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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/06/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1861/2022 promossa tra le seguenti parti:
- , nata a [...] il [...] (c.f. ), così CP_1 C.F._1 come rappresentata e difesa dall'avv. Allegri Roberto, come da procura in atti;
- attrice/ricorrente –
contro
- , sito in ET GU (SV) alla via Messina n.12 (P.I. Controparte_2
), così come rappresentato e difeso dall'avv. Piccirilli Monica, come da procura in atti;
P.IVA_1
- convenuto/resistente –
e contro
- avente sede legale in Torino, alla via Asiago n.678, Controparte_3
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., così come rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Clarissa Castagneris, come da procura in atti;
- convenuto/resistente –
- , nato ad [...] il [...] ), così com Controparte_4 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Ficociello;
- convenuto/resistente -
nonché contro
- on sede in Verona, Via Lungadige Cangrande n. 16 (P.I. ) Controparte_5 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, come rappresentata dall'avv. Michel'Angelo Piccinini;
1 - convenuta/terza chiamato -
e contro
- Controparte_6
, in persona del suo procuratore speciale, con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 23
[...]
(P.I. , come rappresentata dall'avv. Luca De Matteis;
P.IVA_4
- convenuta7terza chiamata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'attrice: “in via principale: dichiarare la pessima esecuzione dei lavori per cui è causa appaltati dal Controparte_2 Controparte_ all' sotto la Direzione Lavori dell'ing. così come i conseguenti
[...] Controparte_7 vizi e difetti come accertati dalla Consulenza Tecnica autorizzata nel presente procedimento e resa dall'Ing. pag. 13 e ss. e Per_1 già accertati dall' ATP, in particolare da pag.28 a pag.30; accertare e dichiarare che i predetti vizi e difetti sono causa dei danni lamentati e riscontrati nella proprietà ed hanno reso e rendono l'app.to di proprietà della sig.ra non abitabile come CP_1 CP_1 accertato nella CTU pag. 31; accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in solido tra loro in relazione ai gravi vizi e difetti manifestatisi nell'unità immobiliare di proprietà dell'attrice accertati dall'elaborato peritale del CTU Ing. o in via residuale Per_1
e di stretto subordine in proporzione alle responsabilità di ciascuno;
condannare il l Controparte_2 [...] ed il Lavori in solido tra loro o in via residuale e di stretto subordine in proporzione Controparte_7 CP_8 Controparte_9 alle responsabilità di ciascuno al risarcimento dei danni consequenziali e per l'effetto condannare i medesimi al pagamento in favore di
della somma corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e difetti all'interno della sua CP_1 proprietà, come già indicati nell'elaborato peritale di ATP in particolare da pag. 31 a pag.33, e successivamente nell'elaborato peritale del CTU Ing. a pag. 31-33 e nell'elaborato peritale di Integrazione del CTU pag. 5, nella misura indicata dal CTP Ing. Per_1
pari ad € 17.934,30 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali sul capitale originario, Per_2 rivalutato anno per anno secondo le variazioni degli indici stessi, dal dì dell'evento al saldo;
condannare il Controparte_2
l ed il Direttore Lavori in solido tra loro ad eseguire o far eseguire a Controparte_7 Controparte_9 regola d'arte i lavori di rifacimento integrale delle opere appaltate dal condominio all'impresa - immediatamente perché non si può dar corso alle lavorazioni interne all'pp.to della sig.ra senza che prima sia ripristinata una efficiente impermeabilizzazione e
CP_1 raccolta delle acque meteoriche proveniente dalle aree esterne - e quindi ad eseguire o far eseguire a regola d'arte i lavori atti all'eliminazione di tutti i vizi e difetti indicati nella CTU relativi all'appalto per cui è causa e che sono stati causa delle infiltrazioni nella proprietà come indicato dal CTU Ing. a pag. 30-31 anche in relazione alla c.d. “parte alta” di cui
CP_1 Per_1 all'Integrazione di CTU pag.
2-4 oggetto dei lavori di appalto de quo;
condannare il l Controparte_2 [...] ed il Direttore Lavori in solido tra loro al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Controparte_7 Controparte_9 sig.ra - a titolo di mancato introito del canone di locazione quantomeno come indicato a pag.
6-8 dell'Integrazione di CTU
CP_1 nonché al pagamento spese condominiali pari ad oggi ad € 4.551,78, quota del 25% IMU pari ad oggi ad € 1.284,00 per mancata decurtazione per locazione agevolata come da ultimo contratto di locazione - dal 30.04.2021 per tutto il periodo in cui l'app.to della sig.ra non ha potuto e non potrà essere locato per fini abitativi ovvero fino a quando non saranno stati eseguiti i lavori di
CP_1 ripristino per l'eliminazione di tutti i vizi e difetti indicati nella CTU dell'Ing. e che hanno causato le infiltrazioni nella Per_1 proprietà come indicato a pag. 30-31 anche in relazione alla c.d. “parte alta” di cui all'Integrazione di CTU pag.
2-4. In
CP_1
2 ogni caso: con vittoria di tutte le spese ed i compensi del presente giudizio e del procedimento di ATP, nonché le spese di CTU e CTP determinate in pari entità relative al presente procedimento oltre quelle della fase di ATP, queste ultime pari ad € 5.379,09 per pagamento compenso CTU e CTP in atti. Si ribadiscono tutte le istanza istruttorie già formulate in atti.”.
