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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/10/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1548/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- OV LL ER Presidente
- MI OZ Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1548/2025, con OGGETTO: RECLAMO
EX ART. 51 D. Lgs 14/2019- CCII, promossa
DA in persona del l.r. p.t., con sede legale in Cortona (AR), viale Parte_1
EG EN n.11, P.IVA/C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Folino P.IVA_1
(C.F. ), del foro di Roma, con studio in Milano, Via Montenapoleone n. 8, C.F._1
PEC come da procura allegata al reclamo (indirizzo pec per le Email_1
comunicazioni di cancelleria: . Email_1
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Genova Controparte_1 C.F._2 via Macaggi 25/21, presso e nello studio dell'Avv. Almo Costa (C.F.: ), C.F._3
pagina 1 di 6 che lo rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente, assieme con l'avv.
Massimo Curti del Foro di Genova (C.F.: , giusta procura del 9/1/2025 C.F._4
rilasciata per il primo grado e valida anche per la fase di reclamo (indirizzi PEC
e . Email_2 Email_3
RECLAMATO
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI , in persona del curatore p.t. Parte_1
RECLAMATA CONTUMACE
E
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 46/2025 del Tribunale di AR, pubblicata il 4-7-2025.
CONCLUSIONI
Per la parte reclamante: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, 1) Accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, stante la infondatezza e/o la carenza dei presupposti di legge, come esposto, prescritti ex art. 2, comma 1, lett. b, CCII, la invalidità e/o nullità della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 46/2025 emessa dal Tribunale di AR, in composizione collegiale, nella procedura R.G. PU n. 13/2025 – Giudice delegato dott. Federico
Pani in data 3 luglio 2025, depositata in cancelleria il 4 luglio 2025, e per l'effetto revocarla in toto, rigettando la richiesta di dichiarare l'apertura della Procedura di Liquidazione Giudiziale, ex art. 40 CCII, nei confronti della 2) Con vittoria di spese ed onorari di Parte_1
giudizio, ex DM 55/2014, come modificato, con distrazione a favore del legale dichiaratosi antistatario legale”.
Per la parte reclamata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - In via principale, rigettare integralmente il reclamo proposto dalla società avverso la sentenza n. 46/2025 del Tribunale di AR, per le Parte_1
ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza con cui è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della società. - In caso di declaratoria di
pagina 2 di 6 inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale si chiede che il Collegio, ai sensi dell'art. 51, comma 15 CCI, applichi le disposizioni di cui agli art. 96 cpc e art.13 comma 1 quater Decreto
PdR n. 115/2002 - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Fatti di causa – svolgimento del giudizio
1. Con sentenza n. 46/2025, su ricorso del creditore il Tribunale di Controparte_1
AR ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_1
ravvisandone tutti i presupposti, soggettivi ed oggettivi, previsti dal combinato disposto degli artt.2 e 121 CCII.
2. ha proposto tempestivo reclamo ex art. 51 CCII, articolando un Parte_1
unico motivo con il quale censura, in sintesi, la sentenza di primo grado per aver ritenuto sussistente lo stato d'insolvenza, in presenza, in realtà, di una illiquidità transitoria, a fronte di una forte patrimonializzazione. Ha richiamato, inoltre, l'esistenza di contenziosi in corso, aventi ad oggetto il recupero di crediti risarcitori, il cui esito positivo potrebbe consentire alla società di recuperare consistenti liquidità, nonché l'esistenza di un contratto d'affitto, da cui ritrae un canone annuo di euro 3.500.
3. Si è costituito nel giudizio di reclamo il creditore istante, chiedendo il rigetto del reclamo e concludendo come in epigrafe trascritto.
4. Va dichiarata, invece, la contumacia della procedura di liquidazione giudiziale, che pur ritualmente notiziata del giudizio di reclamo, non si è costituita in giudizio.
5. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata riservata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17.10.2025 sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
6. Il reclamo è infondato.
Va confermata la decisione di primo grado, sia pure con un'integrazione della motivazione.
pagina 3 di 6 L'esame dei bilanci societari e delle situazioni patrimoniali aggiornate al 31.12.2024 e al
30.6.2025, prodotte in giudizio dalla stessa reclamante, evidenzia che la società non solo soffre di una grave crisi di liquidità (come ritenuto dal giudice di prima istanza), ma ha perso anche integralmente il capitale sociale e risulta avere un patrimonio netto negativo.
In particolare, nell'anno 2023 la società registra una perdita di esercizio di euro 56.916, con una riduzione del patrimonio netto ad euro 34.341(dal precedente euro 91.257). Alla fine di tale esercizio la liquidità è pari ad euro 4.921 a fronte di euro 48.787 al termine dell'esercizio precedente.
