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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/09/2025, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4595/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella indicata in epigrafe, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso), vertente tra
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRAGASSO GIULIO ( ), il quale la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 in atti
RICORRENTE
e
), elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. DONATELLA DE CARIA ( ), la quale lo rappresenta e difende in C.F._4 virtù di procura in atti
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 12/09/2025 le parti hanno chiesto recepirsi l'accordo sottoscritto dai coniugi e depositato in atti.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 16/07/2024, la ricorrente chiedeva, a parziale modifica della disciplina della cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza di divorzio congiunto del 01/03/2021),
1 l'affido esclusivo del minore (nato il [...]), atteso il disinteresse e Persona_1
l'assenza del padre, e di disporre in merito all'opposizione alla donazione ex art. 563 c.c. relativa a un bene immobile oggetto dell'accordo di separazione tra le parti (lett. a, punto 16, ove era previsto il trasferimento di un immobile in favore del minore) a tutela del minore.
Con comparsa di risposta depositata in data 19/11/2024, il resistente, contestando le allegazioni di controparte, chiedeva la conferma dell'affido condiviso del minore e il rigetto della domanda di controparte relativa alla donazione e, in via riconvenzionale, la revoca dell'assegno divorzile pari a €
200,00 mensili in favore della ricorrente, in subordine, la riduzione dello stesso, la riduzione dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio a € 600,00 (da € 800,00), oltre al 50%
(in luogo del 100%) delle spese straordinarie, la condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 473-bis.39 c.p.c. in favore proprio e del minore da liquidarsi in € 10.000,00 (o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, o in via equitativa ex art. 1226 c.c.), nonché la condanna della ricorrente ex art. 614-bis c.p.c. al pagamento di € 500,00 (o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia) per ogni violazione o inosservanza accertata.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 20/12/2024, sentite le parti, veniva confermata la disciplina in vigore. Ascoltato il minore con l'ausilio della dott.ssa (cfr. verbale del Per_2
16/05/2025 e nominata la coordinatrice genitoriale dott.ssa nelle more del giudizio, le parti Per_3 depositavano un accordo sottoscritto e, all'esito dell'udienza cartolare del 12/09/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
L'accordo prevede, a parziale modifica e integrazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 493/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 15/01/2021 e pubblicata il giorno 01/03/2021 (r.g. 7428/2020), che: Pt_ 1. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, in quanto l'ex coniuge IG.ra è divenuta economicamente autosufficiente e per l'effetto disporre la revoca dell'obbligo gravante sul IG.
- in virtù della sentenza di divorzio 493/2021 - di versare l'assegno divorzile Controparte_1 mensile di € 200,00 all'ex coniuge IG.ra , con decorrenza dalla data in cui è stato Parte_1 introitato il presente giudizio;
2. confermare l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori secondo Per_1 quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 493/2021 ai punti 2. e 3. che si confermano ed il collocamento prevalente di quest'ultimo presso l'abitazione materna sita in Calvi Risorta (CE) a
Largo Acacie n. 3 alla stessa già assegnata, con diritto e facoltà del IG. di vedere il CP_1 figlio, secondo le modalità stabilite dal Giudice Dott. D'Onofrio nel presente giudizio - a parziale modifica dei punti 4. e 5. della sentenza di divorzio - nel Decreto provvisorio n. cronol. 5098/2025 e che qui si riportano: a weekend alternati dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 21:00 della
2 domenica sera, nonché per il periodo estivo una settimana a luglio e una ad agosto da concordare tra le parti entro il 30 giugno di ciascun anno. Prevedere che in mancanza di accordo il minore trascorrerà con il padre le settimane indicata da quest'ultimo nel piano ferie, dandone evidenza Pt_ scritta alla IG.ra ; per gli ulteriori periodi, il padre ha diritto e facoltà di vedere e tenere il figlio secondo le modalità stabilite nella sentenza di divorzio n. 493/2021 in particolare ai punti 6, 7, 8, 9,
10 e 12;
3. il padre contribuirà al mantenimento del figlio con un assegno di mantenimento di importo di €
900,00 (novecento/00) al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, a far data dall'anno successivo al mese ed all'anno della pubblicazione della sentenza del presente giudizio e con il pagamento del 100% delle spese straordinarie che provvederà a rimborsare all'altro genitore, secondo quanto previsto nel Protocollo D'intesa tra il COA ed il Tribunale di S. Maria
