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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5797 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1330/2021 1
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI III SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1330/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1307/2020 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 15/9/2020, e vertente
TRA
(P.I. Parte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, P.IVA_1
dall'avv. Francesco Ambrosio (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
E
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t., difesa come da procura depositata in atti, dall'avv.
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 9/7/2025, da intendersi qui integralmente trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. La (d'ora in poi, per brevità, “ Parte_1 Pt_1
) propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1481/2017 con il
[...] quale le era stato intimato il pagamento, in favore della ricorrente
[...]
(d'ora in poi, per brevità, ), della Parte_2 Controparte_1 R.G. n. 1330/2021 2
somma di € 122.961,60, quale corrispettivo della vendita di due imbarcazioni e la fornitura di vari Kit accessori per il completamento di altre imbarcazioni.
§ 2. In particolare, nel ricorso monitorio l'ammontare complessivo del credito azionato era stato così individuato:
A) € 24.400,00 per la fattura n. 321 del 23/12/2013, relativa alla vendita di un'imbarcazione;
B) € 30.976,00 per la fattura n. 198 del 23/7/2013, relativa alla vendita di altra imbarcazione;
C) € 44.249,40 per la fattura n. 24 del 2/2/2015, relativa alla fornitura di n. 4 Kit accessori per completamento di altrettante barche;
D) € 35.050,60 per la fattura n. 62 del 3/3/2015, relativa alla fornitura di n. 2 Kit accessori per il completamento di altrettante barche.
Il tutto dovendosi detrarre, dalla fattura n. 198/2013, il pagamento parziale della somma di € 11.714,40, pervenendosi così all'importo di cui al ricorso per ingiunzione.
§ 3. La contestò le sole fatture sub C) e D), esponendo le seguenti Parte_1 ragioni:
- le fatture erano prive di valore probatorio nella fase del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
- quanto alla fattura n. 24/2015, la stessa si riferiva a n. 4 Kit di accessori per altrettante imbarcazioni che essa opponente aveva acquistato dalla società opposta già complete di ogni accessorio e rivenduto a terzi, sicché mai aveva ordinato tali
Kit, precisando, anzi, in relazione a talune delle imbarcazioni descritte in fattura, che la presunta fornitura risultava successiva alla vendita, il che era incongruo;
- anche la fattura n. 62 si riferiva a Kit di accessori mai ordinati.
§ 4. Costituitasi in giudizio, la sostenne che, rispetto alle due Controparte_1 fatture contestate, il credito era provato non soltanto da tali documenti fiscali, ma anche dall'estratto, autenticato da un Notaio, del libro giornale di contabilità, nonché da due documenti di trasporto recanti sottoscrizioni riconducibili alla società destinataria.
§ 5. Il Tribunale di Torre Annunziata, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, decise poi la causa nel merito rigettando l'opposizione sulla base delle seguenti ragioni: R.G. n. 1330/2021 3
- “L'opposta, su cui incombe l'onere di provare la fonte negoziale del rapporto, ha adempiuto a tale onere producendo copia del documento di trasporto n.43 del
2-2-2015 e del documento di trasporto n. 73/2015, entrambi sottoscritti dal destinatario, comprovanti la ricezione da parte della società opponente dei kit di accessori per completamento imbarcazioni oggetto di contestazione”.
- “Tale documentazione non risulta contestata dall'opponente, con la conseguenza che essa costituisce valida prova della stipula dei contratti relativi alla compravendita dei kit in questione e dell'avvenuta consegna delle merci all'acquirente”.
- “L'opponente, per converso, non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né ha allegato e provato l'esistenza di circostanze da cui desumere la non imputabilità del suo inadempimento”.
§ 6. La ha proposto appello avverso la suindicata decisione e Parte_1 convenuto la controparte dinanzi a questa Corte, deducendo quali motivi d'impugnazione:
1) che il primo Giudice non aveva tenuto conto che le fatture commerciali erano prive di valenza probatoria nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.;
2) di non aver mai ordinato i Kit di accessori menzionati nelle fatture nn. 24 e 62 dell'anno 2015;
3) che la documentazione prodotta dalla “regolarmente Controparte_1 impugnata, esibita in atti, nel corso del giudizio di opposizione non poteva essere posta a fondamento probante della esistenza del contratto tra le parti in causa in sostituzione di un contratto stipulato tra le stesse che sanciva in modo indubitabile l'oggetto della prestazione ed il suo prezzo”;
4) che, in particolare, quanto ai documenti di trasporto, essi erano stati prodotti in mera copia ed inoltre avevano consistenza meramente indiziaria.
