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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/09/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 784/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Sergio Florio Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 784/2023
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] e res. in Taormina alla Via Grazia Parte_1
Deledda n. 14, C.F. , elettivamente domiciliata in Piedimonte Etneo, Via CodiceFiscale_1
Vittorio Emanuele II n. 19 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cassaniti (C.F. C.F._2
- pec: , che la rappresenta e difende giusta
[...] Email_1 procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] e res. in Spagna Calle Antonio Garcìa Controparte_1
Fernandéz, 3 atìco b, Torremolinos 29620 Malaga, C.F. ; CodiceFiscale_3
pagina 1 di 9 vedova di , nata a [...] il [...] e Parte_2 Persona_1 res. in Australia 35 Bungalow Road, Peakhurst, Sydney N.S.W., C.F. CodiceFiscale_4
entrambi elettivamente domiciliati in Linguaglossa, Via Libertà n. 75 presso lo studio dell'Avv.
Antonina Lo Coco (C.F. - pec: che li CodiceFiscale_5 Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATI
E CONTRO
(C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_6
(C.F. ; Controparte_2 CodiceFiscale_7
(C.F. ); Controparte_3 CodiceFiscale_8
vedova di (C.F. ); Parte_3 Persona_2 CodiceFiscale_9
(C.F. ); Parte_4 CodiceFiscale_10
(C.F. ); Persona_2 CodiceFiscale_11
(C.F. ); Parte_5 CodiceFiscale_12
(C.F. ); Parte_6 CodiceFiscale_13
vedova di (C.F. ); Parte_7 Persona_3 CodiceFiscale_14
(C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_15
(C.F. ; Persona_2 CodiceFiscale_16
(C.F. ); Parte_8 CodiceFiscale_17
(C.F. ); Controparte_4 CodiceFiscale_18
(C.F. ); Controparte_5 CodiceFiscale_19
APPELLATI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nel 2020, (nata nel 1965) conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Catania, il padre nonché i congiunti (nata Controparte_6 Parte_1
pagina 2 di 9 nel 1970), , e figli e vedova di Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 CP_7
; ; (nata nel 1976), (nato il [...]),
[...] Parte_6 Parte_1 Persona_2
e , figli e vedova di;
vedova Parte_8 Parte_7 Persona_3 Parte_2 di;
e , figli di , al fine di sentire Persona_1 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_8 accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza ed eccezione:
- Ritenere e dichiarare che l'immobile sito in Castiglione di Sicilia, Via Trieste 14, censito al catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 30, part. 657 cat. A/4 cl. 2 vani 6,5 RC Euro 77,21 è di proprietà di per effetto dell'avvenuta usucapione;
Parte_1
- Conseguentemente ordinare all' , in Controparte_9 persona del Responsabile pro-tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore dell'attrice sul bene sopradescritto, nonché autorizzare la voltura catastale a favore dell'attore medesimo;
- Vittoria di spese e compensi in caso di contestazione”.
L'attrice esponeva che l'immobile in questione era pervenuto ai convenuti a titolo di comproprietà, a seguito della successione mortis causa degli originari proprietari, coniugi e Persona_2 Per_4
, rispettivamente deceduti il 18.12.1998 e il 2.04.1999, come risultante dai certificati di morte
[...] agli atti. I convenuti erano coeredi, in proprio o per rappresentazione dei genitori premorti, dei suddetti proprietari originari o dei loro discendenti (cfr. pagg. 1 e 2 dell'atto di citazione).
Nessuno dei comproprietari convenuti provvedeva alla costituzione in giudizio, sicché si procedeva in loro contumacia.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento delle prove orali richieste dalla parte attrice
(interrogatorio formale e prova per testi).