Per il convenuto: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectiis contrariis: a) In via principale respingere ogni domanda CP_2 attorea svolta nei confronti del in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque assolvere il Controparte_2 da ogni domanda contro lo stesso proposta e/o proponenda b) In via subordinata, per il caso di mancato Controparte_2 accoglimento delle domande di rigetto dianzi formulate, dichiarare tenuti e condannare Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonchè Ing. a tenere integralmente indenne il
[...] Controparte_4
anche in via anticipata, da ogni negativa evenienza patrimoniale che dovesse discendere dagli Controparte_2 accertamenti e dalle pronunzie di Codesto Tribunale e a corrispondere altresì le spese sostenute per la difesa e le spese che dovessero essere condannati a pagare all'attrice. Con vittoria di spese e compenso professionale oltre spese generali e oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
Per : "Il sottoscritto procuratore e difensore - richiamate completamente tutte le argomentazioni, tesi, eccezioni ed CP_7 istanze, anche istruttorie (particolarmente insistendo per l'ammissione della dedotta prova testimoniale), svolte e dedotte negli atti e scritti difensivi – così precisa le conclusioni: voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione, difesa e deduzione, così giudicare: in via principale: rigettare ogni domanda di parte attrice;
in via subordinata: nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, respingere la domanda riconvenzionale trasversale di manleva del convenuto
e comunque, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione svolta al riguardo da Controparte_2
dichiarare tenuta a garantire e manlevare la Controparte_10 Controparte_10 convenuta da ogni richiesta e pretesa dell'attrice e del convenuto Controparte_3 [...]
e, conseguentemente, condannare a tenere indenne la convenuta Controparte_2 Controparte_10 da qualsivoglia pregiudizio dovesse eventualmente subire dal presente giudizio Controparte_3
e per quanto fosse eventualmente tenuta, a qualsiasi titolo, a pagare all'attrice e al convenuto in ogni Controparte_2 caso: con vittoria di spese e competenze del procedimento per ATP e della presente causa”.
Per il convenuto : “voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione, difesa e deduzione, così CP_9 giudicare: in via principale, nel merito rigettare, per le ragioni tutte, in fatto e in diritto, di cui agli atti e documenti di causa, ogni domanda di parte attrice;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, rigettare comunque la domanda riconvenzionale trasversale di manleva svolta dal convenuto e in ogni Controparte_2 caso – disattesa e respinta ogni contraria istanza, difesa, eccezione e deduzione svolta al riguardo da
[...]
- dichiarare Controparte_11 Controparte_11 Controparte_
tenuta a garantire e manlevare il convenuto Ing. da ogni richiesta e pretesa avanzata dall'attrice e dal
[...] convenuto e, conseguentemente, condannare Controparte_2 Controparte_11 Controparte_
a tenere indenne il convenuto Ing. da qualsivoglia pregiudizio dovesse
[...] eventualmente subire dal presente giudizio e per quanto fosse eventualmente tenuto, a qualsiasi titolo, a pagare in favore di parte attrice
e del convenuto in ogni caso con vittoria di spese e competenze del procedimento per ATP e del presente Controparte_2 giudizio”.
3 Per la terza chiamata : da ogni obbligo di manleva. - Respingere la domanda di manleva e CP_10 Controparte_12 garanzia spiegata da nei confronti di (oggi Controparte_13 Controparte_10 [...]
stante l'assenza di copertura della polizza n. 00001732300081 per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa. In via CP_12 subordinata - Nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice dovesse ritenere provata la domanda dell'attrice e successivamente ravvisare la copertura assicurativa con il conseguente obbligo alla manleva, limitare la condanna entro i limiti del giusto e del provato con scrupolosa distinzione delle eventuali quote di responsabilità ascrivibili a tutte le parti in causa e comunque entro i massimali di cui alla polizza assicurativa e con applicazione della franchigia contrattuale meglio indicata in narrativa. In ogni caso Contenere
l'eventuale condanna entro i limiti del giusto e del provato. Vinte le spese di giudizio”.
Per la terza chiamata : “in via pregiudiziale e/o preliminare accertare e dichiarare l'inoperatività del contratto CP_11 assicurativo sottoscritto inter partes per i fatti dedotti nel presente giudizio per i motivi tutti di cui in parte narrativa;
- nel merito ed in via principale, rigettare le domande di parte attrice perchè improcedibili e/o inammissibili e/o infondate e/o non provate;
- sempre nel Controparte_ merito ed in via principale, rigettare tutte le domande spiegate nei confronti dell'Ing. in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate per i motivi tutti di cui in parte narrativa, e per l'effetto assolvere , da ogni domanda svolta Controparte_14 nei propri confronti;
- sempre nel merito ed in via principale nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei confronti Controparte_ dell' Ing. accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo alla
[...]
, e per l'effetto dichiarare l'inefficacia del contratto assicurativo per i motivi di cui in parte narrativa;
- in via meramente CP_14 Controparte_ subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei confronti dell'Ing. e di accoglimento della domanda di garanzia proposta da quest'ultimo, dare atto che Controparte_11 Controparte_
, in persona come in atti, garantirà l'assicurato Ing. per la sola quota di sua
[...] responsabilità alle sole condizioni tutte generali e particolari di polizza, nei limiti del massimale, previa deduzione di franchigie e scoperto. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine da un atto di citazione mediante il quale l'attrice CP_1 chiamava in causa i convenuti sopra identificati – nelle rispettive qualità di che aveva CP_2 deliberato i lavori, impresa esecutrice e D.L. – al fine di sentirli condannare al pagamento della somma corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti o, in subordine, alla immediata esecuzione a regola d'arte delle opere necessarie delle opere necessarie ad eliminare i vizi, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti, sia a titolo di danni emergenti relativi all'immobile, sia a titolo di lucro cessante derivante dalla impossibilità di locare a terzi il medesimo.
L'attrice premetteva che l'immobile di sua proprietà – facente parte del Controparte_2 sito in ET GU, Via Ignazio Messina 12/2 (cfr. doc. 1 prod. attorea) e destinato ad uso rendita – fosse posto al piano rialzato del e prospiciente una corte esclusiva corrispondente a un CP_2 terrazzo che si estende in direzione sud fino alla ringhiera di protezione, che funge da copertura dei box sottostanti di proprietà di alcuni condomini.