§ 7. La società appellata, costituitasi in giudizio, ha dedotto l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. perché privo di ogni ragionevole probabilità di accoglimento, chiedendo in ogni caso il rigetto dello stesso in ragione della sua dedotta infondatezza.
§ 8. Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, così come sollevata dall'appellata. R.G. n. 1330/2021 4
Deve al riguardo considerarsi che, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove – come avvenuto nella specie – il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n.
10422).
§ 9. Venendo al merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
§ 9.1. Il primo motivo di impugnazione, incentrato sull'inconsistenza probatoria delle fatture nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., è del tutto fuori centro, atteso che il Giudice di primo grado ha basato la sua decisione non soltanto sulle fatture commerciali ma, altresì, sui due documenti di trasporto versati in atti in copia, sulla circostanza che gli stessi risultavano sottoscritti dal destinatario, nonché sulla mancata contestazione da parte dell'opponente di tale documentazione.
§ 9.2. Il secondo motivo di gravame è generico, nella prospettiva di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto con esso l'appellante ha veicolato, puramente e semplicemente, le difese già svolte nel giudizio di primo grado, senza contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata alcuna specifica argomentazione critica volta a confutarne la tenuta sul piano logico-giuridico.
§ 9.3. Né meritano un miglior approdo il terzo ed il quarto motivo, la cui intima connessione ne suggerisce la trattazione congiunta, in quanto:
- la formula “documentazione impugnata” è del tutto irrilevante, posto che, se si riferisce alla contestazione, la stessa non potrebbe che attenere alle sole allegazioni difensive e non anche ai documenti o, comunque, alle risultanze probatorie (cfr. Cass. 26/6/2025, n. 17261);
- la questione della documentazione prodotta in copia non è mai stata sollevata in primo grado, essendo pacifico che la contestazione della conformità della copia R.G. n. 1330/2021 5
all'originale, di cui all'art. 2719 c.c. deve farsi nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (cfr. Cass. 18/7/2024, n. 19850), mentre nulla l'opponente ha dedotto sul punto nella prima udienza del 9/10/2018, né in sede emendativa, non avendo depositato la prima memoria 183;
- peraltro, nell'atto di appello la si è limitata a dedurre che si tratta Parte_1 di documenti esibiti in copia, senza dire null'altro al riguardo;
- inoltre, ogni riferimento alla valenza dei documenti di trasporto come scritti provenienti da terzi è un fuor d'opera, posto che detti documenti risultano sottoscritti dal destinatario, ossia dalla società appellante, occorrendo aggiungere che la Corte regolatrice riconduce alla scrittura proveniente dal terzo i documenti di trasporto firmati dal solo vettore (cfr. Cass. 6/12/2019, n. 31974);
- va ulteriormente considerato che, a fondamento dell'esistenza del credito azionato, la ha prodotto anche l'estratto autentico del libro Controparte_1 giornale di contabilità, che ha rilevanza indiziaria a favore dell'imprenditore che l'abbia prodotto (v. Cass. 6/10/2023, n. 28217);
- deve infine aggiungersi che l'appellata ha altresì prodotto in primo grado copia della missiva in data 7/7/2015, di due anni anteriore al ricorso monitorio, con la quale l'avvocato della dichiarava che detta società si trovava in Parte_1 difficoltà economiche a causa delle gravose condizioni impostele dalla banca con cui aveva rapporti di finanziamento, chiedendo pertanto alla controparte di soprassedere ad azioni volte al recupero delle somme dovute;
- tale missiva conferma, in mancanza di ulteriori elementi che l'appellante aveva l'onere di fornire circa l'esistenza di ulteriori ragioni creditorie vantate nei propri confronti dalla che la descritta richiesta di soprassedere al Controparte_1 soddisfacimento di quanto dovuto si riferisse proprio al credito azionato nel presente giudizio.
§ 10. In definitiva, le considerazioni esposte inducono al pieno rigetto dell'appello.
§ 11. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione di valore intercettato dal disputatum nel presente grado (€ 75.225,40, pari all'importo delle due fatture contestate), e determinazione di importi prossimi alla metà fra medi e minimi, R.G. n. 1330/2021 6
tranne che per la fase istruttoria, per la quale si procede alla diminuzione sino alla metà.
§ 12. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con atto di citazione Parte_1 notificato in data 15/3/2021, nei confronti della Controparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1307/2020, pubblicata in data 15/9/2020, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore della Parte_2
delle spese di lite del presente grado, che liquida in €
[...]