Nell'anno 2024 la società registra un'ulteriore perdita di esercizio di euro 225.294,20, che rende negativo il patrimonio netto sociale per poco meno di duecento mila euro. Tale situazione peggiora ulteriormente nel corso dell'esercizio 2025, come risulta dalla situazione patrimoniale al
30.6.2025, che evidenzia un'ulteriore perdita di euro 57.868,39.
La liquidità è assolutamente assente, tanto che la società non è riuscita a pagare nemmeno il modesto (e non contestato) credito del ricorrente e che per il pagamento dello stesso ha offerto da ultimo l'intervento di un terzo a condizione che il reclamo sia accolto (v. nota depositata per l'udienza cartolare del 17.10.2025). La situazione debitoria complessiva supera il milione di euro
(v. bilancio al 31.12.2023 e situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2024).
Tali elementi evidenziano che la società è in stato di insolvenza: ha perso il capitale sociale e il patrimonio netto è negativo nei termini sopra riferiti (circa 250.000 euro); è assente qualsiasi liquidità e la società non è più in grado di far fronte regolarmente all'adempimento delle proprie obbligazioni.
Il reclamo è pertanto infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
7. Parte reclamante deve essere condannata, secondo soccombenza, al pagamento delle spese di lite. L'importo è liquidato in dispositivo secondo questi parametri: DM 55/14 e ss. mod.; causa di valore indeterminato – complessità bassa, parametri minimi per le fasi 1,2, 4, nulla per la fase 3 (istruttoria/trattazione) non effettivamente tenutasi.
Considerata l'infondatezza dell'unico motivo di reclamo con insolvenza chiaramente attestata dagli stessi documenti prodotti in giudizio dalla reclamante, sussistono i presupposti ex art. 51 comma 15 CCII per la condanna del legale rappresentante che ha conferito la procura in pagina 4 di 6 solido con la società al pagamento delle spese di lite e di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico del reclamante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
1) rigetta il reclamo e conferma la sentenza n. 46/2025 del Tribunale di AR con il quale è stata disposta l'apertura della liquidazione giudiziale;
2) condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite sostenute da parte reclamata, che liquida in euro 3.473,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previdenziali (IVA e CAP, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico di parte reclamante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3) condanna il legale rappresentante che ha conferito la procura, , al Parte_2
pagamento in solido con la società reclamante delle spese di giudizio, come in precedenza liquidate, ed al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al tribunale e la iscrizione nel registro delle imprese ex art.45 e 51, comma 12 CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 21-10-2025.
Il Consigliere relatore – est.
MI OZ
Il Presidente
OV LL ER
Nota
pagina 5 di 6 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- OV LL ER Presidente
- MI OZ Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1548/2025, con OGGETTO: RECLAMO
EX ART. 51 D. Lgs 14/2019- CCII, promossa
DA in persona del l.r. p.t., con sede legale in Cortona (AR), viale Parte_1
EG EN n.11, P.IVA/C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Folino P.IVA_1
(C.F. ), del foro di Roma, con studio in Milano, Via Montenapoleone n. 8, C.F._1
PEC come da procura allegata al reclamo (indirizzo pec per le Email_1
comunicazioni di cancelleria: . Email_1
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Genova Controparte_1 C.F._2 via Macaggi 25/21, presso e nello studio dell'Avv. Almo Costa (C.F.: ), C.F._3
pagina 1 di 6 che lo rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente, assieme con l'avv.
Massimo Curti del Foro di Genova (C.F.: , giusta procura del 9/1/2025 C.F._4
rilasciata per il primo grado e valida anche per la fase di reclamo (indirizzi PEC
e . Email_2 Email_3
RECLAMATO
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI , in persona del curatore p.t. Parte_1
RECLAMATA CONTUMACE
E
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 46/2025 del Tribunale di AR, pubblicata il 4-7-2025.
CONCLUSIONI
Per la parte reclamante: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, 1) Accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, stante la infondatezza e/o la carenza dei presupposti di legge, come esposto, prescritti ex art. 2, comma 1, lett. b, CCII, la invalidità e/o nullità della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 46/2025 emessa dal Tribunale di AR, in composizione collegiale, nella procedura R.G. PU n. 13/2025 – Giudice delegato dott. Federico
Pani in data 3 luglio 2025, depositata in cancelleria il 4 luglio 2025, e per l'effetto revocarla in toto, rigettando la richiesta di dichiarare l'apertura della Procedura di Liquidazione Giudiziale, ex art. 40 CCII, nei confronti della 2) Con vittoria di spese ed onorari di Parte_1
giudizio, ex DM 55/2014, come modificato, con distrazione a favore del legale dichiaratosi antistatario legale”.