Capua Vetere sulla “disciplina delle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art.316 cpc”, le cui disposizioni, le parti dichiarano di conoscere e si obbligano ad osservare ai fini dell'individuazione delle spese straordinarie, delle modalità di restituzione ed in generale sotto ogni altro aspetto, nessuno escluso;
4. fatta salva la pronuncia di inammissibilità della domanda di revocatoria dell'atto di donazione dell'immobile sito in Calvi Risorta, a Largo Acacie n.3 proposta dalla ricorrente nel presente procedimento, il IG. si obbliga per il solo ed unico caso di perdita da parte del Controparte_1 figlio - per i motivi indicati nel ricorso del presente giudizio- della proprietà dell'immobile Per_1 dallo stesso donato e sito in Calvi Risorta, a Largo Acacie n. 3 e più precisamente a causa e per effetto di una sentenza definitiva di revocatoria dell'atto di donazione di detto immobile, ad acquistare al predetto figlio , un immobile avente il medesimo valore di quello oggetto di Per_1 donazione al tempo dell'atto di liberalità, ovvero una somma di denaro di uguale misura al valore dell'immobile al tempo in cui è stata fatta la donazione al figlio rimangono esclusi senza rivalutazione e/o interessi e spese;
5. per tutto quanto non specificato e richiesto nelle presenti conclusioni congiuntamente rassegnate relativamente alla modifica delle condizioni di divorzio, rimangono ferme le condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 493/2021, resa nella causa civile iscritta al numero di R.G. 7428/2020, pubblicata in data 01/03/2021;
6. le spese di lite, quelle di CTU e del coordinatore genitoriale sono interamente compensate tra le parti;
7. ciascun difensore dichiara di rinunciare alla solidarietà professionale ex art 68 L.P. (Regio
Decreto-Legge 27 Novembre 1933, N. 1578).
3 Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse del minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni del divorzio, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 12/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella indicata in epigrafe, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso), vertente tra
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRAGASSO GIULIO ( ), il quale la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 in atti
RICORRENTE
e
), elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. DONATELLA DE CARIA ( ), la quale lo rappresenta e difende in C.F._4 virtù di procura in atti
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 12/09/2025 le parti hanno chiesto recepirsi l'accordo sottoscritto dai coniugi e depositato in atti.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 16/07/2024, la ricorrente chiedeva, a parziale modifica della disciplina della cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza di divorzio congiunto del 01/03/2021),
1 l'affido esclusivo del minore (nato il [...]), atteso il disinteresse e Persona_1
l'assenza del padre, e di disporre in merito all'opposizione alla donazione ex art. 563 c.c. relativa a un bene immobile oggetto dell'accordo di separazione tra le parti (lett. a, punto 16, ove era previsto il trasferimento di un immobile in favore del minore) a tutela del minore.
Con comparsa di risposta depositata in data 19/11/2024, il resistente, contestando le allegazioni di controparte, chiedeva la conferma dell'affido condiviso del minore e il rigetto della domanda di controparte relativa alla donazione e, in via riconvenzionale, la revoca dell'assegno divorzile pari a €
200,00 mensili in favore della ricorrente, in subordine, la riduzione dello stesso, la riduzione dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio a € 600,00 (da € 800,00), oltre al 50%
(in luogo del 100%) delle spese straordinarie, la condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 473-bis.39 c.p.c. in favore proprio e del minore da liquidarsi in € 10.000,00 (o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, o in via equitativa ex art. 1226 c.c.), nonché la condanna della ricorrente ex art. 614-bis c.p.c. al pagamento di € 500,00 (o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia) per ogni violazione o inosservanza accertata.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 20/12/2024, sentite le parti, veniva confermata la disciplina in vigore. Ascoltato il minore con l'ausilio della dott.ssa (cfr. verbale del Per_2
16/05/2025 e nominata la coordinatrice genitoriale dott.ssa nelle more del giudizio, le parti Per_3 depositavano un accordo sottoscritto e, all'esito dell'udienza cartolare del 12/09/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
L'accordo prevede, a parziale modifica e integrazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 493/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 15/01/2021 e pubblicata il giorno 01/03/2021 (r.g. 7428/2020), che: Pt_ 1. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, in quanto l'ex coniuge IG.ra è divenuta economicamente autosufficiente e per l'effetto disporre la revoca dell'obbligo gravante sul IG.
