Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG 991/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 991 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e scioglimento del matrimonio;
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. SEMENYUK ROMAN presso il quale elettivamente domicilia, coma da procura in atti;
E
nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CUOMO GABRIELE presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.01.2025, e esponevano di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Napoli in data 06.06.2022 (Atto n. 24, p. I, serie G, Reg. Atti di Matrimonio
Anno 2022), optando per il regime della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale non nascevano figli;
che per l'effetto di incomprensioni maturate subito dopo il matrimonio era venuta meno l'affectio coniugalis, tale da rendere improseguibile la convivenza;
che i coniugi erano già separati di fatto dal settembre 2022 e la Sig. i era trasferita in Ucraina;
pertanto, chiedevano Pt_1
pronunziarsi la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio da loro contratto.
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I coniugi ribadivano la loro volontà di accoglimento della domanda separativa giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art 127 ter cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
I coniugi hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciarsi solo sullo status, in assenza di prole e di questioni patrimoniali da definire.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc , impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia la separazione personale ex art. 151 co 1 cc dei ricorrenti nata a Parte_1
AN (Ucraina) il 10.01.1994 e , nato in [...] il [...] (Atto n. 24, p. Controparte_1
I, serie G, Reg. Atti di Matrimonio Anno 2022);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile.
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott. Valeria Rosetti
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