Per la parte reclamata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - In via principale, rigettare integralmente il reclamo proposto dalla società avverso la sentenza n. 46/2025 del Tribunale di AR, per le Parte_1
ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza con cui è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della società. - In caso di declaratoria di
pagina 2 di 6 inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale si chiede che il Collegio, ai sensi dell'art. 51, comma 15 CCI, applichi le disposizioni di cui agli art. 96 cpc e art.13 comma 1 quater Decreto
PdR n. 115/2002 - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Fatti di causa – svolgimento del giudizio
1. Con sentenza n. 46/2025, su ricorso del creditore il Tribunale di Controparte_1
AR ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_1
ravvisandone tutti i presupposti, soggettivi ed oggettivi, previsti dal combinato disposto degli artt.2 e 121 CCII.
2. ha proposto tempestivo reclamo ex art. 51 CCII, articolando un Parte_1
unico motivo con il quale censura, in sintesi, la sentenza di primo grado per aver ritenuto sussistente lo stato d'insolvenza, in presenza, in realtà, di una illiquidità transitoria, a fronte di una forte patrimonializzazione. Ha richiamato, inoltre, l'esistenza di contenziosi in corso, aventi ad oggetto il recupero di crediti risarcitori, il cui esito positivo potrebbe consentire alla società di recuperare consistenti liquidità, nonché l'esistenza di un contratto d'affitto, da cui ritrae un canone annuo di euro 3.500.
3. Si è costituito nel giudizio di reclamo il creditore istante, chiedendo il rigetto del reclamo e concludendo come in epigrafe trascritto.
4. Va dichiarata, invece, la contumacia della procedura di liquidazione giudiziale, che pur ritualmente notiziata del giudizio di reclamo, non si è costituita in giudizio.
5. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata riservata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17.10.2025 sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
6. Il reclamo è infondato.
Va confermata la decisione di primo grado, sia pure con un'integrazione della motivazione.
pagina 3 di 6 L'esame dei bilanci societari e delle situazioni patrimoniali aggiornate al 31.12.2024 e al
30.6.2025, prodotte in giudizio dalla stessa reclamante, evidenzia che la società non solo soffre di una grave crisi di liquidità (come ritenuto dal giudice di prima istanza), ma ha perso anche integralmente il capitale sociale e risulta avere un patrimonio netto negativo.
In particolare, nell'anno 2023 la società registra una perdita di esercizio di euro 56.916, con una riduzione del patrimonio netto ad euro 34.341(dal precedente euro 91.257). Alla fine di tale esercizio la liquidità è pari ad euro 4.921 a fronte di euro 48.787 al termine dell'esercizio precedente.
Nell'anno 2024 la società registra un'ulteriore perdita di esercizio di euro 225.294,20, che rende negativo il patrimonio netto sociale per poco meno di duecento mila euro. Tale situazione peggiora ulteriormente nel corso dell'esercizio 2025, come risulta dalla situazione patrimoniale al
30.6.2025, che evidenzia un'ulteriore perdita di euro 57.868,39.
La liquidità è assolutamente assente, tanto che la società non è riuscita a pagare nemmeno il modesto (e non contestato) credito del ricorrente e che per il pagamento dello stesso ha offerto da ultimo l'intervento di un terzo a condizione che il reclamo sia accolto (v. nota depositata per l'udienza cartolare del 17.10.2025). La situazione debitoria complessiva supera il milione di euro
(v. bilancio al 31.12.2023 e situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2024).
Tali elementi evidenziano che la società è in stato di insolvenza: ha perso il capitale sociale e il patrimonio netto è negativo nei termini sopra riferiti (circa 250.000 euro); è assente qualsiasi liquidità e la società non è più in grado di far fronte regolarmente all'adempimento delle proprie obbligazioni.
Il reclamo è pertanto infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
7. Parte reclamante deve essere condannata, secondo soccombenza, al pagamento delle spese di lite. L'importo è liquidato in dispositivo secondo questi parametri: DM 55/14 e ss. mod.; causa di valore indeterminato – complessità bassa, parametri minimi per le fasi 1,2, 4, nulla per la fase 3 (istruttoria/trattazione) non effettivamente tenutasi.
Considerata l'infondatezza dell'unico motivo di reclamo con insolvenza chiaramente attestata dagli stessi documenti prodotti in giudizio dalla reclamante, sussistono i presupposti ex art. 51 comma 15 CCII per la condanna del legale rappresentante che ha conferito la procura in pagina 4 di 6 solido con la società al pagamento delle spese di lite e di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico del reclamante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
1) rigetta il reclamo e conferma la sentenza n. 46/2025 del Tribunale di AR con il quale è stata disposta l'apertura della liquidazione giudiziale;
2) condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite sostenute da parte reclamata, che liquida in euro 3.473,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previdenziali (IVA e CAP, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico di parte reclamante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3) condanna il legale rappresentante che ha conferito la procura, , al Parte_2
pagamento in solido con la società reclamante delle spese di giudizio, come in precedenza liquidate, ed al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al tribunale e la iscrizione nel registro delle imprese ex art.45 e 51, comma 12 CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 21-10-2025.
Il Consigliere relatore – est.
MI OZ
Il Presidente
OV LL ER
Nota
pagina 5 di 6 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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