4 L'istante, in particolare, asseriva che in data 28.09.2019 l'assemblea avesse deliberato il rifacimento della corte esclusiva della sig.ra , che corrisponde al terrazzo di copertura dei box privati CP_1 sottostanti, nonché di parti comuni condominiali (doc.2), attribuendole la quota di € 5.668,81 oltre IVA
(docc.
2-3 prod. attrice), e che già in data 28.11.2020 venivano denunciati vizi e difetti delle opere effettuate sul terrazzo di sua proprietà e conseguenti infiltrazioni d'acqua (doc. 4), problematica meglio specificata e ribadita con la missiva del 22.12.2020. In quest'ultimo sollecito veniva ribadito che i lavori di impermeabilizzazione non avessero “in alcun modo eliminato il problema” e che le erano state segnalate dalla conduttrice muffe e gravi macchie di umidità che avevano reso l'immobile non pienamente godibile, motivo per cui la stessa conduttrice aveva deciso di risolvere il contratto di locazione (docc.
5 -6 prod. attrice).
L'attrice specificava, altresì, che in una successiva interlocuzione con l'amministratore, questi, in data
8.01.2021 avesse risposto di aver provveduto ad inoltrare il sollecito alla ditta esecutrice odierna convenuta, specificando che i nuovi fenomeni infiltrativi fossero riconducibili ad un tubo di scarico condominiale non correttamente allocato (docc.
6-7 prod. attorea).
Seguivano sopralluoghi e ulteriori solleciti senza esito, durante i quali veniva coinvolto anche il direttore dei lavori odierno convenuto, e, nel mentre, la problematica relativa alle infiltrazioni e i conseguenti danni interni all'immobile si aggravavano, come meglio documentato in atti (cfr. doc. fotografica all. 8), motivo per cui l'istante si vedeva costretta a promuovere in data 7.07.2021 un procedimento ex art. 696bis c.p.c. finalizzato ad accertare e verificare la presenza delle infiltrazioni lamentate, individuarne le cause ed i responsabili, indicare gli interventi necessari all'eliminazione delle infiltrazioni ed al ripristino dei danni, quantificandone i relativi costi così come dei danni emergenti per mancato utilizzo dell'immobile de quo, previo esperimento di un tentativo di conciliazione.
All'esito del procedimento, il CTU depositava in data 16.03.2022 il proprio elaborato definitivo
(doc.17 prod. attrice), in cui quest'ultimo rilevava che, durante il sopralluogo, avesse riscontrato i fenomeni infiltrativi lamentati in atto di citazione e che i lavori in questione non erano stati eseguiti a regola d'arte tanto da essere causa, quantomeno di aggravamento, delle infiltrazioni lamentate nell'appartamento della ricorrente e dei danni di conseguenza subiti, tali da non consentire la locazione dell'immobile a fini abitativi senza prima aver eseguito i lavori di ripristino.
Fin dal proprio atto introduttivo l'attrice, dopo aver riepilogato i vistosi difetti, esecutivi e strutturali, delle opere di impermeabilizzazione realizzati dall'impresa, evidenziava che il CTU fosse entrato in ambigua contraddizione nella parte in cui, a pag. 27, aveva specificato: “…si può ragionevolmente asserire che
i riscontrati e verificati fenomeni infiltrativi, data anche la posizione delle conseguenze, anche se in minor consistenza e entità erano preesistenti all'esecuzione delle opere ma, aggravati in oggi dall'esecuzione a non perfetta regola d'arte delle opere stesse”, ciò non sulla base di accertamenti tecnici ma in virtù di una sua personale interpretazione della interlocuzione fra l'istante e l'amministratore di Condominio soprariportata, in cui la prima si era doluta
5 del fatto che gli interventi di rifacimento della impermeabilizzazione del terrazzo non avessero “in alcun modo eliminato il problema”, quando le doglianze della istante manifestate in data 22.12.2020 non avevano alcuna attinenza con le infiltrazioni manifestatesi successivamente ai lavori e in tutt'altri punti, interni e non esterni all'appartamento, come era stato rilevato anche dal perito assicurativo prima dell'ATP.
L'attrice, quindi, specificava che gli odierni convenuti dovevano essere condannati – oltre alla sopportazione delle opere necessarie per eliminare le infiltrazioni, o in alternativa alla sopportazione del loro costo pari ad € 28.400,00 oltre IVA come da ATP – al risarcimento del danno pari al costo da sostenersi per effettuare i ripristini nell'alloggio, quantificati in € 5.350,00 oltre IVA, nonché al lucro cessante derivante dal mancato affitto dell'immobile. Con riferimento a tale ultima circostanza, l'istante specificava che il canone di locazione rapportato al contratto fino a quel momento in essere fosse pari ad
€ 650,00 da calcolarsi dal mese dal mese di maggio 2021, oltre alla TARI e al 25% di IMU che, come da contratto, sarebbero state sopportate dal conduttore.
Si costituiva il , il quale, confermando che la delibera del 28.09.2019 Controparte_2 avesse avuto ad oggetto infiltrazioni ed interventi da eseguirsi sia su parti comuni che su parti di proprietà privata, specificava e documentava che, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, le infiltrazioni d'acqua all'interno dell'appartamento di proprietà dell'attrice erano già emerse nell'anno 2018, come risultante dalla comunicazione mail che in data 13.4.2018 la stessa aveva inviato all'Amministratore denunciando “la presenza di importanti infiltrazioni d'acqua nella camera da letto che parrebbero pervenire dalla sovrastante proprietà (doc. 2 prod. convenuto) e che ancor prima, nel mese di marzo 2018, l'istante CP_15 fosse stata contattata dal proprietario di un magazzino sottostante la proprietà Controparte_16
, che aveva lamentato la presenza di infiltrazioni all'interno del proprio immobile (cfr. doc. 3 CP_1 prod. convenuto).
