitutorio seppur nella misura limitata di € 291,40) piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/12/2023, n. 36353; Sez. Unite, Ord., 08/11/2022, n. 32906;
Contr Sez. I, 09/10/2015, n. 20289), la banca va condannata al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio in favore della società Controparte_1
I compensi spettanti alla parte vittoriosa vanno liquidati, in particolare, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra i minimi ed i medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del
16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile per tutti i gradi del giudizio, vigente al momento della presente pronuncia resa in sede di rinvio;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/04/2024, n. 10056), tenendo conto della tabella n. 2 per il giudizio di primo grado, della tabella n. 12 per il giudizio di appello e per quello di rinvio innanzi a questa Corte di Appello, nonché della tabella n. 13 per il giudizio innanzi alla Corte di CaSAzione, in riferimento allo scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00 in considerazione del valore della controversia, determinato sulla base del quantum accertato come indebito, pari ad € 108.988,43. Sempre in base al principio della soccombenza le spese della CTU espletata in primo grado (spese da regolare in questa sede in conseguenza dell'annullamento pronunciato dalla Suprema Corte;
cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), vanno poste definitivamente e interamente a carico
Contr della Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di PO - 3^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3863/2024 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito di annullamento, da parte della Corte Suprema di CaSAzione, con ordinanza n. 15149/2024, pubblicata il 30.05.2024, della sentenza n. 3103/2020 emeSA da questa Corte d'Appello, pubblicata il 14.9.2020, così provvede:
• Accoglie la domanda proposta in primo grado dalla e, per l'effetto, CP_3
ridetermina, alla data del 31.12.1996, il saldo del c.c. n. 9474.41 ad eSA intestato ed in essere presso la nella misura di € 291,40. CP_7
• Condanna la alla restituzione in favore della Controparte_1 Controparte_8 dell'importo di € 108.697,03 oltre interessi legali dalla data del 29.3.2012 al soddisfo.
• Condanna la al pagamento, in favore della delle spese del CP_7 Controparte_1 primo grado, liquidate complessivamente in € 8.550,00, di quelle del grado di appello, liquidate complessivamente in € 9.150,00 (per compensi), nonché delle spese del giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in € 4.500,00 (per compensi) e del presente giudizio di rinvio, liquidate complessivamente in € 7,350,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito avv. Dario De Landro.
• Pone le spese della CTU espletata in primo grado definitivamente e interamente a carico Contr della banca
PO, 7.5.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI LI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
3863 /2024, vertente tra
( ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. MOSCHIANO ALESSANDRO ), giusta delega in atti C.F._1
Appellante
e
), rappresentata e difesa dall'avv. DE LANDRO DARIO Controparte_1 P.IVA_2
( ), giusta delega in atti C.F._2
Appellato
Conclusioni di parte appellante:
“Valuti, sulla scorta della perizia esplicativa del CTU dott.SA depositata in data Persona_1
23/11/2019 (cfr. doc. 7 fascicolo di parte – CaSAzione) nonché del decisum enunciato dalla CP_2
Suprema Corte di CaSAzione nella ordinanza di rinvio, la sussistenza o meno di un “pagamento” in senso tecnico (Cass. S.U. 24418/2020);
All'esito dell'accertamento di cui in precedenza, accertare e dichiarare che l'importo di €
108.988,43 non costituisce pagamento e, quindi, un indebito e, per l'effetto, condannare la a restituire l'ulteriore importo di € 108.697,03 pari alla differenza tra l'indebito Controparte_1 accertato in sentenza dalla C.A. di PO (di € 108.988,43) detratto l'effettivo indebito (di €
291,40) accertato dal CTU Dott.SA . Persona_1
In ogni caso, sulla scorta del decisum enunciato dalla Suprema Corte di CaSAzione nella ordinanza di rinvio, condanni la a restituire a Controparte_1 Parte_1
l'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia.
Liquidi le spese del giudizio di CaSAzione.
Con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.”
Conclusioni di parte appellata:
“Venga respinta la domanda avversa e disattese tutte le richieste ivi contenute, in quanto inammissibili e/o improcedibili e comunque infondate nel merito.
Venga confermato il paSAggio in giudicato della debenza da parte di Parte_1
in persona del legale rappr.nte pro tempore delle somme liquidate nella sentenza della
[...]