A seguito dell'udienza di discussione del 6.04.2023, la causa veniva posta in decisione e decisa con sentenza n. 1561/2023, pubblicata nello stesso giorno, resa nel procedimento n. 1518/2020 R.G. Con tale pronuncia, il Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta da , volta a Parte_1 conseguire l'acquisto per usucapione dell'immobile sito nel Comune di Castiglione di Sicilia in via
Trieste n. 14 (censito al catasto fabbricati al fg. 30, part.lla 657, Cat. A/4; cl. 2; vani 6,5), e dichiarava l'irripetibilità delle spese di lite stante la contumacia dei convenuti.
pagina 3 di 9 Avverso la detta sentenza ha proposto appello , sia in proprio sia quale coerede del Parte_1 padre deceduto il 30.11.2020 a Taormina, formulando un unico motivo di gravame Controparte_6 articolato in due censure (A e B), mediante atto di citazione notificato ai convenuti e ai coeredi legittimi del suddetto convenuto deceduto, individuati sulla base del certificato di situazione di famiglia originaria prodotto in uno all'atto di citazione, nelle date 8-9-12-13-14-19-20-26 giugno 2023.
Si sono costituiti in giudizio, con un'unica comparsa, e vedova di Controparte_1 Parte_2
, dichiarando di condividere la ricostruzione dei fatti e le ragioni dell'appellante. Persona_1
Tutti gli altri appellati non si sono costituiti in giudizio.
Successivamente al deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
15.09.2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di (nata nel 1970), Parte_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 Parte_6 Parte_1
(nata nel 1976), (nato nel 1966), , , Persona_2 Parte_8 Parte_7 Parte_2
, , e dei coeredi di deceduto il
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
30.11.2020, (nato nel 1963) e . Parte_4 Persona_2 Parte_5
2. - L'appello si fonda su un unico motivo di gravame articolato in due censure indicate con le lettere A
e B.
2.1. - Con la prima censura (lett. A) si deduce la violazione degli artt. 1158 e 1141 c.c. per il mancato riconoscimento della presunzione di sussistenza dell'animus possidendi in capo all'attrice.
In particolare, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure, in esito alle risultanze probatorie, pur avendo accertato la sussistenza del corpus possessionis, tuttavia, abbia ritenuto non raggiunta la prova in ordine alla presenza dell'animus possidendi.
La decisione impugnata si fonda sul principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del
"corpus", ma anche dell'"animus"” (Cass. civ. Sez. II n. 22667/2017).
Nondimeno, l'appellante contesta che tale orientamento sia stato richiamato in modo parziale, con pagina 4 di 9 conseguente alterazione del significato della pronuncia, avendo omesso di considerare che l'elemento dell'animus “può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal corpus, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà”.
Conclude dunque che il Tribunale, una volta ritenuta raggiunta la prova in ordine al corpus possessionis, avrebbe dovuto ritenere parimenti provata la sussistenza dell'animus possidendi e non, viceversa, pretendere che tale ultimo elemento fosse oggetto di specifica prova.
Alla stessa conclusione si perviene, secondo l'appellante, sulla base della presunzione iuris tantum di cui all'art. 1141 c.c.
2.2. - Con la seconda censura (lett. B), l'appellante lamenta la violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere il Giudice di primo grado erroneamente valutato le risultanze delle prove orali e per aver fondato la decisone sulla supposizione di fatti e circostanze di cui non vi è traccia nel giudizio.
Con riferimento al momento in cui ha iniziato a possedere uti dominus, contrariamente alle statuizioni del Tribunale, parte appellante rileva che tale elemento si evince dalle dichiarazioni testimoniali, in particolare quelle rese dalla teste . Testimone_1
Evidenzia, inoltre, come sia censurabile l'argomento del giudice di primo grado, secondo cui l'utilizzo dell'immobile come deposito sarebbe compatibile con una relazione con il bene fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario. Sostiene che tale affermazione sarebbe priva di consistenza ed apodittica, non essendo emersa in giudizio la presenza di titoli per la detenzione o la dimostrazione che i cointestatari abbiano tollerato la relazione di fatto intercorsa con il bene.