Il convenuto specificava che, in data 30.6.2018, si teneva un'assemblea straordinaria del
[...]
nel corso della quale al punto 2 – Varie ed eventuali, i proprietari soprastanti l'alloggio Controparte_2 di proprietà dichiaravano di “aver recentemente provveduto (giugno 2018) a far eseguire a proprie spese gli CP_1 interventi di impermeabilizzazione dei propri terrazzi. Il IG , dichiara di aver provveduto ad Controparte_17 impermeabilizzare la scala privata soprastante la proprietà . Restano ancora da eseguire i ripristini pittorici CP_1 dell'alloggio danneggiato” (doc. 4). Successivamente, in data 17.8.2018, si teneva altra assemblea del
Condominio ed al punto 3 dell'ordine del giorno i condomini venivano chiamati a deliberare in merito
“agli interventi da eseguirsi per l'eliminazione delle varie infiltrazioni interessanti la proprietà – Persona_3
Per_
– – e parti condominiali annesse” (doc. 5) ma nessuna delibera veniva Persona_4 Persona_6 assunta “in attesa che le parti private interessate possano eseguire una propria valutazione con i propri tecnici” da porre a confronto all'elaborato portato in assemblea dalla sig.ra a firma Geom. (doc. Pt_1 Parte_2
6). Il condomino in data 15.10.2018, sollecitava alla sig.ra l'esecuzione di lavori di CP_16 CP_1
6 impermeabilizzazione del terrazzo scrivendo: “la situazione non fa che peggiorare, ed è giunta al limite, settimana scorsa in occasione delle ultime piogge ci voleva l'ombrello per starci dentro, le chiedo cortesemente di darmi una data certa sull'esecuzione dei lavori in caso contrario chiedo all'amministratrice che ci legge in copia di procedere urgentemente con quello concordato in assemblea individuando altre possibili imprese in grado di intervenire” (doc. 7).
Il convenuto documentava, altresì, che la , rivoltasi ad impresa di propria fiducia, aveva riferito CP_1 che “le cause delle lamentate infiltrazioni non sono imputabili alla impermeabilizzazione che la stessa ha fatto 4 anni fa ma deriva da acqua che filtra a confine tra la mia proprietà e quella vicina (lato scaletta) in quanto, sebbene entrambi abbiamo fatto i lavori, non sono state unite le due guaine dalle quali filtra l'acqua” (doc. 7). In data 17.10.2018 la sig.ra riferiva che l'indomani l'impresa dalla medesima incaricata avrebbe effettuato prove di CP_1 allagamento (doc. 8), all'esito delle quali, il successivo 20 ottobre, l'Amministratrice effettuava un sopralluogo e relazionando le risultanze all'odierna attrice (doc. 9). In data 28.9.2019, come già detto, si teneva l'assemblea straordinaria del , nel corso della quale veniva portata all'attenzione dei CP_2
Condomini la relazione tecnica del Geom. (già presentata nel corso dell'assemblea del 17.8.2018) Pt_2 che prevedeva opere ben più imponenti rispetto a quelle deliberate all'unanimità dai condomini presenti, per la quota di millesimi 802,33 su 989,58, ma l'assemblea, all'unanimità, all'esito deliberava “l'esecuzione Part dei lavori così come proposti dai tecnici di fiducia del sig. e cioè senza sbancamento del terreno e secondo il preventivo quotato dalla ditta GM LE PINTO” . Le opere deliberate venivano effettivamente eseguite nel mese di novembre 2019, e, successivamente, le doglianze della controparte venivano portate all'attenzione dell'impresa esecutrice e del , che attribuivano le cause delle CP_7 CP_18 infiltrazioni a problematiche strutturali dell'edificio condominiale.
Così ricostruiti i fatti storici, il chiedeva il rigetto delle domande spiegate nei propri CP_2 confronti o comunque, in via riconvenzionale trasversale, la condanna di e Controparte_3 [...] in manleva. CP_4
Si costituiva la convenuta la quale asseriva che i danni lamentati Controparte_3 dall'attrice non trovassero causa nei lavori di rifacimento della impermeabilizzazione del terrazzo e del camminamento e che non provenissero da quelle aree quanto piuttosto, come rilevato anche dal CTU, dalla scala e dal sottoscala confinante con l'appartamento dell'attrice e da un tubo di scarico murato lungo il cordolo delimitante il camminamento dell'appartamento, e che per porre rimedio alle lamentate infiltrazioni si fosse provveduto ad effettuare i lavori non previsti nel capitolato, interventi che avevano per l'appunto riguardato il sottoscala dell'edificio che confina con l'appartamento dell'attrice nonché il tubo di scarico pluviale murato nella parte che divide le proprietà dell'attrice da quella di terzi. La convenuta sosteneva quindi che, nel corso dei successivi sopralluoghi, erano stati effettuati dei rilievi idrometrici dai quali erano emersi addirittura dei miglioramenti delle macchie di umidità rilevate come in fase di asciugatura. Per tale motivo, la convenuta eccepiva l'assenza di qualsivoglia nesso causale fra gli
7 interventi effettuati e i danni lamentati. Tuzioristicamente la convenuta chiamava in causa la società per farsi tenere indenne, in via subordinata, per ogni eventuale Controparte_10 responsabilità e conseguenza.