Corte di Appello di PO inter partes n° 3103/2020 pubbl. il 14/09/2020 e ai titoli in eSA precisati, il cui regolamento fra le parti è già stato effettuato.
E dichiarando che ancor prima gli indebiti dovuti erano stati esborsati da all'atto CP_3
della chiusura dei rapporti prima della notifica della citazione del 2001.
In subordine, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare compensati gli importi eventualmente a restituirsi o comunque a versarsi da una parte all'altra, ai titoli per cui è causa, con quelli di pari importo agli stessi titoli o dichiararne la debenza semmai reciproca tra le parti.
Vinte le spese e competenze di lite di questa fase con distrazione all'Avv. Dario DE LANDRO, antistatario ed anche per le fasi pregresse, in particolare per quella del giudizio per CaSAzione, in quanto la dovrà vedere rigettata la sua domanda di restituzione, tenendosi conto anzi della Pt_1
Contr temerarietà della sua azione in quanto era ben conscia che il conto corrente per cui è causa era chiuso e che la non aveva certamente disposto la rettifica del saldo all'atto della chiusura, Pt_1
allorquando il giudizio che ci occupa era ancora pendente in istruttoria dinanzi al Giudice di I grado
(che gli indebiti erano stati corrisposti da ).” CP_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
La – conveniva dinanzi al Tribunale di PO la Controparte_5
presso la quale era titolare di plurimi rapporti, al fine di: 1) Parte_1 accertare e dichiarare l'illegittimo anatocismo ed il calcolo anticipato di interessi con l'addebito di un tasso di interessi passivi superiore a quello pattuito, chiedendo la condanna della banca alla restituzione degli importi indebitamente percepiti;
2) accertare e dichiarare che gli addebiti di commissioni di massimo scoperto e spese erano esuberanti, illegittimi poiché ingiustificati e non pattizi, con conseguente condanna alla restituzione di quanto indebitamente pagato;
3) accertare e dichiarare illegittimo l'accreditamento di valute dei versamenti effettuati nel corso del rapporto, atteso il ritardo dello stesso rispetto alla disponibilità del denaro garantito alla banca con la negoziazione degli assegni versati, con conseguente illegittima esposizione ad oneri passivi nelle more del tardivo accredito;
4) dichiarare illegittima l'applicazione di interessi attivi e passivi in misura difforme da quella contrattualmente pattuita.
La società attrice chiedeva dunque la rideterminazione delle movimentazioni del rapporto di c/c n.
9474.41, del conto anticipi s.b.f. n. 13482,92 e del rapporto di c/c n. 193482.94, con conseguente restituzione di quanto illegittimamente corrisposto in favore della banca.
Costituitasi, la banca in primo luogo eccepiva la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito con riferimento alle somme annotate sui rapporti bancari, precedenti al decennio rispetto alla data di notifica della citazione, concludendo per il rigetto della domanda, o, in subordine, di dichiarare non dovuta la rivalutazione su eventuali somme da darsi in restituzione, riconoscendo solo gli interessi legali a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione.
Acquisita documentazione, ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 12529/2011, il Tribunale accoglieva la domanda, e condannava la banca convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di € 116.785,78 a titolo di ripetizione dell'indebito per effetto della capitalizzazione trimestrale operata, della applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e dell'applicazione di spese, oneri e commissioni mai convenuti con l'attrice, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal 31.12.1996 al soddisfo, oltre alle spese di lite. In esecuzione della detta pronuncia, la banca versava in favore della società Controparte_6
(incorporante della per fusione avvenuta in data 20.12.2010), la somma di € 217.300,00 per CP_3
sorta capitale, interessi e rivalutazione, oltre spese legali.
Il giudizio di appello.
La proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in riforma della steSA, CP_7
l'accoglimento integrale della eccezione di prescrizione già formulata, e l'adesione alle risultanze della CTU in atti che – previa applicazione del meccanismo della compensazione dei reciproci debiti/crediti – aveva invece quantificato in € 291,06 la somma da restituire alla società attrice, con conseguente condanna della società appellata alla restituzione di quanto indebitamente percepito per effetto della pronuncia impugnata, avendo ella comunque datole esecuzione. Chiedeva altresì di dichiararsi non dovuta la rivalutazione monetaria, con conseguente restituzione di quanto già indebitamente pagato.