Sostiene, ancora, che il Tribunale avrebbe dovuto trarre la prova della sussistenza dell'animus possidendi dal fatto che l'attrice aveva utilizzato l'immobile come deposito e vi aveva effettuato lavori di manutenzione, come riferito dai testimoni.
3. - Le due censure, che per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente, sono entrambe infondate, alla luce delle seguenti considerazioni.
3.1. - Ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c., i presupposti per l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione sono il possesso del bene per oltre venti anni, esercitato uti dominus, in maniera pubblica, pacifica e ininterrotta, senza azioni di contrasto o interferenze da parte di terzi.
È principio consolidato in giurisprudenza che l'usucapione richiede la prova sia del corpus possessionis
pagina 5 di 9 che dell'animus possidendi (Cass. n. 22667/2017).
La Corte di cassazione ha chiarito che “perché l'animus possidendi possa essere dedotto occorre che chi agisce per essere dichiarato proprietario abbia compiuto atti incompatibili con la signoria di altri sulla cosa” (cfr. Cass. civ. 30549/2019). Nella fattispecie esaminata in quella pronuncia, la Corte di legittimità ha ritenuto che la sentenza d'appello, sulla base di una valutazione complessiva e comparata delle testimonianze raccolte, aveva legittimamente ritenuto che tale prova a carico del convenuto non potesse essere desunta dalle dichiarazioni del teste circa l'effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, “indicative sì di una disponibilità di fatto ma non indice dell'esercizio di una facoltà in nome e per conto proprio”.
3.2. - Anche nel caso di specie, ad avviso del Collegio, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto non raggiunta la prova, a carico dell'attrice, in ordine alla sussistenza dell'animus possidendi.
Le circostanze riferite dai testi escussi, i quali hanno confermato che l'attrice, odierna appellante, ha utilizzato l'immobile per oltre vent'anni come deposito e vi ha svolto lavori di manutenzione, non risultano idonee a dimostrare l'esercizio di un possesso uti dominus, svolto con modalità inequivocabilmente incompatibili con il possesso altrui.
3.3. - Inoltre, mette conto evidenziare che la sussistenza di un possesso ad usucapionem è smentita dalla stessa teste , la quale, nel corso della testimonianza resa davanti al Tribunale di Testimone_1
Catania, ha riferito - come riportato anche dalla stessa attrice nella comparsa conclusionale (cfr. pag. 2)
- che l'originaria proprietaria , deceduta nel 1999, era la nonna dell'attrice, oggi Persona_4 coerede del padre deceduto, figlio e coerede della e dell'altro originario Controparte_6 Per_4 comproprietario dell'immobile in questione, , deceduto nel 1998. Persona_2
Dalla ricostruzione offerta dall'odierna appellante e dal materiale probatorio prodotto emerge che il bene immobile è stato ereditato dai convenuti nel giudizio di primo grado a seguito della successione mortis causa dei coniugi e , loro genitori o ascendenti. Attualmente Persona_2 Persona_4 il bene risulta in comproprietà indivisa, pro quota, anche della stessa appellante, subentrata a titolo di coerede nella quota già spettante al padre, originario convenuto contumace, deceduto nel corso del giudizio di primo grado.
Ciò premesso, il Collegio osserva che, a differenza da quanto sostenuto dall'appellante, risultano sussistenti elementi fattuali idonei a dimostrare, anche in via presuntiva, che la relazione materiale di pagina 6 di 9 con il bene scaturisse da un rapporto di comodato con il padre – Parte_1 Controparte_6 comproprietario dell'immobile insieme agli altri convenuti - ovvero da mera tolleranza, derivante dal rapporto di familiarità intercorrente, peraltro, anche con gli altri coeredi.
Ne consegue che il Tribunale ha correttamente posto a carico dell'odierna appellante l'onere di provare l'esercizio di un potere di fatto sull'immobile corrispondente a quello del proprietario, che può possedere anche solo animo.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo” (cfr. Cass. n.
20508/2019 in motivazione).