Analoghe argomentazioni venivano dedotte dal convenuto , il quale, in particolare, Controparte_9 asseriva che la perdita della pluviale ubicata all'interno del cordolo potesse aver convogliato l'acqua sotto la preesistente impermeabilizzazione e di lì direttamente nella proprietà dell'attrice, al punto che, successivamente all'intervento, le infiltrazioni nel magazzino sottostante e nei box si erano arrestate. Per tali motivi, veniva eccepita l'assenza di eziologia con i danni nell'appartamento di proprietà dell'attrice, come rilevato anche dal CTU (pag. 28). Per prudenza, il convenuto chiamava in causa la
[...] di cui chiedeva, in via subordinata, la condanna in manleva. Controparte_6
In sede di prima memoria, l'attrice precisava che i fenomeni infiltrativi del 13.04.18 provenienti dalla proprietà sovrastante (di cui alla prod.2 del ) si fossero risolti con l'esecuzione degli CP_15 CP_2 interventi di impermeabilizzazione dei terrazzi e della scala privata soprastante la proprietà nella
CP_1 quale si era verificata un'infiltrazione limitatamente alla soffitto della camera da letto, come dichiarato dal sig. nell'Assemblea del 30.06.18. Tali eventi nulla, secondo l'istante, nulla avevano a che vedere CP_15 con quelli di cui alla relazione Geom. 10.08.18 riferiti alle infiltrazioni presenti nei box sottostanti Pt_2 la proprietà per le quali sono stati deliberati i lavori il 28.09.19 per cui vi è causa, che hanno avuto
CP_1 esecuzione dal mese di novembre 2019 fino al mese di febbraio 2020 (con una seconda fase nel mese di giugno 2020 riguardante il sottoscala dell'edificio confinante con l'app.to della sig.ra nonché un
CP_1 tubo di scarico pluviale murato), interventi che, essendo stati mal eseguiti, hanno prodotto i fenomeni infiltrativi nell'app.to della sig.ra già oggetto di ATP.
CP_1
All'esito di una fase di trattazione, che nulla aggiungeva al quadro assertivo e documentale già delineatosi, venivano effettuati approfondimenti istruttori di carattere tecnico, seguiti da ulteriori chiarimenti. In particolare, rilevato che il CTU da un lato aveva ritenuto “grave” la mancata realizzazione degli interventi preventivati dal Geom. , ma che dall'altro lato aveva ritenuto che le infiltrazioni Pt_2 presenti nell'immobile fossero riconducibili in “gran parte” all'errata esecuzione dei lavori per i quali vi era causa, questo Tribunale chiedeva al CTU di specificare, ex alia, la rilevanza concausale di tali omissioni, quantificando il contributo eziologico in termini percentuali. Quest'ultimo, pur ribadendo più volte che la realizzazione dei lavori straordinari indicati dal Geom. avrebbe di sicuro risolto ogni possibile Pt_2 futura problematica connessa alle infiltrazioni e all'umidità, ribadiva che difetti dell'opera realizzata, ed in particolare la mancata realizzazione di “una continuità tra le guaine (in questo caso con quelle delle prop. limitrofe) che si ottiene soltanto mediante un'adeguata sovrapposizione delle stesse” fossero la causa delle specifiche infiltrazioni rilevate, essendo più che probabile che l'omissione in questione avesse inciso su di esse solo nella misura
8 del 15%. La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la stesura della presente decisione, previo scambio di scritti conclusivi.
*****
Ciò posto, occorre effettuare una necessaria premessa in materia di causalità civile, valevole ai fini dell'esame di tutte le domande ed eccezioni formulate all'interno di questo giudizio. In tema di responsabilità civile, sia in caso di inadempimento che per quanto concerne la responsabilità aquiliana
(art. 2056 c.c.), il nesso causale è regolato dall'art. 1223 e 1227 c.c. Secondo la prima norma il risarcimento deve ricomprendere solo i danni che siano “conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento/fatto illecito, principio che, si è diffusamente ritenuto, a sua volta implicitamente rimanda al criterio di cui agli artt. 40 e 41 c.p. per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta "causalità adeguata", sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - a una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi, quello civile e quello penale.
Nell'accertamento del nesso causale in materia civile, infatti, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, e la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto (cfr. Cass. Civ. sez. III, 08/01/2020, n.122; Cass. civ. Sez. Un. Sent. n. 576 del 11/01/2008; id. Sez. 3, Sent. n. 10741 del 11/05/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 16123 del 08/07/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011; da ultimo, cfr. Cass. civ., sez. III, 06/05/2025, n.11857 ). Più di recente, è stato ancor meglio specificato che “In tema di risarcibilità dei danni conseguiti da inadempimento, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, o da fatto illecito, il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della regolarità causale, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell'obbligazione di risarcimento, il rapporto fra inadempimento (o illecito) ed evento può anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, sempre che, nel momento in cui si produce l'evento causante, le conseguenze dannose di esso non appaiano del tutto inverosimili” (Cass. civ., sez. II, 06/02/2025, n.
3051).
L'art. 1227 co. 1 c.c. si innesta nel sopraindicato discorso relativo alla “causalità materiale”, imponendo al giudicante, in caso di concorso di colpa del danneggiato, di ridurre il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In particolare, con specifico riferimento alle condotte antecedenti rispetto all'evento, si è detto che siffatta previsione obbliga con ciò stesso il giudice ad accertare tutti i fattori causali del pregiudizio, così da imporgli di indagare d'ufficio sulla eventuale concorrenza di colpa del danneggiato e della sua incidenza sulla genesi del danno (cfr. Cassazione civile sez. II, 06/06/1981, n.3656).
9 Tutto ciò premesso e calando tali assunti nel caso concreto, si rileva innanzitutto che l'attrice ha domandato, in maniera specifica e circoscritta, l'accertamento delle sole responsabilità dipendenti dagli interventi effettuati a cavallo fra il 20219 e il 2020, specificando più volte che le infiltrazioni risalenti al
2018 nulla avessero a che fare con i danni accertati in sede di ATP.
Ebbene, si ritiene che la domanda così spiegata non possa essere accolta nei confronti del
[...]