Costituitasi, la (quale incorporante la , Controparte_1 Controparte_6 resisteva all'appello chiedendo la conferma della pronuncia impugnata. Esperita una consulenza d'ufficio integrativa, con sentenza n. 3103/2020, la Corte d'Appello, in parziale riforma della pronuncia impugnata, rideterminava in € 108.988,43, oltre interessi legali dal 14.7.2001 al soddisfo, la somma da versarsi dalla banca in favore della correntista, condannando quest'ultima alla conseguente restituzione di quanto già percepito in eccedenza rispetto a tale importo, in esecuzione della pronuncia impugnata, e dunque della somma di € 78.157,39, oltre interessi al tasso legale dal
29.3.2012 al soddisfo.
In estrema sintesi, la Corte d'Appello, respinta la ribadita eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante, considerava utilizzabile il conteggio in cui era stata esclusa ogni capitalizzazione degli interessi, e, riportato lo schema riepilogativo degli importi calcolati dal CTU, quantificava in tale misura l'importo dell'indebito; la Corte riteneva altresì non dovuta la rivalutazione monetaria dal 31.12.1996, ritenendo invece dovuti gli interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale, ed accoglieva la domanda restitutoria proposta dalla banca, avendo ella dato esecuzione integrale alla pronuncia di primo grado, corrispondendo alla correntista somme ben maggiori rispetto a quelle dovute, per come rideterminate in grado di appello.
Il giudizio dinanzi alla Corte di CaSAzione.
La ricorreva in caSAzione deducendo un unico motivo di doglianza avverso la sentenza CP_7 della Corte d'Appello, e segnatamente la asserita nullità parziale della steSA ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.
La ricorrente, infatti, deduceva che la perizia integrativa depositata in appello aveva confermato la erroneità della quantificazione delle somme da restituire effettuata dal Tribunale, atteso che – a suo dire – il ricalcolo delle movimentazioni del c.c. n. 9374.41, con esclusione della capitalizzazione trimestrale, aveva determinato un saldo attivo finale di € 842,40, saldo che, ove compensato con i controcrediti vantati dalla banca sugli altri rapporti (il conto anticipi n. 13482.94 ed il c.c.
193482.94), comportava un complessivo saldo di soli € 291,40.
Con ordinanza pubblicata in data 30.5.2024, la Corte adita ha caSAto la sentenza impugnata, rinviando la causa a questa Corte, in diversa composizione collegiale, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nello specifico, la Suprema Corte ha rilevato che : 1) l'originaria domanda proposta in citazione riguardava il rapporto di c.c. 9374.41, il rapporto di conto anticipi s.b.f. n. 13482.94, ed il rapporto di c.c. n. 193482.94; 2) che il secondo ed il terzo di tali rapporti erano ceSAti nel 1989 e nel 1996, ragion per cui l'importo reclamato dalla banca era solo quello a saldo del conto corrente n. 9374.41;
3) la Corte distrettuale aveva accertato che le rimesse oggetto di causa avessero tutte natura ripristinatoria, facendo così decorrere la prescrizione dalla ceSAzione del rapporto (anno 1996), con conseguente inapplicabilità di qualsiasi prescrizione, essendo stata introdotta la domanda giudiziale nell'anno 2001.
La Corte ha altresì rilevato l'errore del giudice d'appello nel condannare la banca al pagamento delle somme illegittimamente addebitate alla correntista, qualificandole come indebiti pagamenti, senza verificare, però, se la medesima avesse effettivamente versato alcunché (quale pagamento o anche quale mera rimeSA ripristinatoria) a copertura di tali debiti. La Corte ha, dunque, evidenziato che era mancato, nella fattispecie in esame, il riscontro da parte dei giudici di merito del presupposto stesso della azione di ripetizione dell'indebito, e cioè l'accertamento della esistenza o meno di un pagamento in senso tecnico (nel senso chiarito dalla pronuncia a SSUU n. 24418/2010), ritenendo dunque neceSArio, previo annullamento della pronuncia impugnata, che fosse chiarito tale aspetto preliminare, con ogni conseguente statuizione.
Il giudizio di riassunzione.