3.4. - Né la conclusione può mutare in considerazione della peculiare posizione dell'appellante
, divenuta comproprietaria, e dunque compossessore, dell'immobile in questione per Parte_1 effetto della morte del padre Controparte_6
Infatti, per giurisprudenza costante, “in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune. La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione,
pagina 7 di 9 dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario” (cfr. Cass. n.
33453/2023; Cass. n. 23042/2023; Cass. 10734/2018).
Tale dimostrazione, nella specie, è mancata del tutto, come statuito dal primo giudice.
3.5. - Né tale prova avrebbe potuto attenuarsi o ricavarsi dalla contumacia dei convenuti in quanto alla contumacia non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore che è comunque tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del suo vantato diritto, ciò in forza del novellato art. 115
c.p.c. e del principio di neutralità del processo contumaciale (Cass. n. 22461/2015; Cass. n. 5416/2011).
4. - Alla stregua delle superiori considerazioni, il proposto appello va quindi interamente rigettato.
5. - Tra l'appellante e gli appellati costituiti le spese del presente grado vanno integralmente compensate, avendo questi ultimi manifestato adesione alla ricostruzione – pur infondata – prospettata dall'appellante.
5.1. - Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del grado nei confronti degli altri appellati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva nel presente grado di giudizio.
6. - Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 784/2023 R.G.C.A., dichiara la contumacia di (nata nel 1970), , , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
, (nata nel 1976), (nato nel 1966),
[...] Parte_6 Parte_1 Persona_2
, , , e dei Parte_8 Parte_7 Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 coeredi di deceduto il 30.11.2020, (nato nel Controparte_6 Parte_4 Persona_2
1963) e , Parte_5
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1561/2023 del 6 aprile 2023 del Parte_1
pagina 8 di 9 Tribunale di Catania, che conferma;
compensa le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e gli appellati Parte_1 costituiti e Controparte_1 Parte_2
nulla sulle spese nei confronti degli altri appellanti, rimasti contumaci;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Catania il 25 settembre 2025, nella camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte di appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Sergio Florio Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 784/2023
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] e res. in Taormina alla Via Grazia Parte_1
Deledda n. 14, C.F. , elettivamente domiciliata in Piedimonte Etneo, Via CodiceFiscale_1
Vittorio Emanuele II n. 19 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cassaniti (C.F. C.F._2
- pec: , che la rappresenta e difende giusta
[...] Email_1 procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] e res. in Spagna Calle Antonio Garcìa Controparte_1
Fernandéz, 3 atìco b, Torremolinos 29620 Malaga, C.F. ; CodiceFiscale_3
pagina 1 di 9 vedova di , nata a [...] il [...] e Parte_2 Persona_1 res. in Australia 35 Bungalow Road, Peakhurst, Sydney N.S.W., C.F. CodiceFiscale_4
entrambi elettivamente domiciliati in Linguaglossa, Via Libertà n. 75 presso lo studio dell'Avv.
Antonina Lo Coco (C.F. - pec: che li CodiceFiscale_5 Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATI
E CONTRO
(C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_6
(C.F. ; Controparte_2 CodiceFiscale_7
(C.F. ); Controparte_3 CodiceFiscale_8
vedova di (C.F. ); Parte_3 Persona_2 CodiceFiscale_9
(C.F. ); Parte_4 CodiceFiscale_10
(C.F. ); Persona_2 CodiceFiscale_11
(C.F. ); Parte_5 CodiceFiscale_12
(C.F. ); Parte_6 CodiceFiscale_13
vedova di (C.F. ); Parte_7 Persona_3 CodiceFiscale_14
(C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_15
(C.F. ; Persona_2 CodiceFiscale_16
(C.F. ); Parte_8 CodiceFiscale_17
(C.F. ); Controparte_4 CodiceFiscale_18
(C.F. ); Controparte_5 CodiceFiscale_19
APPELLATI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nel 2020, (nata nel 1965) conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Catania, il padre nonché i congiunti (nata Controparte_6 Parte_1
pagina 2 di 9 nel 1970), , e figli e vedova di Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 CP_7
; ; (nata nel 1976), (nato il [...]),
[...] Parte_6 Parte_1 Persona_2
e , figli e vedova di;
vedova Parte_8 Parte_7 Persona_3 Parte_2 di;
e , figli di , al fine di sentire Persona_1 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_8 accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza ed eccezione:
- Ritenere e dichiarare che l'immobile sito in Castiglione di Sicilia, Via Trieste 14, censito al catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 30, part. 657 cat. A/4 cl. 2 vani 6,5 RC Euro 77,21 è di proprietà di per effetto dell'avvenuta usucapione;
Parte_1
- Conseguentemente ordinare all' , in Controparte_9 persona del Responsabile pro-tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore dell'attrice sul bene sopradescritto, nonché autorizzare la voltura catastale a favore dell'attore medesimo;
- Vittoria di spese e compensi in caso di contestazione”.