- in virtù della sentenza di divorzio 493/2021 - di versare l'assegno divorzile Controparte_1 mensile di € 200,00 all'ex coniuge IG.ra , con decorrenza dalla data in cui è stato Parte_1 introitato il presente giudizio;
2. confermare l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori secondo Per_1 quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 493/2021 ai punti 2. e 3. che si confermano ed il collocamento prevalente di quest'ultimo presso l'abitazione materna sita in Calvi Risorta (CE) a
Largo Acacie n. 3 alla stessa già assegnata, con diritto e facoltà del IG. di vedere il CP_1 figlio, secondo le modalità stabilite dal Giudice Dott. D'Onofrio nel presente giudizio - a parziale modifica dei punti 4. e 5. della sentenza di divorzio - nel Decreto provvisorio n. cronol. 5098/2025 e che qui si riportano: a weekend alternati dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 21:00 della
2 domenica sera, nonché per il periodo estivo una settimana a luglio e una ad agosto da concordare tra le parti entro il 30 giugno di ciascun anno. Prevedere che in mancanza di accordo il minore trascorrerà con il padre le settimane indicata da quest'ultimo nel piano ferie, dandone evidenza Pt_ scritta alla IG.ra ; per gli ulteriori periodi, il padre ha diritto e facoltà di vedere e tenere il figlio secondo le modalità stabilite nella sentenza di divorzio n. 493/2021 in particolare ai punti 6, 7, 8, 9,
10 e 12;
3. il padre contribuirà al mantenimento del figlio con un assegno di mantenimento di importo di €
900,00 (novecento/00) al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, a far data dall'anno successivo al mese ed all'anno della pubblicazione della sentenza del presente giudizio e con il pagamento del 100% delle spese straordinarie che provvederà a rimborsare all'altro genitore, secondo quanto previsto nel Protocollo D'intesa tra il COA ed il Tribunale di S. Maria
Capua Vetere sulla “disciplina delle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art.316 cpc”, le cui disposizioni, le parti dichiarano di conoscere e si obbligano ad osservare ai fini dell'individuazione delle spese straordinarie, delle modalità di restituzione ed in generale sotto ogni altro aspetto, nessuno escluso;
4. fatta salva la pronuncia di inammissibilità della domanda di revocatoria dell'atto di donazione dell'immobile sito in Calvi Risorta, a Largo Acacie n.3 proposta dalla ricorrente nel presente procedimento, il IG. si obbliga per il solo ed unico caso di perdita da parte del Controparte_1 figlio - per i motivi indicati nel ricorso del presente giudizio- della proprietà dell'immobile Per_1 dallo stesso donato e sito in Calvi Risorta, a Largo Acacie n. 3 e più precisamente a causa e per effetto di una sentenza definitiva di revocatoria dell'atto di donazione di detto immobile, ad acquistare al predetto figlio , un immobile avente il medesimo valore di quello oggetto di Per_1 donazione al tempo dell'atto di liberalità, ovvero una somma di denaro di uguale misura al valore dell'immobile al tempo in cui è stata fatta la donazione al figlio rimangono esclusi senza rivalutazione e/o interessi e spese;
5. per tutto quanto non specificato e richiesto nelle presenti conclusioni congiuntamente rassegnate relativamente alla modifica delle condizioni di divorzio, rimangono ferme le condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 493/2021, resa nella causa civile iscritta al numero di R.G. 7428/2020, pubblicata in data 01/03/2021;
6. le spese di lite, quelle di CTU e del coordinatore genitoriale sono interamente compensate tra le parti;
7. ciascun difensore dichiara di rinunciare alla solidarietà professionale ex art 68 L.P. (Regio
Decreto-Legge 27 Novembre 1933, N. 1578).
3 Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse del minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni del divorzio, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 12/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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