Con citazione in riassunzione ritualmente notificata, la ha riassunto il giudizio dinanzi CP_7
a questa Corte, esponendo: 1) che a suo dire, i chiarimenti resi dalla CTU in data 23.11.2019 avevano già confermato la erroneità della quantificazione delle somme originariamente effettuata dal Tribunale e poi dalla Corte d'Appello, e la corretta interpretazione da lei data invece rispetto alla risultanze contabili raggiunte in primo grado ove, in considerazione del conteggio con totale esclusione della capitalizzazione trimestrale, quanto al conto corrente n. 9374.41, la banca andava condannata alla restituzione in favore della società attrice della somma di € 842,20, che, se compensata con i controcrediti afferenti gli altri due rapporti come indicati dal CTU, si sarebbe ulteriormente ridotta ad € 291,40; 2) che a tale importo si giungerebbe proprio perché era stato accertato che la società attrice – come posto nel dubbio dalla Suprema Corte – non aveva mai pagato il saldo debitore del CC n. 9374.41, che era pari a - € 108.697,03, secondo l'estratto conto al
31.12.1996, e che dunque i presupposti per l'applicazione dell'art. 2033 c.c. non erano affatto sussistenti rispetto alla intera somma liquidata a tale titolo nella pronuncia annullata.
Ciò posto, la banca concludeva per la restituzione a carico della società attrice in primo grado di quanto pagatole per effetto della pronuncia impugnata, e cioè dell'importo di € 108.988,43, detratto l'importo dell'effettivo indebito, pari alla minor somma di € 291,40, e ciò in conseguenza di quanto indicato dalla Suprema Corte come oggetto e criterio di valutazione per questo nuovo giudizio di appello. Costituitasi, la società appellata ha dedotto in primo luogo che la domanda Controparte_1
restitutoria proposta dalla banca doveva essere rigettata poiché mai proposta nel precedente giudizio di appello, evidenziando come tutta l'istruttoria documentale e tecnica svolta nei gradi di giudizio aveva dato, invece, pieno riscontro della effettività dei versamenti effettuati. Nello specifico, ella ha dedotto che, al momento della chiusura dell'affidamento sui propri conti, aveva provveduto a ripianare i saldi, come provato dal mastrino della correntista di cui ai docc. 6 e 7 nella produzione di parte attrice in primo grado, e come comprovato anche dai bilanci societari degli anni 1996, 1997,
1998 e 1999 che produceva, da cui si evinceva che, in data 29.6.1998, veniva contabilizzato un ultimo versamento di £ 10.500.000, a copertura totale del saldo negativo che portava a zero la giacenza. La società ha, altresì, dedotto che era incontrovertibile dalla documentazione della Banca
d'IT che produceva (certificazione degli affidamenti – pag. 414) che l'affidamento con CP_3
Contr la terminava nel maggio del 1997, senza più alcuna scopertura o sconfinamento, e che, dunque, ogni importo a debito era stato effettivamente pagato.
Contr La appellata ha, poi, deferito interrogatorio formale al legale rappresentante della formulando altresì richieste di prova orale, laddove fossero ritenute neceSArie;
in via subordinata ha, altresì, Contr deferito giuramento decisorio al responsabile informato dei fatti presso la su circostanze capitolate, chiedendo che si desse spazio a tale attività istruttoria, ove ritenuto neceSArio.
Nel merito della vicenda di cui è giudizio, la Corte osserva quanto segue.
Vanno preliminarmente richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di rinvio.
Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (come nel caso di specie), è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla pronuncia di caSAzione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro, Ord.,
20/06/2024, n. 17008; Sez. I, Ord., 21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord., 12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico- giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 26/02/2024, n. 5090; Sez. VI - 1, Ord., 08/03/2022,
n. 7565; Sez. I, 03/03/2022, n. 7091), senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della pronuncia, in contrasto col principio di intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/01/2019, n. 45; Sez. III, Ord., 22/08/2018, n. 20887;
Sez. V, 16/10/2015, n. 20981; Sez. Unite, 22/05/2014, n. 11303). Nell'ambito di tale giudizio è, inoltre, precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla pronuncia di caSAzione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da eSA decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della pronuncia di caSAzione in contrasto con il principio della sua intangibilità
(cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/11/2021, n. 33458).
Le parti conservano la steSA posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza caSAta, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed eccezioni pregresse, e in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno (cfr. Cass. civ., Sez. V, 01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 18/04/2007, n. 9224; Sez. V, 23/05/2005, n. 10844).