L'attrice esponeva che l'immobile in questione era pervenuto ai convenuti a titolo di comproprietà, a seguito della successione mortis causa degli originari proprietari, coniugi e Persona_2 Per_4
, rispettivamente deceduti il 18.12.1998 e il 2.04.1999, come risultante dai certificati di morte
[...] agli atti. I convenuti erano coeredi, in proprio o per rappresentazione dei genitori premorti, dei suddetti proprietari originari o dei loro discendenti (cfr. pagg. 1 e 2 dell'atto di citazione).
Nessuno dei comproprietari convenuti provvedeva alla costituzione in giudizio, sicché si procedeva in loro contumacia.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento delle prove orali richieste dalla parte attrice
(interrogatorio formale e prova per testi).
A seguito dell'udienza di discussione del 6.04.2023, la causa veniva posta in decisione e decisa con sentenza n. 1561/2023, pubblicata nello stesso giorno, resa nel procedimento n. 1518/2020 R.G. Con tale pronuncia, il Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta da , volta a Parte_1 conseguire l'acquisto per usucapione dell'immobile sito nel Comune di Castiglione di Sicilia in via
Trieste n. 14 (censito al catasto fabbricati al fg. 30, part.lla 657, Cat. A/4; cl. 2; vani 6,5), e dichiarava l'irripetibilità delle spese di lite stante la contumacia dei convenuti.
pagina 3 di 9 Avverso la detta sentenza ha proposto appello , sia in proprio sia quale coerede del Parte_1 padre deceduto il 30.11.2020 a Taormina, formulando un unico motivo di gravame Controparte_6 articolato in due censure (A e B), mediante atto di citazione notificato ai convenuti e ai coeredi legittimi del suddetto convenuto deceduto, individuati sulla base del certificato di situazione di famiglia originaria prodotto in uno all'atto di citazione, nelle date 8-9-12-13-14-19-20-26 giugno 2023.
Si sono costituiti in giudizio, con un'unica comparsa, e vedova di Controparte_1 Parte_2
, dichiarando di condividere la ricostruzione dei fatti e le ragioni dell'appellante. Persona_1
Tutti gli altri appellati non si sono costituiti in giudizio.
Successivamente al deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
15.09.2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di (nata nel 1970), Parte_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 Parte_6 Parte_1
(nata nel 1976), (nato nel 1966), , , Persona_2 Parte_8 Parte_7 Parte_2
, , e dei coeredi di deceduto il
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
30.11.2020, (nato nel 1963) e . Parte_4 Persona_2 Parte_5
2. - L'appello si fonda su un unico motivo di gravame articolato in due censure indicate con le lettere A
e B.
2.1. - Con la prima censura (lett. A) si deduce la violazione degli artt. 1158 e 1141 c.c. per il mancato riconoscimento della presunzione di sussistenza dell'animus possidendi in capo all'attrice.
In particolare, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure, in esito alle risultanze probatorie, pur avendo accertato la sussistenza del corpus possessionis, tuttavia, abbia ritenuto non raggiunta la prova in ordine alla presenza dell'animus possidendi.