9.000,00 per compensi professionali ed € 1.350,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 5/11/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI III SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1330/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1307/2020 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 15/9/2020, e vertente
TRA
(P.I. Parte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, P.IVA_1
dall'avv. Francesco Ambrosio (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
E
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t., difesa come da procura depositata in atti, dall'avv.
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 9/7/2025, da intendersi qui integralmente trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. La (d'ora in poi, per brevità, “ Parte_1 Pt_1
) propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1481/2017 con il
[...] quale le era stato intimato il pagamento, in favore della ricorrente
[...]
(d'ora in poi, per brevità, ), della Parte_2 Controparte_1 R.G. n. 1330/2021 2
somma di € 122.961,60, quale corrispettivo della vendita di due imbarcazioni e la fornitura di vari Kit accessori per il completamento di altre imbarcazioni.
§ 2. In particolare, nel ricorso monitorio l'ammontare complessivo del credito azionato era stato così individuato:
A) € 24.400,00 per la fattura n. 321 del 23/12/2013, relativa alla vendita di un'imbarcazione;
B) € 30.976,00 per la fattura n. 198 del 23/7/2013, relativa alla vendita di altra imbarcazione;
C) € 44.249,40 per la fattura n. 24 del 2/2/2015, relativa alla fornitura di n. 4 Kit accessori per completamento di altrettante barche;
D) € 35.050,60 per la fattura n. 62 del 3/3/2015, relativa alla fornitura di n. 2 Kit accessori per il completamento di altrettante barche.
Il tutto dovendosi detrarre, dalla fattura n. 198/2013, il pagamento parziale della somma di € 11.714,40, pervenendosi così all'importo di cui al ricorso per ingiunzione.
§ 3. La contestò le sole fatture sub C) e D), esponendo le seguenti Parte_1 ragioni:
- le fatture erano prive di valore probatorio nella fase del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
- quanto alla fattura n. 24/2015, la stessa si riferiva a n. 4 Kit di accessori per altrettante imbarcazioni che essa opponente aveva acquistato dalla società opposta già complete di ogni accessorio e rivenduto a terzi, sicché mai aveva ordinato tali
Kit, precisando, anzi, in relazione a talune delle imbarcazioni descritte in fattura, che la presunta fornitura risultava successiva alla vendita, il che era incongruo;
- anche la fattura n. 62 si riferiva a Kit di accessori mai ordinati.
§ 4. Costituitasi in giudizio, la sostenne che, rispetto alle due Controparte_1 fatture contestate, il credito era provato non soltanto da tali documenti fiscali, ma anche dall'estratto, autenticato da un Notaio, del libro giornale di contabilità, nonché da due documenti di trasporto recanti sottoscrizioni riconducibili alla società destinataria.
§ 5. Il Tribunale di Torre Annunziata, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, decise poi la causa nel merito rigettando l'opposizione sulla base delle seguenti ragioni: R.G. n. 1330/2021 3
- “L'opposta, su cui incombe l'onere di provare la fonte negoziale del rapporto, ha adempiuto a tale onere producendo copia del documento di trasporto n.43 del
2-2-2015 e del documento di trasporto n. 73/2015, entrambi sottoscritti dal destinatario, comprovanti la ricezione da parte della società opponente dei kit di accessori per completamento imbarcazioni oggetto di contestazione”.
- “Tale documentazione non risulta contestata dall'opponente, con la conseguenza che essa costituisce valida prova della stipula dei contratti relativi alla compravendita dei kit in questione e dell'avvenuta consegna delle merci all'acquirente”.
- “L'opponente, per converso, non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né ha allegato e provato l'esistenza di circostanze da cui desumere la non imputabilità del suo inadempimento”.
§ 6. La ha proposto appello avverso la suindicata decisione e Parte_1 convenuto la controparte dinanzi a questa Corte, deducendo quali motivi d'impugnazione:
1) che il primo Giudice non aveva tenuto conto che le fatture commerciali erano prive di valenza probatoria nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.;
2) di non aver mai ordinato i Kit di accessori menzionati nelle fatture nn. 24 e 62 dell'anno 2015;
3) che la documentazione prodotta dalla “regolarmente Controparte_1 impugnata, esibita in atti, nel corso del giudizio di opposizione non poteva essere posta a fondamento probante della esistenza del contratto tra le parti in causa in sostituzione di un contratto stipulato tra le stesse che sanciva in modo indubitabile l'oggetto della prestazione ed il suo prezzo”;
4) che, in particolare, quanto ai documenti di trasporto, essi erano stati prodotti in mera copia ed inoltre avevano consistenza meramente indiziaria.