, non essendo stato richiesto l'accertamento di responsabilità per le infiltrazioni Controparte_2 provenienti da spazi comuni.
Ed infatti, già la stessa tesi attorea imporrebbe sillogisticamente siffatta conclusione, in quanto, se fosse vero che le infiltrazioni di cui si duole l'istante in questo giudizio fossero tutte successive ai lavori Contr di rifacimento dell'impermeabilizzazione del terrazzo, così posti in essere dalla convenuta , se ne ricaverebbe in via presuntiva la riconducibilità ai soli interventi di ristrutturazione. Fra l'altro, non sarebbe ipotizzabile neanche una culpa “in eligendo” o “in vigilando” – nemmeno specificamente prospettata dalla ricorrente – in quanto il Condominio ha provveduto a nominare un D.L. e l'amministratore ha subito sollecitato i successivi sopralluoghi al sorgere delle nuove segnalazioni, risalenti ai mesi di novembre e dicembre del 2020. Se viceversa si dovesse ritenere che le infiltrazioni siano anche antecedenti e provenienti da altre aree limitrofe – circostanza non dedotta e vivamente negata dall'attrice – in ogni caso nessuna condanna del potrebbe scaturire da siffatto accertamento, in quanto non CP_2 oggetto di specifica domanda di parte.
Ed invero, a prescindere dalla preesistenza o meno delle problematiche infiltrative all'interno dell'appartamento, si ritiene che il , in data 28.09.2019, all'unanimità – e quindi con il voto CP_2 favorevole dalla attrice – abbia approvato gli interventi a farsi sia sulle parti comuni che, soprattutto per ciò che in questa sede rileva, sul terrazzo di proprietà della attrice, sia pur preferendo un intervento più contenuto ed economico rispetto alla ipotesi preventivata dal Geom. (cfr. doc. 2 prod. attorea). Pt_2
Tale circostanza, pacificamente documentata agli atti di causa e non contestata, pone l'attrice e il sul medesimo piano operativo, avendo le parti compiuto e condiviso le medesime scelte. La CP_2 domanda spiegata nei confronti del non può, quindi, essere accolta. CP_2
Quanto alla responsabilità dei rimanenti convenuti, alla luce della documentazione versata in atti e dei risultati della CTU, si ritiene che l'inadempimento dell'impresa sussista e che gli interventi commissionati non siano stati eseguiti a regola d'arte.
In particolare, con riguardo ai danni materiali all'immobile così come visibili nella documentazione fotografica presente agli atti di causa e confermati dalle risultanze di entrambi gli accertamenti peritali, si ritiene che possano essere condivise le conclusioni del CTU nella parte in cui rileva i difetti dell'opera realizzata e ne descrive i danni riportati a valle:
10 “[…] - la pavimentazione in corrispondenza del portoncino d'ingresso alla prop. Caviglia, posta ad una quota superiore rispetto al “piano finito” della soglia ( frecce verdi foto che segue). Inevitabilmente, questa condizione favorisce il percolamento
e l'entrata delle acque superficiali, provenienti dalla corte, verso l'interno dell'appartamento (seguono foto)
– le guaine bituminose non sono state risvoltate al di sotto delle soglie delle bucature ( come confermato anche dal geom. CP_1 durante le operazioni peritali) e, provocano il percolamento delle acque meteoriche verso l'interno prop. Caviglia.
- le guaine bituminosa non sono state risvoltate sulle “mazzette” di tutte le bucature ( come confermato anche dal geom. CP_1 durante le operazioni peritali), inoltre, in corrispondenza della muratura perimetrale, le stesse guaine, non sono state adeguatamente protette;
sono a “vista” e spesso risultano distaccate dal proprio supporto. Ciò favorisce il passaggio verticalmente dell'acqua al di sotto delle guaine protettive e verso l'appartamento” (seguono foto).
- Il “bauletto in muratura” che separa le due corti ( alta e bassa) ospita il passaggio di impianto elettrico(?) che è provvisto di due ispezioni. Da quanto è stato accertato in corso di C.T.U., la “chiusura” delle ispezioni, è stata realizzata senza idoneo controtelaio “stagno” che avrebbe garantito l'impermeabilità all'acqua. Lo sportello di “chiusura” è stato fissato con il “silicone”, come da ripresa fotografica che segue” (cfr. pagg. 21 e ss. CTU).
La circostanza che la committenza e il non abbiano deciso di intraprendere i lavori di CP_2 straordinaria manutenzione indicati dal Geom. – scelta ritenuta “grave” dal CTU – non esclude la Pt_2 riconducibilità eziologica delle infiltrazioni in concreto rilevate all'inadempimento dell'impresa, non sussistendo fra le due tipologie di intervento un rapporto di continenza. In altri termini, si ritiene che se l'impresa avesse provveduto ad effettuare questi stessi rifacimenti in costanza delle sopraindicate opere di straordinaria manutenzione sulle parti comuni e private confinanti alla proprietà , le infiltrazioni CP_1 nell'appartamento di quest'ultima si sarebbero verificate comunque, anche se i danni sarebbero stati lievemente di minore entità. Pertanto, come indicato anche dal CTU in sede di chiarimenti, la responsabilità dei convenuti non può essere azzerata ma il risarcimento va ridotto in proporzione alle conseguenze strettamente derivanti dall'esecuzione non a regola d'arte dell'opera in concreto posta in essere (con riduzione, quindi, del 15%), e che, si badi, andava comunque eseguita. Si deve quindi condividere la conclusione del CTU secondo la quale: “le infiltrazioni siano in gran parte eziologicamente riconducibili alle esecuzione non a regola d'arte dei lavori deliberati il 28.09.2019”. A tal riguardo, si ritiene che anche le risposte alle osservazioni dei CTP siano esaustive e ad esse si rinvia.