La decisione impugnata si fonda sul principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del
"corpus", ma anche dell'"animus"” (Cass. civ. Sez. II n. 22667/2017).
Nondimeno, l'appellante contesta che tale orientamento sia stato richiamato in modo parziale, con pagina 4 di 9 conseguente alterazione del significato della pronuncia, avendo omesso di considerare che l'elemento dell'animus “può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal corpus, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà”.
Conclude dunque che il Tribunale, una volta ritenuta raggiunta la prova in ordine al corpus possessionis, avrebbe dovuto ritenere parimenti provata la sussistenza dell'animus possidendi e non, viceversa, pretendere che tale ultimo elemento fosse oggetto di specifica prova.
Alla stessa conclusione si perviene, secondo l'appellante, sulla base della presunzione iuris tantum di cui all'art. 1141 c.c.
2.2. - Con la seconda censura (lett. B), l'appellante lamenta la violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere il Giudice di primo grado erroneamente valutato le risultanze delle prove orali e per aver fondato la decisone sulla supposizione di fatti e circostanze di cui non vi è traccia nel giudizio.
Con riferimento al momento in cui ha iniziato a possedere uti dominus, contrariamente alle statuizioni del Tribunale, parte appellante rileva che tale elemento si evince dalle dichiarazioni testimoniali, in particolare quelle rese dalla teste . Testimone_1
Evidenzia, inoltre, come sia censurabile l'argomento del giudice di primo grado, secondo cui l'utilizzo dell'immobile come deposito sarebbe compatibile con una relazione con il bene fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario. Sostiene che tale affermazione sarebbe priva di consistenza ed apodittica, non essendo emersa in giudizio la presenza di titoli per la detenzione o la dimostrazione che i cointestatari abbiano tollerato la relazione di fatto intercorsa con il bene.
Sostiene, ancora, che il Tribunale avrebbe dovuto trarre la prova della sussistenza dell'animus possidendi dal fatto che l'attrice aveva utilizzato l'immobile come deposito e vi aveva effettuato lavori di manutenzione, come riferito dai testimoni.
3. - Le due censure, che per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente, sono entrambe infondate, alla luce delle seguenti considerazioni.
3.1. - Ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c., i presupposti per l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione sono il possesso del bene per oltre venti anni, esercitato uti dominus, in maniera pubblica, pacifica e ininterrotta, senza azioni di contrasto o interferenze da parte di terzi.
È principio consolidato in giurisprudenza che l'usucapione richiede la prova sia del corpus possessionis
pagina 5 di 9 che dell'animus possidendi (Cass. n. 22667/2017).
La Corte di cassazione ha chiarito che “perché l'animus possidendi possa essere dedotto occorre che chi agisce per essere dichiarato proprietario abbia compiuto atti incompatibili con la signoria di altri sulla cosa” (cfr. Cass. civ. 30549/2019). Nella fattispecie esaminata in quella pronuncia, la Corte di legittimità ha ritenuto che la sentenza d'appello, sulla base di una valutazione complessiva e comparata delle testimonianze raccolte, aveva legittimamente ritenuto che tale prova a carico del convenuto non potesse essere desunta dalle dichiarazioni del teste circa l'effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, “indicative sì di una disponibilità di fatto ma non indice dell'esercizio di una facoltà in nome e per conto proprio”.
3.2. - Anche nel caso di specie, ad avviso del Collegio, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto non raggiunta la prova, a carico dell'attrice, in ordine alla sussistenza dell'animus possidendi.
Le circostanze riferite dai testi escussi, i quali hanno confermato che l'attrice, odierna appellante, ha utilizzato l'immobile per oltre vent'anni come deposito e vi ha svolto lavori di manutenzione, non risultano idonee a dimostrare l'esercizio di un possesso uti dominus, svolto con modalità inequivocabilmente incompatibili con il possesso altrui.