§ 7. La società appellata, costituitasi in giudizio, ha dedotto l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. perché privo di ogni ragionevole probabilità di accoglimento, chiedendo in ogni caso il rigetto dello stesso in ragione della sua dedotta infondatezza.
§ 8. Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, così come sollevata dall'appellata. R.G. n. 1330/2021 4
Deve al riguardo considerarsi che, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove – come avvenuto nella specie – il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n.
10422).
§ 9. Venendo al merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
§ 9.1. Il primo motivo di impugnazione, incentrato sull'inconsistenza probatoria delle fatture nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., è del tutto fuori centro, atteso che il Giudice di primo grado ha basato la sua decisione non soltanto sulle fatture commerciali ma, altresì, sui due documenti di trasporto versati in atti in copia, sulla circostanza che gli stessi risultavano sottoscritti dal destinatario, nonché sulla mancata contestazione da parte dell'opponente di tale documentazione.
§ 9.2. Il secondo motivo di gravame è generico, nella prospettiva di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto con esso l'appellante ha veicolato, puramente e semplicemente, le difese già svolte nel giudizio di primo grado, senza contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata alcuna specifica argomentazione critica volta a confutarne la tenuta sul piano logico-giuridico.
§ 9.3. Né meritano un miglior approdo il terzo ed il quarto motivo, la cui intima connessione ne suggerisce la trattazione congiunta, in quanto:
- la formula “documentazione impugnata” è del tutto irrilevante, posto che, se si riferisce alla contestazione, la stessa non potrebbe che attenere alle sole allegazioni difensive e non anche ai documenti o, comunque, alle risultanze probatorie (cfr. Cass. 26/6/2025, n. 17261);
- la questione della documentazione prodotta in copia non è mai stata sollevata in primo grado, essendo pacifico che la contestazione della conformità della copia R.G. n. 1330/2021 5
all'originale, di cui all'art. 2719 c.c. deve farsi nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (cfr. Cass. 18/7/2024, n. 19850), mentre nulla l'opponente ha dedotto sul punto nella prima udienza del 9/10/2018, né in sede emendativa, non avendo depositato la prima memoria 183;
- peraltro, nell'atto di appello la si è limitata a dedurre che si tratta Parte_1 di documenti esibiti in copia, senza dire null'altro al riguardo;
- inoltre, ogni riferimento alla valenza dei documenti di trasporto come scritti provenienti da terzi è un fuor d'opera, posto che detti documenti risultano sottoscritti dal destinatario, ossia dalla società appellante, occorrendo aggiungere che la Corte regolatrice riconduce alla scrittura proveniente dal terzo i documenti di trasporto firmati dal solo vettore (cfr. Cass. 6/12/2019, n. 31974);
- va ulteriormente considerato che, a fondamento dell'esistenza del credito azionato, la ha prodotto anche l'estratto autentico del libro Controparte_1 giornale di contabilità, che ha rilevanza indiziaria a favore dell'imprenditore che l'abbia prodotto (v. Cass. 6/10/2023, n. 28217);
- deve infine aggiungersi che l'appellata ha altresì prodotto in primo grado copia della missiva in data 7/7/2015, di due anni anteriore al ricorso monitorio, con la quale l'avvocato della dichiarava che detta società si trovava in Parte_1 difficoltà economiche a causa delle gravose condizioni impostele dalla banca con cui aveva rapporti di finanziamento, chiedendo pertanto alla controparte di soprassedere ad azioni volte al recupero delle somme dovute;
- tale missiva conferma, in mancanza di ulteriori elementi che l'appellante aveva l'onere di fornire circa l'esistenza di ulteriori ragioni creditorie vantate nei propri confronti dalla che la descritta richiesta di soprassedere al Controparte_1 soddisfacimento di quanto dovuto si riferisse proprio al credito azionato nel presente giudizio.
§ 10. In definitiva, le considerazioni esposte inducono al pieno rigetto dell'appello.
§ 11. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione di valore intercettato dal disputatum nel presente grado (€ 75.225,40, pari all'importo delle due fatture contestate), e determinazione di importi prossimi alla metà fra medi e minimi, R.G. n. 1330/2021 6
tranne che per la fase istruttoria, per la quale si procede alla diminuzione sino alla metà.
§ 12. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con atto di citazione Parte_1 notificato in data 15/3/2021, nei confronti della Controparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1307/2020, pubblicata in data 15/9/2020, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore della Parte_2
delle spese di lite del presente grado, che liquida in €
[...]
9.000,00 per compensi professionali ed € 1.350,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 5/11/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.