Con riguardo ai danni, si ritiene che quanto determinato dal CTU con riguardo al costo derivante dal rifacimento delle opere, pari ad € 9.200 oltre IVA (compreso il “bauletto”, cfr. chiarimenti del 6.11.2024) sia coerente con quanto riscontrato, dovendosi procedere con “il completo rifacimento della porzione “bassa” della corte pertinenziale prop. , mediante demolizione della pavimentazione, del massetto sottostante, rimozione delle CP_1 soglie degli accessi alla prop. Caviglia, eliminazione delle porzioni di intonaco marcenti, successivo rifacimento del massetto delle pendenze avendo cura di garantire il corretto deflusso delle acque verso l'accesso comune ad Qualora lo Pt_4 spessore del massetto non fosse sufficiente per garantire, da un lato il deflusso delle acque, dall'altro il rispetto della quota
11 finale della pavimentazione esterna rapportata alla soglia di accesso alla prop. Caviglia, occorre innalzare lo spessore di quest'ultima o, in alternativa, prevedere l'impiego di un massetto fibrorinforazto, che permetta di limitare lo spessore dello stesso. Occorre precisare che, qualora le guaine bituminose fossero integre, le stesse potranno essere oggetto di “revisione” in particolar modo in ordine ai risvolti lungo la parete perimetrale, impermeabilizzazione sotto le soglie d'ingresso, impermeabilizzazione delle mazzette etc. Si consiglia, inoltre, l'impiego di uno zoccolo in ceramica o pietra naturale, con un'altezza superiore a quelle esistenti, che copra e protegga il risvolto della guaina bituminosa, anche delle mazzette. Occorre procedere con la sostituzione di 4 “cassette” di ispezione impianto elettrico posizionate sul “bauletto in muratura”, con scatole complete “stagne” (cfr. CTU pag. 30). Viceversa, nessun intervento riconducibile agli ulteriori spazi viciniori, privati e comuni, potrà essere oggetto di condanna, perché in tal modo si andrebbe a caricare sui convenuti un costo per interventi mai deliberati e che non sono stati eseguiti a monte.
Si rileva che l'attrice ha formulato a riguardo, ed in parte, una domanda alternativa di condanna ad un facere o per equivalente. Sul punto, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2058 c.c., si ritiene che la condanna per equivalente sia da preferire alla luce della sua non eccessiva onerosità, rendendosi essa più opportuna. Il rifacimento a regola d'arte delle sole opere eseguite, in assenza di interventi di più ampio respiro sulle proprietà limitrofe e sugli spazi comuni contigui, potrebbe infatti dar luogo ad ulteriore contenzioso. L'importo risarcitorio liquidabile strettamente servente al rifacimento delle opere erroneamente eseguite – considerata la decurtazione del 15% - è quindi pari ad € 7.820,00 oltre IVA.
Quanto ai danni nell'alloggio, si ritengono condivisibili le conclusioni raggiunte dal CTU, così come puntuali sono state le risposte alle osservazioni a riguardo, non bisognose di ulteriori approfondimenti e alle quali si rinvia. Pertanto, detti danni, pari ai costi di ripristino per le parti interne ammalorate, devono essere liquidati nell'importo di € 8.298,00 oltre IVA. A riguardo, si ritiene sufficiente un rinvio integrale alla CTU. In questo caso occorre operare la sopraindicata decurtazione del 15% non imputabile ai rimanenti convenuti, quindi l'importo sarà pari ad € 7.053,00 oltre IVA.
Con riguardo ai canoni di locazione andati perduti, ovvero al lucro cessante, la perdita di guadagno appare certa, pacifica e documentale quantomeno con riguardo alla locazione effettivamente in essere in quel momento e fino alla data della presente sentenza (non essendo possibile una condanna in futuro).
Ed infatti, dalla documentazione presente agli atti di causa si ricava che la conduttrice , Parte_5 tale a partire dal 2020, aveva già “accettato” la situazione antecedente, ed in particolare l'incidenza, sul proprio godimento, delle infiltrazioni provenienti dagli spazi comuni sul godimento dell'immobile, decidendo di comunicare la risoluzione del contratto solo due anni dopo, successivamente alla comparsa di macchie di umidità all'interno di alcune camere dell'alloggio (cfr. doc. 6). Per tale motivo, la responsabilità dei rimanenti convenuti non può essere azzerata.
12 Pertanto, dovendosi adottare come parametro il canone effettivo di € 550,00, i danni derivanti dalla errata esecuzione dei lavori ammontano ad oggi a € 26.400,00 oltre ad € 3.982,21 di oneri condominiali e tasse detraibili non specificamente contestati, per un totale di € 30.382,21. Tuttavia, il progressivo e prevedibile peggioramento della situazione complessiva dell'immobile si è verificato, sia pur in minor parte, anche in virtù della scelta di non effettuare i lavori straordinari compiuta dal e CP_2 condivisa dall'odierna attrice, che approvava anch'essa i lavori più contenuti senza dolersi di nulla. Anche in questo caso, pertanto, si ritiene che la responsabilità possa essere diminuita del 15%. Pertanto, il danno da mancato godimento dell'immobile va ridotto all'importo di € 25.824,87.
Sull'importo risarcitorio totale pari ad € 40.697,87 (oltre all'IVA sui soli importi relativi ai ripristini), trattandosi di debito di valore, decorrono interessi compensativi dal mese di giugno del 2021 fino alla data della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente sulla base dei coefficienti ISTAT fino all'importo liquidato in sentenza.