3.3. - Inoltre, mette conto evidenziare che la sussistenza di un possesso ad usucapionem è smentita dalla stessa teste , la quale, nel corso della testimonianza resa davanti al Tribunale di Testimone_1
Catania, ha riferito - come riportato anche dalla stessa attrice nella comparsa conclusionale (cfr. pag. 2)
- che l'originaria proprietaria , deceduta nel 1999, era la nonna dell'attrice, oggi Persona_4 coerede del padre deceduto, figlio e coerede della e dell'altro originario Controparte_6 Per_4 comproprietario dell'immobile in questione, , deceduto nel 1998. Persona_2
Dalla ricostruzione offerta dall'odierna appellante e dal materiale probatorio prodotto emerge che il bene immobile è stato ereditato dai convenuti nel giudizio di primo grado a seguito della successione mortis causa dei coniugi e , loro genitori o ascendenti. Attualmente Persona_2 Persona_4 il bene risulta in comproprietà indivisa, pro quota, anche della stessa appellante, subentrata a titolo di coerede nella quota già spettante al padre, originario convenuto contumace, deceduto nel corso del giudizio di primo grado.
Ciò premesso, il Collegio osserva che, a differenza da quanto sostenuto dall'appellante, risultano sussistenti elementi fattuali idonei a dimostrare, anche in via presuntiva, che la relazione materiale di pagina 6 di 9 con il bene scaturisse da un rapporto di comodato con il padre – Parte_1 Controparte_6 comproprietario dell'immobile insieme agli altri convenuti - ovvero da mera tolleranza, derivante dal rapporto di familiarità intercorrente, peraltro, anche con gli altri coeredi.
Ne consegue che il Tribunale ha correttamente posto a carico dell'odierna appellante l'onere di provare l'esercizio di un potere di fatto sull'immobile corrispondente a quello del proprietario, che può possedere anche solo animo.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo” (cfr. Cass. n.
20508/2019 in motivazione).
3.4. - Né la conclusione può mutare in considerazione della peculiare posizione dell'appellante
, divenuta comproprietaria, e dunque compossessore, dell'immobile in questione per Parte_1 effetto della morte del padre Controparte_6
Infatti, per giurisprudenza costante, “in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune. La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione,
pagina 7 di 9 dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario” (cfr. Cass. n.
33453/2023; Cass. n. 23042/2023; Cass. 10734/2018).
Tale dimostrazione, nella specie, è mancata del tutto, come statuito dal primo giudice.
3.5. - Né tale prova avrebbe potuto attenuarsi o ricavarsi dalla contumacia dei convenuti in quanto alla contumacia non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore che è comunque tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del suo vantato diritto, ciò in forza del novellato art. 115
c.p.c. e del principio di neutralità del processo contumaciale (Cass. n. 22461/2015; Cass. n. 5416/2011).
4. - Alla stregua delle superiori considerazioni, il proposto appello va quindi interamente rigettato.
5. - Tra l'appellante e gli appellati costituiti le spese del presente grado vanno integralmente compensate, avendo questi ultimi manifestato adesione alla ricostruzione – pur infondata – prospettata dall'appellante.
5.1. - Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del grado nei confronti degli altri appellati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva nel presente grado di giudizio.
6. - Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 784/2023 R.G.C.A., dichiara la contumacia di (nata nel 1970), , , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
, (nata nel 1976), (nato nel 1966),
[...] Parte_6 Parte_1 Persona_2
, , , e dei Parte_8 Parte_7 Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 coeredi di deceduto il 30.11.2020, (nato nel Controparte_6 Parte_4 Persona_2
1963) e , Parte_5
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1561/2023 del 6 aprile 2023 del Parte_1
pagina 8 di 9 Tribunale di Catania, che conferma;
compensa le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e gli appellati Parte_1 costituiti e Controparte_1 Parte_2
nulla sulle spese nei confronti degli altri appellanti, rimasti contumaci;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Catania il 25 settembre 2025, nella camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte di appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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