In definitiva, in questa sede, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2015, n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732; Sez. II, 27/10/2010, n. 21961).
Il giudizio di rinvio integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023,
n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n. 17284; Sez. V, Ord., 02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord.,
31/05/2021, n. 15143). In altri termini il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di caSAzione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai n. 3 e 5 dell'art. 360
c.p.c., non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio
(cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti, poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere
"sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della caSAzione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo;
cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/12/2019, n. 32127; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 07/02/2025, n.
3165; Sez. II, 12/12/2024, n. 32079).
Ciò posto, in primo luogo va condivisa la doglianza di parte appellante circa la tardiva produzione documentale – effettuata solo in questa sede – contenuta nell'atto di costituzione della parte appellata.
Ed infatti, deve rilevarsi che il giudizio di rinvio si caratterizza anche per la limitata possibilità di riaprire la fase istruttoria. In generale, non sono ammesse nuove domande, eccezioni o richieste di nuove prove, a patto che esse non si riferiscano a fatti sopravvenuti, rilevanti per la decisione e verificatisi dopo la sentenza di annullamento della CaSAzione, che non discendano da specifiche esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento, in relazione ad aspetti non affrontati nel giudizio annullato, o ancora se le parti non abbiano potuto produrre documenti o articolare prove in precedenza per forza maggiore o comunque per cause ad esse non imputabili. Le nuove prove ammesse devono essere strettamente legate al tema decisorio e non possono alterare la natura del processo (cfr. Cass. 1846/2023, 28547/2019).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta, con riferimento specifico alla certificazione proveniente dalla Centrale Rischi della Banca d'IT (e comprovante, a detta dell'appellata,
l'assenza di debiti alla data del 1997 rinvenienti da esposizioni debitorie per rapporti affidati), nonché dei bilanci societari dal 1996, 1997, 1998 e 1999, rappresenta un patrimonio documentale già nella piena disponibilità della parte in epoca anteriore al giudizio di primo grado da lei azionato, nonché strettamente conneSA alla domanda restitutoria proposta in quella sede, e ciò a prescindere dall'oggetto della indagine da compiersi in questa sede per effetto del rinvio da parte della Suprema Corte ex art. 392 e ss c.p.c., indagine non nuova, ma avente ad oggetto il presupposto logico e normativo della domanda restitutoria esperita dalla parte attrice in primo grado.
Deve, dunque, dichiararsi assolutamente tardiva e, pertanto, inammissibile la produzione documentale effettuata in questa sede, in relazione a tutto quanto non già ritualmente acquisito agli atti entro il termine per le preclusioni istruttorie di cui al giudizio di primo grado.
Ciò posto, osserva la Corte, l'accertamento peritale disposto in primo grado, ed integrato nel giudizio sfociato nella pronuncia annullata, è pienamente idoneo a compiere l'accertamento richiesto dalla Corte con conseguente vaglio della fondatezza o meno della domanda restitutoria.
Ed infatti, alla data del 31.12.1996, il saldo debitore della società correntista era pari a - €
108.697,03, così come documentalmente comprovato da quanto indicato dal CTU sull'esame della documentazione bancaria, e non risultano rimesse o pagamenti in senso tecnico che abbiano effettivamente ripianato tale debitoria, determinata nel tempo per effetto di tutti gli addebiti illegittimi per come indicati nella consulenza, mai contestati dalle parti e rispetto al cui accertamento non vi è nulla da compiere in questa sede, atteso l'ambito dell'oggetto di cui all'ordinanza di rinvio.
Ciò detto, per effetto della rideterminazione del saldo – operazione conneSA all'accertamento della illegittimità delle poste che lo avevano così determinato nel corso del rapporto bancario – lo stesso veniva depurato dal CTU della somma di € 109.539,43, e dunque ricalcolato nella misura complessiva di € 842,40 a credito del correntista. Da tale somma, per effetto della compensazione atecnica operata dal giudice – e non oggetto di contestazione, dunque avente forza di giudicato – venivano poi detratti gli importi di € 90,03 e € 460,07, quali saldi a debito dei conti anticipi
13482.94 e 193482.94, determinandosi così un saldo finale di € 291,40, importo a credito del correntista, così come chiaramente indicato dal consulente ed esplicitamente argomentato nelle sue conclusioni sulla scorta dei relativi e chiari prospetti riepilogativi, a cui si fa integrale rinvio.