Contr
Occorre ora procedere alla definizione dei rapporti interni fra i convenuti e anche Controparte_4 alla luce delle domande spiegate dalle Compagnie terze chiamate (in particolare, quelle della convenuta che ha chiesto di delimitare l'obbligo indennitario alla sola quota di responsabilità dell'assicurato). CP_11
Sul punto, si ritiene che la responsabilità sussista in capo ad entrambi i convenuti, in quanto, se è pur vero che l'errata quota del pavimento della corte in corrispondenza dell'accesso all'immobile e la mancata impermeabilizzazione delle zone in corrispondenza delle soglie delle bucature, così come la mancata protezione dei risvolti delle guaine bituminose, non richiedono una specifica conoscenza tecnica e non necessitano di particolari “istruzioni” da parte della D.L., rientrando gli stessi interventi all'interno della
“sfera” di quelle opere che le imprese edili, anche quelle meno specializzate, devono necessariamente avere cognizione (cfr. CTU pag. 30), è anche vero che il Direttore dei Lavori, in quanto tale, ha il dovere di vigilare sull'andamento del cantiere e rilevare le eventuali criticità di realizzazione anche in corso d'opera. In particolare, nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano “l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore
e, in mancanza, di riferire al committente” (Cass. civ., sez. II, 18/10/2024, n. 27045).
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la responsabilità ascrivibile al D.L. sia del 30%, e da quantificarsi, quindi, in € 12.209,36 (oltre IVA sui soli ripristini e interessi compensativi sulla base della medesima percentuale).
Quanto alle spese di lite, queste devono essere governate secondo il criterio della soccombenza, anche con riguardo alla antecedente fase di ATP, trattandosi di costi processuali sopportati dall'attrice e non di 13 poste risarcitorie. Pertanto, l'attrice deve essere condannata alla sopportazione delle spese di lite sostenute dal , che qui si liquidano sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 e Controparte_2 del valore della domanda, in € 3.809,00 per compensi professionali relativi alla presente fase ed € 3.56,00 per la fase di ATP, oltre IVA e CPA se dovute, e rimborso forfettario pari al 15% degli onorari di causa.
I rimanenti convenuti, e devono essere condannati Controparte_3 Controparte_4 in favore dell'attrice alla sopportazione delle spese di lite di entrambe le fasi del presente giudizio – da ripartirsi internamente nella diversa misura del 70% i capo a PGM e 30% in capo al convenuto – CP_9 che qui si liquidano sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 (tabelle 2 e 9, tutte le fasi ai valori medi) in € 7.616,00 per compensi professionali relativi alla presente fase di merito ed € 3.056,00 per la fase di ATP, ed € 690,00 per complessivi esborsi, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario pari al 15% sui soli onorari di causa. Trattandosi di costi processuali, le spese di CTU
e CTP di entrambe le fasi del giudizi, come documentate, devono essere poste a carico dei convenuti e nella rispettiva misura di 70% e 30%. Controparte_3 Controparte_4
Nei rapporti interni fra convenuti assicurati e terzi chiamati, si rileva che la si è limitata a CP_11 riportare l'intera polizza assicurativa in atti, senza sollevare specifiche eccezioni, mentre ha CP_10 invocato l'applicazione della franchigia di € 300,00. Non sussistendo specifiche eccezioni di polizza sollevate da esaminare, la convenuta e devono quindi essere condannate in CP_10 Controparte_11 manleva per tutto quanto i convenuti assicurati saranno costretti a pagare in virtù della presente sentenza.
Codesto Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulle domande così proposte e reietta ogni contraria domanda o eccezione, così dispone:
P.Q.M.
- RIGETTA la domanda complessivamente spiegata dall'attrice nei confronti del CP_1 convenuto . Controparte_2
- ACCOGLIE La domanda come formulata da nei confronti dei convenuti CP_1 [...]
e e, per l'effetto, ACCERTA la responsabilità di questi ultimi con Controparte_3 Controparte_4 riguardo alla esecuzione non a regola d'arte dei lavori indicati in atti e CONDANNA i convenuti
[...]
e – in solido verso l'esterno e nella rispettiva misura di 70% e Controparte_3 Controparte_4
30% nei rapporti interni – al risarcimento di tutti i danni come dettagliati in parte motiva e quantificati nella misura complessiva di € 40.697,87 (oltre all'IVA sui soli importi relativi ai ripristini). Trattandosi di debito di valore, decorrono interessi compensativi dal mese di febbraio del 2021 fino alla data della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata, anno per anno nominalmente, sulla base dei coefficienti ISTAT fino all'importo liquidato in sentenza;
14 - CONDANNA i medesimi convenuti e – in solido Controparte_3 Controparte_4 verso l'esterno e nella misura di 70% e 30% nei rapporti interni – alla sopportazione delle spese di lite che qui si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali relativi alla presente fase di merito ed €
3.056,00 per la fase di ATP, oltre ad € 690,00 per complessivi esborsi, IVA e CPA se dovute come per legge, nonché rimborso forfettario pari al 15% sui soli onorari di causa.
- CONDANNA l'attrice alla sopportazione delle spese di lite sostenute dal CP_1 [...]
, che qui si liquidano sulla base dei medesimi parametri di cui al DM 147/2022, (tutte le Controparte_2 fasi, valori minimi in considerazione dell'esiguo impegno difensivo profuso) in € 3.809,00 per compensi professionali ed € 545,00 per esborsi, relativamente al presente giudizio di merito, ed € 1.528,00 per soli compensi professionali relativi alla fase di ATP, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario al 15% degli onorari;
- PONE le spese di entrambe le CC.TT.UU. a carico dei convenuti e Controparte_3
nella rispettiva misura di 70% e 30%. Controparte_4
- CONDANNA a garantire e manlevare Controparte_10 Controparte_3 per tutti gli importi che la stessa sarà costretta a pagare in virtù della presente sentenza, con applicazione della franchigia di € 300,00 specificamente indicata in atti.
- CONDANNA a Controparte_20 garantire e manlevare per tutti gli importi che lo stesso sarà costretto a pagare in virtù della Controparte_4 presente sentenza.
Così è deciso.
Savona, 10/06/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
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