Sotto tale aspetto, si ribadisce, è la steSA consulenza ad indicare alla data del 31.12.1996 il saldo del conto corrente nella misura di - € 108.697,03, e tale saldo – in adempimento all'incarico peritale – è stato poi rideterminato (con l'effetto di un sostanziale azzeramento della debitoria) sulla base del positivo riscontro della illegittimità di numerosi addebiti effettuati dalla banca secondo le condivisibili censure mosse dal correntista, sul cui esito, ad eSA favorevole, è caduto il giudicato.
Ciò detto, a parere di questa Corte, ed a definizione delle domande originariamente proposte dalla parte attrice, per effetto della fondata prospettazione circa l'illegittimità degli addebiti come risultanti dagli estratti conto in atti sino alla data del 31.12.1996, il saldo del rapporto di conto corrente va rideterminato nella misura di € 291,40 – come frutto anche dell'addebito dei saldi negativi su conti anticipi – restando accertato l'addebito illegittimo da parte della banca del complessivo importo di € 109.539,43, importo che va pertanto detratto dal saldo risultante dalla documentazione bancaria, con il risultato algebrico nella misura indicata di € 291,40.
La domanda restitutoria originariamente proposta dalla parte attrice va dunque accolta nella misura limitata di € 291,40, non essendovi prova del pagamento da parte della steSA delle somme illegittimamente addebitate nella misura di € 109.539,43, attesa la natura negativa del saldo alla data del 31.12.96, e dunque dovendosi ritenere che tale illegittima debitoria non sia stata mai effettivamente sanata entro tale data, ferme le somme illegittimamente corrisposte e successivamente detratte dal saldo finale per effetto dell'accoglimento nel merito della domanda attorea. Il vantaggio così ottenuto dalla correntista attrice - per effetto della fondatezza della sua domanda in relazione al riscontro positivo della illegittimità degli addebiti - non si spinge dunque sino alla restituzione integrale della somma accertata come addebito illegittimo, poiché invero mai versata, ma alla sola rideterminazione integrale del saldo con conseguente eliminazione della debitoria nella misura accertata come illegittima, e restituzione del solo importo di € 291,40, come risultante dalla operazione algebrica indicata, in adesione alle chiare risultanze della CTU, come ampiamente dedotto dalla difesa della banca appellata sin dall'atto introduttivo del giudizio di gravame annullato .
In tali termini deve, dunque, darsi risposta all'ambito di accertamento imposto dalla ordinanza di rinvio, con le conseguenti statuizioni, restando sussistente il presupposto per l'accoglimento dell'azione ex art. 2033 c.c., nella limitata misura di € 291,40, non essendovi prova alcuna del pregresso pagamento delle ulteriori e maggiori poste riscontrate come illegittimamente addebitate.
Appare dunque evidente l'equivoco in cui è caduta la pronuncia annullata – e prospettato dalla ordinanza di rimessione della Suprema Corte – nell'aver ritenuto operante la rideterminazione del saldo effettuato dal consulente in due direzioni: la rideterminazione ed il concreto azzeramento del saldo negativo (previa sottrazione dal saldo banca delle somme ritenute illegittimamente versate) e la condanna della banca al pagamento del medesimo integrale importo in favore della correntista, la quale ha effettivamente goduto di un duplice ed improprio vantaggio, beneficiando di un doppio riconoscimento delle sue ragioni, sia in relazione all'azzeramento del saldo negativo, che alla ulteriore restituzione del medesimo importo detratto a tal fine sul saldo negativo.
La documentazione in atti, con specifico riferimento alle chiare risultanze della consulenza in primo ed in secondo grado, rendono superflua ogni altra attività istruttoria pur sollecitata dalla parte appellata.
In virtù, poi, dell'annullamento, con rinvio, da parte della Corte di CaSAzione, della sentenza n.
3103/2020 emeSA da questa Corte d'Appello e dell'esito di questo giudizio, la società CP_1
va condannata – come chiesto dalla banca attrice in riassunzione – alla restituzione delle somme conseguente all'esecuzione spontanea delle precedenti pronunce di merito, ormai venute meno, e ciò ai sensi dell'art. 389 c.p.c., secondo cui “Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di caSAzione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di caSAzione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza caSAta.”.
Si tratta, pertanto, della restituzione della somma di € 108.697,09, pari alla differenza tra l'indebito accertato nella sentenza annullata (€ 108.988,43) e già integralmente corrisposto, e l'effettivo indebito, qui rideterminato in € 291,40, atteso che l'ulteriore somma di € 78.157,39, già oggetto di statuizione di condanna alla restituzione nella pronuncia annullata (avendo la banca dato esecuzione integrale alla pronuncia di primo grado contenente una statuizione di condanna in favore della attrice per somme ulteriormente maggiori, pari ad € 217.300,00, poi ridotte nella pronuncia di secondo grado), risulta essere stata già corrisposta, come emergente dalle difese delle parti in questa sede, e non essendoci quindi richiesta in tal senso. Sulla somma da restituirsi vanno computati gli interessi legali, con decorrenza dal giorno del pagamento, e dunque dal 29.3.2012 sino al soddisfo
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/03/2023, n. 7420 Sez. III, Ord., 30/10/2020, n. 24171; Sez. III,
06/04/1999, n. 3291; Sez. lavoro, 17/12/2010, n. 25589; Sez. III, 23/03/2010, n. 6942; Sez. III,
06/04/1999, n. 3291).
Le spese di lite.
La regolamentazione delle spese di lite, da compiersi per tutti i gradi di giudizio, in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c. (e anche di quello del giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la Suprema Corte ha rinviato a questo giudice del rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base all'esito finale della lite, con apprezzamento unitario (cfr. Cass. civ., Sez. II,
21/06/2024, n. 17174; Sez. III, 18/06/2003, n. 9690; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – Lav., Ord.,
12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3, Ord., 13/12/2017, n. 29888).
E, applicato il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in base all'esito globale del processo
(che ha visto il riconoscimento di tutte le doglianze della parte attrice in primo grado e l'azzeramento della sua esposizione debitoria, con il riconoscimento anche di un credito restitutorio seppur nella misura limitata di € 291,40) piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/12/2023, n. 36353; Sez. Unite, Ord., 08/11/2022, n. 32906;
Contr Sez. I, 09/10/2015, n. 20289), la banca va condannata al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio in favore della società Controparte_1
I compensi spettanti alla parte vittoriosa vanno liquidati, in particolare, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra i minimi ed i medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del
16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile per tutti i gradi del giudizio, vigente al momento della presente pronuncia resa in sede di rinvio;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/04/2024, n. 10056), tenendo conto della tabella n. 2 per il giudizio di primo grado, della tabella n. 12 per il giudizio di appello e per quello di rinvio innanzi a questa Corte di Appello, nonché della tabella n. 13 per il giudizio innanzi alla Corte di CaSAzione, in riferimento allo scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00 in considerazione del valore della controversia, determinato sulla base del quantum accertato come indebito, pari ad € 108.988,43. Sempre in base al principio della soccombenza le spese della CTU espletata in primo grado (spese da regolare in questa sede in conseguenza dell'annullamento pronunciato dalla Suprema Corte;
cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), vanno poste definitivamente e interamente a carico
Contr della Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di PO - 3^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3863/2024 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito di annullamento, da parte della Corte Suprema di CaSAzione, con ordinanza n. 15149/2024, pubblicata il 30.05.2024, della sentenza n. 3103/2020 emeSA da questa Corte d'Appello, pubblicata il 14.9.2020, così provvede:
• Accoglie la domanda proposta in primo grado dalla e, per l'effetto, CP_3
ridetermina, alla data del 31.12.1996, il saldo del c.c. n. 9474.41 ad eSA intestato ed in essere presso la nella misura di € 291,40. CP_7
• Condanna la alla restituzione in favore della Controparte_1 Controparte_8 dell'importo di € 108.697,03 oltre interessi legali dalla data del 29.3.2012 al soddisfo.
• Condanna la al pagamento, in favore della delle spese del CP_7 Controparte_1 primo grado, liquidate complessivamente in € 8.550,00, di quelle del grado di appello, liquidate complessivamente in € 9.150,00 (per compensi), nonché delle spese del giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in € 4.500,00 (per compensi) e del presente giudizio di rinvio, liquidate complessivamente in € 7,350,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito avv. Dario De Landro.
• Pone le spese della CTU espletata in primo grado definitivamente e interamente a carico Contr della banca
PO, 7.5.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano